Una sentenza del tutto condivisibile in tema di rimozione per "spoil system" ed inattività forzata

 

Tribunale di Bari, sez. lav., 21 ottobre 2004 -7 gennaio 2005 – Giud. S. Rubino – F. Pirro  (avv. E. Sbarra) c. RAI SpA (avv. V. Liuzzi, R. Scognamiglio, C. Scognamiglio)

 

Rimozione dal ruolo per “spoil system” del giornalista televisivo responsabile della redazione di RAI Puglia e confinamento in inattività per quasi 3 anni -  Illegittimità, per violazione dell’art. 15 Stat. lav. – Invalidità e conseguente reintegrazione nel ruolo o in mansioni equivalenti alla qualifica “soggettiva” rivestita – Risarcimento del danno da demansionamento  nonché  del danno alla dignità ed immagine professionale, per violazione dell’art. 2103 c.c. – Sussistenza e liquidazione in via equitativa.

 

La RAI, nel momento in cui ha rimosso il ricorrente dal proprio incarico, non ha provveduto, con la dovuta tempestività, ad attribuire al medesimo mansioni equivalenti, per attività (informazione nell'ambito dell'edizione principale del telegiornale regionale), per visibilità e per quantità di impegno, all'incarico sino ad allora svolto realizzando pertanto una dequalificazione professionale del ricorrente. Né può convincere la tesi sostenuta con forza dalla RAI in sede di discussione, ovvero che costituisce un fair play proprio dell'azienda quello di concordare con il lavoratore le nuove mansioni: non è invero ragionevole, conforme a buona fede ed alla correttezza professionale che tale modo di agire lo si adotti solo per la individuazione di nuove mansioni e non anche nel momento forse più delicato per un lavoratore, ovvero quando le mansioni del lavoratore debbano essere rimosse: la RAI non ha adottato tale fair play allorché ha destituito il ricorrente, non ha ritenuto - contraddicendo il rivendicato fair play - di rinvenire prima le nuove mansioni o di disporre la revoca quando le nuove mansioni fossero state individuate, sicché diventa difficile giustificare e comprendere perchè debba operarsi diversamente per l'affidamento del nuovo incarico quando invece proprio un adeguato rispetto della professionalità del lavoratore rimosso avrebbe imposto all'azienda di attivarsi prima onde poter affidare al lavoratore, contestualmente alla rimozione dal proprio incarico, altre mansioni di pari contenuto professionale tali da consentirgli di continuare ad operare sfruttando adeguatamente il bagaglio professionale acquisito.

Ritiene questo giudice che l'operato dell'azienda e soprattutto il modus operandi della stessa abbia offeso la dignità professionale del lavoratore istante intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità nel contesto lavorativo (ed è qui il danno alla dignità del lavoratore), bene immateriale cui appunto si è accompagnato il danno materiale derivatone in termini concreti e sostanziatosi nella impossibilità di svolgere mansioni di pari o di maggiore impegno professionale.

Una volta accertato il danno da demansionamento va risarcito ed in via equitativa:il ricorso a tale criterio di liquidazione va ricercato nella natura di tale danno che rientra nella ampia categoria del danno non patrimoniale comprensivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., del danno biologico, del danno morale e della lesione di interessi costituzionalmente protetti, nonché nella funzione del risarcimento realizzato mercé la dazione di una somma di danaro che non è reintegrativa di una diminuzione patrimoniale, bensì compensativa di un pregiudizio non economico (Cass. 8827/2003; Cass. 8828/2003). Criteri di riferimento per tale liquidazione sono nella specie costituiti dalla durata delle mansioni di redattore capo svolte (ultraventennale, nel caso specifico), dalla durata della inattività (quasi triennale) nonché la base della retribuzione. Per quanto invece concerne gli aspetti più immateriali del danno (alla dignità, all’immagine professionale, al prestigio interno ed esterno, ecc.), connesso al comportamento antigiuridico mantenuto dall'azienda consistente nella lesione alla dignità professionale del lavoratore intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità nel contesto lavorativo, avente una connotazione soggettiva, esso prescinde dalla prova essendo immanente alla lesione stessa e, in quanto privo delle caratteristiche della patrimonialità, va risarcito anch’esso mediante un criterio di liquidazione equitativo.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., denunciando di essere stato improvvisamente ed immotivatamente rimosso dal proprio incarico di "responsabile della redazione giornalistica di Bari" con provvedimento della Rai SPA del 15.10.02, il ricorrente adiva il giudice del lavoro ai sensi dell'art. 700 c.p.c. chiedendo disporsi la immediata sospensione del provvedimento predetto perché nullo ai sensi dell'art. 2103 c.c. e !a condanna della RAI alla assegnazione a mansioni equivalenti a quelle in precedenza svolte, il tutto in via d'urgenza atteso il notevole ed irreparabile danno arrecato alla propria dignità ed immagine professionale.

La RAI si difendeva rivendicando la piena legittimità del proprio operato.

Con provvedimento dei 3.12.02, in accoglimento del ricorso, la RAI veniva condannata a reintegrare l'istante nelle mansioni svolte sino alla adozione dei provvedimento impugnato o ad altre ad esse equivalenti.

Con ricorso depositato in data 4.1.03 il ricorrente, instaurato il giudizio di merito, insisteva nelle conclusioni rassegnate nei giudizio cautelare. In particolare chiedeva:

1. - dichiararsi la nullità del provvedimento di rimozione per violazione dell’art.15 L. 300/70;

2. - dichiararsi la illegittimità del provvedimento stesso per violazione 2103 c.c.;

3. - ordinarsi la reintegra nelle mansioni in precedenza svolte;

4. - in via gradata ordinarsi l'assegnazione allo svolgimento di mansioni equivalenti a quelle di responsabile della redazione giornalistica regionale;

5. - condannarsi la RAI spa al risarcimento dei danno professionale nella misura di euro 50.000,00 o in quella reputata equa dal giudicante;

6. - condannarsi la RAI spa ai risarcimento del danno all'immagine professionale nella misura di euro 500.000,00 o in quella reputata equa dai giudice adito;

7.  - condannarsi la RAI alla refusione delle spese dei giudizio ivi comprese quelle relative al giudizio cautelare.

La RAI, ritualmente costituita, resisteva in giudizio rivendicando la piena legittimità del proprio operato, sostenendo la inesistenza della dedotta discriminatorietà quindi concludendo per il rigetto della domanda. Sentiti i testi, acquisita la documentazione offerta dai ricorrente, alla odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda, in quanto fondata, va accolta.

Il dott. Pirro, giornalista professionista dipendente della RAI dal 1979, veniva nominato "responsabile della redazione giornalistica di Bari" con la qualifica di capo redattore il 15.4.97 dopo un'esperienza di vice redattore capo sino ad allora svolta. In questa veste egli era responsabile dei telegiornale regionale messo in onda dalla regione Puglia, in piena autonomia, assoggettato solo al Direttore della testata giornalistica.

Egli assume di aver curato e controllato i palinsesti, diretto i giornalisti addetti alla sede regionale, coordinato l'attività di tutto il personale ivi compresi i tecnici, addetto alla realizzazione dei tre TG e dei due RG messi onda quotidianamente, oltre che essersi occupato della realizzazione di tutta l'attività giornalistica complementare, sia per le trasmissioni locali che per quelle nazionali. Assume altresì di aver curato personalmente la realizzazione di editoriali e commenti, in video ed in diretta e di aver condotto personalmente rubriche e speciali.

Sostiene ancora di aver svolto le sue funzioni curando di assicurare sempre il massimo pluralismo sia all'interno della propria redazione che negli specifici contenuti dei TG.

Assume tuttavia che già nel corso del 2000, in coincidenza con la campagna elettorale amministrativa regionale, diveniva oggetto di un vero attacco personale da parte del presidente della Regione Puglia R. Fitto (esponente della coalizione del centro destra), a seguito di una censura polemica asseritamente pretestuosa avviata per un episodio relativo ad una singola trasmissione elettorale ed il cui obiettivo - a dire del ricorrente - non risiedeva nel rimarcare la scarsa obiettività dell'informazione, quanto a colpire la persona stessa del Pirro, e creare le condizioni politiche per un suo avvicendamento con altro dirigente caporedattore "politicamente più affidabile per il governo regionale e, allo stato, nazionale" (cfr. memoria del ricorrente in atti).

