Storno dei dipendenti e concorrenza sleale

 

 Sommario:

1. Natura del c.d. "storno dei dipendenti"
2. Lo "storno dei dipendenti" quale atto di "concorrenza sleale"nel pensiero della Cassazione e le critiche dottrinali
3. Cautele e condizioni di legittimità dello "storno dei dipendenti"
4. L'utilizzabilità delle prestazioni del lavoratore stornato e la possibile inibitoria giudiziale

 

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1.     Natura del c.d. "storno dei dipendenti"

Viene definito "storno di dipendenti" l'iniziativa mediante la quale un imprenditore tende ad assicurarsi le prestazioni lavorative (normalmente di natura professionale qualificata) di uno o più dipendenti di una impresa concorrente.

            L'iniziativa  viene considerata (1) " espressione del principio della libera circolazione del lavoro" e perfettamente lecita " quando non abbia lo specifico scopo di danneggiare l'altrui azienda, oltre i limiti in cui un danno può quell'azienda subire per il fatto stesso che un suo dipendente ha scelto di dimettersi per andare a lavorare da un'altra parte".

            Pertanto, quando il danno per l'azienda concorrente si limita ad essere pari a quello conseguente alla privazione delle prestazioni professionali di un dipendente che abbia assunto autonomamente ( o su stimolo del mercato) la decisione di abbandonare la precedente azienda per prestare attività a favore di un'altra concorrente, l'iniziativa dell'azienda interessata o attivatasi per assumerlo non concretizza  la fattispecie dell'atto di "concorrenza sleale".

 

2.     Lo "storno dei dipendenti" quale atto di "concorrenza sleale"nel pensiero della Cassazione e le critiche dottrinali

Peraltro lo "storno dei dipendenti" raramente possiede caratteristiche così neutre o asettiche ma sovente l'imprenditore che lo pone in essere mira a conseguire  vantaggi propri (destinati a rifluire in danni al concorrente), in ragione dell'appropriazione non già della mera professionalità dell'ex dipendente ma delle conoscenze, delle tecniche delle metodologie (più o meno riservate) da esso acquisite in ragione dello specifico stato di dipendenza dalla precedente azienda, che il nuovo imprenditore indirettamente (non solo riesce, ma) si è intenzionalmente ripromesso  di ottenere per il tramite dell'ex dipendente ed attraverso le quali giunge ad arrecare nocumento all'azienda concorrente.

            Quando si verifica una tale situazione, lo "storno dei dipendenti" costituisce atto di "concorrenza sleale", individuato - dall'art. 2598, n. 3) c.c. - in capo a  "chi si vale, direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza e idoneo a danneggiare l'altrui azienda".

            In una controversia intercorsa tra il 1970 ed il 1978 fra due Compagnie di assicurazione, in cui una aveva assunto e nominato amministratore delegato un ex agente dell'altra compagnia concorrente e si era avvalsa delle notizie riservate da questi conosciute ( nominativi di clienti, numero delle loro patenti di guida, tipo e numero di targa degli autoveicoli assicurati, condizioni di contratto, ecc.) per tentare, con l'offerta di condizioni più vantaggiose, di acquisirne la clientela, la Cassazione (2) ha stabilito che : " configura atto di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, n. 3) c.c., per uso di mezzi non conformi ai principi di correttezza professionale ed idonei a danneggiare l'altrui azienda, l'utilizzazione di un ex dipendente, incaricato o associato di un'impresa concorrente, che risulti diretta allo scopo di sviare la clientela di quest'ultima, mediante il fraudolento impiego di informazioni o documenti rimasti in possesso di detto soggetto".

            La Cassazione veniva così a sottolineare - per il riscontro della concorrenza sleale nel c.d."storno dei dipendenti" - sia  l'atto  o la metodologia non conforme a correttezza professionale sia la  congiunta finalità di danneggiare l'azienda concorrente.

