ASTENSIONE
OBBLIGATORIA
- ASTENSIONE
FACOLTATIVA |
ASTENSIONE OBBLIGATORIA
DESCRIZIONE
|
NORMA
GENERALE |
RETRIBUZIONE |
NOTE |
Durata dell’astensione prima del parto |
2 mesi prima della data presunta del parto ( Ai sensi dell’art. 12 della L. 53/2000, l’interessata può, con certificato medico ASL, chiedere la flessibilità: 1 mese prima del parto ) |
100% |
Il
periodo è utile ad ogni effetto |
Nell’intervallo fra la data presunta e quella effettiva |
|
100% |
Il
periodo è utile ad ogni effetto |
Durata dell’astensione dopo il parto |
3
mesi dopo il parto, decorrenti dal giorno successivo alla nascita (
Ai sensi dell’art. 12 della L. 53/2000, l’interessata può, con
certificato medico ASL, chiedere la flessibilità: 4 mesi dopo il parto )
|
100% |
Il periodo è utile ad ogni effetto. Il giorno del parto non va considerato né nei due mesi antecedenti né nei tre mesi successivi |
Interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della
gestazione |
Periodo:
prima del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità su
disposizione dell’Ispettorato del lavoro |
100% |
Il
periodo è utile ad ogni effetto |
Parto prematuro |
In
caso di parto prematuro l’astensione obbligatoria si proroga dopo il
parto dei giorni di anticipo, previa istanza e certificato di nascita
(art.11 L. 53/2000) in effetti i giorni non goduti prima del parto vengono
comunque garantiti dopo il parto. |
100% |
Il
periodo è utile ad ogni effetto |
Parto
prematuro |
Nel caso in cui il parto avvenga in data anticipata rispetto
a quella presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del
parto vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro 30 giorni, il
certificato attestante la data del parto.
Interruzione volontaria della
gravidanza: aborto volontario
La dipendente che, volontariamente, interrompe la gravidanza
- aborto volontario - nel rispetto delle norme di cui alla legge n. 194 del
22/5/78 non può beneficiare della tutela della lavoratrice madre di cui alla
legge 1204/71.
Essa è considerata in assenza per motivi di salute:
malattia causata dallo stato di gestazione (C.M. n. 25 del 25/3/72).
Interruzione spontanea della
gravidanza
L’interruzione non provocata della gravidanza, per aborto
spontaneo o terapeutico, si può verificare:
Prima del 180° giorno di gestazione (aborto) | In tal caso si deve considerare malattia, anche se non fa cumulo con i giorni di malattia per altre cause | L’assenza della dipendente va gestita in base alle disposizioni riguardanti “assenze per malattia” |
Dopo il 180° giorno di gestazione (parto) | In tal caso l’aborto viene considerato parto | La dipendente deve essere collocata in astensione obbligatoria ”post partum” per tre mesi dal giorno successivo a quello dell’aborto |
In caso di aborto spontaneo o terapeutico, la dipendente deve produrre, entro giorni 15, il certificato medico rilasciato dall’Ufficio Sanitario dell’A.S.L. oppure da un medico di fiducia.
Gravi
complicanze della gestazione: interdizione dal servizio |
La dipendente in stato di gravidanza:
Può ottenere l’interdizione dal servizio per complicanze della gestazione, producendo istanza all’Ispettorato Provinciale del Lavoro, che ne rilascia ricevuta. Da usufruire in uno o più periodi, prima dei due mesi antecedenti al parto | La presentazione della domanda (per conoscenza) al Dirigente Scolastico o al C.S.A., con allegata la ricevuta dell’Ispettorato del Lavoro da diritto alla dipendente di assentarsi per il tempo indicato nel certificato medico |
L’interdizione dal servizio per gravi complicanze di
gestazione è disposta dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro della provincia
di appartenenza dell’interessata (legge 1204/71 art. 5).
L’accertamento dell’Ispettorato Provinciale del Lavoro è finalizzato ad
interrompere l’interdizione prima della data fissata dallo specialista.
Nessuna conseguenza potrà derivarne alla lavoratrice madre in caso di
cessazione anticipata dell’interdizione.
