MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 11 marzo 1988
Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.

(GU n. 127 del 1-6-1988)

 

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche;
Ritenuto che, in forza dell'art. 1 della citata legge n. 64/1974, devono essere emanate norme tecniche per la disciplina delle costruzioni, norme che, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, possono essere modificate o aggiornate ogni qual volta occorre;

Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 7 febbraio 1981 relativo a "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";

Ritenuto che, le suddette norme tecniche di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 1981 devono essere modificate ed aggiornate;

Visto il nuovo testo delle norme tecniche in oggetto predisposto dal servizio tecnico centrale, testo sul quale, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, ha espresso parere favorevole l'assemblea generale del Consiglio superiore del lavori pubblici con il voto n. 188 del 26 settembre 1986;

Espletata la procedura di cui alla legge 21 giugno 1986 n. 317 in attuazione alla direttiva CEE n. 83/189;

Decreta:

Art. 1. Sono approvate le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, predisposte dal servizio tecnico centrale ed allegate al presente

Art. 2. Le anzidette norme entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 3. In via transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 1981 per le opere in corso, per le opere per le quali sia stato stipulato regolare contratto, per le opere per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per l'appalto, per le opere comprendenti strutture disciplinate dalla legge n. 1086/71 per le quali e' stata gia' presentata la denuncia a sensi dell'art. 4 della legge stessa.

Roma, addi' 11 marzo 1988

Il Ministro dei lavori pubblici
DE ROSE
Il Ministro dell'interno
FANFANI


 

     A. DISPOSIZIONI GENERALI.
     
      A. 1. Oggetto e scopo delle norme.
       Con  le  presenti  norme  si  stabiliscono i principali criteri da
    seguire:
        per  il  progetto  e  per  l'esecuzione  di indagini sui terreni,
    intesi quali terre o rocce nella loro sede;
        per il progetto, per la costruzione e per il collaudo di opere di
    fondazione,  opere  di  sostegno,  manufatti  di  materiali  sciolti,
    manufatti sotterranei;
        per lo studio della stabilita' dei pendii naturali;
        per  il  progetto di stabilizzazione dei pendii naturali e per il
    progetto di scavi; per il progetto delle discariche e delle  colmate;
    per  il  progetto  degli  interventi  di consolidamento di ammassi di
    terreni e rocce; per il progetto degli interventi di ristrutturazione
    e  consolidamento di esistenti strutture di dondazione e di sostegno;
    per lo studio di fattibilita' di  opere  e  di  insiemi  di  opere  e
    relativi  interventi  nel  sottosuolo  che  interessano grandi aree o
    grandi volumi di terreno, nonche' per  lo  studio  e  la  valutazione
    degli   effetti   di  emungimenti  di  fluidi  dal  sottosuolo  e  di
    perturbazione del regime delle pressioni interstiziali.
       I principi ed i criteri hanno lo scopo di garantire la sicurezza e
    la funzionalita' del  complesso  opere-terreni  e  di  assicurare  in
    generale   la   stabilita'  del  territorio  sul  quale  si  inducono
    sollecitazioni e deformazioni.
       Le  presenti  norme  si  applicano  a  tutte  le opere pubbliche e
    private da realizzare nel territorio della Repubblica, come  disposto
    dall'art.  1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ivi comprese le zone
    dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3,  titolo  II,  della  citata
    legge.  Le  presenti norme valgono anche per le opere speciali di cui
    al punto D dell'art. 1 della sopra  richiamata  legge,  salvo  quanto
    disposto  dalle  norme  tecniche  relative  alle singole categorie di
    opere speciali.
       Per   quanto  attiene  al  calcolo  ed  al  dimensionamento  delle
    strutture e  dei  manufatti  considerati  nelle  presenti  norme,  ai
    realtivi  materiali  ai  procedimenti e metodi costruttivi si rimanda
    alle vigenti norme specifiche e in particolare alle norme emanate  in
    applicazione  della  legge  5  novembre  1971,  n. 1086, salvo quanto
    diversamente prescritto nelle sezioni seguenti.
     
     A. 2. Prescrizioni generali.
       Le  scelte  di  progetto,  i  calcoli e le verifiche devono essere
    sempre  basati  sulla  caratterizzazione  geotecnica  del  sottosuolo
    ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove.
       I   calcoli   di  progetto  devono  comprendere  le  verifiche  di
    stabilita' e le valutazioni del margine  di  sicurezza  nei  riguardi
    delle  situazioni  ultime  che  possono  manifestarsi  sia nelle fasi
    transitorie di costruzione sia nella fase  definitiva  per  l'insieme
    manufatto-terreno.  Le  situazioni  di  esercizio tenendo conto delle
    possibili  variazioni  di  sollecitazione  e   deformazione,   devono
    ugualmente  essere  verificate con la dovuta sicurezza. La scelta dei
    coefficienti di sicurezza deve essere motivata in rapporto  al  grado
    di  approfondimento  delle  indagini  sui  terreni, all'affidabilita'
    dalla valutazione delle azioni esterne,  tenuto  conto  del  previsto
    processo costruttivo e dei fattori ambientali. L'assunzione di valori
    inferiori a quelli prescritti nei  capitoli  successivi  deve  essere
    giustificata con una analisi documentata.
       Il progetto deve comprendere anche una valutazione dei prevedibili
    spostamenti   dell'insieme   opera-terreno,   nonche'   un   giudizio
    sull'ammissibilita'  di tali spostamenti in rapporto alla sicurezza e
    funzionalita' del manufatto e di quelli ad esso adiacenti.
       L'intensita'  e  la direzione delle azioni statiche e dinamiche da
    considerare nei calcoli geotecnici deve essere stabilita  sulla  base
    di  una  analisi che tenga conto della probabilita' e della frequenza
    di applicazione, del tempo di permanenza, della  natura  dei  terreni
    presenti nel sottosuolo e del tipo di opera.
       In presenza di azioni indotte da sismi si adotteranno i criteri di
    valutazione  del  carico  limite  e  del  relativo  coefficiente   di
    sicurezza  prescritti dalle norme tecniche per le costruzioni in zone
    sismiche (D.R. 19 giugno 1984).
       Nel  progetto  devono  essere  considerate  le fasi e le modalita'
    costruttive.
       In  corso  d'opera  si  deve  controllare  la  rispondenza  tra la
    caratterizzazione geotecnica assunta  in  progetto  e  la  situazione
    effettiva, differendo di conseguenza il progetto esecutivo.
       Nel  caso  di  costruzioni  di  modesto  rilievo  in rapporto alla
    stabilita' globale dell'insieme opera-terreno, che ricadano  in  zone
    gia' note, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo puo' essere
    ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui  quali  possa
    responsabilmente essere basata la progettazione.
       In questo caso i calcoli geotecnici di stabilita' e la valutazione
    degli spostamenti  possono  essere  omessi,  ma  la  idoneita'  delle
    soluzioni  progettuali  adottate  deve  essere  motivata con apposita
    relazione.
     
    A.3. Elaborati geotecnici e geologici.
       I  risultati  delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici
    devono essere esposti in una relazione geotecnica,  parte  integrante
    degli atti progettuali.
       Nei   casi  in  cui  le  presenti  norme  prescrivano  uno  studio
    geologico, deve essere redatta  anche  una  relazione  geologica  che
    fara' parte integrante degli atti progettuali.
     
    A. 4. Collaudo.
       Il  collaudo  dovra' accertare la rispondenza delle opere eseguite
    alle previsioni progettuali e la rispondenza  della  esecuzione  alla
    presente  normativa,  tenendo  conto di tutti i dati rilevati prima e
    durante la costruzione.
       Ulteriori  indagini  e  prove  saranno  effettuate  nel  corso del
    collaudo, se ritenute necessarie al  fine  di  accertare  l'idoneita'
    dell'opera all'uso cui e' destinata.
     
     B. INDAGINI GEOTECNICHE.
     
      B. 1. Oggetto delle norme.
       Le  presenti  norme  riguardano  il  progetto e l'esecuzione delle
    indagini geotecniche. Queste indagini hanno lo scopo  di  raccogliere
    tutti  i dati qualitativi e quantitativi occorrenti per il progetto e
    per il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme  ed  in
    rapporto al terreno.
     
