MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI (GU n. 127 del 1-6-1988)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche; Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 7 febbraio
1981 relativo a "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i
criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione"; Ritenuto che, le suddette norme tecniche di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 1981 devono essere modificate ed aggiornate; Visto il nuovo testo delle norme tecniche in oggetto predisposto dal servizio tecnico centrale, testo sul quale, sentito il Consiglio
nazionale delle ricerche, ha espresso parere favorevole l'assemblea generale del Consiglio superiore del lavori pubblici con il voto n.
188 del 26 settembre 1986; Espletata la procedura di cui alla legge 21 giugno 1986 n. 317 in attuazione alla direttiva CEE n. 83/189; Decreta: Art. 1. Sono approvate le norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita' dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, di cui alla legge 2 febbraio 1974 n. 64, predisposte dal servizio tecnico centrale ed allegate al presente Art. 2. Le anzidette norme entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Art. 3. In via transitoria continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto ministeriale 21 gennaio 1981 per le opere in corso, per le opere per le quali sia stato stipulato regolare contratto, per le opere per le quali sia stato pubblicato il bando di gara per l'appalto, per le opere comprendenti strutture disciplinate dalla legge n. 1086/71 per le quali e' stata gia' presentata la denuncia a sensi dell'art. 4 della legge stessa. Roma, addi' 11 marzo 1988 Il Ministro dei lavori pubblici
A. DISPOSIZIONI GENERALI. A. 1. Oggetto e scopo delle norme. Con le presenti norme si stabiliscono i principali criteri da seguire: per il progetto e per l'esecuzione di indagini sui terreni, intesi quali terre o rocce nella loro sede; per il progetto, per la costruzione e per il collaudo di opere di fondazione, opere di sostegno, manufatti di materiali sciolti, manufatti sotterranei; per lo studio della stabilita' dei pendii naturali; per il progetto di stabilizzazione dei pendii naturali e per il progetto di scavi; per il progetto delle discariche e delle colmate; per il progetto degli interventi di consolidamento di ammassi di terreni e rocce; per il progetto degli interventi di ristrutturazione e consolidamento di esistenti strutture di dondazione e di sostegno; per lo studio di fattibilita' di opere e di insiemi di opere e relativi interventi nel sottosuolo che interessano grandi aree o grandi volumi di terreno, nonche' per lo studio e la valutazione degli effetti di emungimenti di fluidi dal sottosuolo e di perturbazione del regime delle pressioni interstiziali. I principi ed i criteri hanno lo scopo di garantire la sicurezza e la funzionalita' del complesso opere-terreni e di assicurare in generale la stabilita' del territorio sul quale si inducono sollecitazioni e deformazioni. Le presenti norme si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzare nel territorio della Repubblica, come disposto dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ivi comprese le zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3, titolo II, della citata legge. Le presenti norme valgono anche per le opere speciali di cui al punto D dell'art. 1 della sopra richiamata legge, salvo quanto disposto dalle norme tecniche relative alle singole categorie di opere speciali. Per quanto attiene al calcolo ed al dimensionamento delle strutture e dei manufatti considerati nelle presenti norme, ai realtivi materiali ai procedimenti e metodi costruttivi si rimanda alle vigenti norme specifiche e in particolare alle norme emanate in applicazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086, salvo quanto diversamente prescritto nelle sezioni seguenti. A. 2. Prescrizioni generali. Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove. I calcoli di progetto devono comprendere le verifiche di stabilita' e le valutazioni del margine di sicurezza nei riguardi delle situazioni ultime che possono manifestarsi sia nelle fasi transitorie di costruzione sia nella fase definitiva per l'insieme manufatto-terreno. Le situazioni di esercizio tenendo conto delle possibili variazioni di sollecitazione e deformazione, devono ugualmente essere verificate con la dovuta sicurezza. La scelta dei coefficienti di sicurezza deve essere motivata in rapporto al grado di approfondimento delle indagini sui terreni, all'affidabilita' dalla valutazione delle azioni esterne, tenuto conto del previsto processo costruttivo e dei fattori ambientali. L'assunzione di valori inferiori a quelli prescritti nei capitoli successivi deve essere giustificata con una analisi documentata. Il progetto deve comprendere anche una valutazione dei prevedibili spostamenti dell'insieme opera-terreno, nonche' un giudizio sull'ammissibilita' di tali spostamenti in rapporto alla sicurezza e funzionalita' del manufatto e di quelli ad esso adiacenti. L'intensita' e la direzione delle azioni statiche e dinamiche da considerare nei calcoli geotecnici deve essere stabilita sulla base di una analisi che tenga conto della probabilita' e della frequenza di applicazione, del tempo di permanenza, della natura dei terreni presenti nel sottosuolo e del tipo di opera. In presenza di azioni indotte da sismi si adotteranno i criteri di valutazione del carico limite e del relativo coefficiente di sicurezza prescritti dalle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (D.R. 19 giugno 1984). Nel progetto devono essere considerate le fasi e le modalita' costruttive. In corso d'opera si deve controllare la rispondenza tra la caratterizzazione geotecnica assunta in progetto e la situazione effettiva, differendo di conseguenza il progetto esecutivo. Nel caso di costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilita' globale dell'insieme opera-terreno, che ricadano in zone gia' note, la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo puo' essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione. In questo caso i calcoli geotecnici di stabilita' e la valutazione degli spostamenti possono essere omessi, ma la idoneita' delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con apposita relazione. A.3. Elaborati geotecnici e geologici. I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti in una relazione geotecnica, parte integrante degli atti progettuali. Nei casi in cui le presenti norme prescrivano uno studio geologico, deve essere redatta anche una relazione geologica che fara' parte integrante degli atti progettuali. A. 4. Collaudo. Il collaudo dovra' accertare la rispondenza delle opere eseguite alle previsioni progettuali e la rispondenza della esecuzione alla presente normativa, tenendo conto di tutti i dati rilevati prima e durante la costruzione. Ulteriori indagini e prove saranno effettuate nel corso del collaudo, se ritenute necessarie al fine di accertare l'idoneita' dell'opera all'uso cui e' destinata. B. INDAGINI GEOTECNICHE. B. 1. Oggetto delle norme. Le presenti norme riguardano il progetto e