Risarcimento danni da molestie sessuali, in forma di danno biologico

 

Trib. Bari, sez. III civile, 12 settembre 2006 (n. 2251) – Giud. Buquicchio – P.L. c. L. V.

 

Molestie sessuali – Richiesta di risarcimento danni  avanzata in base ad asserita  responsabilità extracontrattuale – Competenza  del giudice ordinario e non del giudice del lavoro.

 

Con riferimento all'azione promossa da un dipendente nei confronti del suo datore di lavoro per conseguire il risarcimento del danno alla integrità psicofisica derivante da una condotta antigiuridica, la determinazione della competenza dell'organo giudiziario è subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda spetta al giudice del lavoro, mentre, se trattasi di azione extracontrattuale essa appartiene al giudice ordinario. In ordine al risultato di tale accertamento, si può ritenere proposta l'azione di responsabilità contrattuale quando la domanda risarcitoria risulti espressamente fondata sull'osservanza, da parte del datore di lavoro, di un'obbligazione contrattuale, ragion per cui, se invece emerge una precisa scelta del danneggiato di attribuire natura extracontrattuale all'azione di responsabilità proposta, in quanto diretta ad ottenere il riconoscimento della responsabilità civile per violazione del generale principio del "neminem laedere" di cui all'art. 2043 c.c., e non già per la mera inosservanza degli obblighi contrattuali dell'art. 2087 c.c., la cognizione appartiene al giudice ordinario, e non a quello del lavoro, rimanendo il rapporto lavorativo nient'altro che una mera occasione per la realizzazione dei comportamenti illeciti.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con libello citatorio notificato il 7.5.1999 P. L., premesso che nel periodo dal 10.9.1996 al 21.3.1997 mentre prestava attività lavorativa nella ditta di L. V., era stata oggetto di molestie sessuali da parte di quest'ultimo, tanto che il 21.3.1997 aveva avuto una crisi di nervi per cui era stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso del Policlinico di Bari; che a causa dello stress psico‑fisico accumulato era stata sottoposta alle cure del servizio di psichiatria presso la A.S.L. BA/4 per il periodo 9‑4/18‑7‑97: conveniva in giudizio il predetto L. per sentirlo condannare al risarcimento del danno biologico morale e patrimoniale subito per la complessiva somma di £. 40.000.000, o di altra ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e spese processuali.

Si costituiva con comparsa del 13.10.1999 L. V. ed eccepiva preliminarmente l’incompetenza funzionale del giudice adito, per spettanza della materia al giudice del lavoro e la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, n. 4, c.p.c.. Nel merito chiedeva il rigetto delle avverse pretese per infondatezza e per mancanza di prove, con vittoria di spese e competenze. La causa era istruita quindi, mediante espletamento di interrogatorio formale del convenuto, dì prova orale coi teste L. G. e di consulenza tecnica di ufficio mediante il dott. A. B. D.A.; poscia precisate le conclusioni come trascritte in epigrafe il giudizio era introitato per le definitive provvidenze.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vanno respinte, anzitutto, le eccezioni preliminari proposte dal convenuto.

Quella della nullità della citazione per mancata esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, perché l'atto introduttivo, nel complesso delle circostanze e delle motivazioni esposte fornisce adeguata ricostruzione dei fatti lamentati, e cioè delle molestie sessuali patite dalla ragazza, agevolmente riconducibili alla responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c.. Quella della competenza funzionale del giudice del lavoro, perché la giurisprudenza ha ripetutamente chiarito che, in tema di azione promossa da un dipendente nei confronti del suo datore di lavoro per il risarcimento del danno alla integrità psicofisica derivante dalle condotte antigiuridiche, la competenza è subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda spetta al giudice del lavoro, mentre, se trattasi di azione extracontrattuale essa appartiene al giudice ordinario; e che, al fine di tale accertamento, si può ritenere proposta l'azione di responsabilità contrattuale quando la domanda risarcitoria sia espressamente fondata sull'osservanza, da parte del datore di lavoro, di una puntuale obbligazione contrattuale. Nel caso di specie emerge, invece una precisa scelta del danneggiato di attribuire natura extracontrattuale all'azione di responsabilità proposta, in quanto essa è diretta ad ottenere il riconoscimento della responsabilità civile per violazione del principio del "neminem laedere" di cui all'art. 2043 c.c. e non già per inosservanza degli obblighi contrattuali dell'art. 2087 c.c.; di guisa che la cognizione appartiene al giudice ordinario, e non a quello del lavoro, rimanendo il rapporto lavorativo una mera occasione per la realizzazione dei comportamenti illegittimi del convenuto. Nel merito, la domanda attorea è dotata di giuridico pregio, nei limiti a precisarsi. Invero, a fronte della negazione dei fatti da parte del L. nel suo interrogatorio, il teste L. (di cui non vi è ragione per dubitare) ha confermato le circostanze esposte dalla P., avendo anche raccolto le confidenze di quest'ultima sulle molestie cui veniva sottoposta, ed ha riferito in particolare tre significativi episodi percepiti direttamente; in una occasione vide nello sgabuzzino del negozio il settantenne L. rincorrere la ventenne ragazza e, quando questa per sfuggirgli cercò di salire delle scale, l'uomo le toccò il sedere; in un altro caso ascoltò il predetto rivolgere apprezzamenti volgari e non graditi alla P., dicendole che le voleva toccare il sedere ed il seno e baciarla, perché era una bella ragazza; in un'altra occasione infine, sentì la ragazza gridare nel retrobottega e una occasionale cliente affacciatasi per vedere cosa succedeva dire "porco" al L., e questi ritornare nella parte antistante del negozio col viso alterato, mentre la ragazza rimaneva dietro, inginocchiata per terra e piangente.

