Mobbing da molestie sessuali

 

Tribunale di Modena - Sezione penale – 1 febbraio 2002 (n. 58/2001) - Presidente: Pasquariello D.

 

Molestie sessuali da parte di superiore gerarchico - In fattispecie non costituiscono reato di violenza sessuale - Solo reato di ingiuria - Risarcimento danni morali - Sussistenza.

 

Sulla base della descrizione dei fatti e degli atti subiti dalla parte offesa, come sopra riportati nelle parti di rilievo, è però da ritenersi che questi non abbiano superato la soglia di rilevanza penale posta dall'art. 609 bis contestato.

La ... ha descritto posture incongrue dell'uomo (il dato più incisivo e spontaneo che si ricorda della deposizione riporta alla sensazione di "oppressione" per la ravvicinata fisicità, ma non di costrizione da contatto del corpo apprezzabilmente insistito) ed accennati sfioramenti, con l'avambraccio, ai lati del seno, in contesti, ed accompagnati occasionalmente da commenti, che lasciano pochi spazi alla possibilità di travisamento di gesti in realtà malaccorti, o comunque senza "intento" sessuale.

Sia pure da ricondursi all'espressione indebita della soddisfazione dell'istinto sessuale, ovvero da qualificarsi come volgari avances di natura sessuale, secondo la percezione riferita dalla parte offesa, questi gesti, giacché solo accennati, non hanno comportato una apprezzabile materiale invasione, con violenza agita, della libertà fisica, e quindi anche sessuale, della parte offesa.

Ai fini di questa valutazione si riprende l'orientamento della S. C. , secondo la quale la nozione di "atti sessuali" cui fa riferimento l'art. 609 bis c.p., non può non comportare un coinvolgimento della corporeità sessuale della personale offesa. Non possono quindi qualificarsi come "atti sessuali", nel senso richiesto dalla suddetta norma incriminatrice, tutti quegli atti i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inidonei ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, comportando essi soltanto offesa alla libertà morale di quest'ultima (Cassazione penale sez. III, 28 settembre 1999, n. 2941, C.).

All'imputato peraltro è stato espressamente contestato nell'imputazione, sia pure come corollario dell'attività di intimidazione e violenza sessuale fisica, il turpiloquio concernente la sfera sessuale, e di aver mostrato "alla persona offesa immagini ritraesti scene di contenuto esplicitamente pornografico".
Tale condotta, emersa perdurata pressoché fino alla interruzione del rapporto di lavoro integra la fattispecie incriminatrice posta dall'art. 594 CP.

Per la parte in esame della condotta contestata ... va pertanto ritenuto responsabile del reato p. e p. dagli artt. 81 e 594 CP, commesso in danno di ... .

Pena equa, in considerazione dell'incensuratezza (che consente altresì il beneficio della non menzione) è da individuarsi nella sanzione pecuniaria, equa nella misura di £ 1.000.000 di multa.

La condotta illecita dell'imputato ha cagionato danni morali alla persona offesa che ha dovuto sopportare, per i comportamenti di natura ingiuriosa accertati  l'umiliazione ed il patimento morale derivati dall'invasione offensiva della propria libertà morale e sessuale, umiliazione e patimento ancor più accentuati dalla circostanza di provenire da persona in situazione di supremazia nel rapporto di lavoro, e verso la quale quindi vi era ridotta possibilità di reazione, e particolare condizione di soggezione.

L'imputato deve essere quindi condannato, in accoglimento della domanda azionata dalla parte civile a risarcire i danni anzidetti, che si possono liquidare in via unicamente equitativa, avuto riguardo alle circostanze sopra poste in rilievo, in £ 15.000.000, come richiesto, oltre rifusione delle spese di difesa, liquidate come in dispositivo.

 

 

SENTENZA

nella causa penale

contro ... ...

libro presente

IMPUTATO

Del delitto di cui agli artt. 81, 609 bis CP perché, con più azioni esecutive del il medesimo disegno criminoso, con violenza (consistita nel carattere repentino del gesto e nel trattenere la persona offesa cingendo la alla vita e alle braccia e impedendole per alcuni secondi i movimenti), costringeva ... a subire atti sessuali, e in particolare, abbracci lascivi e toccamento del seno, accompagnati o preceduti da turpiloqui concernenti la sfera sessuale nonché nel mostrare alla persona offesa immagini ritraesti scene di contenuto esplicitamente pornografico.

