La Scuola Online - Circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009 - Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, riguardanti l'anno scolastico 2009/2010
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Circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009 - Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, riguardanti l'anno scolastico 2009/2010


Modelli di domanda iscrizioni 2009/2010

 

Dipartimento per l'Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione e per l'autonomia scolastica

Ufficio VI

Il 28 febbraio 2009 è il termine di scadenza per le iscrizioni per l’anno scolastico 2009/2010 (1). La presente circolare fornisce indicazioni e istruzioni per le iscrizioni alle sezioni della scuola dell’infanzia e alle classi dei diversi ordini e gradi di istruzione delle scuole statali e paritarie anche con riferimento, nelle parti che qui rilevano, all’articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al piano programmatico e alle relative disposizioni applicative.

 

(1) Cfr. la nota del Dipartimento dell’istruzione prot. n. 1818 del 4 dicembre 2008.

 

SCUOLA E FAMIGLIA

Le iscrizioni costituiscono un importante adempimento sotto l’aspetto amministrativo, organizzativo e gestionale e rappresentano l’occasione per avviare un dialogo positivo e duraturo tra istituzioni scolastiche, genitori e studenti, e per effettuare, da parte di questi ultimi, scelte significative, la cui valenza spesso va al di là dell’accesso ai percorsi formativi.

Le iscrizioni, oltre ad impegnare le istituzioni scolastiche e l’Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e regionali, chiamano in causa, in maniera sempre più ampia e partecipata, altri livelli istituzionali, soggetti ed organi a vario titolo competenti e interessati. Valga, al riguardo, il riferimento agli enti locali che, proprio in relazione alle iscrizioni, debbono farsi carico di una molteplicità di interventi quali la messa a disposizione di locali, dotazioni e strumenti didattici, l’erogazione di servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo studio, il concorso nelle attività di orientamento e la gestione di importanti aspetti dell’educazione degli adulti.

Nell’ambito delle iniziative riguardanti le iscrizioni, sono da considerare le attribuzioni delle regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa, di definizione della rete scolastica, di distribuzione e articolazione dei corsi di studio e di attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale.

Nell’attuale periodo di revisione e di riordino del sistema scolastico e formativo si rende più che mai necessario svolgere un’accorta, puntuale e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli studenti e di quanti a vario titolo, nell’ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, concorrono e collaborano all’annuale incombenza delle iscrizioni. Per l’anno scolastico 2009/2010 le iscrizioni assumono particolare importanza con riferimento alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, tenuto conto dei numerosi aspetti innovativi che caratterizzano tali ambiti di scolarità. Per quanto riguarda le scuole secondarie di II grado, in particolare gli istituti tecnici e professionali, si segnala l’opportunità di richiamare l’attenzione delle famiglie sulla rilevanza del ruolo dell’istruzione secondaria sia per l’ingresso negli studi universitari sia ai fini della transizione dei giovani verso il lavoro e le professioni, anche tenendo conto dei fabbisogni formativi espressi dal territorio.

All’atto delle iscrizioni le istituzioni scolastiche informano le famiglie in ordine al proprio Piano di offerta formativa (Pof), realizzando così il primo importante momento di incontro e di collaborazione tra scuola e famiglia.

Per gli studenti l’ingresso nella scuola o il passaggio ad un altro ordine e grado di istruzione segnano l’inizio o la tappa successiva del loro formale percorso educativo e formativo.

Per gli studenti con cittadinanza non italiana costituiscono anche l’avvio o la prosecuzione dell’impegnativo processo di integrazione in una nuova dimensione culturale e sociale. Per l’iscrizione di minore con genitori separati, nonché per l’esercizio della potestà genitoriale in caso di disaccordo tra i genitori, si applicano le disposizioni contenute nella legge 8 febbraio 2006 n. 54 (2).

Per l’Amministrazione scolastica le operazioni di iscrizione sono propedeutiche ad una serie di altri adempimenti e procedure da cui dipende il regolare avvio dell’anno scolastico (determinazione della consistenza della popolazione scolastica, previsione ed elaborazione delle quantità e delle tipologie delle dotazioni di organico, mobilità del personale).

Per gli studenti delle classi successive al primo anno di corso, l’iscrizione è disposta d’ufficio.

 

(2) La previsione normativa contenuta nell’articolo 155 Codice civile, novellato dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54 stabilisce che: “La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”.

 

INDICAZIONI GENERALI

 

Gennaio-Febbraio

Nella fase di predisposizione delle operazioni di iscrizione, l’Amministrazione scolastica ai vari livelli territoriali, unitamente alle istituzioni scolastiche, è impegnata a sostenere, orientare e diffondere l’informazione per le famiglie e gli studenti, avvalendosi a tal fine anche di uno specifico e articolato piano di comunicazione (3).