l'esecuzione delle indagini geotecniche. Queste indagini hanno lo scopo di raccogliere tutti i dati qualitativi e quantitativi occorrenti per il progetto e per il controllo del comportamento dell'opera nel suo insieme ed in rapporto al terreno. B. 2. Indagini nelle fasi di progetto e di costruzione. Nelle fasi preliminari della progettazione si potra' far riferimento a informazioni di carattere geologico e a dati geotecnici deducibili dalla letteratura oppure noti attraverso indagini eseguite precedentemente sulla medesima area. Per il progetto di massima dovranno essere effettuate indagini geologiche e geotecniche per valutare la stabilita' di insieme della zona, prima ed a seguito della costruzione dell'opera in progetto, e per individuare i problemi che la natura e le caratteristiche geotecniche dei terreni pongono nelle scelte delle soluzioni progettuali e dei corrispondenti procedimenti costruttivi anche per confrontare le soluzioni possibili. Nella fase di progetto esecutivo le indagini devono essere dirette ad approfondire la caratterizzazione geotecnica qualitativa e quantitativa del sottosuolo per consentire la scelta della soluzione progettuale, di eseguire i calcoli di verifica e definire i procedimenti costruttivi. Per i manufatti di materiali sciolti, l'indagine deve comprendere anche la ricerca e lo studio dei materiali da impiegare nella costruzione. Le indagini, gli studi ed i rilievi devono essere portati a termine nei tempi utili alla compilazione del progetto, salvo successivi sviluppi in relazione alle esigenze della fase costruttiva. La validita' delle ipotesi di progetto dovra' essere controllata durante la costruzione considerando, oltre ai dati raccolti in fase di progetto, anche quelli ottenuti con misure ed osservazioni nel corso dei lavori per adeguare, eventualmente, l'opera alle situazioni riscontrate. B. 3. Ampiezza dell'indagine. Lo studio geotecnico deve essere esteso alla parte del sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che influenza il comportamento del manufatto stesso (volume significativo). L'ampiezza dell'indagine deve percio' essere proporzionata alle dimensioni, al tipo, alle caratteristiche strutturali, all'importanza dell'opera, alla complessita' del sottosuolo ed allo stato delle conoscenze sulla zona in esame. B. 4. Mezzi di indagine. Il programma delle indagini deve essere formulato in base alla prevedibile costituzione del sottosuolo, tenuto conto dei problemi in esame. I mezzi di indagine devono essere scelti caso per caso in relazione alla natura ed alla successione dei terreni nel sottosuolo, alle finalita' ed alle caratteristiche dell'opera. Le indagini geotecniche comprendono tra l'altro perforazioni di sondaggi o scavi, prelievo di campioni, rilievo delle falde acquifere, prove in situ, prove in laboratorio, prospezioni geofisiche. Il programma deve essere sufficientemente flessibile per consentire eventuali modifiche conseguenti alle conoscenze che si otterranno nel corso delle indagini. B. 5. Relazioni sulle indagini. I risultati delle indagini devono essere oggetto di apposite relazioni, parte integrante del progetto. Queste devono comprendere ed illustrare tutti i dati obiettivi e sviluppare le elaborazioni ed i calcoli necessari al fine di giungere alle scelte progettuali ed alle verifiche prescritte al punto A.2 e nelle sezioni seguenti. La relazione geologica e' prescritta per le opere a cui fanno riferimento le sezioni E, F, G, H, I, L, M. e O, della presente normativa e per le aree dichiarate sismiche o soggette a vincoli particolari. Essa deve comprendere ed illustrare la situazione litostratigrafica locale, con definizione dell'origine e natura dei litotipi, del loro stato di alterazione e fratturazione e della loro degradabilita', i lineamenti geomorfologici della zona, nonche' gli eventuali processi morfologici ed i dissesti in atto o potenziali; deve precisare inoltre i caratteri geostrutturali generali, la geometria e le caratteristiche delle superfici di discontinuita' e fornire lo schema della circolazione idrica superficiale e sotterranea. La relazione geotecnica sulle indagini e' prescritta per tutte le opere oggetto delle presenti norme. Essa deve comprendere ed illustrare la localizzazione della area interessata, i criteri di programmazione ed i risultati delle indagini in sito e di laboratorio e le tecniche adottate, nonche' la scelta dei parametri geotecnici di progetto, riferiti alle caratteristiche della costruenda opera, ed il programma di eventuali ulteriori indagini, che si raccomandano per la successiva fase esecutiva. Le relazioni devono essere corredate degli elaborati grafici e della documentazione delle indagini in sito ed in laboratorio necessari per la chiara comprensione dei risultati. La caratterizzazione geotecnica e la ricostruzione geologica devono essere reciprocamente coerenti. A tale riguardo la relazione geotecnica deve fare esplicito riferimento alla relazione geologica e viceversa. C. OPERE DI FONDAZIONE. C. 1. Oggetto delle norme. Le presenti norme riguardano le fondazioni di manufatti di qualsiasi tipo. Per quanto attiene al calcolo delle strutture costituenti la fondazione, ai materiali impiegati, ai procedimenti e metodi costruttivi, valgono le vigenti norme specifiche. Per le fondazioni di manufatti ricadenti in zone sismiche devono essere rispettate le prescrizioni di cui al titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Per le fondazioni di opere speciali, le presenti norme devono essere integrate con quanto prescritto nelle norme specifiche. C. 2. Criteri di progetto. Il progetto delle fondazioni di un'opera deve essere sviluppato congiuntamente al progetto dell'opera in elevazione tenendo conto delle modalita' costruttive. L'opera di fondazione deve avere i seguenti requisiti: lo stato di tensione indotto nel terreno deve essere compatibile con le caratteristiche di resistenza del terreno stesso, nella situazione iniziale ed in quelle che potranno presumibilmente verificarsi nel tempo; gli spostamenti delle strutture di fondazione devono essere compatibili con i prefissati livelli di sicurezza e con la funzionalita' delle strutture in elevazione. Deve essere tenuta in debito conto l'influenza che l'opera in progetto puo' avere su fondazioni e su costruzioni esistenti nelle vicinanze. Il progetto deve comprendere i risultati delle indagini, rilievi, studi atti ad individuare e valutare i fattori che possono influire sul comportamento della fondazione; la scelta del tipo di fondazione; la verifica di stabilita' del complesso terreno-fondazione; la previsione dei cedimenti e del loro andamento nel tempo; la scelta dei procedimenti costruttivi; le verifiche delle strutture e delle opere di fondazione. C. 3. Prescrizioni per le indagini. I rilievi e le indagini da effettuare in conformita' alle direttive riportate alla sezione B hanno lo scopo di accertare la costituzione del sottosuolo e la presenza di acque sotterranee a pelo libero ed in pressione e di misurare e consentire la valutazione delle proprieta' fisico-meccaniche dei terreni. La profondita' da raggiungere con le indagini va computata dalla quota piu' bassa dell'opera