            Con successive decisioni del 1980 e del 1983 (3) - in linea con il suo precedente, consolidato orientamento (4) - la Cassazione stabiliva: "  Perché lo storno dei dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell'impresa concorrente non è sufficiente la mera consapevolezza, nell'agente, della idoneità dell'atto a danneggiare l'altra impresa concorrente - quando il suo intento si diriga esclusivamente a rafforzare la propria organizzazione - ma è necessaria l'intenzione di conseguire il risultato  della disorganizzazione o disgregazione dell'azienda concorrente (c.d. animus nocendi), intenzione che  deve essere ritenuta sussistente tutte le volte che lo storno dei dipendenti sia posto in essere con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'organizzazione e la struttura produttiva dell'imprenditore concorrente".

La Cassazione - come è stato notato in dottrina -  si è fatta, quindi, sostenitrice di una posizione finalistica, per cui rileva non tanto l'intenzionalità quanto il conseguimento del risultato della disorganizzazione dell'altrui azienda.

            Questo orientamento ha ricevuto critiche da parte di taluna dottrina (5)che ha osservato come " la S. corte con le sue decisioni dilata i confini dello storno dei dipendenti, sanzionandolo anche quando l'attività di proselitismo sia incensurabile nei suoi singoli aspetti, ma esiti complessivamente nella disgregazione dell'altrui operato, cui non sembra possa far da contrappeso, in nessuna circostanza, il vantaggio eventualmente derivato all'autore dello spoglio"; nonché da parte di chi (6), sulla stessa linea ha eccepito che:  "sostenere la necessità dell'animus nocendi per poi affermarne la sussistenza anche qualora le modalità che abbiano contraddistinto lo storno dei dipendenti si rivelino non  intrinsecamente scorrette, significa svincolare il giudizio da qualsiasi indagine sull'elemento soggettivo che abbia contraddistinto l'azione dello storno, svuotarlo di qualsiasi contenuto, e , dunque, in definitiva negare qualsiasi rilievo a quell'animus nocendi di cui si continua a sostenere la necessità".

            Tale dottrina evidenzia la parzialità dell'orientamento "finalistico" delle decisioni della Cassazione, mostrando preferenza per le posizioni dell'orientamento di merito che ha considerato lo "storno" atto di concorrenza sleale quando ad esso si coniughino modalità maliziose, scorrette, subdole e menzognere, quali esemplificativamente: a) la denigrazione dell'attuale datore di lavoro, b) la diffusione di notizie allarmistiche sulla situazione economica dell'impresa concorrente, e , indirettamente sulla stabilità del posto di lavoro, c) l'incitamento del dipendente a porre bruscamente termine al proprio rapporto di lavoro, senza rispettare i termini del preavviso, d) il proselitismo svolto da dipendente infedele dell'impresa rivale all'interno di questa. In tutti gli altri casi - a prescindere dalle risultanze disorganizzative dell'altrui azienda ( definite consequenziali ma non intenzionali), lo storno dei dipendenti si rivelerebbe lecito, poiché rientra nella libertà imprenditoriale offrire remunerazioni superiori  o prospettive di carriera più allettanti ai dipendenti, anche dell'azienda concorrente, come rientra nella c.d. libertà di lavoro dei prestatori d'opera scegliere soluzioni più convenienti ed opportune.

            La Cassazione - unitamente alla giurisprudenza di merito conforme al suo orientamento - ha anche delineato taluni criteri indicativi dell'animus nocendi, suscettibili quindi di conferire connotazione di illiceità allo storno dei dipendenti. Tali indici sono riassumibili:

 

a) nel numero dei dipendenti stornati, con le relative difficoltà indotte all'azienda oggetto dello storno in termini di organizzazione del personale, di rapporti con la clientela, di perdita del volume di affari e simili;

 

b) nella collocazione in posizioni chiave nell'azienda oggetto dello storno, cioè a dire nella loro essenzialità e nella loro non facile fungibilità o sostituibilità con ricerca sul mercato. Ha infatti sostenuto la Cassazione (7) che : "l'idoneità dell'atto di concorrenza sleale a danneggiare l'altra azienda, nell'ipotesi di storno di personale, si concretizza con il passaggio dei dipendenti all'impresa concorrente ed acquista rilievo in base all'importanza dei ruoli dagli stessi occupati  nell'azienda" ( di provenienza , n.d.r.).

