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DUE FIUMI   Volontariato di Protezione Civile
                                                      
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DL. 194/2001

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

8 febbraio 2001, n.194

Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di

volontariato alle attività di protezione civile.

 

Art. 1.

Iscrizione delle organizzazioni di volontariato nell'elenco

dell'Agenzia di protezione civile

1. È considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo

liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali

di protezione civile, che svolge opromuove, avvalendosi prevalentemente

delle prestazioni personali,volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività

di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di eventi di cui

all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonchè attività

di formazione e addestramento, nella stessa materia.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento è considerata organizzazione

di volontariato di protezione civile ogniorganismo liberamente costituito,

senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che svolge

o promuove,avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali,

volontarie e gratuite dei propri aderenti, attività di previsione, prevenzione

esoccorso in vista o in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera

c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dicompetenza statale ai sensi

dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonchè attività

di formazione e addestramento, nella stessa materia.

3. Al fine della più ampia partecipazione alle attività di pro t ezione civile, le

organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo

6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, nonchè in elenchi o albi di prot

ezione civile previsti specificamente a livello regionale, possono chiedere ,

per il tramite della regione o provincia autonoma presso la quale sono re g istrate,

l'iscrizione nell'elenco nazionale dell'Agenzia di pro t ezione civile, di

seguito denominata "Agenzia", che prov vede, d'intesa con le amministrazioni

medesime, a ve r i f i c a re l'idoneità tecnico-operativa in relazione all'impiego

per gli eventi calamitosi indicati al comma 2. Sulle suddette organizzazioni,

le regioni e le province autonome invieranno periodicamente

1

all'Agenzia l'aggiornamento dei dati e ogni altra utile informazione volta al

più razionale utilizzo del vo l o n t a r i a t o.

4. Le organizzazioni di volontariato di cui al comma 2, che, in virtù dell'articolo

13 della legge 11 agosto 1991, n. 266, non avendo articolazione regionale,

non sono iscritte nei registri regionali previsti dall'articolo 6 della stessa

legge, possono chiedere l'iscrizione nell'elenco nazionale di cui al comma 3

direttamente all'Agenzia che provvede, dopo congrua istruttoria tesa ad

appurarne la capacità operativa in relazione agli eventi di cui al comma 2. Le

regioni e le province autonome invieranno periodicamente all'Agenzia, preferibilmente

su base informatica, l'aggiornamento dei dati inerenti le suddette

organizzazioni e ogni altra utile informazione volta al più razionale ed

omogeneo indirizzo del volontariato.

5. Dell'avvenuta iscrizione nell'elenco nazionale, l'Agenzia informa le organizzazioni

richiedenti, le regioni, le province autonome ed i prefetti territorialmente

competenti.

6. Per favorire l'armonizzazione di criteri, modalità e procedure d'iscrizione, di

formazione e di utilizzo delle organizzazioni di volontariato su tutto il territorio

nazionale, l'Agenzia promuove periodiche riunioni con i rappresentan -

ti delle regioni e delle province autonome.

7. Con provvedimento motivato, l'Agenzia può disporre la cancellazione dall'elenco

nazionale delle organizzazioni di volontariato per gravi e comprovati

motivi, accertati dalle autorità competenti ai sensi della legge n. 225 del 1992

in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto

legislativo n. 112 del 1998.

8. L'Agenzia cura la specializzazione delle organizzazioni di cui al comma 2,

nelle attività di protezione civile e provvede a individuare ed a disciplinare le

esigenze connesse alle specifiche tipologie di intervento, nonchè le forme e le

modalità di collaborazione.

 

Art. 2.

Concessione di contributi finalizzati al potenziamento

delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione

tecnica e per la formazione dei cittadini.

1. L'Agenzia può concedere alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco

nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 1, nei limiti degli stanziamenti desti-

2

nati allo scopo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrez z a t u re e dei

m ezzi, nonchè al miglioramento della preparazione tecnica e alla formazione dei

c i t t a d i n i .

2. Per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi si intende il raggiungimento

di un livello di dotazione di apparati strumentali, più elevato rispetto a

quello di cui l'organizzazione dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni

già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature.

3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle

pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione,

atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia

dell'attività espletata dalle organizzazioni.

4. Per formazione dei cittadini si intende ogni attività diretta a divulgare fra i

cittadini la cultura di protezione civile, nonchè a favorire la conoscenza delle

nozioni e l'adozione dei comportamenti individuali e collettivi, utili a ridurre

i rischi derivanti dagli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, e ad attenuarne

le conseguenze.

