Legge 5 Novembre 1971, N. 1086Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica(G.U. 21-12-1971, n. 321) Capo I Art. 1. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato normale quelle composte da un complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica. Sono considerate opere in conglomerato cementizio armato precompresso quelle composte di strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto. Sono considerate opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli. La realizzazione delle opere di cui ai commi precedenti deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità. Art. 2. La costruzione delle opere di cui all'art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un architetto o ingegnere o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze. Per le opere eseguite per conto dello Stato, non è necessaria l'iscrizione all'albo del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore di cui al successivo art. 7, se questi siano ingegneri o architetti dello Stato. Art. 3. Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera comunque realizzate. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera. Art. 4. Le opere di cui all'art. 1 devono essere denunciate dal
costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del
loro inizio. Art. 5. Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere di cui all'art.
1 a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati
nel terzo e nel quarto comma dell'art. 4, datati e firmati anche dal costruttore
e dal direttore dei lavori, nonché‚ un apposito giornale dei lavori. Art. 6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il
direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia,
sull'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, esponendo: Art. 7. Tutte le opere di cui all'art. 1 debbono essere sottoposte a
collaudo statico. Art. 8. Per il rilascio di licenza d'uso o di abitabilità, se
prescritte, occorre presentare all'ente preposto una copia del certificato di
collaudo con l'attestazione, da parte dell'ufficio del genio civile,
dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente art. 7. Art. 9. Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in
conglomerato armato normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e
che assolvono alle funzioni indicate nell'art.1, hanno l'obbligo di darne
preventiva comunicazione al Ministero dei lavori pubblici, con apposita
relazione nella quale debbono:
Capo II Art. 10. Il sindaco del comune, nel cui territorio vengono realizzate le
opere indicate nell'art. 1, ha il compito di vigilare sull'osservanza degli
adempimenti previsti dalla presente legge: a tal fine si avvale dei funzionari
ed agenti comunali. Art. 11. I funzionari e agenti comunali, che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del sindaco, verrà inoltrato al pretore e alla prefettura, per i provvedimenti di cui al successivo art. 12. Art. 12. Il prefetto, ricevuto il processo verbale redatto a norma del
precedente articolo ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto
notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e
al costruttore la sospensione dei lavori.
Capo III Art. 13. Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue
le opere previste dalla presente legge, o parti di esse, in violazione dell'art.
2, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire
1.000.000. Art. 14. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'art. 4 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Art. 15. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni
indicate nell'art. 5 è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire
200.000. Art. 16. Il collaudatore che non osserva le disposizioni indicate nell'art. 7, penultimo comma, è punito con l'ammenda da lire 40.000 a lire 200.000. Art. 17. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo o, per quanto riguarda le opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4, prima del collaudo statico, è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000. Art. 18. La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui è divenuta irrevocabile, alla competente prefettura ed al consiglio provinciale dell'ordine profes-sionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato.
Capo IV Art. 19. Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano alle opere in conglomerato armato normale in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali sia stata presentata denuncia alla prefettura ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 16-11-1939, n. 2229, n‚ alle opere in conglomerato armato precompresso ed a struttura metallica che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino già iniziate. Art. 20. Agli effetti della presente legge sono considerati laboratori ufficiali:
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il consiglio
superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto altri
laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, ai sensi della
presente legge. Art. 21. Il Ministro per i lavori pubblici, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno uniformarsi le costruzioni di cui alla presente legge. Art. 22. Fino a quando non saranno emanate le norme tecniche di cui al precedente art. 21, continuano ad applicarsi le norme di carattere tecnico contenute nel Regio decreto 16-11-1939, n. 2229, e nel decreto del capo provvisorio dello Stato 20-12-1947, n. 1516. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Ai sensi del quarto comma dell'art. 113 della legge 24-11-1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), le pene pecuniarie comminate per reati previsti dalla presente legge, sono raddoppiate. |