            Similmente si è espressa la posteriore decisione del 1983 (8), in armonia con altra del 1968 (9), che hanno, anch'esse, posto in rilievo il carattere indiziario (e talora costitutivo) della fattispecie della concorrenza sleale nello storno dei dipendenti, affermando che, a tal fine, " si richiede che i dipendenti medesimi siano particolarmente qualificati ed utili per la gestione dell'impresa concorrente" ( cioè per quella  oggetto dello storno), conferendo così  anch'esse rilievo al ruolo rivestito nella  precedente azienda, e che " tale illecita sottrazione venga effettuata intenzionalmente, e cioè col deliberato proposito di trarne vantaggio con danno dell'azienda altrui";

 

c) nel fatto che, prima delle dimissioni, i dipendenti avessero stipulato accordi finalizzati alla costituzione di una società concorrente;

 

d) nella brevità del lasso di tempo entro il quale si è realizzato lo storno (v. Pret. Roma 10 marzo 1987, in Giur. ann. dir. ind. 1987, n.2154);

 

e) nel fatto che le dimissioni di un alto numero di dipendenti siano state date senza preavviso e attraverso lettere di dimissioni predisposte uniformemente (v. Trib. Milano 15 giugno 1989, in Giur. ann. dir. ind. 1989, n. 2423).

 

            Secondo la precitata dottrina questo indirizzo giurisprudenziale della Cassazione - di cui peraltro si deve necessariamente tener conto - susciterebbe non poche perplessità.

            Innanzitutto si eccepisce che " l'imprenditore stornante quando propone ad uno o più dipendenti di un concorrente di trasferirsi presso di lui, ben difficilmente sarà mosso dall'intenzione di danneggiare il concorrente, quanto piuttosto intenderà avvantaggiare se stesso. Il danno che l'ex datore di lavoro può subire a seguito del trasferimento di uno o più dipendenti non è sicuramente estraneo alle previsioni dell'imprenditore "stornante", ma può ragionevolmente supporsi che tale evento non sia il fine perseguito da quest'ultimo, bensì un effetto indiretto che, sebbene previsto, viene considerato un'inevitabile conseguenza delle leggi che governano il mercato del lavoro. E', infatti, arduo pensare che un imprenditore possa decidere di eliminare scorrettamente dal mercato un concorrente attraverso l'utilizzazione dello storno dei dipendenti. Certo non è pensabile che l'imprenditore stornante rinunci ad acquisire dipendenti di un suo concorrente ( rinunciando ad avvantaggiarsi delle loro prestazioni, ragionevolmente considerate preziose) solo perché frenato dal pensiero che il concorrente possa subire un danno (giusto)"(10); solamente, infatti, " un velleitario moralismo estraneo al piano del giudizio giuridico ed alla stessa ideologia del sistema in atto potrebbe impedire di riconoscere che l'imprenditore mira costantemente e fisiologicamente ad indebolire e possibilmente eliminare il concorrente per impadronirsi del mercato"(11).

            Queste considerazioni - prosegue la precitata dottrina - " impongono una sorta di presunzione di liceità ( e non di illiceità, come parrebbe desumersi dalla giurisprudenza della S. corte) della condotta dell'imprenditore che offra migliori condizioni ai dipendenti di un concorrente per indurli a trasferirsi presso di lui.

            In assenza di specifici indizi che rendano  evidente la scorrettezza dell'azione del soggetto "stornante" - come ad es. la diffusione di notizie false e denigratorie nei riguardi del concorrente per indurre i suoi dipendenti ad abbandonarlo; l'imporre ai dipendenti del concorrente delle modalità di trasferimento (assenza di preavviso) che aggravano il normale disagio che quest'ultimo dovrà sopportare; il compiere attività di storno al dichiarato fine di carpire segreti industriali o professionali di cui i dipendenti siano a conoscenza, o, ancora per sviare la clientela del concorrente - non può essere considerato ingiusto il danno che possa derivare ad un soggetto ( l'ex datore di lavoro) dall'esercizio (che non possa dirsi contrario all'utilità sociale) di libertà che sono costituzionalmente garantite.

