Prot. MIURAOODGOS
3573
Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento
per l'Istruzione
Direzione
Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica
Roma,
26 maggio 2011
Oggetto:
Diagnosi alunni con DSA precedente all’entrata in vigore della Legge 8
ottobre 2010 n.170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico”
La Legge 8
ottobre 2010 n. 170 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di
apprendimento in ambito scolastico” riconosce la dislessia, la disgrafia,
la disortografia e la discalculia
quali disturbi specifici di apprendimento (DSA). La Legge dispone
altresì, a favore di alunni e di studenti con diagnosi di DSA,
l’attivazione presso le istituzioni scolastiche di apposite misure
educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nonché di
specifiche forme di valutazione, anche in sede di Esami di Stato.
Ai sensi
dell’art. 3, comma 1, della Legge in questione, l’individuazione di
alunni e studenti con DSA avviene mediante specifica diagnosi rilasciata dalle
strutture specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale. L’articolo
citato dispone, inoltre, che le Regioni, nel cui territorio non sia possibile
effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati
dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la
medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o da strutture accreditate.
Pertanto,
il dettato della Legge innova quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. 26/A 4° del 5 gennaio 2005, ove era indicata
la possibilità di avvalersi direttamente, per il rilascio della
diagnosi, di specialisti o di strutture accreditate.
Risulta
tuttavia opportuno precisare, anche a seguito delle numerose segnalazioni
provenienti dal territorio, che le disposizioni in parola hanno effetto solo a
partire dall’entrata in vigore della stessa Legge, ossia dal 2 novembre
2010. Gli alunni e gli studenti, con diagnosi di DSA redatta anteriormente
all’entrata in vigore della Legge, potranno quindi regolarmente usufruire
degli strumenti compensativi e delle misure dispensative
previsti, sia nella normale attività didattica sia nell’ambito dei
prossimi Esami di Stato.
Inoltre,
in considerazione dell’imminente svolgimento degli scrutini finali e
degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo, i Dirigenti scolastici
potranno ritenere valide anche le diagnosi o le certificazioni rilasciate da
specialisti o strutture accreditate successivamente al termine sopra
richiamato, e comunque in tempi utili per l’attivazione delle previste
misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nelle more
dell’emanazione da parte delle Regioni di appositi provvedimenti, tesi a
disciplinare quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della Legge in parola,
fatte salve le disposizioni eventualmente già emanate dalle Regioni
stesse.
Si pregano
le SS. LL. di dare la massima diffusione alla presente nota.
IL
DIRETTORE GENERALE
F.to
Carmela Palumbo
Destinatari
Ai
Direttori Generali
degli
Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
e p.c.
Alla
Direzione Generale per lo Studente, la
partecipazione,
l’integrazione e la comunicazione
SEDE