Il 28 febbraio 2009 è il termine di scadenza per le
iscrizioni per l’anno scolastico 2009/2010 (1). La presente circolare
fornisce indicazioni e istruzioni per le iscrizioni alle sezioni della scuola
dell’infanzia e alle classi dei diversi ordini e gradi di istruzione
delle scuole statali e paritarie anche con riferimento, nelle parti che qui
rilevano, all’articolo 64 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al piano programmatico e alle relative
disposizioni applicative.
(1) Cfr. la nota del Dipartimento dell’istruzione prot. n. 1818 del 4 dicembre 2008.
SCUOLA E FAMIGLIA
Le iscrizioni costituiscono un importante adempimento sotto
l’aspetto amministrativo, organizzativo e gestionale
e rappresentano l’occasione per avviare un dialogo positivo e duraturo
tra istituzioni scolastiche, genitori e studenti, e per effettuare, da parte
di questi ultimi, scelte significative, la cui valenza spesso va al di
là dell’accesso ai percorsi formativi.
Le iscrizioni, oltre ad impegnare le istituzioni scolastiche e
l’Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e regionali,
chiamano in causa, in maniera sempre più ampia e partecipata, altri
livelli istituzionali, soggetti ed organi a vario
titolo competenti e interessati. Valga, al riguardo, il riferimento agli enti
locali che, proprio in relazione alle iscrizioni,
debbono farsi carico di una molteplicità di interventi quali la messa
a disposizione di locali, dotazioni e strumenti didattici, l’erogazione
di servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto
allo studio, il concorso nelle attività di orientamento e la gestione
di importanti aspetti dell’educazione degli adulti.
Nell’ambito delle iniziative riguardanti le iscrizioni,
sono da considerare le attribuzioni delle regioni in materia di
programmazione dell’offerta formativa, di definizione della rete
scolastica, di distribuzione e articolazione dei corsi di studio e di
attivazione di percorsi di istruzione e formazione
professionale.
Nell’attuale periodo di revisione
e di riordino del sistema scolastico e formativo si rende più che mai
necessario svolgere un’accorta, puntuale e mirata opera di
informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie,
degli studenti e di quanti a vario titolo, nell’ambito dei rispettivi
ruoli e responsabilità, concorrono e collaborano all’annuale incombenza
delle iscrizioni. Per l’anno scolastico 2009/2010 le iscrizioni
assumono particolare importanza con riferimento alla scuola
dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione,
tenuto conto dei numerosi aspetti innovativi che caratterizzano tali ambiti
di scolarità. Per quanto riguarda le scuole secondarie di II grado, in
particolare gli istituti tecnici e professionali, si segnala
l’opportunità di richiamare l’attenzione delle famiglie
sulla rilevanza del ruolo dell’istruzione
secondaria sia per l’ingresso negli studi universitari sia ai fini
della transizione dei giovani verso il lavoro e le professioni, anche tenendo
conto dei fabbisogni formativi espressi dal territorio.
All’atto delle iscrizioni le istituzioni scolastiche
informano le famiglie in ordine al proprio Piano di
offerta formativa (Pof), realizzando così il
primo importante momento di incontro e di collaborazione tra scuola e
famiglia.
Per gli studenti l’ingresso nella scuola o il passaggio ad un altro ordine e grado di istruzione segnano l’inizio
o la tappa successiva del loro formale percorso educativo e formativo.
Per gli studenti con cittadinanza non italiana costituiscono
anche l’avvio o la prosecuzione dell’impegnativo processo di integrazione in una nuova dimensione culturale e sociale.
Per l’iscrizione di minore con genitori separati, nonché
per l’esercizio della potestà genitoriale in caso di disaccordo
tra i genitori, si applicano le disposizioni contenute nella legge 8 febbraio
2006 n. 54 (2).
Per l’Amministrazione scolastica le operazioni di iscrizione sono propedeutiche ad una serie di altri
adempimenti e procedure da cui dipende il regolare avvio dell’anno
scolastico (determinazione della consistenza della popolazione scolastica,
previsione ed elaborazione delle quantità e delle tipologie delle
dotazioni di organico, mobilità del personale).
Per gli studenti delle classi successive al primo anno di corso,
l’iscrizione è disposta d’ufficio.
(2) La previsione
normativa contenuta nell’articolo 155 Codice civile, novellato dalla legge
8 febbraio 2006, n. 54 stabilisce che: “La
potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le
decisioni di maggiore interesse per i figli relative
all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di
comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione
naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione
è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni
su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire
che i genitori esercitino la potestà separatamente”.
INDICAZIONI GENERALI
Gennaio-Febbraio
Nella fase di predisposizione delle operazioni di iscrizione, l’Amministrazione scolastica ai vari
livelli territoriali, unitamente alle istituzioni scolastiche, è
impegnata a sostenere, orientare e diffondere l’informazione per le
famiglie e gli studenti, avvalendosi a tal fine anche di uno specifico e
articolato piano di comunicazione (3).