            Non si può quindi che dissentire dal pensiero della giurisprudenza di legittimità e di parte di quella di merito che impone di desumere l'illiceità della condotta del soggetto "stornante" da indici del tutto "neutri" e, dunque, inidonei a provare la contrarietà a norme o principi del nostro ordinamento"(12).

            Circa il riscontro dell'intento dannoso, la Cassazione ha evidenziato che: "Premesso che il dolo o la colpa non sono elementi costitutivi della fattispecie legale di cui all'art. 2598 c.c.; precisato che connotato rilevante e qualificante dei comportamenti considerati al n.3) del citato art. 2598 c.c. come atti di concorrenza sleale è unicamente la loro difformità dai principi di correttezza professionale, resta  ribadito che alla qualificazione di cui si tratta deve procedersi con criterio puramente oggettivo, l'elemento soggettivo non essendo suscettibile di colorare d'illiceità un atto che oggettivamente non sia ingiusto...; l'intento di nuocere non necessita di prova diretta, ma può essere desunto dal modo in cui lo storno viene effettuato, che deve essere tale da non potersi giustificare se non ritenendo l'animus nocendi dell'autore, che può risultare da qualsiasi fatto o circostanza idonea a rivelarlo ed è pertanto desumibile anche da semplici presunzioni e semplici perspicua indicia, purché di tale concludenza da non lasciare adito su di esso a seri e ragionevoli dubbi"(13). Le aziende "stornanti", nelle decisioni del 1980 e del 1983, eccepirono che limitare la mobilità del personale fra impresa ed impresa costituiva una compressione della libertà di iniziativa economica ( ex art. 41 Cost.) e della libertà di lavoro  (ex art. 35 Cost.) degli stessi prestatori d'opera, in attività dello stesso settore economico, penalizzando - in tal modo - il sorgere di nuove organizzazioni aziendali, più moderne e competitive, e favorendo una politica di autarchia e di protezionismo che male si accordava con le esigenze concorrenziali del mercato  (nazionale, europeo, mondiale).

            I rilievi di incostituzionalità vennero tuttavia dichiarati  manifestamente infondati dalla Cassazione, nelle due occasioni succitate, in base alla considerazione che  "la tutela costituzionale dei principi di libertà di iniziativa economica e del diritto al lavoro è subordinata alla non lesione dell'utilità sociale e di una corretta economia di mercato, a cui risponde l'esigenza che la concorrenza tra imprenditori si svolga in modo leale"  (Cass. n. 6928/1983 e Cass. n. 2996/1980).

 

3.     Cautele e condizioni di legittimità dello "storno dei dipendenti"

Volendo trarre indicazioni riassuntive dall'orientamento della Cassazione va evidenziato che, ai fini di dar consistenza alla fattispecie della concorrenza sleale attraverso il c.d. "storno dei dipendenti",  è irrilevante ( e legittimo) l'intento dell'imprenditore "stornante" di appropriarsi di una professionalità non posseduta,  esperta e già formatasi presso l'azienda concorrente per la migliore realizzazione dei propri interessi ed affari, mentre è rilevante l'intenzione di nuocere, con tale appropriazione di personale, agli interessi concorrenti dell'altra azienda, in forma di sviamento di clientela, di subentro nell'assegnazione di commesse ( che, altrimenti, non gli sarebbero state attribuite dai fornitori, se avessero saputo che gli era carente quella determinata tipologia di personale specializzato), di ottenimento di incarichi professionali ad alta qualificazione  (che, diversamente, sarebbero stati attribuiti all'azienda concorrente) e simili.