di fondazione. Essa va stabilita e giustificata caso per caso in base alla forma, alle dimensioni, alle caratteristiche strutturali del manufatto, al valore dei carichi da trasmettere in fondazione, alle caratteristiche degli stessi terreni di fondazione ed alla morfologia di un'area di adeguata estensione intorno alla opera, nonche' alla profondita' ed al regime della falda idrica. Indagini di carattere speciale devono essere eseguite nelle aree dove per motivate ragioni geologiche o relative al precedente uso del territorio possono essere presenti cavita' sotterranee, possono manifestarsi fenomeni di subsidenza ed altri fenomeni che condizionino il comportamento statico dei manufatti. Nel caso di modesti manufatti che ricadono in zone gia' note, le indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di fondazione possono essere ridotte od omesse, sempreche' sia possibile procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e di notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso, dovranno essere specificate le fonti dalle quali si e' pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo. C. 4. Fondazioni dirette. C.4.1. Criteri di progetto. Il piano di posa deve essere situato al di sotto della coltre di terreno vegetale, nonche' al di sotto dello strato interessato dal gelo e da significative variazioni di umidita' stagionali. Una scelta diversa deve essere adeguatamente giustificata. Le fondazioni devono essere direttamente difese o poste a profondita' tale da risultare protette dai fenomeni di erosione del terreno superficiale. Nel progetto di una fondazione diretta si deve verificare che il comportamento della fondazione, tanto nei suoi elementi quanto nel suo complesso, sia compatibile con la sicurezza e con la funzionalita' dell'opera. A tal fine si devono determinare il carico limite del complesso di fondazione-terreno ed i cedimenti totali e differenziali. Limitatamente alle zone non sismiche, nei casi in cui una lunga e soddisfacente pratica locale indirizzi il progettista nella scelta del tipo di fondazioni, i calcoli di stabilita' e la valutazione dei cedimenti possono essere omessi, ma le scelte devono essere documentate e giustificate in base ad un giudizio globale con esplicito riferimento alla situazione geotecnica del sottosuolo. C.4.2. Carico limite e carico ammissibile del complesso fondazione-terreno. Il carico limite del complesso fondazione-terreno, deve essere calcolato sulla base delle caratteristiche geotecniche del sottosuolo e delle caratteristiche geometriche della fondazione. Nel calcolo devono essere considerate anche le eventuali modifiche che l'esecuzione dell'opera puo' apportare alle caratteristiche del terreno ed allo stato dei luoghi. Nel caso di manufatti situati su pendii od in prossimita' di pendii naturali ed artificiali deve essere verificata anche la stabilita' globale del pendio stesso, secondo quanto disposto alla sezione G, considerando nelle verifiche le forze trasmesse dalla fondazione. Il carico ammissibile deve essere fissato come un'aliquota del carico limite. Il coefficiente di sicurezza non deve essere inferiore a 3. Valori piu' bassi, da giustificare esplicitamente, potranno essere adottati nei casi in cui siano state eseguite indagini particolarmente accurate ed approfondite per la caratterizzazione geotecnica dei terreni con riguardo anche alla importanza e funzione dell'opera, tenuto conto del grado di affidabilita' della valutazione delle azioni esterne, nonche' dell'ampiezza del piano dei controlli da sviluppare durante la costruzione. Per le verifiche in presenza di azioni indotte da sismi si adotteranno i criteri delle citate Norme Sismiche. C.4.3. Cedimenti. I cedimenti assoluti e differenziali ed il loro decorso nel tempo devono essere compatibili con lo stato di sollecitazione ammissibile per la struttura e con la funzionalita' del manufatto. La previsione dei cedimenti deve essere basata sul calcolo riferito alle caratteristiche di deformabilita' dei terreni e delle strutture, tenendo in conto i valori dei carichi permanenti, il tipo e la durata di applicazione dei sovraccarichi. Tale previsione puo' essere limitata ad un giudizio qualitativo se una lunga, documentata e soddisfacente esperienza locale consente di valutare il comportamento del complesso terreno-strutture. C.4.4. Elemento strutturale di fondazione. Per le verifiche di resistenza delle singole membrature o elementi di una fondazione si deve tenere conto delle reazioni del terreno, delle spinte dovute all'acqua e dell'influenza di sovraccarichi direttamente applicati al terreno. I carichi e le azioni sopracitati vanno combinati in modo tale da dar luogo, in ciascun elemento strutturale della fondazione, al piu' sfavorevole stato di sollecitazione. Nella valutazione degli stati di sollecitazione degli elementi strutturali di fondazione si deve tener conto della interazione terreno-struttura di fondazione-struttura in elevazione. C.4.5. Scavi di fondazione. Nell'esecuzione degli scavi per raggiungere il piano di posa della fondazione si deve tener conto di quanto specificato al punto A.2, al punto D.2 ed alla sezione G. Il terreno di fondazione non deve subire rimaneggiamenti e deterioramenti prima della costruzione della opera. Eventuali acque ruscellanti o stagnanti devono essere allontanate dagli scavi. Il piano di posa degli elementi strutturali di fondazione deve essere regolarizzato e protetto con conglomerato magro o altro materiale idoneo. Nel caso che per eseguire gli scavi si renda necessario deprimere il livello della falda idrica si dovranno valutare i cedimenti del terreno circostante; ove questi non risultino compatibili con la stabilita' e la funzionalita' delle opere esistenti, si dovranno opportunamente modificare le modalita' esecutive. Si dovra', nel caso in esame, eseguire la verifica al sifonamento. Per scavi profondi, si dovra' eseguire la verifica di stabilita' nei riguardi delle rotture del fondo. C. 5. Fondazioni su pali. C.5.1. Criteri di progetto. Il progetto di una fondazione su pali comporta il dimensionamento della palificata e delle relative strutture di collegamento; esso comprende la scelta del tipo di palo e delle relative modalita' di esecuzione e lo studio del comportamento del complesso palificata-terreno. Deve essere determinato il carico limite del singolo palo e quello della palificata e verificata l'ammissibilita' dei cedimenti della palificata in relazione alle caratteristiche delle strutture in elevazione. In presenza di azioni indotte da sismi si adotteranno i criteri di verifica prescritti dalle norme sismiche. Devono essere valutate le eventuali variazioni delle caratteristiche del terreno e le conseguenze che l'esecuzione della palificata puo' provocare su manufatti esistenti in zone vicine. Qualora sussistano le condizioni geotecniche per cui possa manifestarsi il fenomeno dell'attrito negativo, si deve tener conto del corrispondente effetto nella scelta del tipo di palo, nel dimensionamento e nelle verifiche. C.5.2. Indagini specifiche. Le indagini devono essere eseguite in conformita' con quanto precisato nella sezione B e devono essere dirette anche ad