Tale piano, che presume il coinvolgimento diretto di tutte le
istituzioni scolastiche, prevede una serie di iniziative
e di interventi da realizzare, a livello centrale e periferico, con il
contributo di appositi organismi e gruppi di lavoro, nonché
l’allestimento di un sito dedicato alla conoscenza e alla diffusione
delle articolazioni e servizi della scuola dell’infanzia e dei nuovi
assetti e profili ordinamentali del primo ciclo di
istruzione.
L’Amministrazione scolastica e le scuole riserveranno
particolare cura alle operazioni di iscrizione,
considerato che da esse dipendono l'esatta definizione delle consistenze di
organico e l’adozione dei modelli organizzativi e operativi del sistema
scolastico, la programmazione e la destinazione delle risorse umane
nonché la predisposizione della delicata fase dell’accoglienza.
Tra l’altro, l’accurata e puntuale gestione delle procedure di iscrizione si rivela di fondamentale importanza per il
controllo dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, in quanto
da essa dipendono l’aggiornamento e la messa a regime delle anagrafi
scolastiche, importante strumento anche per prevenire e contrastare i
fenomeni di evasione e di dispersione.
Marzo-Giugno
A completamento della fase delle iscrizioni e della definizione
delle consistenze di organico, le istituzioni scolastiche, mediante i propri
organi collegiali, provvedono alla conferma o ridefinizione dei criteri di
formazione delle classi, riservando particolare cura all’inserimento
degli alunni con disabilità (cfr. successivo punto 9) e
all’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana (cfr.
successivo punto 10).
In sede di composizione delle classi, si raccomanda particolare
attenzione nell’individuazione di criteri che non determinino
condizioni e situazioni di esclusione o squilibri immotivati.
(3) Cfr. la nota del Dipartimento dell’istruzione prot. n. 1818 del 4 dicembre 2008.
INDICAZIONI SPECIFICHE
1. Scuola dell’infanzia
1.1 Un’offerta pluralistica
L’offerta relativa alla scuola
dell’infanzia è assicurata da Stato, comuni e scuole paritarie. In relazione a tale quadro di competenze istituzionali, gli
uffici scolastici regionali attivano, attraverso i propri uffici
territoriali, opportune forme di coordinamento e collaborazione con le
regioni e gli enti locali finalizzate:
•
alla generalizzazione del servizio nelle diverse realtà territoriali,
tenendo conto della dinamica della domanda e delle esigenze delle famiglie;
•
alla razionalizzazione dell’offerta educativa da parte delle scuole
coinvolte, valorizzando pienamente le risorse disponibili;
•
alla messa a disposizione di risorse e servizi di supporto all’offerta
educativa;
•
al controllo del fenomeno delle duplici iscrizioni.
1.2 Una scuola aperta e accogliente
Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le
bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre
2009, il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere
l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine
e i cui bambini compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2009 e,
comunque, entro il 30 aprile 2010. Per questi ultimi, l’ammissione alla
frequenza, sentiti i competenti organi collegiali,
può essere disposta alle seguenti condizioni:
a) disponibilità di posti;
b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali
liste di attesa;
c) disponibilità di locali e dotazioni
idonei sotto il profilo dell’agibilità e della
funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini
di età inferiore a tre anni;
d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei
docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.
Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione
risulti superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, sono
accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni
di età entro il 31 dicembre 2009.
Il ripristino degli anticipi nella scuola dell’infanzia
trova le sue motivazioni soprattutto nelle positive esperienze degli anni
decorsi e nell’intento di corrispondere in maniera sempre più
puntuale alle esigenze delle famiglie. Per una corretta attuazione
dell’istituto degli anticipi, sono in corso di svolgimento incontri e
consultazioni con l’associazione nazionale dei comuni Italiani, al fine
di pervenire a soluzioni concordate su tutti gli aspetti della specifica
materia.
Nell’ottica suaccennata e anche sulla base delle risultanze di tali collaborazioni, i direttori degli
uffici scolastici regionali, coadiuvati dai dipendenti uffici territoriali,
stabiliranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche
attraverso l’attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad
accertare l’esistenza o meno delle necessarie condizioni di
fattibilità nei diversi contesti. E’ appena il caso di precisare
che la concreta attivazione degli anticipi è subordinata, nelle scuole
statali, alla quantità delle risorse umane disponibili, da verificare
in sede di determinazione degli organici.
Sempre al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze
delle famiglie, saranno promosse iniziative volte a proseguire, in
collaborazione con le regioni e con gli enti locali, l’esperienza delle
“Sezioni primavera”, ovviamente in presenza
delle necessarie condizioni logistiche e funzionali.
Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle
piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima
infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti
inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via
straordinaria, l’iscrizione di piccoli gruppi di bambini - di norma non
più di tre - di età compresa tra i due e i tre anni.
L’inserimento di tali bambini avviene sulla
base di adeguate condizioni di fattibilità e di progetti
realizzati in collaborazione con i comuni interessati e, comunque, non
può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.
