convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2008, n. 169 (C.M. n. 100 dell'11 dicembre 2008) Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti del Sistema
Nazionale di Istruzione e per l’Autonomia Scolastica Circolare n. 100 MIUR00DGOS prot. n. 12809/R.U.U
Roma,
11 dicembre 2008 Ai Direttori degli Uffici Scolastici
Regionali LORO SEDI Ai Responsabili degli Uffici
Scolastici Provinciali LORO SEDI Ai Dirigenti delle Istituzioni
Scolastiche LORO SEDI All’Agenzia Nazionale per lo
Sviluppo dell’Autonomia via M. Buonarroti 10 - 50122 FIRENZE OGGETTO: Prime informazioni sui processi di attuazione del
D. L. n. 137 del 1° settembre 2008, convertito con modificazioni nella legge 30
ottobre 2008, n. 169. Nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2008 è stata
pubblicata la legge 30 ottobre 2008,
n. 169, di conversione del D.L. 1° settembre 2008, n. 137, recante norme urgenti in materia di istruzione e università. Ai fini dell’ applicazione delle
disposizioni riguardanti la scuola, questo Ministero sta predisponendo i relativi provvedimenti e avviando le
iniziative necessarie. Ha ben
presente, infatti, l’importanza che essi possono assumere, già nel corrente anno scolastico per
le scuole, gli studenti, i docenti e le famiglie. Mentre è in corso la loro compiuta definizione, con la
presente circolare si forniscono prime
informazioni sugli interventi di attuazione della legge in oggetto, soprattutto con
riferimento agli articoli che, già nell’immediato, vanno a incidere sulle dinamiche
dei quotidiani processi di insegnamento e di apprendimento. L’insegnamento
di “Cittadinanza e Costituzione” (art. 1) L’articolo 1 della legge n.
169/2008 apre la strada all’introduzione nel nostro sistema
scolastico dell’insegnamento di “Cittadinanza e
Costituzione”, da impartire
nell’ambito del monte ore delle aree storico-geografica e storico-sociale delle scuole di ogni
ordine e grado e con iniziative analoghe nella scuola dell’infanzia. Non si tratta di una mera rivisitazione della tradizionale “educazione civica”,
bensì di una sostanziale innovazione curricolare. Infatti
sono previste come misure
preliminari il varo di un piano di sensibilizzazione e di formazione per i docenti e l’avvio di
una specifica sperimentazione ex art. 11 del DPR 275/1999. La riflessione sulle esperienze già realizzate e in
corso nelle scuole e l’approfondimento
dei temi trattati costituiscono una solida base formativa nella prospettiva della
sperimentazione nazionale dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”; insegnamento che dovrà, tuttavia,
interpretare quei temi alla luce delle recenti
acquisizioni e delle sensibilità oggi diffuse nelle culture giovanili. Lo schema di progetto di sperimentazione è stato definito e
sottoposto al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione che lo ha esaminato e, nella seduta del 17 novembre 2008, ha
espresso parere favorevole, con alcuni utili suggerimenti. Il progetto, il relativo decreto e le Linee operative di
avvio della sperimentazione verranno
proposti alle scuole con una successiva, specifica comunicazione. È da
prevedere una fase di approfondimento e di elaborazione progettuale in modo da
avviare il nuovo insegnamento in forma sperimentale diffusa, a partire dal
prossimo anno scolastico 2009-2010. In questa prospettiva il Ministro, nell’atto di indirizzo all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo
dell’autonomia del 15 settembre 2008, ha posto tra gli impegni prioritari il tema della
“Cittadinanza a Costituzione1. Con una comunicazione dedicata del 2 settembre
2008, aveva peraltro già affidato alla predetta Agenzia, il compito di: ·
promuovere opportune azioni di
sensibilizzazione e aggiornamento per i docenti; ·
adottare in merito soluzioni metodologiche e
tecniche secondo standard professionali europei; ·
mettere a punto un approccio culturalmente appropriato. In questo contesto di transizione
progettuale le scuole, nella propria autonomia, tenendo a
riferimento le specifiche istanze ed esigenze emergenti dai rispettivi territori,
già nel corrente anno scolastico: ·
individuano nelle
Indicazioni e nei Programmi di insegnamento vigenti le parti che sviluppano i
principi, i temi e i valori della Costituzione, nonché le norme
concernenti l’esercizio attivo e responsabile della cittadinanza in
un’ottica di pluralismo istituzionale; ·
approfondiscono,
attraverso iniziative di studio, confronti e riflessioni, i contenuti e i profili
più rilevanti dei temi, dei valori e delle regole che costituiscono il fondamento
della convivenza civile; ·
in fase di
verifica in itinere provvedono, laddove
possibile, all’inserimento di