accertare la fattibilita' e l'idoneita' del tipo di palo in relazione alle caratteristiche dei terreni e delle acque del sottosuolo. Con le indagini si debbono accertare le caratteristiche del terreno di fondazione fino alla profondita' interessata da significative variazioni tensionali. C.5.3. Carico limite e carico ammissibile del palo singolo. La determinazione del carico limite del complesso palo-terreno deve essere effettuata con uno o piu' dei seguenti procedimenti: a) metodi analitici per la valutazione della resistenza alla base e lungo il fusto; b) correlazioni basate sui risultati di prove in sito; c) sperimentazione diretta su pali di prova (vedi punto C.5.5.); d) analisi del comportamento dei pali durante la battitura. Nel progetto si deve giustificare la scelta dei procedimenti di calcolo adottati. La valutazione del carico assiale sul palo singolo deve essere effettuata prescindendo dal contributo delle strutture di collegamento direttamente appoggiate sul terreno. La sperimentazione diretta con prove di carico su pali singoli o gruppi di pali, deve essere in ogni caso eseguita per opere di notevole importanza e quando, per le caratteristiche dei terreni, i risultati delle indagini non consentono di esprimere giudizi affidabili sul comportamento del palo. Il valore del carico ammissibile del palo singolo rispetto al carico assiale limite deve essere fissato dividendo il corrispondente carico limite per un coefficiente di sicurezza da stabilire in relazione alle caratteristiche del terreno, al tipo ed alle modalita' costruttive del palo. Il valore del coefficiente di sicurezza non deve essere inferiore a 2,5 nel caso che il carico limite sia valutato con i metodi teorici. Nei casi nei quali vengano anche eseguite prove di carico fino a rottura - di cui al punto C.5.5. - puo' essere accettato un coefficiente di sicurezza inferiore ma non minore di 2, sempre che siano state eseguite approfondite e dettagliate indagini per la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni. Nel caso di pali di diametro uguale o maggiore di 80 centimetri, la scelta del valore del coefficiente di sicurezza deve essere adeguatamente motivata e deve tener conto dei cedimenti ammissibili. Il palo dovra' essere verificato anche nei riguardi di eventuali forze orizzontali. C.5.4. Carico ammissibile della palificata. Il carico ammissibile della palificata deve essere determinato tenendo conto del carico ammissibile del singolo palo e dell'influenza della configurazione geometrica della palificata, del tipo costruttivo di palo, della costituzione del sottosuolo e del tipo di struttura di collegamento orizzontale delle teste dei pali. Il carico ammissibile della palificata deve essere stabilito anche in relazione al valore dei cedimenti assoluti e differenziali compatibili con la sicurezza e la funzionalita' dell'opera e di quelle adiacenti. Quando i pali sono disposti ad interasse minore di tre diametri, sara' effettuata una ulteriore verifica nella quale la palificata sara' considerata una fondazione diretta di profondita' pari alla lunghezza dei pali salvo piu' accurate analisi. C.5.5. Prove di carico. Le prove per la determinazione del carico limite del palo singolo di cui al punto C.5.3. devono essere spinte fino a valori del carico assiale tali da portare a rottura il complesso palo-terreno o comunque tali da essere adeguatamente superiori al massimo carico di esercizio e comunque tali da consentire di ricavare significativi diagrammi dei cedimenti della testa del palo in funzione dei carichi e dei tempi. Le prove di carico dei pali di diametro inferiore a 80 centimetri devono essere spinte ad almeno 1,5 volte il previsto carico assiale massimo di esercizio. Il numero e l'ubicazione dei pali da sottoporre alla prova di carico devono essere stabiliti in base all'importanza dell'opera ed al grado di omogeinita' del sottosuolo. Per opere di notevole importanza tale numero deve essere pari ad almeno l'1 per cento del numero totale dei pali, con un minimo di due. C.5.6. Elemento strutturale di collegamento. Per le verifiche di resistenza delle membrature o elementi strutturali di collegamento tra i pali si deve tener conto delle reazioni dei singoli pali, delle spinte dovute all'acqua e dell'influenza di sovraccarichi direttamente applicati al terreno. I carichi e le azioni sopracitati vanno combinati in modo tale da dar luogo in ciascun elemento strutturale della fondazione, al piu' sfavorevole stato di sollecitazione. C. 6. Relazione sulla fondazione. I risultati delle indagini e delle verifiche devono essere illustrati in una relazione apposita, facente parte integrante degli atti progettuali. D. OPERE DI SOSTEGNO. D. 1. Oggetto delle norme. Le norme contenute nella presente sezione si applicano ai muri di sostegno, alle paratie, alle palancolate ed alle armature per il sostegno di scavi e ad opere di sostegno costituite da terra mista ad altri materiali. D. 2. Criteri di progetto. Il comportamento dell'opera di sostegno, intesa come complesso struttura-terreno, deve essere esaminato tenendo conto della successione e delle carattteristiche fisico-meccaniche dei terreni di fondazione e di eventuali materiali di riporto, interessati dall'opera; dalle falde idriche, del profilo della superficie topografica del terreno prima e dopo l'inserimento dell'opera; dei manufatti circostanti; delle caratteristiche di resistenza e di deformabilita' dell'opera; dei drenaggi e dispositivi per lo smaltimento delle acque superficiali e sotterranee e delle modalita' di esecuzione dell'opera e del rinterro. Deve essere verificata la stabilita' dell'opera di sostegno e del complesso opera-terreno. Le verifiche debbono essere effettuate nelle condizioni corrispondenti alle diverse fasi costruttive ed al termine della costruzione, tenendo conto delle possibili oscillazioni di livello dell'acqua nel sottosuolo. Quando il terreno sia sede di moti di filtrazione l'opera deve essere verificata nei riguardi del sifonamento. Nel caso di opere su pendio o prossime a pendii si deve esaminare anche la stabilita' di questi secondo quanto indicato alla sezione G. Il progetto deve comprendere inoltre il dimensionamento delle opere di drenaggio e di raccolta delle acque superficiali, tenuto conto anche di quanto indicato alla sezione N e con le limitazioni prescritte alla sezione L. Nel caso di scavi armati o delimitati da pareti, deve essere verificata anche la stabilita' del fondo nei riguardi della rottura per sollevamento. D. 3. Indagini specifiche. Per i criteri generali di indagine si fa riferimento alla sezione B. ed alla sezione C.3. Nel caso di modesti manufatti che ricadano in zone gia' note le indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di fondazione possono essere ridotte od omesse, sempreche' sia possibile procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso devono essere specificate le fonti dalle quali si e' pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo. Il volume significativo di cui al punto B.3. deve contenere le superfici di scorrimento possibili relative alla stabilita' globale dell'opera, del terreno di fondazione e del terrapieno. In particolare, nei