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provvisorio) dal sito di rassegna online
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
ARTICOLO 1
Risultati differenziali
1. Per l’anno 2003, il livello massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in xxxxx milioni di euro,
al netto di xxxxx milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto
conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 11 della legge 5
agosto 1978, n. 468, come modificato dall’articolo 2, commi 13, 14,
15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi compreso
l’indebitamento all’estero per un importo complessivo non superiore a
xxxxx milioni di euro relativo a interventi non considerati nel
bilancio di previsione per il 2003, resta fissato, in termini di
competenza, in xxxxx milioni di euro per l’anno finanziario 2003.
2. Per gli anni 2004 e 2005 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, è determinato,
rispettivamente, in xxxxx milioni di euro e in xxxxx milioni di euro,
al netto di xxxxx milioni di euro per l’anno 2004 e xxxxx milioni di
euro per l’anno 2005, per le regolazioni debitorie; il livello massimo
del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in xxxxx
milioni di euro e in xxxxx milioni di euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2004 e 2005, il livello massimo del saldo
netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in xxxxx milioni
di euro e in xxxxx milioni di euro e il livello massimo del ricorso al
mercato è determinato, rispettivamente, in xxxxx milioni di euro e in
xxxxx milioni di euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono
al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della
scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a
carico dello Stato.
4. Per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, le maggiori entrate
rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono
interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare,
salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di
interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità
naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria
ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento
degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione
economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
CAPO I
Primo modulo della riforma del sistema fiscale statale
ARTICOLO 2
Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, relativo alla base imponibile, nel comma 1, dopo le
parole: «al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10»
sono aggiunte le seguenti: «, nonché della deduzione spettante ai
sensi dell’articolo 10-bis.»;
b) dopo l’articolo 10, relativo agli oneri deducibili, è inserito il
seguente: «Articolo 10-bis (Deduzione per assicurare la progressività
dell’imposizione)
1. Dal reddito complessivo, aumentato del credito d’imposta di cui
all’articolo 14 e al netto degli oneri deducibili di cui all’articolo
10, si deduce l’importo di 3.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel
comma 2, lettera a), <CW-5>e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis),
d), h-bis) e l), la deduzione di cui al comma 1 è aumentata di un
importo pari a 4.500 euro, non cumulabile con quello previsto di commi
3 e 4, rapportato al periodo di lavoro nell’anno.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), la deduzione di
cui al comma 1 è aumentata di un importo pari a 4.000 euro, non
cumulabile con quello previsto dai commi 2 e 4, rapportato al periodo
di pensione nell’anno.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di
impresa di cui all’articolo 79, la deduzione di cui al comma 1 è
aumentata di un importo pari a 1.500 euro, non cumulabile con quello
previsto dai commi 2 e 3.
5. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l’ammontare di 26.000 euro, aumentato
delle deduzioni indicate nei commi da 1 a 4 e degli oneri deducibili
di cui all’articolo 10 e diminuito del reddito complessivo e del
credito d’imposta di cui all’articolo 14, e l’importo di 26.000 euro.
Se il predetto rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete
per intero; se lo stesso è zero o minore di zero, la deduzione non
compete; negli altri casi, ai fini del predetto rapporto, si computano
le prime quattro cifre decimali.».
c) All’articolo 11, relativo alla determinazione dell’imposta, sono
apportate le segunti modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. L’imposta lorda è
determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri
deducibili indicati nell’articolo 10 e della deduzione per assicurare
la progressività dell’imposizione di cui all’articolo 10-bis, le
seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 29 per cento;
c) oltre 29.000 euro e fino a 32.600 euro, 31 per cento;
d) oltre 32.600 euro e fino a 70.000 euro, 39 per cento;
e) oltre 70.000 euro, 45 per cento.»;
2) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Se alla formazione
del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non
superiori a 7.500 euro, redditi di terreni per un importo non
superiore a 185,92 euro e quello dell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze l’imposta non è
dovuta. Se, alle medesime condizioni previste nel periodo precedente,
i redditi di pensione sono superiori a 7.500 euro ma non a 7.800 euro,
non è dovuta la parte d’imposta netta eventualmente eccedente la
differenza tra il reddito complessivo e 7.500 euro.»;
d) l’articolo 13, relativo alle altre detrazioni, è sostituito dal
seguente: «Articolo 13 (Altre detrazioni)
1. Se alla formazione del reddito concorrono uno o più redditi di cui
agli articoli 46, con esclusione di quelli indicati nel comma 2,
lettera a), e 47, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e
l), spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a:
a) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non
a 29.500 euro;
b) 235 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.500 euro ma non
a 36.500 euro;
c) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non
a 41.500 euro;
d) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non
a 46.500 euro;
e) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non
a 52.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di cui all’articolo 46, comma 2, lettera a), spetta una
detrazione dall’imposta lorda pari a:
a) 70 euro se il reddito complessivo è superiore a 24.500 euro ma non
a 27.000 euro;
b) 170 euro se il reddito complessivo è superiore a 27.000 euro ma non
a 29.000 euro;
c) 290 euro se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non
a 31.000 euro;
d) 230 euro se il reddito complessivo è superiore a 31.000 euro ma non
a 36.500 euro;
e) 180 euro se il reddito complessivo è superiore a 36.500 euro ma non
a 41.500 euro;
f) 130 euro se il reddito complessivo è superiore a 41.500 euro ma non
a 46.500 euro;
g) 25 euro se il reddito complessivo è superiore a 46.500 euro ma non
a 52.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più
redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 o di
impresa di cui all’articolo 79, spetta una detrazione dall’imposta
lorda pari a 80 euro se il reddito complessivo è superiore a 25.500
euro ma non a 32.000 euro.
4. Le detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 non sono cumulabili tra
loro».
2. All’articolo 23, secondo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole:
«i corrispondenti scaglioni annui di reddito» sono inserite le
seguenti: «, al netto della deduzione di cui all’articolo 10-bis del
medesimo Testo unico,».
3. Ai fini della determinazione dell’imposta sui redditi delle persone
fisiche dovuta sul reddito complessivo per l’anno 2003, i
contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi, possono applicare
le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre 2002, se più
favorevoli.
4. La deduzione di cui all’articolo 10-bis del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, non
rileva ai fini della determinazione della base imponibile delle
addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo
restando, comunque, quanto previsto dall’articolo 50, comma 2, secondo
periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 1998,
n. 360.
ARTICOLO 3
Sospensione degli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito
delle persone fisiche
1. In funzione dell’attuazione del titolo V della Costituzione e in
attesa della legge quadro sul federalismo fiscale:
a) gli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone
fisiche per i Comuni e le Regioni deliberati successivamente al 29
settembre 2002 sono sospesi fino a quando non si raggiunge un accordo
ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di
Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali sui meccanismi
strutturali del federalismo fiscale.
b) È istituita l’Alta Commissione di studio per la definizione, sulla
base dell’accordo di cui alla lettera a) dei principi generali del
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai
sensi degli articoli 117, terzo comma, 118 e 119, secondo comma, della
Costituzione. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il ministro per gli Affari regionali è definita la composizione
dell’Alta Commissione, della quale fanno parte rappresentanti delle
Regioni e degli enti locali, designati dalla Conferenza
Stato-Regioni-Autonomie locali e sono emanate le disposizioni
occorrenti per il suo funzionamento e stabilita la data di inizio
delle sue attività. Per l’espletamento della sua attività l’Alta
Commissione si avvale della struttura di supporto della Commissione
per la spesa pubblica, la quale è soppressa con decorrenza dalla
predetta data.
ARTICOLO 4
Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche
1. Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 1, in materia di credito d’imposta per gli
utili distribuiti da società ed enti, le parole: «al 53,85 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «al 51,51 per cento»;
b) all’articolo 91, in materia di aliquota dell’imposta sul reddito
delle persone giuridiche, le parole: «del 35 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «del 34 per cento»;
c) all’articolo 105, comma 4, in materia di credito d’imposta ai soci
o partecipanti sugli utili distribuiti, le parole: «del 53,85 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 51,51 per cento», e, nel
successivo comma 5, le parole: «al 53,85 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «al 51,51 per cento».
2. Ai fini della determinazione dell’ammontare delle imposte di cui al
comma 4 dell’articolo 105 del Testo unico delle imposte sui redditi di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, relativamente alle plusvalenze
assoggettate all’imposta sostitutiva in applicazione degli articoli 1
e 4, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, la
percentuale del 45,72 per cento indicata nel comma 2 dell’articolo 4
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467 è ridotta al 44,12
per cento.
ARTICOLO 5
Riduzioni dell’imposta regionale sulle attività produttive
1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nell’articolo 10, comma 1, secondo periodo, le parole: «attribuiti
fino al 31 dicembre 1999» sono soppresse;
b) nell’articolo 10-bis, comma 1, secondo periodo, le parole:
«attribuite fino al 31 dicembre 1999» sono soppresse.
2. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della
produzione netta, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) sono ammessi in
deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli
infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti, ai disabili
e le spese per il personale assunto con contratti di formazione
lavoro;».
2) nella lettera b), il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) i
compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo
non esercitate abitualmente, di cui all’articolo 81, comma 1, lettere
i) e l), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nonché le indennità e i rimborsi di cui alla lettera m) comma 1 del
predetto articolo 81;»;
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per le imprese
autorizzate all’autotrasporto di merci, sono ammesse in deduzione le
indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non
concorre a formare il reddito del dipendente ai sensi dell’articolo
48, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) nel comma 2, primo periodo, le parole: «alla generalità dei
dipendenti e dei collaboratori» sono sostituite dalle seguenti: «alla
generalità o a categorie dei dipendenti e dei collaboratori»;
d) il comma 4-bis è sostituito dal seguente: «4-bis. Per i soggetti di
cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), sono ammessi in
deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:
a) euro 7.500 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;
b) euro 5.625 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro
180.834,91;
c) euro 3.750 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro
180.909,91;
d) euro 1.875 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro
180.984,91.»;.
e) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: «4-bis.1. Ai soggetti
di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a e), con componenti
positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione
non superiori nel periodo d’imposta a euro 400.000, spetta una
deduzione dalla base imponibile pari a euro 2.000 per ogni lavoratore
dipendente impiegato nel periodo d’imposta fino a un massimo di
cinque; la deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto
di lavoro nel corso del periodo d’imposta e nel caso di contratti di
lavoro a tempo parziale è ridotta in misura proporzionale. Per i
soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), la deduzione
spetta solo in relazione ai dipendenti impiegati nell’esercizio di
attività commerciali e, in caso di dipendenti impiegati anche nelle
attività istituzionali, l’importo di cui al primo periodo è ridotto in
base al rapporto di cui all’articolo 10, comma 2. Ai fini del computo
del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di
cui al presente comma non si tiene conto degli apprendisti e del
personale assunto con contratti di formazione lavoro.
4-bis.2. In caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore
a dodici mesi e in caso di inizio e cessazione dell’attività in corso
d’anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile di cui al
comma 4-bis e dei componenti positivi di cui al comma 4-bis.1 sono
ragguagliati all’anno solare.»;
f) al comma 4-ter, dopo le parole «di cui al comma 4-bis» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4-bis e 4-bis.1.».
3. La disposizione contenuta nell’articolo 11, comma 3, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo la quale i contributi
erogati in base di legge concorrono alla determinazione della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, fatta
eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in
deduzione, deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica
anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l’esclusione
dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempreché
l’esclusione dalla base imponibile dell’imposta regionale sulle
attività produttive non sia prevista dalle leggi istitutive dei
singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.
CAPO II
Disposizioni in materia di concordato
ARTICOLO 6
Concordato preventivo
1. È istituito il concordato triennale preventivo. Al concordato
possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di
lavoro autonomo soggetti all’imposta sul reddito delle persone
fisiche, nonché all’imposta regionale sulle attività produttive che
hanno realizzato, nel periodo di imposta che immediatamente precede
quello in corso alla data della definizione del concordato, ricavi o
compensi non superiori a cinque milioni di euro. Il concordato ha per
oggetto la definizione per tre anni della base imponibile delle
imposte di cui al periodo precedente. Gli eventuali maggiori
imponibili, rispetto a quelli oggetto del concordato, non sono
soggetti a imposta e quest’ultima non è ridotta per gli imponibili
eventualmente minori.
2. Con regolamento del ministro dell’Economia e delle finanze, da
emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sono individuate le singole categorie di contribuenti
nei cui riguardi progressivamente si applicano le disposizioni di cui
al comma 1, a decorrere dalle date stabilite con il medesimo
regolamento e sono emanate le relative norme di attuazione.
ARTICOLO 7
Concordato per gli anni pregressi
1. I soggetti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo
nonché i soggetti di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la definizione automatica
dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati ai
sensi del predetto articolo 5, relativi ad annualità per le quali le
dichiarazioni sono state presentate entro il 31 dicembre 2001, secondo
le disposizioni del presente articolo. La definizione automatica
avviene mediante accettazione degli importi proposti, per ciascuna
annualità, dall’agenzia delle Entrate sulla base di elaborazioni
operate dall’anagrafe tributaria che tengono conto, per ciascuna
categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di
ricavi o di compensi di importo non superiore a 10.000.000 euro e di
redditività risultanti dalle dichiarazioni, e ha effetto ai fini delle
imposte sui redditi e relative addizionali, dell’imposta sul valore
aggiunto e dell’imposta regionale sulle attività produttive. La
definizione automatica può altresì essere effettuata, con riferimento
alle medesime annualità di cui al primo periodo, dagli imprenditori
agricoli titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 29 del
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ha effetto ai
fini dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta regionale sulle
attività produttive.