     B. 2. Indagini nelle fasi di progetto e di costruzione.
       Nelle   fasi   preliminari   della  progettazione  si  potra'  far
    riferimento a informazioni di carattere geologico e a dati geotecnici
    deducibili dalla letteratura oppure noti attraverso indagini eseguite
    precedentemente sulla medesima area.
       Per  il  progetto  di  massima dovranno essere effettuate indagini
    geologiche e geotecniche per valutare la stabilita' di insieme  della
    zona,  prima ed a seguito della costruzione dell'opera in progetto, e
    per individuare  i  problemi  che  la  natura  e  le  caratteristiche
    geotecniche   dei   terreni  pongono  nelle  scelte  delle  soluzioni
    progettuali e dei corrispondenti procedimenti costruttivi  anche  per
    confrontare le soluzioni possibili.
       Nella fase di progetto esecutivo le indagini devono essere dirette
    ad  approfondire  la  caratterizzazione  geotecnica   qualitativa   e
    quantitativa  del sottosuolo per consentire la scelta della soluzione
    progettuale,  di  eseguire  i  calcoli  di  verifica  e  definire   i
    procedimenti costruttivi.
       Per  i manufatti di materiali sciolti, l'indagine deve comprendere
    anche la ricerca  e  lo  studio  dei  materiali  da  impiegare  nella
    costruzione.
       Le  indagini,  gli  studi  ed  i  rilievi  devono essere portati a
    termine  nei  tempi  utili  alla  compilazione  del  progetto,  salvo
    successivi   sviluppi   in   relazione   alle   esigenze  della  fase
    costruttiva.
       La  validita'  delle ipotesi di progetto dovra' essere controllata
    durante la costruzione considerando, oltre ai dati raccolti  in  fase
    di  progetto,  anche  quelli  ottenuti con misure ed osservazioni nel
    corso dei lavori per adeguare, eventualmente, l'opera alle situazioni
    riscontrate.
     
     B. 3. Ampiezza dell'indagine.
       Lo  studio geotecnico deve essere esteso alla parte del sottosuolo
    influenzata, direttamente o  indirettamente,  dalla  costruzione  del
    manufatto  e  che  influenza  il  comportamento  del manufatto stesso
    (volume significativo).
       L'ampiezza  dell'indagine  deve  percio' essere proporzionata alle
    dimensioni, al tipo, alle caratteristiche strutturali, all'importanza
    dell'opera,  alla  complessita'  del  sottosuolo  ed allo stato delle
    conoscenze sulla zona in esame.
     
     B. 4. Mezzi di indagine.
       Il  programma  delle  indagini  deve essere formulato in base alla
    prevedibile costituzione del sottosuolo, tenuto conto dei problemi in
    esame.
       I  mezzi  di  indagine  devono  essere  scelti  caso  per  caso in
    relazione alla natura ed alla successione dei terreni nel sottosuolo,
    alle finalita' ed alle caratteristiche dell'opera.
       Le  indagini  geotecniche  comprendono tra l'altro perforazioni di
    sondaggi  o  scavi,  prelievo  di  campioni,  rilievo   delle   falde
    acquifere,   prove   in   situ,  prove  in  laboratorio,  prospezioni
    geofisiche.
       Il   programma   deve   essere   sufficientemente  flessibile  per
    consentire eventuali modifiche conseguenti  alle  conoscenze  che  si
    otterranno nel corso delle indagini.
     
      B. 5. Relazioni sulle indagini.
       I  risultati  delle  indagini  devono  essere  oggetto di apposite
    relazioni, parte integrante del progetto. Queste  devono  comprendere
    ed  illustrare tutti i dati obiettivi e sviluppare le elaborazioni ed
    i calcoli necessari al fine di giungere alle  scelte  progettuali  ed
    alle verifiche prescritte al punto A.2 e nelle sezioni seguenti.
       La  relazione  geologica  e'  prescritta  per le opere a cui fanno
    riferimento le sezioni E, F, G, H, I,  L,  M.  e  O,  della  presente
    normativa  e  per  le  aree  dichiarate sismiche o soggette a vincoli
    particolari.
       Essa    deve    comprendere    ed    illustrare    la   situazione
    litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e  natura  dei
    litotipi,  del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro
    degradabilita', i lineamenti geomorfologici della zona,  nonche'  gli
    eventuali  processi  morfologici  ed i dissesti in atto o potenziali;
    deve  precisare  inoltre  i  caratteri  geostrutturali  generali,  la
    geometria  e  le  caratteristiche delle superfici di discontinuita' e
    fornire  lo  schema  della   circolazione   idrica   superficiale   e
    sotterranea.
       La  relazione geotecnica sulle indagini e' prescritta per tutte le
    opere  oggetto  delle  presenti  norme.  Essa  deve  comprendere   ed
    illustrare  la  localizzazione  della  area interessata, i criteri di
    programmazione ed i risultati delle indagini in sito e di laboratorio
    e le tecniche adottate, nonche' la scelta dei parametri geotecnici di
    progetto, riferiti alle caratteristiche della costruenda opera, ed il
    programma di eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per la
    successiva fase esecutiva.
       Le  relazioni  devono  essere  corredate degli elaborati grafici e
    della  documentazione  delle  indagini  in  sito  ed  in  laboratorio
    necessari per la chiara comprensione dei risultati.
       La  caratterizzazione  geotecnica  e  la  ricostruzione  geologica
    devono essere reciprocamente coerenti. A tale riguardo  la  relazione
    geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e
    viceversa.
     
     C. OPERE DI FONDAZIONE.
     
      C. 1. Oggetto delle norme.
       Le  presenti  norme  riguardano  le  fondazioni  di  manufatti  di
    qualsiasi tipo.
       Per  quanto  attiene  al  calcolo  delle  strutture costituenti la
    fondazione,  ai  materiali  impiegati,  ai  procedimenti   e   metodi
    costruttivi, valgono le vigenti norme specifiche.
       Per  le  fondazioni di manufatti ricadenti in zone sismiche devono
    essere rispettate le prescrizioni di cui al titolo II della  legge  2
    febbraio 1974, n. 64.
       Per  le  fondazioni  di  opere  speciali, le presenti norme devono
    essere integrate con quanto prescritto nelle norme specifiche.
     
     C. 2. Criteri di progetto.
       Il  progetto  delle  fondazioni di un'opera deve essere sviluppato
    congiuntamente al progetto dell'opera  in  elevazione  tenendo  conto
    delle modalita' costruttive.
       L'opera di fondazione deve avere i seguenti requisiti:
        lo  stato di tensione indotto nel terreno deve essere compatibile
    con le  caratteristiche  di  resistenza  del  terreno  stesso,  nella
    situazione   iniziale  ed  in  quelle  che  potranno  presumibilmente
    verificarsi nel tempo;
        gli  spostamenti  delle  strutture  di  fondazione  devono essere
    compatibili  con  i  prefissati  livelli  di  sicurezza  e   con   la
    funzionalita' delle strutture in elevazione.
       Deve  essere  tenuta  in  debito  conto l'influenza che l'opera in
    progetto puo' avere su fondazioni e su  costruzioni  esistenti  nelle
    vicinanze.
       Il  progetto deve comprendere i risultati delle indagini, rilievi,
    studi atti ad individuare e valutare i fattori che  possono  influire
    sul comportamento della fondazione; la scelta del tipo di fondazione;
    la  verifica  di  stabilita'  del  complesso  terreno-fondazione;  la
    previsione  dei  cedimenti  e del loro andamento nel tempo; la scelta
    dei procedimenti costruttivi; le verifiche delle  strutture  e  delle
    opere di fondazione.
     
    C. 3. Prescrizioni per le indagini.
       I  rilievi  e  le  indagini  da  effettuare  in  conformita'  alle
    direttive riportate alla sezione B hanno lo  scopo  di  accertare  la
    costituzione del sottosuolo e la presenza di acque sotterranee a pelo
    libero ed in pressione e di  misurare  e  consentire  la  valutazione
    delle proprieta' fisico-meccaniche dei terreni.
       La  profondita'  da raggiungere con le indagini va computata dalla
    quota piu' bassa  dell'opera  di  fondazione.  Essa  va  stabilita  e
    giustificata  caso per caso in base alla forma, alle dimensioni, alle
    caratteristiche strutturali del manufatto, al valore dei  carichi  da
    trasmettere  in fondazione, alle caratteristiche degli stessi terreni
    di fondazione ed alla morfologia di un'area  di  adeguata  estensione
    intorno alla opera, nonche' alla profondita' ed al regime della falda
    idrica.
       Indagini  di  carattere speciale devono essere eseguite nelle aree
    dove per motivate ragioni geologiche o relative al precedente uso del
    territorio  possono  essere  presenti  cavita'  sotterranee,  possono
    manifestarsi  fenomeni  di   subsidenza   ed   altri   fenomeni   che
    condizionino il comportamento statico dei manufatti.
       Nel  caso  di modesti manufatti che ricadono in zone gia' note, le
    indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di fondazione  possono
    essere  ridotte  od  omesse,  sempreche' sia possibile procedere alla
    caratterizzazione dei  terreni  sulla  base  di  dati  e  di  notizie
    raccolti  mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed
    in aree adiacenti. In tal caso, dovranno essere specificate le  fonti
    dalle  quali  si e' pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica
    del sottosuolo.
     
