(SUPPLENTI
ANNUALI E FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EQUIPARATI,
INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA CON ANZIANITA' INFERIORE A 4 ANNI) Il
personale suddetto, ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 9
mesi in un triennio scolastico. Durante tale periodo spetta: ·
per
il 1° mese, la retribuzione intera; ·
dal
2° al 3° mese, la retribuzione al 50%; ·
dal
4° al 9° mese, nessuna retribuzione. (In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate dalla competente ASL. Pertanto, per i suddetti giorni di assenza, spetta l'intera retribuzione). Le
assenze fino al 3° mese non interrompono la maturazione dell'anzianità
a qualsiasi titolo, comprese le ferie; quelle dal 4° al 9° mese interrompono
l'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Per
assenze oltre i nove mesi, l'Amministrazione procede alla risoluzione
del rapporto di lavoro e corrisponde l'indennità sostitutiva del
preavviso, se dovuta. PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (SUPPLENTI
NOMINATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO) Nei casi di assenza dal servizio per malattia del personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12/9/1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.
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