E' documentato, inoltre, che la ragazza il 21.3.1997 fu ricoverata per crisi nervosa in ambulanza ad un pronto soccorso ospedaliero, dove le fu prescritta terapia di ansiolitici e calmanti, tanto che qualche giorno denunciò le ennesime molestie al giudice penale, inoltrando querela; e che pur nel successivo periodo 9‑4/18‑7‑1997 ella fu sottoposta alle cure del servizio psichiatrico della A.S.L., laddove le fu diagnosticato "disturbo post‑traumatico da stress", partecipando a sedute di psicoterapia individuale, assumendo farmaci antidepressivi ed antiangoscia, con buon esito finale.

Ulteriore conferma si rinviene nella CTU, la quale appare congruamente motivata ed immune da vizi logico - giuridici, ed è rimasta incontestata sul piano tecnico (non risultando prodotta in atti alcuna consulenza di parte). Da essa si evince come nell'occasione indicata a seguito dei comportamenti molestanti, "si è scatenato un disturbo d'ansia acuto da stress con sintomi conversivi che ne hanno comportato il ricovero", e cioè un trauma psico‑fisico da cui è derivato un "disturbo post-traumatico da stress" con danno biologico temporaneo, a causa del quale si è reso necessario trattamento psicofarmacologico unito a trattamento psicoterapico nei mesi successivi: svoltosi peraltro con esito positivo, tanto che non ne è conseguita alcuna invalidità permanente.

Dalla complessiva valutazione di tali risultanze appare provato il nesso causale tra le ripetute molestie sessuali e gli atti di libidine posti in essere dal L. ed i traumi psicofisici patiti dalla ragazza con conseguente accertamento di danno biologico da inabilità temporanea che, in assenza di puntuale determinazione (pur richiesta) da parte del C.T.U., può ragionevolmente ritenersi iniziato dalla data in cui la P. fu ricoverata d'urgenza, e comprendere il periodo di sottoposizione alle cure del servizio di psichiatria della A.S.L., e quindi dal 21.3 al 18.7.1997 per giorni 118 complessivi; dei quali prudenzialmente i primi trenta di I.T.T. ed i successivi ottantotto di di I.T.P. al 50%, considerati la gravità della crisi psicofisica che la portò ad un ricovero in ambulanza ed il lungo successivo periodo di cure psicofarmacologiche.

Orbene, assumendo a parametro le notorie tabelle indicate e di cui al P.U.N. (Punto Unico Nazionale) all'epoca sembra equo ed adeguatamente personalizzato per la giovane età, la condizione sociale ed ogni altra circostanza del caso concreto, riconoscere all'attrice la somma di £. 1.950.000 per I.T.T. (gg. 30 x £. 65.000) e di £. 2.860.000 per il I.T.P. al 50% (gg. 88 x £. 32.500) per un totale per danno biologico di £. 4.810.000 pari ad € 2.484,16.

Va aggiunta l'ulteriore somma di € 828,05 per danno morale (dovuto in ragione delle condizioni di sofferenza fisica e psichica cagionate dal fatto illecito), valutato equitativamente in ragione del richiesto terzo del danno biologico: il quale è risarcibile per quell'ipotesi che il fatto non sia configurabile come reato (Cass. n. 8727/2003). Per esborsi relativi al pagamento dei ticket sanitari documentati compete l'importo di € 50,61 e quindi complessivamente la somma di € 3.362,82 con interessi legali dal fatto illecito (trattandosi di debito di valore), laddove le spese infine, devono seguire la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto notificato il 7.5.1999 da P. L. nei confronti di L. V. l'accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 3.362,82 e dei relativi interessi legali dal 21.3.1997 al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi € 3.436,19 (di cui E. 636.19 per esborsi € 1.300,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorario), oltre accessori di legge e di tariffa.

 

Così deciso in Bari, il 5 giugno 2006 (depositato il 12.9.2006)

 

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