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statuto
Associazione genitori testimoni di speranza - Senigallia
STATUTO
1-COSTITUZIONE E NATURA
Art. 1 E’ costituita nella Diocesi di Senigallia l’Associazione di fedeli “Genitori - Testimoni di Speranza”. Essa è rivolta a tutti i genitori che sono passati attraverso la prova della perdita di un figlio per viverla alla luce del Mistero Pasquale di Cristo e vogliono percorrere la via della fede, della carità e della speranza cristiana.
Art. 2 L’adesione all’Associazione può essere esplicita mediante un’adesione scritta o nella forma di simpatirzante.
2- FINALITÀ
Art. 3 L’Associazione ha i seguenti fini:a) Aiutare a leggere la storia personale degli aderenti alla luce della volontà misteriosa di Dio nell’ascolto della Sua Parola, meditandola e custodendola nel cuore.b) Attraverso la Celebrazione Eucaristica e l’incontro personale e comunitaria con il grande Dono del Corpo e Sangue di Cristo, proprio attraverso la grande prova, gli aderenti saranno aiutati a vivere una più autentica e stretta comunione con Dio,diventando sempre più consapevoli della speciale chiamata loro fatta dal Signore. L’Eucaristia, Sacramento escatologico, alimenterà anche la vera comunione fra di essi e i figli.c) Sostenere i genitori che hanno vissuto la perdita di un figlio, aiutarli ad uscire dalla solitudine del proprio dolore e a condividerlo con chi ha vissuto la stessa esperienza.
3- STRUMENTI
Art. 4 L’Associazione per raggiungere le sue finalità si avvarrà dei seguenti strumenti:a) La Celebrazione Eucaristica, che sarà celebrata mensilmente, sarà vissuta in primo luogo nella memoria dei figli defunti, ma non saranno dimenticati anche agli altri figli.b) L’ascolto e la meditazione della Parola di Dio, la preghiera personale e comunitaria, che sarà agevolata attraverso l’intenzione di preghiera mensile offerta a ciascun aderente, e le opere di carità, che potranno essere comuni o personali.e) La Celebrazione Eucaristica celebrata negli anniversari annuali dei figli vedrà la partecipazione di tutti gli aderenti all’Associazione. Essa sarà celebrata nella parrocchia della famiglia interessata per aiutare a crescere anche nella dimensione comunitaria ed ecclesiale aprendosi anche alla parrocchia di appartenenza.
4-STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Art. 5 Gli organi delPassociazione sono: l’Assemblea Generale degli aderenti, il Consiglio Direttivo, il Presidente.
Art. 6 UAssemblea, composta di tutti i soci effettivi, viene convocata ordinariamente dal Presidente una volta l’anno per l’approvazione della relazione annuale; viene convocata in seduta straordinaria dal Presidente quando egli lo ritiene necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci effettivi. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati.
Art. 7 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da dueConsiglieri eletti dall’Assemblea e dura in carica per 5 anni. 11Consiglio Direttivo delibera la relazione annuale ed ilrendiconto da presentare all’ Assemblea.
Art. 8 Il Presidente è nominato dal Vescovo fra i membri dell’Associazione per un mandato di 5 anni rinnovabile più volte. Egli dirige l’Associazione nel rispetto dello statuto e ne amministra gli eventuali beni.
Art. 9 Il Segretario, nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo, redige i verbali dell’Assemblea e del Consiglio, conserva il libro dei soci e il libro dei verbali e stende la cronaca dei momenti salienti della vita dell’Associazione.
Art. 10 I beni dell’Associazione, che non ha scopo di lucro, sono costituti dalla colletta effettuata nelle Celebrazioni Eucaristiche mensili e nelle altre riunioni ordinarie e sono destinate a far fronte alle spese necessarie alla vita dell’Associazione e alle opere di carità. Tutte le prestazioni dei soci nei confronti dell’Associazione sono svolte a titolo gratuito.
Art. 11 L’associazione ha un’Assistente spirituale nella personadi un sacerdote nominato dal Vescovo.
Art. 12 L’Associazione sarà sciolta dal Vescovo a causa della mancanza di aderenti o per altre gravi cause.
Art. 13 In caso di scioglimento gli eventuali beni saranno amministrati dal Vescovo
Art .14 Il presente statuto è approvato “ad experimentum” per unperiodo di 5 anni.
Senigallia, 4 maggio 2007 Solennità di San Paolino
+ Firmato Giuseppe Orlandoni
Vescovo