1.3 Orari di funzionamento
Normalmente le scuole dell’infanzia funzionano per 40 ore settimanali (mediamente otto ore giornaliere) e con
assegnazione di due docenti per sezione. A richiesta delle famiglie i bambini
possono frequentare le attività educative soltanto al
mattino o avvalersi di un tempo-scuola più ampio, fino ad un massimo
di 50 ore settimanali. Sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie (cfr.
modello A allegato a titolo indicativo) e tenendo conto delle risorse
disponibili, ferma restando l’autonomia didattico-organizzativa
delle istituzioni scolastiche, così come previsto dal D.P.R.
8 marzo 1999, n. 275, sono costituite sezioni omogenee, secondo
gli orari scelti.
2. Scuola primaria
I genitori o i soggetti esercenti la
potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere alla prima classe
della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di
età entro il 31 dicembre 2009. Gli stessi hanno la facoltà di
iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i sei
anni di età entro il 30 aprile del 2010.
Nei confronti delle bambine e dei bambini “in
anticipo”, le scuole destinatarie dell’iscrizione debbono assicurare le condizioni idonee per una proficua
accoglienza ed un efficace inserimento. Per una scelta meditata e
consapevole, i genitori possono avvalersi, a richiesta, anche delle
indicazioni e degli orientamenti da parte delle scuole dell’infanzia
frequentate dai propri figli.
L’iscrizione può essere effettuata
presso la scuola del territorio di appartenenza o anche presso altra
istituzione scolastica scelta in base agli orari di funzionamento e
all’offerta formativa. Per una funzionale programmazione del servizio,
i genitori debbono presentare domanda di iscrizione
ad una sola istituzione scolastica.
Le domande di iscrizione sono accolte
entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, sulla base
dei criteri stabiliti dai consigli di circolo/istituto e resi pubblici prima
delle iscrizioni. In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili, è data sollecita informazione alle famiglie per
consentire loro altra opzione presso scuola diversa.
2.1 Il tempo-scuola
Le istituzioni scolastiche definiscono nel Piano
dell’offerta formativa le articolazioni dell’orario su sei o
cinque giorni settimanali, nonché,
compatibilmente con la disponibilità dei servizi, la distribuzione dei
rientri pomeridiani.
Le classi prime della scuola primaria sono organizzate secondo
il modello previsto dall’art. 4 del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, che supera il precedente assetto
organizzativo, e secondo le differenti articolazioni dell’orario
scolastico a 24, 27, sino a 30 ore nei limiti dell’organico assegnato.
Tale modello favorisce, soprattutto nelle classi iniziali,
l’unitarietà dell’insegnamento, costituisce un elemento di
rinforzo del rapporto educativo tra docente e alunno, semplifica e valorizza
le relazioni tra scuola e famiglie.
Le classi prime possono, inoltre, essere organizzate con
articolazione oraria di 40 ore, garantendo gli
attuali livelli di diffusione del tempo pieno, incrementabili con ulteriori
risorse eventualmente disponibili.
In particolare, le classi prime possono essere formate con le
seguenti articolazioni orarie settimanali:
a) classi funzionanti con 24 ore;
b) classi funzionanti con 27 ore, vale
a dire con una più ampia articolazione del tempo scuola;
c) classi funzionanti con orario sino a 30
ore, comprensive di attività opzionali facoltative in aggiunta alle 27
ore di cui alla lett. b);
d) classi funzionanti a tempo pieno, con 40
ore e con due docenti, senza le compresenze, assicurando comunque,
l’assistenza alla mensa.
Le classi successive alla prima continuano a funzionare
nell’anno scolastico 2009/2010, secondo gli orari in atto a suo tempo
scelti dalle famiglie:
a) 27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento
settimanale di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, con esclusione delle
attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo
e senza compresenze;
b) 30 ore settimanali comprensive delle attività
opzionali facoltative, corrispondenti all’orario di cui all’art. 7, comma 2, del D.L.vo n. 59/2004, senza compresenze e
nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico
2008/2009;
c) 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno
e senza compresenze, assicurando comunque,
l’assistenza alla mensa.
In linea generale, la consistenza organica di istituto
verrà definita, per le classi successive alle prime, mediamente in 30
ore settimanali, fatta salva, ovviamente, la diversa consistenza oraria delle
classi a tempo pieno e tenendo conto dell’eventuale necessità
del tempo mensa. Verrà garantito, inoltre,
l’attuale consistenza delle classi a tempo pieno incrementabile sulla
base di eventuali economie di organico.
2.2 Costituzione delle classi prime
All’atto dell’iscrizione alle classi prime i
genitori esprimono le proprie preferenze in ordine di priorità
rispetto alle possibili articolazioni di orario (cfr. modello B allegato a
titolo indicativo). Sulla base di tali preferenze,
le istituzioni scolastiche organizzano, per le classi prime, le
attività didattiche con un tempo scuola di 24 o di 27 ore settimanali
e, se i servizi e le consistenze di organico lo consentono, con il tempo
scuola arricchito (sino a 30 ore), o con il tempo pieno (40 ore).
Gli alunni sono tenuti alla frequenza per l’intero orario
settimanale previsto per la classe cui sono assegnati.
