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Cisl Scuola - Uil Scuola NOTA UNITARIA SULL’ART. 71 DEL DL 112/08 (ASSENZE PER MALATTIA E ALTRO) L’articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha inteso
regolamentare – apponendo alle disposizioni in esso
contenute la “clausola di inderogabilità” da parte della
contrattazione collettiva – gli effetti derivanti, sul rapporto di lavoro
dei pubblici dipendenti, dalle assenze per malattia e permessi retribuiti. Le
nuove disposizioni, al di là da ogni altra valutazione di ordine politico, si rivelano di non facile
interpretazione, anche perché orientate genericamente all’area del
lavoro pubblico senza tener conto delle specificità che
contraddistinguono il comparto scuola, il cui assetto retributivo si
differenzia in modo significativo da quello degli altri comparti. Proprio per
dirimere dubbi interpretativi e risolvere non poche ambiguità e
contraddizioni presenti nella norma (che non a caso ha già dato adito a tre note di chiarimento e per la quale si
preannunciano integrazioni e modifiche in via legislativa) si rende
indispensabile l’attivazione di un tavolo di confronto con
l’Amministrazione, che abbiamo a tal fine sollecitato. Nel frattempo,
riteniamo opportuno fornire alcune indicazioni che ci auguriamo possano
contribuire ad una corretta e omogenea applicazione delle nuove disposizioni,
che non possono essere affidate alla “creatività” delle
singole scuole, ricordando in modo particolare che in tutte le note di
chiarimento si fa esplicito rinvio alla gestione in sede negoziale
di criteri e modalità applicative su cui non sono ammessi interventi
unilaterali decisi fuori da tale sede. ASSENZE PER MALATTIA Riduzione del salario accessorio durante le assenze per malattia Durante
i primi dieci giorni di ogni periodo di assenza per
malattia il personale interessato ha diritto alla corresponsione del solo
trattamento economico fondamentale, mentre viene sospeso il pagamento di ogni
altro emolumento o indennità, comunque denominato, avente carattere
fisso e continuativo nonché di ogni altro trattamento accessorio. Fanno
eccezione le assenze dovute a infortunio sul lavoro,
causa di servizio, ricovero ospedaliero, gravi patologie e day hospital. Viste
le precisazioni fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica con la
circolare n. 7 del 17 luglio 2008, si ritiene che nel Comparto scuola le
trattenute possano gravare esclusivamente su 1.
1. Retribuzione
professionale docenti (RPD) 2.
2. Compenso
individuale accessorio del personale Ata (CIA) 3.
3.
Indennità di direzione del Dsga Per queste voci la
riduzione deve essere calcolata in trentesimi, analogamente a quanto avviene
per altre forme di decurtazione della retribuzione (es. trattenute per
sciopero, assenze non retribuite). A nostro avviso, tuttavia,
l’assoggettamento a riduzione di tali voci retributive potrebbe essere
discutibile in quanto le somme in questione non provengono da fondi distribuiti
mediante la “contrattazione integrativa”, ma sono definite a monte
con il CCNL; il loro carattere di retribuzione direttamente connessa
all’esercizio della funzione propria del profilo professionale, le rende
assimilabili al trattamento fondamentale, come d’altra parte sembra
orientarsi il legislatore – con riferimento a particolari categorie di
lavoratori pubblici –
nel disegno di legge 1441-quater, attualmente in corso
