REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELLA SANITÀ
Ordinanza 20 Agosto 2002

Divieto di raccolta, commercializzazione e conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma equestre


Il Ministro della Salute

Ordina:

Articolo 1

1.La raccolta, la commercializzazione e la conservazione del fungo epigeo denominato Tricholoma equestre è vietata su tutto il territorio nazionale.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.