    C. 4. Fondazioni dirette.
     
    C.4.1. Criteri di progetto.
       Il  piano  di posa deve essere situato al di sotto della coltre di
    terreno vegetale, nonche' al di sotto dello  strato  interessato  dal
    gelo e da significative variazioni di umidita' stagionali. Una scelta
    diversa deve essere adeguatamente giustificata.
       Le   fondazioni  devono  essere  direttamente  difese  o  poste  a
    profondita' tale da risultare protette dai fenomeni di  erosione  del
    terreno superficiale.
       Nel  progetto  di una fondazione diretta si deve verificare che il
    comportamento della fondazione, tanto nei suoi  elementi  quanto  nel
    suo   complesso,   sia   compatibile   con  la  sicurezza  e  con  la
    funzionalita' dell'opera.
       A tal fine si devono determinare il carico limite del complesso di
    fondazione-terreno ed i cedimenti totali e differenziali.
       Limitatamente  alle zone non sismiche, nei casi in cui una lunga e
    soddisfacente pratica locale indirizzi il  progettista  nella  scelta
    del  tipo di fondazioni, i calcoli di stabilita' e la valutazione dei
    cedimenti  possono  essere  omessi,  ma  le  scelte   devono   essere
    documentate  e  giustificate  in  base  ad  un  giudizio  globale con
    esplicito riferimento alla situazione geotecnica del sottosuolo.
     
     C.4.2.   Carico   limite   e   carico   ammissibile   del  complesso
    fondazione-terreno.
       Il  carico  limite  del  complesso fondazione-terreno, deve essere
    calcolato sulla base delle caratteristiche geotecniche del sottosuolo
    e delle caratteristiche geometriche della fondazione.
       Nel calcolo devono essere considerate anche le eventuali modifiche
    che l'esecuzione dell'opera puo' apportare alle  caratteristiche  del
    terreno ed allo stato dei luoghi.
       Nel  caso  di  manufatti  situati  su  pendii od in prossimita' di
    pendii naturali  ed  artificiali  deve  essere  verificata  anche  la
    stabilita'  globale  del  pendio stesso, secondo quanto disposto alla
    sezione G, considerando nelle  verifiche  le  forze  trasmesse  dalla
    fondazione.
       Il  carico  ammissibile  deve  essere fissato come un'aliquota del
    carico limite.
       Il coefficiente di sicurezza non deve essere inferiore a 3. Valori
    piu' bassi, da giustificare esplicitamente, potranno essere  adottati
    nei  casi  in  cui  siano  state  eseguite  indagini  particolarmente
    accurate ed approfondite  per  la  caratterizzazione  geotecnica  dei
    terreni  con  riguardo  anche  alla importanza e funzione dell'opera,
    tenuto conto del  grado  di  affidabilita'  della  valutazione  delle
    azioni  esterne,  nonche'  dell'ampiezza  del  piano dei controlli da
    sviluppare durante la costruzione.
       Per  le  verifiche  in  presenza  di  azioni  indotte  da sismi si
    adotteranno i criteri delle citate Norme Sismiche.
     
     C.4.3. Cedimenti.
       I  cedimenti assoluti e differenziali ed il loro decorso nel tempo
    devono essere compatibili con lo stato di sollecitazione  ammissibile
    per la struttura e con la funzionalita' del manufatto.
       La  previsione  dei  cedimenti  deve  essere  basata  sul  calcolo
    riferito alle caratteristiche di deformabilita' dei terreni  e  delle
    strutture,  tenendo in conto i valori dei carichi permanenti, il tipo
    e la durata di applicazione dei sovraccarichi.
       Tale previsione puo' essere limitata ad un giudizio qualitativo se
    una lunga, documentata e soddisfacente esperienza locale consente  di
    valutare il comportamento del complesso terreno-strutture.
     
     C.4.4. Elemento strutturale di fondazione.
       Per le verifiche di resistenza delle singole membrature o elementi
    di una fondazione si deve tenere conto delle  reazioni  del  terreno,
    delle  spinte  dovute  all'acqua  e  dell'influenza  di sovraccarichi
    direttamente applicati al terreno.
       I  carichi e le azioni sopracitati vanno combinati in modo tale da
    dar luogo, in ciascun elemento strutturale della fondazione, al  piu'
    sfavorevole stato di sollecitazione.
       Nella  valutazione  degli  stati  di sollecitazione degli elementi
    strutturali di fondazione  si  deve  tener  conto  della  interazione
    terreno-struttura di fondazione-struttura in elevazione.
     
      C.4.5. Scavi di fondazione.
       Nell'esecuzione degli scavi per raggiungere il piano di posa della
    fondazione si deve tener conto di quanto specificato al punto A.2, al
    punto D.2 ed alla sezione G.
       Il  terreno  di  fondazione  non  deve  subire  rimaneggiamenti  e
    deterioramenti prima della costruzione della opera.  Eventuali  acque
    ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli scavi.
       Il  piano  di  posa  degli elementi strutturali di fondazione deve
    essere regolarizzato  e  protetto  con  conglomerato  magro  o  altro
    materiale idoneo.
       Nel  caso che per eseguire gli scavi si renda necessario deprimere
    il livello della falda idrica si dovranno valutare  i  cedimenti  del
    terreno  circostante;  ove  questi  non  risultino compatibili con la
    stabilita' e la funzionalita'  delle  opere  esistenti,  si  dovranno
    opportunamente modificare le modalita' esecutive. Si dovra', nel caso
    in esame, eseguire la verifica al sifonamento. Per scavi profondi, si
    dovra'  eseguire la verifica di stabilita' nei riguardi delle rotture
    del fondo.
     
     C. 5. Fondazioni su pali.
     
     C.5.1. Criteri di progetto.
       Il  progetto di una fondazione su pali comporta il dimensionamento
    della palificata e delle relative  strutture  di  collegamento;  esso
    comprende  la  scelta  del tipo di palo e delle relative modalita' di
    esecuzione   e   lo   studio   del   comportamento   del    complesso
    palificata-terreno.
       Deve essere determinato il carico limite del singolo palo e quello
    della palificata e verificata l'ammissibilita'  dei  cedimenti  della
    palificata  in  relazione  alle  caratteristiche  delle  strutture in
    elevazione. In presenza di azioni indotte da sismi si  adotteranno  i
    criteri di verifica prescritti dalle norme sismiche.
       Devono    essere    valutate   le   eventuali   variazioni   delle
    caratteristiche del terreno e le conseguenze che  l'esecuzione  della
    palificata puo' provocare su manufatti esistenti in zone vicine.
       Qualora   sussistano  le  condizioni  geotecniche  per  cui  possa
    manifestarsi il fenomeno dell'attrito negativo, si deve  tener  conto
    del  corrispondente  effetto  nella  scelta  del  tipo  di  palo, nel
    dimensionamento e nelle verifiche.
     
    C.5.2. Indagini specifiche.
       Le  indagini  devono  essere  eseguite  in  conformita' con quanto
    precisato nella sezione B e devono essere dirette anche ad  accertare
    la  fattibilita'  e  l'idoneita'  del  tipo di palo in relazione alle
    caratteristiche dei terreni e delle acque del sottosuolo.
       Con  le  indagini  si  debbono  accertare  le  caratteristiche del
    terreno  di  fondazione  fino   alla   profondita'   interessata   da
    significative variazioni tensionali.
     