2. La definizione automatica di cui al comma 1 è esclusa per i
soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione;
b) che hanno dichiarato, ricavi o compensi di importo superiore a
10.000.000 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è
stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo
ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta valore aggiunto ovvero
dell’imposta regionale sulle attività produttive;
d) ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è
stato notificato avviso di accertamento, ovvero l’invito al
contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218;
e) nei cui riguardi, sulla base degli elementi, dati e notizie a
conoscenza dell’agenzia delle Entrate, è configurabile l’obbligo di
denuncia all’autorità giudiziaria per i reati previsti dal decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74 ovvero è stato presentato rapporto
dalla Guardia di finanza o risulta essere stata avviata l’azione
penale.
3. In caso di avvisi di accertamento di cui all’articolo 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, relativi a redditi oggetto della definizione
automatica, ovvero di avvisi di accertamento di cui all’articolo 54,
quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, la definizione è ammessa a
condizione che il contribuente versi entro il 30 giugno 2003 le somme
derivanti dall’accertamento parziale.
4. La definizione automatica si perfeziona con il pagamento entro il
30 giugno 2003 delle maggiori imposte indicate nella proposta inviata
dall’agenzia delle Entrate. Gli importi proposti a titolo di maggior
ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le
persone fisiche e a 9.000 euro per gli altri soggetti, ridotti,
rispettivamente, a 1.000 euro e a 3.000 euro per l’annualità per la
quale la dichiarazione è presentata entro il 31 dicembre 1998. Sulle
relative maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono
applicabili nella misura di un ottavo del minimo. Le maggiori imposte
contenute complessivamente nelle proposte di definizione automatica
sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente
l’importo di 5.000 euro per le persone fisiche e l’importo di 10.000
euro per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare
complessivamente per la definizione automatica eccedano, per le
persone fisiche, la somma di 5.000 euro e, per gli altri soggetti, la
somma di 10.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate, di pari importo, entro il 30 giugno 2004 ed entro il 30
giugno 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal
1ºluglio 2003. L’omesso versamento nei termini indicati nel periodo
precedente non determina l’inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si
applicano le disposizioni dell’articolo 14 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresì dovuti una sanzione amministrativa pari
al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di
versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali. I soggetti che hanno dichiarato
ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del
decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei
confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di
coerenza economica, nonché i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base
dei parametri di cui all’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono
effettuare la definizione automatica con il pagamento di una somma
pari a 300 euro per ciascuna annualità oggetto della proposta inviata
dalla agenzia delle Entrate.
5. Qualora il contribuente rilevi nella proposta dati insufficienti o
manchevoli tali da aver determinato l’agenzia delle Entrate a non
effettuarla per una o più annualità, ovvero qualora risulti che la
proposta si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti nella
dichiarazione, può chiedere la formulazione o la riformulazione della
proposta da parte dell’ufficio locale dell’agenzia delle Entrate
indicato nella stessa, anche mediante autocertificazione della
dichiarazione presentata. Qualora la proposta non sia pervenuta al
contribuente entro il 31 maggio 2003, lo stesso può chiedere
all’ufficio locale dell’agenzia delle Entrate nella cui circoscrizione
ha il domicilio fiscale, la formulazione di una proposta. In tal caso
l’ufficio provvede alla formulazione della proposta stessa, sempreché
non ricorrano condizioni ostative, anche utilizzando le informazioni
fornite dal contribuente mediante autocertificazione della
dichiarazione presentata.
6. La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del
pagamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente, salve le
disposizioni del Codice penale e del Codice di procedura penale,
limitatamente all’attività di impresa e di lavoro autonomo,
l’esercizio dei poteri di cui agli articoli 32, 33, 38 e 39 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
degli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché
le disposizioni circa le presunzioni di cessioni e di acquisto, recate
dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.
L’inibizione dell’esercizio dei poteri previsti dalle norme citate è
opponibile dal contribuente mediante esibizione degli attestati di
versamento e dell’atto di adesione in possesso del contribuente
stesso.
7. I contribuenti che effettuano la definizione automatica non sono
tenuti ai fini fiscali alla conservazione delle scritture e dei
documenti contabili relativi all’esercizio oggetto della definizione,
con la sola esclusione dei registri Iva.
8. La definizione automatica non è revocabile né soggetta a
impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell’Ufficio
delle entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari, compreso
il contributo per il Servizio sanitario nazionale, fatto salvo quanto
previsto dal comma 11.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità
definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti
dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e
agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di
esclusioni. Sono fatti salvi gli effetti della liquidazione delle
imposte e del controllo formale in base rispettivamente all’articolo
36-bis e all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché gli effetti derivanti dal
controllo delle dichiarazioni Iva ai sensi dell’articolo 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai
fini del calcolo delle maggiori imposte da indicare nella proposta di
cui al comma 1. La definizione automatica prevista dal presente
articolo non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti
derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, dell’imposta sul valore
aggiunto, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.
10. La definizione automatica dei redditi d’impresa o di lavoro
autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali
perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e,
comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. Se il
riporto delle perdite di impresa riguarda periodi d’imposta per i
quali la definizione automatica non è intervenuta, il recupero della
differenza di imposta dovuta comporta l’applicazione delle sanzioni
nella misura di un ottavo del minimo, senza applicazione di interessi.
11. La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi
previdenziali, rileva nella misura del 60 per cento per la parte
eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il
dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti
interessi e sanzioni.
12. L’intervenuta definizione da parte delle società o associazioni di
cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ovvero da parte del titolare dell’azienda coniugale non
gestita in forma societaria costituisce titolo per l’accertamento, ai
sensi dell’articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nei confronti
delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in
forma associata. In tal caso i termini di cui all’articolo 43 del
predetto decreto n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.
13. Con decreto di natura non regolamentare del ministro dell’Economia
e delle Finanze sono approvate le metodologie di calcolo per la
individuazione degli importi previsti al comma 1, nonché i criteri per
la determinazione delle relative maggiori imposte da indicare nella
proposta di cui al medesimo comma.
14. Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate, sono
definite le modalità tecniche per l’invio delle proposte ai
contribuenti anche mediante sistemi telematici, l’utilizzo esclusivo
del sistema telematico per la presentazione delle accettazioni da
parte dei contribuenti e le modalità di pagamento, da effettuarsi ai
sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista.
ARTICOLO 8
Adeguamento delle esistenze iniziali del magazzino
1. I soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano la
definizione automatica di cui all’articolo 7, comma 1 relativa a tutte
le annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro
il 31 dicembre 2001, possono procedere, relativamente al periodo
d’imposta in corso al 30 settembre 2002, all’adeguamento delle
esistenze iniziali dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell’articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L’adeguamento di cui al comma 1 può essere effettuato mediante
l’eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori
a quelli effettivi nonché mediante l’iscrizione delle esistenze
iniziali in precedenza omesse.
3. In caso di eliminazione di valori, l’adeguamento comporta il
pagamento:
a) dell’imposta sul valore aggiunto, determinata applicando l’aliquota
media riferibile all’anno 2002 all’ammontare che si ottiene
moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione
stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale
tenendo conto delle risultanze degli studi di settore e dei parametri.
L’aliquota media, tenendo conto della esistenza di operazioni non
soggette a imposta ovvero soggette a regimi speciali, è quella
risultante dal rapporto tra l’imposta, relativa alle operazioni,
diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e
il volume di affari dichiarato;
b) di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10
per cento da applicare alla differenza tra l’ammontare calcolato con
le modalità indicate alla lettera a) e il valore eliminato.
4. In caso di iscrizione di valori l’adeguamento comporta il pagamento
di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche e
dell’imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 10
per cento da applicare al valore iscritto.
5. L’adeguamento si perfeziona con il versamento delle imposte dovute
entro il 31 ottobre 2003. Qualora le imposte dovute non superino
l’importo di 5.000 euro il versamento può essere effettuato in due
rate annuali di pari importo. Per importi superiori a 5.000 euro il
versamento può essere effettuato in cinque rate annuali di pari
importo. Il versamento delle rate va effettuato entro il 31 ottobre di
ciascun anno. Gli importi delle singole rate sono maggiorati degli
interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza
del termine previsto per il primo versamento. Il pagamento è
effettuato ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, esclusa in ogni caso la compensazione ivi prevista. Al
mancato pagamento nei termini consegue l’iscrizione a ruolo a titolo
definitivo delle somme non pagate e di quelle ancora da pagare e dei
relativi interessi, nonché delle sanzioni conseguenti all’adeguamento
effettuato.
6. L’adeguamento di cui al comma 1 non rileva ai fini sanzionatori di
alcun genere. I valori risultanti dalle variazioni indicate nei commi
3 e 4 sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal
periodo d’imposta indicato al comma 1 e, nel limite del valore
iscritto o eliminato, non possono essere utilizzati ai fini
dell’accertamento in riferimento a periodi d’imposta precedenti a
quello indicato al comma 1. L’adeguamento non ha effetto sui processi
verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino
alla data di entrata in vigore della presente legge. L’imposta
sostitutiva è indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.
7. Per l’anno 2001, nei confronti dei soggetti che procedono
all’adeguamento di cui al comma 1, è inibito l’esercizio dei poteri di
controllo e accertamento relativamente alle rimanenze finali del
magazzino.
ARTICOLO 9
Chiusura delle liti fiscali pendenti
1. Le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro nelle quali
siano parte processuale gli uffici delle Agenzie fiscali, pendenti
alla data del 29 settembre 2002 dinanzi alle commissioni tributarie in
ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, e quelle che
possono insorgere per avvisi di accertamento, provvedimenti di
irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione notificati
entro la medesima data, ivi compresi i processi verbali di
constatazione per i quali non sia stato ancora notificato atto di
imposizione, possono essere definite a domanda del ricorrente, con il
pagamento della somma:
a) di euro 150 se il valore della lite è di importo fino a euro 2.000;
b) pari al 10% del valore della lite, se questo è di importo superiore
a euro 2.000 e fino a euro 20.000.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 e del comma 5 sono versate
entro il 28 febbraio 2003 secondo le ordinarie modalità previste per
il versamento dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni
caso la compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Dette somme possono essere versate
anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari
importo. L’importo della prima rata è versato entro il termine
indicato nel primo periodo. Dalla stessa data sono calcolati gli
interessi al saggio legale dovuti sull’importo delle rate successive,
e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare
garanzia con le modalità di cui all’articolo 38-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo di
rateazione del detto importo, aumentato di un anno.
3. Ai fini del presente articolo:
a) per lite fiscale si intende la contestazione relativa a ciascun
atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni considerando,
comunque, lite fiscale autonoma quella relativa all’imposta
sull’incremento del valore degli immobili;
b) per lite pendente si intende quella per la quale non è intervenuto,
alla data del 29 settembre 2002, il deposito della sentenza nella
segreteria commissione tributaria; la lite è pendente anche nel caso
che il ricorso presentato sia dichiarato o sia ritenuto inammissibile
dall’ufficio;
c) per valore della lite si intende l’importo dell’imposta accertata o
della maggiore imposta accertata, ovvero, in caso di ricorso,
dell’imposta che ha formato oggetto di contestazione, al netto degli
interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo, anche se
irrogate con separato provvedimento; in caso di liti relative alla
irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle stesse si
tiene conto ai fini del valore della lite; il valore della lite è
determinato con riferimento a ciascun atto impugnato,
indipendentemente dal numero di soggetti interessati e dai tributi in
esso indicati; se l’atto impugnato si riferisce anche all’imposta
sull’incremento di valore degli immobili la relativa lite si definisce
autonomamente; se la lite è pendente dopo che è intervenuta pronuncia
di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l’importo da
assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente
articolo è comunque il valore accertato nei limiti in cui è stato
contestato con il ricorso. In mancanza di avviso di accertamento e
quando i processi verbali prevedono una sanzione da un minimo ad un
massimo, l’importo della sanzione necessario per il calcolo del valore
della lite è il minimo previsto.
4. Il reddito definito ai sensi dei commi precedenti non rileva ai
fini del contributo per il servizio sanitario nazionale.
5. Per ciascuna lite pendente è effettuato, entro il 28 febbraio 2003,
un separato versamento ed è presentata, entro il 15 marzo 2003, una
distinta domanda di definizione in carta libera, secondo le modalità
stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia il cui ufficio
è parte nel giudizio.
6. Restano comunque dovute a titolo definitivo le somme il cui
pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge dopo la
notifica dell’atto impugnabile e in pendenza di giudizio, anche se non
ancora iscritte a ruolo o liquidate. Dette somme, se non già pagate in
precedenza o non iscritte in ruoli notificati mediante cartella di
pagamento, sono versate secondo le modalità e nei termini specificati
al comma 2. Le somme iscritte a ruolo e già notificate alla data del
versamento di cui al comma 2 sono pagate alla scadenza della relativa
cartella. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle
somme eventualmente già versate dal ricorrente.