alcuni significativi argomenti nella programmazione delle aree
“storico-geografica” e “storico sociale” e delle
discipline riconducibili a tali aree; per
gli argomenti aventi carattere e valenza trasversale, nella
programmazione delle altre aree e discipline; ·
svolgono ogni
opportuna opera di sensibilizzazione perché le conoscenze apprese al
riguardo si trasformino in competenze personali di ogni studente; ·
stabiliscono, o consolidano, ogni utile raccordo e interlocuzione con le famiglie, con gli enti
locali e con le agenzie culturali operanti sul territorio. 1Cfr. in
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/allegati/prot9690.pdf. l’Atto
di indirizzo, prot., n. 9690 Tenuto conto dei ricorrenti fenomeni di bullismo e di offesa alla dignità della persona,
l’opera di sensibilizzazione intensa e puntuale verso le giovani generazioni, per un compiuto
e partecipato esercizio dei diritti e dei doveri, a partire da quelli
scolastici, appare quanto mai urgente. In tal senso, l’insegnamento di
“Cittadinanza e Costituzione” fornisce un utile quadro di riferimento e di
riflessioni. Le iniziative sviluppate, già nel corrente anno scolastico,
dalle scuole, soprattutto se raggruppate
in reti tematiche e in azioni cooperative, costituiscono la necessaria fase di avvio dell’innovazione
che avrà compiuta realizzazione sperimentale a partire dal
prossimo anno scolastico 2009-2010. La
valutazione del comportamento degli studenti (art. 2) L’articolo 2 della legge regola la
valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole
secondarie di I e II grado a partire dal corrente anno scolastico. Fin dalla prima valutazione periodica il Consiglio di classe
valuta - mediante
l’attribuzione di un voto numerico espresso in decimi - il comportamento degli allievi
durante l’intero periodo di permanenza nella sede scolastica, anche con
riferimento alle iniziative e alle attività con rilievo educativo realizzate al di fuori di
essa. Tale valutazione deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e
di crescita civile e culturale dello studente in ordine all’intero periodo
scolastico cui si riferisce la valutazione. In tale contesto
vanno collocati anche singoli
episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari. La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli apprendimenti
nelle diverse discipline, alla complessiva valutazione dello studente. La valutazione
del comportamento – espressa (se necessario
anche a maggioranza) in sede di
scrutinio finale dal Consiglio di classe – corrispondente ad una votazione inferiore ai
sei decimi, comporta la non ammissione dell’allievo all’anno successivo e
all’esame conclusivo del ciclo. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza
del comportamento assume nel
contesto della carriera scolastica dell’allievo, richiede che la stessa valutazione venga
sempre adeguatamente motivata e verbalizzata, sia in sede di svolgimento delle
sedute dei consigli di classe ordinari e straordinari, sia soprattutto
in sede di scrutinio intermedio e finale. Per la scuola secondaria di II grado, restano ferme le
disposizioni previste dallo Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria e dalle successive modificazioni e
integrazioni2. Permane, altresì, per le
scuole secondarie di I e II grado,
quanto previsto dai rispettivi regolamenti interni (e dai loro possibili
aggiornamenti in itinere) purché non in contrasto con le
disposizioni della nuova legge. Nella considerazione che la valutazione relativa
al comportamento ha anche valenza
formativa (valenza propria peraltro di ogni valutazione scolastica), è importante che
le scuole curino con particolare scrupolo: ·
l’elaborazione
del Patto educativo di corresponsabilità (previsto
per la scuola secondaria) e la sua autentica
incidenza nell’attività quotidiana e nei rapporti tra le scuole e le
famiglie; ·
l’informazione,
periodica e tempestiva, e il coinvolgimento, attivo e responsabile, dei genitori in
merito alla condotta dei propri figli. I criteri di riferimento per determinare la gravità del
comportamento, e la conseguente insufficienza,
saranno precisati con apposito decreto ministeriale. La bozza di decreto è stata già predisposta; ha
costituito oggetto di un primo confronto con le
associazioni dei genitori e degli studenti ed è in fase di stesura definitiva. La
valutazione del rendimento scolastico degli studenti (art. 3) L’articolo 3 della legge 169/2008
riguarda la valutazione del rendimento scolastico degli studenti. A partire dalla prima
valutazione periodica, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado, la valutazione degli