    C.5.3. Carico limite e carico ammissibile del palo singolo.
       La  determinazione  del  carico  limite del complesso palo-terreno
    deve essere effettuata con uno o piu' dei seguenti procedimenti:
         a)  metodi  analitici  per  la valutazione della resistenza alla
    base e lungo il fusto;
         b) correlazioni basate sui risultati di prove in sito;
         c) sperimentazione diretta su pali di prova (vedi punto C.5.5.);
         d) analisi del comportamento dei pali durante la battitura.
       Nel  progetto  si  deve giustificare la scelta dei procedimenti di
    calcolo adottati.
       La  valutazione  del  carico  assiale sul palo singolo deve essere
    effettuata   prescindendo   dal   contributo   delle   strutture   di
    collegamento direttamente appoggiate sul terreno.
       La  sperimentazione  diretta con prove di carico su pali singoli o
    gruppi di pali, deve essere  in  ogni  caso  eseguita  per  opere  di
    notevole  importanza  e quando, per le caratteristiche dei terreni, i
    risultati  delle  indagini  non  consentono  di   esprimere   giudizi
    affidabili sul comportamento del palo.
       Il  valore  del  carico  ammissibile  del palo singolo rispetto al
    carico assiale limite deve essere fissato dividendo il corrispondente
    carico  limite  per  un  coefficiente  di  sicurezza  da stabilire in
    relazione alle caratteristiche del terreno, al tipo ed alle modalita'
    costruttive del palo.
       Il  valore del coefficiente di sicurezza non deve essere inferiore
    a 2,5 nel caso che  il  carico  limite  sia  valutato  con  i  metodi
    teorici.  Nei  casi  nei quali vengano anche eseguite prove di carico
    fino a rottura - di cui al punto C.5.5. - puo'  essere  accettato  un
    coefficiente  di  sicurezza  inferiore ma non minore di 2, sempre che
    siano state eseguite  approfondite  e  dettagliate  indagini  per  la
    caratterizzazione  fisico-meccanica  dei terreni. Nel caso di pali di
    diametro uguale o maggiore di 80 centimetri, la scelta del valore del
    coefficiente  di  sicurezza deve essere adeguatamente motivata e deve
    tener conto dei cedimenti ammissibili.
       Il  palo  dovra' essere verificato anche nei riguardi di eventuali
    forze orizzontali.
     
    C.5.4. Carico ammissibile della palificata.
       Il  carico  ammissibile  della  palificata deve essere determinato
    tenendo  conto  del   carico   ammissibile   del   singolo   palo   e
    dell'influenza  della configurazione geometrica della palificata, del
    tipo costruttivo di palo, della costituzione  del  sottosuolo  e  del
    tipo di struttura di collegamento orizzontale delle teste dei pali.
       Il carico ammissibile della palificata deve essere stabilito anche
    in  relazione  al  valore  dei  cedimenti  assoluti  e  differenziali
    compatibili  con  la  sicurezza  e  la  funzionalita' dell'opera e di
    quelle adiacenti.
       Quando  i  pali sono disposti ad interasse minore di tre diametri,
    sara' effettuata una ulteriore verifica  nella  quale  la  palificata
    sara'  considerata  una  fondazione  diretta di profondita' pari alla
    lunghezza dei pali salvo piu' accurate analisi.
     
    C.5.5. Prove di carico.
       Le  prove per la determinazione del carico limite del palo singolo
    di cui al punto C.5.3. devono essere spinte fino a valori del  carico
    assiale  tali  da  portare  a  rottura  il  complesso  palo-terreno o
    comunque tali da essere adeguatamente superiori al massimo carico  di
    esercizio  e  comunque  tali  da consentire di ricavare significativi
    diagrammi dei cedimenti della testa del palo in funzione dei  carichi
    e dei tempi.
       Le  prove di carico dei pali di diametro inferiore a 80 centimetri
    devono essere spinte ad almeno 1,5 volte il previsto  carico  assiale
    massimo di esercizio.
       Il  numero  e  l'ubicazione  dei  pali da sottoporre alla prova di
    carico devono essere stabiliti in base all'importanza  dell'opera  ed
    al  grado  di  omogeinita'  del  sottosuolo.  Per  opere  di notevole
    importanza tale numero deve essere pari ad almeno l'1 per  cento  del
    numero totale dei pali, con un minimo di due.
     
    C.5.6. Elemento strutturale di collegamento.
       Per  le  verifiche  di  resistenza  delle  membrature  o  elementi
    strutturali di collegamento tra i pali  si  deve  tener  conto  delle
    reazioni   dei   singoli   pali,  delle  spinte  dovute  all'acqua  e
    dell'influenza di sovraccarichi direttamente applicati al terreno.
       I  carichi e le azioni sopracitati vanno combinati in modo tale da
    dar luogo in ciascun elemento strutturale della fondazione,  al  piu'
    sfavorevole stato di sollecitazione.
     
    C. 6. Relazione sulla fondazione.
       I  risultati  delle  indagini  e  delle  verifiche  devono  essere
    illustrati in una relazione apposita, facente parte integrante  degli
    atti progettuali.
     
    D. OPERE DI SOSTEGNO.
     
    D. 1. Oggetto delle norme.
       Le  norme contenute nella presente sezione si applicano ai muri di
    sostegno, alle paratie, alle palancolate  ed  alle  armature  per  il
    sostegno di scavi e ad opere di sostegno costituite da terra mista ad
    altri materiali.
     
    D. 2. Criteri di progetto.
       Il  comportamento  dell'opera  di  sostegno, intesa come complesso
    struttura-terreno,  deve  essere  esaminato   tenendo   conto   della
    successione e delle carattteristiche fisico-meccaniche dei terreni di
    fondazione  e  di  eventuali  materiali   di   riporto,   interessati
    dall'opera;   dalle  falde  idriche,  del  profilo  della  superficie
    topografica del terreno prima e dopo  l'inserimento  dell'opera;  dei
    manufatti  circostanti;  delle  caratteristiche  di  resistenza  e di
    deformabilita'  dell'opera;  dei  drenaggi  e  dispositivi   per   lo
    smaltimento  delle acque superficiali e sotterranee e delle modalita'
    di esecuzione dell'opera e del rinterro.
       Deve  essere verificata la stabilita' dell'opera di sostegno e del
    complesso opera-terreno. Le verifiche debbono essere effettuate nelle
    condizioni corrispondenti alle diverse fasi costruttive ed al termine
    della costruzione, tenendo  conto  delle  possibili  oscillazioni  di
    livello dell'acqua nel sottosuolo.
       Quando  il  terreno  sia  sede di moti di filtrazione l'opera deve
    essere verificata nei riguardi del sifonamento.
       Nel  caso di opere su pendio o prossime a pendii si deve esaminare
    anche la stabilita' di questi secondo quanto indicato alla sezione G.
       Il  progetto  deve  comprendere  inoltre  il dimensionamento delle
    opere di drenaggio e di raccolta  delle  acque  superficiali,  tenuto
    conto  anche  di  quanto indicato alla sezione N e con le limitazioni
    prescritte alla sezione L.
       Nel  caso  di  scavi  armati  o  delimitati da pareti, deve essere
    verificata anche la stabilita' del fondo nei riguardi  della  rottura
    per sollevamento.
     
    D. 3. Indagini specifiche.
       Per  i criteri generali di indagine si fa riferimento alla sezione
    B. ed alla sezione C.3.
       Nel  caso  di  modesti manufatti che ricadano in zone gia' note le
    indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di fondazione  possono
    essere  ridotte  od  omesse,  sempreche' sia possibile procedere alla
    caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e  notizie  raccolti
    mediante  indagini  precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree
    adiacenti. In tal caso devono essere specificate le fonti dalle quali
    si   e'   pervenuti   alla   caratterizzazione  fisico-meccanica  del
    sottosuolo.
       Il  volume  significativo  di  cui al punto B.3. deve contenere le
    superfici di scorrimento possibili relative alla  stabilita'  globale
    dell'opera,   del   terreno   di  fondazione  e  del  terrapieno.  In
    particolare, nei terreni sede di moti di filtrazione tale volume deve
    comprendere  le zone dove possono aver luogo fenomeni di sifonamento.
     
