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ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA, DI LAVORO, E DI STUDIO

L'aspettativa per motivi di famiglia è regolata dagli articoli 69 e 70 del T.U. approvato con D.P.R. n.° 3 del 10/01/1957 art. 24 C.C.N.L. 1994/97  

Il dipendente può usufruire fino ad un anno  di aspettativa per motivi di famiglia dietro presentazione di domanda motivata al dirigente scolastico il quale, entro un mese, ha la facoltà di:

a) accettare la richiesta;

b) respingere la richiesta;

c) ritardarne la fruizione;

d) ridurne la durata.

L’aspettativa può essere revocata in qualsiasi momento per esigenze di servizio

L’aspettativa può essere concessa con i seguenti limiti:

1.  periodo continuativo massimo un anno;

2.  due anni e mezzo in un quinquennio.

RETRIBUZIONE

Il dipendente in aspettativa per motivi di famiglia o studio non ha diritto  ad alcun assegno 

NOTE

Il tempo trascorso in aspettativa non è computato a nessun fine.

Quando il dipendente rientra dall’aspettativa prende nella carriera il posto spettante dedotto il periodo trascorso in aspettativa.

Due periodi di aspettativa vanno sommati fra loro fin al raggiungimento di un anno, se tra un periodo e l’altro non intercorrono sei mesi di servizio attivo.

Per gravi motivi può essere concesso un ulteriore periodo di sei mesi di aspettativa, sempre su richiesta del dipendente.

L'aspettativa può essere concessa dal capo d'istituto al personale docente, educativo ed ATA. L'aspettativa spetta anche ai docenti di religione cattolica di cui all'art. 3, commi 6 e 7, del D.P.R. 399/1988, al personale assunto a tempo determinato art.25 comma 3 C.C.N.L. 1994/97  limitatamente alla durata dell'incarico.

Il dipendente può essere collocato in aspettativa anche per motivi di studio e ricerca.

E’ possibile riscattare ai fini della pensione, nel limite massimo di 3 anni, i periodi di assenza dal servizio non retribuiti fruiti successivamente al 31/12/1996 (cfr. art.5 D.L.vo 564/96) 

CHI PUO’ USUFRUIRNE

1.   Personale con contratto a tempo indeterminato

2.   Docenti di religione cattolica con diritto alla progressione di carriera

3.   Personale con contratto di lavoro a tempo determinato che si trovi al 2° anno di servizio (supplenti annuali e supplenti temporanei fino al termine delle attività didattiche ed equiparati)

N.B.

Si considerano al 2° anno continuativo i docenti che nell’anno scolastico precedente abbiano prestato almeno 180 giorni di servizio anche con contratti per supplenze temporanee conferite dal capo d’istituto e relativi a diverse tipologie di lavoro.

NOVITA' NUOVO CCNL 2002/05

   Il dipendente può essere collocato in aspettativa, a domanda, per un anno scolastico senza assegni per realizzare, nell'ambito di un altro comparto della P.A., l'esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.