REGIONE MOLISE
Legge Regionale
15 Marzo 1983, n. 10

Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.


Omissis

Articolo 6

Sanzioni

1.Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa di concessione regionale senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa, incorre nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa.
2.Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tassa sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da Lire 2.000 a Lire 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.
3.Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:
a.in una soprattassa del 10% della tassa dovuta se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla data della scadenza;
b.in una soprattassa del 20% della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a., ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

Omissis