Tale piano, che presume il coinvolgimento diretto di tutte le istituzioni scolastiche, prevede una serie di iniziative e di interventi da realizzare, a livello centrale e periferico, con il contributo di appositi organismi e gruppi di lavoro, nonché l’allestimento di un sito dedicato alla conoscenza e alla diffusione delle articolazioni e servizi della scuola dell’infanzia e dei nuovi assetti e profili ordinamentali del primo ciclo di istruzione.

L’Amministrazione scolastica e le scuole riserveranno particolare cura alle operazioni di iscrizione, considerato che da esse dipendono l'esatta definizione delle consistenze di organico e l’adozione dei modelli organizzativi e operativi del sistema scolastico, la programmazione e la destinazione delle risorse umane nonché la predisposizione della delicata fase dell’accoglienza. Tra l’altro, l’accurata e puntuale gestione delle procedure di iscrizione si rivela di fondamentale importanza per il controllo dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, in quanto da essa dipendono l’aggiornamento e la messa a regime delle anagrafi scolastiche, importante strumento anche per prevenire e contrastare i fenomeni di evasione e di dispersione.

 

Marzo-Giugno

A completamento della fase delle iscrizioni e della definizione delle consistenze di organico, le istituzioni scolastiche, mediante i propri organi collegiali, provvedono alla conferma o ridefinizione dei criteri di formazione delle classi, riservando particolare cura all’inserimento degli alunni con disabilità (cfr. successivo punto 9) e all’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana (cfr. successivo punto 10).

In sede di composizione delle classi, si raccomanda particolare attenzione nell’individuazione di criteri che non determinino condizioni e situazioni di esclusione o squilibri immotivati.

 

(3) Cfr. la nota del Dipartimento dell’istruzione prot. n. 1818 del 4 dicembre 2008.

 

INDICAZIONI SPECIFICHE

 

1. Scuola dell’infanzia

 

1.1 Un’offerta pluralistica

L’offerta relativa alla scuola dell’infanzia è assicurata da Stato, comuni e scuole paritarie. In relazione a tale quadro di competenze istituzionali, gli uffici scolastici regionali attivano, attraverso i propri uffici territoriali, opportune forme di coordinamento e collaborazione con le regioni e gli enti locali finalizzate:

 

• alla generalizzazione del servizio nelle diverse realtà territoriali, tenendo conto della dinamica della domanda e delle esigenze delle famiglie;

• alla razionalizzazione dell’offerta educativa da parte delle scuole coinvolte, valorizzando pienamente le risorse disponibili;

• alla messa a disposizione di risorse e servizi di supporto all’offerta educativa;

• al controllo del fenomeno delle duplici iscrizioni.

 

1.2 Una scuola aperta e accogliente

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2009, il terzo anno di età. Possono, altresì, chiedere l’iscrizione alla scuola dell’infanzia le famiglie le cui bambine e i cui bambini compiono tre anni di età dopo il 31 dicembre 2009 e, comunque, entro il 30 aprile 2010. Per questi ultimi, l’ammissione alla frequenza, sentiti i competenti organi collegiali, può essere disposta alle seguenti condizioni:

 

a) disponibilità di posti;

b) accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;

c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità e tali da rispondere alle specifiche esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;

d) valutazione pedagogica e didattica da parte del collegio dei docenti dei tempi e delle modalità dell’accoglienza.

 

Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione risulti superiore al numero dei posti complessivamente disponibili, sono accolte prioritariamente le domande riguardanti coloro che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2009.

Il ripristino degli anticipi nella scuola dell’infanzia trova le sue motivazioni soprattutto nelle positive esperienze degli anni decorsi e nell’intento di corrispondere in maniera sempre più puntuale alle esigenze delle famiglie. Per una corretta attuazione dell’istituto degli anticipi, sono in corso di svolgimento incontri e consultazioni con l’associazione nazionale dei comuni Italiani, al fine di pervenire a soluzioni concordate su tutti gli aspetti della specifica materia.

Nell’ottica suaccennata e anche sulla base delle risultanze di tali collaborazioni, i direttori degli uffici scolastici regionali, coadiuvati dai dipendenti uffici territoriali, stabiliranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, anche attraverso l’attivazione di appositi tavoli di confronto volti ad accertare l’esistenza o meno delle necessarie condizioni di fattibilità nei diversi contesti. E’ appena il caso di precisare che la concreta attivazione degli anticipi è subordinata, nelle scuole statali, alla quantità delle risorse umane disponibili, da verificare in sede di determinazione degli organici.

Sempre al fine di corrispondere alle attese e alle esigenze delle famiglie, saranno promosse iniziative volte a proseguire, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, l’esperienza delle “Sezioni primavera”, ovviamente in presenza delle necessarie condizioni logistiche e funzionali.

Nelle scuole dell’infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto, è consentita, in via straordinaria, l’iscrizione di piccoli gruppi di bambini - di norma non più di tre - di età compresa tra i due e i tre anni.

