19. Altri obblighi
Contrattuali
19.1
BPU s’impegna a svolgere le attività e ad
adempiere agli obblighi specificati nell’Allegato 4, e vigilerà sul rispetto, e
sarà responsabile dell’adempimento, delle obbligazioni delle Terze Parti di
BPU, con la dovuta diligenza e secondo i criteri, termini e modalità parimenti
ivi indicati.
19.2
I Servizi oggetto del Contratto avranno
luogo presso il Delivery Center di Assago (Accenture - Palazzina Q1 Strada 4 –
Rozzano Milanofiori ) e presso il Delivery Center di Chennai (Accenture Tek
Meadows – 51, Old Mahabalipuram Road, Sholinganallur – Chengai MGR District –
Chennai 600019 - India) e/o le altre sedi che saranno via via concordate nel
corso dell’esecuzione del Contratto. Per l’intera durata del Contratto, BPU
metterà a disposizione di Accenture gli spazi, i beni e le risorse che,
anche in considerazione del numero di persone che vi lavorano, saranno in
ottemperanza al D.lgs 626/94 e siano necessari
per l’esecuzione degli obblighi previsti dal Contratto e dagli Allegati. Tutti
tali beni, indipendentemente dalla loro collocazione fisica o dal loro uso,
resteranno in custodia, cura e controllo del Cliente, comunque con esclusione
della responsabilità di Accenture.
19.3
BPU riconosce che la corretta esecuzione
delle prestazioni di Accenture dipende dallo svolgimento tempestivo ed
efficiente dei propri obblighi e di quelli gravanti sulle Terze Parti di BPU e
dalla circostanza che anche le decisioni prese e le approvazioni date siano
tempestive. BPU quindi dà atto che qualsiasi ritardo od omissione
nell’esecuzione, in tutto o in parte, di quanto indicato all’art. 3, anche da parte
delle sue Terze Parti, potrebbe determinare ritardi e/o impossibilità ad
eseguire le proprie prestazioni da parte di Accenture, che pertanto non ne sarà
responsabile. Qualora, inoltre, in caso di mancato o ritardato adempimento da
parte di BPU e/o delle sue Terze Parti, in tutto o in parte, Accenture fosse
costretta ad eseguire attività ulteriori o con modalità differenti rispetto a
quelle stabilite dal Contratto, BPU corrisponderà ad Accenture un corrispettivo
aggiuntivo sulla base di tariffe che saranno concordate.
19.4
Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare
il nome, logo, marchio, o altri segni distintivi dell’altra Parte al di fuori
della propria organizzazione senza il preventivo consenso scritto dell’altra
Parte.
19.5
BPU garantisce, per quanto di sua
competenza, l’adempimento di tutte le norme di legge e regolamento applicabili
ai Servizi.
20. Varie
20.1
Il Contratto costituisce il solo e integrale
accordo tra le Parti, e sostituisce qualsiasi precedente accordo o contratto o
comunicazione, scritti o verbali, relativamente all’oggetto del Contratto.
Qualsiasi ordine d’acquisto emesso dal Cliente s’intenderà valido ai soli fini
interni amministrativi del Cliente stesso, e nessuna delle sue condizioni si
applicherà ad Accenture. L’Allegato, integrerà e modificherà i termini e le
condizioni del Contratto ai soli fini della realizzazione dell’oggetto di
quello. Nessun altro accordo, affidamento, comunicazione, garanzia, scritti o
verbali, vincolerà le Parti relativamente all’oggetto del Contratto. Il Cliente
dà atto di aver concluso il Contratto esclusivamente sulla base delle
condizioni e informazioni qui contenute, in proprio e non per conto di terzi.
20.2
Il Contratto o l’Allegato potranno essere
modificati solo con il consenso scritto di entrambe le Parti. Nessuna clausola
del Contratto potrà considerarsi decaduta o fatta oggetto di rinuncia se non
con il consenso scritto della Parte nei confronti della quale tale decadenza o
rinuncia è invocata.
20.3
Qualsiasi ritardo o mancanza di una Parte
nell’esercizio dei diritti derivanti a tale Parte dal Contratto non potrà
essere interpretato come una rinuncia a tali diritti, né l’esercizio parziale
di un diritto potrà precludere in futuro l’esercizio integrale del diritto di
tale Parte o all’esercizio di qualunque altro diritto.
20.4
Qualsiasi azione promossa ai sensi del
Contratto, escluse quelle dirette ad ottenere il pagamento dei corrispettivi,
dovrà essere iniziata, a pena di decadenza, entro 2 (due) anni dal verificarsi
del fatto dal quale essa trae origine.
20.5
Le disposizioni e gli obblighi nascenti
dagli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 19.4, 20.4 e 22 permarranno in vigore
anche dopo la cessazione del Contratto.
20.6
Accenture ha alleanze commerciali con terzi
fornitori di prodotti e servizi. In ragione di tali alleanze commerciali,
Accenture è in grado di mettere a disposizione del Cliente determinati prodotti
e servizi e/o potrebbe ricevere un compenso da tali terzi fornitori sotto forma
di corrispettivi o altri benefici in conseguenza di attività di marketing,
assistenza tecnica o d’altro tipo fornita da Accenture. Il Cliente prende atto
che tali alleanze possono essere utili per Accenture e facilitare quest’ultima
nella fornitura dei Servizi qui descritti.
21 Trattamento di
dati personali
In relazione alle
attività svolte in esecuzione del presente contratto le Parti si danno
reciprocamente atto che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, BPU è il Titolare del
trattamento di dati personali svolto per mezzo delle applicazioni e delle
procedure in relazione alle quali Accenture fornirà i Servizi.
Le Parti si danno atto
inoltre che Accenture non avrà accesso a dati personali attraverso le
applicazioni ed i programmi di cui sopra.
Qualora peraltro
ciò fosse necessario ai fini dell'adempimento delle obbligazioni nascenti dal
presente Contratto, Accenture si impegna fin da ora a fornire a BPU i nomi del
proprio personale che dovrà operare su tali dati personali, ai fini della loro
nomina ad Incaricati del Trattamento da parte di BPU per il tempo strettamente
necessario per l'esecuzione di tali servizi.
21 bis. Data Privacy
Le Parti si danno atto di essersi pienamente informate sul reciproco trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della rispettiva normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali. Le Parti si impegnano altresì ad effettuare ogni attività di loro pertinenza nel pieno rispetto della citata normativa. Le Parti espressamente si manlevano da ogni pretesa di terzi o conseguenza pregiudizievole che dovessero all’altra Parte derivare in conseguenza di proprie azioni e/o comportamenti posti in essere in violazione di quanto previsto nel presente articolo.
22. Legge
applicabile - Foro competente.
Nel caso di eventuali
controversie nascenti dal presente contratto, la questione sarà portata di
fronte all’alta dirigenza delle Parti, nel tentativo di trovare una soluzione
amichevole.
Quanto sopra non si
applicherà alle controversie relative alla riservatezza o alla violazione dei
diritti di proprietà intellettuale, per le quali le Parti saranno libere di
fare ricorso a ogni più opportuna forma di tutela.
Esperito invano tale tentativo, ogni controversia
relativa alla stipulazione, interpretazione, esecuzione e cessazione del
Contratto sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Milano. Il
presente contratto è regolato dalla legge italiana. Le Parti riconoscono
espressamente che le presenti condizioni sono state oggetto di negoziazione tra
le stesse e che pertanto non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342
cod.civ.
Data ………………
ACCENTURE S.p.A. BPU
– Banche Popolari Unite
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