A conferma di ciò assume il ricorrente che prima il Presidente Fitto e poi il partito di Forza Italia interessavano i vertici RAI e la Commissione di Vigilanza di una pretesa faziosità dei TG Puglia sebbene in seguito lo stesso direttore del TG 3 ufficialmente aveva smentito l'accusa per aver personalmente rilevato la assenza di ogni presupposto per procedere come denunciato. Il ricorrente ha ancora dedotto come, nonostante tali smentite, la polemica era continuata con un silenzio stampa nei confronti del TG Puglia e come la situazione era precipitata a seguito delle elezioni nazionali del 2001 e dell'insediamento del nuovo governo omogeneo a quello regionale, che di fatto aveva introdotto il sistema cd. dello "spoils system" atteso che dopo il rinnovo dei vertici RAI era seguito il rinnovo delle nomine regionali alla direzione dei vari TG che invero avevano visto collocare ai relativi vertici giornalisti vicini ai partiti di governo.

Assume inoltre che della sua situazione le principali testate giornalistiche locali si erano quotidianamente interessate preannunciando esplicitamente la sostituzione del Pirro con giornalisti vicini a Forza Italia e ad Alleanza Nazionale. Di ciò il ricorrente assume dunque di aver cominciato ad avere notizia solo indirettamente, appunto dalla lettura dei quotidiani. Riferisce, ad esempio dell'articolo del 21.4.02 apparso su un quotidiano vicino a Forza Italia che riferiva: " un altro caporedattore in procinto di fare le valigie per "incompatibilità politica" è Federico Pirro, vice segretario della Federazione della Stampa, ma soprattutto in pessimi rapporti con il Presidente della Regione Puglia Raffaele Fitto". Aggiunge dunque il ricorrente che sempre e solo dalla stampa era venuto a sapere che la RAI aveva già deciso la sua sostituzione e che era in atto un confronto, tra i partiti della maggioranza in ordine alla individuazione del suo successore, talmente noto da essere oggetto di pubblico confronto tra le testate locali (agli atti l'articolo del La Repubblica del 3.9.02). Che ciò nonostante aveva continuato il suo lavoro in un clima tuttavia avvelenato dalla situazione creatasi ed ormai talmente nota che sul quotidiano La Repubblica del 3.9.02 appariva un articolo in cui veniva annunciata la sua destituzione ed indicata la persona del suo successore, Vincenzo Spadoni (ritenuto vicino all'UDC come emergeva da reportages di stampa). Che dunque a seguito di tali ultime notizie aveva inviato un telegramma alla RAI chiedendo formalmente di essere informato di quanto si apprendeva dai quotidiani ma che ogni sua richiesta restava inevasa; che - lette le dichiarazioni rilasciate sul medesimo quotidiano del 26.9.02 dal Presidente Fitto che comunicava l'arrivo del giornalista Spadoni a dirigere il TG Puglia - aveva nuovamente sollecitato l'azienda a metterlo a conoscenza di quale fosse la effettiva situazione che lo vedeva ormai danneggiato e denigrato e compromesso all'interno dell'azienda stessa, restando tuttavia ancora una volta inascoltato; che infine dopo ulteriori articoli del medesimo tenore apparsi in data 12.10.02 sullo stesso quotidiano, veniva finalmente convocato il 15.10.02 a Roma dove la direttrice della testata giornalistica regionale A. Buttiglione gli comunicava "che era giunto il momento dei suo avvicendamento" e che il suo successore sarebbe stato Vincenzo Spadoni e che, alla sua richiesta di conoscere la propria destinazione, gli fu risposto di "tenersi a disposizione"; che solo successivamente la Buttiglione comunicava al Comitato di Redazione del TG Puglia, sino ad allora ignaro di tali iniziative, la ufficiale sostituzione del redattore capo; che infine, battuta la notizia il giorno successivo, la stampa vi dava ampio risalto con titoli del seguente tenore: "RAI 3 PUGLIA CAMBIO AL VERTICE" (La Gazzetta del Mezzogiorno), "TG3, BLITZ CONTRO FEDERICO PIRRO" (La Repubblica), "CAMBIO AL VERTICE DI RAI PUGLIA: PIRRO VA VIA, ARRIVA SPADONI" (Corriere dei Mezzogiorno), "LA RAI-FINIVEST RIMUOVE PIRRO" (Paese Nuovo). Deduce ancora il ricorrente che a seguito dei deposito del ricorso in via d'urgenza e del perdurare del suo stato di inoperosità, aveva ricevuto una nota del Direttore Generale datata 24.10.02 con cui gli veniva comunicato ufficialmente la avvenuta modificazione e che, al momento del deposito dell'odierno ricorso la sua situazione restava ancora connotata da una totale inattività e dall'assenza di ulteriori incarichi nonostante la sua completa messa a disposizione dell'azienda.

Il ricorrente denuncia dunque la nullità del provvedimento aziendale, ritenendo la sua destituzione determinata da ragioni discriminatorie, quindi in violazione dell'art. 15 Stat. Lav. e la illegittimità per violazione dell'art. 2013 c.c. atteso lo stato di forzata inattività concretizzatasi in una grave lesione della sua immagine e della sua professionalità.

La RAI si è difesa contestando l'assunto attoreo: in particolare, denunciando l'assenza di elementi di prova del dedotto intento discriminatorio, ha negato che le ragioni poste alla base del provvedimento impugnato siano state dettate da ragioni discriminatorie nei confronti del Pirro o da prassi lottizzatorie dell'azienda; ha in particolare rivendicato la piena legittimità del provvedimento contestato perché giustificato dai clima di malcontento creatosi all'interno della redazione durante il regime Pirro e da questi non adeguatamente governato. Sotto questo profilo la RAI ha rilevato come gli atti di esercizio dello ius variandi possano rinvenire la propria giustificazione in una situazione di incompatibilità che si sia venuta a creare tra i dipendenti e che si rifletta sul normale svolgimento dell’attività, integrando dunque una tale situazione di incompatibilità ambientale quelle ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c. che rendono pienamente legittimo un provvedimento di trasferimento. Infine ha giustificato l'innegabile stato di inattività del ricorrente richiamando, da un lato, i "tempi tecnici" necessari alla RAI per il reperimento di altro incarico e, dall'altro imputando al Pirro di aver rifiutato infine un nuovo incarico, per non aver "gradito" e dato riscontro alla proposta avanzata dalla dott.ssa A. Buttiglione, formulata con la lettera dei 5.3.03 relativa alla "intenzione" di avviare un nuova trasmissione dedicata al sociale e che individuava tra gli altri, nel Pirro il curatore.

Già in sede cautelare, alla conclusione della sommaria istruttoria ivi svolta, questo giudice aveva delineato e in parte sviluppato le ragioni per le quali il comportamento della RAI assunto con l'adozione del provvedimento dei 15.10.02 fosse da ritenersi illegittimo.

In questa sede quelle ragioni verranno riprese, ulteriormente sviluppate alla luce delle emergenze istruttorie acquisite, quindi confermate.

Il "fatto" posto dunque all'esame di questo giudice è costituito dal provvedimento di rimozione del ricorrente dall'incarico di redattore capo della testata regionale dei TG3 e dallo stato di inattività in cui il predetto è venuto a trovarsi e che persiste al momento della odierna decisione.

 

Il provvedimento di rimozione

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento adottato dalla RAI nell'ottobre 2002 denunciandone la discriminatorietà quindi la nullità per violazione dell'art. 15 Stat. Lav. e la illegittimità per violazione dell'art. 2103 c.c..

Ribadisce il giudice l’ illegittimità e la nullità del provvedimento impugnato sotto diversi profili: perché posto in essere in violazione del principio dato dall'art. 2103 c.c., perché traduce un arbitrario esercizio dello ius variandi, perché dettato da motivazioni tutt'altro che connesse ad aspetti organizzativi e produttivi ed infine, perché adottato in violazione dei basilari principi di correttezza e buona fede che informano la gestione di un rapporto lavorativo.