            E' pertanto necessario - da parte di un imprenditore che ( in conseguenza dell'esigenza di assolvere ad un incarico commissionatogli) voglia sottrarsi al rischio di strutturare la fattispecie dello "storno dei dipendenti" tramite l'assunzione di personale da impresa concorrente - poter inconfutabilmente dimostrare che l'incarico dal fornitore è antecedente temporalmente  alla ricerca di personale presso l'azienda concorrente e che l'appropriazione di un certo personale qualificato non è stato affatto il presupposto o la  condizione per l'ottenimento dell'incarico, ma che lo storno è semplicemente derivato dalla sollecitudine o autoesigenza di dotarsi di una qualificazione non posseduta (o accrescitiva di quelle esistenti in azienda) al fine di poter diligentemente ed efficacemente assolvere ad un  incarico o commissione da terzi. E tale commissione deve essergli comunque stata conferita antecedentemente e a prescindere dalla struttura organizzativa e professionale specifica dell'azienda in quel determinato settore. Insomma l'appropriazione di personale è lecita se corrisponde ad una soluzione organizzativa aziendale, compensativa di deficienze o accrescitiva delle preesistenti competenze possedute; è atto di concorrenza sleale se costituisce il marchingegno o la condizione per la sottrazione all'azienda concorrente dello stesso incarico (in ballottaggio tra le due) che il terzo si è riservato (o ripromesso) di assegnare in fase successiva, subordinatamente alla valutazione della consistenza e della dotazione professionale dei collaboratori e dei tecnici o specialisti di ciascuna delle due aziende.

 

4.     L'utilizzabilità delle prestazioni del lavoratore stornato e la possibile inibitoria giudiziale

Connessa al tema dello storno dei dipendenti è la questione relativa alla possibilità di impedire giuridicamente, attraverso una pronuncia di inibitoria, che l'imprenditore - che abbia indotto a trasferirsi presso di sé i prestatori di lavoro di un concorrente - possa utilizzare le prestazioni del o dei lavoratori stornati.

            In generale non sembra possibile che il rapporto di lavoro già instauratosi tra il datore di lavoro ed il prestatore stornato possa essere risolto per ordine del giudice. Ciò è stato efficacemente sottolineato da Pret. Firenze 16 settembre 1980 (14), secondo cui nell'ipotesi di storno dei dipendenti " si può dar luogo ad inibizione quanto alle ulteriori sottrazioni, mentre per quelle già avvenute, non si può certo riportare il lavoratore sottratto al primo datore o inibirgli la prosecuzione della sua attività lavorativa".

            Posto, dunque, che il rapporto di lavoro tra il dipendente dimessosi e l'imprenditore che lo abbia convinto a farlo, poi assumendolo, non possa essere annullato o risolto dal giudice, è necessario verificare se il giudice possa vietare al nuovo datore di lavoro di utilizzare le prestazioni del dipendente stornato.

            Anche in questo caso la giurisprudenza appare orientata in senso negativo; secondo quanto emerge dalle più recenti pronunce in materia, non parrebbe possibile impedire giuridicamente al nuovo datore di lavoro di continuare ad utilizzare le risorse umane già acquisite, e cioè di poter continuare a trarre vantaggio dalle prestazioni dei dipendenti che si sono trasferiti presso di lui. Nei rari casi in cui l'inibitoria ha interessato l'utilizzazione delle prestazioni del dipendente stornato, il divieto ha riguardato attività molto specifiche e circoscritte che si rivelavano potenzialmente dannose ( o meglio concorrenzialmente scorrette) nei riguardi dell'ex datore di lavoro.

            E' particolarmente significativa, a questo proposito, la decisione di Pret. S. Donà di Piave 9 novembre 1981 (15), con la quale , pur riconoscendosi che l'inibitoria allo storno poteva solo riguardare un'ulteriore attività di tal genere, è stato fatto divieto al nuovo datore di lavoro di utilizzare le prestazioni dei dipendenti stornati con riferimento specifico alle tecnologie altamente qualificate (proprie della impresa presso la quale avevano lavorato) di cui questi erano a conoscenza e per l'attività di contrattazione con clienti e fornitori dell'imprenditore vittima dello storno ( limitatamente al caso in cui tale attività fosse svolta direttamente dagli ex dipendenti stornati).

