Omissis
1. | Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative concernenti: | ||
a. | la gestione del demanio forestale regionale ai sensi della Legge Regionale 23 Febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) | ||
b. | la raccolta, la produzione, la lavorazione e la commercializzazione di funghi ai sensi della lettera a. del comma 1. dell'articolo 6 della Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 24 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca nel territorio regionale) | ||
c. | gli usi civici ai sensi della lettera d. del comma 1. dell'articolo 6 della Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 24 | ||
d. | gli interventi per la montagna, anche con riferimento alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi e alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e un adeguato sviluppo economico, tra i quali: | ||
1. | il miglioramento forestale, gli interventi selvicolturali di prevenzione degli incendi boschivi, la ricostituzione dei boschi degradati, la prevenzione e cura dei dissesti sulle superfici forestali e le cure colturali ai boschi esistenti | ||
2. | la realizzazione e l'attrezzatura di sentieri e punti di osservazione a scopo ricreativo, didattico e culturale, compresi percorsi e punti attrezzati per disabili | ||
3. | la manutenzione della viabilità di servizio forestale, compresi i sentieri e le mulattiere | ||
4. | le opere di sistemazione idraulico-forestale, con particolare riguardo ai terreni in frana e al consolidamento delle pendici | ||
5. | la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua principali e secondari tramite costituzione di boschetti di ripa, sistemazione naturalistica delle rive, demolizione di opere sistematorie dannose o inutili, realizzazione di interventi che favoriscono l'ittiofauna | ||
6. | l'acquisto e l'affitto di terreni allo scopo di costituire idonee entità agro-silvo-pastorali, anche con confinanti proprietà pubbliche o delle organizzazioni montane di cui all'articolo 18 della Legge Regionale 6/2005 | ||
7. | la zootecnia montana, l'apicoltura, il miglioramento, la gestione e l'utilizzo sostenibile dei pascoli e dei prato pascoli | ||
8. | l'effettuazione di misure a favore dell'agricoltura di montagna e di zone svantaggiate | ||
9. | l'incentivazione delle attività di protezione, conservazione e valorizzazione dello spazio naturale, lo sviluppo di colture alternative, il recupero e la valorizzazione delle produzioni tipiche montane, dei beni storici e culturali in circuiti sovracomunali | ||
10. | la promozione degli interventi volti allo sviluppo delle fonti energetiche alternative | ||
e. | il sostegno delle iniziative di natura economica, in particolare di quelle cooperativistiche, idonee alla valorizzazione delle risorse montane | ||
f. | la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 12 giugno 2007 n. 6 (Modifiche e integrazioni alle Leggi Regionali del 14 Aprile 2004 n. 7, del 5 Agosto 1992 n. 34, del 28 Ottobre 1999 n. 28, del 23 Febbraio 2005 n. 16 e del 17 Maggio 1999 n. 10. Disposizioni in materia ambientale e rete natura 2000) | ||
2. | Le Comunità montane esercitano anche ogni altra funzione ad esse attribuita da Leggi Regionali e Statali o delegata dalle Province e dai Comuni | ||
3. | Le Comunità montane possono convenzionarsi con soggetti pubblici e privati allo scopo di gestire i patrimoni agricolo-forestali pubblici nel rispetto dei principi di pubblicità e non discriminazione | ||
4. | Le Comunità montane possono affidare l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali i lavori selvicolturali, l'afforestazione, la riforestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulico-forestale, i lavori inerenti la tutela e la valorizzazione delle foreste e dei territori montani, anche tramite apposite convenzioni, ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) e al comma 134 dell'articolo 2 della legge 244/2007, nonché ai soggetti di cui all'articolo 15 del Decreto Legge 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57) e a quelli iscritti agli albi regionali di cui all'articolo 9 della Legge Regionale 6/2005 | ||
5. | Per l'esercizio associato di funzioni e servizi, i Comuni approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonché gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunità montana | ||
6. | Le Comunità montane possono gestire, mediante convenzione, servizi e funzioni per conto dei Comuni non compresi negli ambiti territoriali di competenza |
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Formula Finale:
La presente Legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Marche.