7. Le liti di cui al comma 1 sono sospese fino al 30 giugno 2003;
tuttavia, qualora sia stata già fissata la trattazione della
controversia nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta
del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni
del presente articolo. L’ufficio trasmette entro il 30 giugno 2003 un
elenco delle liti per le quali è stata presentata istanza di
definizione alle commissioni tributarie presso cui le stesse pendono;
tali giudizi sono sospesi fino al 30 giugno 2005. L’estinzione del
giudizio viene dichiarata a seguito di comunicazione dell’ufficio
attestante la regolarità della domanda di definizione e il pagamento
integrale di quanto dovuto. La predetta comunicazione deve essere
depositata nella segreteria della commissione entro il 30 giugno 2005.
8. Le liti di cui al presente articolo non possono formare oggetto
della conciliazione prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.
9. Limitatamente alle liti fiscali che possono insorgere a seguito di
processi verbali di constatazione di cui al comma 1, il pagamento
della somma di cui allo stesso comma e al comma 5 è effettuato entro
trenta giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento.
10. In caso di pagamento in misura inferiore a quella dovuta, qualora
sia riconosciuta la scusabilità dell’errore, è consentita la
regolarizzazione del pagamento medesimo entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione dell’ufficio.
CAPO III
Proroghe
ARTICOLO 10
Proroghe di agevolazioni per il settore agricolo
1. All’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, recante disposizioni transitorie in materia di imposta
regionale sulle attività produttive, le parole da «per i periodi di
imposta in corso» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle
seguenti: «per il periodo d’imposta in corso al 1ºgennaio 1998 e per i
quattro periodi successivi l’aliquota è stabilita nella misura
dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1ºgennaio
2003 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.»
2. Nell’articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313,
concernente il regime speciale per gli imprenditori agricoli, come
modificato, da ultimo, dall’articolo 9, comma 8, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, ovunque ricorrano, le parole «anni dal 1998 al 2002»
sono sostituite dalle seguenti: «anni dal 1998 al 2003»;
b) al comma 5-bis, le parole: «a decorrere dal 1ºgennaio 2003» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1ºgennaio 2004».
3. Il beneficio fiscale di cui all’articolo 9, comma 6, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, previsto per la tutela e salvaguardia dei
boschi, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.
4. Per l’anno 2003 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio
si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato con
decreto del ministro dell’Economia e delle finanze 14 dicembre 2001,
n. 454, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 301, del 31 dicembre
2001.
5. Al comma 6-bis dell’articolo 23 del decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 152, come da ultimo modificato dall’articolo 52, comma 73,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «30 giugno 2002» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2003».
6. Nel comma 2 dell’articolo 22 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: «dalla data di entrata in vigore della presente legge»,
sono sostituite dalle parole: «dal 1º gennaio 2003.».
ARTICOLO 11
Emersione di attività detenute all’estero
1. Le disposizioni del Capo III del decreto legge 25 settembre 2001,
n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 409, nonché dell’articolo 1, comma 2-bis del decreto legge 22
febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e
regolarizzazione effettuate tra il 1º gennaio 2003 e il 30 giugno
2003, fatte salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare è pari al 4% dell’importo dichiarato. Il
versamento della somma è effettuato in denaro ed è conseguentemente
esclusa la facoltà di corrisponderla nelle forme previste
dall’articolo 12, comma 2, del predetto decreto legge n. 350 del 2001;
b) il tasso di cambio per la determinazione del controvalore in euro
delle attività finanziarie e degli investimenti rimpatriati o
regolarizzati è stabilito entro il 15 gennaio 2003;
c) il modello di dichiarazione riservata è approvato entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
d) relativamente alle attività finanziarie oggetto di rimpatrio o di
regolarizzazione, la presentazione della dichiarazione riservata
esclude la punibilità per le sanzioni previste dall’articolo 5 del
decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 convertito, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, riguardanti le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4
del citato decreto legge per gli anni 2000 e 2001. Relativamente alle
medesime attività, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le
dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto legge n. 167 del
1990 per il periodo d’imposta in corso alla data di presentazione
della dichiarazione riservata nonché per il periodo d’imposta
precedente. Restano fermi gli obblighi di dichiarazione all’Ufficio
Italiano dei cambi previsti dall’articolo 3 del predetto decreto
legge;
e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attività rimpatriate
percepiti dal 1º agosto 2001 e fino alla data di presentazione della
dichiarazione riservata può essere effettuata sulla base del criterio
presuntivo indicato nell’articolo 6 del decreto legge 28 giugno 1990,
n. 167, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e successive modificazioni. In tal caso sui redditi così
determinati l’intermediario al quale è presentata la dichiarazione
riservata applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con
l’aliquota del 27 per cento. L’imposta sostitutiva è prelevata
dall’intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli
interessati, ed è versata entro il sedicesimo giorno del mese
successivo a quello in cui si è perfezionata l’operazione di
rimpatrio;
f) per i redditi derivanti dalle attività regolarizzate percepiti dal
25 settembre 2001 fino al 31 dicembre 2001, la presentazione della
dichiarazione riservata esclude la punibilità per le sanzioni
amministrative, tributarie e previdenziali nonché la punibilità per i
reati indicati negli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74 a condizione che entro il 31 ottobre 2003 sia eseguito il
pagamento dei tributi e contributi di legge, aumentato degli interessi
moratori calcolati al tasso legale, e che tali redditi siano indicati
nella dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo
d’imposta 2001 da trasmettersi esclusivamente in via telematica.
2. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461 è aggiunto il seguente periodo «, nonché per i trasferimenti
dall’estero relativi a operazioni suscettibili di produrre redditi di
capitale sempreché detti redditi siano stati assoggettati
dall’intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi».
L’articolo 1, comma 3, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 167 è così
modificato: «3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a
disposizione dell’amministrazione finanziaria per cinque anni e
trasmesse alla stessa secondo modalità e termini stabiliti con
provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate».
4. L’articolo 7, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167,
convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 167 è
abrogato.
5. La definizione degli imponibili secondo le disposizioni
dell’articolo 7 non ha effetto relativamente ai redditi di fonte
estera e alle violazioni riguardanti le disposizioni di cui al decreto
legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n.
227.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
CAPO I
Spese delle amministrazioni pubbliche
ARTICOLO 12
Razionalizzazione delle spese e flessibilità del bilancio
1. Ai fini del rispetto degli obblighi comunitari della Repubblica e
della conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
per il triennio 2003-2005, per l’anno 2003 il complesso delle spese
correnti al netto degli interessi delle pubbliche amministrazioni non
può aumentare, rispetto al consuntivo dell’anno 2001, in misura
superiore al per cento, in coerenza con l’obiettivo di riduzione della
relativa incidenza sul prodotto interno lordo stabilita dal Documento
di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2003 -2006.
2. Per il conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1, le dotazioni
iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione
dei ministeri per l’anno finanziario 2003 concernenti spese per
consumi intermedi non aventi natura obbligatoria sono ridotte del 10
per cento. In ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un
fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad
eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi
intermedi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10% dei
rispettivi stanziamenti come risultanti dall’applicazione del periodo
precedente. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del
ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al
ministero dell’Economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali
del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti.
3. i fini del conseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 le
dotazioni relative agli enti indicati nella tabella C sono
rideterminate nella medesima tabella, con una riduzione complessiva
del 2,5 per cento rispetto alla legislazione vigente; analoga
riduzione è disposta per gli stanziamenti di bilancio destinati al
finanziamento degli enti pubblici diversi da quelli indicati nella
tabella C, intendendosi conseguentemente modificate le relative
autorizzazioni di spesa.
4. Gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al
presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per
consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al
consuntivo 2001. A decorrere dal 1º gennaio 2003, in considerazione
dell’istituzione, ai sensi dell’articolo 69, comma 14 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, della gestione finanziaria e patrimoniale unica
dell’Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (Inpdap), ai fini della determinazione
dell’apporto dello Stato di cui all’articolo 2, comma 4 della legge 8
agosto 1995, n. 335, come modificato con legge 23 dicembre 1996, n.
662, si tiene conto dell’ammontare complessivo di tutte le
disponibilità finanziarie dell’ente.
5. Agli enti territoriali si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 16.
6. I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle
Amministrazioni Pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, articolo 1, comma 2, sono trasmessi agli organi di controllo
ed alla competente procura della Corte dei conti.
ARTICOLO 13
Acquisto di beni e servizi
1. Per ragioni di trasparenza e concorrenza, le amministrazioni
aggiudicatrici, quali individuate nell’articolo 1 del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche, e
nell’articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e
successive modifiche, per l’aggiudicazione, rispettivamente, delle
pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati
dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette,
con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento
della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è
superiore a 50 mila euro.
2. Sono esclusi dall’obbligo di cui al comma 1:
a) i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
b) le pubbliche amministrazioni, nell’ipotesi in cui facciano ricorso
alle convenzioni quadro definite dalla Consip Spa ai sensi degli
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, 59 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 e 32 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488, 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 2, comma 1, del
decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con legge 16
novembre 2001, n. 405, e articoli 24 e 32 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, le pubbliche amministrazioni considerate nella tabella C
della presente legge e, comunque, gli enti pubblici istituzionali
hanno l’obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla
Consip Spa.
4. I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell’obbligo di
utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip Spa sono nulli.
Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo
personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti
contratti. La stipula degli stessi è causa di responsabilità
amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale, si
tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle
convenzioni anzidette e quello indicato nel contratto.
5. Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la
trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso
solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una
documentata indagine di mercato, dandone preventiva comunicazione alla
Sezione regionale della Corte dei Conti.
6. I servizi prestati dalla Consip Spa alle società per azioni
interamente partecipate dallo Stato ai sensi dell’articolo 32, comma
1, della legge n. 448 del 2001, nei confronti delle quali è previsto
il controllo della Corte dei conti ai sensi dell’ articolo 12 della
legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, sono
remunerati nel rispetto della normativa comunitaria di settore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 5 costituiscono, per le
Regioni, norme di principio e di coordinamento.
ARTICOLO 14
Disposizioni in materia di innovazione tecnologica
1. Per l’attuazione del comma 7 dell’articolo 29 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è istituito il Fondo per il finanziamento di
progetti di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e
nel Paese con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2003, al
cui finanziamento concorrono la riduzione dell’8 per cento degli
stanziamenti per l’informatica iscritti nel bilancio dello Stato e
quota parte delle riduzioni per consumi intermedi di cui all’articolo
12, comma 2. Il ministro per L’innovazione e le tecnologie, di
concerto con il ministro della Funzione pubblica e del ministro
dell’Economia e delle finanze, con uno o più decreti di natura non
regolamentare, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo,
individua i progetti da finanziare e, ove necessario, la relativa
ripartizione tra le Amministrazioni interessate.
2. Al fine di assicurare una migliore efficacia della spesa
informatica e telematica sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni, di
generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e
inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso,
nonché di indirizzare gli investimenti nelle tecnologie informatiche e
telematiche, secondo una coordinata e integrata strategia, il ministro
per L’innovazione e le tecnologie:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la
pianificazione e le aree di intervento dell’innovazione tecnologica
nelle Pubbliche Amministrazioni, e ne verifica l’attuazione;
b) approva, con il ministro dell’Economia e delle finanze, il piano
triennale ed i relativi aggiornamenti annuali di cui all’articolo 7
del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, entro il 30 giugno di
ogni anno;
c) valuta la congruenza dei progetti di innovazione tecnologica che
ritiene di grande valenza strategica rispetto alle direttive di cui
alla lettera a) ed assicura il monitoraggio dell’esecuzione;
d) individua i progetti intersettoriali che devono essere realizzati
in collaborazione tra le varie Amministrazioni interessate
assicurandone il coordinamento e definendone le modalità di
realizzazione;
e) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della
spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per
l’informatica e la telematica da parte delle singole Amministrazioni;
f) stabilisce le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni
comunicano le informazioni relative ai programmi informatici,
realizzati su loro specifica richiesta, di cui esse dispongono, al
fine di consentirne il riuso previsto dall’articolo 25, comma 1, della
legge 24 novembre 2000, n. 340.
3. Al fine di accelerare la diffusione della Carta di identità
elettronica e della Carta Nazionale dei Servizi le pubbliche
Amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale
approvato con decreto del ministro per L’innovazione e le tecnologie,
dell’Economia e delle finanze, della Salute e dell’Interno, possono
procurarsi i necessari finanziamenti mediante convenzioni con istituti
di credito, nonché mediante forme di sponsorizzazione.
ARTICOLO 15
Acquisizione di informazioni
1. Allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica il ministero dell’Economia e delle finanze provvede
all’acquisizione di ogni utile informazione sul comportamento degli
enti ed organismi pubblici di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all’obbligo
di utilizzo delle convenzioni Consip, avvalendosi dei propri
rappresentanti nei collegi sindacali o di revisione presso i suddetti
enti ed organismi e dei servizi ispettivi di finanza pubblica.
2. Qualora non sia prevista la presenza di un proprio rappresentante
in seno al collegio dei revisori o dei sindaci, il Ministero può
acquisire le suddette informazioni avvalendosi, in caso di mancato o
tempestivo riscontro, anche del collegio dei revisori o dei sindaci
ovvero dei nuclei di valutazione o dei servizi di controllo interno di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
3. Al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle
condizioni dell’articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità
Europea e delle norme conseguenti, tutti gli incassi e i pagamenti, e
i dati di competenza economica rilevati dalle Amministrazioni
Pubbliche, di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
articolo 1, comma 2, devono essere codificati con criteri uniformi su
tutto il territorio nazionale.
4. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli
uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare
disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al
successivo comma 6.
5. Il ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i
tempi per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4;
analogamente provvede, con propri decreti, ad apportare modifiche e
integrazioni alla codificazione stabilita.
ARTICOLO 16
Patto di stabilità interno per gli enti territoriali
1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica,
ciascuna Regione a statuto ordinario, ciascuna Provincia e ciascun
Comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorre alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2003-2005 adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita,
nonché alla condivisione delle relative responsabilità, con il
rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che
costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, e 119, secondo
comma, della Costituzione.
2. Per le Regioni a statuto ordinario sono confermate le disposizioni
sul patto di stabilità interno di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3,
del decreto legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405. Per l’esercizio
2005 si applica un incremento pari al tasso d’inflazione programmato
indicato nel documento di programmazione economico-finanziaria.
3. Le Regioni a statuto ordinario possono estendere le regole del
patto di stabilità interno nei confronti dei propri enti strumentali.
4. Per gli stessi fini di cui al comma 1, per l’anno 2003, il
disavanzo finanziario di ciascuna Provincia e di ciascun Comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti, computato ai sensi del comma
5, non può essere superiore a quello dell’anno 2001 aumentato del 3,6
per cento.
5. Il disavanzo finanziario di cui al comma 4 è calcolato, sia per la
gestione di competenza che per quella di cassa, quale differenza tra
le entrate finali e le spese correnti. Nel disavanzo finanziario non
sono considerati:
a) i trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo
Stato, dall’Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di
stabilità interno;
b) le entrate derivanti dalla compartecipazione all’Irpef;
c) le entrate derivanti dalla dismissione di beni immobili e
finanziari e dalla riscossione dei crediti;
d) le entrate e le spese connesse all’esercizio di funzioni statali e
regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti
finanziamenti statali o regionali;
e) le spese per l’acquisto di beni e servizi, il cui ammontare per
l’anno 2003 non può superare l’importo delle corrispondenti spese
sostenute per l’anno 2001;
f) le spese per interessi passivi, quelle sostenute sulla base di
trasferimenti con vincolo di destinazione dall’Unione europea e quelle
eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali.
6. Il secondo periodo del comma 4-bis dell’articolo 24 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, introdotto dall’articolo 3, comma 2, del
decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.
7. Il comma 5 dell’articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è
abrogato.
8. Per gli anni 2004 e 2005, le Province e i Comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti contengono il proprio disavanzo finanziario
nei limiti di quello registrato nell’anno precedente incrementato del
tasso d’inflazione programmato indicato dal documento di
programmazione economico-finanziaria.
9. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al
patto di stabilità interno anche secondo i criteri adottati in
contabilità nazionale, le Regioni a statuto ordinario, le Province e i
Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti trasmettono
trimestralmente al ministero dell’Economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta
giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni
riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa,
attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del
predetto Ministero di concerto con il ministero dell’Interno, sentito
l’Istat.
10. Per le Regioni a statuto ordinario che non conseguono gli
obiettivi di cui al comma 2 si applicano le disposizioni recate
dall’articolo 4 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito
con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
11. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 4
e 5 da parte delle Province ed dei Comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti, risultante dalla certificazione di cui al comma 12, i
predetti enti non possono procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e non possono avvalersi di eventuali deroghe in
proposito disposte per il periodo di riferimento e, inoltre, non
possono ricorrere all’indebitamento per gli investimenti. Gli enti
sono, altresì, tenuti a ridurre almeno del 10 per cento, rispetto
all’anno precedente, le spese per l’acquisto di beni e servizi. Tali
misure operano per ciascun anno successivo a quello per il quale è
stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi.
12. Le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
sono tenuti a presentare, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005,
apposita certificazione al ministero dell’Interno, firmata dal
responsabile del servizio finanziario e corredata del parere del
Collegio dei revisori dei conti, da cui risulti se sono stati
conseguiti gli obiettivi di cui ai commi 4 e 5. Tempi e modalità della
certificazione sono stabiliti con decreto del ministero dell’Interno,
di concerto con il ministero dell’Economia e delle finanze. Agli enti
che non inviano le certificazioni si applicano le disposizioni di cui
al comma 11.
13. Le Regioni a statuto ordinario sono tenute a presentare
annualmente apposita certificazione al ministero dell’Economia e delle
finanze, firmata dal responsabile del servizio finanziario ovvero dal
soggetto competente secondo gli ordinamenti propri di ciascun ente, da
cui risulti se sono stati conseguiti gli obiettivi di cui al comma 2.
Tempi e modalità della certificazione sono stabiliti con decreto del
ministero dell’Economia e delle finanze. Agli enti che non inviano le
certificazioni si applicano le disposizioni di cui al comma 11.
14. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e
di Bolzano concordano con il ministero dell’Economia e delle finanze
il livello delle spese correnti e dei relativi pagamenti per gli
esercizi 2003, 2004 e 2005. Alle finalità di cui al presente articolo
provvedono, per gli enti locali dei rispettivi territori, le Regioni a
statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti
di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
ARTICOLO 17
Disposizioni varie per le Regioni
1. Al fine di avviare l’attuazione dell’articolo 119 della
Costituzione e in attesa di definire le modalità per il passaggio al
sistema di finanziamento attraverso la fiscalità, entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge, il ministero
dell’Economia e delle finanze, di concerto con il ministro per le
riforme istituzionali e con le amministrazioni statali interessate e
sentita la Conferenza Stato-Regioni, procede alla ricognizione di
tutti i trasferimenti erariali di parte corrente, non localizzati,
attualmente attribuiti alle Regioni per farli confluire in un fondo
unico da istituire presso il ministero dell’Economia e delle finanze.
I criteri di ripartizione del fondo sono stabiliti con decreto del
Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro
dell’Economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
Stato-Regioni.
2. All’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56 le parole «30 settembre 2002» sono sostituite dalle parole «30
giugno 2003».
3. L’articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 è così
sostituito:
«1. Il trasferimento dal bilancio dello Stato delle risorse
individuate dai decreti del Presidente del consiglio dei ministri,
emanati ai sensi dell’articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ad
esclusione di quelle relative all’esercizio delle funzioni nei settori
del trasporto pubblico locale e della salute umana e veterinaria,
cessa a decorrere dal 1º gennaio 2004.
2. Entro il 30 giugno 2003, con decreto del Presidente del consiglio
dei ministri, su proposta del ministro dell’Economia e delle finanze,
d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengono rideterminate le
aliquote di cui agli articoli 2 e 3 e la quota di compartecipazione di
cui all’articolo 4, al fine di assicurare la necessaria copertura
degli oneri connessi alle funzioni attribuite alle Regioni a statuto
ordinario.»
4. Per gli anni 2001 e 2002 la perdita di gettito realizzata dalle
Regioni a statuto ordinario derivante dalla riduzione dell’accisa
sulla benzina a lire 242 a litro, non compensata dal maggior gettito
delle tasse automobilistiche, come determinato dall’articolo 17, comma
22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è assunta a carico del
bilancio dello Stato nella misura complessiva annua di euro 342,583
milioni da erogare, rispettivamente, negli anni 2003 e 2004. Alla
ripartizione tra le Regioni del suddetto importo si provvede con
decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-Regioni.
5. In attuazione dell’articolo 38 del Regio decreto legislativo 15
maggio 1946, n. 455, il contributo di solidarietà nazionale per gli
anni 2001-2005, quantificato in 80 milioni di euro per ciascun anno, è
corrisposto alla Regione Sicilia mediante limiti di impegno
quindicennali pari a 23 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2004, a
8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005 e ad ulteriori 8 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2006. Utilizzando la proiezione
pluriennale di tale somma, la Regione è autorizzata a contrarre mutui
di durata quindicennale. L’erogazione del contributo è subordinata
alla redazione di un piano economico degli investimenti che la Regione
Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all’aumento del rapporto
tra Pil regionale e Pil nazionale.
6. Per la copertura del maggior fabbisogno della spesa sanitaria di
cui all’articolo 101 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dall’articolo 52, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, quantificato in 196 milioni di euro annui, alla Regione Friuli
Venezia Giulia è riconosciuta, a decorrere dall’anno 2003, una
maggiore compartecipazione ai tributi statali di pari importo.
7. Al fine di regolare i rapporti finanziari tra lo Stato e la regione
Friuli Venezia Giulia conseguenti al trasferimento a carico dello
Stato degli oneri connessi al personale e alle funzioni Ata di cui
all’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché
all’assegnazione alle Province dell’imposta sulle formalità di
trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al Pra di cui
all’articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e
all’assegnazione agli enti locali dell’aumento dell’addizionale
provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica, di cui
all’articolo 10, comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133, la
compartecipazione ai tributi statali della Regione Friuli Venezia
Giulia è ridotta, a decorrere dall’anno 2003, per un importo
complessivo di 49 milioni di euro annui.
8. All’articolo 49, comma 1, numero 4 della legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole «sei decimi»
sono sostituite dalle parole: «otto decimi» in attuazione dei commi 6
e 7.
9. Restano fermi i limiti di impegno di 13 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2002 e di 25,82 milioni di euro a decorrere dall’anno 2003
stabiliti dall’articolo 101 della legge n. 388 del 2000, come
modificato dall’articolo 52, comma 3, della legge n. 448 del 2001,
limitatamente ai mutui già assunti dalla Regione.
10. Ai fini della definizione dei rapporti finanziari pregressi tra lo
Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia le devoluzioni alla Regione
sono ridotte dell’importo di euro 54 milioni. Detto importo è pari
alla differenza tra i crediti dello Stato, di cui alla normativa
richiamata al comma 7, relativi alle risorse connesse all’attribuzione
alle Province dell’imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione
ed annotazione dei veicoli al Pra relativa agli anni 1999-2002,
all’assegnazione agli enti locali dell’incremento dell’addizionale
provinciale e comunale sul consumo di energia elettrica relativa agli
anni 2000-2002, nonché alle risorse relative alle funzioni e al
personale Ata per gli anni 2000-2002, e i debiti dello Stato per la
copertura del maggior fabbisogno sanitario relativo all’anno 2000. La
riduzione è operata in misura pari a euro 14 milioni nell’anno 2003 e
a euro 20 milioni in ciascuno degli anni 2004 e 2005.
11. Nel caso in cui dovesse verificarsi una significativa
modificazione del quadro finanziario di riferimento, lo Stato e la
Regione Friuli Venezia Giulia provvedono alla revisione dei rapporti
regolati dal presente articolo, secondo le procedure previste
dall’articolo 63, secondo comma, della legge costituzionale n. 1 del
1963.
12. Qualora gli enti territoriali ricorrano all’indebitamento per
finanziare spese diverse da quelle di investimento, in violazione
dell’articolo 119 della Costituzione, i relativi atti e contratti sono
nulli. Le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
possono irrogare agli amministratori, che hanno assunto la relativa
delibera, la condanna ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di
cinque e fino ad un massimo di venti volte l’indennità di carica
percepita al momento di commissione della violazione.
ARTICOLO 18
Disposizioni varie per gli enti locali
1. I trasferimenti erariali per l’anno 2003 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli
articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L’incremento
delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall’applicazione
del tasso programmato di inflazione per l’anno 2003 alla base di
calcolo definita dall’articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui
all’articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono
definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui
all’articolo 49, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e di cui all’articolo 1, comma 164, della legge 23
dicembre 1996, n. 662.
2. Per l’anno 2003 è attribuito un contributo statale di 300 milioni
di euro che, per il 50 per cento, è destinato ad incremento del fondo
ordinario e, per il restante 50 per cento, è distribuito secondo i
criteri e per le finalità di cui all’articolo 31, comma 11, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell’applicazione
dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n.
244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo
degli squilibri di fiscalità locale.
3. Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli
enti locali, salvo quanto previsto dall’articolo 47, comma 1, della
legge n. 449 del 1997 e dall’articolo 66, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le erogazioni di contributi e di altre
assegnazioni per gli enti locali sono disposte secondo le modalità
individuate con decreto del 21 febbraio 2002 del ministro
dell’Interno, di concerto con il ministro dell’Economia e delle
finanze.
4. Per l’anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli
investimenti, di cui all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di
euro.
5. Per l’anno 2003 ai Comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo
complessivo di 87 milioni di euro, per le medesime finalità dei
contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
6. Per l’anno 2003 il contributo spettante alle unioni di Comuni e
alle Comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni
comunali è incrementato di 25 milioni di euro, di cui 15 milioni
destinati a finalità di investimento. Per la ripartizione di tali
contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre
disposizioni di legge, si applica il decreto del ministro dell’Interno
1º settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell’applicazione dei
parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso
decreto, i Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
7. Per l’anno 2003 l’aliquota di compartecipazione dei Comuni al
gettito dell’Irpef di cui all’articolo 67, comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, come modificato dall’articolo 25, comma 5,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stabilita nella misura del 6,5
per cento. Per lo stesso anno 2003 è istituita per le Province una
compartecipazione al gettito dell’Irpef nella misura dell’1 per cento
del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per
l’esercizio 2002, quali entrate derivanti dall’attività ordinaria di
gestione iscritte al capitolo 1023. Per le Province si applicano le
modalità di riparto e di attribuzione previste per i Comuni dalla
richiamata normativa.