In ... nel settembre e ottobre 1998.

Con l'intervento del Pubblico Ministero, dell'avv. ... del Foro di Modena, difensore di fiducia e della parte civile ... difesa dall'avv. Carmine Vaccaro del Foro di Modena.

Il Pubblico Ministero chiede l'affermazione responsabilità dell'imputato ... concessa l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis CP e le attenuanti generiche, condanna alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione con la concessione della sospensione condizionale della pena. Il difensore della Parte Civile chiede affermarsi la penale responsabilità dell' imputato in ordine ai reati a lui ascritti con condanna a pena di giustizia che l'onorevole Tribunale riterrà, con condanna al risarcimento danno morale in misura non inferiore a L. 160.000.000 e spese sostenute dalla parte civile come da nota spese che deposita e chiede la provvisionale nella misura massima consentita.

Il difensore dell'imputato chiede l'assoluzione per non aver commesso il fatto o comunque ex art. 530 cpp.

FATTO E DIRITTO

MOTIVAZIONE

Il 15 febbraio 1999 ... ha proposto querela nei confronti di ...

Nell'atto - che si riassume per maggior chiarezza espositiva della vicenda successivamente oggetto del processo - la donna esponeva di avere svolto, dal maggio 1997, attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ... ; si tratta di un gruppo multinazionale (proprietà e controllo in Giappone, gestione del commercio europeo in Germania), di cui fa parte una società controllata italiana, con sede a Modena. Dal gennaio 1998 la sede di lavoro della donna era stata trasferita a ... , dove la ... aveva aperto una nuova sede operativa, ed ove (in un capannone a due piani) prestavano lavoro solamente ... , con funzioni impiegatizie (la controversia insorta in merito alle mansioni effettivamente esercitate non rileva strettamente in questa sede) d'ordine, e ..., ingegnere, con funzioni dirigenziali di assistenza alla clientela.

I due lavoravano a stretto contatto, ed in solitudine, nei rispettivi uffici al secondo piano del capannone.
In questo contesto lavorativo ... ha denunciato il progressivo trascendere del comportamento di ... , iniziato con allusioni sessuali, continuato con ripetute avances volgari, fino ad arrivare a molestie fisiche, di natura sempre sessuale, ed a concretizzare un quotidiano "assedio" sessuale.

Nella querela si descrivevano più episodi specifici di tal natura.

I rifiuti e l'intolleranza assoluta della donna verso le volgarità e le molestie dell'ing. ... ed il conseguente degrado dei rapporti tra i due, avevano - secondo il racconto della querelante - portato il dirigente a segnalare al legale rappresentante della ...italiana (...) inesistenti addebiti nelle prestazioni di lavoro della ..., e finanche l'uso del computer aziendale per collegamenti web a siti pornografici (cui in realtà indulgeva assiduamente ...).

Nel dicembre 1998 questi addebiti erano formalmente contestati dal datore di lavoro a ... ;

a seguito di questi, di un controllo effettuato dal ... presso i computers della ditta a ... il 10\12\98, e di un colloquio presso lo studio ... del giorno successivo, la donna veniva licenziata.

Ella quindi aveva dovuto patire sia le ripetute molestie sessuali, sia la perdita del posto di lavoro, in conseguenza del suo comportamento non condiscendente verso il molestatore.

Nel corso delle indagini il P.M. disponeva ispezione dei computers, e consulenza tecnica sulle memorie dei medesimi, in uso a ... ed a ..., nonché controlli dei tabulati telefonici relativi alle utenze usate per i collegamenti web.

Alla luce della conferma, offerta da tali atti d'indagine, del racconto incriminante proposto dalla ..., il P.M. chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio, avanti questo Tribunale, di ..., accusato del reato di violenza sessuale, come specificato e descritto nella imputazione in epigrafe riportata.

Il dibattimento si è svolto alla presenza dell'imputato, e con la costituzione di parte civile di (in merito alla sollevata questione di nullità dell'atto di costituzione si richiama integralmente l'ordinanza predibattimentale 13\2\01).

L'istruttoria è consistita negli esami (testimoniale) della parte offesa e dell'imputato e nell'assunzione della deposizione del dr. ... sull'accordo delle parti infatti è stata data lettura, con utilizzabilità per la decisione, delle dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari da (... collega di ..., presente all'incontro del 11\12\98 ed al controllo dei computers del giorno precedente) e da ... (allora convivente, ora coniuge, di ...), nonché della relazione scritta del consulente informatico del P.M., con relativi allegati (supporto informatico e stampa di alcuni files memorizzati nei computers esaminati).

Le parti inoltre hanno prodotto varia documentazione, relativa all'instaurazione del rapporto di lavoro ..., all'organizzazione della sede operativa della azienda, alle contestazioni disciplinari ed al licenziamento della dipendente, documenti cui si farà cenno unicamente per quanto di rilievo - nel senso oltre immediatamente precisato - in questa sede penale.

La condotta incriminata infatti, consistita per quanto di maggior rilievo penale in toccamenti di inequivoca espressione di intento sessuale non può aver lasciato alcuna traccia oggettiva e possibilità di conferma probatoria materiale, ed è inoltre avvenuta nel contesto ristretto della sede di lavoro di ... della ..., frequentata soltanto dalla denunciante e dal denunciato; nella sostanziale negatoria dei fatti protestata dell'imputato l'attività valutativa dei giudici si è quindi dovuta incentrare e risolvere nel confronto tra le versioni - inconciliabili - dei fatti offerte da ... e da ... senza alcuna possibilità di riscontri decisivi al racconto dell'una o dell'altro.

Ciò (in sintesi: narrazione della persona offesa e parte civile "contro" la narrazione dell'imputato) non comporta la preclusione a priori della possibilità di positiva e sufficiente verificazione processuale della tesi accusatoria, ma impone al giudice una rigorosa e cauta (nel senso della presunzione di innocenza che non può essere superata da un generico attestato di credibilità per la testimone d'accusa) valutazione della credibilità delle opposte narrazioni, valutazione che pertanto trova momenti di rilievo anche in fatti non strettamente contemplati dall'imputazione; a tale fine la vicenda del rapporto di lavoro e del licenziamento della denunciante può configurarsi come causa di dichiarazioni ritorsive ed incriminanti, ovvero come capitolo conclusivo del "mobbing" sessuale che la ... ha dovuto patire, ma non è in dubbio che dalla stessa si possano trarre elementi di giudizio per la valutazione di attendibilità delle parti "contrapposte". Nei contenuti concreti ora precisati il collegio ha pertanto aderito al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale da un Iato "le dichiarazioni del testimone e persona offesa, per essere positivamente utilizzate dal giudice, devono risultare credibili, oltreché avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, con la conseguenza che, contrariamente ad altre fonti di conoscenza, come le dichiarazioni rese da coimputati o da imputati in reati connessi, esse non abbisognano di riscontri esterni, il ricorso eventuale ai quali è funzionale soltanto al vaglio di credibilità del testimone" (nella specie la Corte ha precisato che, in tema di testimonianza della persona offesa, lo scrutinio del giudice di merito deve essere più accurato e approfondito, ma solo ai fini della credibilità oggettiva e soggettiva: Cassazione penale sez. III, 26 agosto 1999, n. 11829, A.), e dall'altro la testimonianza della persona offesa dal reato deve essere sottoposta ad un vaglio di attendibilità intrinseca particolarmente rigoroso, non essendo la stessa immune da sospetti in quanto portatrice di interessi antagonistici con quelli dell'imputato (ex multis Cassazione penale sez. VI, 6 ottobre 1999, n. 1423, D.).

Con la guida di questi criteri si deve vagliare la testimonianza dibattimentale di ...