L’interdizione dal servizio per gravi complicanze è equiparabile, a tutti gli
effetti, all’assenza obbligatoria per maternità (C.M. n. 2 del 4/1/73).
Per ottenere l’interdizione dal servizio per gravi complicanze di gestazione
la dipendente deve:
a)
Produrre istanza, in carta semplice, all’Ispettorato Provinciale del
Lavoro della provincia di competenza.
L’Ispettorato è tenuto al rilascio di ricevuta e dispone l’interdizione dal lavoro dell’interessata fino all’inizio della astensione obbligatoria. L’Ispettorato dispone l’accertamento entro 7 giorni, dal giorno successivo a quello della ricezione dell’istanza dell’interessata |
b)
Allegare alla domanda d’interdizione dal servizio un certificato
medico, rilasciato dallo specialista , attestante:
-
le generalità della dipendente |
RIPOSI PER ALLATTAMENTO |
La madre e il padre lavoratori dipendenti, durante il primo anno di vita del bambino (anche in caso di adozione o affidamento), hanno diritto:
Spettano solo al padre:
Il padre non ha diritto ai riposi quando la madre non svolge attività lavorativa (tranne nel caso di morte o di grave infermità della madre).
Al padre non è consentito fruire di tali riposi orari se la madre è in astensione obbligatoria o facoltativa. E’ possibile, invece, che il padre utilizzi l’astensione facoltativa mentre la madre fruisce dei riposi orari giornalieri.
In caso di parto gemellare o plurimo i riposi orari per allattamento di cui sopra si raddoppiano.
Il padre, nel caso di parto gemellare o plurimo:
La domanda della madre va presentata al datore di lavoro.
(Fonti:
artt. 7 e 15 L. 1204/71. Art.
3 legge n.53/2000)
MADRE LAVORATRICE SUBORDINATA |
La durata
massima del congedo della madre è di 6 mesi.
L'utilizzazione
del congedo va coordinata con quello cui ha diritto il padre lavoratore
subordinato, dato che la coppia può sommare al massimo 10 mesi di assenza, da
usufruire anche contemporaneamente.
Il
periodo cumulativo diventa di 11 mesi se
il congedo è utilizzato dal padre lavoratore subordinato per almeno 3 mesi,
anche frazionatamente (ad esempio: 6 mesi per la madre e 5 per il padre, 4 mesi
per la madre e 7 per il padre).
Se
la madre è
- o diventa -
una single, le spettano per
intero i 10 mesi.
Si
rientra in tale condizione in caso di morte del padre, o di abbandono della
figlia o del figlio da parte del padre, o di affidamento della figlia o del
figlio solo alla madre, risultante da un provvedimento formale.
Il congedo può essere
utilizzato per intero o per frazioni di tempo.
Salvo
casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso
al datore di lavoro di almeno 15 giorni.
Mentre
finora il congedo doveva essere utilizzato a partire dal termine dell'astensione
obbligatoria e entro il 1° anno di vita della figlia o del figlio, ora la
durata è molto più lunga: fino agli 8
anni.
Questo
significa che il periodo di astensione facoltativa non goduto con la vecchia
disciplina diventa utilizzabile fino alla nuova e più elevata soglia di età.
Quindi, se la figlia o il figlio non ha ancora 8 anni e la madre non ha
utilizzato parte o tutta l'astensione facoltativa oppure è - o è
diventata - una single, la parte
residua è da ora in poi fruibile.
L'età
di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione -
affidamento.
Retribuzione:
i
primi trenta giorni, nell'ambito del periodo complessivo di astensione
facoltativa, retribuzione intera (art. 11, CCNL 15/3/2001).
Successivamente,
senza condizioni di reddito, retribuzione al 30% per un periodo complessivo tra
i genitori di 6 mesi, fruibile per i genitori naturali fino al terzo anno di
vita del bambino (e cioè fino al giorno, compreso, del terzo compleanno).
Inoltre,
subordinatamente a determinate condizioni di reddito, tale retribuzione al 30%
è corrisposta per un periodo massimo fino a 10 o 11 mesi per i genitori
naturali fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, dopo che i
genitori stessi abbiano già fruito di 6 mesi complessivi di astensione entro il
terzo anno, per i periodi eventualmente non ancora fruiti.
