REPUBBLICA ITALIANA
Legge 17 Maggio 1991, n. 162

[modifica la Legge 16 Dicembre 1985, n. 752]

Modifiche alla Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo


Articolo 1

1.Il numero 5. del comma 1 dell'articolo 2 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla presente Legge, è il seguente:
5.Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato.
2.Al numero 5. del comma 3 dell'articolo 6 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla presente Legge, è il seguente:
5.Tuber uncinatum Chaten detto volgarmente tartufo uncinato
3.La lettera a. del comma 1 dell'articolo 13 della Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, come modificato dalla presente Legge è il seguente:
a.liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel Tuber melanosporum, brumale, moschatum, e giallastro più o meno scuro nel Tuber magnatum, aestivum, uncinatum, mesentericum.
4.Il numero 5. dell'Allegato 1 alla Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, è sostituito dal seguente:
5.Tuber uncinatum Chatin, detto volgarmente tartufo uncinato o tartufo nero.
Ha verruche poco sviluppate e gleba o polpa dal colore nocciola scuro al cioccolato, con numerose venature ramificate chiare.
Ha spore ellittiche, con reticolo ben pronunciato, ampiamente alveolate riunite in asco in numero fino a cinque, che presentano papille lunghe e ricurve ad uncino.
Emana un profumo gradevole.
Matura da Settembre a Dicembre.
5.Nell'Allegato 2 alla Legge 16 Dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:
a.a fianco della classifica "Terza scelta (lavati o pelati)" sono aggiunte le seguenti voci: , Tuber aestivum Vitt., Tuber uncinatum Chatin e Tuber macrosporum Vitt.;
b.a fianco delle classifiche "Pezzi di tartufo" e "Tritume di tartufo", dopo la voce Tuber aestivum Vitt. sono inserite le seguenti: , Tuber uncinatum Chatin, Tuber macrosporum Vitt.;

La presente Legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.