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I vantaggi della rivalutazione Rivalutazione delle partecipazioni sociali.
Infatti, è previsto che in occasione della vendita il contribuente, ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva sul capital gain, può confrontare il corrispettivo della cessione con il valore delle partecipazioni alla data del 1° gennaio 2005, invece di prendere come riferimento il costo originario di acquisto (cosiddetto “costo storico”)..
A tal fine, il contribuente deve corrispondere un’imposta sostitutiva sul valore delle partecipazioni alla data del 1° gennaio 2005..

RIVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI


RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI
5 della Legge Finanziaria 2002 consente ai proprietari di quote di partecipazione in società di rivalutare - con spese piuttosto contenute – i costi di carico di tali partecipazioni, consentendo così di pagare in futuro meno imposte sulle plusvalenze.
- ai soggetti non residenti, per diminuire eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni.
         Dal punto di vista oggettivo sono rivalutabili tutti gli strumenti finanziari rappresentativi di partecipazioni: titoli, azioni, quote, diritti, a condizione che non siano negoziati nei mercati regolamentati, in pratica che non siano quotati in Borsa..
         E’ possibile rivalutare anche solo una parte delle partecipazioni possedute..
         Il costo fiscale di questa operazione è pari al 4% del valore nei casi di partecipazioni qualificate o del 2% nel caso le partecipazioni NON siano qualificate..
(aggiornamento: la circolare 47/E del 5/6/2002 ha precisato che, salvo i casi in cui ci si rivolga ad un intermediario, è possibile redarre la perizia anche dopo la cessione delle partecipazioni).
Se invece la perizia viene predisposta per conto dei soci la relativa spesa sostenuta aumenta il costo rivalutato delle partecipazioni..

Gestione Studio Legale, Agenda Legale, Software Tracciabilità Alimentare, Software Archiviazione Ottica, Sicurezza Informatica - RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE - Italia Oggi 10.12.2005
La possibilità di rivalutare le partecipazioni societarie, ai sensi dell’art.
• è possibile, eventualmente, “rinunciare” alle precedenti rivalutazioni per effettuare quella disciplinata dal predetto art.
• è ancora concesso di procedere alla rivalutazione delle partecipazioni già vendute, poiché l’emersione del capital gain avverrà mediante il modello Unico 2006..
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info: RIVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI



Lunedì 16 Gennaio 2006
Rivalutazioni, fino al 30/06 per le perizie .
Torna la rivalutazione delle partecipazioni.
203 del 2005 collegato alla manovra finanziaria per il 2006 apre una nuova finestra di accesso alla rideterminazione volontaria dei valori delle partecipazioni societarie detenute da soggetti privati.
Le imprese che volessero rivalutare le partecipazioni detenute, potranno utilizzare un’altra norma della Finanziaria 2006: il comma 469 dell’unico articolo della legge n.
Al di là dei costi differenti, c’è da osservare che, nella rivalutazione delle partecipazioni detenute da privati, l’efficacia fiscale dei nuovi valori è immediata mentre, nella rivalutazione volontaria delle partecipazioni d’impresa, i maggiori valori attribuiti sono fiscalmente riconosciuti solo dal terzo esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione viene effettuata.
Se si considera che non c’è interesse a rivalutare le partecipazioni che possono fruire della Pex, è presumibile che saranno poche le imprese che accederanno al regime opzionale.
L’agenzia delle Entrate è intervenuta più volte per illustrare e chiarire la corretta procedura da adottare nella rivalutazione peritale delle partecipazioni.

IlSole24Ore - Rivalutazioni con effetto differito
Rivalutazioni con effetto differito di Luca Gaiani .
Possono formare oggetto di adeguamento i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate costituenti immobilizzazioni.
Per le partecipazioni, la convenienza riguarda solo quelle non «Pex» e sempre che vengano cedute non prima del 2008..
L'imposta sostitutiva da applicare ai maggiori valori iscritti in bilancio è pari al 12% per i beni ammortizzabili, ridotta al 6% per quelli non ammortizzabili (partecipazioni e terreni non edificabili).