Ai sensi delle CC.MM del Tesoro
n. 49 del 25 ottobre 2000, della Funzione Pubblica n. 14 del 16 novembre 2000 e
dell'INPDAP n. 49 del 27 novembre 2000, ai
fini della retribuzione intera dei primi 30 giorni, si considera il cumulo dei
giorni di ciascuno dei genitori.
Validità: a tutti gli effetti, tranne
ferie e 13° mensilità per i periodi oltre i primi 30 giorni.
PADRE LAVORATORE SUBORDINATO |
Mentre
finora il padre poteva utilizzare il congedo solo nel caso in cui la madre della
propria figlia o del proprio figlio fosse una lavoratrice subordinata che vi
rinunciasse, ora, con la nuova legge, il padre ha un proprio diritto
al congedo a prescindere dalla situazione della madre. Questo significa che
la madre può essere: una lavoratrice autonoma, libera professionista,
collaboratrice, casalinga, studentessa, disoccupata, ecc.
La
durata massima del congedo del padre
è di 6 mesi, elevabile a 7 (se la
madre non supera i 4 mesi).
L'utilizzazione
del congedo va coordinata con quello della madre lavoratrice subordinata, dato
che la coppia può sommare al massimo 10
mesi di assenza, da usufruire anche contemporaneamente.
Il
periodo cumulativo diventa di 11 mesi se il congedo è utilizzato dal padre
lavoratore subordinato per almeno 3 mesi (ad esempio: 5 mesi per il padre e 6
per la madre, 7 per il padre e 4 per la madre).
Si
può scegliere di utilizzare questo congedo mentre l'altro genitore usufruisce
di un altro (esempio: congedo parentale del padre e riposi giornalieri della
madre, ma anche congedo parentale del padre e congedo di maternità).
Quindi,
il padre può iniziare a godere del congedo parentale fin dalla nascita della
figlia/figlio in contemporanea con il congedo di maternità della madre.
Se
il padre è - o diventa - un single gli spettano per intero i 10 mesi.
Si
rientra in tale condizione in caso di morte della madre, o di abbandono della
figlia o del figlio da parte della madre, o di affidamento della figlia o del
figlio solo al padre, risultante da un provvedimento formale.
Il
congedo può essere utilizzato per intero o per frazioni di tempo.
Salvo
casi di oggettiva impossibilità, deve essere dato preavviso
al datore di lavoro di almeno 15 giorni.
Mentre
finora il congedo doveva essere utilizzato entro il 1° anno di vita della
figlia o del figlio, ora la durata è molto più lunga: fino agli 8
anni.
Questo
significa, ad esempio, che il padre, che con la vecchia disciplina non poteva
chiedere l'astensione facoltativa, può ora utilizzare il congedo parentale
(fino a 10 mesi, se single) o che,
in caso la madre abbia già goduto dei 6 mesi di astensione facoltativa, può
utilizzare, se la figlia o il figlio non ha ancora 8 anni, la parte
supplementare di mesi (al massimo 5 mesi) prevista da questa legge.
L'età
di riferimento della figlia o del figlio è diversa nel caso di adozione -
affidamento.
Per quanto riguarda la copertura economica, vale quanto previsto per la madre lavoratrice.
QUADRO RIEPILOGATIVO
DESCRIZIONE
|
MADRE |
PADRE |
GENITORI |
UNICO
GENITORE |
Durata permessi di astensione facoltativa |
6
mesi (anche
frazionati) |
7
mesi (anche frazionati) |
11
mesi complessivi |
10
mesi |
Periodo utile |
Entro
l’8° anno di età |
Entro
l’8° anno di età |
Entro
l’8° anno di età |
Entro
l’8° anno di età |
Periodi astensione retribuita entro il 3° anno di età |
6
mesi |
6
mesi |
6
mesi totali |
6
mesi |
Retribuzione 1° mese di astensione facoltativa |
100% |
100% |
|
100% |
Retribuzione restanti primi
5 mesi di astensione
facoltativa |
30% |
30% |
|
30% |
Retribuzione dopo il 3° anno e fino all’8° anno di età |
30% solo
nel caso si ha un reddito annuo
inferiore a € 12.426,66 |
30% solo
nel caso si ha un reddito annuo
inferiore a
€ 12.426,66 |
|
30% solo
nel caso si ha un reddito annuo
inferiore |
Effetti dell’astensione facoltativa |
I primi 30 gg. di astensione con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi periodi sono validi ai fini dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13° mensilità. |
I primi 30 gg. di astensione con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi periodi sono validi ai fini dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13° mensilità. |
|
I primi 30 gg. di astensione con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi periodi sono validi ai fini dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13° mensilità. |
(Fonti:
artt. 7 e 15 L. 1204/71. Art.