L’inserimento di tali bambini avviene sulla base di adeguate condizioni di fattibilità e di progetti realizzati in collaborazione con i comuni interessati e, comunque, non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni.

 

1.3 Orari di funzionamento

Normalmente le scuole dell’infanzia funzionano per 40 ore settimanali (mediamente otto ore giornaliere) e con assegnazione di due docenti per sezione. A richiesta delle famiglie i bambini possono frequentare le attività educative soltanto al mattino o avvalersi di un tempo-scuola più ampio, fino ad un massimo di 50 ore settimanali. Sulla base delle opzioni espresse dalle famiglie (cfr. modello A allegato a titolo indicativo) e tenendo conto delle risorse disponibili, ferma restando l’autonomia didattico-organizzativa delle istituzioni scolastiche, così come previsto dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, sono costituite sezioni omogenee, secondo gli orari scelti.

 

2. Scuola primaria

I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale sul minore debbono iscrivere alla prima classe della scuola primaria le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 31 dicembre 2009. Gli stessi hanno la facoltà di iscrivere anticipatamente anche le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 30 aprile del 2010.

Nei confronti delle bambine e dei bambini “in anticipo”, le scuole destinatarie dell’iscrizione debbono assicurare le condizioni idonee per una proficua accoglienza ed un efficace inserimento. Per una scelta meditata e consapevole, i genitori possono avvalersi, a richiesta, anche delle indicazioni e degli orientamenti da parte delle scuole dell’infanzia frequentate dai propri figli.

L’iscrizione può essere effettuata presso la scuola del territorio di appartenenza o anche presso altra istituzione scolastica scelta in base agli orari di funzionamento e all’offerta formativa. Per una funzionale programmazione del servizio, i genitori debbono presentare domanda di iscrizione ad una sola istituzione scolastica.

Le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili, sulla base dei criteri stabiliti dai consigli di circolo/istituto e resi pubblici prima delle iscrizioni. In caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, è data sollecita informazione alle famiglie per consentire loro altra opzione presso scuola diversa.

 

2.1 Il tempo-scuola

Le istituzioni scolastiche definiscono nel Piano dell’offerta formativa le articolazioni dell’orario su sei o cinque giorni settimanali, nonché, compatibilmente con la disponibilità dei servizi, la distribuzione dei rientri pomeridiani.

Le classi prime della scuola primaria sono organizzate secondo il modello previsto dall’art. 4 del D.L. 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169, che supera il precedente assetto organizzativo, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico a 24, 27, sino a 30 ore nei limiti dell’organico assegnato.

Tale modello favorisce, soprattutto nelle classi iniziali, l’unitarietà dell’insegnamento, costituisce un elemento di rinforzo del rapporto educativo tra docente e alunno, semplifica e valorizza le relazioni tra scuola e famiglie.

Le classi prime possono, inoltre, essere organizzate con articolazione oraria di 40 ore, garantendo gli attuali livelli di diffusione del tempo pieno, incrementabili con ulteriori risorse eventualmente disponibili.

In particolare, le classi prime possono essere formate con le seguenti articolazioni orarie settimanali:

 

a) classi funzionanti con 24 ore;

b) classi funzionanti con 27 ore, vale a dire con una più ampia articolazione del tempo scuola;

c) classi funzionanti con orario sino a 30 ore, comprensive di attività opzionali facoltative in aggiunta alle 27 ore di cui alla lett. b);

d) classi funzionanti a tempo pieno, con 40 ore e con due docenti, senza le compresenze, assicurando comunque, l’assistenza alla mensa.

 

Le classi successive alla prima continuano a funzionare nell’anno scolastico 2009/2010, secondo gli orari in atto a suo tempo scelti dalle famiglie:

 

a) 27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento settimanale di cui all’art. 7, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo e senza compresenze;

b) 30 ore settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondenti all’orario di cui all’art. 7, comma 2, del D.L.vo n. 59/2004, senza compresenze e nei limiti dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009;

c) 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno e senza compresenze, assicurando comunque, l’assistenza alla mensa.

 

In linea generale, la consistenza organica di istituto verrà definita, per le classi successive alle prime, mediamente in 30 ore settimanali, fatta salva, ovviamente, la diversa consistenza oraria delle classi a tempo pieno e tenendo conto dell’eventuale necessità del tempo mensa. Verrà garantito, inoltre, l’attuale consistenza delle classi a tempo pieno incrementabile sulla base di eventuali economie di organico.

 

2.2 Costituzione delle classi prime

All’atto dell’iscrizione alle classi prime i genitori esprimono le proprie preferenze in ordine di priorità rispetto alle possibili articolazioni di orario (cfr. modello B allegato a titolo indicativo). Sulla base di tali preferenze, le istituzioni scolastiche organizzano, per le classi prime, le attività didattiche con un tempo scuola di 24 o di 27 ore settimanali e, se i servizi e le consistenze di organico lo consentono, con il tempo scuola arricchito (sino a 30 ore), o con il tempo pieno (40 ore).

