1. | La Regione promuove iniziative, programmi ed interventi volti a favorire, in particolare: |
| a. | la conservazione e la diffusione delle produzioni autoctone di tartufo; |
| b. | la tutela degli ecosistemi naturali delle aree vocate alla tartuficoltura; |
| c. | lo studio e la conoscenza dei fattori che consentono la conservazione della biodiversità del tartufo; |
| d. | la definizione e la sperimentazione delle cure colturali più idonee per assicurare produzioni di qualità e di pregio anche
nelle tartufaie controllate e coltivate; |
| e. | la coltivazione nei vivai regionali di piante idonee allo sviluppo della tartuficoltura, oltre che la produzione di piantine micorrizate con spore di tartufi locali; |
| f. | la diffusione della tartuficoltura da reddito nelle aree idonee. |
1. | [comma modificato dal comma 1 dell'articolo 12 della Legge Regionale 20 Gennaio 2004, n. 1]
Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, con apposito regolamento di attuazione, sentiti gli enti competenti, sono stabiliti: |
| a. | le modalità e i criteri per l'esercizio della cerca, raccolta, lavorazione e conservazione dei tartufi; |
| b. | le procedure e i criteri per la definizione delle modalità di cerca e raccolta dei tartufi nell'ambito delle foreste demaniali; |
| c. | i criteri e le modalità per la gestione del Centro sperimentale per la tartuficoltura di cui all'articolo 7; |
| d. | le modalità per la richiesta, il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dell'abilitazione, del permesso e dell'autorizzazione di cui alla presente Legge; |
| e. | il modello di abilitazione all'esercizio della cerca e raccolta dei tartufi; |
| f. | i contenuti e le modalità dell'esame per l'abilitazione alla cerca e raccolta dei tartufi; |
| g. | i criteri e le modalità per l'esercizio della cerca e raccolta dei tartufi a fini di ricerca e di studio; |
| h. | i criteri per l'utilizzo del fondo tariffario di cui all'articolo 24; |
| i. | i criteri e le modalità per la richiesta ed il riconoscimento degli ambiti di riserva e delle tartufaie così come classificate dalla presente Legge; |
| j. | le caratteristiche delle tabelle di identificazione degli ambiti di cui alla lettera i.; |
| k. | le lavorazioni, le tecniche di coltivazione e le cure colturali per le tartufaie controllate o coltivate classificate e riconosciute ai sensi della presente Legge; |
| l. | le modalità per l'espletamento delle analisi di cui all'articolo 22; |
| m. | la modulazione delle sanzioni di cui all'articolo 23; |
| n. | ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione alla presente Legge. |
2. | Il regolamento di attuazione riporta altresì le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle specie di tartufo che è possibile cercare, raccogliere e coltivare nella regione. |
3. | Aggiornamenti del regolamento di attuazione sono apportati dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente. |
1. | Al Centro sperimentale per la tartuficoltura della Regione Marche con sede in Sant'angelo in Vado, di seguito denominato "Centro sperimentale per la tartuficoltura", con ambito di operatività anche di livello nazionale, sono attribuite in particolare le seguenti funzioni: |
| a. | certificazione delle piantine, micorrizate con spore di tartufo, prodotte ed impiantate nelle Marche; |
| b. | sperimentazione di tecniche e pratiche colturali per la tartuficoltura, per la salvaguardia degli habitat naturali, per la produzione di piantine tartufigene; |
| c. | divulgazione, consulenza ed assistenza tecnica a produttori, organismi ed enti interessati alla tartuficoltura. |
2. | Altre funzioni e compiti, nonché i criteri e le modalità di gestione del Centro sperimentale per la tartuficoltura, sono determinati dal regolamento di attuazione. |
1. | La cerca e la raccolta di tartufi possono essere esercitate da soggetti in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 12 e del permesso di cui all'articolo 13. |
2. | Gli enti competenti, sulla base dei criteri definiti dal regolamento di attuazione determinano modalità e tempi per esercitare la cerca e la raccolta di tartufi nelle foreste demaniali e, d'intesa con i rispettivi organismi di gestione, nei parchi nazionali e regionali nonché nelle aree protette ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi. |
3. | L'età minima per esercitare la cerca e la raccolta dei tartufi è stabilita in quattordici anni compiuti. I minori di quattordici anni possono praticare la cerca e la raccolta purché accompagnati da persona abilitata. |
4. | La cerca e la raccolta dei tartufi sono vietate: |