            Il divieto di utilizzare le prestazioni del dipendente trasferitosi da un imprenditore ad un'altro, dunque, può riguardare solo quelle attività la cui esecuzione si riveli illecita, e cioè quelle prestazioni che si risolverebbero in un atto di concorrenza sleale.

            Quest'ultima osservazione introduce un'ulteriore importante questione ovvero sia quella del limite di utilizzabilità delle cognizioni tecniche ( e commerciali) che il lavoratore stornato abbia acquisito nel periodo in cui si trovava alle dipendenze dell'altro datore di lavoro. Dobbiamo far presente che la giurisprudenza sembra abbastanza incline a consentire lo sfruttamento delle conoscenze tecniche e commerciali acquisite dal lavoratore in costanza di rapporto di lavoro, salvo che si tratti di dati segreti o riservati propri dell'ex datore di lavoro.

            Anzitutto non vi sono dubbi sulla possibilità di utilizzare quelle generiche conoscenze tecniche e commerciali che ciascun dipendente, nel trasferirsi presso un altro imprenditore, porta con sé, trattandosi di conoscenze  "attinenti al modo generico ed inseparabile alla formazione culturale e professionale delle persone, ovviamente non deponibili sulla soglia dell'azienda lasciata"(16).

            Per quanto attiene alla conoscenze acquisite in relazione alla clientela dell'ex datore di lavoro, anche queste sembrano poter essere utilizzate per entrare in un leale rapporto di concorrenza con l'ex datore di lavoro, e cioè purché non si verifichi un'ipotesi di concorrenza sleale per storno di clientela. Ha, al riguardo, stabilito Trib. Milano 3 febbraio 1983 (17) che " in assenza di un valido patto di non concorrenza, cessato il rapporto di lavoro e, con esso, l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., il lavoratore può, nello svolgimento della propria attività, sia in via autonoma che alle dipendenze di altri, non solo utilizzare le esperienze e le cognizioni tecniche acquisite a causa del lavoro svolto, ma anche le cognizioni relative al mercato ed alla clientela acquisite nella passata attività come dipendente".

 

Mario Meucci

(pubblicato in Lavoro e previdenza Oggi 1996, n. 2, p. 212)

 

NOTE

 

(1) Da Cass. 3 agosto 1987, n. 6682, in  Not. giurisp. lav. 1988, 166 e ss.

(2) Cass. 1° sez. civ., 5 aprile 1978, n. 1548, in Mass.giur. lav. 1979, 447.

      (3) Cass. 1° sez. civ., 6 maggio 1980, n. 2996, in Giur. it. 1980, I, 1408 e Cass. 1° sez. civ., 21 novembre 1983, n. 6928, in Not. giurisp. lav. 1984, 160.

      (4) Costituito dalle statuizioni di Cass. 17 gennaio 1974, n. 125, in Giur.it. 1974,I, 1, 1688 (e in Giust.civ. 1974,I,389); Cass. 19 novembre 1968, n. 3763, in Giur. it. 1969,I, 1, 1725 (e in Foro it. 1969,I,316) ; Cass. 18 luglio 1967, n. 1824, in Mass. giur. lav. 1969, 488 ; Cass. 17 giugno 1966, n. 1561, in Giur. it. 1967,I,1, 222. In dottrina, per le varie opinioni (anche se piuttosto datate), si rinvia a Teofilatto, Lo storno dei dipendenti come atto di concorrenza sleale, in Mass. giur. lav. 1965,176; Brunetti, Appunti di giurisprudenza e dottrina sullo storno dei dipendenti come atto di concorrenza sleale, ibidem, 1968,333; Salafia, Liceità ed illiceità dello storno dei dipendenti, in Mon. trib. 1970,173; Vercellone, Precisazioni sul c.d. storno dei dipendenti, in Notiz. giur. 1968, 1013; Ghidini, Slealtà della concorrenza e costituzione economica, Padova, 1978, 189; Balsamo, Liceità ed illiceità dello storno dei dipendenti come atto di concorrenza sleale, in Riv. dir. comm. 1979,II,160; Brancadoro, Limiti di liceità dello storno di dipendenti e di ausiliari autonomi dell'imprenditore, in Giust. civ. 1980, I, 2324; Auteri, La concorrenza sleale, nel Trattato Rescigno, 18, Utet 1983,404 e ss. Più recentemente, Meli, Lo storno dei dipendenti come atto di concorrenza sleale: un uso giurisprudenziale della clausola di correttezza professionale, in Contr. e impr. 1990,165 e ss.; Lucchini, Storno dei dipendenti e principio del neminem ledere, in Nuov. giur. civ. comm. 1993,384.