Come già accennato in sede di provvedimento cautelare, occorre partire dalla lettura dell'art. 2103 c.c. che riafferma il principio della contrattualità della qualifica. Il datore di lavoro, laddove per comprovate esigenze tecnico-organizzative ritenga di modificare le mansioni del proprio dipendente, ha comunque il dovere di assegnare al medesimo le mansioni che sono proprie di quella qualifica che gli è stata promessa nel contratto di assunzione. È dunque certo che se le mansioni assegnate non corrispondono alla qualifica per cui è stato assunto e sono inferiori a quelle proprie di tale qualifica, si ha una violazione dell'art. 2103 c.c., ovvero un inadempimento: la relativa situazione (descrivibile in termini di dequafificazione) è fonte dì risarcimento del danno secondo il diritto comune delle obbligazioni, danno che, a seconda delle prospettazioni attoree, può essere di natura patrimoniale o non patrimoniale.

Onde verificare la denunciata violazione, occorre in primo luogo accertare la sussistenza delle esigenze aziendali tecnico-produttive in base alle quali la RAI ha disposto nel modo contestato.

Il ricorrente ha con forza evidenziato che la destituzione dal proprio incarico sarebbe stata determinata dal modificato rapporto di forze politiche prima a livello locale e poi a livello nazionale, con conseguente avvicendamento dei vertici RAI, in assenza di valide e riscontrabili ragioni attinenti all'organizzazione dell'azienda RAI.

Ebbene, premesso che non può contestarsi il potere dei datore di lavoro di utilizzare le energie del dipendente e di assegnare gli incarichi nel modo ritento più consono alle esigenze aziendali - incombeva ab origine sull’ azienda resistente l'onere di dimostrare la esistenza di serie ragioni giustificatrici dell'operata rimozione del ricorrente dallo svolgimento delle sue mansioni, ovvero quelle esigenze tecnico-organizzative o produttive che giustificano lo ius variandi del datore di lavoro nel rispetto dei limiti predetti, finalizzati a garantire il diritto del ricorrente a mantenere la medesima posizione, o una di pari livello e contenuto, in ossequio al principio dettato dal 2103 c.c. che, con l'obbligo di adibizione a mansioni equivalenti, impone al datore di lavoro di tutelare la professionalità del dipendente, intesa quale patrimonio di esperienza acquisito nel corso dei rapporto[1].

Nella specie ritiene questo giudice che l'azienda non abbia assolto al detto onere probatorio.

La RAI si è difesa rivendicando la piena legittimità del proprio operato in tesi determinato dalla necessità di gestire una delicata situazione ambientale creatasi all'interno della redazione, portata in evidenza da due lettere "aperte" del maggio e giugno 2002, non saputa adeguatamente governare dal Pirro.

La RAI riferisce infatti della "esistenza di insoddisfazioni profonde e tensioni o mai insanabili all'interno della redazione giornalistica di Bari" deducendola da due missive a firma di una minoranza tra redattori e tecnici che denunciavano una situazione di contrasto con il redattore capo e sostiene che gli atti di esercizio dello ius variandi possano rinvenire la propria giustificazione in una situazione di incompatibilità ambientale che a sua volta può integrare quelle ragioni tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c. che rendono pienamente legittimo un provvedimento di trasferimento.

Ma, ad avviso di questo giudice, non pare configurabile il motivo organizzativo dedotto dal resistente, ovvero il malcontento della redazione.

Va premesso che è ben vero che le ragioni di cui all'art. 2103 c.c. si riferiscono non solo  a situazioni oggettive, ma anche a situazioni soggettive che devono essere adeguatamente valutate dal datore di lavoro, sicché, ove si traducano in una situazione di incompatibilità tale da incidere sul normale svolgimento dell'attività produttiva, "fondano il potere del datore di lavoro di modificare il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa del dipendente" (Cass. 15.12.1987 n.9276), ma, aggiunge questo giudice, occorre che il datore di lavoro valuti le ragioni della incompatibilità creatasi all'interno dell'azienda, onde verificare che quelle ragioni siano effettivamente idonee ad incidere sulla produttività dell'azienda stessa.

Già in sede cautelare, alla conclusione di una sommaria istruzione sui fatti di causa, questo giudice ritenne invece che dalle missive in esame non fosse dato riscontrare un disagio non altrimenti rimovibile se non mercé l'allontanamento dei capo-redattore, ma solo delle difficoltà di dialogo come se ne ravvisano in molti luoghi di lavoro e come si immaginano fisiologiche in un ambiente particolarmente connotato dalla rilevanza pubblica dell'attività giornalistica.

Alla luce della istruttoria testimoniale svolta questa conclusione va confermata.

Innanzitutto dall'esame delle missive, emerge un dato rilevante: le lettere in questione risultano essere state sottoscritte solo da dieci su trentuno operatori:l'istruttoria ha infatti rivelato che molti giornalisti, redattori ed operatori sono venuti a conoscenza di tale iniziativa solo successivamente, non avendo i promotori delle lettere mai sottoposto all'attenzione degli altri giornalisti ed operatori le stesse per l'eventuale sottoscrizione, probabilmente perché non ritenevano esistente alcun disagio (V. testi V. Carbone e G. Capano).

Inoltre la RAI nella propria memoria difensiva paria di "...tensioni ormai insanabili..." poste alla base della decisione contestata, locuzione che porterebbe logicamente a ritenere che l'azienda abbia tentato, prima di addivenire alla decisione per cui è causa, di trovare soluzioni alternative ad essa.

Invece la RAI, informata dei fatti denunziati nelle lettere in questione, da un lato ne riscontra la gravità, tanto da giungere ad adottare il provvedimento per cui è causa, dall'altro però, in modo alquanto contraddittorio e discutibile, non ritiene opportuno avviare prima un'indagine per ascoltare i firmatari e i non firmatari sui fatti denunciati per verificare la fondatezza di quanto nelle lettere portato in evidenza ed assumere poi i provvedimenti più adeguati all'effettiva situazione in atto nella redazione.

Infatti l'istruttoria ha evidenziato che mai la RAI o la redazione ha ritenuto di ascoltare nessuno, né i firmatari, né coloro che non ebbero ragione di lamentarsi della conduzione del dott. Pirro, (v. teste G. Capano), così come la RAI non ha ritenuto opportuno dare riscontro alla lettera con la quale il ricorrente, dopo la lettera del maggio '02, prontamente ne contestò il contenuto rivolgendosi personalmente al direttore del TG3 e smentendo in modo fermo e deciso le accuse mossegli.

Peraltro, dall'escussione dei firmatari delle lettere nella qualità di testimoni, si evince che quanto denunciato non rivestisse poi i termini di particolare .gravità da integrare quelle ragioni tecniche, produttive ed organizzative che giustificano lo ius variandi cui all'art. 2103 c.c., sì come emerge che esse non furono adeguatamente valutate dall'azienda.

Questi primi rilievi convincono questo giudice che la situazione cd. ambientale abbia costituito per la azienda non già la giustificazione del provvedimento adottato, bensì un mero pretesto atteso che il contenuto delle lettere che si stanno esaminando non ha ricevuto l'adeguata conferma in sede istruttoria.

Convincono di ciò le seguenti circostanze.

Particolarmente rilevante è la deposizione testimoniale di Raffaele Gorgoni, dipendente RAI e allo stato Capo Ufficio Stampa della Presidenza della Regione Puglia; ebbene questi, firmatario di una delle lettere in questione, riconosce di aver sottoscritto le stesse dove identifica le ragioni del disagio nell'uso del potere disciplinare da parte dei ricorrente, riferisce infatti di due provvedimenti disciplinari avviati a proprio carico, ma poi, nel corso dell'ulteriore corso dell'istruttoria, interrogato dal questo giudice, ammette che un procedimento disciplinare avviato a suo carico fu comminato dalla Direzione romana ed ammette altresì di non essere affatto sicuro che di tale iniziativa fu promotore il dott. Pirro. Riferisce ed ammette anzi che fu proprio il dott. Pirro a sollecitare la proposta di affidargli l'incarico di "inviato speciale".

