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PROPOSTA DI LEGGE PER LA ESTENSIONE DEI
DIRITTI NEL LAVORO
TITOLO I° La proposta si prefigge, innanzitutto, di determinare le condizioni affinché l’intero ordinamento lavoristico vigente estenda la propria efficacia anche alle situazioni in cui la prestazione di lavoro viene resa nelle modalità di autodeterminazione della prestazione stessa, oggi caratteristica della collaborazione coordinata e continuativa. Ciò si può realizzare riformulando l’art.2094 del codice civile, in senso ampliativo, piuttosto che ridefinendo in sede legislativa uno specifico tipo contrattuale di collaborazione coordinata, assistito da un suo particolare corredo di diritti e tutele. Al fine di prevenire comportamenti strumentali od elusivi, nel comporre la norma si dovrà riformare la recente legge, da noi notoriamente osteggiata, che liberalizza il contratto a tempo determinato. Allo stesso fine si introdurrà una norma
che contrasti il ricorso improprio e strumentale alla forma contrattuale
della “associazione in partecipazione”. In secondo luogo la proposta si prefigge l’estensione delle tutele contro i licenziamenti ingiustificati. Il punto di partenza è, notoriamente, la massima determinazione della Cgil nel difendere l’integrità dell’art. 18 della Legge 300/70; la proposta, dunque, si rivolge all’area vasta dei rapporti di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione del suddetto art. 18 (compresi i rapporti di lavoro di cui al titolo I° della presente proposta) Inoltre va considerato che la proposta di cui qui si tratta, come ripetutamente annunciato dalla Cgil, sarà presentata contestualmente alla proposta di legge per la riforma e l’estensione degli ammortizzatori sociali; e dunque occorre valutare a pieno le sinergie che ne derivano, a partire dal fatto che anche le imprese estranee all’area di applicazione dell’art. 18 dovranno poter ricorrere, in caso di difficoltà economiche che causino sospensione o contrazione della attività produttiva, all’intero sistema degli ammortizzatori sociali così come da noi proposto. Vale a dire che anche l’impresa minore in situazione di crisi produttiva o di mercato potrà ricorrere, secondo le modalità definite nella specifica proposta di legge, agli istituti in cui si articola il sistema degli ammortizzatori (contratti di solidarietà, cassa integrazione….) in funzione preventiva rispetto ai licenziamenti. L’eventuale protrarsi della situazione di crisi produttiva o di mercato oltre la durata temporale dei suddetti ammortizzatori, costituirà, anche nelle imprese minori, giustificato motivo oggettivo per il ricorso ad eventuali licenziamenti. Dunque in questa sede si tratta delle situazioni in cui il datore di lavoro adotti un provvedimento di licenziamento individuale per motivi che definiamo genericamente “di ordine disciplinare” Così delimitato il campo della proposta, la stessa si riassume come segue: Accertato nel processo che il
licenziamento che origina la controversia non è motivato da giusta causa o
giustificato motivo oggettivo, il giudice emette sentenza di “reintegra”,
quale che sia il numero dei dipendenti dell’impresa.(con l’esclusione dei
rapporti di lavoro domestici e dei rapporti di lavoratori che abbiano
superato l’età del pensionamento di vecchiaia e abbiano maturato il massimo
dell’anzianità di servizio pensionabile). Nelle imprese che occupano fino a 15 dipendenti si riconosce anche al datore di lavoro la possibilità, dopo che sia intervenuta la sentenza di reintegra, di optare formalmente per un risarcimento monetario “equivalente”. In tal caso il Magistrato quantificherà il risarcimento secondo il criterio della attualizzazione del danno futuro reale, con la stessa tecnica usata nella liquidazione dei danni alla persona per infortunio o incidente, pagati dal danneggiante al danneggiato. Nel determinare la misura del risarcimento si dovrà prevedere un tetto massimo per le imprese il cui fatturato si attesti al di sotto di un livello “congruo” ,da quantificare. Alla determinazione del numero dei dipendenti dell’impresa ai fini della definizione dell’ambito di applicazione dell’art. 18 della legge 300/70 concorrono tutti i contratti di lavoro in essere, quale che sia la modalità della prestazione richiesta, compresi quindi i contratti di cui al titolo I° della presente proposta di legge. Allo stesso fine vanno altresì considerati i raggruppamenti di impresa. TITOLO III° In terzo luogo la proposta si prefigge di rendere più tempestiva ed efficace la gestione delle controversie di lavoro. A tal fine si propone la istituzione di un procedimento speciale (analogo a quello previsto per le controversie inerenti l’applicazione dell’art. 28 della legge 300) per tutte le controversie che abbiano per oggetto la salvaguardia del rapporto di lavoro o i trasferimenti. Inoltre si propone di ricondurre il tentativo di conciliazione all’interno del processo, rendendolo così fortemente impegnativo per le parti, e di valorizzare l’istituto dell’arbitrato, sempre rigorosamente volontario e secondo leggi e contratti, rendendolo opzionabile dalle parti dopo l’avvio del processo. Roma, febbraio 2003
La legge delega, infatti: "Siamo insomma alla prese oggi con un vero
e proprio 'azzeramento dei diritti' - ammonisce il segretario della Cgil -
che colpisce la dignità di milioni di lavoratori italiani: quel che si
annuncia è un nuovo scontro sociale, un nuovo 'articolo 18' la cui
responsabilità cadrà tutta sul governo Berlusconi. Anche perché,come è ormai
chiaro a tutti, questo attacco violentissimo contro i lavoratori punta a
snaturare il ruolo stesso del sindacato, che il governo vuole solo come
erogatore di servizi generali (troverà lavoro, qualificherà i rapporti di
lavoro, offrirà formazione) e non più come soggetto di rappresentanza di
interessi specifici a cui si possa aderire liberamente".
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