terreni sede di moti di filtrazione tale volume deve comprendere le zone dove possono aver luogo fenomeni di sifonamento. D. 4 Verifiche dei muri di sostegno con fondazioni superficiali. D.4.1. Azioni sul muro di sostegno. Le azioni dovute al terreno, all'acqua, ai sovraccarichi ed al peso proprio del muro devono essere calcolate e composte in modo da pervenire, di volta in volta, alla condizione piu' sfavorevole nei confronti delle verifiche di cui ai punti seguenti. Le ipotesi di calcolo delle spinte sui muri devono essere giustificate con considerazioni sui prevedibili spostamenti relativi del muro rispetto al terreno. In particolare la spinta attiva puo' essere adottata nei casi in cui questo valore della spinta sia compatibile con i possibili spostamenti del muro. Ai fini della verifica di cui al successivo punto D.4.2., non si tiene conto, nel calcolo, del contributo di resistenza del terreno antistante il muro; in casi particolari, da giustificare con considerazioni relative alle caratteristiche meccaniche dei terreni ed ai criteri costruttivi del muro, se ne puo' tener conto con dei valori non superiori al 50 per conto della resistenza passiva. D.4.2. Verifica alla traslazione sul piano di posa. Per la sicurezza lungo il piano di posa del muro, il rapporto fra la somma delle forze resistenti nella direzione dello slittamento e la somma delle componenti nella stessa direzione delle azioni sul muro deve risultare non inferiore a 1,3. D.4.3. Verifica al ribaltamento del muro. Il rapporto tra il momento delle forze stabilizzanti e quello delle forze ribaltanti rispetto al lembo anteriore della base non deve risultare minore di 1,5. D.4.4. Verifica al carico limite dell'insieme fondazione-terreno. Questa verifica deve essere eseguita secondo quanto prescritto alla sezione C, tenendo conto dell'inclinazione ed eccentricita' della risultante delle forze trasmesse dal muro al terreno di fondazione. Il coefficiente di sicurezza non deve risultare minore di 2. D.4.5. Verifica di stabilita' globale. Questa verifica riguarda la stabilita' del terreno nel quale e' inserito il muro, nei confronti di fenomeni di scorrimento profondo. Il coefficiente di sicurezza non deve risultare inferiore ad 1,3. D. 5. Verifiche di muri di sostegno fondati su pali. Le verifiche devono essere condotte come prescritto al paragrafo C.5. D. 6. Dispositivi di drenaggio per la riduzione delle pressioni neutre e modalita' costruttive. A tergo dei muri di sostegno deve essere realizzato un drenaggio in grado di garantire anche nel tempo un adeguato smaltimento delle acque piovane e di falda. Il progetto del dreno deve comprendere la scelta dei materiali (naturali od artificiali) tenendo conto dei requisiti richiesti per la funzionalita' e delle caratteristiche del terreno con il quale il dreno e' a contatto, secondo i criteri per il dimensionamento dei filtri, di cui alla sezione N. Il muro deve essere interrotto da giunti trasversali, estesi alla fondazione, quando lo richiedano la lunghezza del manufatto e la natura del terreno. Nel caso in cui alle spalle del muro debba essere eseguito un rinterro, sono da eseguire le norme del punto E.3. Il costipamento del rinterro, quando previsto, deve essere eseguito secondo quanto prescritto alla sezione E. D. 7. Verifica delle paratie. D.7.1. Azioni sulla parete. Le azioni dovute al terreno, all'acqua ed ai sovraccarichi anche transitori devono essere calcolate e composte in modo da pervenire di volta in volta alle condizioni piu' sfavorevoli nei confronti delle verifiche di cui al punto D.7.2. Le ipotesi per il calcolo delle spinte e delle resistenze del terreno devono essere giustificate sulla base di considerazioni sui prevedibili spostamenti relativi parete-terreno, in relazione alla deformabilita' dell'opera, alle sue condizioni di vincolo, alle modalita' esecutive dell'opera e dello scavo ed alle caratteristiche del terreno. Nel caso di paratie che debbano essere incorporate nella costruzione con funzione statica, le azioni sulle paratie dovranno essere calcolate con riferimento alle condizioni che si prevedono nelle diverse fasi di costruzione e in quella di esercizio ad opera finita. D.7.2. Verifiche. I calcoli di progetto devono comprendere la verifica della profondita' di infissione e quella degli eventuali ancoraggi, puntoni o strutture di controventamento. Deve essere verificata la stabilita' del fondo dello scavo, nei riguardi anche di possibili fenomeni di sifonamento. Per opere che ricadano in prossimita' di altri manufatti devono essere valutati gli spostamenti del terreno ed i loro effetti sulla stabilita' e funzionalita' dei manufatti. Tale valutazione e' prescritta anche nei casi nei quali sia necessario deprimere il livello della falda idrica per poter eseguire gli scavi. I valori dei coefficienti di sicurezza saranno assunti dal progettista e giustificati sulla base del grado di affidabilita' dei dati disponibili e del modello di calcolo adottato. D. 8. Armature per il sostegno degli scavi. La verifica deve essere eseguita per scavi in trincea di profondita' superiore ai due metri, nei quali sia prevista la permanenza di operai e per scavi che ricadano in prossimita' di manufatti esistenti. Le azioni dovute al terreno, all'acqua ed ai sovraccarichi anche transitori devono essere calcolate e composte in modo da pervenire di volta in volta alle condizioni piu' sfavorevoli. Le ipotesi per il calcolo delle azioni del terreno sull'armatura devono essere giustificate con considerazioni sulla deformabilita' relativa del terreno e dell'armatura sulla modalita' esecutiva dell'armatura e dello scavo e sulle caratteristiche meccaniche del terreno e sul tempo di permanenza dello scavo. D. 9. Relazione sulle opere di sostegno. I risultati delle indagini sui terreni, degli studi e delle verifiche devono essere raccolti nella relazione geotecnica facente parte integrante degli atti progettuali. E. MANUFATTI DI MATERIALI SCIOLTI. E. 1. Oggetto delle norme. Le presenti norme si applicano ai manufatti di materiali sciolti ed ai rinterri. Le colmate e le discariche sono trattate alla sezione I. Le dighe di ritenuta di materiali sciolti sono oggetto di norme tecniche specifiche. E. 2. Indagini sui terreni e sui materiali da costruzione. Le indagini devono essere programmate e svolte secondo quanto prescritto alla sezione B e alla sezione C.3. Nel caso di modesti manufatti che ricadano in zone gia' note le indagini in sito ed in laboratorio sui terreni di fondazione possono essere ridotte od omesse, sempreche' sia possibile procedere alla caratterizzazione dei terreni sulla base di dati e notizie raccolti mediante indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti. In tal caso devono essere specificate le fonti dalle quali si e' pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo. Nel progetto occorre considerare globalmente l'insieme manufatto-sottosuolo. A tal fine devono essere definite la stratigrafia, le proprieta' fisico-meccaniche dei terreni di fondazione e le caratteristiche di eventuali falde idriche. Il progetto deve prevedere la scelta dei materiali; questa deve essere effettuata tenendo presenti le risorse