3 legge n.53/2000)
MALATTIA DEL BAMBINO/A |
Se la figlia o il figlio che si ammala ha meno di 3 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, per la durata della malattia, e comunque fino al raggiungimento del terzo anno di vita.
Retribuzione
Nei
primi tre anni di vita del bambino, la retribuzione è pari al 100% nei primi 30
giorni per ogni anno di età del bambino; successivamente è prevista la
contribuzione figurativa (ex art. 2 comma 2 del D.Lgs 546/96).
Se la figlia o il figlio che si ammala ha un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni, ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro, senza retribuzione, per un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno.
Successivamente al terzo anno di vita del bambino,
non spetta alcuna retribuzione con contribuzione figurativa.
Se entrambi i genitori sono lavoratori subordinati,
il congedo deve essere utilizzato alternativamente.
Chi sceglie di astenersi dal lavoro deve presentare
al suo datore di lavoro una autocertificazione da cui risulti che l'altro
genitore non è in astensione dal lavoro negli stessi giorni per il medesimo
motivo.
La malattia della figlia o del figlio deve risultare
da certificato rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato. La legge prevede questa sola condizione.
Sono, quindi, da escludere controlli e obbligo di rispetto delle fasce di
reperibilità, che sono stabilite solo per la malattia della lavoratrice e del
lavoratore. E' quanto esplicitamente affermato nella circolare della Funzione
Pubblica n. 14/2000.
Se la malattia della bambina o del bambino, che
comporti ricovero ospedaliero, avviene durante le ferie di uno o dei due
genitori, le ferie sono interrotte.
QUADRO
RIEPILOGATIVO
DESCRIZIONE
|
MADRE |
PADRE |
GENITORI |
UNICO
GENITORE |
Assenza per malattia fino al 3° anno di età |
Durata
senza limiti (in alternativa al coniuge), dietro presentazione del
certificato medico |
Durata
senza limiti (in alternativa al coniuge), |
Durata
senza limiti, dietro presentazione del certificato medico |
Durata
senza limiti, dietro presentazione del certificato medico |
Retribuzione del 1° mese (per ogni anno di età)
di assenza per accudire il figlio ammalato fino al 3° anno di età |
100% |
100% |
|
100% |
Retribuzione del restante periodo dopo il 1° mese di assenza
per assistenza al figlio ammalato fino al
3° anno di età |
0% |
0% |
|
0% |
Assenza per malattia del bambino dal 3° all’8° anno di età |
5
giorni per anno (in
alternativa al coniuge) |
5
giorni per anno (in
alternativa al coniuge) |
10
giorni per anno complessivi |
5
giorni per anno |
Retribuzione assenza malattia bambino fra il 3° e l’8° anno
di età |
0% |
0% |
|
0% |
Effetti dell’assenza per malattia del figlio fino a 8 anni di
età |
I primi 30 gg. di astensione con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi periodi sono validi ai fini dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13° mensilità. |
I primi 30 gg. di astensione con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi periodi sono validi ai fini dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13° mensilità. |
|
I primi 30 gg. di astensione con retribuzione intera sono validi a tutti gli effetti; i successivi periodi sono validi ai fini dell'anzianità di servizio ad eccezione delle ferie e 13° mensilità. |
Documentazione da presentare |
Dichiarazione
congiunta dei genitori (o almeno due dichiarazioni di ciascuno),
attestante che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro per lo
stesso motivo. |