| a. | durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole; |
| b. | nelle aree rimboschite, prima che siano trascorsi otto anni dalla messa a dimora delle piante, ad eccezione delle tartufaie coltivate; |
| c. | quando i tartufi risultano non maturi o avariati e mediante lavorazione andante del terreno. |
5. | La cerca e la raccolta di tartufi nelle tartufaie ricomprese nel demanio forestale è subordinata al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 14. |
6. | I conduttori di tartufaie controllate o coltivate, per l'esercizio della cerca e raccolta in tali ambiti, sono esonerati dal possesso dell'abilitazione e del permesso annuale, nonché dall'eventuale autorizzazione di cerca e raccolta previsti dalla presente Legge. |
1. | L'abilitazione per la cerca e la raccolta dei tartufi è rilasciata, su richiesta dell'interessato, dagli enti competenti, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione che determina anche i casi e le modalità di sospensione o di revoca dell'abilitazione stessa. |
2. | L'abilitazione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 5 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, ha validità sull'intero territorio nazionale, escluse le tartufaie coltivate o controllate. |
3. | Il rilascio dell'abilitazione è subordinato al superamento di una prova d'esame volta ad accertare la conoscenza delle specie e varietà dei tartufi, delle modalità di cerca e di raccolta, nonché degli ecosistemi nei quali il tartufo si sviluppa, con particolare riferimento all'esperienza ed alla capacità pratica dell'interessato. |
4. | L'abilitazione è concessa senza la prevista prova d'esame ai soggetti che esercitano la cerca e la raccolta dei tartufi a fini di studio e scientifici. |
5. | Spetta agli enti competenti l'istituzione delle commissioni d'esame che dovranno essere presiedute da un designato dell'ente stesso e costituite da un funzionario esperto, designato dalla Giunta regionale e da un esperto designato dagli organismi di cui all'articolo 8. Le commissioni possono essere integrate con la presenza di un rappresentante del Corpo forestale dello Stato. |
6. | Le abilitazioni già rilasciate all'entrata in vigore della presente Legge si intendono valide; vanno comunque rinnovate per essere adeguate alle nuove disposizioni, nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione. |
1. | Il permesso di cerca e raccolta di tartufi è subordinato al versamento della tassa di concessione regionale per l'importo fissato al numero d'ordine 27 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con Decreto Legge 22 Giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della Legge 16 Maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della Legge 14 Giugno 1990, n. 158) e successive modificazioni. |
2. | Il versamento della tassa di cui al comma 1 va effettuato a favore della Regione Marche entro il 31 Gennaio dell'anno solare a cui si riferisce, e comunque prima di esercitare le attività di cerca e raccolta; il titolo di permesso rilasciato a seguito del pagamento di cui al comma 1 verrà definito ai sensi della lettera d. del comma 1 dell'articolo 6. |
3. | Il permesso di cerca e raccolta di tartufi ha validità annuale per l'intero territorio regionale. |
4. | Gli introiti della tassa di cui al comma 1 vengono ripartiti dalla Giunta regionale nella misura: |
| a. | del 70 per cento fra le Comunità montane, sulla base di indici individuati in sede UNCEM, d'intesa con la Regione; |
| b. | del 20 per cento tra le Province, sulla base di indici stabiliti dall'UPI d'intesa con la Regione; |
| c. | del restante 10 per cento alla Regione. |
5. | Le somme introitate ai sensi del comma 4 saranno utilizzate per le finalità legate all'attuazione della presente Legge, in particolare per le funzioni di vigilanza di cui al comma 1 dell'articolo 22, sulla base delle disposizioni previste al riguardo dal regolamento di attuazione. |
1. | Gli enti competenti rilasciano apposita autorizzazione per l'esercizio della cerca e raccolta di tartufi nelle foreste demaniali ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi. Nel caso di tartufaie ricomprese nell'ambito amministrativo di due o più enti competenti, l'autorizzazione è rilasciata dall'ente sul cui territorio insiste la prevalenza della tartufaia. |
2. | L'autorizzazione di cui al comma 1 ha validità annuale ed è riferita al periodo in cui è consentita la raccolta del tartufo prevalente, da indicare espressamente nell'atto autorizzatorio. |
3. | È fatto divieto di rilasciare autorizzazioni differenziate o riferite
a periodi predeterminati. |