naturali della zona, nel rispetto dei vincoli imposti dalla vigente legislazione. A tal fine, dove si prevede l'apertura di cave di prestito devono essere effettuate indagini geologiche e geotecniche per accertare la disponibilita' di materiali idonei e la possibilita' di eseguire i lavori. Sui materiali prescelti devono essere eseguite indagini di laboratorio per definire la classificazione geotecnica e le caratteristiche di costipamento e, quando necessario, le proprieta' meccaniche e la permeabilita'. E. 3. Criteri di progetto. Il manufatto deve essere progettato tenendo conto dei requisiti richiesti per la sua funzione, nonche' delle caratteristiche dei terreni di fondazione. Devono altresi' essere indicate le fonti di approvvigionamento e le diponibilita' dei materiali. La stabilita' dell'insieme manufatto-terreno di fondazione deve essere studiata nelle condizioni corrispondenti alle diverse fasi costruttive, al termine della costruzione e all'esercizio, adottando i valori delle caratteristiche fisico-meccaniche determinate con le indagini di cui al punto E.2. Per i rilevati il coefficiente di sicurezza riferito alla stabilita' del sistema manufatto-terreno di fondazione non deve risultare inferiore a 1,3. Per gli argini vale quanto previsto dalle norme tecniche per le dighe di ritenuta di materiali sciolti. Per le opere costituite da terra mista ad altri materiali si dovranno eseguire anche le verifiche alla traslazione, al ribaltamento, al carico limite, come indicato ai punti D.4.2. D.4.3. - D.4.4. Il progetto dovra' essere integrato con le verifiche strutturali delle eventuali armature di rinforzo del rilevato. Si deve verificare che i cedimenti, dovuti alle deformazioni dei terreni di fondazione e dei materiali costituenti il manufatto, siano compatibili con la funzionalita' e la sicurezza del manufatto stesso. Si deve inoltre valutare l'influenza del manufatto in progetto sui manufatti esistenti ed indicare gli interventi occorrenti per limitare gli effetti sfavorevoli. Nel caso di manufatti su pendii si deve esaminare anche l'influenza che la realizzazione dei manufatti puo' avere sulle condizioni di stabilita' generali del pendio. L'analisi deve essere sviluppata come indicato dal punto G.2. Il progetto di opere modeste per dimensioni e funzione, puo' essere basato su stime cautelative delle caratteristiche fisico-meccaniche del materiale impiegato e del terreno di fondazione. Il progetto deve considerare anche tutti gli interventi per proteggere il manufatto dagli agenti esterni. E. 4. Posa in opera dei materiali. I materiali costituenti i manufatti devono essere posti in opera a strati e costipati per ottenere caratteristiche fisico-meccaniche in accordo con i requisiti progettuali. Al riguardo devono essere indicate in progetto le prescrizioni relative alla posa in opera precisando i controlli da eseguire durante la costruzione ed i limiti di accettabilita' dei materiali. La posa in opera senza costipamento e' consentita, oltre che per manufatti di pietrame e nel caso di opere subacquee quale che sia il materiale impiegato, avuto rigurdo all'importanza del manufatto. Le modalita' della posa in opera e del costipamento devono essere considerate in progetto, sia nella definizione della sezione tipo dell'opera, sia nella valutazione delle proprieta' fisico-meccaniche dei materiali. E. 5. Relazione. La relazione geotecnica deve comprendere la caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni di fondazione e dei materiali da costruzione, la descrizione delle modalita' di coltivazione delle cave di prestito e delle modalita' di posa in opera dei materiali, le verifiche di stabilita' della fondazione e del corpo del manufatto, la previsione dei cedimenti e del loro andamento nel tempo, le verifiche del manufatto nei riguardi degli eventuali moti di rifiltrazione e la giustificazione degli eventuali accorgimenti costruttivi che da esse scaturiscono. In particolare, per i drenaggi ed i filtri deve essere motivata, la scelta dei materiali naturali o artificiali, tenendo conto dei requisti di funzionalita' e delle caratteristiche granulometriche e di permeabilita' del terreno con il quale essi si trovano a contatto. F. GALLERIE E MANUFATTI SOTTERRANEI. F. 1. Oggetto delle norme. Le presenti norme si applicano alle gallerie ed ai manufatti completamente immersi nel terreno che si realizzano mediante scavo in sotterraneo. F. 2. Indagini specifiche. Le indagini per la scelta del tracciato del manufatto e per la raccolta dei dati da porre a base del progetto devono essere programmate e sviluppate secondo i criteri indicati nella sezione B, tenendo in debito conto la complessita' della situazione geologica, geotecnica, morfologica ed idrogeologica, la profondita' e la lunghezza del manufatto ed il livello di progettazione (studio di fattibilita' progetto di massima, progetto esecutivo). I risultati delle indagini geologiche devono essere esaurientemente esposti e commentati in una relazione geologica. Qualora durante la realizzazione di un manufatto si riscontrano situazioni non evidenziate durante le indagini precedentemente eseguite, i risultati progettuali degli interventi si devono basare anche sui dati acquisiti in corso d'opera. Gli elaborati dei dati osservati ed il loro monitoraggio, nei predetti casi, devono essere parte integrante degli atti progettuali. F. 3. Progetto. F.3.1. Criteri di progetto. Nel progetto di manufatti sotterranei devono essere specificati ed adeguatamente giustificati: la scelta dell'ubicazione o del tracciato dell'opera in dipendenza dei risultati e delle indagini geologiche e delle indagini geotecniche; la previsione dei metodi di scavo, delle opere provvisionali e dei mezzi occorrenti per l'aggottamento eventuale o per la intercettazione dell'acqua sotterranea e degli eventuali procedimenti speciali per il consolidamento temporaneo o permanente del terreno; la previsione degli effetti che gli scavi e l'eventuale aggottamento d'acqua avranno sulla stabilita' dei manufatti ricadenti nella zona di influenza dello scavo e degli eventuali provvedimenti da adottare; la previsione sull'eventuale presenza di gas tossici od esplosivi, sulle acque drenate dal sottosuolo e sulla ventilazione occorrente nel corso dei lavori ed in fase di esercizio; la definizione delle caratteristiche geometriche e strutturali del manufatto; il piano degli strumenti per il controllo del comportamento delle strutture e terreno durante il corso dei lavori ed eventualmente in fase di esercizio. Nel progetto devono essere chiaramente indicate le ipotesi assunte per la valutazione delle componenti di sollecitazione che si destano nel sottosuolo nell'interno del manufatto ed il significato delle approssimazioni che ne conseguono. F. 4. Metodi di scavo. La scelta dei metodi di scavo deve effettuarsi tenendo conto delle proprieta' geotecniche dei terreni che si prevede di attraversare e dell'eventuale presenza di falde idriche e di altri manufatti indicati in prossimita' del tracciato. Il materiale di risulta deve essere sistemato in aree da indicare in progetto, tenendo conto delle prescrizioni della sezione I. F. 5. Verifica del rivestimento. Le