Omissis
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8. | Alla lettera s. del comma 2 dell'articolo 1 della Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12, dopo le parole: "iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente;" è aggiunto il seguente periodo: "i corrispettivi per il rinnovo delle autorizzazioni sono introitati dall'Amministrazione regionale mediante versamento, da parte dei richiedenti il rinnovo, su conto corrente intestato alla medesima e sono devoluti ai Comuni montani, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;". | |
9. | All'articolo 1 della Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12, come modificato dal comma 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: | |
3 bis. | Per la realizzazione di mostre, convegni, attività divulgative e corsi di formazione alla raccolta dei funghi, la cui durata non può essere superiore a sei ore, sono concessi, alle associazioni micologiche regionali, contributi pari al 90 per cento della spesa preventivata e comunque fino all'importo massimo annuale di 4.000 euro. | |
3 ter. | La richiesta di concessione del contributo di cui al comma 3 bis è presentata alla Direzione regionale delle foreste - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata e in un'unica soluzione. La spesa deve essere documentata entro l'anno successivo a quello nel quale è avvenuta. | |
10. | Per le finalità previste dal comma 3 bis dell'articolo 1 della Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12, come aggiunto dal comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 154.500 euro, suddivisa in ragione di 51.500 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.1.1790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2972 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. | |
11. | Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12, come modificato dal comma 8, è inserito il seguente: | |
2 bis. | L'autorizzazione con validità permanente, di cui alla lettera b. del comma 2, è altresì rilasciata ai soggetti maggiorenni che hanno frequentato i corsi di formazione di cui al comma 3 bis o i corsi di cui alla lettera q. del comma 2, di durata non inferiore a sei ore ovvero che sono stati titolari di permessi di raccolta, ancorché rilasciati in altre regioni per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, senza il superamento del colloquio. |
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1. | La presente Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° Gennaio 2002. |
Formula Finale:
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.