L’attivazione del tempo pieno (modello organizzativo
unitario, senza articolazione in momenti opzionali e facoltativi), è
subordinata alla preliminare, inderogabile condizione dell’esistenza e
dell’effettivo funzionamento delle strutture e dei servizi necessari, nonché di un numero di richieste atte a legittimare
la formazione della classe. Il tempo pieno richiede, infatti, la
disponibilità di idonei ambienti, di
attrezzature adeguate, l’esplicito impegno dell'ente locale ad assicurare
il servizio di mensa, la frequenza di un congruo numero di alunni.
Con apposito atto di indirizzo, il
Ministro dell’istruzione, università e ricerca
individuerà i criteri generali intesi ad armonizzare gli assetti
pedagogici, didattici ed organizzativi della scuola primaria, ai quali le
istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattico-organizzativa,
faranno riferimento per la costituzione e il funzionamento delle nuove classi
prime, a partire dall’anno scolastico 2009/2010.
2.3 Esami di idoneità
per l’accesso anticipato alla seconda classe
Le disposizioni che regolano l’accesso degli esterni alle
classi successive alla prima, avvalendosi dell’esame di
idoneità, prevedono che gli obbligati all’iscrizione alla
scuola primaria possono sostenere tale esame prima dell’inizio
dell’anno scolastico per accedere direttamente alla seconda classe.
Tale possibilità non è consentita a coloro
che fruiscono dell’anticipo.
Per l’anno scolastico 2009/2010 l’accesso alla
classe seconda, previo superamento dell’esame di idoneità,
è consentito ai nati nel 2003 e che compiono sei anni di età
tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009.
3. Scuola secondaria di I grado
Sono soggetti all’obbligo di iscrizione
alla scuola secondaria di I grado, per l’anno scolastico 2009/2010, gli
alunni che terminano nel 2008/2009 la scuola primaria con esito positivo.
Le domande di iscrizione alla prima
classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare alla scuola
prescelta, dovranno essere presentate per il tramite della scuola primaria di
appartenenza, la quale provvederà a trasmetterle, entro i cinque
giorni successivi alla scadenza del termine del 28 febbraio 2009,
all'istituzione scolastica interessata. Il dirigente scolastico della scuola
secondaria di I grado, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti
disponibili, curerà l’informazione sollecita alle famiglie per
consentire l’opzione verso altra scuola.
All’atto dell'iscrizione all'istituzione scolastica
prescelta, i genitori e gli studenti procedono alla sottoscrizione del patto
educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera
dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie (4).
(4) Con l’occasione le scuole sono impegnate a richiamare
l’attenzione dei genitori e degli studenti sui contenuti della
direttiva ministeriale 15 marzo 2007 per l’uso corretto dei telefoni
cellulari a scuola e di altri dispositivi elettronici.
3.1 Orari di funzionamento
Le istituzioni scolastiche definiscono nel Piano
dell’offerta formativa le articolazioni del tempo scuola.
L’offerta formativa, espressione dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, tiene conto delle risorse di organico di cui la scuola dispone e
delle prevalenti opzioni delle famiglie. Le famiglie
possono esprimere la propria preferenza tra i seguenti modelli di orario:
a) classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente
a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti
curricolari più 1 ora di approfondimento di italiano);
b) classi funzionanti con tempo prolungato - 36 ore settimanali,
prolungabili eccezionalmente fino a 40 ore
settimanali previa autorizzazione dell’ufficio scolastico regionale -
la cui attivazione è subordinata alla disponibilità di idonee
strutture e di adeguate attrezzature, ad almeno due rientri settimanali,
all’impegno dell'ente locale ad assicurare, ove sia necessario, la
mensa, alla richiesta delle famiglie.
All’atto dell’iscrizione, compatibilmente con la
disponibilità complessiva dei posti e dei servizi, i genitori possono
esprimere la propria preferenza per il tempo scuola ordinario
o prolungato (cfr. modello C1 allegato a titolo indicativo).
L’iscrizione al tempo scuola ordinario
si intende riferita al modello orario di 30 ore settimanali.
In sede di iscrizione alla prima classe
- e con il vincolo di non variare tale scelta per l’intero corso della
scuola secondaria di I grado - le famiglie possono chiedere che il
complessivo orario settimanale riservato all’insegnamento delle lingue
comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato
all’insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le
disponibilità di organico (“inglese potenziato”).
Le ore riservate all’insegnamento della seconda lingua
comunitaria, nel rispetto dell’autonomia delle scuole, possono essere
utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana
nei confronti degli alunni stranieri non in possesso delle necessarie
conoscenze e competenze in lingua italiana, nei limiti delle
disponibilità di organico e in assenza di esubero, a livello
provinciale, di docenti della seconda lingua comunitaria.
3.2 Formazione delle classi e preferenze delle
famiglie
Le classi iniziali sono costituite con riferimento al numero
complessivo degli alunni iscritti.