4. | Entro il 20 Settembre di ogni anno gli enti competenti con riferimento al territorio amministrato, stabiliscono il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero di tali autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare i fattori che permettono la riproduzione del tartufo. Qualora una foresta ricada nell'ambito amministrativo di due o più enti competenti, il numero massimo di autorizzazioni annuali è determinato d'intesa tra gli enti stessi. |
5. | Alla determinazione di cui al comma 4 va data la massima diffusione e pubblicità. |
6. | L'autorizzazione è concessa, prioritariamente, su proposta degli organismi di cui all'articolo 8, nominativamente a cittadini per i quali la raccolta dei tartufi costituisce integrazione del reddito familiare, ad eccezione dei conduttori a qualsiasi titolo di tartufaie controllate o coltivate. |
7. | Per la specifica cerca e raccolta del tartufo albidum Pico o "bianchetto" nel periodo consentito e limitatamente all'intera foresta demaniale regionale denominata "Cesane" potranno essere rilasciati permessi oltre il numero prestabilito per le specifiche caratteristiche riproduttive di questo tartufo. |
1. | La cerca e la raccolta dei tartufi è libera nei boschi, così come definiti dalle vigenti normative regionali, e nei terreni non coltivati, a condizione che sui medesimi non sia esplicitamente esercitato il diritto di riserva da parte del proprietario o conduttore dei fondi, tramite l'affissione di tabelle secondo quanto stabilito in proposito dal regolamento di attuazione. |
2. | I prati-pascolo, segnalati secondo le indicazioni contenute nel regolamento di attuazione della presente Legge, sono da considerarsi superfici coltivate. |
3. | I conduttori di tartufaie coltivate o controllate hanno il diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti; il diritto di proprietà è evidenziato nei modi e nei termini previsti dal regolamento di attuazione. |
4. | I privati non possono apporre tabelle negli alvei, nel piano e nelle scarpe degli argini di fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici di proprietà demaniale, anche se confinanti con i terreni che essi conducono. |
5. | I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al comma 1 non possono opporsi all'accesso dei raccoglitori muniti dell'autorizzazione e del permesso di cerca e raccolta tartufi, che, se richiesti, debbono essergli esibiti. |
1. | Le tartufaie possono essere naturali, controllate o coltivate. |
2. | Per tartufaia naturale si intende qualsiasi formazione vegetale di origine naturale, ivi comprese le piante singole, che produce spontaneamente tartufi. |
3. | Per tartufaia controllata si intende una tartufaia naturale sottoposta a miglioramenti nei quali sono da riconsiderarsi anche eventuali operazioni di incremento, così come previsti dal regolamento di attuazione. |
4. | Per tartufaia coltivata si intende un impianto specializzato, realizzato ex novo, con piante tartufigene, la cui micorrizazione sia certificata, disposte con sesto regolare e sottoposte ad appropriate cure colturali ricorrenti, indicate dal regolamento di attuazione. |
1. | L'ente competente, su richiesta degli aventi diritto e secondo gli indirizzi previsti dal regolamento di attuazione, rilascia le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate con l'obbligo di identificarle con apposite tabelle e le specifiche disposizioni previste dal regolamento di attuazione. |
2. | A partire dalla data di rilascio dell'attestazione, gli aventi titolo possono riservarsi il diritto di cerca e di raccolta dei tartufi. |
3. | Le attestazioni hanno validità decennale e vengono rinnovate dietro presentazione di apposita richiesta, secondo le indicazioni del regolamento di attuazione. |
4. | Le attestazioni di riconoscimento già esistenti alla data dell'entrata in vigore della presente Legge sono rinnovate su richiesta da presentarsi nei termini e nei modi previsti dal regolamento di attuazione. |
5. | Le attestazioni di riconoscimento di tartufaia controllata o coltivata sono revocate dall'ente competente in seguito all'accertamento della mancata esecuzione e rispondenza degli interventi previsti dal regolamento di attuazione. |
6. | Alla revoca consegue l'obbligo della rimozione delle tabelle di identificazione della tartufaia entro e non oltre i trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento. |
7. | Gli enti competenti, entro il 31 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, trasmettono alla Regione l'elenco delle tartufaie controllate e coltivate per cui è stata rilasciata l'attestazione di riconoscimento. |
