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Prime informazioni sugli interventi di attuazione del D.L. n. 137 del 1 settembre 2008,
convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169
(C.M. n. 100 dell'11 dicembre 2008)


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Dipartimento per l’Istruzione

Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema Nazionale di Istruzione

e per l’Autonomia Scolastica

 

Circolare n. 100

MIUR00DGOS prot. n. 12809/R.U.U

                                                               Roma, 11 dicembre 2008

 

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

Ai Responsabili degli Uffici Scolastici Provinciali

LORO SEDI

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche

LORO SEDI

All’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia

via M. Buonarroti 10 - 50122

FIRENZE

 

 

OGGETTO: Prime informazioni sui processi di attuazione del D. L. n. 137 del 1°

settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n.

169.

 

Nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2008 è stata pubblicata la

legge 30 ottobre 2008, n. 169, di conversione del D.L. 1° settembre 2008, n.

137, recante norme urgenti in materia di istruzione e università.

 

Ai fini dell’ applicazione delle disposizioni riguardanti la scuola, questo

Ministero sta predisponendo i relativi provvedimenti e avviando le iniziative

necessarie. Ha ben presente, infatti, l’importanza che essi possono assumere, già

nel corrente anno scolastico per le scuole, gli studenti, i docenti e le famiglie.

 

Mentre è in corso la loro compiuta definizione, con la presente circolare si

forniscono prime informazioni sugli interventi di attuazione della legge in

oggetto, soprattutto con riferimento agli articoli che, già nell’immediato, vanno a

incidere sulle dinamiche dei quotidiani processi di insegnamento e di

apprendimento.

 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” (art. 1)

 

L’articolo 1 della legge n. 169/2008 apre la strada all’introduzione nel

nostro sistema scolastico dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, da

impartire nell’ambito del monte ore delle aree storico-geografica e storico-sociale

delle scuole di ogni ordine e grado e con iniziative analoghe nella scuola

dell’infanzia.

 

Non si tratta di una mera rivisitazione della tradizionale “educazione

civica”, bensì di una sostanziale innovazione curricolare. Infatti sono previste

come misure preliminari il varo di un piano di sensibilizzazione e di formazione

per i docenti e l’avvio di una specifica sperimentazione ex art. 11 del DPR

275/1999.

 

La riflessione sulle esperienze già realizzate e in corso nelle scuole e

l’approfondimento dei temi trattati costituiscono una solida base formativa nella

prospettiva della sperimentazione nazionale dell’insegnamento di “Cittadinanza e

Costituzione”; insegnamento che dovrà, tuttavia, interpretare quei temi alla luce

delle recenti acquisizioni e delle sensibilità oggi diffuse nelle culture giovanili.

Lo schema di progetto di sperimentazione è stato definito e sottoposto al

Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione che lo ha esaminato e, nella seduta

del 17 novembre 2008, ha espresso parere favorevole, con alcuni utili

suggerimenti.

Il progetto, il relativo decreto e le Linee operative di avvio della

sperimentazione verranno proposti alle scuole con una successiva, specifica

comunicazione. È da prevedere una fase di approfondimento e di elaborazione

progettuale in modo da avviare il nuovo insegnamento in forma sperimentale

diffusa, a partire dal prossimo anno scolastico 2009-2010.

In questa prospettiva il Ministro, nell’atto di indirizzo all’Agenzia Nazionale

per lo sviluppo dell’autonomia del 15 settembre 2008, ha posto tra gli impegni

prioritari il tema della “Cittadinanza a Costituzione1. Con una comunicazione

dedicata del 2 settembre 2008, aveva peraltro già affidato alla predetta Agenzia,

il compito di:

·          promuovere opportune azioni di sensibilizzazione e aggiornamento per i

docenti;

·          adottare in merito soluzioni metodologiche e tecniche secondo standard

professionali europei;

·          mettere a punto un approccio culturalmente appropriato.