ipotesi per la verifica del rivestimento devono essere compatibili con il metodo e con i tempi di costruzione. Nel progetto si deve tener conto della presenza di altri manufatti superficiali o sotterranei e si devono indicare gli eventuali vincoli da imporre per nuove costruzioni. F. 6. Controllo del manufatto. Le ipotesi assunte in progetto relativamente alla caratterizzazione meccanica dei terreni e delle rocce devono essere controllate sulla base delle osservazioni e dei dati sperimentali che si raccolgono nel corso dei lavori. Le osservazioni e le misure devono essere proseguite durante l'esercizio per un congruo periodo di tempo, che sara' indicato in progetto. G. STABILITA' DEI PENDII NATUALI E DEI FRONTI DI SCAVO. G. 1. Oggetto delle norme. Le presenti norme si applicano allo studio della stabilita' dei pendii naturali, al progetto delle opere di stabilizzazione di pendii e frane, nonche' al progetto di scavi non armati che per le loro dimensioni (ampiezza e profondita'), per le caratteristiche meccaniche dei terreni, rappresentino pericolo per la sicurezza. G. 2. Pendii natuali. G.2.1. Accertamenti di carattere generale. L'acccertamento della stabilita' richiede osservazioni e rilievi di superficie, raccolta di notizie storiche sull'evoluzione dello stato del pendio e su eventuali danni subiti dalle strutture esistenti, la constatazione dei movimenti eventualmente in atto e dei loro caratteri geometrici e cinematici, la raccolta dei dati sulle precipitazioni meteoriche, sui caratteri idrogeologici della zona, su sismi e su precedenti interventi di consolidamento. Le verifiche di stabilita', anche in relazione alle opere da eseguire, devono essere basate su dati acquisiti con indagini specifiche. G.2.2. Indagini specifiche. I rilievi e le indagini devono effettuarsi secondo le prescrizioni della sezione B e secondo i criteri particolari seguenti: la superficie del pendio deve essere definita attraverso un rilievo plano-altimetrico in scala adeguata ed esteso ad una zona sufficientemente ampia a monte e a valle del pendio stesso; lo studio geologico, anche con l'ausilio della fotogeologia, deve precisare l'origine e la natura dei terreni, il loro assetto tettonico-strutturale, i caratteri ed i fenomeni geomorfologici e la loro prevedibile evoluzione nel tempo e lo schema della circolazione idrica nel sottosuolo; lo studio geotecnico deve definire le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni, l'entita' e la distribuzione delle pressioni dell'acqua nel terreno e nelle discontinuita', degli eventuali spostamenti plano-altimetrici di punti in superficie ed in profondita'. La profondita' e l'estensione delle indagini devono essere fissate in relazione alle caratteristiche geometriche del pendio, ai risultati dei rilievi indicati ai punti precedenti, nonche' alla piu' probabile posizione della eventuale superficie di scorrimento. Nel caso di pendii in frana le indagini devono consentire di accertare la forma e la posizione della superficie o delle superfici di scorrimento, in quanto possibile, e di definire le caratteristiche cinematiche della frana. G.2.3. Calcoli di stabilita'. Il metodo di calcolo per la verifica della stabilita' deve essere scelto tenendo conto della posizione e della forma delle possibili superfici di scorrimento, dell'assetto struttuale, delle caratteristiche meccaniche del terreno, nonche' della distribuzione delle pressioni neutre. Nel caso di pendii in frana si devono adottare quei metodi - in quanto applicabili - che permettono di eseguire la verifica lungo le superfici di scorrimento che meglio approssimano quella riconosciuta con le indagini. Negli altri casi si esamineranno superfici di scorrimento cinematicamente possibili in numero sufficiente per ricercare la superficie alla quale corrisponda, nel caso considerato, il coefficiente di sicurezza piu' basso. Quando sussistano condizioni tali da non consentire una agevole valutazione delle pressioni neutre i calcoli di verifica devono essere effettuati assumendo le piu' sfavorevoli condizioni che ragionevolmente si possono prevedere. Per i pendii ricadenti in zona sismica, la verifica di stabilita' deve essere eseguita tenendo conto delle azioni sismiche, come prescritto dalle norme sismiche. Il valore del coefficiente di sicurezza sara' assunto dal progettista e giustificato sulla base delle considerazioni relative al livello di conoscenze raggiunto ed al grado di affidabilita' dei dati disponibili, alla complessita' della situazione geologica e geotecnica, alla esperienza locale su pendii naturali in situazioni simili, nonche' alle conseguenze di un'eventuale frana. G.2.4. Interventi. Il progetto degli interventi di consolidamento di un pendio deve essere giustificato dai calcoli di stabilita' sviluppati secondo quanto indicato al punto precedente. Il piano dei controlli sulla efficacia dei provvedimenti deve essere parte integrante degli elaborati progettuali. G. 3. Fronti di scavo. G.3.1. Indagini specifiche. Le indagini specifiche sono quelle indicate al punto G.2.2. Esse possono essere eseguite anche parzialmente e diversamente sviluppate a seconda delle condizioni locali, della profondita', dell'ampiezza, della destinazione e della durata dello scavo. G.3.2. Criteri di progetto e calcoli di stabilita'. Il progetto deve definire un profilo di scavo tale che il terreno sia stabile con adeguato margine di sicurezza, da valutarsi con i metodi di calcolo indicati al punto G.2.3. Nel caso di terreni omogenei e nei quali le pressioni neutre siano note con sufficiente attendibilita', il coefficiente di sicurezza non deve essere minore di 1,3. Nelle altre situazioni il valore del coefficiente di sicurezza da adottare deve essere scelto caso per caso, tenuto conto principalmente della complessita' strutturale del sottosuolo, delle conoscenze del regime delle pressioni neutre e delle conseguenze di un eventuale fenomeno di rottura. Si deve tener conto dell'esistenza di manufatti e sovraccarichi in prossimita' del ciglio di scavo. Nel progetto deve essere esaminata l'eventuale influenza dello scavo sul regime delle acque superficiali e sotterranee dell'area interessata. H. FATTIBILITA' GEOTECNICA DI OPERE SU GRANDI AREE. H.1. Oggetto delle norme. Le presenti norme comprendono i criteri di carattere geotecnico da adottare nell'elaborazione di piani urbanistici e nel progetto di insiemi di manufatti che interessano ampie superfici e che possono comportare variazioni significative nelle condizioni del sottosuolo, quali: a) nuovi insediamenti urbani o civili o industriali; b) ristrutturazione di insediamenti gia' esistenti, compresi quelli da consolidare e trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1980 n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni; c) reti idriche e fognarie urbane e reti di sottoservizi di qualsiasi tipo; d) strade, ferrovie ed idrovie; e) opere marittime e difese costiere; f) aeroporti; g) bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione da corsi d'acqua; h) sistemi di impianti per l'estrazione di liquidi o di gas dal sottosuolo; i) bonifiche e sistemazione del territorio; l) attivita' estrattive di materiali da