8. Al comma 6 dell’articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388
dopo le parole «Per i Comuni» sono aggiunte le parole «e le Province»
e, alla fine del periodo le parole «e Comuni» sono sostituite dalle
parole «Province e Comuni».
9. Fermo restando quanto previsto per l’anno 2002 dal comma 11
dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito
dall’articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a decorrere
dall’anno 2003, il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti
locali di cui all’articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è determinato annualmente nella
misura necessaria all’attribuzione dei contributi sulle rate di
ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o
concessi ai sensi dell’articolo 46-bis del decreto legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85.
10. Nei confronti degli enti locali per i quali, a motivo
dell’inesistenza o insufficienza dei trasferimenti erariali spettanti
per gli anni 1999 e seguenti, non si è reso possibile operare in tutto
o in parte le riduzioni dei trasferimenti previste dalle disposizioni
di cui all’articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, all’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 e all’articolo
10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, al completamento di
tali riduzioni si provvede:
a) per i Comuni, per l’anno 2003, in sede di erogazione da parte del
ministero dell’Interno della compartecipazione al gettito Irpef 2003
di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come
modificato dal comma 7 del presente articolo o, in caso di
insufficienza della quota di compartecipazione, in sede di erogazione
delle somme eventualmente spettanti a titolo di addizionale all’Irpef.
Le somme così recuperate sono portate, con apposito decreto del
ministro dell’Interno, in aumento della dotazione del pertinente
capitolo 1316 dello stato di previsione del proprio Ministero, ai
sensi dell’articolo 2, comma 4-quinquies, della legge 5 agosto 1978,
n. 468 e successive modifiche e integrazioni;
b) per le Province, a decorrere dall’anno 2003, all’atto della
devoluzione alle stesse del gettito d’imposta Rc auto da parte dei
concessionari e sulla base degli importi all’uopo comunicati per
ciascuna Provincia dal ministero dell’Interno. Le somme recuperate
sono annualmente versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere successivamente riassegnate, con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze, al pertinente capitolo 1316 dello stato
di previsione del ministero dell’Interno.
11. Con decreto del ministro dell’Interno, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri
e le modalità per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma
10.
12. Per il recupero di somme a qualunque titolo dovute dagli enti
locali, il ministero dell’Interno è autorizzato a decurtare i
trasferimenti erariali spettanti nella misura degli importi dovuti o,
in caso di insufficienza dei trasferimenti, a prelevare gli importi
dalle somme spettanti a titolo di compartecipazione al gettito dell’Irpef.
È fatta salva la facoltà, su richiesta dell’ente, di procedere alla
rateizzazione degli importi dovuti, ai sensi dell’articolo 8, comma 3,
del decreto legge 1º luglio 1986, n. 318, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, e successive
modificazioni e integrazioni.
13. In attesa che venga data attuazione al titolo V della parte
seconda della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3, e che vengano definiti dall’Alta Commissione di
cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della presente legge, i
principi generali del coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario, sono abrogate le disposizioni del titolo VIII del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano
l’assunzione di mutui per il risanamento dell’ente locale dissestato,
nonché la contribuzione statale sul relativo onere di ammortamento.
Resta ferma l’applicazione delle predette disposizioni per il
risanamento degli enti dissestati la cui deliberazione di dissesto è
stata adottata prima dell’entrata in vigore della legge costituzionale
n. 3 del 2001.
ARTICOLO 19
Flussi di tesoreria e dati di cassa
1. Per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di
cui all’articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
2. L’articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni ed integrazioni, si applica anche agli enti
previdenziali trasformati in associazioni o fondazioni ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni
ed integrazioni ed agli enti previdenziali di categorie professionali
costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
3. In relazione all’esigenza di definire i risultati trimestrali e
annuali dei conti pubblici per la predisposizione del conto economico
delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il termine di invio dei dati cumulati
della gestione di cassa che le Regioni, gli enti del settore pubblico
di cui all’articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni e integrazioni, nonché gli enti di cui al comma 2,
devono trasmettere al ministero dell’Economia e delle finanze,
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi
dell’articolo 30 della legge n. 468 del 1978, è fissato al 20 del mese
successivo alla scadenza del periodo di riferimento.
4. È abrogato il settimo comma dell’articolo 30 della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modifiche e integrazioni.
CAPO II
Oneri di personale
ARTICOLO 20
Rinnovi contrattuali e disposizioni sul controllo della contrattazione
integrativa
1. Ai fini di quanto disposto dall’articolo 48, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale previste dall’articolo 16, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, a carico del bilancio statale, sono
incrementate, a decorrere dall’anno 2003, di 570 milioni di euro da
destinare anche all’incentivazione della produttività.
2. Le risorse previste dall’articolo 16, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, per corrispondere i miglioramenti retributivi
al personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate,
a decorrere dall’anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni
di euro da destinare ai trattamenti economici, finalizzati anche
all’incentivazione della produttività, del personale delle Forze
Armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e successive modificazioni, mediante l’attivazione delle
apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195
del 1995. In aggiunta a quanto previsto dall’articolo 16, comma 4,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la progressiva attuazione
del disposto di cui all’articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86,
sono stanziate le ulteriori somme di 50 milioni di euro per l’anno
2003, di 150 milioni di euro per l’anno 2004 e di 500 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2005.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri
contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle
attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, costituiscono l’importo complessivo massimo di cui all’articolo
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come
sostituito dall’articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.
4. Ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il biennio 2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici
non economici, delle Regioni e delle autonomie locali, del Servizio
sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di ricerca e
sperimentazione, delle università, nonché degli enti di cui
all’articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, e gli oneri per la corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui all’articolo 3, comma 2,
del predetto decreto legislativo, sono a carico delle amministrazioni
di competenza nell’ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci.
I comitati di settore, in sede di deliberazione degli atti di
indirizzo previsti dall’articolo 47, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, si attengono ai criteri previsti per il
personale delle amministrazioni di cui al comma 1 del presente
articolo e provvedono alla quantificazione delle risorse necessarie
per l’attribuzione dei medesimi benefici economici individuando le
quote da destinare all’incentivazione della produttività.
5. Al quarto periodo del comma 3-ter dell’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole «per
gli enti pubblici non economici» sono inserite le seguenti: «e per gli
enti e le istituzioni di ricerca».
ARTICOLO 21
Organici e assunzioni di personale
1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, provvedono alla rideterminazione delle dotazioni
organiche sulla base dei principi di cui all’articolo 1, comma 1, del
predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:
a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della
legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al
riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;
b) dei processi di trasferimento di funzioni alle Regioni e agli enti
locali derivanti dall’attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3;
c) di quanto previsto dal Capo III della legge 28 dicembre 2001, n.
448.
2. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è
assicurato il principio dell’invarianza della spesa e le dotazioni
organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei
posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.
3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di
cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente
individuate in misura pari ai posti coperti al 29 settembre 2002,
tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in
corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di
riqualificazione del personale.
4. Per l’anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi
comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di
personale relative a figure professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia superiore all’unità, nonché quelle
relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di
polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le
assunzioni autorizzate per l’anno 2002 sulla base dei piani annuali e
non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente
legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze
armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite
degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.
5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e
indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle
procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche a
ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le
università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel
limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente
a una spesa annua lorda a regime pari a 200 milioni di euro. A tal
fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della
spesa del ministero dell’Economia e delle finanze con uno stanziamento
pari a 100 milioni di euro per l’anno 2003 e a 200 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2004.
6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura
di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni. Nell’ambito delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata
l’immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla
sicurezza pubblica e alla difesa nazionale nonché dei vincitori di
concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 non si applicano alle
Forze armate, ai Corpi di polizia e al personale della carriera
diplomatica. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si
applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli
avvocati e procuratori dello Stato nonché al comparto scuola, per il
quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 22 della presente legge. Per
le Regioni e le Autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio
sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 8.
8. Ai fini del concorso delle Autonomie regionali e locali al rispetto
degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del presidente del
Consiglio dei ministri da emanare entro 60 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, Regioni e
Autonomie locali da concludersi in sede di Conferenza unificata, sono
fissati per le amministrazioni regionali, per le Province e i Comuni
con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le
regole del patto di stabilità interno per l’anno 2002, per gli altri
enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e
limiti per assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003. Tali
assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono,
comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali
non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio
verificatesi nel corso dell’anno 2002 tenuto conto, in relazione alla
tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili
professionali del personale da assumere, della essenzialità dei
servizi da garantire e dell’incidenza delle spese del personale sulle
entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale
possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti
limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere
stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per
i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le Province che
abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto
dall’articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la
cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti
sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli
enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare
il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno
per l’anno 2002. Fino all’emanazione dei decreti di cui al presente
comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei
confronti delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilità interno per l’anno 2002 rimane confermata la disciplina
delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall’articolo 19 della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa
autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di
funzioni e competenze alle Regioni e agli enti locali il cui onere sia
coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata
assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al
presente comma è altresì definito, per le Regioni, per le Autonomie
locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ambito
applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente
articolo.
9. Per l’anno 2003 gli organismi di cui ai decreti legislativi 12
febbraio 1993, n. 39, e 12 aprile 1993, n. 124 e alle leggi 10 ottobre
1990, n. 287, 31 luglio 1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11
febbraio 1994, n. 109, 12 giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n.
675, 4 giugno 1985, n. 281 e 12 agosto 1982, n. 576 e successive
modificazioni, possono procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato entro un limite percentuale non superiore al 40 per
cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell’anno
2002.
10. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di
personale presso le amministrazioni pubbliche che per l’anno 2003 sono
soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di
un anno. All’articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. per le categorie di
personale di cui all’articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27,
la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del
settantacinquesimo anno di età.».
11. Per l’anno 2003 le amministrazioni di cui ai commi 1 e 9 possono
procedere all’assunzione di personale a tempo determinato o con
convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione
coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa
media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001.
Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle Regioni e
delle Autonomie locali, fatta eccezione per le Province e i Comuni che
per l’anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di
stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico
del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano
applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di
ricerca sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i
cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con istituzioni
comunitarie e internazionali di cui all’articolo 5, comma 27, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.
12. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell’anno
2002 o che scadranno nell’anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre
2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato
alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.
13. I ministeri della Salute, della Giustizia, per i Beni e le
Attività culturali e l’Agenzia del territorio sono autorizzati ad
avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con
contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi
dell’articolo 19, comma 1, dell’articolo 34 e dell’articolo 9, comma
24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
14. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste
Italiane e dell’Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, di cui
all’articolo 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
prorogati sino al 31 dicembre 2003.
15. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto
del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del
ministro della Funzione pubblica, di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze sono stabilite, anche in deroga alla
normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare
i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale
delle pubbliche amministrazioni.
16. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento
degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle
procedure di mobilità, le Amministrazioni dello Stato anche a
ordinamento autonomo, le Agenzie e gli Enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione
del personale non inferiore all’1 per cento rispetto a quello in
servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all’articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di
reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in
coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica.
A tal fine, secondo modalità indicate dal ministero dell’Economia e
delle finanze d’intesa con la presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad
adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale
trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati
previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia
ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per
ciascuno degli anni 2004-2005, i piani previsti dall’articolo 19,
comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
17. All’articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di conseguire gli
obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa
di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare
l’efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più
regolamenti, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo, su proposta del ministro per
la Funzione pubblica, di concerto con il ministro dell’Economia e
delle finanze e con il ministro interessato, sentite le organizzazioni
sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del
personale individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le
agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le
rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da
altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario
anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di
diritto privato, ovvero la fusione o l’accorpamento con enti od
organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il
termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli
adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i
quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e
posti in liquidazione.»;
b) al comma 2, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis)
svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale».
ARTICOLO 22
Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 22 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, e in particolare dal comma 4, le cattedre
costituite con orario inferiore all’orario obbligatorio d’insegnamento
dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l’individuazione
di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti
costitutivi delle cattedre, salvaguardando l’unitarietà d’insegnamento
di ciascuna disciplina. In sede di prima attuazione e fino all’entrata
in vigore delle norme di riforma in materia di istruzione e
formazione, il disposto di cui al presente articolo trova applicazione
solo ove non vengano a determinarsi situazioni di soprannumerarietà,
escluse quelle derivanti dall’utilizzazione, per il completamento fino
a 18 ore settimanali di insegnamento, di frazioni di orario già
comprese in cattedre costituite fra più scuole.
2. Con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’università e della
ricerca d’intesa con il ministro dell’Economia e delle finanze, sono
fissati i criteri e i parametri per la definizione delle dotazioni
organiche dei collaboratori scolastici in modo da conseguire nel
triennio 2003/2005 una riduzione complessiva del 6 per cento della
consistenza numerica della dotazione organica determinata per l’anno
scolastico 2002/2003. Per ciascuno degli anni considerati, detta
riduzione non deve essere inferiore al 2 per cento.
3. Dall’annoscolastico 2003/ 2004 il personale amministrativo, tecnico
e ausiliario del comparto scuola utilizzato presso i Distretti
scolastici di cui alla parte prima, titolo I, capo II, del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, è
restituito ai compiti d’istituto.
