REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
Legge Regionale
3 Giugno 1981, n. 34

Testo coordinato

[modificata dalla Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 32]

[modificata dalla Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12]

Norme per la tutela della natura e modifiche alla Legge Regionale 27 Dicembre 1979, n. 78


CAPO I

NORME PER LA TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

Articolo 1

1.La Regione intende impedire il depauperamento ed evitare l'estinzione delle specie più rare del patrimonio floristico del Friuli-Venezia Giulia, assicurandone alla collettività i vantaggi di un maggiore e più equilibrato godimento.
2.Ai fini della presente Legge il patrimonio indicato dal primo comma si considera costituito da tutte le specie erbacee ed arbustive che hanno diffusione naturale e spontanea.

Articolo 2

1.Sono vietate la raccolta e la detenzione delle seguenti specie di piante o di parte di esse:
1.Asphodelus albus Mill. (Asfodelo)
2.Cypripedium calceolus L. (Scarpette della Madonna)
3.Erucastrum palustre( Pir.) Vis. (Brassica palustre)
4.Eryngium alpinum L. (Regina delle Alpi)
5.Hemerocallis flava L. (Giglio dorato)
6.Iris illyrica Tom. (Iride celeste)
7.Iris pallida Lam. (Giaggiolo)
8.Leontopodium alpinum Cass. (Stella alpina)
9.Lilium bulbiferum L. (Giglio rosso)
10.Lilium carniolicum Bern. (Giglio arancione)
11.Lilium martagon L. (Giglio martagone)
12.Narcissus radiiflorus Salisb. (Narciso)
13.Nigritella nigra Rchb. (Nigritella)
14.Nuphar luteum S. et S. (Nannufero)
15.Nymphaea alba L. (Ninfea bianca)
16.Peonia officinalis L. (Peonia)
17.Phyteuma comosum L. (Raponzolo di roccia)
18.Primula auricula L. (Orecchia d'orso)
19.Pulsatilla montana (Hoppe) rchb. (Anemone montana)
20.Wulfenia carinthiaca Jacq. (Wulfenia).
2.L'elenco di cui al comma precedente potrà essere modificato con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, sentite le Comunità montane ovvero le Province.
3.Le denominazioni delle specie di cui al presente articolo ed al successivo articolo 6 potranno, dietro richiesta degli Enti locali, essere pubblicate sugli organi di divulgazione nelle lingue e parlate locali.

Articolo 3

1.Fra tutte le specie della flora spontanea diverse da quelle elencate all'articolo precedente, è consentita la raccolta complessiva giornaliera, per persona, di non più di dieci assi fiorali (steli fioriferi o fruttiferi) o di fronde se si tratta di felci, e di non più di un chilogrammo di muschio o di licheni allo stato fresco.

Articolo 4

1.È vietato divellere, estirpare, asportare e distruggere le radici, i tuberi, i rizomi, i bulbi, i frutti ed i semi delle piante spontanee o parti di esse nonché di commerciare od offrire in vendita le stesse.

Articolo 5

1.La raccolta delle piante spontanee o di parte di esse, comprese quelle elencate al precedente articolo 2, è consentita esclusivamente per scopi scientifici, didattici ed officinali, previa autorizzazione dell'Assessore agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, sentito l'Ispettorato dipartimentale delle foreste competente per territorio.
2.L'autorizzazione è personale e deve indicare i termini di durata del permesso, gli scopi e le località della raccolta nonché la quantità e la qualità delle specie interessate.
3.L'autorizzazione ha durata massima di un anno e può essere revocata in qualsiasi momento previa contestazione dell'inosservanza delle prescrizioni e condizioni dalla stessa stabilite.