Gli alunni sono tenuti alla frequenza per l’intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati.

L’attivazione del tempo pieno (modello organizzativo unitario, senza articolazione in momenti opzionali e facoltativi), è subordinata alla preliminare, inderogabile condizione dell’esistenza e dell’effettivo funzionamento delle strutture e dei servizi necessari, nonché di un numero di richieste atte a legittimare la formazione della classe. Il tempo pieno richiede, infatti, la disponibilità di idonei ambienti, di attrezzature adeguate, l’esplicito impegno dell'ente locale ad assicurare il servizio di mensa, la frequenza di un congruo numero di alunni.

Con apposito atto di indirizzo, il Ministro dell’istruzione, università e ricerca individuerà i criteri generali intesi ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi della scuola primaria, ai quali le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattico-organizzativa, faranno riferimento per la costituzione e il funzionamento delle nuove classi prime, a partire dall’anno scolastico 2009/2010.

 

2.3 Esami di idoneità per l’accesso anticipato alla seconda classe

Le disposizioni che regolano l’accesso degli esterni alle classi successive alla prima, avvalendosi dell’esame di idoneità, prevedono che gli obbligati all’iscrizione alla scuola primaria possono sostenere tale esame prima dell’inizio dell’anno scolastico per accedere direttamente alla seconda classe. Tale possibilità non è consentita a coloro che fruiscono dell’anticipo.

Per l’anno scolastico 2009/2010 l’accesso alla classe seconda, previo superamento dell’esame di idoneità, è consentito ai nati nel 2003 e che compiono sei anni di età tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2009.

 

3. Scuola secondaria di I grado

Sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla scuola secondaria di I grado, per l’anno scolastico 2009/2010, gli alunni che terminano nel 2008/2009 la scuola primaria con esito positivo.

Le domande di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare alla scuola prescelta, dovranno essere presentate per il tramite della scuola primaria di appartenenza, la quale provvederà a trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 28 febbraio 2009, all'istituzione scolastica interessata. Il dirigente scolastico della scuola secondaria di I grado, in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, curerà l’informazione sollecita alle famiglie per consentire l’opzione verso altra scuola.

All’atto dell'iscrizione all'istituzione scolastica prescelta, i genitori e gli studenti procedono alla sottoscrizione del patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (4).

 

(4) Con l’occasione le scuole sono impegnate a richiamare l’attenzione dei genitori e degli studenti sui contenuti della direttiva ministeriale 15 marzo 2007 per l’uso corretto dei telefoni cellulari a scuola e di altri dispositivi elettronici.

 

3.1 Orari di funzionamento

Le istituzioni scolastiche definiscono nel Piano dell’offerta formativa le articolazioni del tempo scuola. L’offerta formativa, espressione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, tiene conto delle risorse di organico di cui la scuola dispone e delle prevalenti opzioni delle famiglie. Le famiglie possono esprimere la propria preferenza tra i seguenti modelli di orario:

 

a) classi funzionanti con tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali (29 ore di insegnamenti curricolari più 1 ora di approfondimento di italiano);

b) classi funzionanti con tempo prolungato - 36 ore settimanali, prolungabili eccezionalmente fino a 40 ore settimanali previa autorizzazione dell’ufficio scolastico regionale - la cui attivazione è subordinata alla disponibilità di idonee strutture e di adeguate attrezzature, ad almeno due rientri settimanali, all’impegno dell'ente locale ad assicurare, ove sia necessario, la mensa, alla richiesta delle famiglie.

 

All’atto dell’iscrizione, compatibilmente con la disponibilità complessiva dei posti e dei servizi, i genitori possono esprimere la propria preferenza per il tempo scuola ordinario o prolungato (cfr. modello C1 allegato a titolo indicativo).

L’iscrizione al tempo scuola ordinario si intende riferita al modello orario di 30 ore settimanali.

In sede di iscrizione alla prima classe - e con il vincolo di non variare tale scelta per l’intero corso della scuola secondaria di I grado - le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all’insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all’insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico (“inglese potenziato”).

Le ore riservate all’insegnamento della seconda lingua comunitaria, nel rispetto dell’autonomia delle scuole, possono essere utilizzate anche per potenziare l’insegnamento della lingua italiana nei confronti degli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze in lingua italiana, nei limiti delle disponibilità di organico e in assenza di esubero, a livello provinciale, di docenti della seconda lingua comunitaria.

 

3.2 Formazione delle classi e preferenze delle famiglie

Le classi iniziali sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti.

Determinato il numero delle classi, si procede all’assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse preferenze espresse, sulla base dell’offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse di organico assegnato. In considerazione delle due tipologie di orario - ordinario e a tempo prolungato - le classi sono costituite tenendo conto delle opzioni prevalenti, fermo restando il limite della consistenza di organico.