apprendimenti degli allievi e la certificazione delle competenze
da essi acquisite sono effettuate con voti numerici espressi in
decimi. È il caso di ricordare che: ·
nella scuola
primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere
l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da
specifica motivazione; ·
nella scuola
secondaria di primo grado - con decisione assunta se necessario a maggioranza
dal Consiglio di classe - sono ammessi alla classe successiva,
ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno
ottenuto un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o
gruppo di discipline. Si sottolinea che la nuova legge prescrive
che l'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo sia espresso con
valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei
traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti
dall'alunno. Spetta alle scuole adattare in modo opportuno la scheda per la valutazione individuale
dell’alunno. Per dare sistematicità, coerenza e assetto funzionale alle
norme in materia di valutazione degli studenti
la legge 169/2008 prevede un apposito regolamento di coordinamento delle
disposizioni normative e di applicazione dell’art. 3 della stessa legge. In tale
prospettiva uno schema di regolamento di coordinamento delle norme per la
valutazione degli studenti è stato definito ed inviato al Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione per il previsto
parere. Insegnante
unico nella scuola primaria (art. 4) Riguardo ai contenuti dell’art. 4
della legge 169/2008, un apposito regolamento3 determinerà i diversi modelli
orario che le scuole primarie potranno avviare, dall’anno
scolastico 2009-2010, anche sulla base delle richieste delle famiglie. 2 Cfr. in particolare la nota del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008 in
www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot3602_08.shtml. Adozione
dei libri di testo (art. 5) In relazione all’art. 5 della legge di cui all’oggetto è stata
predisposta la bozza della circolare
relativa all’adozione dei libri di testo per l’a. s. 2009/2010. Le novità apportate dalla legge impegnano le scuole ad una attenta considerazione delle procedure
di adozione dei libri di testo tenendo conto delle profonde modifiche
introdotte: ·
la cadenza
pluriennale (ogni cinque anni per la scuola primaria e ogni sei per la scuola secondaria di
I e di II grado) per l'adozione dei libri di testo; ·
la non
modificabilità delle scelte da parte degli insegnanti e della scuola nell'arco dei periodi previsti; ·
la restrizione
della scelta ai testi per i quali l'editore si sia impegnato a mantenere invariato il
contenuto per un quinquennio, salvo che per la pubblicazioni di eventuali
appendici da rendere separatamente disponibili. Con le prossime adozioni dei libri di testo prenderà avvio
la transizione, da realizzarsi nell’arco
di un triennio, dal libro di testo a stampa ad una proposta differenziata di testi in
versione on line o mista4. Sotto questo profilo sarà determinante lo sviluppo
delle dotazioni tecnologiche delle scuole e la loro finalizzazione anche alla luce
degli investimenti in corso in attuazione dell’art. 1, comma 633 della legge
27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria 2007). Al fine di un maggior rigore nel rispetto del
tetti di spesa, nella bozza di circolare sulle adozioni,
rispetto alla scadenza generale della seconda decade di maggio, è
prevista l’anticipazione al 15 aprile della scadenza per le adozioni per la scuola secondaria di primo
grado (il settore che presenta più numerosi casi di superamento dei tetti di
spesa); rimane fissata al 30 marzo, come lo scorso anno, la scadenza per
l’adozione di libri di testo per alunni ipovedenti o non vedenti. La presente comunicazione viene inserita
nel sito intranet del Ministero. A conclusione dei rispettivi percorsi di definizione i
provvedimenti in corso verranno comunicati
immediatamente alle scuole e a tutte le strutture amministrative. Il contenuto
delle diverse azioni di cui si dà una prima informazione nelle presente
circolare dovrà, comunque, essere tenuto in considerazione nelle iniziative
di informazione e di orientamento in vista del prossimo anno scolastico
previste dalla recente nota Prot. n. AOODPIT 1818 del
3 dicembre 20085. Il Direttore Generale (Mario G. Dutto) 3 Definito in attuazione del Piano
programmatico, di cui all’art. 64 del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112
convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 4 È quanto appunto prevede
l’art. 15 della legge del 6 agosto 2008, n. 133. 5 Cfr. www.pubblica.istruzione.it/normativa/2008/prot1818_08.shtml. |