Ebbene già tale deposizione resa da un firmatario delle lettere, smentisce palesemente e smonta adeguatamente le denuncia di discriminazione attribuita al ricorrente nel corpo delle lettere.

Rilevante poi è che tali deposizioni provengono proprio da testimoni della difesa della RAI e trovano conferma nella documentazione allegata dall'istante: si veda la nota del dott. Pirro datata 4.10.2001 (epoca intermedia tra la prima e la seconda delle lettere in esame): risulta confermato che fu proprio il ricorrente, a fronte del provvedimento disciplinare adottato dalla Direzione nei confronti del Gorgoni, ad intervenire a favore dello stesso ed a chiederne la sospensione.

Con riferimento al secondo provvedimento disciplinare di cui parla il Gorgoni nella lettera di denuncia ed il cui contenuto troppo genericamente conferma nella propria deposizione, la documentazione allegata prova (cfr. nota. RAI 8.4.2002) che l'ulteriore sanzione disciplinare fu richiesta ed avviata dal vice capo redattore e non già dal Pirro.

Resta così palesemente smentito l'assunto secondo cui il Pirro gestiva non adeguatamente il proprio potere disciplinare.

Quanto alla testimonianza dell'altro teste RAI, P. Bruno, va premesso che le dichiarazioni da esso rese non risultano trovare conformità nella realtà dei fatti: innanzitutto egli si è limitato a confermare troppo genericamente le ragioni delineate nelle missive in esame ove denuncia un atteggiamento discriminatorio dello stesso nei confronti del teste: infatti quanto ivi denunciato è stato adeguatamente smentito dalla documentazione allegata dal ricorrente: dalle lettere datate 15.2.01, 1.3.01, 29.3.01, 25.2.99 e 22.2.00 emerge in modo palese un atteggiamento tutt'altro che vessatorio e discriminatorio dei Pirro nei confronti del testimone Bruno, ma addirittura premiale.

Inoltre il teste Bruno prima afferma, con riferimento alla attuale gestione della redazione, che dopo l'avvento del nuovo redattore Spadoni "tutto sarebbe rientrato nella normalità", per dopo dover ammettere - offertagli in visione da questo Ufficio - l'esistenza di una lettera di un vice capo redattore (agli atti) che si lamenta della nuova gestione Spadoni.

Infatti la riferita attuale situazione di normalità all'interno della redazione trova altra adeguata smentita nella documentazione allegata dai ricorrente attestante invece, una situazione di malcontento e disagio denunciata dalla quasi totalità dei redattori (mail del 6.9.2001 di un gruppo di redattori e mali del 14.9.2004 di G. Fiume) ed a fronte della quale non risulta siano stati adottai provvedimenti di sorta.

Lascia poi alquanto interdetti e perplessi l'affermazione del teste Bruno laddove afferma di non risultargli affatto della esistenza di contrasti tra il ricorrente ed il Presidente della Regione R. Fitto, quando invece tutta la documentazione allegata conferma che tali contrasti erano noti all'intera redazione e costituivano il tema che quotidianamente riferivano i giornali, quasi come se il giornalista vivesse una realtà virtuale, o divenuta tale in vista del suo interrogatorio.

A fronte delle testimonianze rese dai testi di parte resistente si pongono all'attenzione quelle dei testi di parte ricorrente.

Questi (V. Carbone e G. Capano) hanno integralmente e fermamente confermato l'intero assunto attoreo.

Essi hanno riferito, con dovizia di particolari e specificità di riferimenti, come all'epoca dei fatti fosse in atto un aperto contrasto tra il Presidente della Regione R. Fitto ed il ricorrente; essi hanno altresì riferito come detto contrasto fosse in realtà tutto unilaterale: hanno confermato i fatti riferendo sia del risentimento palesato più volte dal predetto presso la sede RAI durante la campagna elettorale per le elezioni amministrative, sia della pretestuosità delle ragioni addotte dal Fitto laddove questi lamentava della "faziosità" del Pirro nella conduzione del TG Puglia. Essi hanno infatti confermato come invece il dott. Pirro si sia sempre attivato per assicurare ed improntare il TG Puglia alle regole della par condicio.

Nello stesso senso è stato dimostrato come lo stesso direttore del TG3 ufficialmente ebbe a smentire le accuse mosse al Pirro dal Presidente Fitto affermando di aver personalmente verificato, nel periodo della campagna elettorale, le presenze e i tempi in video dei candidati, nonché lo spazio dato al governo regionale, non rilevando alcuna disparità di trattamento o violazione della par condicio (n. ANSA del 22.6.2000).

I testi hanno inoltre in modo conforme riferito che in quel particolare periodo era il dott. Pirro ad inseguire il Presidente della Regione il quale invece si sottraeva alle interviste sollecitategli. E’ altresì emerso come il Presidente della Regione abbia adottato frasi dal lontano sapore di minaccia laddove ebbe a preannunciare cambiamenti radicali per la redazione dopo le elezioni. Sul punto il teste Capano ha infatti puntualmente riferito che: "nel periodo della campagna elettorale il dott. Pirro invitò più volte il Presidente Fitto presso la sede RAI per comunicare le tappe della sua campagna elettorale onde poterla seguire, tuttavia il Presidente Fitto lamentava di essere discriminato rispetto agli altri candidati, ciò tuttavia non é vero perché io personalmente riferii al dott. Pirro di queste lamentele  ed il Pirro mi mostrò invece tutte le lettere e i telegrammi inviati al Fitto attestanti i ripetuti inviti. In particolare ricordo che nell'ultima tribuna elettorale mandata in onda dalla RAI era presente Fitto, il quale si oppose più volte esplicitamente alla sostituzione di Sinisi con Vernola e ogni volta che gli si offriva la parola, lui utilizzava lo spazio a sua disposizione per denunciare un comportamento della RAI a suo dire scandaloso; lui riteneva inammissibile la sostituzione e la attribuiva ad una scelta della redazione, sebbene io personalmente ebbi più volte a spiegargli che queste erano decisioni che prescindevano dalla redazione locale ma che venivano imposte dall'autority che decideva sulle tribune politiche; infatti all'ultimo minuto prima che andasse in onda questa tribuna politica, il Pirro era al telefono con il dott. Vigiani ai quale girava le lamentele; infine riferisco che al termine della tribuna, allorché io accompagnai personalmente il dott. Fitto all'ascensore, questi testualmente disse: questa è stata l'ultima vigliaccata che mi avete fatto, ma tanto tra un po' l'aria cambierà"; il teste ha altresì confermato che questa polemica si portò avanti con un silenzio stampa proclamato dal Fitto nei confronti del TG Puglia riferendo testualmente che "il Presidente Fitto rifiutava di rispondere alle domande che gli si rivolgevano nel corso delle conferenze stampa e tanto posso affermare perché a me personalmente a seguito di una domanda postagli, rispose: ‘lo sai, a TG Puglia non rispondo’ "

Inoltre è rimasta altresì confermata la tesi che la decisione dell'avvicendamento fosse stata adottata da Roma e che, rispetto ad essa, la redazione barese fosse del tutto estranea.

Allora tutto quanto sin qui delineato convince questo giudice che, al di là di quanto formalmente dedotto, la rimozione del ricorrente dalle sue funzioni di capo redattore fosse solo pretestuosamente connessa al malcontento denunciato nelle lettere sin qui esaminate, sicchè, in difetto di evidenziate valide ragioni effettivamente connesse ad esigenze di ordine organizzativo-produttivo, appare verosimile quanto dal ricorrente denunciato, ovvero che il reale motivo della disposta destituzione sia da connettersi a ragioni di opportunità latu sensu politiche, ovvero quelle, in altrettanti giudicati[2]  emessi nel medesimo tema, connesse a motivazioni lottizzatorie e politiche. In questo senso il provvedimento appare discriminatorio.

Al convincimento di questo giudice contribuiscono più elementi fattuali che, nell'insieme, costruiscono un quadro probatorio assolutamente univoco.