Gli alunni sono tenuti all’obbligo di frequenza per la durata di tutto l’anno scolastico e per l’intero orario settimanale previsto per la classe cui sono assegnati.

 

4. Istituti comprensivi

All’interno degli istituti comprensivi non è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado per gli alunni che hanno frequentato nella stessa istituzione la quinta classe della scuola primaria. L’iscrizione, in tale caso, è disposta d’ufficio, fatto salvo, ovviamente, il diritto di scelta delle famiglie relativamente all’insegnamento della religione cattolica e al modello di tempo scuola.

Qualora i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale intendano far frequentare ai propri figli un istituto scolastico diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del corso di scuola primaria, devono presentare la domanda di iscrizione alla scuola prescelta per il tramite dell’istituto comprensivo di appartenenza che, dal canto suo, provvederà a trasmetterla entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del 28 febbraio 2009.

 

5. Scuola secondaria di II grado

Tenuto conto che i nuovi assetti ordinamentali dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali andranno in vigore dall’anno scolastico 2010/2011, sono confermati per l’anno scolastico 2009/2010 i percorsi liceali, dell’istruzione artistica, dell’istruzione tecnica e dell’istruzione professionale previsti dagli attuali ordinamenti.

Gli studenti che nel presente anno scolastico concluderanno con esito positivo il percorso del primo ciclo di istruzione, per effetto della norma che ha disposto l’innalzamento dell’obbligo di istruzione, devono iscriversi alla prima classe di un istituto secondario di II grado.

L’obbligo di istruzione, in base all’art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133, può essere assolto anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e, in via transitoria, mediante iscrizione a percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’Accordo quadro del 19 giugno 2003, come recepito dal comma 624 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

I tempi e le modalità di attuazione dei suddetti percorsi sperimentali, nonché le modalità per l’accertamento del rispetto delle norme sull’obbligo di istruzione della durata di dieci anni sono definiti d’intesa tra i competenti assessorati delle rispettive regioni e gli uffici scolastici regionali. Dovrà essere garantito il passaggio dalla scuola secondaria di I grado ai percorsi triennali senza discontinuità e prevenendo il rischio di dispersione e rendendo possibile, ove ricorrano le condizioni, il rientro nei percorsi di istruzione anche dopo il primo o il secondo anno dei percorsi triennali. Un primo elenco delle qualifiche di riferimento a livello nazionale dei predetti percorsi è contenuto nell’accordo in sede di Conferenza Stato-regioni e province autonome di Trento e Bolzano del 5 ottobre 2006, recepito con decreto 20 dicembre 2006 adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (G.U. n. 15 del 23 gennaio 2007).

Le suddette intese dovranno comprendere, altresì, modalità, strumenti e tempi per consentire ai dirigenti delle scuole secondarie di I grado puntuali verifiche in ordine all’iscrizione ai predetti percorsi sperimentali da parte di alunni provenienti dalla propria scuola.

L’adempimento dell’obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria di II grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il 18° anno di età, con il conseguimento dei quali si assolve il diritto/dovere di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. Per quanto riguarda la vigilanza sull’assolvimento di tale diritto/dovere, si richiamano le norme di cui all’articolo 5 dello stesso decreto legislativo.

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica (cfr. modello C2 allegato a titolo indicativo), è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti del patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (5).

Le domande di iscrizione degli alunni frequentanti l’ultimo anno della scuola secondaria di I grado negli istituti statali e paritari, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel sistema dell'istruzione, dovranno essere trasmesse - per il tramite della scuola di appartenenza - all'istituto secondario di II grado prescelto, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del 28 febbraio 2009.

Le domande di iscrizione devono essere rivolte ad un solo istituto di istruzione secondaria di II grado, per evitare che una doppia opzione da parte delle famiglie possa alterare la previsione delle situazioni di organico.

Tuttavia, nella previsione che si verifichi eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili e che, di conseguenza, si renda necessario far pervenire ad altri istituti le domande non accolte, le famiglie, in sede di presentazione dell'istanza di iscrizione, possono indicare, in subordine, non più di altri due istituti di proprio gradimento. Sarà cura del dirigente scolastico dell’istituto in cui la domanda non è stata accolta, provvedere all’invio immediato della stessa, d’intesa con le famiglie, agli istituti indicati in subordine.

Per gli studenti che intendono avvalersi della possibilità di accedere ai percorsi di istruzione e formazione professionale, il dirigente della scuola secondaria di I grado acquisisce agli atti la formale manifestazione da parte della famiglia di impegno all’iscrizione a tale percorso. Sulla base di tale formale impegno, il dirigente, a tempo debito, procederà all’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo.

 

(5) Con l’occasione le scuole sono impegnate a richiamare l’attenzione dei genitori e degli studenti sui contenuti della direttiva ministeriale 15 marzo 2007 per l’uso corretto dei telefoni cellulari a scuola e di altri dispositivi elettronici.

