1) DOCUMENTI: DI RITO - CERTIFICATO
SANITARIO DI IDONEITA’ ALL’IMPIEGO.
Una volta firmato il contratto a tempo indeterminato, il
personale della scuola deve fare alcuni adempimenti per regolarizzare
l’assunzione e le proprie posizioni contributive.
Gli adempimenti previsti sono:
· documenti di rito - certificato sanitario di
idoneità all’impiego;
· dichiarazione dei servizi;
· domande per
computo/riunione/riscatto/ricongiunzione ai fini della pensione e del
trattamento di fine rapporto;
· anno di formazione/periodo di prova;
· ricostruzione di carriera;
Nel momento in cui si stipula un contratto a tempo
indeterminato, il personale non è più tenuto a presentare alcun
documento (C.M. Miur n. 65 del 29/7/2003). Sono
sufficienti le dichiarazioni contenute nelle domande per i concorsi e le
graduatorie. L’unico certificato che i neo
assunti devono presentare è l’idoneità
all’impiego (rilasciato dalla competente Asl, ufficiale sanitario a pagamento). La scadenza non è prestabilita ma, per analogia con
la normativa precedente, è opportuno presentarla entro 30 gg.
Con
Rispetto alla presentazione dei documenti di rito, si
richiamano le istruzioni impartite con C.M.
65 del 29.7.2003, punto C.
2) DICHIARAZIONE DEI SERVIZI
I dipendenti della scuola, al momento
dell’assunzione, devono dichiarare tutti i servizi prestati come
dipendente, nonché i periodi di studi e di pratica ed esercizio
professionale (art.145, DPR 29/12/1973, n.1092 e art.2 del DPR n.351 del
28/04/1998).
I servizi non dichiarati entro due anni
dall’assunzione non possono essere valutati ai fini del futuro
trattamento pensionistico! (vedi successivo punto.3).
La scuola dispone di un modulo (nota prot.
n.D13/1943 del 10/08/1999), con le necessarie istruzioni per la compilazione.
3) DOMANDE PER
COMPUTO/RIUNIONE/RISCATTO/RICONGIUNZIONE AI FINI DELLA PENSIONE.
Queste domande servono ad incrementare i periodi validi
per la futura pensione e quindi riguardano tutti i periodi di lavoro con
iscrizione a regimi previdenziali obbligatori diversi (T.U. 1092/73 e legge
7.2.79 n. 29) compreso il servizio reso come libero professionista (legge
5.3.90 n. 45), alle indennità di disoccupazione, al riconoscimento del
periodo legale di studi e alle specializzazioni per il sostegno, al servizio di
leva o civile ecc.
Tutte le domande devono essere indirizzate alla
direzione provinciale dell’INPDAP tramite la scuola di servizio o un
patronato (INCA-Cgil). Le domande, ai sensi del DPR
n.445/2000, valgono anche come “autocertificazione” dei
servizi/periodi richiesti. Si consiglia, però, di allegare alla domanda
la documentazione dei servizi/periodi di cui si chiede la valutazione per
evitare che dichiarazioni poco chiare o periodi molto frammentati siano causa
di mancate o erronee valutazioni da parte dell’INPDAP.
Si consiglia di presentare tutte le domande entro il
primo anno di immissione in ruolo e, in ogni caso, almeno due anni prima del
pensionamento.
4) DOMANDA DI RICONOSCIMENTO
DEI SERVIZI/PERIODI AI FINI DEL TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è
l’accantonamento, da parte del datore di lavoro, di una quota, calcolata
sullo stipendio mensile, ai fini della cosiddetta liquidazione. Fino al 2001 la
liquidazione era regolata da un altro regime detto trattamento di fine servizio
(TFS).
Di conseguenza i neo-assunti in ruolo sono già in
regime di TFR, ciò comporta che non è più possibile
riscattare i periodi relativi ai corsi di laurea o specializzazioni, né
i servizi a tempo determinato (prestati in qualsiasi pubblica amministrazione,
comprese, quindi le supplenze scolastiche) al cui termine il dipendente non di
ruolo ha già riscosso il TFR. Unica eccezione sono i lavoratori in
servizio alla data del 30 maggio 2000 che possono riscattare i periodi
precedenti purché gli stessi non abbiano fatto sorgere il diritto
all’iscrizone all’INPDAP o dato luogo
alla liquidazione.