In primo luogo la scansione cronologica dei fatti: vi è una sequenza che parte dalle accuse di faziosità (rimaste comunque sullo sfondo e mai provate) mosse dal dott. Fitto al ricorrente, e attraverso i momenti elettorali regionale prima e nazionale poi, che vedono l'affermarsi dello schieramento di centrodestra, giungono fino ai rinnovo dei vertici RAI nazionali prima e regionali poi, a chiusura di un cerchio nel quale rientrano le altre emergenze istruttorie acquisite, ovvero i fatti riferiti dai testi dai quali a loro volta tali presunzioni ricevono riscontro (cfr. Cass. 2976/1989).

In secondo luogo la rassegna stampa allegata agli atti che tale scansione conferma e che dimostra come, all'epoca dei fatti, fosse quotidianamente riferito, dalle principali testate giornalistiche locali, il clima che vigeva presso la RAI locale nonché le ragioni dello scontro di natura squisitamente politica e i connotati intrecciati tra politica e informazione tra livello nazionale e locale.

In terzo luogo rilevanti e concordanti presunzioni sono integrate dalle dichiarazioni rese dal medesimo ricorrente e da numerosi testi colleghi di lavoro (ad eccezione del Bruno, la cui testimonianza rimane, per quanto dedotto, priva di attendibilità).

Infine di non poco rilievo è la circostanza che, nonostante l'attuale clima della redazione di forte tensione come attestato dalla documentazione allegata al fascicolo di parte ricorrente, non è intervenuto alcun provvedimento che abbia avuto quale destinatario l'attuale redattore capo, quasi a voler ulteriormente mortificare la sua professionalità oltre il raggiunto defenestramento.

La rimozione dunque del ricorrente dalle mansioni ad esso affidate giustificata da ragioni estranee a motivi inerenti l'organizzazione e la produzione dell'azienda, fonda ragionevolmente il dubbio che l'istante sia stato "accantonato" per ragioni connesse alla cd. "lottizzazione", definita quale stato di fatto che "comporta che i dipendenti vengano distinti non sulla base della loro preparazione professionale, della loro personalità e, in genere della loro qualità, bensì in base al criterio dell'appartenenza a determinate aree politiche o, più in generale, di influenza, che diviene criterio prevalente" (Cass. 13299/92), integrando conseguentemente la violazione del disposto di cui all'art. 15 L. 300/70 e determinandone la nullità.

 

Lo stato di inattività

La circostanza poi che, rimosso dal proprio incarico, al Pirro non sia stata di fatto, affidata alcuna mansione, integra altresì la violazione dell'art. 2103 c. c.

Infatti la legittimità del provvedimento non viene riscontrata neppure al vaglio relativo alla eventuale parità di contenuto professionale tra vecchie e nuove mansioni atteso che al provvedimento di rimozione non è seguita l'assegnazione di nessun nuovo incarico.

Per il ricorrente è seguito uno stato di totale inattività.

La istruttoria ha infatti confermato dunque non solo l'insussistenza di qualsiasi ragione tecnica organizzativa o ambientale che giustificasse la rimozione del Pirro nonché la natura esclusivamente politica della rimozione stessa, ma anche la obiettiva inoperosità del ricorrente seguita alla sua destituzione.

Sul punto i testi escussi hanno concordemente fermamente e decisamente confermato l'assunto attoreo.

Quanto alla tesi difensiva della RAI secondo cui tale stato di inattività sarebbe da imputare al ricorrente stesso per aver questi sostanzialmente rifiutato le nuove mansioni non avendo "manifestato gradimento" verso la proposta formulata dal direttore A. Buttiglione con la lettera del 5.3.2003 relativa alla "intenzione" di avviare una nuova trasmissione cui avrebbe potuto collaborare il ricorrente come uno dei curatori, questo giudice ritiene opportuno osservare quanto segue.

Innanzitutto di tale proposta vi è un primo cenno solo nel marzo 2003, cui segue un ulteriore cenno nel giugno 2003 quindi dopo un notevole lasso di tempo rispetto all'intervenuto provvedimento di revoca (ottobre 2002) e comunque - dato ancora più rilevante - solo dopo la instaurazione del giudizio cautelare instaurato sempre nell'ottobre 2002.

Occorre  poi esaminare se l'offerta cui si riferisce la RAI integrasse effettivamente un nuovo incarico.

Ebbene esaminata la lettera in questione, si evince agevolmente che essa traduce ed esprime solo l'intenzione" di avviare una nuova trasmissione tutta però ancora da definire; una trasmissione dunque, la cui ideazione nasce dopo notevole lasso di tempo dall'intervenuta revoca, e comunque, al momento in cui viene proposta al Pirro, ancora priva dei necessari elementi di certezza e specificità di contenuto che, solo ove presenti, avrebbero consentito di considerarla un nuovo incarico; nella lettera d'altra parte è la stessa dott.ssa A. Buttiglione che si esprime in termini ipotetici e condizionali precisando, nella descrizione del "progetto" come esso (nel marzo 2003) sia "...ancora in una fase assolutamente ideativa..."; conferma rinviene peraltro dalla circostanza che poi tale trasmissione non è stata realizzata né dal Pirro né da altri.

Anche in merito alla fascia oraria del nuovo ipotetico incarico, la lettera è assolutamente incerta esprimendosi in termini assolutamente ipotetici e condizionali.

Particolari questi rilevanti ai fini del giudizio di equivalenza, atteso che la professionalità di un giornalista addetto alla conduzione di servizi di informazione televisiva è da ricostruirsi non solo con riguardo al bagaglio di nozioni ed esperienze tecniche , ma anche con riguardo ad aspetti legati alla visibilità, che costituiscono estrinsecazione di una specifica capacità di confrontarsi coni problemi della diretta TV e con quella di comunicare con la propria immagine le informazioni.

In secondo luogo, procedendo oltre nell'esame della lettera della dott.ssa A. Buttiglione, emerge altresì che essa è ben lungi dall'integrare un ordine di servizio simile, sebbene di diverso contenuto, a quello con cui, in termini secchi e decisi il ricorrente veniva rimosso dalle sue mansioni, ordine di servizio che la RAI avrebbe dovuto provvedere ad emanare contestualmente al provvedimento di affidamento di un nuovo incarico, se non altro in ossequio ai principi di correttezza.

Ebbene, come appena detto, la lettera in esame tutto è tranne un ordine di servizio.

Inoltre da essa non è dato neppure evincere l'effettivo contenuto delle nuove ipotetiche mansioni onde procedere al giudizio di equivalenza necessario per giungere ad una valutazione della eventuale violazione della norma citata.

Né può convincere la tesi sostenuta con forza dalla RAI in sede di discussione, ovvero che costituisce un fair play proprio dell'azienda quello di concordare con il lavoratore le nuove mansioni: non è invero ragionevole, conforme a buona fede ed alla correttezza professionale che tale modo di agire lo si adotti solo per la individuazione di nuove mansioni e non anche nel momento forse più delicato per un lavoratore, ovvero quando le mansioni del lavoratore debbano essere rimosse: la RAI non ha adottato tale fair play allorché ha destituito il ricorrente, non ha ritenuto - contraddicendo il rivendicato fair play - di rinvenire prima le nuove mansioni o di disporre la revoca quando le nuove mansioni fossero state individuate, sicché diventa difficile giustificare e comprendere perchè debba operarsi diversamente per l'affidamento del nuovo incarico quando invece proprio un adeguato rispetto della professionalità del lavoratore rimosso avrebbe imposto all'azienda di attivarsi prima onde poter affidare al lavoratore, contestualmente alla rimozione dal proprio incarico, altre mansioni di pari contenuto professionale tali da consentirgli di continuare ad operare sfruttando adeguatamente il bagaglio professionale acquisito.

Interessante, in quest'ottica, è rilevare che lo stesso C.d.R. riferisce come per la prima volta la RAI abbia adottato tale modo di agire.

Quindi conclude questo giudice ritenendo che la RAI non abbia dato minimamente la prova di aver formalmente incaricato il Pirro di determinate mansioni e che questi si sia rifiutato di svolgerle.

La Corte Suprema di Cassazione statuisce invero che "costituisce grave insubordinazione, come tale legittimante il licenziamento, il rifiuto da parte -del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa nei modi e nei termini precisati dal datore di lavoro stesso..." ma, come appunto precisato, è necessario che il datore di lavoro "precisi i modi e i termini della nuova prestazione lavorativa", circostanza che nella specie difetta in modo assolutamente palese.

