Circolare n. 10
MIURA00DGOS prot. n. 636 /R.U.U
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti del sistema nazionale di istruzione e
per l’autonomia scolastica
- Ufficio VI -
Roma, 23 gennaio 2009
Oggetto: Valutazione degli apprendimenti e
del comportamento.
La legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169 ha disposto
modifiche al sistema di valutazione degli alunni che trovano immediata
attuazione nel presente anno scolastico. Prevede, altresì, un apposito regolamento di coordinamento delle norme vigenti in
materia di valutazione.
Questo Ministero ha già elaborato uno schema di tale regolamento e lo ha sottoposto al Consiglio Nazionale della Pubblica
Istruzione, che nella seduta plenaria del 17 dicembre scorso, ha espresso
parere favorevole con osservazioni. Al momento, è in corso la stesura
del testo definitivo.
In attesa del riordino del secondo ciclo di istruzione,
che troverà attuazione dal 1.9.2010, ai sensi del D.L. 30 dicembre 2008,
n. 207, il regolamento riguarda, per ora, solo la disciplina della valutazione
relativa al primo ciclo di istruzione. Nelle more dell’iter di
approvazione del regolamento, si ritiene opportuno fornire alle scuole elementi
essenziali di informazione, con particolare
riferimento alla valutazione intermedia di imminente scadenza, a conferma ed
integrazione di quanto già contenuto nella C.M. n. 100 dell’ 11
dicembre 2008.
Si sottolinea, innanzitutto, che criteri essenziali
per una valutazione di qualità sono:
- la
finalità formativa;
- la
validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la
trasparenza e l’equità;
- la
coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio;
- la
considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti;
- il
rigore metodologico nelle procedure;
- la
valenza informativa.
In tale ottica è indispensabile che i citati criteri
facciano da riferimento per:
- la
valutazione in itinere;
- la
valutazione periodica e finale;
- l’esame
di Stato conclusivo di ciclo;
- gli
interventi di rilevazione esterna degli apprendimenti da parte dell’Invalsi.
In particolare, l’azione dell’Invalsi è
tesa a rendere comparabili le valutazioni scolastiche con i livelli di
apprendimento attesi a livello nazionale in organico
raccordo con i piani di studio.
Come è noto, la citata legge di conversione n. 169/2008
ha introdotto modifiche alla valutazione del comportamento e a quella degli
apprendimenti, prevedendo che le relative espressioni valutative siano
riportate con voti numerici espressi in decimi.
Per gli studenti delle scuole di istruzione secondaria
di I e di II grado è prevista la valutazione del comportamento con voto
in decimi (art. 2); per gli alunni della scuola primaria é confermata,
sulla base della normativa vigente, la valutazione del comportamento con
giudizio (sintetico o analitico secondo l’autonoma scelta delle scuole).
L’articolo 3 introduce nelle scuole del primo
ciclo l’espressione della valutazione degli apprendimenti degli alunni
con voto in decimi, in sostituzione dei giudizi precedentemente previsti. Tale
modifica, riferita agli esiti intermedi e finali, mira a rendere più
chiara e trasparente la valutazione; è anche un’opportunità
per valorizzare la valutazione in funzione del miglioramento dei livelli di apprendimento.
Per quanto attiene alla competenza delle scuole circa le nuove forme di
valutazione, lo schema di regolamento evidenzia come, in ragione
dell’autonomia scolastica, appartiene alle scuole e ai docenti la scelta
delle modalità per la valutazione in itinere e
per la predisposizione del documento di valutazione. Resta fermo, naturalmente,
l’obbligo di rispettare tre elementi fondamentali derivanti dalle norme
generali del sistema di istruzione nazionale:
- la
valutazione degli apprendimenti relativi alle discipline previste dai
piani di studio;
- la
valutazione del comportamento dell’alunno;
- l’espressione
delle valutazioni, periodiche e finali, con voto in decimi per ciascuna
disciplina.
Valutazione degli
apprendimenti
In sede di valutazione intermedia e finale nella scuola primaria la votazione relativa alle discipline, espressa in decimi, viene
accompagnata da una illustrazione relativa al livello globale di maturazione
raggiunto dall’alunno.
Sia per la scuola primaria che per la scuola
secondaria di I grado, i docenti possono comunque autonomamente prevedere che i
voti in decimi siano accompagnati anche da giudizi sintetici o analitici.
Possono altresì fare riferimento ad eventuali
indicatori di apprendimento.
Per l’eventuale non ammissione alla classe successiva o all’esame
di Stato del I ciclo, la decisione è assunta a maggioranza dal consiglio
di classe. Per la scuola primaria tale determinazione è assunta dai
docenti della classe in sede di scrutinio con votazione unanime e per casi
eccezionali e motivati.
Per l’insegnamento della religione cattolica continuano ad applicarsi le
specifiche norme vigenti in materia.
Per quanto riguarda la valutazione dell’insegnamento
dell’educazione fisica si conferma, nella prospettiva
di una specifica modifica regolamentare, che tale disciplina, come da prassi
diffusa, concorre alla determinazione della media dei voti.
Valutazione del comportamento
Per la valutazione del comportamento degli studenti della scuola secondaria di
I e II grado il decreto ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5, definisce
i criteri per l’espressione del voto in decimi.
Nella scuola secondaria il voto di comportamento, definito dal consiglio di
classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente, in quanto determina, autonomamente, la non ammissione alla
classe successiva o all’esame di Stato nel caso sia inferiore a sei
decimi, indipendentemente dalla votazione conseguita nelle singole discipline
di studio.
Il voto in decimi
Per quanto attiene all’espressione del voto in decimi, esso rappresenta
una sostanziale novità solo per i docenti di scuola primaria e
secondaria di I grado. Il suo uso nella pratica quotidiana di attività
didattica è rimesso discrezionalmente ai docenti della classe, in
ragione degli elementi che attengono ai processi formativi degli alunni secondo
il loro percorso personalizzato.
Per quanto riguarda, infine, la certificazione finale delle competenze e i
criteri per lo svolgimento degli esami di Stato del I ciclo, così come
per le informazioni necessarie ai fini della conclusione dell’anno
scolastico, si rinvia a successiva comunicazione, a
seguito anche della approvazione definitiva del citato regolamento sulla
valutazione.
Il Direttore Generale
(Mario G. Dutto)