 

6. Domande di iscrizione in eccedenza

Non sempre vi è il perfetto equilibrio nel rapporto tra domande di iscrizione e offerta formativa. La disponibilità di posti, di strutture e di servizi può, infatti, non consentire il totale accoglimento delle richieste da parte delle famiglie. In previsione di domande di iscrizione in eccedenza, le scuole dovranno procedere preventivamente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione, in apposita delibera del consiglio di circolo/istituto da rendere pubblica preventivamente mediante affissione all’albo e, ove possibile, con la pubblicazione nel sito web dell’istituzione scolastica.

Per quanto riguarda in particolare, la scuola dell'infanzia, potranno essere attivate, da parte degli uffici scolastici provinciali, d’intesa con le Amministrazioni comunali interessate, forme opportune di coordinamento tra soggetti pubblici e privati che gestiscono il servizio sul territorio per razionalizzare il più possibile il rapporto domanda-offerta.

Qualora i dirigenti scolastici accertino definitivamente l'impossibilità di accogliere le domande in eccedenza, d’intesa con le famiglie si adoperano per l'invio immediato delle stesse ad altre scuole dei territori limitrofi.

Considerato che le domande di iscrizione alle scuole secondarie sono presentate direttamente alla scuola attualmente frequentata dallo studente, la quale, procede d'ufficio al relativo invio agli istituti prescelti, non è consentito alle famiglie produrre una seconda domanda direttamente ad altri istituti, né a questi ultimi riceverle se non per il tramite della scuola di provenienza.

 

7. Verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione

Gli Uffici scolastici regionali, al fine di vigilare sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione e prevenire e contrastare il diffuso fenomeno della dispersione scolastica, sono impegnati a sviluppare un’efficace azione di prevenzione, ponendo particolare attenzione alle aree maggiormente a rischio e a quelle fasce di utenza che presentano maggiori criticità. Nell’espletamento di tale compito i predetti uffici opereranno in sinergia con le regioni e gli enti locali, prevedendo la pianificazione degli interventi di prevenzione nei piani territoriali.

 

7.1 L’evasione scolastica

Le nuove emergenze in termini di evasione scolastica debbono essere oggetto di crescente attenzione e indurre a monitorare l’effettivo assolvimento dell’obbligo di istruzione a livello di scuola del primo ciclo, e a svolgere una vigilanza attenta con riferimento all’istruzione familiare e alla frequenza delle scuole non statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneità), ai processi di immigrazione, ad alcuni gruppi di minoranze, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove povertà, di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.

 

7.2 Il ruolo delle scuole

Con riferimento all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al citato Accordo quadro, sarà compito dei dirigenti scolastici degli istituti di istruzione secondaria di I grado, dai quali provengono gli studenti interessati:

 

a) verificare il reale assolvimento dell’obbligo di istruzione e formazione da parte di studenti particolarmente a rischio, rilevando i casi e le ragioni di inosservanza;

b) attivare tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari, ivi comprese le segnalazioni alle autorità competenti.

 

7.3 L’anagrafe degli studenti

La messa a punto dell’anagrafe degli studenti costituisce un’importante base di partenza per una rinnovata azione di controllo dell’obbligo d’istruzione. A questo scopo gli uffici scolastici regionali assicurano la funzionalità e l’efficienza delle operazioni connesse e promuovono iniziative, anche in collaborazione con gli enti locali, per favorire l’integrazione dei dati, compresi quelli relativi ai percorsi sperimentali di formazione professionale.

Data la rilevanza della materia delle iscrizioni per la piena fruizione del diritto allo studio, è necessario che gli uffici scolastici regionali e locali e le istituzioni scolastiche seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e svolgano un'accorta e mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, si occupano della delicata incombenza. Al riguardo si segnala l’opportunità di rafforzare la collaborazione con le regioni e, in particolare, con gli enti locali, allo scopo di coordinare gli interventi sul territorio.

 

8. Trasferimenti di iscrizione

In caso di trasferimento da una scuola ad un'altra, statale o paritaria, ad iscrizione avvenuta, vanno osservate le seguenti istruzioni.

La richiesta di trasferimento, debitamente motivata, va inoltrata al dirigente scolastico della scuola presso cui è stata effettuata l’iscrizione, il quale valuta l’esistenza delle condizioni per il rilascio al genitore del relativo “nulla osta”.

Le conseguenti rettifiche di anagrafe saranno curate dalle scuole interessate, previa verifica dell’avvenuto trasferimento.

 

9. Alunni con disabilità

Le iscrizioni di alunni con disabilità avvengono con la presentazione, da parte della famiglia, della certificazione rilasciata dall'Asl di competenza, a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione, la scuola attiva l’unità multidisciplinare di cui all’art. 4 del D.P.R. 24 febbraio 1994 al fine di predisporre il profilo dinamico dell’alunno iscritto e di tracciare le basi del Piano educativo individualizzato, anche per procedere alla richiesta di personale docente di sostegno e di eventuali assistenti educativi a carico dell’ente locale.