(5) Pardolesi, Nota a Cass. 6 maggio 1980, n. 2996, in Foro it. 1980, I,1886.

            (6) Lucchini, Storno dei dipendenti e principio del neminem ledere, in Nuov. giur. civ.  comm. 1993,II, 384 e ss.

(7) Cass. n. 6928/1983, cit. e precedenti conformi riferite in nota 4.

      (8) Cass. 16 maggio 1983, n. 3365, in Giur. it. 1984, I, 1, 382; conf. Cass. n. 2296/1980,cit.

      (9) Cass. 19 novembre 1968, n. 3763, in Giur. it. 1969, I, 1, 1725; conf. Cass. n. 1824/1967, cit.

(10) Così Lucchini, op. cit., 394.

(11) Così Trib. Milano 20 novembre 1969, in Foro it. 1970, I,1510.

(12) Così Lucchini, op.cit., 395.

      (13) Così da Cass. n. 2296/1980, cit.; conf. Cass. n. 3763/1968, cit. e Cass. n. 125/1974 (inedita).

            (14) In Giur. ann. dir. ind. 1980, n. 1334. Conf. Pret. Montebelluna, 6 maggio 1987, ibidem 1987, n.2170.

(15) In Giur. ann. dir. ind. 1981, n. 1443.

(16) Così Trib. Milano 20 novembre 1969, cit.

(17) In Giur. ann. dir. ind. 1983, n. 1650.

 

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Cass., I civ., 7 marzo 2008, n. 6194 – Pres. De Musis – Rel. Nappi – Bonfiglioli Riduttori SpA (avv. Testa, Lenzi) c. Motovario SpA (avv. Bottai, Nicolini)
 
Risarcimento danni per concorrenza sleale da storno di dipendenti - Assunzione  di dipendenti provenienti da impresa concorrente - Violazione delle norme di correttezza richiamate dall'art. 2598 n. 3 c.c. - Esclusione
 