In questo contesto di transizione progettuale le scuole, nella propria

autonomia, tenendo a riferimento le specifiche istanze ed esigenze emergenti dai

rispettivi territori, già nel corrente anno scolastico:

·          individuano nelle Indicazioni e nei Programmi di insegnamento vigenti

le parti che sviluppano i principi, i temi e i valori della Costituzione,

 

 

 

nonché le norme concernenti l’esercizio attivo e responsabile della

cittadinanza in un’ottica di pluralismo istituzionale;

·          approfondiscono, attraverso iniziative di studio, confronti e riflessioni, i

contenuti e i profili più rilevanti dei temi, dei valori e delle regole che

costituiscono il fondamento della convivenza civile;

·          in fase di verifica in itinere provvedono, laddove possibile,

all’inserimento di alcuni significativi argomenti nella programmazione

delle aree “storico-geografica” e “storico sociale” e delle discipline

riconducibili a tali aree; per gli argomenti aventi carattere e valenza

trasversale, nella programmazione delle altre aree e discipline;

·          svolgono ogni opportuna opera di sensibilizzazione perché le

conoscenze apprese al riguardo si trasformino in competenze personali

di ogni studente;

·          stabiliscono, o consolidano, ogni utile raccordo e interlocuzione con le

famiglie, con gli enti locali e con le agenzie culturali operanti sul

territorio.

 

 

 

 

 

 

 

 

1Cfr. in www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/allegati/prot9690.pdf. l’Atto di indirizzo, prot.,

n. 9690

 

Tenuto conto dei ricorrenti fenomeni di bullismo e di offesa alla dignità

della persona, l’opera di sensibilizzazione intensa e puntuale verso le giovani

generazioni, per un compiuto e partecipato esercizio dei diritti e dei doveri, a

partire da quelli scolastici, appare quanto mai urgente. In tal senso,

l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” fornisce un utile quadro di

riferimento e di riflessioni.

 

Le iniziative sviluppate, già nel corrente anno scolastico, dalle scuole,

soprattutto se raggruppate in reti tematiche e in azioni cooperative, costituiscono

la necessaria fase di avvio dell’innovazione che avrà compiuta realizzazione

sperimentale a partire dal prossimo anno scolastico 2009-2010.

 

La valutazione del comportamento degli studenti (art. 2)

 

L’articolo 2 della legge regola la valutazione del comportamento degli

studenti nelle scuole secondarie di I e II grado a partire dal corrente anno

scolastico.

 

Fin dalla prima valutazione periodica il Consiglio di classe valuta -

mediante l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi - il

comportamento degli allievi durante l’intero periodo di permanenza nella sede

scolastica, anche con riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo

realizzate al di fuori di essa. Tale valutazione deve scaturire da un giudizio

complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine

all’intero periodo scolastico cui si riferisce la valutazione. In tale contesto vanno

collocati anche singoli episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari.

 

La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa

agli apprendimenti nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello

studente. La valutazione del comportamento – espressa (se necessario anche a

maggioranza) in sede di scrutinio finale dal Consiglio di classe – corrispondente

ad una votazione inferiore ai sei decimi, comporta la non ammissione dell’allievo

all’anno successivo e all’esame conclusivo del ciclo.

 

Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del

comportamento assume nel contesto della carriera scolastica dell’allievo, richiede

che la stessa valutazione venga sempre adeguatamente motivata e verbalizzata,

sia in sede di svolgimento delle sedute dei consigli di classe ordinari e

straordinari, sia soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.

Per la scuola secondaria di II grado, restano ferme le disposizioni previste

dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dalle

successive modificazioni e integrazioni2. Permane, altresì, per le scuole

secondarie di I e II grado, quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni (e dai

loro possibili aggiornamenti in itinere) purché non in contrasto con le disposizioni

della nuova legge.

 

Nella considerazione che la valutazione relativa al comportamento ha

anche valenza formativa (valenza propria peraltro di ogni valutazione scolastica),

è importante che le scuole curino con particolare scrupolo:

·          l’elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità (previsto per la

scuola secondaria) e la sua autentica incidenza nell’attività quotidiana e

nei rapporti tra le scuole e le famiglie;

·          l’informazione, periodica e tempestiva, e il coinvolgimento, attivo e

responsabile, dei genitori in merito alla condotta dei propri figli.

 

I criteri di riferimento per determinare la gravità del comportamento, e la

conseguente insufficienza, saranno precisati con apposito decreto ministeriale. 

La bozza di decreto è stata già predisposta; ha costituito oggetto di un primo

confronto con le associazioni dei genitori e degli studenti ed è in fase di stesura

definitiva.

 

La valutazione del rendimento scolastico degli studenti (art. 3)

 

L’articolo 3 della legge 169/2008 riguarda la valutazione del rendimento

scolastico degli studenti.