5. Le attività di cui ai commi 3 e 4 debbono espletarsi, nel rispetto dei piani formativi

teorico-pratici predisposti, sentite le regioni e le province autonome

interessate, dall'Agenzia che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili,

può organizzare corsi sperimentali.

6. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sottoscritta

dal legale rappresentante e compilata in conformità ai modelli A e B allegati

al presente regolamento, deve essere indirizzata e presentata direttamente

o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre

di ciascun anno, all'Agenzia, corredata della documentazione prevista

negli articoli 3 e 4.

7. I contributi sono, di norma, erogati in misura non superiore al 75% del fabbisogno

documentato. La percentuale dei costi finanziabili può essere

aumentata oltre tale limite, fino alla totale copertura della spesa, in relazione

alle esigenze delle organizzazioni di volontariato in aree del territorio nazionale

che presentino elevati indici di rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione

dello stato di emergenza nazionale, al momento della domanda.

8. Nella concessione dei contributi di cui al presente articolo si tiene conto delle

eventuali, analoghe concessioni di contributi o agevolazioni finanziarie da

parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte

dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute

con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla doman-

3

da di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici o

privati, anche congiuntamente considerati, non può superare l'importo della

spesa effettivamente sostenuta dall'organizzazione con riguardo al medesimo

progetto di potenziamento delle strutture, o di miglioramento della preparazione

tecnica, o di formazione dei cittadini.

9. In caso di partecipazione delle regioni e delle province autonome, delle province,

dei comuni e delle comunità montane al finanziamento dei progetti di

cui al presente articolo, l'erogazione del re l a t i vo contributo concesso

dall'Agenzia può avvenire anche per il tramite dei suddetti enti.

 

Art. 3.

Documentazione da allegare alla domanda per la concessione

di contributi per il potenziamento delle attrezzature e dei mezzi

1. La domanda per la concessione del contributo per il potenziamento delle

attrezzature e dei mezzi deve essere corredata della seguente documentazione:

a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature,

in relazione alle prevedibili esigenze e alle modalità di impiego;

b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltratead altri soggetti o

di contributi già erogati per il medesimo progetto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della

documentazione allegata alla domanda.

2. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere

la necessaria integrazione in qualunque fase del procedimento di concessione

del contributo.

 

Art. 4.

Documentazione da allegare alla domanda per la concessione

di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica

e per la formazione dei cittadini

1. La domanda per la concessione dei contributi per il miglioramento della preparazione

tecnica e per la formazione dei cittadini deve essere corredata dalla

seguente documentazione:

4

a) progetto contenente anche la relazione esplicativa, ove sia specificato il tipo

di attività di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il

responsabile del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire;

b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o

di contributi già erogati per il medesimo progetto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della

documentazione allegata alla domanda.

2. L'Agenzia può sottoporre il preventivo di spesa riguardante il finanziamento

dei progetti di cui al presente articolo al parere di autorità competenti, tra cui

scuola superiore della pubblica amministrazione, Università, Istituti di ricerca,

al fine stabilire la congruità dei costi indicati.

3. Se l'Agenzia ritiene che la documentazione prodotta è carente, può richiedere

all'organizzazione di volontariato la necessaria integrazione in qualunque

fase del procedimento di concessione del contributo.

 

Art. 5.

Criteri e procedure per la concessione dei contributi

1. L'Agenzia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, definisce coerentemente con i piani di emergenza previsti

dall'articolo 107, comma 1, lettera f), n. 2), i criteri generali di ripartizione

dei contributi, che restano in vigore per un triennio. Sulla base dei criteri

definiti, l'Agenzia, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, predispone,

entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano di erogazione dei contributi alle

organizzazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, in relazione

alle domande presentate entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi tengono conto:

a) dei rischi del territorio o dell'esistenza dello stato d'emergenza nazionale;

b) dei benefici ottenibili attraverso l'erogazione del contributo;

c) della consistenza di altri eventuali, precedenti contributi concessi

dall'Agenzia, ovvero da altre pubbliche amministrazioni.

3. Nel termine di trenta giorni dalla predisposizione del piano di erogazione di

cui al comma 1, viene data comunicazione a ciascuna organizzazione di

volontariato richiedente del provvedimento motivato di ammissione parziale

5

o totale o di esclusione dal contributo stesso. Analoga comunicazione va data

alla regione o provincia autonoma interessata.

 

Art. 6.

Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari dei contributi previsti dall'articolo 3, sono tenuti al rispetto delle

seguenti disposizioni: a) tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture

e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione, ove di natura durevole,

senza esplicita autorizzazione da parte dell'Agenzia, per un periodo di tre

anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale

obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'organizzazione

o di trasferimento dei beni acquisiti ad altra organizzazione. L'obbligo di cui

al presente comma può cessare, con provvedimento del Ministro dell'interno

o di un suo delegato, nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa

ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile

potenziamento, preventivamente autorizzati dall'Agenzia;

b) intestazione al legale rappresentante dell'organizzazione dei beni mobili re g is

t r a t i ;

c) realizzazione dell'iniziativa entro un termine stabilito, pro rogabile solo per

fatti non imputabili all'organizzazione, e certificata da opportuna docum

e n t a z i o n e .

 

Art. 7.

Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativ a

1. L'Agenzia dispone accertamenti volti a ve r i f i c a re l'avvenuto potenziamento

delle attrez z a t u re, dei mezzi e delle stru t t u re in conformità alla documentazione

prodotta all'atto della domanda, nonchè il rispetto degli obblighi

di cui all'articolo 6.

2. Per l'effettuazione di tali accertamenti l'Agenzia si avvale di funzionari tecnici

ed amministrativi individuati dall'Agenzia medesima.

3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione

del contributo determinano: a) la revoca, da parte dell'Agenzia, del

contributo finanziario accordato;

6

b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo

già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.

4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave l'Agenzia dispone con

provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla

regione, alla provincia autonoma, l'esclusione dell'organizzazione dalla concessione

di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate

nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.

5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dall'Agenzia, con le

medesime modalità di cui al comma 2, al fine di accertare il regolare svolgimento

delle attività dirette al miglioramento della preparazione tecnica e per

la formazione dei cittadini, disponendosi, nei casi di accertata violazione e

secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.

 

Art. 8.

Partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di predisposi -

zione ed attuazione dei piani di protezione civile - Forme e modalità

1. Ai fini di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), numeri 1) e 2) del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le organizzazioni di volontariato di protezione

civile di cui all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, ciascuna

nel proprio ambito territoriale di operatività, forniscono all'autorità

competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni

trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del 1998,

ogni possibile e fattiva collaborazione. I compiti delle organizzazioni di

volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile

per i casi di eventi calamitosi indicati al comma 2 dell'articolo 1, in relazione

alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle

attività esplicate dall'organizzazione.

2. Le organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, vengono sentite

in relazione alle attività oggetto di indirizzi di cui all'articolo 107, comma

1, lettera f), numero 1), del decreto legislativo n. 112 del 1998 e prendono

parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile,

per i casi di eventi calamitosi di cui al comma 2 dell'articolo 1, nelle forme

e con le modalità concordate con l'autorità competente ai sensi della legge n.

225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108

del decreto legislativo n. 112 del 1998.

7

3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed all'attuazione

dei piani di protezione civile, le organizzazioni di volontariato comunicano

all'autorità di protezione civile competente con cui intendono collaborare:

a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;

b) la specialità individuale posseduta nell'ambito del gruppo operativo ed il

grado di responsabilità rivestito da ciascun volontario all'interno del gruppo

stesso;

c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche,

di comunicazione e sanitarie, nonchè la reperibilità del responsabile;

d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;

e) l'ambito territoriale di operatività.

4. Le organizzazioni di volontariato possono richiedere copia degli studi e delle

ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con

l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.

241, e nel rispetto dei principi introdotti dalla legge 31 dicembre 1996, n.

675.

5. L'Agenzia promuove, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate,

anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire

la partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di previsione

e prevenzione in collaborazione con i soggetti istituzionali, in relazione

agli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1.

6. Nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di

emergenza, relativi agli eventi di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità competenti

possono avvalersi della collaborazione delle organizzazioni di volontariato

iscritte nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3. Nei confronti delle

organizzazioni suddette e dei relativi aderenti, impiegati espressamente

dall'Agenzia, si applicano i benefici di cui agli articoli 9 e 10.

 

Art. 9.

Disciplina relativa all'impiego delle organizzazioni di volontariato

nelle attività di pianificazione, soccorso, simulazione,

emergenza e formazione teorico-pratica

1. Ai volontari aderenti ad organizzazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui

a l l ' a rticolo 1, comma 3, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o

8

in occasione degli eventi di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche su richiesta

del sindaco o di altre autorità di pro t ezione civile competenti ai sensi della legge

n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108

del decreto legislativo n. 112 del 1998, nonchè autorizzate dall'Agenzia, ve ngono

garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, re l a t i vamente

al periodo di effettivo impiego che il datore di lavo ro è tenuto a cons

e n t i re, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a

n ovanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del

datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 4 della

legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. In occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza nazionale,

e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione dell'Agenzia, e per i casi

di effettiva necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per

l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere

elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. I benefici di cui ai commi 1 e 2 vengono estesi ai volontari singoli iscritti nei

"ruolini" delle Prefetture, previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente

della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, qualora espressamente impiegati dal

Prefetto in occasione di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della

legge n. 225 del 1992.