    D. 4 Verifiche dei muri di sostegno con fondazioni superficiali.
     
    D.4.1. Azioni sul muro di sostegno.
       Le  azioni  dovute  al  terreno, all'acqua, ai sovraccarichi ed al
    peso proprio del muro devono essere calcolate e composte in  modo  da
    pervenire,  di  volta  in volta, alla condizione piu' sfavorevole nei
    confronti delle verifiche di cui ai punti seguenti.
       Le  ipotesi  di  calcolo  delle  spinte  sui  muri  devono  essere
    giustificate con considerazioni sui prevedibili spostamenti  relativi
    del  muro  rispetto  al terreno. In particolare la spinta attiva puo'
    essere adottata nei casi  in  cui  questo  valore  della  spinta  sia
    compatibile con i possibili spostamenti del muro.
       Ai  fini  della verifica di cui al successivo punto D.4.2., non si
    tiene conto, nel calcolo, del contributo di  resistenza  del  terreno
    antistante   il  muro;  in  casi  particolari,  da  giustificare  con
    considerazioni relative alle caratteristiche meccaniche  dei  terreni
    ed  ai  criteri  costruttivi del muro, se ne puo' tener conto con dei
    valori non superiori al 50 per conto della resistenza passiva.
     
    D.4.2. Verifica alla traslazione sul piano di posa.
       Per  la sicurezza lungo il piano di posa del muro, il rapporto fra
    la somma delle forze resistenti nella direzione dello  slittamento  e
    la  somma  delle  componenti  nella stessa direzione delle azioni sul
    muro deve risultare non inferiore a 1,3.
     
    D.4.3. Verifica al ribaltamento del muro.
       Il  rapporto  tra  il  momento  delle forze stabilizzanti e quello
    delle forze ribaltanti rispetto al lembo  anteriore  della  base  non
    deve risultare minore di 1,5.
     
    D.4.4. Verifica al carico limite dell'insieme fondazione-terreno.
       Questa  verifica  deve  essere  eseguita secondo quanto prescritto
    alla sezione C,  tenendo  conto  dell'inclinazione  ed  eccentricita'
    della  risultante  delle  forze  trasmesse  dal  muro  al  terreno di
    fondazione. Il coefficiente di sicurezza non deve risultare minore di
    2.
     
    D.4.5. Verifica di stabilita' globale.
       Questa  verifica  riguarda  la stabilita' del terreno nel quale e'
    inserito il muro, nei confronti di fenomeni di scorrimento  profondo.
       Il  coefficiente di sicurezza non deve risultare inferiore ad 1,3.
     
    D. 5. Verifiche di muri di sostegno fondati su pali.
       Le  verifiche  devono essere condotte come prescritto al paragrafo
    C.5.
     
    D.  6.  Dispositivi  di  drenaggio  per  la riduzione delle pressioni
    neutre e modalita' costruttive.
       A  tergo  dei muri di sostegno deve essere realizzato un drenaggio
    in grado di garantire anche nel tempo un adeguato  smaltimento  delle
    acque  piovane  e di falda. Il progetto del dreno deve comprendere la
    scelta dei materiali (naturali  od  artificiali)  tenendo  conto  dei
    requisiti  richiesti per la funzionalita' e delle caratteristiche del
    terreno con il quale il dreno e' a contatto, secondo i criteri per il
    dimensionamento dei filtri, di cui alla sezione N.
       Il  muro deve essere interrotto da giunti trasversali, estesi alla
    fondazione, quando lo richiedano la  lunghezza  del  manufatto  e  la
    natura del terreno.
       Nel  caso  in  cui  alle  spalle del muro debba essere eseguito un
    rinterro, sono da eseguire le norme del punto E.3.
       Il   costipamento  del  rinterro,  quando  previsto,  deve  essere
    eseguito secondo quanto prescritto alla sezione E.
     
    D. 7. Verifica delle paratie.
     
    D.7.1. Azioni sulla parete.
      Le  azioni  dovute  al terreno, all'acqua ed ai sovraccarichi anche
    transitori devono essere calcolate e composte in modo da pervenire di
    volta  in  volta alle condizioni piu' sfavorevoli nei confronti delle
    verifiche di cui al punto D.7.2.
       Le  ipotesi  per  il  calcolo  delle spinte e delle resistenze del
    terreno devono essere giustificate sulla base di  considerazioni  sui
    prevedibili  spostamenti  relativi  parete-terreno, in relazione alla
    deformabilita' dell'opera,  alle  sue  condizioni  di  vincolo,  alle
    modalita'  esecutive dell'opera e dello scavo ed alle caratteristiche
    del terreno.
       Nel   caso   di  paratie  che  debbano  essere  incorporate  nella
    costruzione con funzione statica, le azioni  sulle  paratie  dovranno
    essere  calcolate  con  riferimento  alle condizioni che si prevedono
    nelle diverse fasi di costruzione e in quella di esercizio  ad  opera
    finita.
     
    D.7.2. Verifiche.
       I  calcoli  di  progetto  devono  comprendere  la  verifica  della
    profondita' di infissione e quella degli eventuali ancoraggi, puntoni
    o strutture di controventamento.
       Deve  essere  verificata  la stabilita' del fondo dello scavo, nei
    riguardi anche di possibili fenomeni di sifonamento.
       Per  opere  che  ricadano in prossimita' di altri manufatti devono
    essere valutati gli spostamenti del terreno ed i loro  effetti  sulla
    stabilita' e funzionalita' dei manufatti.
       Tale  valutazione  e'  prescritta  anche  nei  casi  nei quali sia
    necessario deprimere il livello della falda idrica per poter eseguire
    gli scavi.
       I  valori  dei  coefficienti  di  sicurezza  saranno  assunti  dal
    progettista e giustificati sulla base del grado di affidabilita'  dei
    dati disponibili e del modello di calcolo adottato.
     
    D. 8. Armature per il sostegno degli scavi.
       La   verifica  deve  essere  eseguita  per  scavi  in  trincea  di
    profondita' superiore  ai  due  metri,  nei  quali  sia  prevista  la
    permanenza  di  operai  e  per  scavi  che ricadano in prossimita' di
    manufatti esistenti.
       Le  azioni  dovute al terreno, all'acqua ed ai sovraccarichi anche
    transitori devono essere calcolate e composte in modo da pervenire di
    volta in volta alle condizioni piu' sfavorevoli.
       Le  ipotesi  per il calcolo delle azioni del terreno sull'armatura
    devono essere giustificate con  considerazioni  sulla  deformabilita'
    relativa  del  terreno  e  dell'armatura  sulla  modalita'  esecutiva
    dell'armatura e dello scavo e sulle  caratteristiche  meccaniche  del
    terreno e sul tempo di permanenza dello scavo.
     
    D. 9. Relazione sulle opere di sostegno.
       I  risultati  delle  indagini  sui  terreni,  degli  studi e delle
    verifiche devono essere raccolti nella relazione  geotecnica  facente
    parte integrante degli atti progettuali.
     
    E. MANUFATTI DI MATERIALI SCIOLTI.
     
    E. 1. Oggetto delle norme.
       Le  presenti  norme si applicano ai manufatti di materiali sciolti
    ed ai rinterri.
       Le colmate e le discariche sono trattate alla sezione I.
       Le  dighe  di  ritenuta di materiali sciolti sono oggetto di norme
    tecniche specifiche.
     
    E. 2. Indagini sui terreni e sui materiali da costruzione.
       Le  indagini  devono  essere  programmate  e svolte secondo quanto
    prescritto alla sezione B e alla sezione C.3.
       Nel  caso  di  modesti manufatti che ricadano in zone gia' note le
    indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di fondazione  possono
    essere  ridotte  od  omesse,  sempreche' sia possibile procedere alla
    caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e  notizie  raccolti
    mediante  indagini  precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree
    adiacenti. In tal caso devono essere specificate le fonti dalle quali
    si   e'   pervenuti   alla   caratterizzazione  fisico-meccanica  del
    sottosuolo.
       Nel    progetto    occorre   considerare   globalmente   l'insieme
    manufatto-sottosuolo.  A  tal  fine   devono   essere   definite   la
    stratigrafia,   le   proprieta'   fisico-meccaniche  dei  terreni  di
    fondazione e le caratteristiche di eventuali falde idriche.
       Il  progetto  deve  prevedere la scelta dei materiali; questa deve
    essere effettuata tenendo presenti le risorse  naturali  della  zona,
    nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente legislazione.
       A  tal fine, dove si prevede l'apertura di cave di prestito devono
    essere effettuate indagini geologiche e geotecniche per accertare  la
    disponibilita'  di  materiali  idonei e la possibilita' di eseguire i
    lavori.
       Sui   materiali  prescelti  devono  essere  eseguite  indagini  di
    laboratorio  per  definire  la  classificazione   geotecnica   e   le
    caratteristiche  di  costipamento e, quando necessario, le proprieta'
    meccaniche e la permeabilita'.
     