dell’approvazione presso la Camera dei deputati (art. 39-septies). In attesa di chiarimenti, che siamo impegnati ad ottenere in
sede di confronto con l’Amministrazione, riteniamo tuttavia ad oggi ineludibile il richiamo che la circolare 7 contiene alle
classificazione delle voci retributive contenute nei CCNL per individuare
quelle soggette a riduzione. Un
discorso a parte va fatto a proposito delle ore eccedenti, che pur rientrando
nell’elencazione contenuta nell’articolo 77 del CCNL, sono state
già in altre occasioni assimilate al trattamento fondamentale, data la
natura strutturale della prestazione che sono volte a compensare. Segnaliamo al
riguardo che nella nota operativa MEF 103/2008 del 30 luglio scorso, in un
prospetto riepilogativo dei codici assegnati alle voci retributive accessorie attualmente soggette a riduzione, mentre si includono CIA e
RPD, non si fa alcun cenno alle ore eccedenti. E’
chiaro, infine, che la riduzione non si applica alle altre voci di salario
accessorio pagate direttamente dalla scuola, come ad esempio: le funzioni
strumentali, gli incarichi specifici, partecipazione a progetti,
attività aggiuntive, intensificazione, indennità di turno
notturno/festivo ecc. Esse, infatti, oltre a non avere, come
è evidente, carattere fisso e continuativo, non sono determinate
in maniera automatica sotto forma di “compenso a pioggia” ma
servono a remunerare prestazioni effettivamente svolte. Visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici. Con
la circolare n. 8 del 5 settembre 2008, la Funzione Pubblica interviene fra
l’altro, ancora una volta in termini discutibili, sulla questione delle
visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici
per le quali il CCNL prevede la possibilità di utilizzare, in
alternativa ai permessi brevi o ai permessi per motivi personali, le assenze
per malattia. La circolare precisa che in tal caso trovano
applicazione a tutti gli effetti le disposizioni relative alla decurtazione del
trattamento e alle certificazioni. Per quanto riguarda la visita fiscale, la
circolare n. 8/2008 della Funzione Pubblica indica come ricorrano,
in tal caso, le “esigenze funzionali e organizzative” che
consentono di derogare all’obbligo della richiesta di visita. I certificati medici. Le nuove regole riguardano esclusivamente le malattie superiori a
10 giorni ed in ogni caso quando il lavoratore si assenta, anche per meno di 10
giorni, dalla terza volta in poi nel corso dello stesso anno solare,
indipendentemente dalla durata dell’assenza . In
questi casi la malattia, compreso il prolungamento di un solo giorno, va
certificata da un medico dipendente della Asl, libero professionista in rapporto di lavoro o
convenzionato con il servizio sanitario nazionale come ad esempio: medico di
base, medico dipendente della Asl, medici specialisti
che fanno assistenza nei poliambulatori, guardia
medica, guardia turistica, ecc. Visita fiscale.
Va richiesta sempre a partire dal primo giorno di
assenza. Si rende in tal modo cogente per legge un adempimento già
previsto dal CCNL (art. 17) e di fatto operante nelle scuole in maniera
generalizzata. E’ prevista una deroga da tale obbligo
solo per non meglio precisate “esigenze funzionali ed organizzative”:
al riguardo, rimandiamo a quanto detto sopra per le assenze legate a
visite specialistiche. Fasce di reperibilità.