Determinato il numero delle classi, si procede
all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse preferenze
espresse, sulla base dell’offerta formativa della scuola e, comunque,
nel limite delle risorse di organico assegnato. In considerazione delle due
tipologie di orario - ordinario e a tempo prolungato - le classi sono
costituite tenendo conto delle opzioni prevalenti,
fermo restando il limite della consistenza di organico.
Gli alunni sono tenuti all’obbligo di frequenza per la
durata di tutto l’anno scolastico e per l’intero orario
settimanale previsto per la classe cui sono assegnati.
4. Istituti comprensivi
All’interno degli istituti comprensivi non è
richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe
della scuola secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nella
stessa istituzione la quinta classe della scuola primaria.
L’iscrizione, in tale caso, è disposta d’ufficio, fatto
salvo, ovviamente, il diritto di scelta delle famiglie relativamente
all’insegnamento della religione cattolica e al modello di tempo
scuola.
Qualora i genitori o gli esercenti la
potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un
istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno
concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria, devono presentare la
domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite
dell’istituto comprensivo di appartenenza che, dal canto suo, provvederà
a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del
28 febbraio 2009.
5. Scuola secondaria di II grado
Tenuto conto che i nuovi assetti ordinamentali
dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali andranno in
vigore dall’anno scolastico 2010/2011, sono confermati per l’anno
scolastico 2009/2010 i percorsi liceali, dell’istruzione artistica,
dell’istruzione tecnica e dell’istruzione
professionale previsti dagli attuali ordinamenti.
Gli studenti che nel presente anno scolastico concluderanno
con esito positivo il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto
della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di
istruzione, devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di
II grado.
L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64 della legge
6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei
percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in via
transitoria, mediante iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale di cui all’Accordo
quadro del 19 giugno 2003, come recepito dal comma 624 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
I tempi e le modalità di
attuazione dei suddetti percorsi sperimentali, nonché le
modalità per l’accertamento del rispetto delle norme
sull’obbligo di istruzione della durata di dieci anni sono definiti
d’intesa tra i competenti assessorati delle rispettive regioni e gli
uffici scolastici regionali. Dovrà essere garantito il passaggio dalla
scuola secondaria di I grado ai percorsi triennali senza discontinuità
e prevenendo il rischio di dispersione e rendendo possibile, ove ricorrano le
condizioni, il rientro nei percorsi di istruzione
anche dopo il primo o il secondo anno dei percorsi triennali. Un primo elenco
delle qualifiche di riferimento a livello nazionale dei predetti percorsi
è contenuto nell’accordo in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano del
5 ottobre 2006, recepito con decreto 20 dicembre 2006 adottato dal Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
(G.U. n. 15 del 23 gennaio 2007).
Le suddette intese dovranno comprendere, altresì, modalità, strumenti e tempi per consentire ai
dirigenti delle scuole secondarie di I grado puntuali verifiche in ordine
all’iscrizione ai predetti percorsi sperimentali da parte di alunni
provenienti dalla propria scuola.
L’adempimento dell’obbligo di istruzione
è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di istruzione
secondaria di II grado o di una qualifica professionale di durata almeno
triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali
si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76. Per quanto riguarda la vigilanza sull’assolvimento di
tale diritto/dovere, si richiamano le norme di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo.
Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione
scolastica (cfr. modello C2 allegato a titolo indicativo), è richiesta
la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione
scolastica autonoma, studenti e famiglie (5).
Le domande di iscrizione degli alunni
frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli
istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione del proprio percorso
di studi nel sistema dell'istruzione, dovranno essere trasmesse - per il
tramite della scuola di appartenenza - all'istituto secondario di II grado
prescelto, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 28 febbraio
2009.
Le domande di iscrizione devono essere
rivolte ad un solo istituto di istruzione secondaria di II grado, per evitare
che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la previsione
delle situazioni di organico.
Tuttavia, nella previsione che si verifichi
eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, di conseguenza, si
renda necessario far pervenire ad altri istituti le domande non accolte, le
famiglie, in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione, possono
indicare, in subordine, non più di altri due istituti di proprio
gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell’istituto in
cui la domanda non è stata accolta, provvedere all’invio
immediato della stessa, d’intesa con le famiglie, agli istituti
indicati in subordine.
Per gli studenti che intendono avvalersi della
possibilità di accedere ai percorsi di istruzione
e formazione professionale, il dirigente della scuola secondaria di I grado
acquisisce agli atti la formale manifestazione da parte della famiglia di
impegno all’iscrizione a tale percorso. Sulla base di
tale formale impegno, il dirigente, a tempo debito, procederà
all’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo.
(5) Con l’occasione le scuole sono impegnate a richiamare
l’attenzione dei genitori e degli studenti sui contenuti della
direttiva ministeriale 15 marzo 2007 per l’uso corretto dei telefoni
cellulari a scuola e di altri dispositivi elettronici.