Si ricorda che agli alunni con disabilità è consentito di completare l’obbligo di istruzione anche fino al compimento del 18° anno di età (legge 5 febbraio 1992, n.104, art. 14, comma 1, lettera c, e sentenza Corte costituzionale n. 226/2001).

Si rammenta, inoltre, che detti alunni, qualora agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo non conseguano il diploma, ma l’attestato comprovante i crediti formativi maturati, se non hanno superato il 18° anno di età, hanno titolo ad iscriversi alla scuola secondaria di secondo grado sulla base del semplice predetto attestato (O.M. n. 90/2001, art. 11, comma 12).

 

10. Alunni con cittadinanza non italiana

La presenza di alunni con cittadinanza non italiana ha assunto da tempo le caratteristiche di un fenomeno strutturale, che la scuola ha affrontato nella sua complessità, con esperienze di innovazione.

Tenuto conto della rilevanza di tale fenomeno, e ai fini di una proficua integrazione dei minori interessati, dovrà essere posta particolare attenzione a tutta la complessa problematica che caratterizza l’iscrizione e la scolarizzazione di tali alunni. In tale ottica, si raccomanda ai direttori generali degli uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici di promuovere opportune intese con gli enti locali per assicurare un'equilibrata distribuzione della popolazione scolastica straniera e di fornire, anche nella prospettiva dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, adeguate informazioni sulle tipologie e indirizzi delle scuole secondarie di II grado.

L’articolo 45 del D.P.R. n. 394/1999 fornisce, tra l’altro, criteri relativi all’obbligo e all’iscrizione scolastica dei minori stranieri, alla ripartizione e alla loro assegnazione alle classi. La Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione ribadisce che “I bambini e i ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell'obbligo, per inserirsi a parità di diritti nella società e divenirne soggetti attivi. E’ dovere di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli negli studi, in primo luogo iscrivendoli alla scuola dell'obbligo, che inizia con la scuola primaria fino ai 16 anni“ (6).

Si richiama, pertanto, l’attenzione non solo sul diritto dei minori non cittadini italiani di accedere all’istruzione fornita dalle scuole italiane e al conseguente obbligo delle stesse di accoglierli, anche in corso d’anno, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione. Si evidenzia soprattutto il fatto che in taluni casi vi è il concreto rischio di evasione dell’obbligo, di avvio precoce al lavoro minorile e di sfruttamento per attività di accattonaggio.

Per completezza di esposizione, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 26 del decreto legislativo 19 gennaio 2007, n. 251, i minori titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e grado, secondo le modalità previste per il cittadino italiano.

 

(6) Decreto Ministero dell’interno, 23 aprile 2007.

 

10.1 Assegnazione alle classi

In via ordinaria gli alunni con cittadinanza non italiana soggetti all’obbligo di istruzione sono iscritti d’ufficio alla classe corrispondente all’età anagrafica. I collegi dei docenti possono definire, comunque, le modalità generali dell’assegnazione dell’alunno straniero alla classe inferiore o superiore a quella corrispondente all’età, tenendo conto, come espressamente previsto dall’art. 45, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999, dei criteri di seguito riportati:

 

a) ordinamento scolastico del Paese di provenienza;

b) accertamento delle competenze, abilità e livelli di preparazione posseduti;

c) corso di studi eventualmente seguito;

d) titolo di studio eventualmente posseduto, accompagnato da traduzione in lingua italiana.

 

Per gli alunni stranieri non soggetti all’obbligo di istruzione valgono le disposizioni contenute nell’art. 192, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che così recita: “subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino, anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui aspirano”.

I collegi dei docenti possono valutare la possibilità che l’assegnazione definitiva alla classe sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica anche all’interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento, finalizzata a favorire un efficace e produttivo inserimento, utilizzando le eventuali ulteriori disponibilità dell’organico di istituto.

Occorre, comunque, che l’inserimento scolastico degli alunni con cittadinanza non italiana, per la sua delicatezza e complessità, sia gestita in termini interistituzionali che, per quanto riguarda l’istruzione, prendano in considerazione ogni momento del processo formativo degli allievi stessi, dal loro ingresso a scuola al termine del loro itinerario scolastico o formativo.

Infine, con riferimento alle iscrizioni degli alunni con cittadinanza straniera, effettuate in corso d’anno, come previsto dal comma 1 dell’art. 45 del citato regolamento n. 394/1999, si raccomanda l’adozione di particolari forme di accoglienza che possano facilitare, fin dai primi contatti con l’istituzione scolastica, un’efficace azione di integrazione. La scuola potrà, altresì, favorire, anche d’intesa con soggetti del privato sociale, situazioni di relazioni, socializzazioni, esperienze extracurricolari in cui i minori stranieri potranno sviluppare in ambiente non formale e con coetanei la conoscenza e l’uso della lingua italiana.

