1. | Sono vietate la raccolta e la detenzione delle seguenti specie di piante o di parte di esse: |
| 1. | Asphodelus albus Mill. (Asfodelo) |
| 2. | Cypripedium calceolus L. (Scarpette della Madonna) |
| 3. | Erucastrum palustre( Pir.) Vis. (Brassica palustre) |
| 4. | Eryngium alpinum L. (Regina delle Alpi) |
| 5. | Hemerocallis flava L. (Giglio dorato) |
| 6. | Iris illyrica Tom. (Iride celeste) |
| 7. | Iris pallida Lam. (Giaggiolo) |
| 8. | Leontopodium alpinum Cass. (Stella alpina) |
| 9. | Lilium bulbiferum L. (Giglio rosso) |
| 10. | Lilium carniolicum Bern. (Giglio arancione) |
| 11. | Lilium martagon L. (Giglio martagone) |
| 12. | Narcissus radiiflorus Salisb. (Narciso) |
| 13. | Nigritella nigra Rchb. (Nigritella) |
| 14. | Nuphar luteum S. et S. (Nannufero) |
| 15. | Nymphaea alba L. (Ninfea bianca) |
| 16. | Peonia officinalis L. (Peonia) |
| 17. | Phyteuma comosum L. (Raponzolo di roccia) |
| 18. | Primula auricula L. (Orecchia d'orso) |
| 19. | Pulsatilla montana (Hoppe) rchb. (Anemone montana) |
| 20. | Wulfenia carinthiaca Jacq. (Wulfenia). |
2. | L'elenco di cui al comma precedente potrà essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, sentite le Comunità montane ovvero le Province. |
3. | Le denominazioni delle specie di cui al presente articolo ed al successivo articolo 6 potranno, dietro richiesta degli Enti locali, essere pubblicate sugli organi di divulgazione nelle lingue e parlate locali. |
1. | In deroga ai divieti ed alle disposizioni di cui agli articolo 3 ed articolo 4, è permessa la raccolta fino ad un massimo giornaliero di un chilogrammo delle parti commestibili allo stato fresco per persona delle specie di cui al seguente elenco: |
| 1. | Silene cucubalus Wibel (Bobbolini, Stringoli) |
| 2. | Taraxacum officinale W. et W. (Dente di Leone) |
| 3. | Galium mollugo L. (Caglio bianco) |
| 4. | Chenopodium sp. (Farinaccio selvatico) |
| 5. | Aruncus vulgaris Rafin (Barba di capra) |
| 6. | Papaver rhoeas L. (Papavero) |
| 7. | Urtica dioica L. (Ortica) |
| 8. | Mentha sp. L. (Menta) |
| 9. | Humulus Lupulus L. (Luppolo) |
| 10. | Ruscus aculeatus L. (Pungitopo) |
| 11. | Cardamine pratensis L. (Crescione) |
| 12. | Tragopogon pratensis L. (Barba di becco) |
| 13. | Symphytum officinale L. (Consolida maggiore) |
| 14. | Ruta graveolens L. (Ruta) |
| 15. | Asperula odorata L. (Stellina odorosa) |
| 16. | Valerianella olitoria L. Poll. (Gallinelle lattughini) |
| 17. | Origanum vulgare L. (Origano) |
| 18. | Melissa officinalis L. (Melissa) |
| 19. | Allium schoenoprasum L. (Erba cipollina) |
| 20. | Rubus idaeus L. (Lampone) |
| 21. | Rubus fruticosus L. (Mora di rovo) |
| 22. | Vaccinium myrtillus L. (Mirtillo nero) |
| 23. | Vaccinium vitis - idaea L. (Mirtillo rosso) |
| 24. | Fragaria vesca L. (Fragola) |
| 25. | Arnica montana L. (Arnica) |
| 26. | Rosa canina L. (Rosa selvatica). |
| 26 bis. | [numero aggiunto dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 32]
Cicerbita alpina (Lattuga alpina) |
| 26 ter. | [numero aggiunto dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 32]
Hippophae rhamboides (Olivello spinoso) |
1. | Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del Regio Decreto 30 Dicembre 1923, n. 3267, è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, tranne che nelle località a ciò destinate dal Comune o dalla Comunità montana territorialmente competenti. |
2. | I sentieri di montagna e le mulattiere, nonché le strade forestali sono considerati, ai fini della presente Legge, percorsi fuori strada. |
3. | Sono esclusi dall'osservazione del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale ed antincendio, nella sistemazione delle piste sciistiche, nonché i veicoli in servizio statale o regionale. |
1. | Al fine di esercitare una più vasta azione di vigilanza sull'applicazione della presente Legge, possono essere nominate delle guardie giurate volontarie, indicate dall'Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, fra coloro che avranno superato un corso di istruzione organizzato dalla Regione secondo quando stabilito dal successivo articolo. |
2. | [Comma inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12]
All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni della presente Legge provvedono altresì le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, e che siano in possesso di decreto prefettizio per l'espletamento delle attività di vigilanza sulla tutela dell'ambiente e della fauna. |
3. | [Comma inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12]
I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni della presente Legge devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione. I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle violazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, commi 1 e 2 , della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti. |
1. | Per le finalità previste dal precedente articolo 24 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di Lire 150 milioni, di cui Lire 50 milioni per l'esercizio 1981. |
2. | Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX - il capitolo 8839 con la denominazione: "Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di convegni ed iniziative similari su argomenti relativi alla propaganda ed educazione naturalistica" e con lo stanziamento complessivo di Lire 150 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui Lire 50 milioni per l'esercizio 1981. |
3. | Al predetto onere di Lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 13 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi). |
4. | Ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 e commi 2 e 6 dell'articolo 8 della Legge Regionale 29 Aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 8839 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti. |
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.