6. Domande di iscrizione
in eccedenza
Non sempre vi è il perfetto equilibrio nel rapporto tra
domande di iscrizione e offerta formativa. La
disponibilità di posti, di strutture e di servizi può, infatti,
non consentire il totale accoglimento delle richieste da parte delle
famiglie. In previsione di domande di iscrizione in
eccedenza, le scuole dovranno procedere preventivamente alla definizione dei
criteri di precedenza nell'ammissione, in apposita delibera del consiglio di
circolo/istituto da rendere pubblica preventivamente mediante affissione
all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione nel sito web
dell’istituzione scolastica.
Per quanto riguarda in particolare, la scuola dell'infanzia, potranno
essere attivate, da parte degli uffici scolastici provinciali, d’intesa
con le Amministrazioni comunali interessate, forme opportune di coordinamento
tra soggetti pubblici e privati che gestiscono il servizio sul territorio per
razionalizzare il più possibile il rapporto domanda-offerta.
Qualora i dirigenti scolastici accertino definitivamente
l'impossibilità di accogliere le domande in eccedenza, d’intesa
con le famiglie si adoperano per l'invio immediato delle stesse ad altre
scuole dei territori limitrofi.
Considerato che le domande di
iscrizione alle scuole secondarie sono presentate direttamente alla scuola
attualmente frequentata dallo studente, la quale, procede d'ufficio al
relativo invio agli istituti prescelti, non è consentito alle famiglie
produrre una seconda domanda direttamente ad altri istituti, né a
questi ultimi riceverle se non per il tramite della scuola di provenienza.
7. Verifica dell’assolvimento
dell’obbligo di istruzione
Gli Uffici scolastici regionali, al fine di vigilare
sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione
e prevenire e contrastare il diffuso fenomeno della dispersione scolastica,
sono impegnati a sviluppare un’efficace azione di prevenzione, ponendo
particolare attenzione alle aree maggiormente a rischio e a quelle fasce di
utenza che presentano maggiori criticità. Nell’espletamento di
tale compito i predetti uffici opereranno in sinergia con le regioni e gli
enti locali, prevedendo la pianificazione degli interventi di prevenzione nei
piani territoriali.
7.1 L’evasione scolastica
Le nuove emergenze in termini di evasione scolastica debbono essere oggetto di crescente attenzione e indurre a
monitorare l’effettivo assolvimento dell’obbligo di istruzione a
livello di scuola del primo ciclo, e a svolgere una vigilanza attenta con
riferimento all’istruzione familiare e alla frequenza delle scuole non
statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di
idoneità), ai processi di immigrazione, ad alcuni gruppi di minoranze,
allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si
hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.
7.2 Il ruolo delle scuole
Con riferimento all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, anche nei percorsi sperimentali di istruzione
e formazione professionale di cui al citato Accordo quadro, sarà
compito dei dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I
grado, dai quali provengono gli studenti interessati:
a) verificare il reale assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione da parte di studenti
particolarmente a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza;
b) attivare tutti gli interventi che dovessero rendersi
necessari, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.
7.3 L’anagrafe degli studenti
La messa a punto dell’anagrafe degli studenti costituisce
un’importante base di partenza per una rinnovata azione di controllo
dell’obbligo d’istruzione. A questo scopo gli uffici scolastici
regionali assicurano la funzionalità e
l’efficienza delle operazioni connesse e promuovono iniziative, anche
in collaborazione con gli enti locali, per favorire l’integrazione dei
dati, compresi quelli relativi ai percorsi sperimentali di formazione
professionale.
Data la rilevanza della materia delle iscrizioni per la piena fruizione del diritto allo studio, è necessario che
gli uffici scolastici regionali e locali e le istituzioni scolastiche seguano
direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le
iscrizioni e svolgano un'accorta e mirata opera di informazione,
sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e
di quanti, a vario titolo, si occupano della delicata incombenza. Al riguardo
si segnala l’opportunità di rafforzare la collaborazione con le
regioni e, in particolare, con gli enti locali, allo scopo di coordinare gli
interventi sul territorio.
8. Trasferimenti di iscrizione
In caso di trasferimento da una scuola ad
un'altra, statale o paritaria, ad iscrizione avvenuta, vanno osservate le
seguenti istruzioni.
La richiesta di trasferimento, debitamente motivata, va
inoltrata al dirigente scolastico della scuola presso cui
è stata effettuata l’iscrizione, il quale valuta
l’esistenza delle condizioni per il rilascio al genitore del relativo
“nulla osta”.
Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle
scuole interessate, previa verifica dell’avvenuto trasferimento.
9. Alunni con disabilità
Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la
presentazione, da parte della famiglia, della certificazione rilasciata
dall'Asl di competenza, a seguito degli appositi
accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.
Sulla base di tale certificazione,
la scuola attiva l’unità multidisciplinare di cui all’art.
4 del D.P.R. 24 febbraio 1994 al fine di
predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto e di tracciare le
basi del Piano educativo individualizzato, anche per procedere alla richiesta
di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico
dell’ente locale.
Si ricorda che agli alunni con disabilità è
consentito di completare l’obbligo di istruzione
anche fino al compimento del 18° anno di età (legge 5 febbraio 1992, n.104, art. 14, comma 1, lettera c, e
sentenza Corte costituzionale n. 226/2001).
