Seduta n. 138 del 6/5/2002, interrogazione a risposta scritta
in data 12 febbraio 2002, il ministero delle attività produttive, direzione
generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese ha decretato la
pubblicazione delle graduatorie del bando del 2001 ex legge n. 488 del
1992;
in base alla graduatoria si rileva che sono state ammesse a finanziamento 4
società per la realizzazione di parchi eolici in Sicilia;
queste 4 società hanno ottenuto 7 contributi, 2 ciascuno le società IVPC 6,
IVPC Marche, IVPC 2000 e Vento del Sud, per un totale di contribuzione pari 102
miliardi e 229 milioni di lire;
la circolare ministeriale minindustria n. 90315 per il bando sopra citato, al
punto 2.1, ultimo capoverso, recita che «alla data di chiusura dei termini di
presentazione delle domande di agevolazioni, il suolo e gli immobili interessati
dal programma di investimenti devono essere già rispondenti, in relazione
all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e
di destinazione d'uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia
giurata»;
per la realizzazione di un parco eolico in Sicilia, non essendovi previsione nei
piani regolatori dei comuni, prima di poter richiedere la definitiva
autorizzazione amministrativa al comune per la realizzazione dell'opera, occorre
una variante dello strumento urbanistico generale comunale;
alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di
agevolazioni, l'assessorato regionale all'urbanistica non ha emesso alcun
decreto in relazione ai parchi eolici promossi dalle succitate società. In
alcuni casi, alla data, erano stati a stento presentati i progetti di massima al
comune, senza i necessari allegati di rito, corredati semplicemente dalla
delibera consiliare che evidenzia la localizzazione dell'opera e la convenzione
che regola i futuri rapporti fra la società e l'ente locale;
all'atto dell'acquisizione dei principali pareri urbanistici richiesti dalla
normativa vigente quali quelli relativi ai vincoli paesistici, archeologici,
sismici e idrogeologici, questi progetti vengono bocciati, anche perché la
Sicilia non si è ancora dotata di un piano regionale per la localizzazione di
dette strutture;
quanto sopra è pienamente suffragato dal mancato accoglimento del progetto da
parte della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Siracusa;
per superare questa mancanza di documentazione le sopraccitate società
avrebbero prodotto, verosimilmente, delle perizie giurate; dette imprese
risultano perciò inserite nella graduatoria pur prive dei requisiti prescritti ex
lege, trattandosi di progetti non conformi alle imperative disposizioni
circa la rispondenza agli strumenti ed ai vincoli urbanistici;
la permanenza in graduatoria di tali imprese determina anche una palese lesione
del pubblico interesse in quanto i contributi che verrebbero alle stesse erogate
rimarrebbero immobilizzati per anni senza alcuna possibilità di trasformarsi in
investimenti produttivi;
risulta all'interrogante che queste 4 società siano riconducibili tutte ad un
unico gruppo finanziario che frazionando gli investimenti su più imprese, è
riuscito ad ottenere maggiori contributi potendosi classificare come piccole
imprese che producono una quantità di energia inferiore a 50 MW, malgrado il
progetto presentato agli enti locali sia unico e di oltre 100 MW;
inoltre le società, sulla base dei bilanci presentati, sono sotto capitalizzate
per gli investimenti intrapresi e nell'ipotesi che le stesse dovessero acquisire
le anticipazioni previste nel bando, e si verifica una impossibilità della
realizzazione dell'opera, esiste il serio pericolo di perdita di risorse
finanziarie con conseguente certo danno erariale -:
quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interrogato in merito alla
permanenza di dette società nella graduatoria speciale per attività della
regione Sicilia - Bando del 2001 (11o) del settore industria
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