Articolo 6

1.In deroga ai divieti ed alle disposizioni di cui agli articolo 3 ed articolo 4, è permessa la raccolta fino ad un massimo giornaliero di un chilogrammo delle parti commestibili allo stato fresco per persona delle specie di cui al seguente elenco:
1.Silene cucubalus Wibel (Bobbolini, Stringoli)
2.Taraxacum officinale W. et W. (Dente di Leone)
3.Galium mollugo L. (Caglio bianco)
4.Chenopodium sp. (Farinaccio selvatico)
5.Aruncus vulgaris Rafin (Barba di capra)
6.Papaver rhoeas L. (Papavero)
7.Urtica dioica L. (Ortica)
8.Mentha sp. L. (Menta)
9.Humulus Lupulus L. (Luppolo)
10.Ruscus aculeatus L. (Pungitopo)
11.Cardamine pratensis L. (Crescione)
12.Tragopogon pratensis L. (Barba di becco)
13.Symphytum officinale L. (Consolida maggiore)
14.Ruta graveolens L. (Ruta)
15.Asperula odorata L. (Stellina odorosa)
16.Valerianella olitoria L. Poll. (Gallinelle lattughini)
17.Origanum vulgare L. (Origano)
18.Melissa officinalis L. (Melissa)
19.Allium schoenoprasum L. (Erba cipollina)
20.Rubus idaeus L. (Lampone)
21.Rubus fruticosus L. (Mora di rovo)
22.Vaccinium myrtillus L. (Mirtillo nero)
23.Vaccinium vitis - idaea L. (Mirtillo rosso)
24.Fragaria vesca L. (Fragola)
25.Arnica montana L. (Arnica)
26.Rosa canina L. (Rosa selvatica).
26 bis.[numero aggiunto dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 32]
Cicerbita alpina (Lattuga alpina)
26 ter.[numero aggiunto dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 19 Agosto 1996, n. 32]
Hippophae rhamboides (Olivello spinoso)

Articolo 7

1.Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui alla presente Legge le piante che provengono da colture effettuate in giardino od in aziende floricole e che siano accompagnate da un certificato di provenienza.
2.Nessuna limitazione è posta a chi coltivi a qualunque titolo il terreno per la raccolta a proprio uso delle piante coltivate o cresciute spontaneamente nel fondo, di quelle infestanti i terreni coltivati, nonché di quelle che si trovino entro il perimetro dei prati e dei prati - pascoli allorché vengano coinvolte nel taglio d'insieme con la fienagione e che sono eliminate mediante il diserbo dei fossi, scarpate e canali.

CAPO II

NORME PER LA TUTELA DEI FUNGHI SPONTANEI

[Capo abrogato dal comma 1 dell'articolo 5 della Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12]

CAPO III

TUTELA DI ALCUNE SPECIE DELLA FAUNA MINORE

Articolo 16

1.Nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia è vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa (formica rossa) nonché asportare, commerciare e vendere uova, larve e adulti di detta specie.

Articolo 17

1.È vietata la cattura di anfibi del genere rana e di molluschi del genere Helix (chiocciole).

Articolo 18

1.È vietato catturare il gambero d'acqua dolce (Astacus).

CAPO IV

NORMA TRANSITORIA

Articolo 19

1.Nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del Regio Decreto 30 Dicembre 1923, n. 3267, è vietato compiere, con mezzi motorizzati, percorsi fuori strada, tranne che nelle località a ciò destinate dal Comune o dalla Comunità montana territorialmente competenti.
2.I sentieri di montagna e le mulattiere, nonché le strade forestali sono considerati, ai fini della presente Legge, percorsi fuori strada.
3.Sono esclusi dall'osservazione del divieto i mezzi impiegati nei lavori agricoli, nelle utilizzazioni boschive, nelle opere idraulico-forestali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale ed antincendio, nella sistemazione delle piste sciistiche, nonché i veicoli in servizio statale o regionale.