4. Il personale docente dichiarato inidoneo alla propria funzione per
motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, dalla Commissione medica
operante presso le Aziende sanitarie locali, qualora chieda di essere
collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, è sottoposto ad
accertamento medico da effettuare dalla commissione di cui
all’articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 157, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 29
giugno 1998, n. 278, competente in relazione alla sede di servizio.
Tale commissione è competente altresì a effettuare le periodiche
visite di controllo disposte dall’autorità scolastica. Il personale
docente collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti per
inidoneità permanente ai compiti di istituto può chiedere di
transitare nei ruoli dell’amministrazione scolastica o di altra
amministrazione statale o Ente pubblico. Il predetto personale,
qualora non transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per
un periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento di
collocamento fuori ruolo e/o di utilizzazione in altri compiti.
Decorso tale termine, si procede alla risoluzione del rapporto di
lavoro sulla base delle disposizioni vigenti. Per il personale già
collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti, il termine di
cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
5. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dichiarato
inidoneo a svolgere le mansioni previste dal profilo di appartenenza
non si procede al collocamento fuori ruolo. I collocamenti fuori ruolo
eventualmente già disposti per detto personale cessano il 31 agosto
2003.
6. Ai fini di un’equa distribuzione sul territorio nazionale,
l’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto
insegnanti/alunni di cui all’articolo 40 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, è autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico
regionale nell’ambito di un contingente di posti assegnato con il
decreto da emanarsi ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448.
7. Fermo restando il disposto di cui all’articolo 16, comma 3, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo periodo, le economie di spesa
derivanti dall’applicazione del comma 4 del presente articolo sono
destinate a incrementare le risorse annuali stanziate per le
iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale
docente della scuola, subordinatamente al conseguimento delle economie
medesime. Gli importi di 39 milioni di euro per l’anno 2004, di 58
milioni di euro per l’anno 2005 e di 70 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006, sono destinati a incrementare le risorse per il
trattamento accessorio del personale Ata, previa verifica
dell’effettivo conseguimento delle economie derivanti
dall’applicazione dei commi 2, 3 e 5.
8. Le istituzioni scolastiche possono deliberare l’affidamento in
appalto dei servizi di pulizia e igiene ambientale dei locali
scolastici e delle loro pertinenze, come previsto dall’articolo 40,
comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, aderendo
prioritariamente alle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e
dell’articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. La
terziarizzazione dei predetti servizi comporta la indisponibilità dei
posti di collaboratore scolastico della dotazione organica
dell’istituzione scolastica per la percentuale stabilita con il
decreto del ministro dell’Istruzione dell’università e della ricerca,
emanato di concreto con il ministro dell’Economia e delle finanze, per
la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico
e ausiliario del comparto scuola per l’anno scolastico 2002-2003. La
indisponibilità dei posti permane per l’intera durata del contratto e
non deve determinare posizioni di soprannumerarità. Con decreto del
ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta del ministro
dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, previo accertamento
della riduzione delle spese di personale derivante dalla predetta
indisponibilità di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di
bilancio per consentire l’attivazione dei contratti.
ARTICOLO 23
Indennità e compensi rivalutabili in relazione alla variazione del
costo della vita
1. Le disposizioni dell’articolo 7, comma 5, del decreto legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, come confermate e modificate dall’articolo 1,
commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e da ultimo
dall’articolo 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, e 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
contenenti il divieto di procedere all’aggiornamento delle indennità,
dei compensi, delle gratifiche, degli emolumenti e dei rimborsi spesa
soggetti a incremento in relazione alla variazione del costo della
vita, continuano ad applicarsi anche nel triennio 2003-2005. Tale
divieto si applica anche agli emolumenti, indennità, compensi e
rimborsi spese erogati, anche a estranei, per l’espletamento di
particolari incarichi e per l’esercizio di specifiche funzioni per i
quali è comunque previsto il periodico aggiornamento dei relativi
importi nonché, fino alla stipula del contratto annuale di
formazione-lavoro previsto dall’articolo 37 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, alle borse di studio corrisposte ai medici in
formazione specialistica ai sensi del decreto legislativo 8 agosto
1991, n. 257, il cui ammontare a carico del Fondo sanitario nazionale
rimane consolidato nell’importo previsto dall’articolo 32, comma 12,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
amministrazioni di cui ai decreti legislativi 12 febbraio 1993, n. 39,
21 aprile 1993, n. 124 e alle leggi 10 ottobre 1990, n. 287, 31 luglio
1997, n. 249, 14 novembre 1995, n. 481, 11 febbraio 1994, n. 109, 12
giugno 1990, n. 146, 31 dicembre 1996, n. 675, 4 giugno 1985, n. 281 e
12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni.
CAPO III
Interventi in materia previdenziale e sociale
ARTICOLO 24
Gestioni previdenziali
1. L’adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell’articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è stabilito per l’anno 2003:
a) in 426,75 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonché in favore dell’Ente nazionale di previdenza
e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (Enpals);
b) in 105,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, a integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a),
della gestione esercenti attività commerciali e della gestione
artigiani.
2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l’anno 2003
in 14.651,01 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1,
lettera a), e in 3.620,33 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 1, lettera b)
3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti
tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all’articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al
netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera
a), della somma di 1.122,44 milioni di euro attribuita alla gestione
per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento
dell’integrale assunzione a carico dello Stato dell’onere relativo ai
trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989,
nonché al netto delle somme di 2,20 milioni di euro e di 50,99 milioni
di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale
minatori e dell’Enpals.
ARTICOLO 25
Spesa assistenziale e lavoratori amianto
1. Al fine di garantire l’integrale finanziamento degli interventi
assistenziali a carico del bilancio dello Stato, il complesso dei
trasferimenti agli enti previdenziali gestori dei medesimi,
determinato rivalutando sulla base della sola dinamica dei prezzi
l’importo per l’anno 2002, è integrato tenendo conto di tutti i
fattori di determinazione della spesa in applicazione della normativa
vigente. Il predetto importo per l’anno 2002 ingloba anche la somma
dei trasferimenti all’Inps a titolo di regolazioni contabili relative
a esercizi pregressi. L’integrazione è pari a 353 milioni di euro per
l’anno 2003, 799 milioni di euro per l’anno 2004 e 1.323 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2005.
2. Le risorse derivanti dai minori oneri accertati nell’attuazione
dell’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, pari a 516
milioni di euro annui a decorrere dal 2003, concorrono al
finanziamento degli oneri di cui a comma 3 del presente articolo,
nonché al rifinanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali
e del Fondo per l’occupazione.
3. È autorizzato il trasferimento all’Inps della somma di 640 milioni
di euro per l’anno 2003, di 650 milioni di euro per l’anno 2004 e di
658 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005, per i maggiori oneri
derivanti dall’articolo 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n.
179, recante la regolarizzazione degli atti di indirizzo emanati, nel
corso dell’anno 2000, dal ministro del Lavoro e delle politiche
sociali in materia di benefici previdenziali per i lavoratori esposti
all’amianto.
ARTICOLO 26
Confluenza dell’Inpdai nell’Inps
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge,
l’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende
industriali (Inpdai), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967, è
soppresso e tutte le strutture e le funzioni sono trasferiti
all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), che succede
nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima
data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per
l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i
titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti
pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso
Istituto. La suddetta iscrizione è effettuata con evidenza contabile
separata nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
2. Il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è
uniformato, nel rispetto del principio del pro-rata, a quello degli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti con effetto dal 1°
gennaio 2003. In particolare, per i lavoratori assicurati presso il
soppresso Inpdai, l’importo della pensione è determinato dalla somma:
a) delle quote di pensione corrispondenti alle anzianità contributive
acquisite fino al 31 dicembre 2002, applicando, nel calcolo della
retribuzione pensionabile, il massimale annuo di cui all’articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181;
b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive
acquisite a decorrere dal 1º gennaio 2003, applicando, per il calcolo
della retribuzione pensionabile, le norme vigenti nel Fondo pensioni
lavoratori dipendenti. Con la medesima decorrenza si applicano, per il
calcolo della pensione, le aliquote di rendimento e le fasce di
retribuzione secondo le norme in vigore nell’assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti.
Per quanto riguarda le prestazioni non pensionistiche, continuano ad
applicarsi le regole previste dalla normativa vigente presso il
soppresso Istituto.
3. Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione tra le
strutture e le funzioni, è costituito, per un triennio, un Comitato di
integrazione composto da quattro dirigenti incaricati di funzioni di
livello dirigenziale generale dell’Inpdai, in carica all’atto della
soppressione dello stesso, nonché da quattro dirigenti incaricati di
funzioni di livello dirigenziale generale dell’Inps, coordinati dal
Direttore generale di tale ultimo Istituto, che dovrà pervenire alla
unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre
2003. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica.
4. Il personale in servizio presso l’Inpdai alla data di soppressione
dello stesso è trasferito all’Inps e conserva il regime previdenziale
vigente presso l’ente di provenienza, nonché il trattamento giuridico
ed economico fruito, sino alla data di approvazione del nuovo
contratto collettivo.
5. Il Comitato di cui all’articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88,
è integrato, con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, da un rappresentante dell’organizzazione sindacale
maggiormente rappresentativa della categoria, limitatamente alle
adunanze e alle problematiche concernenti i dirigenti di aziende
industriali.
6. È autorizzato il trasferimento all’evidenza contabile di cui al
comma 1 della somma di 1.041 milioni di euro per l’anno 2003, di 1.055
milioni di euro per l’anno 2004 e di 1.067 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2005, per l’attuazione dell’articolo 3, comma 12, del
decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Ai fini della
determinazione dell’effettivo trasferimento si tiene conto
dell’ammontare complessivo di tutte le disponibilità finanziarie della
predetta evidenza contabile.
ARTICOLO 27
Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi
da lavoro
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità
tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a
carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto
dall’articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è
esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni a
condizione che il lavoratore abbia compiuto i 58 anni di età. I
predetti requisiti devono sussistere all’atto del pensionamento.
2. Gli enti previdenziali privatizzati possono adottare le
disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di
autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e
dall’articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
ARTICOLO 28
Fondo nazionale per le politiche sociali
1. Il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59,
comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli
interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate
all’articolo 80, comma 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli
interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo,
disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al
Fondo senza vincolo di destinazione.
2. Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla
ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalità
legislativamente poste a carico del Fondo medesimo, assicurando
prioritariamente l’integrale finanziamento degli interventi che
costituiscono diritti soggettivi.
3. Nei limiti delle risorse ripartibili del Fondo nazionale per le
politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate
alla spesa sociale dalle Regioni e dagli Enti locali e nel rispetto
delle compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di
finanza pubblica dal Documento di programmazione
economico-finanziaria, con decreto del presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del ministro del Lavoro di concerto con il
ministro dell’Economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i livelli essenziali
delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
4. Le modalità di esercizio del monitoraggio, della verifica e della
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dei livelli
essenziali delle prestazioni di cui al comma 3 sono definite, secondo
criteri di semplificazione ed efficacia, con regolamento da adottare
ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
5. In caso di mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti
destinatari entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui
sono state assegnate, il ministro del Lavoro e delle politiche sociali
provvede alla revoca dei finanziamenti, i quali sono versati
all’entrata del Bilancio dello Stato per la successiva assegnazione al
Fondo di cui al comma 1.
Capo IV
Interventi nel settore sanitario
ARTICOLO 29
Razionalizzazione spesa sanitaria
1. A decorrere dal 1º gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle
cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dal regolamento
28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione
diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi
civili al cento per cento e dei grandi invalidi del lavoro sono tenuti
a partecipare alla spesa per un importo di 70 euro.
2. Tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni, ai sensi
dell’articolo 4 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, ai fini
dell’accesso all’adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale per gli anni 2003, 2004 e 2005, sono ricompresi anche i
seguenti:
a) l’attivazione nel proprio territorio del monitoraggio delle
prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere, di
cui all’articolo 2, comma 5, del decreto legge 18 settembre 2001, n.
347 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405;
b) l’adozione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle
prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza
organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse, in
attuazione del punto 4.3 dell’Accordo Stato-Regioni e Province
autonome del 22 novembre 2001;
c) l’attuazione nel proprio territorio, nella prospettiva
dell’eliminazione o del significativo contenimento delle liste di
attesa, di adeguate iniziative, senza maggiori oneri a carico del
bilancio statale, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli
ospedali pubblici, degli accertamenti diagnostici in maniera
continuativa, con l’obiettivo finale della copertura del servizio nei
sette giorni della settimana. A tal fine, la flessibilità
organizzativa degli istituti contrattuali della turnazione del lavoro
straordinario e della pronta disponibilità, potrà essere utilizzata,
unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate per finalità
non prioritarie, per ampliare notevolmente l’offerta dei servizi, con
diminuzione delle giornate complessive di degenza;
d) l’adozione di provvedimenti diretti a prevedere, ai sensi
dell’articolo 3, comma 2 lettera c), del decreto legge 18 settembre
2001, n. 347 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 401, la decadenza automatica dei direttori generali
nell’ipotesi di mancato raggiungimento dell’equilibrio economico delle
Aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché delle Aziende ospedaliere
autonome.