A partire dalla prima valutazione periodica, nella scuola primaria e nella

scuola secondaria di I grado, la valutazione degli apprendimenti degli allievi e la

 

certificazione delle competenze da essi acquisite sono effettuate con voti

numerici espressi in decimi.

È il caso di ricordare che:

·          nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità,

possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi

eccezionali e comprovati da specifica motivazione;

·          nella scuola secondaria di primo grado - con decisione assunta se

necessario a maggioranza dal Consiglio di classe - sono ammessi alla

classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli

studenti che hanno ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in

ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

 

Si sottolinea che la nuova legge prescrive che l'esito dell'esame conclusivo

del primo ciclo sia espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con

una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di

maturazione raggiunti dall'alunno.

 

Spetta alle scuole adattare in modo opportuno la scheda per la valutazione

individuale dell’alunno.

 

Per dare sistematicità, coerenza e assetto funzionale alle norme in materia

di valutazione degli studenti la legge 169/2008 prevede un apposito regolamento

di coordinamento delle disposizioni normative e di applicazione dell’art. 3 della

stessa legge. In tale prospettiva uno schema di regolamento di coordinamento

delle norme per la valutazione degli studenti è stato definito ed inviato al

Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione per il previsto parere.

 

Insegnante unico nella scuola primaria (art. 4)

 

Riguardo ai contenuti dell’art. 4 della legge 169/2008, un apposito

regolamento3 determinerà i diversi modelli orario che le scuole primarie potranno

avviare, dall’anno scolastico 2009-2010, anche sulla base delle richieste delle

famiglie.

 

 

 

 

2 Cfr. in particolare la nota del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n.

3602/PO del 31 luglio 2008 in www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot3602_08.shtml.

 

Adozione dei libri di testo (art. 5)

 

In relazione all’art. 5 della legge di cui all’oggetto è stata predisposta la

bozza della circolare relativa all’adozione dei libri di testo per l’a. s. 2009/2010.

Le novità apportate dalla legge impegnano le scuole ad una attenta

 

considerazione delle procedure di adozione dei libri di testo tenendo conto delle

profonde modifiche introdotte:

·          la cadenza pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni

sei per la scuola secondaria di I e di II grado) per l'adozione dei libri di

testo;

·          la non modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola

nell'arco dei periodi previsti;

·          la restrizione della scelta ai testi per i quali l'editore si sia impegnato a

mantenere invariato il contenuto per un quinquennio, salvo che per la

pubblicazioni di eventuali appendici da rendere separatamente

disponibili.

 

Con le prossime adozioni dei libri di testo prenderà avvio la transizione, da

realizzarsi nell’arco di un triennio, dal libro di testo a stampa ad una proposta

differenziata di testi in versione on line o mista4. Sotto questo profilo sarà

determinante lo sviluppo delle dotazioni tecnologiche delle scuole e la loro

finalizzazione anche alla luce degli investimenti in corso in attuazione dell’art. 1,

comma 633 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007).

 

Al fine di un maggior rigore nel rispetto del tetti di spesa, nella bozza di

circolare sulle adozioni, rispetto alla scadenza generale della seconda decade di

maggio, è prevista l’anticipazione al 15 aprile della scadenza per le adozioni per

la scuola secondaria di primo grado (il settore che presenta più numerosi casi di

superamento dei tetti di spesa); rimane fissata al 30 marzo, come lo scorso

anno, la scadenza per l’adozione di libri di testo per alunni ipovedenti o non

vedenti.

 

La presente comunicazione viene inserita nel sito intranet del Ministero.

A conclusione dei rispettivi percorsi di definizione i provvedimenti in corso

verranno comunicati immediatamente alle scuole e a tutte le strutture

amministrative. Il contenuto delle diverse azioni di cui si dà una prima

informazione nelle presente circolare dovrà, comunque, essere tenuto in

considerazione nelle iniziative di informazione e di orientamento in vista del

prossimo anno scolastico previste dalla recente nota Prot. n. AOODPIT 1818 del 3

dicembre 20085.

 

Il Direttore Generale

(Mario G. Dutto)

 

 

 

 

3 Definito in attuazione del Piano programmatico, di cui all’art. 64 del decreto legge 25 giugno

  2008, n. 112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4 È quanto appunto prevede l’art. 15 della legge del 6 agosto 2008, n. 133.

5 Cfr. www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot1818_08.shtml.