MISTER FISCO: I Principi Contabili
DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE Sono partecipazioni immobilizzate quelle partecipazioni (azionarie o no) destinate per decisione degli amministratori ad investimento duraturo, finalizzato: al controllo, ovvero ad influenza dominante (partecipazioni in società controllate); oppure ad influenza notevole (partecipazioni in società collegate o equiparabili in relazione alla misura della partecipazione) sulla gestione della partecipata; oppure ancora soltanto con lo scopo di ottenere, mediante la partecipazione, vantaggi economici indiretti (partecipazioni in società non qualificate).
Le partecipazioni immobilizzate sono scomponibili in tre categorie: partecipazioni in società controllate e collegate, partecipazioni immobilizzate non qualificate.
1.1 Partecipazioni in società controllate e collegate e in società equiparabili alle collegate Le partecipazioni in società controllate e collegate definite nell'art.
Esse consentono di influire con peso differente (maggiore nel caso di partecipazioni in società controllate, minore in quelle collegate) sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta la partecipazione.
Richiamata la disciplina civilistica per le partecipazioni in società controllate si considerano due fattispecie di controllo: a) controllo «legale», originato dalla maggioranza dei diritti di voto; b) controllo mediante «influenza dominante», a sua volta suddiviso nella fattispecie: - influenza dominante originata da partecipazioni significative (es.: partecipazioni di minoranza qualificata in una situazione di proprietà frazionata o polverizzata); - influenza dominante fondata su vincoli contrattuali.

Benefits



Circolare n. 2 del 3 marzo 2004
Beni rivalutabili Possono essere rivalutati i beni materiali ed immateriali (con esclusione dei beni merce) e le partecipazioni di controllo o di collegamento iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.
Per i beni mobili, la rivalutazione deve essere eseguita obbligatoriamente su tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea pur potendo applicare a tali beni rivalutazioni diverse.
Rivalutazione delle partecipazioni Norma Sempre entro il 30 settembre 2004 è possibile procedere alla rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, anche ricevute in donazione o successione e sia qualificate che non, purché non quotate, possedute alla data del 1° luglio 2003.
Soggetti interessati Tutti i soggetti che non possiedono le partecipazioni in regime d'impresa ossia: persone fisiche , società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti.
Partecipazioni rivalutabili Sono rivalutabili tutte le partecipazioni non quotate e tutti i titoli o i diritti attraverso cui tali partecipazioni possono essere acquistate (obbligazioni convertibili, diritti di opzione ecc.).
Imposta sostitutiva e termini di versamento L'imposta sostitutiva dovuta è del 4% per le partecipazioni qualificate (ossia quelle riguardanti più del 20% del capitale per Srl e Spa, più del 25% per Snc e Sas) e del 2% per quelle non qualificate.

RIVALUTAZIONI PARTECIPAZIONI:

Le principali scadenze di settembre 2004
Rivalutazioni terreni e partecipazioni I contribuenti che intendono rivalutare i terreni o le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati alla data dell’ 01.07.2003, sono obbligati a presentare una perizia di stima giurata ed a versare l’imposta sostitutiva con il modello F24 (cod.

Termine ultimo per procedere all\'eventuale rivalutazione dei terreni
Egregio Dottore, in merito al quesito che mi ha posto, Le faccio presente che, in tema di rivalutazioni dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, si sono succedute le seguenti norme:.
29), approvato dalla Camera e passato al Senato, il quale prevede la possibilità delle rivalutazioni entro la data del 30/09/2005..

La riapertura dei termini per la rivalutazione dei beni d\'impresa - Gestione impresa - Microsoft PMI
Novità legislative La Finanziaria 2006 ha previsto la possibilità di rivalutare i beni di impresa (comprese le partecipazioni) nel bilancio al 31 dicembre 2005, secondo le modalità stabilite dalla Legge 21 novembre 2000, n.
Le passate rivalutazioni Con la legge 28 dicembre 2001 (articoli 5 e 7) era stata data la possibilità, ai contribuenti che detenevano - alla data del 1º gennaio 2002 - titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, nonché terreni edificabili e ....

RIVALUTAZIONI: NUOVI CODICI TRIBUTO DALL\'AGENZIA ENTRATE
241, delle imposte sostitutive dovute per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione.
I codici sono: “1811”, denominato “Imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni” - articolo 1, comma 469, legge 23 dicembre 2005, n.
Leasing immobiliare e rivalutazioni dei terreni .

Agnese Loré
Rivalutazioni terreni e partecipazioni fino al 30 giugno.
Scade il 30 giugno il termine entro cui grazie al doppio adempimento (redazione della perizia e pagamento dell'imposta sostitutiva) è possibile innalzare il costo storico della partecipazione e abbattere il quantum imponibile nel caso di cessione della stessa.I soggetti che intendono rivalutare il costo di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1° gennaio, hanno a disposizione i nuovi codici tributo.
75 del 25 maggio 2006, rende noti i nuovi codici tributo per il versamento delle imposte sostitutive, tramite modello F24, relative alla rideterminazione dei valori d'acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati (cod.
L'Assonime, con la circolare 13 del 2006, illustra in modo dettagliato le nuove regole di tassazione delle plusvalenze su partecipazioni alla luce delle modifiche apportate alla Pex dal Dl 203/2005.
Prorogata nuovamente legge sulle rivalutazioni beni d’impresa e delle partecipazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili.