Molestie sessuali: risarcimento danno

 

Tribunale di  Milano, 30 gennaio 2001Est.  Ianniello - Maroni (avv.  Bottini e Hoesch) c. Schwarzkopf  Professional Srl (avv. Chinelli e Balestra) e R. (avv.  Cestaro e Bettelli).

 

Molestie sessuali - Proteste della dipendente - Licenziamento intimato a causa di tali proteste - Illegittimità - Fattispecie.

Molestie sessuali - Riferimento alle qualificazioni correnti a livello comunitario - Fattispecie - Lesione della dignità e della personalità della dipendente - Criteri per il risarcimento del danno - Vincolo di solidarietà tra responsabile e datore di lavoro - Sussistenza.

 

Il licenziamento irrogato a causa delle proteste della dipendente per essere stata sottoposta a molestie sessuali da un suo superiore è illegittimo ove il datore di lavoro ometta ogni verifica circa la fondatezza delle proteste (nella specie, comunque, il giudice ha anche ritenuto che i fatti denunciati dalla dipendente sussistessero effettivamente).

Nel luogo di lavoro, apprezzamenti allusivi, battute a sfondo sessuale, inviti a cena tendenziosi, telefonate continue con costanti ricadute sul piano sessuale, approccio tramite un bacio o proposte di approccio, sono qualificabili come molestie sessuali e come tali ledono la personalità, di cui la dignità personale è un attributo, dando luogo alla risarcibilità del danno in via equitativa; a tal fine debbono essere utilizzati come parametri durata, intensità e gravità dell'offesa, la posizione delle parti, le circostanze in cui l'offesa è arrecata.  Anche il datore di lavoro, che posto a conoscenza della condotta del suo preposto, non abbia agito secondo gli obblighi a lui imposti dall'art. 2087 c.c., va condannato, in solido, al risarcimento del danno.

 

(Omissis) 1. Le molestie sessuali

Ha riferito il legale rappresentante della società in udienza, in risposta all'interrogatorio libero, che quando la ricorrente, per la prima volta in data 15/9/99, denunciò a lui il presunto comportamento molesto del R., «Immediatamente dopo il colloquio, o poco dopo, ho interpellato sulla vicenda il Rossi ... » (responsabile amministrativo), il quale «mi disse che era impossibile, che il R. aveva solo un atteggiamento informale e che quindi alcune sue innocenti frasi scherzose avrebbero potuto essere utilizzate contro di lui».

Il Rossi, sentito come teste, ha sostanzialmente confermato tale giudizio, aggiungendo di non aver mai ricevuto denunce o lamentele dalla Maroni, relativamente al comportamento tenuto dal R..

L'istruttoria nel suo complesso ha peraltro consentito di delineare con maggiore precisione l'«atteggiamento informale» tenuto dal R. e di determinare il contenuto delle «innocenti frasi scherzose» che avrebbero potuto essere utilizzate contro di lui.

Il teste Pignata, dipendente della convenuta come capo-area vendite dal 1/9/98, ha dichiarato di avere «assistito a qualche battuta anche a sfondo sessuale» da parte del R. nei confronti della Maroni, qualificando tali battute «apprezzamenti» e di ricordare «vagamente di avere assistito ad alcune risposte risentite della Maroni alle battute del R.».

Inoltre, la ricorrente, nel corso del rapporto, gli aveva un paio di volte «riferito di battute pesanti da parte del R., esprimendo il proprio fastidio».

Il teste ricorda poi una sera, ai primi di settembre 1998, dopo una cena con alcuni agenti, seguita a una riunione di lavoro, che il R., all'uscita, nei pressi dell'autovettura, aveva all'improvviso abbracciato la ricorrente e l'altra impiegata presente, la Gardini (che ha confermato l'episodio, pur imputandolo al classico «bicchiere di troppo»), baciandole ambedue sulle labbra, provocando da parte loro «una leggera reazione di fastidio» (nel senso che non hanno urlato o reagito con uno schiaffo, ma unicamente con frasi del tipo «Come si permette?»)(di sorpresa e di stupore ha parlato la teste Gardini, precisando peraltro di non essersi sentita costretta a subire il bacio, che avrebbe potuto evitare).

Infine, il teste ha dichiarato che gli è «successo di aver sentito battute a sfondo sessuale del R. anche nei confronti di altre signore» dipendenti della società.

Battute su come era vestita o bigliettini amorosi ha dichiarato di aver ricevuto dal R. anche l'impiegata di C.1 Gardini, che peraltro ha dichiarato di non essersi mai offesa per questo, ritenendoli scherzi, né costretta, «tanto che se ne ero infastidita lo dicevo e il sig.  R. ne prendeva atto, a volte chiedendomi scusa».

La teste Alotti, addetta al marketing della società, ha riferito che «il sig.  R. usava spesso battute e apprezzamenti nei confronti di noi donne, a seconda dei periodi concentrate sull'una o sull'altra.  Per un certo periodo, che potrebbe essere il 1999, la concentrazione è avvenuta sulla ricorrente».

Più esplicitamente, la teste Ardita, addetta alle vendite della società per sei mesi nel 1999, ha riferito di battute del R. nei suoi confronti, come di altre colleghe compresa la ricorrente, del tipo «che begli occhi, che belle gambe, che bel fondoschiena».

E la teste Zubani, procacciatrice di affari per sette mesi nel 1999, ha parlato (con qualche esagerazione sul numero degli episodi, ma con sdegno ancora vivo e apparso sincero, che esclude la dedotta falsità relativamente al contenuto essenziale degli stessi) di diversi affiancamenti del R., nel corso dei quali questi faceva apprezzamenti, inviti, chiedeva maliziosamente notizie sulla sua vita sessuale e qualche volta allungava anche la mano, sulle spalle o sulla gamba.

La teste Feloj, impiegata di cat.  C, ha ricordato che «qualche volta, nel periodo in cui la ricorrente collaborava col sig.  R., mi riferi di apprezzamenti, da parte di quest'ultimo, sul suo aspetto fisico.  Il sig.  R. è persona molto esuberante che usa spesso battute goliardiche, spiritose, eccessive, in particolare nei confronti del personale femminile.  Ricordo di bigliettini con frasi amorose, lasciati sulla scrivania della ricorrente, che mi riferì di telefonate ricorrenti, col cellulare, la sera.  La ricorrente mi riferì di essere infastidita e imbarazzata da questi approcci».

Un florilegio di tali bigliettini (la cui autografia è riconosciuta dal R.) è prodotto come doc. 7 allegato al ricorso: si va da «Ti amo» a «Ti riamo», «Amore! ho bisogno di te!», «Ciao amore, pensami» ecc.

Anche il teste Faccioli, capo-area, ha riferito di aver assistito a battute dei R. nei confronti della ricorrente del tipo: «che bella gonna, che bei capelli», precisando che «erano battute abbastanza insistenti che rispecchiavano il carattere del R.».  E in alcune cene di lavoro, al fatto che il R. pretendeva che la ricorrente «sedesse accanto a lui che era il capo».  E infine, una sera in trasferta, nel ritirarsi in camera, di aver visto il R. uscire dalla camera della Maroni.

La teste Feloj ricorda infine che una volta (presente lei, la ricorrente e, se non ricorda male,i l Rossi), salutando il R. che entrava in ufficio, gli aveva fatto un complimento per la sua eleganza, in quanto era vestito completamente in grigio, e questi aveva affermato «che aveva in tono anche gli slip e aprendosi leggermente i pantaloni, ci fece vedere l'elastico grigio degli slip».

Di alcune battute definite come «scherzose, anche se con qualche accenno ad aspetti sessuali», nei confronti, come di altri, della ricorrente, riferisce anche il teste Jensen, coordinatore dei servizi professionali della società, peraltro affermando che la ricorrente «a queste battute rispondeva in tono scherzoso stando al gioco».

Molti altri testi (Jensen; Guidi, capo-area; Aglieri; Rossini, contabile; Faccioli, capo-arca, che ha precisato che la ricorrente parlò di telefonate «insistenti» e «antipatiche»; Cascinu, addetta alla contabilità; Alotti; Franchini, quadro, la quale ha precisato che la ricorrente parlava di telefonate che iniziavano con problemi di lavoro e finivano con apprezzamenti, inviti ecc. e ha riferito altresì di aver assistito - oltre ad aver subito - ad apprezzamenti dei R. - anche - verso la ricorrente «del tipo: che bei capelli, che begli occhi», magari chinandosi per vedere la scollatura) hanno dichiarato che la ricorrente riferì loro di ricevere continue telefonate dal R., fuori orario di lavoro, anche dopo mezzanotte e il sabato e la domenica, lamentandosene e manifestando fastidio.

La tese Guidi (come la teste Cascinu) ha altresì riferito di ripetuti inviti a cena. ricevuti con fastidio dalla Maroni e sempre rifiutati.  A uno di questi inviti, prontamente declinato dalla ricorrente, assistette il teste Aglieri, che ha riferito che venne formulato subito dopo che la Maroni aveva richiesto al R. un aumento di stipendio.

Un episodio analogo ha riferito la teste Franchini, che ritenne di intervenire dicendo al R.: «Ma dai, lascia perdere».

Infine, il teste Rossini, addetto alla contabilità relativa agli agenti, ha riferito di aver «visto uscire dalla segreteria dell'Ufficio vendite il sig.  R. che teneva per un braccio la Maroni, dicendole che era in grado di soddisfare «ogni sua esigenza» in campo sessuale. La ricorrente aveva risposto con un risolino «Ah si?», allontanandosi subito dopo.

Nell'esame della ricca messe di dichiarazioni testimoniali così raccolte va preliminarmente rilevato che occorre tenere nel debito conto il fatto che provengono per lo più da soggetti tuttora dipendenti della società e quindi naturalmente portati a ridimensionare quanto può nuocere a essa e ai suoi alti dirigenti e rappresentanti.

Così, ad es., quando la teste Gardini dichiara che al «famoso» bacio avrebbe potuto sottrarsi e quindi non vi fu costretta, ma afferma anche di essere rimasta sorpresa e stupita di siffatto comportamento dice cose un pò contraddittorie e comunque di scarso significato difensivo per il R..  Nessuno ha mai infatti accusato quest'ultimo di violenze sessuali.

E ancora, quando la stessa Gardini dichiara che per gli apprezzamenti o i bigliettini non si offendeva o non si sentiva costretta, ma poi precisa subito dopo che se si sentiva infastidita, reagiva, non fa che ammettere di aver subito anche lei reiterate, fastidiose e indesiderate attenzioni a sfondo sessuale, cioè... molestie sessuali.

Oppure, quando il teste Jensen dichiara che alle battute anche a sfondo sessuale del R., la ricorrente rispondeva in tono scherzoso stando al gioco non può far dimenticare il fatto che il gioco lo conduceva, per la sua posizione gerarchica, il R. e che la ricorrente lo subiva di malavoglia, tanto è vero che lo stesso ha dichiarato che la ricorrente, riferendo anche a lui delle continue telefonate del R., si era mostrata infastidita.

Ciò premesso, appare certo che la ricorrente, come e più di altre dipendenti - per essere e poi essere stata alle dirette dipendenze del R. – subì ripetutamente, nel corso del rapporto di lavoro, gli apprezzamenti allusivi, le battute a sfondo sessuale, gli inviti a cena tendenziosi, le smancerie amorose o pseudo-amorose, le telefonate continue con costanti ricadute sul piano considerato nonché gli approcci fisici (il bacio) o i tentativi o proposte di approccio e le altre volgarità riferite dai testimoni e prima riassunte.

Quasi tutti i testi hanno poi riferito o indirettamente ammesso di un evidente fastidio della ricorrente di fronte a tali reiterati comportamenti del R. (pertanto sicuramente indesiderati anche secondo standard di valutazione tipiche della reasonnable woman, ragionevolmente percepibili come tali anche dal soggetto agente), senza peraltro reazioni clamorose, cosa facilmente spiegabile con la posizione subordinata al molestatore nonché col fatto che tali molestie non sono mai trasmodate in fatti più gravi, dando alla ricorrente l'illusione di poterle in qualche modo contenere.

Fino a che la Maroni, ritenendosi ripetutamente dequalificata, ha collegato i due fatti da uno stretto nesso causale, decidendosi finalmente a denunciare direttamente all'amministratore unico della società il comportamento molesto del R. e a lamentare, come sospetta conseguenza, la dequalificazione.

Le molestie subite dalla Maroni sono pertanto qualificabili come molestie sessuali, secondo le qualificazioni correnti a livello comunitario (cfr. la risoluzione del Consiglio Cee del 29/5/90, la raccomandazione della Commissione del 27/11/91 - «qualsiasi comportamento a connotazione sessuale o altro tipo di comportamento basato sul sesso... che offenda la dignità delle donne e degli uomini... se indesiderato, sconveniente o offensivo per la persona che lo subisce» - la direttiva 2000/43 Ce del 29/6/2000, la collegata proposta di direttiva n. 652/2000 presentata il 12/10/2000 e soprattutto la proposta di direttiva n. 142/2000 - secondo cui le molestie sessuali costituiscono «una discriminazione fondata sul sesso sul luogo di lavoro in presenza di un comportamento indesiderato a carattere sessuale avente lo scopo o l'effetto di ledere la dignità di una persona e/o di creare un ambiente intimidatorio, ostile, offensivo o molesto, in particolare quando il rifiuto o la sottomissione di una persona a tale comportamento vengono usati come base di una decisione che interessa questa persona»), che anche il nostro legislatore nazionale si avvia a recepire anche formalmente (cfr. il disegno di legge n. 4817 presentato e approvato dal Senato e i d.d.l. nn. 601 e 5090 presentati alla Camera dei deputati).

Anche il Ccnl applicato al rapporto afferma che devono essere evitati «i comportamenti offensivi a connotazione sessuale, che abbiano la conseguenza di determinare una situazione di disagio nella persona cui essi sono rivolti e possano influenzare, esplicitamente o implicitamente, decisioni riguardanti il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale».

La gravità delle molestie accertate è accentuata dal fatto di provenire da colui che di fatto (pur formalmente collaboratore della società) era il superiore diretto della Maroni, tanto più che si trattava di un superiore intorno al quale ruotava tutta la piccola impresa, almeno per quanto riguarda i rapporti coi dipendenti (teste Faccioli).

I comportamenti descritti ledono la dignità della persona offesa e quindi la personalità della stessa, di cui la dignità è un attributo.

In quanto lesivi della personalità, costituzionalmente protetta (art. 2 Cost.), producono di per sé, intuitivamente e positivamente (secondo la nota ricostruzione operata con riguardo alla lesione all'integrità fisica, ripetibile, secondo la migliore dottrina, con riguardo alla lesione di ogni altro bene costituzionalmente protetto), un danno risarcibile alla stregua dei principi di cui è espressione l'art. 2043 c.c. nel campo dell'illecito extracontrattuale e l'art. 1218 c.c. per l'inadempimento.

Trattasi di danno che non può che determinarsi in via equitativa, utilizzando come parametri la durata e l'intensità dell'offesa, la gravità della stessa, la rispettiva posizione delle parti, le circostanze in cui l'offesa è recata.

Con riguardo al caso di specie, si è già detto della gravità, soprattutto per la rispettiva posizione delle parti, mentre per il contenuto, le molestie consumate non sembrano tra le più gravi.

Quanto alla durata, le molestie sono iniziate praticamente con l'avvio del rapporto e si sono intensificate nell'ultimo anno dello stesso, tra il 1998 e il 1999.  Ma con un andamento intermittente, dato che il R., per le mansioni svolte, operava prevalentemente al di fuori degli uffici della società (teste Ardita) e inoltre è stato assente a causa di una grave malattia per un lungo periodo.

Infine, per ciò che riguarda le circostanze, appare rilevante che molte delle molestie (le telefonate che cominciavano con problemi di lavoro e poi finivano con apprezzamenti, inviti ecc.) sono avvenute per così dire, «a distanza», quindi con maggiori possibilità della ricorrente di sottrarvici, non rispondendo o spegnendo il cellulare, facendo cadere la linea, inventando qualche scusa di un impegno urgente.

Un'altra parte di molestie è avvenuta in pubblico, platealmente, davanti ad altri dipendenti e quindi da un lato è maggiormente lesiva perché diminuisce le possibilità di difesa della vittima, che teme il ridicolo nella reazione e ne pregiudica, con la forza del precedente, anche le possibilità di reazione, quando le molestie poi avverranno in privato; dall'altro può essere meno importante, se rivolta anche ad altri e percepita come scherzo, sia pur pesante e sicuramente non innocente.

Un'ultima parte di molestie deve poi essere avvenuta nell'ufficio della ricorrente, «a quattr'occhi» ed è forse la più subdola e pericolosa, dato il rapporto gerarchico trale parti.

Valutando il complesso di fatti e circostanze evidenziate (e senza utilizzare il metro astronomico del R. quando quantifica la sua domanda in via riconvenzionale), si ritiene equo liquidare il danno subito dalla ricorrente e che il R. le dovrà risarcire nella misura di lire 50.000.000; al valore attuale della moneta.

Entro i limiti indicati, la domanda di risarcimento danni da molestie sessuali va pertanto accolta.

Consegue all'accertamento della veridicità dei fatti attribuiti dalla ricorrente al R., il rigetto della domanda da questi svolta in via riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni a lui causati dall'attribuzione di fatti non veri lesivi del suo onore e dignità.

In ordine a tali domande, diretta e in via riconvenzionale, non è stato posto e non si pone un problema di competenza (rectius, di rito e di distribuzione degli affari civili all'intemo di un medesimo ufficio giudiziario e solo eventuahnente di competenza territoriale, posto che l'art. 413 individua inderogabilmente particolari fori per le controversie di lavoro, non sempre coincidenti con quelli ordinari), dato che la vicenda che vi ha dato origine si è consumata tutta all'intemo di un rapporto di lavoro subordinato e quindi la relativa controversia è riconducibile alla fattispecie considerata dall'art. 409 c.p.c., nell'accezione lata in cui tale norma è generalmente interpretata dalla giurisprudenza.

2.         La responsabilità solidale della società

Deriva dalla violazione da parte della società degli obblighi a essa incombenti ex art. 2087 c.c. all'interno del rapporto di lavoro.

Tale norma, integrando gli artt. 32 e 41 Cost., impone infatti al datore di lavoro di adottare, nell'esercizio dell'impresa, le misure necessarie a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro.

E tra le misure necessarie a tutelare la personalità morale del prestatore rientra anche un'adeguata esplicazione del dovere di vigilanza affinché il lavoratore non subisca molestie sessuali da colleghi e superiori (sulla qualificazione delle molestie sessuali come fatti lesivi della personalità morale del prestatore e sulla necessaria opera di vigilanza e prevenzione del datore di lavoro, cfr.  Cass. 8/1/2000 n. 143 e 17/7/95 n. 7768).

La convenuta si difende, dichiarando di non aver avuto mai notizia negli organi decisionali (l'amministratore unico e il direttore amministrativo Rossi), delle molestie, denunciate per la prima volta dalla ricorrente in un colloquio con l'amministratore unico solo in data 15/4/99.

La deduzione non convince.

Come è stato spiegato dai testi (e in particolare dal teste Faccioli) l'impresa, negli uffici milanesi, era piccola e tutto ruotava attorno al sig.  R., che era a più diretto contatto coi dipendenti.

Sicché il R., pur legato formalmente alla società da un contratto di collaborazione, era da questa investito verso i dipendenti, in particolare quelli suoi diretti collaboratori, di poteri di rappresentanza, per ciò che concerne il lavoro da svolgere.  Il R., nei rapporti con la Maroni, era quindi l'impresa, che pertanto ha violato gli obblighi di rispetto della personalità dei dipendenti stabiliti dall'art. 2087 c.c., direttamente o comunque per aver omesso ogni vigilanza sull'operato di colui che aveva investito di così importanti poteri gestionali.

Ma poi, non appare in alcun modo credibile che anche gli organi superiori non sapessero.

A parte forse l'amministratore unico, non sempre presente e mutato per ben due volte, con un interregno di molti mesi, sicuramente il responsabile amministrativo Rossi, vivendo a stretto contatto con gli altri dipendenti, non può infatti non aver visto nel tempo, come tutti gli altri, i comportamenti denunciati.  Del resto non lo nega del tutto, quando afferma che il R. teneva un comportamento «informale» e sostanzialmente tale da prestarsi a equivoci.  Ma cerca di minimizzare, invocando una specie di stato di necessità indotto dalla natura del carattere e della personalità dei soggetto.

E così non vede o non vuoi vedere quello che tutti gli altri, impiegati e quadri dell'azienda, vedono e cioè il disagio e il fastidio della Maroni per i reiterati comportamenti aggressivi del R..

Come del resto l'ultimo amministratore unico della società, che, di fronte alle denuncie della ricorrente, si affretta a chiudere il caso sulle tranquillanti (ma in realtà non tanto, come si è visto) affermazioni del suo direttore amministrativo.

Tutto ciò può essere anche comprensibile, data l'importanza attribuita dalla società alla collaborazione del R., ma non giustifica l'ignavia dimostrata sul piano dell'osservanza degli obblighi di legge.

Concludendo, anche la società convenuta va pertanto condannata, in solido col R., a risarcire alla Maroni il danno conseguente alle molestie sessuali subite, liquidato come sopra.

3.      Dell'illegittimità del licenziamento

E’talmente evidente che ogni specifica motivazione sembra lapalissiana.

Già appare del tutto anomalo il fatto che un licenziamento venga intimato a seguito della protesta di un dipendente contro il comportamento di un superiore e per giunta di una protesta formulata attraverso il proprio difensore.

Del resto, un'analoga protesta - e forse in forma più pesante, a giudicare da quanto affermato dal legale rappresentante della società in sede di risposta all'interrogatorio libero - era già stata formulata dalla ricorrente nel colloquio di metà settembre con l'amministratore unico e aveva lasciato la società del tutto indifferente, (anche) nel senso che questa non aveva ritenuto (giustamente) di reagire in maniera disciplinare.

Quindi, la ricorrente è stata licenziata solo perché, non ricevendo risposta alle sue denunce e richieste, si era affidata a un difensore?

Anche solo come eventualità, la cosa ha dell'assurdo.

Ma anche a prescindere da quanto ora rilevato e passando a valutare il merito delle accuse, la situazione non migliora.

I fatti di molestie sessuali subiti dalla ricorrente sono stati infatti ampiamente provati dall'istruttoria e lo sarebbero stati anche da una semplice, ma seria, verifica operata dalla società successivamente alla denuncia della Maroni.

Cadono pertanto le contestazioni di falsità delle accuse mosse al sig.  R. con «grave nocumento morale arrecato alla società».

E diventava conseguente il sospetto della ricorrente (fondato o meno lo si vedrà in seguito, ma era comunque la società che doveva fugarlo coi fatti, invece che tacere e poi, alla reiterazione delle proteste, licenziare) che la ritenuta dequalificazione fosse conseguente alla sua mancata disponibilità di fronte agli approcci del superiore.

Nulla di nulla di disciplinarmente rilevante a carico della ricorrente, quindi.

Il licenziamento è pertanto quantomeno ingiustificato e va annullato, con le conseguenze tutte di cui all'art. 18 SL.

La relativa domanda va pertanto integralmente accolta.

4.         La qualifica superiore rivendicata

I compiti assegnati alla ricorrente come segretaria dell'ufficio vendite, consistevano in ciò: dattilografare lettere, fax ecc., prenotare aerei, alberghi, ecc. su richiesta del R. e tenergli l'agenda degli appuntamenti; ricevere periodicamente dalla rete vendita (capi-area) i dati relativi alle vendite operate nel periodo, dati da riportare su di un foglio elettronico secondo un programma predisposto; ricevere settimanalmente dai capi-area il programma di visite e spostamenti nella settimana, da riportare a computer, a disposizione del superiore e della contabilità; partecipare, con compiti di segreteria alle riunioni della rete vendita e qualche volta, su richiesta del reparto servizi professionali, accompagnare, con altri dipendenti, alcuni clienti (parrucchieri) in viaggi premio organizzati dalla società (a Londra, a Rodi, ma anche a Bologna, Vicenza, Rimini) fornendo eventualmente assistenza.

Col trasferimento del maggio 1999 ai servizi professionali, cessano i compiti di segreteria del R. e la raccolta dati provenienti dalla rete vendita.  Si riducono, ma non scompaiono le occasioni di partecipazione alle riunioni della rete vendita in funzione di assistenza nelle varie prenotazioni e di segreteria della riunione.

Prosegue invece e si potenzia l'attività di prenotazioni per i viaggi dei clienti e partecipazione agli stessi anche in funzione di assistenza.

Inoltre, nel nuovo reparto le sono stati assegnati due nuovi compiti (teste Jensen): prendere contatto con consulenti esterni, docenti in corsi destinati ai clienti e organizzati dalla società, per acquisirne le esigenze in ordine all'acquisizione di materiale necessario per lo svolgimento del corso, cui provvedere e probabilmente per avere conferma della loro disponibilità per una determinata giornata; riportare a computer, giorno per giorno, i dati relativi alle fatture pagate per l'effettuazione dei corsi in parola onde consentire ai superiori di valutare il rispetto del budget relativo.

Infine, i compiti di receptionist/centralinista sono noti.  Va unicamente ricordato che tali mansioni vennero assegnate alla ricorrente il 20/9/99 e che nel periodo la Maroni rimase assente per malattia dal 15 al 29/10.

Il Tribunale ritiene che sia i compiti di segreteria del R., che quelli di addetta ai servizi professionali siano sostanzialmente equivalenti sul piano professionale (cosi anticipando una valutazione che verrà ripresa nella parte della sentenza dedicata alle domande conseguenti alla pretesa dequalificazione).  Trattasi in ambedue i casi di mansioni esecutive, ma sovente con qualche complessità e con qualche contributo personale e sempre svolte con notevole autonomia operativa, salvo il controllo a posteriori del superiore.

In ambedue i casi le mansioni descritte non sono riconducibili alle declaratorie relative alla cat. C del Ccnl applicato, in particolare al profilo rivendicato di segretaria di direzione, riguardanti compiti di concetto. in ragione delle maggiori discrezionalità e autonomia nell'apporto personale continuativamente richiesto.

Ma non sono neppure appiattite sul contenuto banale descritto dalla declaratorie di appartenenza (E2: semplice dattiloscrittura, invio di fax e telex, spedizione posta e collaborazione nella gestione archivi ecc.; D3: receptionist/centralinista).

Se ne conclude che la domanda di inquadramento nella categoria C2 è infondata, anche se la categoria più adeguata per il lavoro svolto dalla ricorrente nel periodo indicato va ricercata tra quella posseduta e quella rivendicata.

Ma ciò non è e non è stato oggetto diretto del presente giudizio.

5.      Della dequalificazione

Si è già rilevato che non la si è constatata nel passaggio dai compiti di segreteria del R. a quelli di addetta ai servizi professionali (e anche la ricorrente del resto non se ne è lamentata in sede di risposta all'interrogatorio libero).

E’invece evidente, alla luce di quanto già detto in ordine al contenuto professionale delle mansioni svolte fino al settembre 1999 e al fatto che sono inquadrabili in un livello superiore a D.3, che l'assegnazione a compiti di centralinista dal 20/9/99 è valutabile come dequalificante, per la perdita di ogni autonomia operativa in compiti di una qualche variabilità.

Non è stato pienamente provato che tale dequalificazione (e anche il precedente spostamento ai servizi professionali) siano atti ritorsivi voluti dal R. di fronte alla non disponibilità della ricorrente.  Al riguardo esistono solo indizi: il fatto che il primo mutamento sia stato richiesto dal R. (così il legale rappresentante della società), la rapidità con cui dal primo si passa al secondo e più grave mutamento.  Ma sono indizi che giustificano il dubbio e non una ragionevole certezza.

In ogni caso, la dequalificazione operata dal 20/9/99 ha prodotto un danno alla professionalità, non tanto in termini di perdita di valore economico, data la breve durata della stessa, quanto piuttosto alla professionalità come ulteriore attributo della personalità e quindi di un bene costituzionalmente protetto.

Valutata la non eccessiva gravità della lesione e la durata minima della stessa, si ritiene al riguardo equo determinare tale danno in lire 2.500.000. (Omissis).

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