    E. 3. Criteri di progetto.
       Il  manufatto  deve  essere progettato tenendo conto dei requisiti
    richiesti per la sua  funzione,  nonche'  delle  caratteristiche  dei
    terreni  di  fondazione.  Devono altresi' essere indicate le fonti di
    approvvigionamento e le diponibilita' dei materiali.
       La  stabilita'  dell'insieme  manufatto-terreno di fondazione deve
    essere studiata nelle condizioni  corrispondenti  alle  diverse  fasi
    costruttive,  al termine della costruzione e all'esercizio, adottando
    i valori delle caratteristiche fisico-meccaniche determinate  con  le
    indagini di cui al punto E.2.
       Per   i  rilevati  il  coefficiente  di  sicurezza  riferito  alla
    stabilita' del  sistema  manufatto-terreno  di  fondazione  non  deve
    risultare  inferiore a 1,3. Per gli argini vale quanto previsto dalle
    norme tecniche per le dighe di ritenuta di materiali sciolti.
       Per  le  opere  costituite  da  terra  mista ad altri materiali si
    dovranno  eseguire  anche   le   verifiche   alla   traslazione,   al
    ribaltamento,  al carico limite, come indicato ai punti D.4.2. D.4.3.
    - D.4.4.  Il  progetto  dovra'  essere  integrato  con  le  verifiche
    strutturali delle eventuali armature di rinforzo del rilevato.
       Si  deve  verificare che i cedimenti, dovuti alle deformazioni dei
    terreni di fondazione e dei materiali costituenti il manufatto, siano
    compatibili con la funzionalita' e la sicurezza del manufatto stesso.
       Si deve inoltre valutare l'influenza del manufatto in progetto sui
    manufatti  esistenti  ed  indicare  gli  interventi  occorrenti   per
    limitare gli effetti sfavorevoli.
       Nel   caso   di  manufatti  su  pendii  si  deve  esaminare  anche
    l'influenza che la  realizzazione  dei  manufatti  puo'  avere  sulle
    condizioni di stabilita' generali del pendio.
       L'analisi deve essere sviluppata come indicato dal punto G.2.
       Il  progetto  di  opere  modeste  per  dimensioni e funzione, puo'
    essere   basato   su   stime   cautelative   delle    caratteristiche
    fisico-meccaniche   del   materiale   impiegato   e  del  terreno  di
    fondazione.
       Il  progetto  deve  considerare  anche  tutti  gli  interventi per
    proteggere il manufatto dagli agenti esterni.
     
    E. 4. Posa in opera dei materiali.
       I materiali costituenti i manufatti devono essere posti in opera a
    strati e costipati per ottenere caratteristiche fisico-meccaniche  in
    accordo  con  i  requisiti  progettuali.  Al  riguardo  devono essere
    indicate in progetto le prescrizioni  relative  alla  posa  in  opera
    precisando i controlli da eseguire durante la costruzione ed i limiti
    di accettabilita' dei materiali.
       La  posa  in opera senza costipamento e' consentita, oltre che per
    manufatti di pietrame e nel caso di opere subacquee quale che sia  il
    materiale impiegato, avuto rigurdo all'importanza del manufatto.
       Le  modalita' della posa in opera e del costipamento devono essere
    considerate in progetto, sia nella  definizione  della  sezione  tipo
    dell'opera,  sia nella valutazione delle proprieta' fisico-meccaniche
    dei materiali.
     
    E. 5. Relazione.
       La  relazione  geotecnica  deve  comprendere  la caratterizzazione
    fisico-meccanica  dei  terreni  di  fondazione  e  dei  materiali  da
    costruzione,  la  descrizione  delle  modalita' di coltivazione delle
    cave di prestito e delle modalita' di posa in opera dei materiali, le
    verifiche  di  stabilita' della fondazione e del corpo del manufatto,
    la previsione dei cedimenti  e  del  loro  andamento  nel  tempo,  le
    verifiche   del  manufatto  nei  riguardi  degli  eventuali  moti  di
    rifiltrazione  e  la  giustificazione  degli  eventuali  accorgimenti
    costruttivi che da esse scaturiscono.
       In  particolare,  per i drenaggi ed i filtri deve essere motivata,
    la scelta dei materiali naturali o  artificiali,  tenendo  conto  dei
    requisti  di  funzionalita' e delle caratteristiche granulometriche e
    di permeabilita' del terreno con il quale essi si trovano a contatto.
     
    F. GALLERIE E MANUFATTI SOTTERRANEI.
     
    F. 1. Oggetto delle norme.
       Le  presenti  norme  si  applicano  alle  gallerie ed ai manufatti
    completamente immersi nel terreno che si realizzano mediante scavo in
    sotterraneo.
     
    F. 2. Indagini specifiche.
       Le  indagini  per  la  scelta del tracciato del manufatto e per la
    raccolta dei  dati  da  porre  a  base  del  progetto  devono  essere
    programmate  e sviluppate secondo i criteri indicati nella sezione B,
    tenendo in debito conto la complessita' della  situazione  geologica,
    geotecnica,   morfologica  ed  idrogeologica,  la  profondita'  e  la
    lunghezza del manufatto ed il livello  di  progettazione  (studio  di
    fattibilita' progetto di massima, progetto esecutivo).
       I    risultati    delle    indagini   geologiche   devono   essere
    esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica.
       Qualora  durante  la  realizzazione di un manufatto si riscontrano
    situazioni  non  evidenziate  durante  le  indagini   precedentemente
    eseguite,  i  risultati progettuali degli interventi si devono basare
    anche sui dati acquisiti in corso d'opera.
       Gli  elaborati  dei  dati  osservati  ed il loro monitoraggio, nei
    predetti casi, devono essere parte integrante degli atti progettuali.
     
    F. 3. Progetto.
     
    F.3.1. Criteri di progetto.
       Nel progetto di manufatti sotterranei devono essere specificati ed
    adeguatamente giustificati:
        la   scelta   dell'ubicazione   o  del  tracciato  dell'opera  in
    dipendenza dei risultati e delle indagini geologiche e delle indagini
    geotecniche;
        la  previsione  dei  metodi di scavo, delle opere provvisionali e
    dei  mezzi  occorrenti  per  l'aggottamento  eventuale   o   per   la
    intercettazione dell'acqua sotterranea e degli eventuali procedimenti
    speciali per il consolidamento temporaneo o permanente del terreno;
        la   previsione   degli  effetti  che  gli  scavi  e  l'eventuale
    aggottamento d'acqua avranno sulla stabilita' dei manufatti ricadenti
    nella  zona  di influenza dello scavo e degli eventuali provvedimenti
    da adottare;
        la   previsione   sull'eventuale   presenza  di  gas  tossici  od
    esplosivi, sulle acque drenate dal sottosuolo  e  sulla  ventilazione
    occorrente nel corso dei lavori ed in fase di esercizio;
        la  definizione  delle  caratteristiche geometriche e strutturali
    del manufatto;
        il piano degli strumenti per il controllo del comportamento delle
    strutture e terreno durante il corso dei lavori ed  eventualmente  in
    fase di esercizio.
       Nel progetto devono essere chiaramente indicate le ipotesi assunte
    per la valutazione delle componenti di sollecitazione che si  destano
    nel  sottosuolo  nell'interno  del  manufatto ed il significato delle
    approssimazioni che ne conseguono.
     
    F. 4. Metodi di scavo.
       La scelta dei metodi di scavo deve effettuarsi tenendo conto delle
    proprieta' geotecniche dei terreni che si prevede di  attraversare  e
    dell'eventuale  presenza  di  falde  idriche  e  di  altri  manufatti
    indicati in prossimita' del tracciato.
       Il  materiale di risulta deve essere sistemato in aree da indicare
    in progetto, tenendo conto delle prescrizioni della sezione I.
     
    F. 5. Verifica del rivestimento.
       Le   ipotesi  per  la  verifica  del  rivestimento  devono  essere
    compatibili con il metodo e con i tempi di costruzione.
       Nel progetto si deve tener conto della presenza di altri manufatti
    superficiali o sotterranei e si devono indicare gli eventuali vincoli
    da imporre per nuove costruzioni.
     
    F. 6. Controllo del manufatto.
       Le    ipotesi    assunte    in    progetto    relativamente   alla
    caratterizzazione meccanica dei terreni e delle rocce  devono  essere
    controllate sulla base delle osservazioni e dei dati sperimentali che
    si raccolgono nel corso dei  lavori.  Le  osservazioni  e  le  misure
    devono  essere  proseguite durante l'esercizio per un congruo periodo
    di tempo, che sara' indicato in progetto.
     
    G. STABILITA' DEI PENDII NATUALI E DEI FRONTI DI SCAVO.
     
    G. 1. Oggetto delle norme.
       Le  presenti  norme  si applicano allo studio della stabilita' dei
    pendii naturali, al progetto delle opere di stabilizzazione di pendii
    e  frane,  nonche'  al  progetto  di scavi non armati che per le loro
    dimensioni  (ampiezza  e   profondita'),   per   le   caratteristiche
    meccaniche dei terreni, rappresentino pericolo per la sicurezza.
     
    G. 2. Pendii natuali.
     
    G.2.1. Accertamenti di carattere generale.
       L'acccertamento  della  stabilita' richiede osservazioni e rilievi
    di superficie, raccolta di  notizie  storiche  sull'evoluzione  dello
    stato  del  pendio  e  su  eventuali  danni  subiti  dalle  strutture
    esistenti, la constatazione dei movimenti eventualmente in atto e dei
    loro  caratteri  geometrici  e cinematici, la raccolta dei dati sulle
    precipitazioni meteoriche, sui caratteri idrogeologici della zona, su
    sismi e su precedenti interventi di consolidamento.
       Le  verifiche  di  stabilita',  anche  in  relazione alle opere da
    eseguire,  devono  essere  basate  su  dati  acquisiti  con  indagini
    specifiche.
     
    G.2.2. Indagini specifiche.
       I rilievi e le indagini devono effettuarsi secondo le prescrizioni
    della sezione B e secondo i criteri particolari seguenti:
        la  superficie  del  pendio  deve  essere  definita attraverso un
    rilievo plano-altimetrico in scala adeguata ed  esteso  ad  una  zona
    sufficientemente ampia a monte e a valle del pendio stesso;
        lo studio geologico, anche con l'ausilio della fotogeologia, deve
    precisare  l'origine  e  la  natura  dei  terreni,  il  loro  assetto
    tettonico-strutturale,  i caratteri ed i fenomeni geomorfologici e la
    loro prevedibile evoluzione nel tempo e lo schema della  circolazione
    idrica nel sottosuolo;
        lo   studio   geotecnico   deve   definire   le   caratteristiche
    fisico-meccaniche dei terreni, l'entita'  e  la  distribuzione  delle
    pressioni  dell'acqua  nel  terreno  e  nelle  discontinuita',  degli
    eventuali spostamenti plano-altimetrici di punti in superficie ed  in
    profondita'.
       La profondita' e l'estensione delle indagini devono essere fissate
    in  relazione  alle  caratteristiche  geometriche  del   pendio,   ai
    risultati dei rilievi indicati ai punti precedenti, nonche' alla piu'
    probabile posizione della eventuale superficie di scorrimento.
       Nel  caso  di  pendii  in  frana  le indagini devono consentire di
    accertare la forma e la posizione della superficie o delle  superfici
    di scorrimento, in quanto possibile, e di definire le caratteristiche
    cinematiche della frana.
     
    G.2.3. Calcoli di stabilita'.
       Il  metodo di calcolo per la verifica della stabilita' deve essere
    scelto tenendo conto della posizione e della  forma  delle  possibili
    superfici    di    scorrimento,    dell'assetto   struttuale,   delle
    caratteristiche meccaniche del terreno, nonche'  della  distribuzione
    delle pressioni neutre.
       Nel  caso  di  pendii in frana si devono adottare quei metodi - in
    quanto applicabili - che permettono di eseguire la verifica lungo  le
    superfici  di scorrimento che meglio approssimano quella riconosciuta
    con le indagini.
       Negli   altri   casi  si  esamineranno  superfici  di  scorrimento
    cinematicamente possibili in  numero  sufficiente  per  ricercare  la
    superficie   alla   quale   corrisponda,  nel  caso  considerato,  il
    coefficiente di sicurezza piu' basso.
       Quando  sussistano  condizioni  tali da non consentire una agevole
    valutazione delle pressioni  neutre  i  calcoli  di  verifica  devono
    essere  effettuati  assumendo  le  piu'  sfavorevoli  condizioni  che
    ragionevolmente si possono prevedere.
       Per  i pendii ricadenti in zona sismica, la verifica di stabilita'
    deve essere  eseguita  tenendo  conto  delle  azioni  sismiche,  come
    prescritto dalle norme sismiche.
       Il   valore  del  coefficiente  di  sicurezza  sara'  assunto  dal
    progettista e giustificato sulla base delle  considerazioni  relative
    al  livello  di conoscenze raggiunto ed al grado di affidabilita' dei
    dati disponibili, alla  complessita'  della  situazione  geologica  e
    geotecnica,  alla  esperienza locale su pendii naturali in situazioni
    simili, nonche' alle conseguenze di un'eventuale frana.
     
    G.2.4. Interventi.
       Il  progetto  degli interventi di consolidamento di un pendio deve
    essere giustificato dai  calcoli  di  stabilita'  sviluppati  secondo
    quanto indicato al punto precedente.
       Il  piano  dei  controlli  sulla  efficacia dei provvedimenti deve
    essere parte integrante degli elaborati progettuali.
     
    G. 3. Fronti di scavo.
     
    G.3.1. Indagini specifiche.
       Le indagini specifiche sono quelle indicate al punto G.2.2.
       Esse  possono  essere  eseguite  anche parzialmente e diversamente
    sviluppate a seconda  delle  condizioni  locali,  della  profondita',
    dell'ampiezza, della destinazione e della durata dello scavo.
     
    G.3.2. Criteri di progetto e calcoli di stabilita'.
       Il  progetto deve definire un profilo di scavo tale che il terreno
    sia stabile con adeguato margine di sicurezza,  da  valutarsi  con  i
    metodi di calcolo indicati al punto G.2.3.
       Nel caso di terreni omogenei e nei quali le pressioni neutre siano
    note con sufficiente attendibilita', il coefficiente di sicurezza non
    deve essere minore di 1,3.
       Nelle  altre situazioni il valore del coefficiente di sicurezza da
    adottare  deve  essere   scelto   caso   per   caso,   tenuto   conto
    principalmente  della  complessita' strutturale del sottosuolo, delle
    conoscenze del regime delle pressioni neutre e delle  conseguenze  di
    un eventuale fenomeno di rottura.
       Si deve tener conto dell'esistenza di manufatti e sovraccarichi in
    prossimita' del ciglio di scavo.
       Nel  progetto  deve  essere  esaminata l'eventuale influenza dello
    scavo sul regime delle acque  superficiali  e  sotterranee  dell'area
    interessata.
     
    H. FATTIBILITA' GEOTECNICA DI OPERE SU GRANDI AREE.
     
    H.1. Oggetto delle norme.
       Le presenti norme comprendono i criteri di carattere geotecnico da
    adottare nell'elaborazione di piani urbanistici  e  nel  progetto  di
    insiemi  di  manufatti  che interessano ampie superfici e che possono
    comportare variazioni significative nelle condizioni del  sottosuolo,
    quali:
         a) nuovi insediamenti urbani o civili o industriali;
         b)  ristrutturazione  di  insediamenti  gia' esistenti, compresi
    quelli da consolidare e trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1980
    n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni;
         c)  reti  idriche  e  fognarie  urbane e reti di sottoservizi di
    qualsiasi tipo;
         d) strade, ferrovie ed idrovie;
         e) opere marittime e difese costiere;
          f) aeroporti;
         g)  bacini  idrici artificiali e sistemi di derivazione da corsi
    d'acqua;
         h)  sistemi di impianti per l'estrazione di liquidi o di gas dal
    sottosuolo;
          i) bonifiche e sistemazione del territorio;
          l) attivita' estrattive di materiali da costruzione.
     
    H.2. Indagini specifiche.
       Gli  studi  geologici  e  la  caratterizzazione  geotecnica devono
    essere estesi a tutta la zona di possibile influenza degli interventi
    previsti.
       Le  indagini  devono  in  particolare  accertare  le condizioni di
    stabilita' dei  pendii,  tenuto  conto  anche  di  eventuali  effetti
    derivanti dalla realizzazione delle opere.
       Saranno  inoltre  considerati i fenomeni di subsidenza prodotti da
    modifiche del regime delle acque superficiali e profonde, nonche'  da
    asportazioni o riporti di materiali terrosi.
       Per  l'elaborazione  di  piani  urbanistici  in  zone  sismiche le
    indagini  devono  essere  finalizzate  alla   caratterizzazione   del
    territorio  per  la  ricerca dei parametri di progetto in accordo con
    quanto previsto dalle norme sismiche.
     
    H.3. Verifiche di fattibilita'.
       Prima della progettazione delle singole opere per le quali valgono
    le norme specifiche, occorre verificare e documentare  con  relazione
    tecnica  la  fattibilita' dell'insieme dal punto di vista geologico e
    geotecnico e, se necessario, individuare i limiti imposti al progetto
    dalle caratteristiche del sottosuolo.
       Per  le  zone  sismiche  si  dovra'  documentare  il  rispetto dei
    previsti vincoli.
     
    I. DISCARICHE E COLMATE.
       La presente norma si applica agli accumuli di materiali sciolti di
    qualsiasi natura.
       Nel  rispetto  degli  strumenti  urbanistici e delle norme vigenti
    sulla protezione delle acque, sulla  salvaguardia  del  paesaggio,  e
    dell'igiene pubblica, la scelta delle aree da destinare a discarica o
    colmata va eseguita sulla  base  di  studi  geologici,  geotecnici  e
    idrogeologici.
       Le  discariche e le colmate devono essere realizzate sulla base di
    un progetto che ne stabilisca le dimensioni e le modalita' di posa in
    opera,  indichi  i provvedimenti necessari per la conservazione della
    stabilita' nel tempo, tenendo conto anche della  futura  destinazione
    dell'area,    esamini   la   stabilita'   dell'insieme   terreno   di
    fondazione-discarica con particolare  riguardo  alla  stabilita'  dei
    pendii e consideri l'influenza sulle opere presenti nei dintorni.
       Lo  studio  dell'area  da  destinare  a  discarica  o colmata deve
    prevedere tutte le opere di raccolta  e  canalizzazione  delle  acque
    superficiali  e  profonde,  nonche' delle eventuali acque drenate nel
    tempo dal corpo stesso della discarica.
     
    L. EMUNGIMENTI DA FALDE IDRICHE.
       La  presente  norma  si  applica  alle  opere  ed  agli interventi
    riguardanti l'estrazione di acqua dal sottosuolo.
       Nel  progetto  delle  opere  di  emungimento si deve accertare che
    queste siano compatibili con le caratteristiche dell'acquifero e  che
    eventuali  conseguenti  cedimenti  della  superficie  del suolo siano
    compatibili con  la  stabilita'  e  la  funzionalita'  dei  manufatti
    presenti nella zona interessata dall'emungimento.
       Il  progetto  deve  stabilire  anche  i  mezzi  e  le modalita' di
    estrazione, in modo da evitare che con l'acqua venga  anche  estratto
    il terreno o la sua frazione piu' fina.
     
    M. CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI.
       La presente norma si applica agli interventi di consolidamento dei
    terreni e delle rocce aventi lo scopo di modificare permanentemente o
    temporaneamente   le   caratteristiche   meccaniche   per   mezzo  di
    procedimenti tecnologici di vario tipo.
       Il progetto degli interventi di consolidamento deve comprendere:
         a)  caratterizzazione del sottosuolo con particolare riferimento
    all'analisi delle condizioni che rendono necessario l'intervento;
         b)  analisi  del  tipo di intervento prescelto in relazione alle
    opere da realizzare e con riferimento a manufatti vicini;
         c)  dimensionamento  esecutivo degli interventi e descrizione di
    dettaglio dei procedimenti costruttivi;
         d)   prescrizioni   sulla  verifica  dell'esito  dell'intervento
    attraverso indagini e controlli in corso d'opera.
     
    N. DRENAGGI E FILTRI.
       Le  presenti norme si applicano ai manufatti formati da uno o piu'
    strati di  materiale  sabbioso-ghiaioso  o  di  materiali  sintetici,
    costruiti  allo  scopo  di controllare e regolare la filtrazione e le
    pressioni  neutre  delle  acque  nel  sottosuolo,  nell'interno   dei
    manufatti  di  materiali  sciolti  ed  al  contatto  fra  strutture e
    terreno.
       Il  progetto  di  drenaggi e filtri deve comprendere la scelta dei
    materiali tenendo conto dei requisiti richiesti per la  funzionalita'
    dei  filtri  stessi  e delle caratteristiche del terreno con il quale
    essi sono a contatto.
     
    O. ANCORAGGI.
     
    O. 1. Oggetto delle norme.
       Le   presenti   norme  si  applicano  a  tutti  tipi  di  armature
    (ancoraggi), attive o  passive,  inserite  in  terreni  od  in  rocce
    (tiranti,  bulloni,  chiodi) allo scopo di aumentare la resistenza al
    taglio, specie lungo superfici di discontinuita'.
     
    O. 2. Indagini specifiche.
       Le  indagini  da  eseguire in conformita' alle direttive riportate
    nella sezione B, devono raccogliere i dati occorrenti per il progetto
    degli  ancoraggi,  per  la verifica della stabilita' globale e per il
    controllo del comportamento  dell'insieme  costituito  dall'eventuale
    struttura   ancorata,   dagli   ancoraggi   e  dal  terreno  comunque
    interessato.
       Le  indagini  devono  definire la composizione, le caratteristiche
    strutturali  e  le  proprieta'  fisico-meccaniche  dei  terreni   del
    sottosuolo  interessato  dal  complesso  delle opere e riconoscere se
    l'ambiente nel quale gli ancoraggi  ricadono  sia  aggressivo  per  i
    materiali che li costituiscono.
     
    O. 3. Criteri di progetto.
       Nel  progetto  si  deve  tener  conto  del  tipo e delle finalita'
    dell'intervento  (provvisorio,  definitivo),   delle   sollecitazioni
    prevedibili,  della  natura  e  delle caratteristiche del sottosuolo,
    nonche' dei problemi esecutivi per l'installazione del  cantiere.  In
    dipendenza    occorre    fissare   la   tecnologia   di   esecuzione;
    l'orientazione, la lunghezza, il numero degli  ancoraggi;  lo  sforzo
    ammissibile.
     
    O.3.1. Verifica al carico limite.
       Questa  verifica deve essere eseguita per valutare la resistenza a
    trazione dell'ancoraggio la quale dipende, a seconda dei casi,  dalla
    resistenza  allo  sfilamento  della  connessione  ancoraggio-terreno,
    dalla resistenza  del  terreno  (sciolto  o  lapideo)  nell'immediato
    intorno della connessione o dalla resistenza della barra.
       Per  la  valutazione del carico limite, si puo' procedere in prima
    approssimazione con formule teoriche; e' pero' necessaria la conferma
    sperimentale  con  prove di trazione in sito in fase di progetto e di
    collaudo.
     
    O.3.2. Verifica al Creep.
       Per  gli  ancoraggi  in terre coerenti o in terre incoerenti, deve
    essere valutata la resistenza allo sfilamento in funzione del  tempo,
    tenendo  conto  del comportamento viscoso del terreno e dei materiali
    che costituiscono l'ancoraggio.
     
    O.3.3. Prove di carico.
       Poiche'  la  riuscita  degli  ancoraggi dipende in larga misura da
    dettagli     tecnologici,     il      comportamento      dell'insieme
    ancoraggio-terreno  deve  essere  determinato  con prove di carico su
    ancoraggi di prova realizzati nello  stesso  sito  e  con  lo  stesso
    sistema costruttivo.
       Le  prove  per  la  determinazione  del  carico limite del singolo
    ancoraggio devono essere spinte a valori del carico tali da portare a
    rottura il complesso ancoraggio-terreno.
       Le  prove  di  collaudo,  al  fine  di  controllare  gli ancoraggi
    eseguiti, devono essere in numero sufficiente per accertare  il  buon
    funzionamento dell'opera.
       La  prova  consiste  in  un  ciclo  semplice  di  carico e scarico
    sottoponendo l'ancoraggio ad una forza pari ad 1,2 volte la  prevista
    forza di esercizio.