1. | In attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale può disporre: |
| a. | spese per studi, ricerche, sperimentazioni, dimostrazioni, divulgazioni ed assistenza tecnica nel settore e per la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura; |
| b. | concessione di contributi per l'attuazione di idonei programmi di tutela e valorizzazione dei tartufi del Piemonte; tali contributi possono essere concessi alle associazioni o unioni di associazioni più rappresentative a livello regionale formate da cercatori di tartufi di tutte le province tartufigene piemontesi; |
| c. | concessione di indennità per la conservazione e l'incremento del patrimonio arboreo tartufigeno regionale; |
| d. | concessione di contributi a favore di Province, di Comuni e di enti per l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartuficoltura. |
1. | Il tesserino di idoneità di cui all'articolo 5 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 che autorizza la ricerca e la raccolta dei tartufi è rilasciato dalla Provincia competente per territorio di residenza del richiedente, a seguito del superamento di apposito esame per l'accertamento dell'idoneità. |
2. | Sono esentati dalla prova di esame coloro che sono già muniti di tesserino alla data di entrata in vigore della presente Legge. |
3. | Il tesserino ha validità decennale e viene rinnovato su richiesta dell'interessato, senza ulteriori esami. |
4. | Nell'ipotesi prevista dal comma 4 dell'articolo 8, l'interessato che ne faccia istanza può essere nuovamente autorizzato alla raccolta, previo superamento dell'esame per l'accertamento dell'idoneità. |
5. | Il tesserino viene sospeso e temporaneamente ritirato per il periodo di un anno qualora il titolare incorra, in un quinquennio, in almeno due violazioni previste dall'articolo 18 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752. |
6. | L'esame per l'accertamento dell'idoneità viene svolto da Commissioni territorialmente competenti, costituite ed operanti a seguito di deliberazione della Giunta regionale. |
7. | Le Commissioni di cui al comma 6 sono composte: |
| a. | da un funzionario regionale designato dalla Giunta regionale; |
| b. | da un funzionario designato dalla Provincia; |
| c. | da un esperto designato dall'associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'associazione avente tali requisiti, la designazione viene effettuata dall'unione regionale delle associazioni trifolao piemontesi. |
8. | Le Commissioni restano in carica per tutta la durata del Consiglio regionale. |
1. | Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, la Giunta regionale è delegata a rideterminare con decorrenza dall'anno successivo a quello del provvedimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della Legge 16 Maggio 1970, n. 281 "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario", da ultimo modificata dal Decreto Legislativo 28 Marzo 2000, n. 76 "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione del comma 4 dell'articolo 1 della Legge 25 Giugno 1999, n. 208", e sulla base di criteri di economicità e convenienza, l'importo della tassa di concessione regionale per un ammontare non inferiore a quello fissato dal Decreto Legislativo 22 Giugno 1991, n. 230 "Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 Maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della Legge 14 Giugno 1990, n. 158". |
2. | La tassa vale per un anno solare. |
3. | Il versamento della tassa di concessione deve avvenire entro il 31 Gennaio dell'anno cui si riferisce. |
1. | Ai proprietari o possessori di piante arboree di riconosciuta capacità tartufigena, alle associazioni di cercatori che gestiscono terreni, sotto forma di proprietà o affitto, può essere concessa un'indennità annua fino ad un massimo di euro 20.66 per ogni soggetto arboreo che si impegnino a conservare, permettendo nello stesso tempo la libera raccolta dei tartufi sul terreno ove lo stesso è radicato ai ricercatori in regola con le disposizioni di cui alla Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 ed alla presente Legge. |
2. | L'indennità di cui al comma 1 ha carattere continuativo ed è estesa ai soggetti radicati in filare lungo fossi, strade e confini di proprietà. |
3. | La qualità di proprietario o possessore può essere dimostrata, fino a prova contraria, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in tal senso dall'interessato, ai termini dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". |
4. | L'identificazione delle piante tartufigene è demandata alla Commissione consultiva comunale per l'agricoltura e le foreste di cui all'articolo 8 della Legge Regionale 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste", e successive modifiche ed integrazioni. |
5. | La Commissione è competente per l'effettuazione di controlli triennali sull'effettiva permanenza delle caratteristiche di cui al comma 1; a seguito di tali controlli l'indennità può essere revocata. |
6. | La Commissione è integrata, ai fini dell'applicazione della presente Legge, da due rappresentanti dei raccoglitori di tartufi, in possesso del tesserino di idoneità, designati dall'associazione dei cercatori più rappresentativa a livello provinciale costituita con atto notarile e comprendente almeno cinquanta soci; in mancanza di un'associazione avente tali requisiti, la designazione viene effettuata dall'unione regionale delle associazioni trifolao piemontesi. |
1. | La vigilanza sull'applicazione della presente Legge è affidata agli organi ed agenti previsti dall'articolo 15 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752. |
2. | Le sanzioni amministrative per ciascuna delle violazioni di cui all'articolo 18 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 sono determinate nelle misure seguenti: |
| a. | tesserino di idoneità: |
| | 1. | da euro 516 a euro 1549 per raccolta senza tesserino o con tesserino scaduto o con tesserino non vidimato anche per un solo anno; |
| | 2. | da euro 15 a euro 46 se, pur possedendo il tesserino valido per l'anno in corso, il titolare non è in grado di esibirlo; |
| b. | raccolta in periodo vietato o senza ausilio del cane addestrato o senza attrezzo idoneo ovvero commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta, da euro 516 a euro 1549; |
| c. | raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno: per ogni decara o frazione del terreno lavorato, da euro 516 a euro 1549; |
| d. | apertura di buche in soprannumero o mancato riempimento con la terra prima estratta, per ogni cinque buche o frazione di cinque buche aperte e non riempite a regola d'arte da euro 154 a euro 464; |
| e. | raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data dell'impianto, da euro 15 a euro 46; |
| f. | raccolta di tartufi nelle tartufaie coltivate o controllate di cui all'articolo 3, da euro 516 a euro 1549; |
| g. | raccolta di tartufi immaturi, da euro 15 a euro 46; |
| h. | vendita al mercato pubblico dei tartufi senza l'osservanza delle norme prescritte, da euro 516 a euro 1549; |
| i. | messa in commercio di tartufi conservati senza l'osservanza delle norme prescritte, da euro 516 a euro 1549. |
3. | Gli agenti che procedono alla confisca del prodotto, ai sensi dell'articolo 18 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, redigono apposito verbale di confisca contenente le indicazioni delle specie, il numero e il peso dei tartufi confiscati. |
4. | Al trasgressore viene rilasciata copia del processo verbale di cui al comma 2 contestualmente al processo verbale di accertamento della violazione. |
5. | Stante la deperibilità del prodotto, gli stessi agenti procedono alla sua vendita al maggior offerente, previa allegazione al rapporto di cui all'articolo 17 della Legge 24 Novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" di due offerte d'acquisto da acquisire presso commercianti o ristoratori della zona. |
6. | L'importo ricavato dalla vendita, al netto delle spese di versamento, è versato alla Tesoreria regionale e viene eventualmente restituito all'avente diritto nel caso in cui si accerti che la violazione non sussiste. |