REGIONE LIGURIA
Legge Regionale
11 Settembre 1991, n. 27

Testo coordinato

[modificata dalla Legge Regionale 12 Ottobre 1994, n. 55]

Norme in materia di commercializzazione dei funghi epigei spontanei


Articolo 1

Finalità ed ambito di applicazione

1.La presente Legge, in attuazione degli articoli 66 e 69 del DPR 24 Luglio 1977, n. 616, disciplina la vendita dei funghi epigei spontanei freschi e secchi.

Articolo 2

Controllo micologico

1.Ai fini della tutela della salute pubblica la vendita di funghi epigei spontanei è soggetta a controllo effettuato da esperti micologi dell'Unità Sanitaria Locale (USL) che ne rilasciano idonea dichiarazione.

Articolo 3

Tariffa per il controllo effettuato

1.Per il controllo di cui all'articolo 2 è previsto il pagamento di una tariffa di Lire 500 per ogni chilogrammo di funghi secchi o per ogni cassetta di funghi freschi controllata, purché la stessa non presenti un peso superiore a 5 chilogrammi.
2.La Giunta regionale provvede, ogni due anni, ad aggiornare la tariffa prevista dal comma 1.
3.Il controllo dei funghi destinati al consumo diretto del richiedente è effettuato gratuitamente e senza rilascio di dichiarazione.

Articolo 4

Modalità di pagamento della tariffa

[Articolo sostituito dal comma 1
dall'articolo 1 della Legge Regionale 12 Ottobre 1994, n. 55]

1.Il pagamento della tariffa di cui all'articolo 3 è effettuato a favore dell'Unità sanitaria locale competente per la gestione del servizio.

Articolo 5

Corresponsione indennità

1.Al personale delle USL, addetto al controllo micologico e che rilascia idonea certificazione nell'ambito della struttura pubblica, viene corrisposta, all'interno dell'applicazione dell'istituto d'incentivazione alla produttività, una quota da stabilire nella contrattazione decentrata delle Unità Sanitarie Locali, secondo gli indirizzi contenuti nel decreto del Ministro della Sanità dell'8 Agosto 1984, recante "Applicazione del tariffario di cui all'articolo 62 ex DPR 25 Giugno 1983, n. 348 relativo all'istituto di incentivazione alla produttività".
2.[Comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 12 Ottobre 1994, n. 55]
3.[Comma abrogato dal comma 1 dell'articolo 2 della Legge Regionale 12 Ottobre 1994, n. 55]

Articolo 6

Sanzioni

1.Salvo che il fatto costituisca reato, la vendita dei funghi epigei spontanei senza la prescritta dichiarazione dell'avvenuto controllo micologico, è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa da Lire 1.000.000 a Lire 5.000.000. In caso di recidiva, l'Autorità sanitaria, su proposta del competente servizio della USL, può procedere alla revoca dell'autorizzazione di vendita del prodotto.
2.Alle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni della Legge Regionale 14 Aprile 1983, n. 11.

Articolo 7

Norma finanziaria

1.Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 provvedono le USL con i proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui all'articolo 3 e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Liguria.