Perché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell'impresa concorrente, occorre che l'assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente.
 Svolgimento del processo
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni per concorrenza sleale da storno di dipendenti proposta dalla Bonfiglioli Riduttori s.p.a. nei confronti della Motovario s.p.a. Hanno ritenuto i giudici del merito che:
a) l'assunzione da parte della Motovario s.p.a. di tre ex dipendenti della Bonfiglioli Riduttori s.p.a., avvenuta tra il dicembre 1991 e il gennaio 1992, non fu determinata dall'intento di nuocere all' impresa concorrente, perché in quello stesso biennio la Motovario s.p.a. assunse ottantaquattro nuovi dipendenti;
b) il passaggio alla Motovario s.p.a. dei tre dipendenti, un impiegato commerciale e due tecnici, non procurò alcun danno alla Bonfiglioli Riduttori s.p.a., che aveva all'epoca oltre mille dipendenti;
c) il dedotto tentativo di storno di altri dipendenti e agenti non rileva, posto che non si realizzò, e non risulta provato, essendo peraltro inammissibile l'indicazione in appello di nuovi testimoni sui medesimi capitoli della prova per testi già assunta in primo grado.
Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione la Bonfiglioli Riduttori s.p.a., con due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Motovario s.p.a.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 2598 c.c. e vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando un'erronea valutazione delle prove acquisite, dalle quali risulta che i tre dipendenti passarono dall'una all'altra impresa in pochi giorni, grazie all'offerta di stipendi doppi da parte della Motovario s.p.a., e fu ottenuto allo scopo di utilizzarne le conoscenze tecniche da essi acquisite presso la Bonfiglioli Riduttori s.p.a.Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 115, 257 c.p.c., 2797 c.c., vizi di motivazione della decisione impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di considerare sia il giudicato del giudice del lavoro sull'esistenza della concorrenza sleale sia la documentazione relativa al curriculum dei dipendenti stornati; e abbiano erroneamente negato un nuovo esame dei testi già escussi.
2. Il ricorso è inammissibile.
Come chiarito anche nella sentenza impugnata, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “perché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale da parte dell'impresa concorrente, occorre che l'assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell'autore l'intenzione di danneggiare l'impresa concorrente” (Cass., sez. I, 22 luglio 2004, n. 13658, m. 574806, Cass., sez. I, 9 giugno 1998, n. 5671, m. 516227).
E in realtà non può essere considerata di per sé illecita l'assunzione di personale proveniente da un'impresa concorrente, se l'operazione non sia condotta in violazione delle norme di correttezza richiamate dall'art. 2598 n. 3 c.c., a esempio mediante denigrazione del datore di lavoro, e in modo da provocargli danno.
Nel caso in esame i giudici del merito hanno plausibilmente escluso l'esistenza sia di un intento sia di un risultato di danno per la Bonfiglioli Riduttori s.p.a., in ragione delle modalità dell'assunzione e del ruolo svolto dai tre dipendenti nell'azienda di provenienza. E contro questa ricostruzione la ricorrente propone solo una diversa interpretazione delle prove, inammissibile nel giudizio di legittimità.
Né maggior fondamento hanno le censure relative al diniego di rinnovazione della prova per testi, essendo indiscusso che “l'esercizio del potere di disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni previsto dall'art. 257 c.p.c., esercitabile anche nel corso del giudizio di appello in virtù del richiamo contenuto nell'art. 359 dello stesso codice, involge un giudizio di mera opportunità che non può formare oggetto di censura in sede di legittimità neppure sotto il profilo del difetto di motivazione” (Cass., sez. IlI, 1 agosto 2002, n. 11436, m. 556505, Cass., sez. L, 30 luglio 2003, n. 11701, m. 6565525, Cass., sez. IlI, 29 aprile 2004, n. 8217, m. 572450).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese in favore del resistente, liquidandole in complessivi €. 10.100, di cui €. 10.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Commento
La Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi su una richiesta di risarcimento danni per concorrenza sleale da storno di dipendenti: un’impresa lamenta che una società rivale, nel giro di pochi giorni, abbia assunto tre suoi dipendenti, offrendo loro stipendi decisamente più vantaggiosi, al solo fine di utilizzare le conoscenze tecniche da essi acquisite. La corte d’appello di Bologna aveva rigettato la richiesta di risarcimento ritenendo che l’assunzione dei tre dipendenti non fosse stata determinata dall’intento di nuocere alla società rivale ma si inserisse in un piano complessivo di assunzioni (nel lasso di tempo interessato l’impresa aveva, infatti, assunto quasi un centinaio di persone); né, del resto, si poteva dedurre dal passaggio dei tre dipendenti un danno per l’impresa ricorrente la quale all’epoca aveva oltre mille lavoratori.
I giudici supremi condividono le suddette argomentazioni in relazione alle modalità d’assunzione e al ruolo svolto dai dipendenti nell’azienda di provenienza. Dal momento che non può essere considerata di per sé illecita l’assunzione di personale proveniente da un’impresa concorrente, secondo una giurisprudenza costante, perché lo storno di dipendenti possa essere qualificato come atto di concorrenza sleale, occorre che l’assunzione del personale altrui sia avvenuta con modalità tali da non potersi giustificare alla luce dei principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intenzione di danneggiare l’impresa concorrente.

 

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