La domanda di riscatto, (mod. INPDAP - PR1), va
presentata alla direzione provinciale dell’INPDAP (sempre tramite la
scuola di appartenenza o un patronato [INCA-Cgil]) in
un qualsiasi momento, purché in costanza di servizio. Ovviamente, per ragioni di opportunità economiche,
prima si presenta meglio é. Anche per
questa domanda la certificazione è sostituita dalle dichiarazioni
personali (ai sensi del DPR n.445/2000) ma, per le ragioni già espresse
in precedenza (vedi punto.3), è consigliabile allegare anche i
certificati di servizio.
5) LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con la riforma pensionistica del 1995 i lavoratori
possono affiancare alla pensione “tradizionale” una
eventuale pensione integrativa. Questa “seconda” pensione si
costruisce aderendo ad un sistema di previdenza complementare.
Poiché si tratta di una materia molto complessa
diamo solamente alcune indicazioni di massima. I lavoratori neo-assunti, hanno
un notevole interesse a costruirsi al più presto una pensione
complementare. In particolare nel comparto Scuola è stato istituito un
fondo pensionistico negoziale (fondo ESPERO). Consigliamo
quindi di rivolgersi agli Uffici della FLC territoriale per verificare le
condizioni e le opportunità dell’adesione al fondo ESPERO. E’ anche possibile acquisire informazioni collegandosi
al sito internet: sul quale è disponibile anche una procedura di
simulazione.
6) PERIODO DI PROVA -
PERSONALE ATA
La conferma nel ruolo avviene dopo aver superato il
periodo di prova (art.45 del CCNL 23.7.2003): 2 (due) mesi di servizio
effettivo per il personale “collaboratore scolastico”; 4 (quattro)
mesi di servizio effettivo per il personale “assistente amministrativo e
tecnico” e i Direttori dei servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Il
superamento del periodo di prova per il profilo di DSGA è subordinato
alla frequenza di un apposito corso selettivo.
Per calcolare i 2 o i 4 mesi si contano tutti i giorni
di effettivo servizio comprese le festività mentre non si contano le
assenze personali. In caso di assenze per motivi di salute, si ha diritto alla
conservazione del posto per un periodo massimo di 6 mesi, trascorsi i quali,
l’Amministrazione può recedere dal contratto. Il periodo di prova
si considera superato se trascorsi i 2/4 mesi non si
ricevono comunicazioni contrarie dal Dirigente Scolastico. In quest'ultimo caso
si ha diritto alla proroga.
7) RICOSTRUZIONE DI CARRIERA
- PERSONALE ATA
La ricostruzione di carriera consente di far valere
tutti i servizi ATA e docente svolti precedentemente all’assunzione, per
essere inquadrati in una maggiore anzianità che corrisponde a maggiori
benefici economici. La ricostruzione avviene su domanda che può essere
presentata una volta superato l’anno di prova. Nella domanda, rivolta al
Dirigente Scolastico, si devono elencare tutti i servizi valutabili e le
dichiarazioni sono sostitutive delle relative certificazioni (ai sensi del DPR n.445/2000).
Si consiglia di allegare i certificati di servizio in quanto dichiarazioni poco
chiare o incomplete potrebbero determinare errori nella valutazione.
E’ consigliabile presentare la domanda il prima possibile per ottenere al più presto il
nuovo inquadramento economico e per evitare la prescrizione economico/giuridica
che avviene dopo 5/10 anni.
8) ADEMPIMENTI PER IL PERSONALE CHE È
GIÀ ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO (ALTRO RUOLO/PROFILO O ALTRA
AMMINISTRAZIONE)
Coloro che sono già assunti a tempo indeterminato
in altro ruolo o profilo o in altra amministrazione dello Stato devono solo
presentare la domanda di ricostruzione della carriera mentre non devono
più presentare le domande di dichiarazione dei servizi, riscatto/computo
ai fini della pensione e della liquidazione. Tuttavia può essere utile
valutare insieme ai consulenti FLC Cgil l'opportunità di chiedere il
riscatto di alcuni periodi che in precedenza non erano stati richiesti. Ad
esempio il docente di scuola elementare che accetta un contratto a tempo
indeterminato come docente di scuola secondaria potrebbe avere convenienza a
riscattare gli anni di laurea non chiesti precedentemente. Infatti
nel caso in cui la laurea è titolo di accesso all'impiego il
coefficiente di riscatto è più basso.
La domanda di ricostruzione di carriera va presentata
dopo il periodo di prova tendendo presente che per i docenti, se si proviene da
altro ruolo docente, l’anno di formazione consiste solo nei 180 giorni di
servizio, dopo i quali, il Dirigente emette il decreto
di superamento dell’anno di formazione.
Per il personale ATA, se si proviene dal medesimo
profilo (per es. da Ass. Tec. ad Ass. Amm.) o da analogo profilo nella pubblica
amministrazione non si ripete l'anno di prova.