Sicché priva di fondamento giuridico è sul punto la difesa della azienda convenuta.

Né è giuridicamente ammissibile che il lavoratore debba "gradire" il nuovo incarico perché il datore si determini in tal senso.

In ogni caso, anche a ipotizzare che la proposta formulata dal direttore della RAI integrasse un nuovo incarico, si perviene comunque alla conclusione che il disposto normativa più volte richiamato sia stato violato.

Va premesso che il giudizio di equivalenza tra le precedenti e nuove mansioni, secondo l'indirizzo costante ed univoco della Suprema Corte va effettuato in concreto avendo, quale criterio guida, riferimento all'attività effettivamente espletata dal lavoratore, nonché il rispetto della posizione e del patrimonio professionale acquisiti dallo stesso, prescindendosi da criteri meramente formalistici ("Il termine di riferimento dell'equivalenza, contemplata dall'art. 2103 c.c. (nel testo risultante dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970), delle mansioni assegnate al lavoratore rispetto alle ultime effettivamente svolte, è costituito dal contenuto professionale delle mansioni stesse; sicché devono considerarsi inferiori mansioni che, rispetto alle precedenti, comportino una sottoutilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal lavoratore, avendosi riguardo non solo alla qualità intrinseca delle attività esplicate dal lavoratore ma anche al grado di autonomia e discrezionalità nel loro esercizio, nonché alla posizione del dipendente nel contesto dell'organizzazione aziendale del lavoro" Cass 7779/93).

Giudizio di equivalenza per il quale pertanto, funge da criterio di comparazione non solo il riferimento al profilo oggettivo (classificazione), ansi anche a quello soggettivo costituito dall'attenzione all'attitudine professionale del lavoratore (Cass. 87/87; Cass. 6333/95).

Ebbene il giudizio di equivalenza si risolve positivamente allorché l'espletamento delle nuove e diverse mansioni consente al lavoratore di utilizzare e sviluppare il patrimonio acquisito attraverso l'esercizio delle mansioni originarie, sicché le nuove mansioni possono giudicarsi "equivalenti" a quelle originariamente svolte e, conseguentemente può ritenersi legittimo l'uso dello ius variandi allorchè le nuove mansioni consentano e richiedano, per il loro espletamento, la piena utilizzazione e l'arricchimento del patrimonio professionale acquisito nella pregressa fase del rapporto, in tal modo costituendo espressione della medesima qualifica di appartenenza.

A questo punto, premesso il contenuto delle mansioni di capo redattore confermate dalla documentazione allegata che, in termini univoci e significativi, conferma la peculiarità e la professionalità della posizione rivestita dal ricorrente, peraltro affatto contestata dalla RAI, va richiamato l'art. 11 del contratto nazionale giornalistico che considera redattore capo "il redattore cui sia stato attribuito il compito di dirigere, coordinandola, anche sotto il profilo del coordinamento dell'utilizzo delle tecnologie, l'attività di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza dalla capitale secondo le disposizioni imposte dalla Direzione o al quale, indipendentemente dalla condizioni di cui sopra, sia stata riconosciuta per iscritto tale qualifica; è considerato redattore capo il reattore cui sia stato attribuito il compito di dirigere e coordinare le redazioni decentrate e gli uffici di corrispondenza"; ebbene, non v'è dubbio che si tratti di mansioni di particolare ampiezza, rilevanza e prestigio.

Dunque, dall'esame comparato di tali mansioni con quelle cui fa cenno la lettera della dott.ssa A. Buttiglione, ne emerge agevolmente la superiorità di livello rispetto a quelle offerte, in quanto carenti, queste ultime, del profilo relativo alla direzione e al coordinamento che connotano la qualifica di redattore capo, ed essendo più verosimilmente riconducibili ad incarichi attinenti più che all'informazione, al commento di fatti sociali e di costume, quindi, riconducibili ad una diversa qualifica gerarchicamente inferiore a quella posseduta dal Pirro. Nella missiva del Direttore della RAI si paria infatti della intenzione di affidare al Pirro la "cura" di una trasmissione sul sociale unitamente ad altri collaboratori, utilizzando infatti la definizione di "co-curatore". Ove a ciò si aggiunga la non attitudine delle ipotetiche nuove mansioni a consentire la utilizzazione e l'ulteriore sviluppo dei patrimonio professionale specifico acquisito dal ricorrente nella pregressa fase lavorativa, deve concludersi ritenendo che la RAI, nel momento in cui ha rimosso il ricorrente dal proprio incarico, non ha provveduto, con la dovuta tempestività, ad attribuire al medesimo mansioni equivalenti, per attività (informazione nell'ambito dell'edizione principale del telegiornale regionale), per visibilità e per quantità di impegno, all'incarico sino ad allora svolto realizzando una dequalificazione professionale del ricorrente.

Tutti i rilievi sin qui svolti sono decisivi ai fini dei giudizio di equivalenza posto che la professionalità di un giornalista addetto alla conduzione di servizi di informazione televisiva va ricostruita non solo con riferimento al bagaglio di nozioni ed esperienze tecniche, ma anche con riguardo ad aspetti legati alla visibilità, che costituiscono estrinsecazione di una specifica capacità di confrontarsi con i problemi della diretta TV e con quella di comunicare con l'immagine propria le informazioni. La Suprema Corte, occupandosi di fattispecie simile a quella sottoposta all'esame di quest'ufficio, ha precisato che: "Anche in tema di lavoro giornalistico, lo "ius variandi" del datore di lavoro, in ordine alle mansioni dei dipendenti, può esercitarsi, a norma dell'art. 2103 (nuovo testo) c. c., soltanto con riguardo a mansioni che siano da considerare equivalenti alla stregua della disciplina collettiva applicabile al rapporto di lavoro. Consegue che, ai sensi del contratto collettivo per i giornalisti del 1979, è ravvisabile la violazione del detto art. 2103 c.c. nel caso in cui al giornalista rimosso dall'incarico di capo redattore (nella specie: della rappresentanza romana del quotidiano) sia conservato soltanto l'incarico conferibile a un semplice redattore (nella specie, di notista ed articolista politico) atteso che il citato contratto pone la figura del capo redattore al vertice delle previste quattro categorie di redattori e definisce tale figura come quella del giornalista "cui è attribuito il “compito di dirigere, coordinandola, l'attività di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza della capitale"( Cass. 17.1.87 n. 3929).

Sotto questo profilo dunque palese è la violazione dell'art. 2103 c.c. che consente al datore di lavoro l'esercizio dello ius variandi nel rispetto di precisi limiti, quali la necessità di assicurare al lavoratore lo svolgimento di mansioni consone, per qualità e contenuto, alla professionalità sino ad allora acquisita (cfr. in tal senso Cass. 4.10.95 n. 10405; Cass. 14.7.93 n. 7789).

Per tutte le esposte ragioni va ravvisata la illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del disposto normativa di cui all'art. 2103 c.c. oltre che la sua nullità a mente dell'art. 15 L. 300/70.

 

Le conseguenze di tale violazione

Per effetto della nullità del provvedimento consegue il permanere della validità della precedente destinazione del Pirro allo svolgimento delle funzioni di redattore capo ed il diritto a riprendere lo svolgimento delle stesse; in conseguenza poi dell'accertata illegittimità del provvedimento sussiste ugualmente il diritto dell'istante ad essere adibito alle precedenti mansioni o ad altre equivalenti a queste.

Sotto entrambi i profili sussiste poi il diritto del ricorrente al risarcimento del danno.