3. Il comma 3 dell’articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni e integrazioni, è soppresso.
4. Al secondo periodo dell’articolo 1, comma 40, della legge 13
dicembre 1996, n. 662, le parole «6 per cento» sono sostituite con le
seguenti: «9 per cento»; le parole «9 per cento» sono sostituite con
le seguenti: «12 per cento»; le parole «12 per cento» sono sostituite
con le seguenti: «16 per cento».
5. Anche al fine di potenziare il processo di attivazione del
monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche
e ospedaliere, di cui al comma 2, lettera a), di contenere la spesa
sanitaria, nonché di accelerare l’informatizzazione del sistema
sanitario e dei relativi rapporti con i cittadini e le pubbliche
Amministrazioni e gli incaricati dei pubblici servizi, il ministro per
l’Innovazione e le tecnologie di concerto con il ministro
dell’Economia e delle finanze, il ministro della Salute, il ministro
dell’Interno, e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome, con propri decreti di natura
non regolamentare stabilisce le modalità per l’assorbimento, in via
sperimentale e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, della tessera recante il codice fiscale nella Carta nazionale
dei servizi e per la progressiva utilizzazione della Carta medesima ai
fini sopra descritti.
6. Al fine di accelerare la diffusione della Carta di identità
elettronica e della Carta nazionale dei servizi le pubbliche
Amministrazioni interessate, nel quadro di un programma nazionale
approvato con decreto del ministro per l’Innovazione e le tecnologie,
dell’Economia e delle finanze, della Salute e dell’Interno, possono
procurarsi i necessari finanziamenti mediante convenzioni con istituti
di credito, nonché mediante forme di sponsorizzazione.
7. All’articolo 3 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito
con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112: al comma 3, le
parole «l’anno 2002» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2002 e
2003»; al comma 4, le parole «l’esercizio 2002» sono sostituite dalle
seguenti: «gli esercizi 2002 e 2003».
8. Continua a operare la riduzione di cui al comma 1 dell’articolo 3
del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 .
ARTICOLO 30
Commissione Unica sui dispositivi medici
1. Presso il ministero della Salute è istituita, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la Commissione unica sui
dispositivi medici, organo consultivo tecnico del ministero della
Salute, con il compito di definire e aggiornare il repertorio dei
dispositivi medici, di classificare tutti i prodotti in classi e
sottoclassi specifiche con l’indicazione del prezzo di riferimento.
2. La Commissione unica sui dispositivi medici è nominata con decreto
del ministro della Salute e presieduta dal ministro stesso o dal vice
Presidente da lui designato ed è composta da cinque membri nominati
dal ministro della Salute, da uno nominato dal ministro dell’Economia
e delle finanze e da sette membri nominati dalla Conferenza dei
Presidenti delle regioni e delle province autonome. Sono, inoltre,
componenti di diritto il Capo del Dipartimento dell’innovazione del
ministero della Salute e il Presidente dell’Istituto superiore di
sanità o un suo direttore di laboratorio.
3. La Commissione dura in carica due anni e i componenti possono
essere confermati una sola volta.
4. La Commissione può invitare a partecipare alle sue riunioni esperti
nazionali e stranieri.
ARTICOLO 31
Incentivi per la ricerca farmaceutica
1. Nell’ambito della procedura negoziale del prezzo dei farmaci
innovativi registrati con procedura centralizzata o di mutuo
riconoscimento è riconosciuto un sistema di "premio di prezzo"
(premium price) alle aziende farmaceutiche che effettuano investimenti
sul territorio nazionale finalizzati alla ricerca e allo sviluppo del
settore farmaceutico.
2. Il "premio di prezzo" previsto dal comma 1, la cui entità è
sottoposta a verifica annuale, è determinato sulla base dei seguenti
criteri, nell’ambito delle disponibilità finanziarie prefissate per la
spesa farmaceutica: a) rapporto investimenti in officine di produzione
dell’anno considerato rispetto alla media degli investimenti del
triennio precedente; b) rapporto incrementale delle esportazioni
(prodotti finiti e semilavorati) rispetto all’anno precedente; c)
numero addetti per la ricerca (al netto del personale per il
marketing), rapportato alla media degli addetti dei tre anni
precedenti; d) incremento del rapporto tra la spesa per la ricerca
effettuata sul territorio nazionale e fatturato relativo agli anni
precedenti. I coefficienti dei criteri di cui al presente comma e
l’entità massima del "premio di prezzo" in rapporto al prezzo
negoziato vengono definiti con decreto del ministro della Salute di
concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta
del Cipe, nei limiti di un importo finanziario pari allo 0,1 per cento
del finanziamento complessivo per la spesa farmaceutica.
3. I criteri di cui al comma 2 si applicano anche ai prodotti in
licenza.
Capo V
Finanziamento degli investimenti
ARTICOLO 32
Finanziamento degli interventi per lo sviluppo
1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all’articolo 32 nonché le risorse del fondo unico per gli incentivi
alle imprese di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448 con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto
legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488 e alle disponibilità assegnate agli
strumenti di programmazione negoziata possono essere diversamente
allocate dal Cipe, presieduto dal presidente del Consiglio dei
ministri in maniera non delegabile, in relazione, rispettivamente,
allo stato di attuazione degli interventi finanziati, o all’andamento
della domanda delle singole misure di incentivazione, a partire dal
finanziamento del credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione
previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 , e
successive modifiche.
2. Il Cipe informa ogni quattro mesi il Parlamento delle operazioni
effettuate in base al comma.
3. Il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture
è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei
beni e delle attività culturali. L’utilizzo e la destinazione di tale
quota percentuale sarà definita d’intesa tra il ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti e il ministero per i Beni e le attività
culturali. Tale intesa sarà disciplinata da apposito regolamento.
ARTICOLO 33
Fondo per le aree sottoutilizzate
1. A decorrere dall’anno 2003 è istituito il fondo per le aree
sottoutilizzate, al quale confluiscono le risorse disponibili
autorizzate dalle disposizioni legislative con finalità di
riequilibrio economico e sociale di cui all’allegato n. 1, nonché la
dotazione aggiuntiva di milioni di euro 400 per l’anno 2003, di
milioni di euro 400 per l’anno 2004 e di milioni di euro 7.000 per
l’anno 2005.
2. A decorrere dall’anno 2004 si provvede, ai sensi dell’articolo 11,
comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive
modificazioni ed integrazioni.
3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi previsti
dalle disposizioni legislative di cui al comma 1, con apposite
delibere del Cipe adottate sulla base del criterio generale di
destinazione territoriale delle risorse disponibili e per finalità di
riequilibrio economico e sociale, nonché: a) per gli investimenti
pubblici, sulla base, ove applicabili, dei criteri e metodi indicati
all’articolo 73 della legge 28 dicembre 2001, n. 448; b) per gli
incentivi, secondo criteri e metodi volti a massimizzare l’efficacia
complessiva dell’intervento e la sua rapidità e semplicità, sulla base
dei risultati ottenuti e degli indirizzi annuali del documento di
programmazione economico-finanziaria e a rispondere alla domanda del
mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal Cipe costituiscono limiti
massimi di spesa ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468.
5. Il Cipe, con proprie delibere da sottoporre al controllo preventivo
della Corte dei conti, stabilisce i criteri e le modalità di
attuazione degli interventi previsti dalle disposizioni legislative di
cui al comma 1, anche al fine di dare immediata applicazione ai
principi contenuti nel comma 2 dell’articolo 34. Sino all’adozione
delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il Cipe effettua un
monitoraggio periodico della domanda rivolta ai diversi strumenti e
del loro stato di attuazione. Entro il 30 giugno di ogni anno il Cipe
approva una relazione sugli interventi effettuati nell’anno
precedente, contenente altresì elementi di valutazione sull’attività
svolta nell’anno in corso e su quella da svolgere nell’anno
successivo. Il ministro dell’Economia e delle finanze trasmette tale
relazione al Parlamento.
ARTICOLO 34
Fondo rotativo per la progettualità
1. I commi 54, 56 e 57 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 1995,
n. 549, come sostituiti dall’articolo 8 del decreto legge 25 marzo
1997, n. 67 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
a) «54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti pubblici,
con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi
al cofinanziamento comunitario, di competenza delle regioni, degli
enti locali e degli altri enti pubblici, è istituito presso la Cassa
depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualità. Il Fondo
anticipa le spese necessarie per la redazione degli studi per
l’individuazione del quadro dei bisogni e delle esigenze, degli studi
di fattibilità, delle valutazioni di impatto ambientale, dei documenti
componenti i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi previsti
dalla normativa vigente. La dotazione del Fondo è stabilita
periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua
alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso
delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei
limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal
successivo comma 58. Il sessanta per cento della dotazione del Fondo è
riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.»;
b) «56. I documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni
per l’accesso, l’erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo
sono stabiliti con deliberazione del consiglio di amministrazione
della Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni, concesse con
determinazione del direttore generale, non possono superare l’importo
determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla
vigente normativa e comunque il dieci per cento del costo presunto
dell’opera.»;
c) «57. La Cassa depositi e prestiti stabilisce con deliberazione del
consiglio di amministrazione, anche per le anticipazioni già concesse,
le cause, le modalità e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto
della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il più efficace
utilizzo.».
2. Sono abrogati l’articolo 4, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n.
144 e gli articoli 54 e 68 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
ARTICOLO 35
Fondo rotativo per opere pubbliche
1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 47 della legge 28
dicembre 2001, n. 448, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito
il fondo rotativo per le opere pubbliche (Frop).
2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di un miliardo di euro ed è
alimentato dalla Cassa depositi e prestiti. Il ministro dell’Economia
e delle finanze, d’intesa con il ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del direttore generale della Cassa depositi e
prestiti, può apportare con proprio decreto variazioni alla
consistenza del Fondo.
3. Il Fondo è finalizzato al sostegno finanziario delle opere, di
competenza dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, da realizzare mediante:
a) contratto di concessione di cui all’articolo 19 della legge 11
febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni;
b) concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a
contraente generale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 20
agosto 2002, n. 190.
4. Il Fondo, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo
perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati
coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad
assicurare il mantenimento del relativo equilibrio
economico-finanziario.
5. Il ministro dell’Economia e delle finanze, su proposta del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti, fissa con proprio
decreto limiti, condizioni, modalità, caratteristiche della
prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto
della redditività potenziale dell’opera e della decorrenza e durata
della concessione o della gestione. Con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello
Stato per le operazioni di cui al comma 4. Tale garanzia è elencata
nell’allegato allo stato di previsione del ministero dell’Economia e
delle finanze di cui all’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n.
468.
ARTICOLO 36
Fondi rotativi per le imprese
1. Fatte salve le risorse destinate all’attuazione degli interventi e
dei programmi cofinanziati dall’Unione europea, le somme iscritte nei
capitoli del bilancio dello Stato aventi natura di trasferimenti alle
imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscono
ad appositi fondi rotativi in ciascuno stato di previsione della
spesa.
2. La concessione dei contributi a carico dei fondi di cui al comma 1
avviene secondo criteri e modalità stabiliti dal ministro
dell’Economia e delle finanze, d’intesa con il ministro competente,
sulla base dei seguenti principi:
a) l’ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non può
essere inferiore al 50 per cento dell’importo contributivo;
b) la decorrenza del rimborso inizia dal primo quinquennio dalla
concessione contributiva, secondo un piano pluriennale di rientro da
ultimare comunque nel secondo quinquennio;
c) il tasso d’interesse da applicare alle somme rimborsate viene
determinato in misura non inferiore allo 0,50 per cento annuo.
3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli
obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono
norme di principio e dei coordinamenti. Conseguentemente gli Enti
interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle
disposizioni di cui al presente articolo.
ARTICOLO 37
Interventi ferroviari
1. Infrastrutture Spa finanzia prioritariamente, anche attraverso la
costituzione di uno o più patrimoni separati, gli investimenti per la
realizzazione della infrastruttura ferroviaria per il «Sistema Alta
velocità/Alta capacità», anche al fine di ridurre la quota a carico
dello Stato. Le risorse necessarie per i finanziamenti sono reperite
sul mercato bancario e su quello dei capitali secondo criteri di
trasparenza ed economicità. Al fine di preservare l’equilibrio
economico e finanziario di Infrastrutture Spa è a carico dello Stato
l’integrazione dell’onere per il servizio della parte del debito nei
confronti di Infrastrutture Spa che non è adeguatamente remunerabile
utilizzando i soli flussi di cassa previsionali per il periodo di
sfruttamento economico del «Sistema Alta velocità/Alta capacità».
2. Nei casi di decadenza e revoca della concessione relativa alla
gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, nella sua
interezza o anche solo per la parte relativa alla realizzazione e
gestione del «Sistema Alta velocità/Alta capacità», il nuovo
concessionario assume, senza liberazione del debitore originario, il
debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa e subentra nei
relativi rapporti contrattuali. Le somme eventualmente dovute dal
concedente al precedente concessionario per l’utilizzo dei beni
necessari per lo svolgimento del servizio, per il riscatto degli
stessi o a qualsiasi altro titolo sono destinate prioritariamente al
rimborso del debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa. Lo
Stato garantisce il debito residuo nei confronti di Infrastrutture Spa
fino al rilascio della nuova concessione.
3. Il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti esercita anche
nell’interesse di Infrastrutture Spa la funzione di vigilanza e di
controllo sull’attuazione della concessione di cui al comma precedente
per la parte relativa alla realizzazione e gestione del «Sistema Alta
velocità/Alta capacità».
