REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Legge Regionale
25 Gennaio 2002, n. 3

[modifica la Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12]

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2002)


Omissis

Articolo 6

Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti

Omissis

8.Alla lettera s. del comma 2 dell'articolo 1 della Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12, dopo le parole: "iniziative di miglioramento e difesa dell'ambiente;" è aggiunto il seguente periodo: "i corrispettivi per il rinnovo delle autorizzazioni sono introitati dall'Amministrazione regionale mediante versamento, da parte dei richiedenti il rinnovo, su conto corrente intestato alla medesima e sono devoluti ai Comuni montani, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;".
9.All'articolo 1 della Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12, come modificato dal comma 8, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
3 bis.Per la realizzazione di mostre, convegni, attività divulgative e corsi di formazione alla raccolta dei funghi, la cui durata non può essere superiore a sei ore, sono concessi, alle associazioni micologiche regionali, contributi pari al 90 per cento della spesa preventivata e comunque fino all'importo massimo annuale di 4.000 euro.
3 ter.La richiesta di concessione del contributo di cui al comma 3 bis è presentata alla Direzione regionale delle foreste - Servizio degli affari amministrativi, contabili e del contenzioso entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno, corredata di una relazione illustrativa dell'attività da realizzare nell'anno di riferimento e del relativo preventivo di spesa. L'erogazione del contributo può avvenire in via anticipata e in un'unica soluzione. La spesa deve essere documentata entro l'anno successivo a quello nel quale è avvenuta.
10.Per le finalità previste dal comma 3 bis dell'articolo 1 della Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12, come aggiunto dal comma 9, è autorizzata la spesa complessiva di 154.500 euro, suddivisa in ragione di 51.500 euro per ciascuno degli anni dal 2002 al 2004, a carico dell'unità previsionale di base 4.5.23.1.1790 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 2972 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11.Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12, come modificato dal comma 8, è inserito il seguente:
2 bis.L'autorizzazione con validità permanente, di cui alla lettera b. del comma 2, è altresì rilasciata ai soggetti maggiorenni che hanno frequentato i corsi di formazione di cui al comma 3 bis o i corsi di cui alla lettera q. del comma 2, di durata non inferiore a sei ore ovvero che sono stati titolari di permessi di raccolta, ancorché rilasciati in altre regioni per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, senza il superamento del colloquio.

Omissis

Articolo 13

Entrata in vigore

1.La presente Legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dal 1° Gennaio 2002.

Formula Finale:
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.