REGIONE MARCHE
Legge Regionale
1 Luglio 2008, n. 18

Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali


Omissis

Articolo 6

Funzioni

1.Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative concernenti:
a.la gestione del demanio forestale regionale ai sensi della Legge Regionale 23 Febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale)
b.la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi ai sensi della lettera a. del comma 1. dell'articolo 6 della Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale)
c.gli usi civici ai sensi della lettera d. del comma 1. dell'articolo 6 della Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 24
d.gli interventi per la montagna, anche con riferimento alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi e alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e un adeguato sviluppo economico, tra i quali:
1.il miglioramento forestale, gli interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi, la ricostituzione dei boschi degradati, la prevenzione e cura dei dissesti sulle superfici forestali e le cure colturali ai boschi esistenti
2.la realizzazione e l'attrezzatura di sentieri e punti di osservazione a scopo ricreativo, didattico e culturale, compresi percorsi e punti attrezzati per disabili
3.la manutenzione della viabilità di servizio forestale, compresi i sentieri e le mulattiere
4.le opere di sistemazione idraulico-forestale, con particolare riguardo ai terreni in frana e al consolidamento delle pendici
5.la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua principali e secondari tramite costituzione di boschetti di ripa, sistemazione naturalistica delle rive, demolizione di opere sistematorie dannose o inutili, realizzazione di interventi che favoriscono l'ittiofauna
6.l'acquisto e l'affitto di terreni allo scopo di costituire idonee entità agro-silvo-pastorali, anche con confinanti proprietà pubbliche o delle organizzazioni montane di cui all'articolo 18 della Legge Regionale 6/2005
7.la zootecnia montana, l'apicoltura, il miglioramento, la gestione e l'utilizzo sostenibile dei pascoli e dei prato pascoli
8.l'effettuazione di misure a favore dell'agricoltura di montagna e di zone svantaggiate
9.l'incentivazione delle attività di protezione, conservazione e valorizzazione dello spazio naturale, lo sviluppo di colture alternative, il recupero e la valorizzazione delle produzioni tipiche montane, dei beni storici e culturali in circuiti sovracomunali
10.la promozione degli interventi volti allo sviluppo delle fonti energetiche alternative
e.il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare di quelle cooperativistiche, idonee alla valorizzazione delle risorse montane
f.la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 12 giugno 2007 n. 6 (Modifiche e integrazioni alle Leggi Regionali del 14 Aprile 2004 n. 7, del 5 Agosto 1992 n. 34, del 28 Ottobre 1999 n. 28, del 23 Febbraio 2005 n. 16 e del 17 Maggio 1999 n. 10. Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000)
2.Le Comunità montane esercitano anche ogni altra funzione ad esse attribuita da Leggi Regionali e Statali o delegata dalle Province e dai Comuni
3.Le Comunità montane possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati allo scopo di gestire i patrimoni agricolo-forestali pubblici nel rispetto dei principi di pubblicità e non discriminazione
4.Le Comunità montane possono affidare l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali i lavori selvicolturali, l'afforestazione, la riforestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulico-forestale, i lavori inerenti la tutela e la valorizzazione delle foreste e dei territori montani, anche tramite apposite convenzioni, ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e al comma 134 dell'articolo 2 della legge 244/2007, nonché ai soggetti di cui all'articolo 15 del Decreto Legge 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) e a quelli iscritti agli albi regionali di cui all'articolo 9 della Legge Regionale 6/2005
5.Per l'esercizio associato di funzioni e servizi, i Comuni approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana
6.Le Comunità montane possono gestire, mediante convenzione, servizi e funzioni per conto dei Comuni non compresi negli ambiti territoriali di competenza

Omissis

Formula Finale:
La presente Legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.