4. I crediti e i proventi derivanti dall’utilizzo del «Sistema Alta
velocità/Alta capacità» sono destinati prioritariamente al rimborso
dei finanziamenti concessi da Infrastrutture Spa; su di essi non sono
ammesse azioni da parte di creditori diversi da Infrastrutture Spa.
fino all’estinzione del relativo debito.
5. Il Gestore dell’Infrastruttura ferroviaria è autorizzato a
compensare l’onere relativo alla manutenzione dell’Infrastruttura
medesima anche attraverso l’utilizzo del Fondo di ristrutturazione di
cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 43, comma 5.
ARTICOLO 38
Interventi stradali
1. Nell’articolo 7 del decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito
in legge 8 agosto 2002, n. 178, recante tra l’altro la trasformazione
dell’Anas in società per azioni, sono apportate le seguenti modifiche
e integrazioni:
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
«1-bis. Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, di
concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, è
trasferita all’Anas Società per azioni, di seguito Anas Spa, in conto
aumento del capitale sociale la rete stradale statale ed autostradale
di interesse nazionale, individuata con decreto legislativo del 29
ottobre 1999, n. 461 e successive modifiche. Il trasferimento non
modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo
comma, del Codice civile, dei beni demaniali trasferiti. Modalità e
valori di trasferimento e di iscrizione dei beni nel bilancio della
società sono definiti con decreto del ministro dell’Economia e delle
finanze di concerto con il ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti anche in deroga agli articoli 2254, 2342 e seguenti del
Codice civile.
1-ter. Il ministro dell’Economia e delle finanze conferisce all’Anas
Spa, con proprio decreto, in conto aumento del capitale sociale, in
tutto o in parte, l’ammontare dei residui passivi dovuti all’Anas Spa
medesima e in essere al 31 dicembre 2001. Con decreto del ministro
dell’Economia e delle finanze viene quantificato l’importo da
conferire e sono definite le modalità di erogazione dello stesso.
1-quater. La società Anas Spa è autorizzata a costituire, a valere sul
proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di importo pari alla
somma del valore netto della rete stradale statale ed autostradale di
interesse nazionale di cui al comma 1-bis e del valore dei residui
passivi dovuto all’Anas Spa di cui al precedente comma. È escluso dal
fondo il valore delle relative pertinenze ed accessori, strumentali
alle attività della stessa Società e già trasferite in proprietà
all’Ente dall’articolo 3 commi 115 e seguenti, della legge 23 dicembre
1996 n. 662, della rete stradale ed autostradale di interesse
nazionale. Detto fondo è finalizzato principalmente alla copertura
degli oneri di ammortamento e al mantenimento della rete stradale ed
autostradale nazionale, nonché alla copertura degli oneri inerenti
l’eventuale ristrutturazione societaria».
b) Al comma 2 dell’articolo 7, il primo periodo del primo capoverso è
sostituito dal seguente:
«All’Anas Spa sono attribuiti con concessione ai sensi dell’articolo
14 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modifiche
dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, di seguito concessione, i compiti
di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da a) a g), nonché l), del
decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143».
c) È abrogato l’ultimo periodo del comma 2.
d) Il primo periodo del comma 5 è così modificato:
«Con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, è determinato
il capitale sociale di Anas Spa in base agli importi di cui ai
precedenti commi 1-bis e 1-ter, nonché in base al netto patrimoniale
risultante dall’ultimo bilancio dell’Ente e al valore delle spese per
investimenti e manutenzione delle strade finanziate con il contributo
dello Stato nell’esercizio 2003».
e) Il primo periodo del comma 6 è così modificato:
«Le azioni sono inalienabili ed attribuite al ministro dell’Economia e
delle finanze, il quale esercita i diritti dell’azionista d’intesa con
il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, secondo le direttive
del presidente del Consiglio dei ministri».
f) Il comma 10 è sostituito dal seguente:
«Agli atti ed operazioni connesse alla trasformazione dell’Anas in
società per azioni si applica la disciplina tributaria di cui
all’articolo 19 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito
con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,
nell’interpretazione autentica di cui all’articolo 4, comma 4, del
decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo
1993, n. 75».
g) È aggiunto il seguente comma 13:
«I mutui e i prestiti in capo all’Ente nazionale per le strade in
essere alla data di entrata in vigore della presente norma, sono da
intendersi a tutti gli effetti debiti dello Stato. Con decreto del
ministro dell’Economia e delle finanze sono stabilite le modalità per
l’ammortamento del debito».
ARTICOLO 39
Interventi ambientali
1. Ai fini dell’accelerazione dell’attività istruttoria della
Commissione per le Valutazioni dell’Impatto Ambientale di cui
all’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il
ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio è autorizzato ad
avvalersi del supporto dell’Agenzia per la Protezione dell’ambiente e
per i servizi tecnici (Apat), dell’Ente per le nuove tecnologie,
l’energia e l’ambiente (Enea), del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr) e di altri enti o istituti pubblici o privati a prevalente
capitale pubblico, mediante la stipula di apposite convenzioni.
2. Per far fronte al maggiore onere derivante dal comma 1 del presente
articolo, il limite di valore dei progetti di opere di competenza
statale sottoposti al versamento dello 0,5 per mille di cui
all’articolo 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, è portato a 5
milioni di euro.
3. Sono soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale tutti
gli impianti esistenti, nonché quelli di nuova realizzazione, relativi
alle attività industriali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto
del presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377,
rientranti nelle categorie elencate nell’allegato I della Direttiva
96/61/Ce.
4. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con il ministro delle Attività produttive, sono disciplinate le
modalità di autorizzazione nel caso in cui più impianti o parti di
essi siano localizzati sullo stesso sito, gestiti dal medesimo
gestore, e soggetti ad autorizzazione integrata ambientale da
rilasciarsi da più di una autorità competente. L’autorizzazione di cui
al comma 3 è rilasciata con decreto del ministro dell’Ambiente e della
tutela del territorio, sentite le regioni interessate.
5. Gli oneri per l’istruttoria e per i controlli di cui ai commi 3 e 4
sono determinati con decreto del ministro dell’Ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il ministro delle Attività produttive
e con il ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, e le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano e sono quantificati in relazione alla
complessità delle attività svolte dall’autorità competente, sulla base
del numero dei punti di emissione, della tipologia delle emissioni e
delle componenti ambientali interessate. Tali oneri sono posti a
carico del gestore e versati all’entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnati, con decreto del ministro dell’Economia e delle
finanze, ad apposita unità previsionale di base nello stato di
previsione del ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio,
per essere riutilizzati esclusivamente per le predette spese.
ARTICOLO 40
Limiti di impegno
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell’economia e dell’occupazione,
sono autorizzati nel triennio 2003-2005 i limiti di impegno di cui
alla tabella 1, allegata alla presente legge , con la decorrenza e
l’anno terminale ivi indicati.
CAPO VI
Altri interventi
ARTICOLO 41
Misure di razionalizzazione diverse
1. Alla legge 25 luglio 2000 n. 209 sono apportate le seguenti
modifiche:<IP0>
— all’articolo 2, comma 1, lettera a) le parole «per un importo non
inferiore al controvalore di 3.000 miliardi di lire italiane e non
superiore al controvalore di 4.000 miliardi di lire italiane» sono
soppresse;
— all’articolo 2, comma 1, lettera b) le parole «per un importo non
inferiore al controvalore di 5.000 miliardi di lire italiane e non
superiore al controvalore di 8.000 miliardi di lire italiane» sono
soppresse;
— il comma 3 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:<IP>
«3. i crediti di cui al presente articolo sono annullati
progressivamente, in relazione alle intese raggiunte sia in sede
multilaterale nelle competenti sedi internazionali, sia in sede
bilaterale con i Paesi interessati, ed alle esigenze di finanza
pubblica».
2. Il ministero dell’Economia e delle finanze — Dipartimento del
tesoro — ai fini della valorizzazione dei beni trasferiti alla società
costituita ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 15 aprile 2002
n. 63, convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 giugno
2002 n. 112, convoca una o più conferenze di servizi o promuove
accordi di programma fissandone i termini per sottoporre
all’approvazione iniziative per la valorizzazione degli stessi. Con
decreto del ministro dell’Economia e delle finanze sono stabiliti i
criteri per l’assegnazione agli enti territoriali interessati dal
procedimento di una quota del ricavato attribuibile alla rivendita
degli immobili valorizzati ovvero, in luogo della quota del ricavato,
di uno o più beni immobili la cui valutazione, per tale finalità, è
effettuata in conformità ai criteri fissati nel citato decreto.
3. Le spese relative alla Commissione per le adozioni internazionali
di cui all’articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, al
coordinamento delle attività di contrasto alla pedofilia di cui
all’articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269 sono trasferite al
Fondo per il funzionamento della presidenza del Consiglio dei ministri
iscritto nello stato di previsione del ministero dell’Economia e delle
finanze.
4. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 38 della legge 30
luglio 2002, n. 189, è integrata di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.
5. Per il potenziamento dei mezzi aeroportuali, ai fini
dell’adeguamento del servizio antincendi negli aeroporti alle norme
Icao è autorizzata per il corpo nazionale dei vigili del fuoco la
spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
ARTICOLO 42
Banconote e monete
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96 e
l’articolo 52-ter del Dlgs 24 giugno 1998, n. 213 sono sostituiti dal
seguente: «Le monete e le banconote in lire possono essere convertite
in euro presso le filiali della Banca d’Italia non oltre il 28
febbraio 2012».
2. Entro il 31 gennaio 2003 il ministero dell’Economia e delle finanze
e la Banca d’Italia effettueranno una stima delle banconote in lire
che si prevede non saranno presentate per la conversione in euro entro
il 28 febbraio 2012. Il 65 per cento dell’importo risultante dalla
stima predetta sarà corrisposto dalla Banca d’Italia all’Erario entro
il 28 febbraio 2003; fino al 25 per cento dell’importo risultante
dalla stima sarà corrisposto dalla Banca d’Italia all’Erario entro il
31 gennaio 2008, tenuto conto dell’andamento dei rimborsi effettuati.
L’importo residuo delle banconote in lire non presentate per la
conversione in euro entro il 28 febbraio 2012 sarà corrisposto dalla
Banca d’Italia all’Erario entro il 31 marzo 2012.
ARTICOLO 43
Contributo per l’acquisto o il noleggio di ricevitori-decodificatori
per i segnali radiotelevisivi,
per la televisione digitale terrestre e per l’accesso a larga banda ad
Internet
1. Per l’anno 2003, in sostituzione di quanto previsto dall’articolo
22 della legge 5 marzo 2001, n. 57, alle persone fisiche, ai pubblici
esercizi ed agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato
ricevitore-decodificatore per la ricezione e/o trasmissione di dati,
di programmi digitali con accesso condizionato e di programmi
radiotelevisivi digitali in chiaro conforme alle caratteristiche
determinate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con
modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78, ovvero un apparato
idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica
digitale terrestre (T-Dvb) e la conseguente interattività, è
riconosciuto un contributo statale pari, rispettivamente, a 75 e 150
euro. Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle
persone fisiche o giuridiche che acquistano o noleggiano un apparato
di utente per la trasmissione e/o la ricezione a larga banda dei dati
via Internet. Il contributo viene corrisposto mediante uno sconto di
ammontare corrispondente, praticato sull’ammontare previsto nei
contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad
Internet, ovvero nei contratti di abbonamento alla ricezione di
programmi radiotelevisivi con accesso condizionato stipulati dopo il
1º settembre 2002. Nel caso dell’acquisto, il contributo viene
riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino
alla concorrenza dello sconto. Nel caso del noleggio, il cui contratto
deve avere durata annuale, il contributo viene riconosciuto ripartendo
lo sconto sulle bollette del primo anno.
2. La concessione dei contributi previsti al comma 1 è disposta entro
il limite di spesa di 31 milioni di euro per l’anno 2003 a valere
sulle disponibilità, utilizzabili sulla base della vigente normativa
contabile, derivanti dall’autorizzazione di spese di cui all’articolo
22, comma 1 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
3. Con decreto del ministro delle Comunicazioni, di concerto con il
ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definiti i criteri e le modalità di attribuzione del contributo.
TITOLO IV
Norme finali
ARTICOLO 44
Fondi speciali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6
della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2003-2005, restano determinati, per ciascuno degli anni 2003,
2004 e 2005, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle
spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2003 e triennio 2003-2005, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall’articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell’economia classificati fra le spese di conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai termini dell’articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recante da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da
leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma
5, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni
nell’anno 2003, a carico di esercizi futuri nei limiti massimi di
impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in
apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni
medesime.
ARTICOLO 45
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto
allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2003.
ALLEGATO 1
Elenco delle leggi che confluiscono nel fondo per le aree
sottoutilizzate
Legge n. 64/1986, Intervento straordinario nel Mezzogiorno.
Legge n. 208/1998, articolo 1, comma 1, Fondo aree depresse.
Legge n. 488/1999, articolo 27, comma 11, Autoimprenditorialità e
autoimpiego.
Legge n. 388/2000, articolo 8 - Credito di imposta investimenti, come
integrato dall’articolo 10 del Dl n. 138/2002, Interventi urgenti in
materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa
farmaceutica e per il sostegno dell’economia anche nelle aree
svantaggiate, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178.
Legge n. 388/2000, articolo 7, Credito di imposta incremento
occupazione. |