Sono state ridefinite
secondo il seguente orario: 8.00-13.00 e 14.00 20.00 domenica e festivi compresi. Resta la possibilità
per il dipendente di allontanarsi durante le fasce di reperibilità per
visite mediche, accertamenti diagnostici e altri giustificati
motivi che su richiesta devono essere certificati (vedi comma 16, art. 17 Ccnl 2007). Su questa norma, peraltro molto
chiara ed esplicita nella sua formulazione e nei conseguenti obblighi,
esprimiamo le nostre perplessità e siamo fortemente impegnati alla sua
modifica, anche in considerazione dell’evidente disparità di
trattamento che viene a determinarsi fra lavoratori pubblici e privati. ALTRE RICADUTE SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Le
riduzioni di cui al primo comma dell’articolo 71 de d-l 112 si
riferiscono solo ed esclusivamente alle assenze per malattia, e non alle
altre tipologie di assenza. Queste ultime sono invece
richiamate in relazione a quanto disciplinato dal
comma 5 del medesimo articolo, che riguarda l’incidenza delle assenze dal
servizio rispetto alle definizione dei trattamenti economici derivanti dalla
distribuzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa. Al
riguardo si stanno moltiplicando le segnalazioni di
comportamenti anomali dovuti a grossolani equivoci interpretativi, quindi un
cenno di chiarimento è particolarmente urgente e necessario. Il
comma 5 impegna la contrattazione a prevedere una diversa incidenza delle
presenze e delle assenze ai fini della distribuzione dei fondi per la
contrattazione integrativa: in tale contesto si
colloca la deroga prevista dalla circolare 7 per alcune tipologie di assenza,
che quindi sono da considerare alla stregua della presenza (maternità,
lutto, ecc.). Quindi le assenze di cui sopra non sono soggette direttamente ad
alcuna decurtazione (illegittimo , ad esempio, ridurre
lo stipendio in caso di permesso per motivi personali): la norma ci dice che di
esse si dovrebbe tener conto nel definire i compensi di natura forfetaria
riferiti a prestazioni connesse alla presenza in servzio
(disponibilità alla sostituzione di colleghi assenti, intensificazione
attività lavorativa per sostituzione personale a.t.a.,
ecc.). Alla luce di
un’attenta lettura del testo e delle precisazioni intervenute con la nota
17 luglio 2008 n.7 della Funzione Pubblica, si ricava
comunque che la norma di cui al comma 5 vale come
direttiva per le future contrattazioni, alle quali quindi occorre fare
riferimento, non essendo consentite in materia decisioni assunte
unilateralmente. IL CALCOLO DEI PERMESSI ORARI RETRIBUITI. L’obbligo che la norma introduce
di computare comunque ad ore le assenze dal servizio,
previa assegnazione di un valore orario medio all’assenza di un giorno,
non è al momento applicabile al personale della scuola, dal momento che
le disposizioni oggi contenute nel CCNL e relative ai permessi retribuiti (artt. 15 e 19) ne contemplano la quantificazione solo in
giornate e non ne prevedono una corrispondente fruizione
ad ore. Anche in questo caso la legge e le successive circolari impongono
l’immediata attuazione delle nuove modalità per i contratti che
già oggi prevedono la fruizione alternativa in
giorni o ore corrispondenti, mentre per i restanti assumono natura di direttiva
a valere sulle successive contrattazioni. Non rientra nella nuova disciplina il
caso dei permessi fruiti dai soggetti di cui all’art. 33, comma 6, della
legge 104/92 (soggetti portatori di handicap in situazione di gravità):
gli interessati possono scegliere se avvalersi dei permessi giornalieri di cui
al comma 3 (tre giorni al mese) ovvero, in
alternativa, dei permessi orari (2 ore al giorno, che però non
costituiscono una quantificazione in senso orario dei tre giorni, ma si
intendono fruibili autonomamente per tutti i giorni lavorativi del mese). Per i
permessi connessi all’assistenza di soggetti portatori di handicap,
valgono le considerazioni fatte per le altre tipologie di permesso, in quanto
anche per essi ad oggi il CCNL non prevede la
fruizione alternativa in ore corrispondenti ai tre giorni. **********************
Destinatari. Le
norme sono dirette alla generalità del personale sia esso a tempo
determinato che indeterminato delle scuole di ogni
ordine e grado statali. Non
rientrano nelle disposizioni previste dalla legge le assenze dovute alla
maternità, paternità, congedi parentali, permessi per lutto, per
testimoniare in giudizio, per espletare la funzione di
giudice popolare, le assenze previste dalla legge 104/92, infortunio sul
lavoro, causa di servizio, ricovero ospedaliero, gravi patologie e day
hospital. Per queste continuano ad applicarsi le norme previste dal Ccnl attualmente vigente. La legge non
menziona, inoltre, alcune assenze previste da leggi "speciali",
quali, ad esempio, i permessi per donatori di sangue, di midollo osseo, per
scrutatore, ecc., il cui trattamento puo' essere modificato solo con successive leggi esplicite.
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