1. | La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, provvede: |
| a. | all'istituzione di un marchio di identità dei tartufi prodotti o raccolti nella regione; |
| b. | alla predisposizione di un sistema di certificazione e tracciabilità del prodotto raccolto nel territorio regionale, ai sensi della lettera a. del comma 1 dell'articolo 4. |
2. | All'atto della cessione il cercatore di tartufi deve dichiarare, per ogni esemplare o lotto di esemplari: |
| a. | la specie; |
| b. | la zona e la data di raccolta; |
| c. | il numero e il peso complessivo degli esemplari raccolti. |
3. | La dichiarazione di cui al comma 2, necessaria ai soli fini statistici, è redatta su moduli le cui caratteristiche e modalità di distribuzione sono definite dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente Legge. |
4. | I prodotti contenenti anche parzialmente il tartufo devono riportare nell'etichetta l'elenco della specie di Tuber presenti ed il peso del prodotto fresco utilizzato. |
5. | I prodotti contenenti aromi di sintesi al tartufo non possono evocare in alcun modo in etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il nome tartufo, né attraverso diciture né attraverso immagini e devono riportare bene in vista la dicitura "prodotto contenente aromi di sintesi", come specificato dal regolamento di attuazione. |
6. | Gli enti competenti provvedono, per i rispettivi territori, sulla base della carta forestale e pedologica regionali, alla redazione di una cartografia generale e particolareggiata delle zone naturalmente vocate per la produzione delle varie specie di tartufo. |
1. | Ogni violazione delle norme della presente Legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta la confisca del prodotto ed è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria. |
2. | Le sanzioni amministrative pecuniarie sono applicate per ciascuna delle seguenti violazioni delle norme in materia di cerca, raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei tartufi, nei limiti minimi e massimi accanto a ciascuna indicati: |
| a. | cerca e raccolta in periodo di divieto o senza abilitazione, permesso o autorizzazione nei casi prescritti: da € 516,00 a € 2.582,00; |
| b. | cerca e raccolta nelle aree rimboschite prima che sia trascorso un periodo di otto anni dalla messa a dimora delle piante: da € 258,00 a € 2.582,00; |
| c. | cerca e raccolta durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole: da € 52,00 a € 516,00; |
| d. | cerca e raccolta di tartufi non maturi o avariati: da € 52,00 a € 516,00; |
| e. | cerca e raccolta dei tartufi con modalità difformi da quelle previste dal regolamento di attuazione: da € 52,00 a € 2.582,00, in base alla modulazione definita dal regolamento per il mancato rispetto delle diverse prescrizioni; |
| f. | cerca e raccolta di tartufi nelle zone riservate: da € 516,00 a € 2.582,00; |
| g. | apposizione o mantenimento di tabelle di riserva nelle tartufaie non riconosciute come coltivate o controllate: da € 516,00 a € 5.170,00; |
| h. | commercio di tartufi freschi fuori del periodo di raccolta o appartenenti a specie non ammesse o senza il rispetto delle modalità prescritte dall'articolo 7 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752: da € 2.582,00 a € 10.340,00; |
| i. | lavorazione e commercio dei tartufi conservati da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 8 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752: da € 516,00 a € 2.582,00; |
| j. | commercio dei tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, salvo che il fatto non costituisca reato a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale: da € 516,00 a € 5.170,00; |
| k. | violazione del divieto di cui al comma 5 dell'articolo 20: da € 2.600,00 a € 5.170,00; |
| l. | violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 21: da € 2.000,00 ad € 20.000,00; |
| m. | violazione del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 21: da € 300,00 ad € 1.000,00. |
3. | Le violazioni di cui alle lettere a., b., c., d., e. ed f. del comma 2 comportano la revoca da uno a due anni dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione o l'impossibilità di ottenerle per il medesimo periodo nel caso in cui tali documenti non siano stati mai acquisiti. Nell'ipotesi di recidiva può disporsi la revoca definitiva dell'abilitazione e dell'eventuale autorizzazione o il diniego permanente alla loro acquisizione. |
4. | Le sanzioni di cui al presente articolo sono disposte ed irrogate ai sensi della Legge Regionale 10 Agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale). |