4. Agli aderenti alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma

2, impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza, e di

formazione teorico-pratica, compresa quella destinata ai cittadini, e autorizzate

preventivamente dall'Agenzia, sulla base della segnalazione dell'autorità

di protezione civile competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità

alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo

n. 112 del 1998, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo

complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo

di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette

iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie

e comunque connesse alla loro realizzazione.

5. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2, 3 e

4, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumen-

9

ti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, mediante

le procedure indicate nell'articolo 10.

6. Le attività di simulazione di emergenza, quali le prove di soccorso e le esercitazioni

di protezione civile, vengono programmate:

a) dall'Agenzia, per le esercitazioni nazionali che direttamente le organizza;

b) dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile. Gli scenari di

tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione

del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili

ai sensi dell'articolo 10, nonchè di quelle riferite al comma 1, debbono

pervenire all'Agenzia, relativamente a ciascun anno, entro il 10 gennaio,

per le esercitazioni programmate per il primo semestre, ed entro il 10

giugno per quelle previste per il secondo semestre. L'Agenzia si riserva la relativa

approvazione e autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento

delle prove medesime, nei limiti dello stanziamento sui relativi capitoli di

spesa.

7. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti,

da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza,

deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della

prova, dagli interessati o dalle organizzazioni cui gli stessi aderiscono.

8. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o in

occasione dell'emergenza, le organizzazioni interessate fanno pervenire all'autorità

di protezione civile competente una relazione conclusiva sull'attività

svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e

sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa.

9. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri

dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui ai commi 1, 2, 3 e

4, il datore di lavoro presenta istanza all'autorità di protezione civile territorialmente

competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica

professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli,

le giornate di assenza dal lavoro e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonchè

le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

10.Ai volontari lavoratori autonomi, appartenenti alle organizzazioni di volontariato

indicate all'articolo 1, comma 2, legittimamente impiegati in attività

di protezione civile, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il

mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del

reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di

volontariato, nel limite di L. 200.000 lorde giornaliere.

10

11.L'eventuale partecipazione delle organizzazioni di volontariato, inserite nell'elenco

di cui all'articolo 1, comma 3, alle attività di ricerca, recupero e salvataggio

in acqua nonchè alle relative attività esercitative, tiene conto della

normativa in materia di navigazione e si svolge nell'ambito dell'organizzazione

nazionale di ricerca e soccorso in mare facente capo al Ministero dei trasporti

e della navigazione.

12.Le disposizioni di cui al presente articolo, nonchè dell'articolo 10, si applicano

anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purchè preventivamente

autorizzate dall'Agenzia.

Art. 10.

Rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese sostenute

nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica

1. Anche per il tramite delle Regioni o degli altri enti territorialmente competenti,

preventivamente autorizzati, l'Agenzia, nei limiti delle disponibilità di

bilancio, provvede ad effettuare i rimborsi ai datori di lavoro, nonchè alle

organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese

sostenute in occasione di attività e di interventi preventivamente autorizzati

e relative ai viaggi in ferrovia e in nave, al costo della tariffa più economica

ed al consumo di carburante relativo agli automezzi utilizzati, sulla base del

chilometraggio effettivamente percorso e su presentazione di idonea documentazione.

I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da

parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa.

2. Per ottenere il rimborso delle somme anticipate, gli enti di cui al comma 1

dovranno predisporre apposita richiesta all'Agenzia.

3. Possono essere ammessi a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione

giustificativa (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza,

certificazioni pubbliche ecc.), gli oneri derivanti da:

a) reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento di

attività autorizzate con esclusione dei casi di dolo o colpa grave;

b) altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività e

agli interventi autorizzati.

4. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei

datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione

dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività formativa.

11

Art. 11.

Modalità di inter vento delle organizzazioni di volontariato

nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso

1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 1,

comma 2, prestano la loro opera, in materia di previsione e prevenzione sul

territorio in relazione agli eventi indicati al medesimo comma 2. Nelle attività

di soccorso, le organizzazioni intervengono su esplicita richiesta dell'autorità

competente ai sensi della legge n. 225 del 1992, in conformità alle funzioni

trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112 del

1998, che ne assicura il coordinamento.