Tali particolari forme di accoglienza vanno adottate anche in caso di inserimento in corso d’anno di stranieri (art. 45, comma 2, D.P.R. 31/8/1999, n. 394) nei corsi di alfabetizzazione per adulti di cui a successivo paragrafo.

Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della disponibilità di bilancio del fondo dell’istituto, favoriranno iniziative rivolte a migliorare la conoscenza e l’approfondimento della lingua italiana e a diffondere la cultura della legalità e della cittadinanza (vedi anche D.P.R. n. 394/1999, art. 45, comma 4).

 

10.2 Accordi di rete e intese territoriali

E’ opportuno che le istituzioni scolastiche, al fine di evitare la concentrazione in talune scuole di iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana e conseguenti squilibri e disagi della popolazione scolastica, realizzino accordi di rete per una razionale distribuzione territoriale delle domande, procedendo, quindi, ad un’equa assegnazione degli alunni alle diverse classi (cfr. D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 45, commi 3 e 5).

I direttori generali degli uffici scolastici regionali avranno cura di promuovere le iniziative ritenute più opportune al fine di attivare gli accordi di rete.

Le scuole, possibilmente con azioni in rete, vorranno, pertanto, sollecitare o assecondare attivamente le iniziative degli enti locali e/o di altri soggetti a livelli istituzionali per l’adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Nelle città e nei grandi centri urbani in cui sono presenti ampie reti di scuole, le iscrizioni di alunni con cittadinanza non italiana vanno gestite in maniera partecipata e programmata, in modo che la domanda e l’offerta di servizi scolastici risultano equamente distribuite.

Nella predisposizione degli accordi sarà opportuno prevedere intese con gli enti locali per favorire l’attivazione di misure di accompagnamento (trasporti, mense, ecc.) utili al conseguimento di un’equilibrata distribuzione della domanda, nonché con associazioni del volontariato e del privato sociale, per specifiche azioni di integrazione.

Si rivela poi di fondamentale importanza l’instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra le scuole e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall’intervento di mediatori culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali.

 

11. Istruzione parentale

I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendono provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all’obbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacità tecnica o economica per provvedervi, rimettendo al dirigente medesimo l’onere di accertarne la fondatezza.

Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni che si sono avvalsi dell'istruzione parentale o che frequentano scuole non statali non paritarie, si rinvia alle successive disposizioni che saranno diramate in materia di valutazione.

 

12. Insegnamento della religione cattolica

Al momento dell’iscrizione le famiglie degli alunni esercitano la facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica. L’esercizio di tale facoltà si attua mediante apposita richiesta, da formalizzare secondo il modello D allegato. La scelta ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, in tutti i casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l’anno successivo, entro il termine fissato per le iscrizioni.

La facoltà di avvalersi o non dell’insegnamento della religione cattolica è, altresì, esercitata dallo studente se maggiorenne o se frequentante istituti di istruzione secondaria di II grado.

La scelta relativa alle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica trova, invece, concreta attuazione nelle possibili e diverse opzioni:

 

a) attività didattiche e formative;

b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;

c) libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente;

d) uscita dalla scuola.

 

La scelta delle attività alternative è effettuata mediante l’allegato mod. E all’inizio delle lezioni e ha effetto per l’intero anno scolastico di riferimento.

 

13. Corsi per adulti

Il termine per le iscrizioni ai corsi di istruzione per adulti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, è fissato al 28 febbraio 2009. La fissazione del succitato termine mira a consentire l'ordinato svolgimento, nei tempi previsti, delle attività propedeutiche all'inizio dell'anno scolastico. Resta inteso, comunque, che, attraverso l'adozione di formale provvedimento per ogni allievo accolto, è consentito accettare iscrizioni anche dopo la data del 28 febbraio 2009 e, ordinariamente, non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2009/2010.

 

14. Privacy e trattamento dei dati sensibili

Nel corso dello svolgimento delle diverse operazioni di iscrizione precedentemente richiamate e nella fase di acquisizione delle documentazioni a sostegno della richiesta di servizi educativi o assistenziali da parte delle famiglie, le istituzioni scolastiche possono essere interessate al trattamento di dati sensibili e giudiziari riferiti agli alunni o a loro familiari. In relazione a tanto, si richiama l’attenzione dei dirigenti scolastici sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni previste in materia dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e dal regolamento ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305.

Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle iscrizioni impongono che i direttori generali regionali e i dirigenti scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni attraverso le quali si effettuano le iscrizioni e, in particolare, le iniziative e le attività di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti delle famiglie, degli studenti e di quanti a vario titolo sono coinvolti ed interessati alla delicata incombenza.

 

IL DIRETTORE GENERALE

Mario G. Dutto