Si rammenta, inoltre, che detti alunni, qualora agli esami di
Stato conclusivi del primo ciclo non conseguano il diploma, ma
l’attestato comprovante i crediti formativi maturati, se non hanno superato il 18° anno di età, hanno titolo
ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado sulla base del semplice
predetto attestato (O.M. n. 90/2001, art. 11, comma 12).
10. Alunni con cittadinanza non italiana
La presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da tempo le caratteristiche di un fenomeno strutturale,
che la scuola ha affrontato nella sua complessità, con esperienze di
innovazione.
Tenuto conto della rilevanza di tale fenomeno, e ai fini di una
proficua integrazione dei minori interessati, dovrà essere posta
particolare attenzione a tutta la complessa problematica che caratterizza
l’iscrizione e la scolarizzazione di tali alunni. In tale ottica, si
raccomanda ai direttori generali degli uffici scolastici regionali e ai
dirigenti scolastici di promuovere opportune intese con gli enti locali per
assicurare un'equilibrata distribuzione della popolazione scolastica
straniera e di fornire, anche nella prospettiva
dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, adeguate
informazioni sulle tipologie e indirizzi delle scuole secondarie di II grado.
L’articolo 45 del D.P.R. n. 394/1999 fornisce, tra l’altro, criteri relativi
all’obbligo e all’iscrizione scolastica dei minori stranieri,
alla ripartizione e alla loro assegnazione alle classi. La Carta dei valori
della cittadinanza e dell'integrazione ribadisce che
“I bambini e i ragazzi hanno il diritto e il
dovere di frequentare la scuola dell'obbligo, per inserirsi a parità
di diritti nella società e divenirne soggetti attivi. E’ dovere
di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli negli studi, in
primo luogo iscrivendoli alla scuola dell'obbligo, che inizia con la scuola
primaria fino ai 16 anni“ (6).
Si richiama, pertanto, l’attenzione non solo sul diritto
dei minori non cittadini italiani di accedere all’istruzione fornita
dalle scuole italiane e al conseguente obbligo delle stesse di accoglierli,
anche in corso d’anno, indipendentemente dalla regolarità della
loro posizione. Si evidenzia soprattutto il fatto che in taluni casi vi
è il concreto rischio di evasione dell’obbligo, di avvio precoce
al lavoro minorile e di sfruttamento per attività di accattonaggio.
Per completezza di esposizione, si evidenzia che, ai sensi
dell’art. 26 del decreto legislativo 19
gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello
status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e
grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.
(6) Decreto Ministero dell’interno, 23 aprile 2007.
10.1 Assegnazione alle classi
In via ordinaria gli alunni con cittadinanza non italiana
soggetti all’obbligo di istruzione sono
iscritti d’ufficio alla classe corrispondente all’età
anagrafica. I collegi dei docenti possono definire, comunque, le modalità generali dell’assegnazione
dell’alunno straniero alla classe inferiore o superiore a quella
corrispondente all’età, tenendo conto, come espressamente
previsto dall’art. 45, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999, dei criteri di
seguito riportati:
a) ordinamento scolastico del Paese di provenienza;
b) accertamento delle competenze, abilità e livelli di
preparazione posseduti;
c) corso di studi eventualmente seguito;
d) titolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da
traduzione in lingua italiana.
Per gli alunni stranieri non soggetti all’obbligo di istruzione valgono le disposizioni contenute
nell’art. 192, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, che così recita: “subordinatamente al requisito dell’età, che non
può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli
studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai
dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione
di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale
esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe,
sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi
riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero
programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano”.
I collegi dei docenti possono valutare la possibilità che
l’assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di
alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica anche
all’interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento,
finalizzata a favorire un efficace e produttivo inserimento, utilizzando le
eventuali ulteriori disponibilità
dell’organico di istituto.
Occorre, comunque, che l’inserimento scolastico degli
alunni con cittadinanza non italiana, per la sua delicatezza e complessità,
sia gestita in termini interistituzionali che, per
quanto riguarda l’istruzione, prendano in considerazione ogni momento
del processo formativo degli allievi stessi, dal loro ingresso a scuola al
termine del loro itinerario scolastico o formativo.
Infine, con riferimento alle iscrizioni degli alunni con
cittadinanza straniera, effettuate in corso d’anno, come previsto dal
comma 1 dell’art. 45 del citato regolamento
n. 394/1999, si raccomanda l’adozione di particolari forme
di accoglienza che possano facilitare, fin dai primi contatti con
l’istituzione scolastica, un’efficace azione di integrazione. La
scuola potrà, altresì, favorire, anche d’intesa con
soggetti del privato sociale, situazioni di relazioni, socializzazioni,
esperienze extracurricolari in cui i minori stranieri potranno sviluppare in
ambiente non formale e con coetanei la conoscenza e l’uso della lingua italiana.
Tali particolari forme di accoglienza vanno adottate anche in
caso di inserimento in corso d’anno di
stranieri (art. 45, comma 2, D.P.R. 31/8/1999, n. 394) nei corsi di
alfabetizzazione per adulti di cui a successivo paragrafo.
Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della
disponibilità di bilancio del fondo dell’istituto, favoriranno
iniziative rivolte a migliorare la conoscenza e l’approfondimento della
lingua italiana e a diffondere la cultura della legalità e della
cittadinanza (vedi anche D.P.R.
n. 394/1999, art. 45, comma 4).
10.2 Accordi di rete e intese territoriali
E’ opportuno che le istituzioni scolastiche, al fine di
evitare la concentrazione in talune scuole di iscrizioni
di alunni con cittadinanza non italiana e conseguenti squilibri e disagi
della popolazione scolastica, realizzino accordi di rete per una razionale
distribuzione territoriale delle domande, procedendo, quindi, ad
un’equa assegnazione degli alunni alle diverse classi (cfr. D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45, commi 3 e 5).
I direttori generali degli uffici scolastici regionali avranno
cura di promuovere le iniziative ritenute più opportune al fine di
attivare gli accordi di rete.
Le scuole, possibilmente con azioni in rete, vorranno, pertanto,
sollecitare o assecondare attivamente le iniziative degli enti locali e/o di
altri soggetti a livelli istituzionali per l’adozione di misure di
prevenzione, orientamento e controllo circa l’assolvimento
dell’obbligo di istruzione.
Nelle città e nei grandi centri urbani in cui sono
presenti ampie reti di scuole, le iscrizioni di alunni con cittadinanza non
italiana vanno gestite in maniera partecipata e programmata, in modo che la
domanda e l’offerta di servizi scolastici risultano
equamente distribuite.
Nella predisposizione degli accordi sarà opportuno
prevedere intese con gli enti locali per favorire l’attivazione di
misure di accompagnamento (trasporti, mense, ecc.) utili al conseguimento di
un’equilibrata distribuzione della domanda, nonché
con associazioni del volontariato e del privato sociale, per specifiche
azioni di integrazione.
Si rivela poi di fondamentale importanza l’instaurazione
di un attento e proficuo rapporto tra le scuole e le famiglie dei minori
iscritti, eventualmente facilitato dall’intervento di mediatori
culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni
interculturali.
11. Istruzione parentale
I genitori o gli esercenti la
potestà parentale che intendono provvedere in proprio all'istruzione
dei minori soggetti all’obbligo di istruzione devono rilasciare al
dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita
dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità
tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo
l’onere di accertarne la fondatezza.
Per quanto attiene all'esame di idoneità
degli alunni che si sono avvalsi dell'istruzione parentale o che frequentano
scuole non statali non paritarie, si rinvia alle successive disposizioni che
saranno diramate in materia di valutazione.
12. Insegnamento della religione cattolica
Al momento dell’iscrizione le famiglie degli alunni
esercitano la facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della
religione cattolica. L’esercizio di tale facoltà si attua
mediante apposita richiesta, da formalizzare secondo
il modello D allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi
e, comunque, in tutti i casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio,
fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo,
entro il termine fissato per le iscrizioni.
La facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento
della religione cattolica è, altresì, esercitata dallo studente
se maggiorenne o se frequentante istituti di istruzione
secondaria di II grado.
La scelta relativa alle attività
alternative all’insegnamento della religione cattolica trova, invece,
concreta attuazione nelle possibili e diverse opzioni:
a) attività didattiche e formative;
b) attività di studio e/o di ricerca
individuali con assistenza di personale docente;
c) libera attività di studio e/o di ricerca individuale
senza assistenza di personale docente;
d) uscita dalla scuola.
La scelta delle attività alternative è effettuata
mediante l’allegato mod. E all’inizio delle lezioni e ha effetto
per l’intero anno scolastico di riferimento.
13. Corsi per adulti
Il termine per le iscrizioni ai corsi di istruzione
per adulti di cui all’articolo 3, comma 1, del
decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, è fissato al
28 febbraio 2009. La fissazione del succitato termine mira a consentire
l'ordinato svolgimento, nei tempi previsti, delle attività
propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Resta inteso, comunque, che,
attraverso l'adozione di formale provvedimento per ogni allievo accolto,
è consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 28 febbraio
2009 e, ordinariamente, non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2009/2010.
14. Privacy e trattamento dei dati sensibili
Nel corso dello svolgimento delle diverse operazioni di iscrizione precedentemente richiamate e nella fase di
acquisizione delle documentazioni a sostegno della richiesta di servizi
educativi o assistenziali da parte delle famiglie, le istituzioni scolastiche
possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari
riferiti agli alunni o a loro familiari. In relazione a
tanto, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sulla
scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
trattamento dei dati personali) e dal regolamento
ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.
Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della
materia delle iscrizioni impongono che i direttori generali regionali e i
dirigenti scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni attraverso
le quali si effettuano le iscrizioni e, in
particolare, le iniziative e le attività di informazione,
sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli studenti
e di quanti a vario titolo sono coinvolti ed interessati alla delicata incombenza.
IL DIRETTORE GENERALE
Mario G. Dutto
|