2. Ove aderenti ad una o più organizzazioni si trovino sul luogo al momento del

verificarsi di un evento di cui al comma 2 dell'articolo 1, nell'assoluta impossibilità

di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per

affrontare l'emergenza, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia

dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento

e la direzione degli interventi di soccorso.

Art. 12.

Comitato nazionale di volontariato di protezione civile

1. Con riferimento alla tipologia di eventi di cui all'articolo 1, comma 2, la partecipazione

delle organizzazioni di volontariato alle attività dell'Agenzia è realizzata

anche attraverso la loro consultazione nell'ambito del Comitato nazionale

di volontariato di protezione civile, istituito con decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri.

2. Il Comitato, che svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da:

a) dodici rappresentanti, designati da organizzazioni nazionali di volontariato di

protezione civile, individuate dall'Agenzia, presenti con proprie sedi in almeno

sei regioni;

b) ventidue rappresentanti eletti da organizzazioni locali di volontariato di protezione

civile, secondo modalità determinate d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano. Sono escluse da tale nomina le articolazioni locali quali,

ad esempio, delegazioni o comitati delle organizzazioni designate ai sensi

della lettera a).

12

3. Le norme di organizzazione e funzionamento sono stabilite dallo stesso

Comitato.

Art. 13.

Estensione benefici

1. I benefici previsti dagli articoli 9 e 10 in favore degli appartenenti alle organizzazioni

di volontariato di protezione civile, sono estesi dall'Agenzia anche

agli appartenenti alle organizzazioni di volontariato chiamate a fornire la propria

collaborazione in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di

emergenza nazionale.

Art. 14.

Norma di copertura

1. A tutti gli oneri conseguenti all'applicazione delle disposizioni del presente

regolamento si provvede nei limiti degli stanziamenti allo scopo destinati nel

bilancio dell'Agenzia.

Art. 15.

Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche in vista o in

occasione degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della

legge 24 febbraio 1992, n. 225, fino all'emanazione, da parte delle regioni e

delle province autonome, della disciplina ai sensi dell'articolo 108 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 16.

Norma abrogativ a

1. Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, è abrogato.

13

Art. 17.

Norma finale

1. Nelle more della costituzione dell'Agenzia, le norme del presente regolamento

si applicano, per quanto di competenza, al Dipartimento della protezione

civile.

14

Allegato A

(previsto dall'art. 2, comma 6)

FAC-SIMILE

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il potenziamento di attrezzature

e dei mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. ........ del ..............

Il sottoscritto ........................................................................rappresentante legale

con sede legale dell'organizzazione ............................................................nel comune

di .........................................provincia ............ indirizzo....................................

c.a.p. .................. tel. ................................ fax ..................................

Chiede ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. ........ del ............... la

concessione di un contributo per un totale di L. ............... per il potenziamento

delle attrezzature e dei mezzi sottoindicati: Allega alla presente domanda:

a) relazione illustrativa e tecnica del progetto di acquisizione di mezzi e attrezzature,

in relazione alle prevedibili esigenze e, alle modalità d'impiego;

b) documentato preventivo di spesa relativo al progetto;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da

questi già erogati per il medesimo progetto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione

allegata alla domanda;

e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le organizzazioni di cui

all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto).

Data,

Firma ............................................................

15

Allegato B

(previsto dall'art. 2, comma 6)

FAC-SIMILE

Oggetto: Domanda di concessione di contributo per il miglioramento della preparazione

tecnica e per la formazione dei cittadini delle organizzazioni di

volontariato di protezione civile ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica n. ........ del ..............

Il sottoscritto ...........................................................................rappresentante legale

dell'organizzazione ............................................................................con sede legale

nel comune .............................................................di provincia .......................

indirizzo ............................................c.a.p. .......... tel. .........................................

tel. .............................................. fax ..................................................

Chiede

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. .................... del ....................

la concessione di un contributo per un totale di L. ............................................. per

il miglioramento della preparazione tecnica e per la formazione dei cittadini.

Allega alla presente domanda:

a) progetto contenente anche la relazione esplicativa in cui viene specificato il tipo

di attività di formazione o di addestramento, l'impianto organizzativo, il responsabile

del progetto, i destinatari e gli obiettivi che si intendono perseguire;

b) preventivo di spesa analitico dei costi da sostenere;

c) dichiarazione di eventuali richieste di contributo inoltrate ad altri soggetti o da

questi già erogati per il medesimo progetto;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la veridicità della documentazione

allegata alla domanda;

e) parere della regione o della provincia autonoma (solo per le organizzazioni di cui

all'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto).

Data,

Firma ............................................

16

 

Ultima Modifica : 15 febbraio 2004