Il
personale suddetto ha diritto alla conservazione del posto, in caso di
assenza per malattia, per un periodo massimo di 18 mesi. Il periodo si
calcola avendo riguardo a tutte le assenze verificatesi nel triennio
precedente, con l'avvertenza che il triennio decorre dall'ultimo episodio
di malattia (es. malattia dal 22 al 28 gennaio 2004; triennio di
riferimento: 29 gennaio 2001 - 28 gennaio 2004) Si
fa osservare che i primi tre anni decorrono dalla data di stipulazione
del CCNL (4.8,95). Ne consegue che tutte le assenze
usufruite prima di tale data vengono azzerate ai fini del conteggio del
periodo massimo e della conseguente retribuzione. Durante i 18 mesi di
malattia spetta: ·
dal
1° al 9° mese, la retribuzione intera; ·
dal 10° al 12° mese, la retribuzione ridotta al 90%; ·
dal
13° al
18° mese, la retribuzione ridotta al 50%. In caso di gravi
patologie che richiedano terapie
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei
giorni di assenza per malattia, oltre ai giorni di ricovero
ospedaliero e di day hospital, anche quelli di assenza dovuti alle
terapie certificate
dalla competente ASL. Pertanto, per i suddetti giorni di assenza, spetta
l'intera retribuzione. E' prevista, altresì, la possibilità che il lavoratore
dipendente, che abbia superato il periodo massimo previsto di 18 mesi,
possa usufruire, a richiesta, di
un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi. L'Amministrazione,
a richiesta del dipendente, prima di concedere l'ulteriore periodo di
assenza, procede, tramite l'ASL,
competente, all'accertamento di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità allo svolgimento di qualsiasi proficuo lavoro. Per l'ulteriore
periodo di assenza oltre i primi 18 mesi, al dipendente non
spetta alcuna retribuzione.
Il
periodo di assenza fino a 18 mesi non interrompe né la maturazione
dell'anzianità a qualsiasi titolo, né le ferie; mentre il periodo di
assenza successivo interrompe l'anzianità di servizio a tutti gli
effetti. L'articolo 23, comma 4°, del CCNL prevede che, una volta superati i 36 mesi oppure
accertata la permanente inidoneità, l'Amministrazione può procedere,
salvo particolari esigenze, alla risoluzione del rapporto di lavoro,
corrispondendo al dipendente l'indennità sostitutiva del preavviso.
Occorre chiarire che le particolari esigenze alle quali si fa riferimento
non sono specificatamente precisate e, pertanto, necessitano di
successive disposizioni applicative. Il
personale docente dichiarato inidoneo può essere, a domanda, collocato
fuori ruolo c/o utilizzato in altri compiti, tenuto conto della sua
preparazione culturale e professionale; il personale ATA è utilizzato,
sempre a domanda, in mansioni parziali del profilo di appartenenza o in
altro profilo.
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