Sul problema della risarcibilità del danno da dequalificazione sub specie della violazione dell'art. 13 L. 300 Stat. Lav. si sono nel tempo susseguite una serie di pronunce con le quali la Cote Suprema di legittimità ha costantemente affermato che le sanzioni conseguenti al verificato demansionamento debbano essere:

- la reintegra del lavoratore nelle mansioni originariamente svolte (Cass. 491/1987) ovvero l'obbligo del datare di lavoro di ripristinare la posizione del lavoratore mediante l'assegnazione a mansioni corrispondenti alla qualifica da questi rivestita (Cass. 9584/1990);

- il risarcimento del danno oggettivo (di natura contrattuale: Cass. 931/1993) conseguente al demansionamento (Cass. 2516/1989; 13299/92) da quantificarsi anche in via equitativa (Cass. 1026/1997; 13299/92);

- il risarcimento del danno ingiusto subito dalla persona del lavoratore quale cittadino in ordine alla esplicazione, garantita dagli artt. 1 e 2 della Costituzione, della sua personalità anche nei luogo di lavoro (Cass. 16.12.1992 n. 13299 e Cass. 12.11.2002 n. 15868) e che assume dunque una connotazione soggettiva.

Già nella fase cautelare questo giudice aveva rilevato come la improvvisa destituzione del dott. Pirro dallo svolgimento delle sue mansioni seguita da uno stato di totale e forzata inoperosità, aveva recato non solo un danno alla professionalità ma anche una lesione dell'immagine del ricorrente.

Conforta tale asserzione ricordare come la Suprema Corte, già nel 1992 con la pronuncia n. 13299 cui si è fatto innanzi cenno, aveva affermato che l'attribuzione del lavoratore a mansioni di minore qualificazione rispetto a quelle sino ad allora svolte o addirittura la privazione delle mansioni, non solo viola lo specifico divieto di cui all'art. 2103 c.c., ma ridonda nella lesione di un diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore quale cittadino, ed avente ad oggetto la libera esplicazione - garantita agli artt. 1 e 2 Cost. - della sua personalità anche nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato, ha un'indubbia dimensione anche patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento, per la cui determinazione e liquidazione da parte del giudice può trovare applicazione il criterio equitativo ex art. 1226 c.c.; tale ricostruzione del danno alla professionalità ha trovato  ulteriori conferme nella evoluzione giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr. Cass. 28.3.95 n. 3623; Cass. 10.4.96 n. 3341; Cass. 18.10.99 n.11727) sino alle più recenti pronunce della Cassazione n. 13580 del 2001 e la n. 14443 del 6.11.2000 secondo cui : "il demansionamento professionale dà luogo ad una pluralità di pregiudizi, solo in parte incidenti sulla potenzialità economica del lavoratore. Infatti il demansionamento non solo viola lo specifico divieto di cui all'art. 2103 c.c., ma costituisce lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio conseguente incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato, con indubbi rilievi a dimensione patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento e di valutazione anche equitativa. L'affermazione di un valore superiore della professionalità, direttamente collegato ad un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale, in qualche modo supera ed integra la precedente affermazione che la mortificazione della professionalità del lavoratore potesse dar luogo a risarcimento solo ove venisse fornita la prova dell'effettiva sussistenza di un danno patrimoniale".

Infatti atteso l'incarico del Pirro, improvvisamente revocato delle sue mansioni da anni svolte di redattore capo e che gli avevano consentito di raggiungere una notorietà di immagine e funzione, quindi considerato il patrimonio di esperienza acquisito, l'essere stato in modo improvviso ed insolito accantonato dall'esercizio di quelle rilevanti funzioni, restando a disposizione della azienda per mesi senza che la azienda abbia curato di rinvenire con la dovuta celerità compiti di pari livello professionale, considerato altresì il clamore che il "fatto" della sua destituzione improvvisa ha causato nell'ambiente professionale e nei riguardi dei fruitori del servizio sino ad allora reso, ebbene, in considerazione di tutto ciò, non vie dubbio che l'intera vicenda abbia senz'altro leso, con una notevole carica di effettività, vulnerato ed offeso la immagine del ricorrente, mortificando il patrimonio dallo stesso acquisito sino ad allora e che è rimasto per mesi inutilizzato, incidendo sull'ulteriore sviluppo di carriera nonché sulla credibilità e sull'immagine del professionista che, nella specie, e di particolare rilievo in quanto fondata anche sul rapporto quotidiano e diretto con i fruitori dell'informazione che lo stesso quotidianamente rendeva. Dunque riteneva e ritiene questo giudice che l'operato dell'azienda e soprattutto il modus operandi della stessa abbia offeso la dignità professionale del lavoratore istante intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità nel contesto lavorativo (ed è qui il danno alla dignità del lavoratore), bene immateriale cui appunto si è accompagnato il danno materiale derivatone in termini concreti e sostanziatosi nella impossibilità di svolgere mansioni di pari o di maggiore impegno professionale.

Ciò premesso, occorre a questo punto individuare e determinare questi due diversi ma connessi profili del danno.

Per quanto concerne il danno immediatamente connesso alla violazione dell'obbligo del datore di lavoro di assicurare al lavoratore lo svolgimento delle mansioni attribuite con il contratto di assunzione o, in alternativa e nell'esercizio dello ius variandi, altre di pari contenuto e livello, quindi al danno da demansionamento, esso, una volta accertato, va risarcito.

In ordine alla prova di tale aspetto della lesione, attese le contestazioni avanzate sul punto dalla RAI ad avviso della quale il ricorrente non ne avrebbe dato la dimostrazione, va richiamato quanto la Suprema Corte da tempo precisa, ovvero che: il pregiudizio correlato alla lesione da demansionamento professionale dei lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., ha un'indubbia dimensione anche patrimoniale che lo rende suscettibile di risarcimento per la cui determinazione e liquidazione può trovare applicazione il criterio equitativo ex art. 1226 c.c. (Cass. 1.6.2002 n. 7967; 6.11.00 n. 14443 e 18.10.99 n. 11727). La ragione del ricorso a tale criterio di liquidazione va ricercata nella natura di tale danno che rientra nella ampia categoria del danno non patrimoniale comprensivo, secondo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., del danno biologico, del danno morale e della lesione di interessi costituzionalmente protetti, nonché nella funzione del risarcimento realizzato mercé la dazione di una somma di danaro che non è reintegrativa di una diminuzione patrimoniale, bensì compensativa di un pregiudizio non economico (Cass. 8827/2003; Cass. 8828/2003). Questi principi infatti, affermati dalla Suprema Corte in tema di responsabilità extracontrattuale, possono essere agevolmente applicati in tema di inadempimento contrattuale per i danni connessi alla accertata responsabilità del datore di lavoro (Cass. 26.5.2004 n. 10157).

Ebbene, nella specie, alla stregua delle emerge istruttorie acquisite, rilevante innanzitutto è il periodo di tempo durante il quale il Pirro ha svolto le mansioni di redattore capo, ovvero dal 1979 al 2002; deve ritenersi poi provato lo stato di inattività protrattosi per quasi tre anni (secondo la recentissima Cass. n. 15955/2004 la durata del demansionamento costituisce un fattore di aggravamento del danno), nonché la obiettiva inferiorità delle mansioni in tesi offerte al ricorrente (Cass. 13580/01); risulta poi che retribuzione media lorda percepita dal ricorrente fosse pari ad euro 9.666,89 mensili base.

Sicché, criteri di riferimento per tale liquidazione in via equitativa sono nella specie costituiti dalla durata delle mansioni di redattore capo svolte, dalla durata della inattività nonché la base della retribuzione, sicché equo appare liquidare tale aspetto del danno in complessivi euro 50.000,00.

Per quanto invece concerne gli aspetti più immateriali del danno connesso al comportamento antigiuridico mantenuto dall'azienda consistente nella lesione alla dignità professionale del lavoratore intesa come esigenza umana di manifestare la propria utilità nel contesto lavorativo, avente una connotazione soggettiva, esso prescinde dalla prova essendo immanente alla lesione stessa e, in quanto privo delle caratteristiche della patrimonialità, va risarcito mediante un criterio di liquidazione equitativo.

Tanto afferma la giurisprudenza della Suprema Corte: decisiva in particolare è la pronuncia n.10 del 2.1.2000 laddove la Corte afferma che  “il demansionamento ridonda in lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore nel luogo di lavoro, determinando un pregiudizio che incide sulla vita professionale e di relazione dell'interessato. Tale lesione produce automaticamente un danno rilevante sul piano patrimoniale, anche se determinabile necessariamente solo in via equitativa. L'affermazione di un valore superiore della professionalità, direttamente collegabile a un diritto fondamentale del lavoratore e costituente sostanzialmente un bene a carattere immateriale, supera l'affermazione per cui la mortificazione della professionalità del lavoratore possa dar luogo a risarcimento solo ove venga fornita la prova dell'effettiva esistenza di un danno patrimoniale. La prova viceversa, rimane necessaria per quanto riguarda l'eventuale danno materiale".

