Codice Deontologico dei consulenti filosofici riconosciuti

da Phronesis – Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica

  

Principi generali

 

1)       I precetti previsti dal seguente Codice Deontologico hanno valore vincolante per tutti gli iscritti all’Elenco dei consulenti filosofici riconosciuti da Phronesis – Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica. Il consulente filosofico aderente è tenuto alla loro conoscenza e osservanza. L’ignoranza dei medesimi non esime dalla responsabilità disciplinare.

Il consulente filosofico nella sua attività di docenza e di formazione stimola l’interesse ai principi deontologici.

 

2)       La non osservanza, anche parziale, delle norme qui stabilite e ogni azione od omissione contrarie alla dignità, al decoro e al corretto esercizio della professione, saranno perseguite da Phronesis – Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica, secondo quanto previsto dallo Statuto associativo e dallo stesso Codice Deontologico.

 

3)       Il consulente filosofico considera quale proprio impegno professionale prestare consulenza per la promozione del pensiero e della conoscenza attraverso la pratica filosofica, in contesto sia individuale sia di gruppo.

Nella propria pratica professionale il consulente filosofico non esercita in riferimento a discipline e finalità mediche e/o psicoterapeutiche, essendo egli teso al miglioramento e allo sviluppo delle capacità umane di comprensione di sé e degli altri, attraverso la problematizzazione, l’analisi, la ricerca e il confronto d’ispirazione filosofica. Nell’eventuale collaborazione con professionisti d’altre discipline, il consulente filosofico esercita la propria piena autonomia e peculiarità professionale nel rispetto delle altrui competenze.

 

4)       Il consulente filosofico riconosce, fornendo opportuna contestualizzazione filosofica, storica e culturale, i riferimenti da cui il proprio intervento trae spunto. È inoltre tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e d’aggiornamento professionale e disciplinare e all’utilizzo esclusivo di strumenti, di saperi e di metodologie teorico-pratiche di cui ha acquisito competenza per l’utilizzo professionale.

 

5)       Il consulente filosofico è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze. Egli è accorto e consapevole circa la responsabilità umana e sociale derivante dal proprio esercizio professionale che può intervenire significativamente nella vita e nel pensiero del consultante; non gli è consentito, pertanto, esercitare influenza in modo indebito, circuendo fiducia o credito sociale.

Altresì, il consulente filosofico non suscita nel cliente attese infondate rispetto alle finalità e ai risultati della pratica filosofica, ma ne dichiara i limiti.

Il consulente filosofico non utilizza né il ruolo né la pratica professionale per assicurare a sé o ad altri vantaggi illeciti diretti o indiretti, di natura patrimoniale o non patrimoniale.

 

Rapporti con il consultante e con la committenza

 

6)       Nell’esercizio professionale, il consulente filosofico rispetta e promuove la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autonomia e all’autodeterminazione responsabile di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni, rispettandone credenze, pensieri, opinioni e orientamenti filosofici, disciplinari e religiosi, e astenendosi dall’imporre un proprio sistema speculativo, teorico e valoriale.

Il consulente filosofico non opera discriminazioni d’alcun tipo, ad esempio rispetto al genere, all’etnia, alla nazionalità, alla cultura d’origine, alla classe socio-economica, all’orientamento sessuale, religioso, politico e alla disabilità.

Il consulente filosofico vaglia e adotta metodi, tecniche e contenuti che salvaguardino tali principi e rifiuta la propria partecipazione a iniziative lesive degli stessi.

 

7)       Il consulente filosofico deve tutelare il diritto del consultante e del committente alla riservatezza e al segreto professionale, e inoltre il diritto all’anonimato del consultante, in rapporto e nei limiti relativi alla tutela della legge, del decoro, del benessere e della salute di quest’ultimo.

In caso d’intervento professionale su gruppi, il consulente filosofico è tenuto a informare e a impegnare i membri al rispetto del diritto di ciascuno alla riservatezza.

 

8)       Il consulente filosofico fornisce all’individuo o al gruppo informazioni adeguate e comprensibili sulle finalità e sulle modalità della propria prestazione professionale, nonché relativamente ai limiti giuridici della riservatezza e del segreto professionale, ottenendone il consenso informato.

 

9)       Il consulente filosofico pattuisce nella fase iniziale del rapporto professionale il compenso e concorda il piano di lavoro. Informa inoltre il cliente che i compensi non sono subordinati al risultato delle prestazioni.

 

10)   Quando il consulente filosofico presta opera professionale su richiesta di un committente diverso dal consultante, egli è tenuto a definire con le parti la natura e la finalità dell’intervento, sì da non utilizzare, oltre il mandato concordato, le notizie apprese.

 

Rapporti con i colleghi

 

11)   I rapporti fra i consulenti filosofici devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Il consulente filosofico sostiene e aiuta i colleghi nell’ambito della loro attività.

 

12)   Il consulente filosofico s’impegna a contribuire allo sviluppo, al sostegno e alla promozione delle pratiche filosofiche e a comunicarne e condividerne i progressi con la comunità professionale.

 

13)   Nel presentare i risultati delle proprie ricerche, il consulente filosofico è tenuto a indicare la fonte degli altrui contributi.

 

14)   Il consulente filosofico si astiene dall’esprimere giudizi lesivi o negativi relativi ai colleghi, alla loro formazione, alla competenza e ai risultati conseguiti nelle loro prestazioni professionali, e comunque giudizi lesivi del decoro, della personalità e della reputazione professionale.

Qualora egli ravvisi casi di scorretta condotta professionale, che possano recare danno ai consultanti o al decoro della professione, deve darne comunicazione tempestiva all’organo pertinente di Phronesis – Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica, ossia al Consiglio Direttivo.

 

15)   Nei casi di comprovata infrazione, il Consiglio Direttivo commina sanzioni adeguate e proporzionate, consistenti in ammonizione, sospensione, radiazione dall’Elenco dei consulenti filosofici riconosciuti da Phronesis – Associazione Italiana per la Consulenza Filosofica.