costruzione. H.2. Indagini specifiche. Gli studi geologici e la caratterizzazione geotecnica devono essere estesi a tutta la zona di possibile influenza degli interventi previsti. Le indagini devono in particolare accertare le condizioni di stabilita' dei pendii, tenuto conto anche di eventuali effetti derivanti dalla realizzazione delle opere. Saranno inoltre considerati i fenomeni di subsidenza prodotti da modifiche del regime delle acque superficiali e profonde, nonche' da asportazioni o riporti di materiali terrosi. Per l'elaborazione di piani urbanistici in zone sismiche le indagini devono essere finalizzate alla caratterizzazione del territorio per la ricerca dei parametri di progetto in accordo con quanto previsto dalle norme sismiche. H.3. Verifiche di fattibilita'. Prima della progettazione delle singole opere per le quali valgono le norme specifiche, occorre verificare e documentare con relazione tecnica la fattibilita' dell'insieme dal punto di vista geologico e geotecnico e, se necessario, individuare i limiti imposti al progetto dalle caratteristiche del sottosuolo. Per le zone sismiche si dovra' documentare il rispetto dei previsti vincoli. I. DISCARICHE E COLMATE. La presente norma si applica agli accumuli di materiali sciolti di qualsiasi natura. Nel rispetto degli strumenti urbanistici e delle norme vigenti sulla protezione delle acque, sulla salvaguardia del paesaggio, e dell'igiene pubblica, la scelta delle aree da destinare a discarica o colmata va eseguita sulla base di studi geologici, geotecnici e idrogeologici. Le discariche e le colmate devono essere realizzate sulla base di un progetto che ne stabilisca le dimensioni e le modalita' di posa in opera, indichi i provvedimenti necessari per la conservazione della stabilita' nel tempo, tenendo conto anche della futura destinazione dell'area, esamini la stabilita' dell'insieme terreno di fondazione-discarica con particolare riguardo alla stabilita' dei pendii e consideri l'influenza sulle opere presenti nei dintorni. Lo studio dell'area da destinare a discarica o colmata deve prevedere tutte le opere di raccolta e canalizzazione delle acque superficiali e profonde, nonche' delle eventuali acque drenate nel tempo dal corpo stesso della discarica. L. EMUNGIMENTI DA FALDE IDRICHE. La presente norma si applica alle opere ed agli interventi riguardanti l'estrazione di acqua dal sottosuolo. Nel progetto delle opere di emungimento si deve accertare che queste siano compatibili con le caratteristiche dell'acquifero e che eventuali conseguenti cedimenti della superficie del suolo siano compatibili con la stabilita' e la funzionalita' dei manufatti presenti nella zona interessata dall'emungimento. Il progetto deve stabilire anche i mezzi e le modalita' di estrazione, in modo da evitare che con l'acqua venga anche estratto il terreno o la sua frazione piu' fina. M. CONSOLIDAMENTO DEI TERRENI. La presente norma si applica agli interventi di consolidamento dei terreni e delle rocce aventi lo scopo di modificare permanentemente o temporaneamente le caratteristiche meccaniche per mezzo di procedimenti tecnologici di vario tipo. Il progetto degli interventi di consolidamento deve comprendere: a) caratterizzazione del sottosuolo con particolare riferimento all'analisi delle condizioni che rendono necessario l'intervento; b) analisi del tipo di intervento prescelto in relazione alle opere da realizzare e con riferimento a manufatti vicini; c) dimensionamento esecutivo degli interventi e descrizione di dettaglio dei procedimenti costruttivi; d) prescrizioni sulla verifica dell'esito dell'intervento attraverso indagini e controlli in corso d'opera. N. DRENAGGI E FILTRI. Le presenti norme si applicano ai manufatti formati da uno o piu' strati di materiale sabbioso-ghiaioso o di materiali sintetici, costruiti allo scopo di controllare e regolare la filtrazione e le pressioni neutre delle acque nel sottosuolo, nell'interno dei manufatti di materiali sciolti ed al contatto fra strutture e terreno. Il progetto di drenaggi e filtri deve comprendere la scelta dei materiali tenendo conto dei requisiti richiesti per la funzionalita' dei filtri stessi e delle caratteristiche del terreno con il quale essi sono a contatto. O. ANCORAGGI. O. 1. Oggetto delle norme. Le presenti norme si applicano a tutti tipi di armature (ancoraggi), attive o passive, inserite in terreni od in rocce (tiranti, bulloni, chiodi) allo scopo di aumentare la resistenza al taglio, specie lungo superfici di discontinuita'. O. 2. Indagini specifiche. Le indagini da eseguire in conformita' alle direttive riportate nella sezione B, devono raccogliere i dati occorrenti per il progetto degli ancoraggi, per la verifica della stabilita' globale e per il controllo del comportamento dell'insieme costituito dall'eventuale struttura ancorata, dagli ancoraggi e dal terreno comunque interessato. Le indagini devono definire la composizione, le caratteristiche strutturali e le proprieta' fisico-meccaniche dei terreni del sottosuolo interessato dal complesso delle opere e riconoscere se l'ambiente nel quale gli ancoraggi ricadono sia aggressivo per i materiali che li costituiscono. O. 3. Criteri di progetto. Nel progetto si deve tener conto del tipo e delle finalita' dell'intervento (provvisorio, definitivo), delle sollecitazioni prevedibili, della natura e delle caratteristiche del sottosuolo, nonche' dei problemi esecutivi per l'installazione del cantiere. In dipendenza occorre fissare la tecnologia di esecuzione; l'orientazione, la lunghezza, il numero degli ancoraggi; lo sforzo ammissibile. O.3.1. Verifica al carico limite. Questa verifica deve essere eseguita per valutare la resistenza a trazione dell'ancoraggio la quale dipende, a seconda dei casi, dalla resistenza allo sfilamento della connessione ancoraggio-terreno, dalla resistenza del terreno (sciolto o lapideo) nell'immediato intorno della connessione o dalla resistenza della barra. Per la valutazione del carico limite, si puo' procedere in prima approssimazione con formule teoriche; e' pero' necessaria la conferma sperimentale con prove di trazione in sito in fase di progetto e di collaudo. O.3.2. Verifica al Creep. Per gli ancoraggi in terre coerenti o in terre incoerenti, deve essere valutata la resistenza allo sfilamento in funzione del tempo, tenendo conto del comportamento viscoso del terreno e dei materiali che costituiscono l'ancoraggio. O.3.3. Prove di carico. Poiche' la riuscita degli ancoraggi dipende in larga misura da dettagli tecnologici, il comportamento dell'insieme ancoraggio-terreno deve essere determinato con prove di carico su ancoraggi di prova realizzati nello stesso sito e con lo stesso sistema costruttivo. Le prove per la determinazione del carico limite del singolo ancoraggio devono essere spinte a valori del carico tali da portare a rottura il complesso ancoraggio-terreno. Le prove di collaudo, al fine di controllare gli ancoraggi eseguiti, devono essere in numero sufficiente per accertare il buon funzionamento dell'opera. La prova consiste in un ciclo semplice di carico e scarico sottoponendo l'ancoraggio ad una forza pari ad 1,2 volte la prevista forza di esercizio. |