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ASSENZE PER MALATTIA
PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
 

(SUPPLENTI ANNUALI E FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ED EQUIPARATI, INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA CON ANZIANITA' INFERIORE A 4 ANNI)

Il personale suddetto, ha diritto alla con­servazione del posto per un periodo non su­periore a 9 mesi in un triennio scolastico.

Durante tale periodo spetta:

·         per il 1° mese, la retribuzione intera;

·         dal 2° al 3° mese, la retribuzione al 50%;

·         dal 4° al 9° mese, nessuna retribuzione.  

    (In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate dalla competente ASL. Pertanto, per i suddetti giorni di assenza, spetta l'intera retribu­zione).

Le assenze fino al 3° mese non interrompo­no la maturazione dell'anzianità a qualsiasi titolo, comprese le ferie; quelle dal 4° al 9° mese inter­rompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti.

Per assenze oltre i nove mesi, l'Ammini­strazione procede alla risoluzione del rappor­to di lavoro e corrisponde l'indennità sostituti­va del preavviso, se dovuta.

  

PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

(SUPPLENTI NOMINATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO) 

Nei casi di assenza dal servizio per malat­tia del personale docente, educativo ed ATA assunto con contratto a tempo determinato sti­pulato dal dirigente scolastico, si applica l'art. 5 del D.L. 12/9/1983, n. 463 convertito con modificazioni dalla legge 11/11/1983, n. 638. Tale personale ha comunque diritto, nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali, retribuiti al 50%.