Afferma ancora la Corte con la pronuncia del 26.5.2004 n. 10157 che il provvedimento del datore di lavoro che leda illegittimamente il diritto del lavoratore "alla libera esplicazione della sua personalità nel luogo di lavoro, secondo le mansioni e con la qualifica spettategli per legge o per contratto" porta a danneggiare "l'immagine professionale, la dignità personale e la vita di relazione del lavoratore, sia in tema di autostima e di eterostima nell'ambiente di lavoro ed in quello socio-familiare, sia in termini di perdita di chances per futuri lavori di pari livello".

Ulteriore conferma rinviene dalla richiamata ed recentissima sentenza n. 15955 del 16.8.2004: “ in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore in violazione dell'art. 2103 c.c., il giudice di merito può desumere l'esistenza del relativo danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla durata della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto... In genere l'esigenza di motivazione sull'ammontare del danno liquidato equitativamente è assolta con la indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico giuridico in base al quale si è pervenuto alla sua adozione. In caso di demansionamento il giudice può fare riferimento all'entità della retribuzione risultante dalle buste paga prodotte in giudizio. Quel che si richiede è che la valutazione sia agganciata ad elementi concreti e che la motivazione indichi il processo logico seguito. Va da sé che la durata del demansionamento sia un fattore di aggravamento del danno, sicché essa rientra nel novero di quegli elementi che è ragionevole considerare ai fini della relativa liquidazione. L'anzianità di servizio, sinonimo, in linea di massima, di esperienza professionale, è anch'essa parametro non irragionevole, perché essendo normalmente accompagnata da migliore qualità ella prestazione, rende ancora più marcato il divario tra i compiti che sulla base del formale inquadramento il dipendente avrebbe potuto svolgere e quelli concretamente assegnatigli”.

Ricorrendo dunque anche per tale aspetto alla tecnica della valutazione equitativa tuttavia strettamente legata a quanto emerso nonché ai medesimi criteri cui si è agganciata la valutazione del danno da demansionamento, equo appare determinare tale voce di danno in complessivi euro 150.000,00.

Conclusivamente dunque in accoglimento della domanda, va dichiarata la illegittimità e nullità del provvedimento adottato dalla RAI nei confronti del ricorrente in data 15.10.02 e, conseguentemente, va ordinato alla RAI di reintegrare il ricorrente nelle mansioni svolte sino alla predetta data o di assegnare allo stesso mansioni di pari contenuto; va inoltre dichiarato il diritto dei ricorrente al risarcimento del danno sofferto per l'illegittimo demansionamento e che si quantifica in euro 50.000,00 nonché al risarcimento del danno all'immagine professionale che si quantifica in euro 150.000,00.

Le spese del giudizio, ivi comprese quelle relative al giudizio di merito seguono la soccombenza liquidandosi come da separato dispositivo.

 

PQM

 

il giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata con ricorso depositato il 4.1.2003 Da Federico Pirro nei confronti della RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA spa, nel contraddittorio delle parti, così provvede:

1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la nullità e la illegittimità del provvedimento adottato dalla RAI in data 15.10.02;

2. ordina conseguentemente alla RAI di reintegrare il ricorrente nelle mansioni di responsabile della redazione regionale Puglia o di assegnarlo a mansioni equivalenti;

3. condanna la RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA spa a risarcire il danno subito dai ricorrente connesso al dedotto demansionamento e che si quantifica in complessivi euro 50.000,00 nonchè il danno all'immagine professionale altresì sofferto dal ricorrente e che si quantifica in 150.000,00 euro;

4. condanna la RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA spa a rifondere il ricorrente delle spese del giudizio ivi comprese quelle relative al giudizio d'urgenza e che si quantificano in complessivi 13.000,00 euro oltre IVA e CPA come per legge.

 

Bari, 21.10.2004 (depositata il 7 gennaio 2005)

IL GIUDICE

Dr.sa S. Rubino


 

[1] "Anche in tema di lavoro giornalistico, lo "ius variandi" del datore di lavoro, in ordine alle mansioni dei dipendenti, puoi esercitarsi, a norma dell'art. 2103 (nuovo testo) c.c., soltanto con riguardo a mansioni che siano da considerare equivalenti alla stregua della disciplina collettiva applicabile ai rapporto di lavoro. Consegue che, ai sensi del contratto collettivo per i giornalisti del 1979, è ravvisabile la violazione del detto ad. 2103 c.c. nel caso in cui al giornalista rimosso dall'incarico di capo redattore (nella specie: della rappresentanza romana del quotidiano) sia conservato soltanto l'incarico conferibile a un semplice redattore (nella specie, di notista ed articolista politico) atteso che il citato contratto pone la figura del capo redattore al vertice delle previste quattro categorie di redattori e definisce tale figura come quella dei giornalista "cui è attribuito li compito di dirigere, coordinandola, l'attivita' di servizi della redazione centrale o dell'ufficio di corrispondenza della capitale". Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 17 gennaio 1987 n. 392, in Giust. civ. Mass. 1987, fasc. 1 .

 [2] Con una pronuncia resa nei confronti della televisione di Stato, la Cassazione aveva riconosciuto il diritto al risarcimento dei danno all'immagine professionale, oltre che alla restituzione delle mansioni sottratte, ad un giornalista danneggiato proprio a cagione della "lottizzazione", definita come uno stato di fatto che "comporta che i dipendenti vengano distinti non sulla base della loro preparazione professionale, della loro personalità e, in genere, delle loro qualità, bensì in base al criterio dell'appartenenza a determinate aree politiche o, più in generale, di influenza, che diviene criterio prevalente" in Cass. 16 dicembre 1992 n. 13299, la quale prosegue: "L'allontanamento del lavoratore dai posto di lavoro in precedenza attribuitogli e la sua assegnazione a mansioni diverse e di minor qualificazione rispetto a quelle anteriori, se disposti per esigenze estranee ad aspetti tecnici ed organizzativi o ricollegabili alle prestazioni e qualità del dipendente, in obbedienza a logiche di distribuzione degli incarichi all'interno dell'azienda derivanti dall'appartenenza o meno a determinate aree politiche (cd. "lottizzazione"), non solo viola lo specifico divieto dell'art. 2103 c.c., ma ridonda in lesione di un diritto fondamentale, da riconoscere al lavoratore in quanto cittadino ed avente ad oggetto la libera esplicazione della sua personalità anche sul luogo di lavoro, con la conseguenza che il pregiudizio correlato a siffatta lesione, spiegandosi nella vita professionale e di relazione dell'interessato, ha un'indubbia dimensione patrimoniale che Io rende suscettibile di risarcimento, per la cui determinazione e liquidazione da parte del giudice, può trovare applicazione il criterio equitativo ex art. 1226 c.c.".

 

30.12.2005

(link alternativi:http://www.giornalistidipuglia.it/messaggio.php?id=1646 e

http://www.giornalismoitalia.it/vedi_articolo.php?id=2162)

 

NOTA

La sentenza di cui abbiamo appreso l'esistenza tardivamente  - oltreché per il pregio giuridico che la caratterizza intrinsecamente - merita di essere segnalata per aver anticipato le omologhe decisioni (parimenti) stigmatizzanti e sanzionatrici l'illegittima pratica di rimozione dal video e di confinamento in inattività di giornalisti cd. "scomodi", emesse in successione temporale da Trib.Roma 15.2.2005 (est. Billi, ric. Santoro), da Trib. Roma 11.10.2005 (est. Micchichè, ric. Ruotolo) e da Trib. Roma 21.11.2005 (est. Bellini, ric. Iacona), quest'ultimi componenti dell'equipe di M. Santoro e tutti quanti difesi dagli avv. N. e D. D'Amati.

Mario Meucci

31.12.2005

 

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