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ASSENZE PER MALATTIA
PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

 

Il personale suddetto ha diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per malattia, per un periodo massimo di 18 mesi. Il periodo si calcola avendo riguardo a tutte le assenze verificatesi nel triennio precedente, con l'avvertenza che il triennio decorre dall'ultimo episodio di malattia (es. malattia dal 22 al 28 gennaio 2004; triennio di riferimento: 29 gennaio 2001 - 28 gennaio 2004)

Si fa osservare che i primi tre anni decorrono dalla data di stipulazione del CCNL (4.8,95).  

       Ne consegue che tutte le assenze usufruite prima di tale data vengono azzerate ai fini del conteggio del periodo massimo e della conseguente retribuzione.

       Durante i 18 mesi di malattia spetta:

·         dal 1° al 9° mese, la retribuzione intera;

·          dal 10° al 12° mese, la retribuzione ridotta al 90%;

·         dal 13° al 18° mese, la retribuzione ridotta al 50%.

       In caso di gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero e di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle terapie certificate dalla competente ASL. Pertanto, per i suddetti giorni di assenza, spetta l'intera retribu­zione. E' prevista, altresì, la possibilità che il la­voratore dipendente, che abbia superato il pe­riodo massimo previsto di 18 mesi, possa usu­fruire, a richiesta, di un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. L'Ammi­nistrazione, a richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza, procede, tramite l'ASL, competente, all'accerta­mento di eventuali cause di assoluta e perma­nente inidoneità allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro. Per l'ulteriore periodo di as­senza oltre i primi 18 mesi, al dipendente non spetta alcuna retribuzione.

       Il periodo di assenza fino a 18 mesi non interrompe né la maturazione dell'anzianità a qualsiasi titolo, né le ferie; mentre il periodo di assenza successivo interrompe l'anzianità di servizio a tutti gli effetti. L'articolo 23, comma 4°, del CCNL preve­de che, una volta superati i 36 mesi oppure accertata la permanente inidoneità, l'Ammini­strazione può procedere, salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto di lavoro, corrispondendo al dipendente l'indennità so­stitutiva del preavviso. Occorre chiarire che le particolari esigenze alle quali si fa riferimento non sono specificatamente precisate e, per­tanto, necessitano di successive disposizioni applicative.

Il personale docente dichiarato inidoneo può essere, a domanda, collocato fuori ruolo c/o utilizzato in altri compiti, tenuto conto del­la sua preparazione culturale e professionale; il personale ATA è utilizzato, sempre a doman­da, in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in altro profilo.