CAPO V

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 20

1.Chiunque violi le disposizioni contenute nella presente Legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a Lire 20.000 e non superiore a Lire 500.000.
2.La violazione è presunta quando, a formale richiesta da parte del personale adibito alla sorveglianza, nell'ambito delle zone di raccolta, sia opposto rifiuto all'apertura dei contenitori portatili o dei mezzi di trasporto.
3.La raccolta delle piante protette, dei funghi e della fauna minore in violazione delle disposizioni della presente Legge comporta altresì la loro confisca in via amministrativa.

Articolo 21

1.Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente Legge, si rinvia alla disciplina dettata con la Legge Regionale 27 Dicembre 1979, n. 78.

CAPO VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 1979, N. 78

Articolo 22

1.Il primo comma dell'articolo 3 della Legge Regionale 27 Dicembre 1979, n. 78, è sostituito dal seguente:
1.All'accertamento delle violazioni, di cui all'articolo 1, escluse quelle delegate ai sensi del precedente articolo 2, provvedono i funzionari regionali, di qualifica non inferiore a quella di segretario o equiparata, addetti agli Uffici e Servizi cui compete istituzionalmente la cura della osservanza delle leggi e dei regolamenti nelle materie di competenza regionale, a ciò espressamente incaricati dal dirigente preposto alla Direzione regionale o al Servizio autonomo, od agli Uffici regionali, rispettivamente competenti, nonché gli organi ed agenti regionali a ciò direttamente designati dalle Leggi ovvero gli organi ed agenti di polizia locale urbana e rurale.

Articolo 23

1.Al fine di esercitare una più vasta azione di vigilanza sull'applicazione della presente Legge, possono essere nominate delle guardie giurate volontarie, indicate dall'Assessore regionale agli enti locali, alle foreste ed allo sviluppo della montagna, fra coloro che avranno superato un corso di istruzione organizzato dalla Regione secondo quando stabilito dal successivo articolo.
2.[Comma inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12]
All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni della presente Legge provvedono altresì le guardie giurate volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, e che siano in possesso di decreto prefettizio per l'espletamento delle attività di vigilanza sulla tutela dell'ambiente e della fauna.
3.[Comma inserito dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge Regionale 15 Maggio 2000, n. 12]
I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni della presente Legge devono essere muniti di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione. I soggetti e gli organi che procedono all'accertamento delle violazioni ai sensi del presente articolo sono titolari dei poteri previsti dall'articolo 13, commi 1 e 2 , della Legge 24 Novembre 1981, n. 689, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 24

1.La Regione è autorizzata ad assumere le spese concernenti l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni ed iniziative similari su argomenti relativi alla propaganda ed educazione naturalistica con particolare attinenza alla conservazione e tutela ambientale e specificatamente per la tutela della flora spontanea, dei funghi e della fauna minore di cui alla presente Legge.

Articolo 25

1.Le iniziative di cui al precedente articolo saranno attuate dalla Regione per il tramite delle Comunità montane o delle Province competenti per territorio.

Articolo 26

1.La Regione è autorizzata a concedere contributi sulle spese sostenute da Enti ed Associazioni operanti nel settore della protezione della natura e che svolgono un ruolo attivo per l'attuazione delle norme della presente Legge.

Articolo 27

1.È abrogata la Legge Regionale 18 Agosto 1972, n. 44.

Articolo 28

1.Per le finalità previste dal precedente articolo 24 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di Lire 150 milioni, di cui Lire 50 milioni per l'esercizio 1981.
2.Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 13 - Categoria IX - il capitolo 8839 con la denominazione: "Spese per l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici e di convegni ed iniziative similari su argomenti relativi alla propaganda ed educazione naturalistica" e con lo stanziamento complessivo di Lire 150 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui Lire 50 milioni per l'esercizio 1981.
3.Al predetto onere di Lire 150 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 13 - Partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
4.Ai sensi del comma 1 dell'articolo 28 e commi 2 e 6 dell'articolo 8 della Legge Regionale 29 Aprile 1976, n. 12, lo stanziamento del precitato capitolo 8839 viene riportato nell'elenco n. 1 allegato al piano ed al bilancio predetti.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.