Nel corso della deposizione ella ha confermato il quadro generale della vicenda e dei rapporti con l'ing. ... come già esposto in querela e sopra riassunto: il trasferimento a ... nel gennaio 1998, la sede di lavoro limitata a lei ed al dirigente, aggiungendo che un primo screzio nei rapporti personali e di lavoro, fino ad allora corretti e collaborativi (si davano del tu) era avvenuto a seguito del fatto che la donna aveva chiesto ed ottenuto un aumento di stipendio direttamente dalla dirigenza tedesca della società, saltando ... e la scala gerarchica.

Verso marzo-aprile erano iniziati i comportamenti "anomali" di ... , che prese l'abitudine di infliggere alla donna scherzi osceni e continue allusioni sessuali, proponendole a sorpresa immagini pornografiche nello schermo del computer: " ...lui mi chiamava nel suo ufficio, magari con la scusa di farmi vedere un documento di lavoro, io andavo di là e mi trovavo davanti ai miei occhi una foto porno .. e poi lui mi faceva dei commenti ... altre volte salivo su e mi trovavo il mio computer con le foto porno... "; in un'altra occasione alla donna venne fatta vedere una foto pornografica di un'attrice famosa, allo scopo di commentare significativamente che "per soldi qualsiasi donna farebbe qualsiasi cosa".

La ... accoglieva con disgusto le immagini oscene e non dava certo spazio per equivocare il suo rifiuto alle implicite proposte sessuali, ma ciò nonostante la condotta di ...diventava più morbosa e sessualmente molesta, con avances verbali volgari ed esplicite: "con quelle tette saprei io cosa farti fare ... e più di una volta mi disse anche che lui mi avrebbe fatto sdraiare sulla scrivania ... mi diceva: ti farei fare io qualcosa di interessante ...".

Infine gli atti sessuali che hanno comportato un indesiderato contatto fisico, e che sono contestati nell'imputazione: in più occasioni ... , mentre la donna era ferma in piedi dinanzi alla macchina fotocopiatrice, con il pretesto di vedere cosa ella stesse facendo le si era avvicinato da dietro, appoggiandole la testa sulla spalla, e tendendo le mani in avanti, sul piano della macchina; in tal modo il corpo dell'impiegata era cinto, anche se non stretto, dall'uomo, con i volti vicini. Similmente numerose volte, con lo stesso pretesto, oppure per mostrare alcune operazioni da eseguirsi al computer, si appoggiava lievemente da dietro, con il gomito su di una spalla della donna seduta alla scrivania, avvicinando il volto.

La testimone ha percepito, e subito, questi atti, come di inequivoca espressione di approcci di natura sessuale:

D. "Lei sentiva una pressione particolare?"

R. "Ma no, sentivo il discorso suo che si appoggiava, sentivo al presenza, il fiato, quelle cose lì. Sentivo la presenza, anche perché, insomma è una persona robusta, quindi ... Cioè, io sentivo quando si poggiava di dietro ...

D. L'ing. ... le ha mai toccato il seno?

R. Sfiorato sì, perché lui, quando veniva da dietro, ripeto, e veniva spesso da dietro, che a me, soltanto a vederlo, veniva l'angoscia, si metteva poggiato faceva pressione da dietro

D. Lei ha sentito una pressione sul proprio corpo?

R. Certo, certo, perbacco! L 'ho sentita sì, più di una volta ...,

Ad inizio dicembre vi è l'epilogo della vicenda inerente il rapporto di lavoro, così sommariamente (per il non diretto rilievo nel presente procedimento) ricostruibile dai documenti in atti e dalle dichiarazioni ..., ...e ...; il 4 dicembre la ...riceve dal dr. ... una lettera di contestazione di addebiti disciplinari, del tutto pretestuosi, secondo il racconto della donna, ed originati da ritorsioni di ... per farle pagare la non condiscendenza alle avances; la dipendente risponde per iscritto alle contestazioni disciplinari, segnalando anche al dr. ... per la prima volta (almeno a lui) di essere stata oggetto di "attenzioni particolari" non corrisposte. AI contempo la ... , dopo aver contattato (in data coeva ma non accertata) telefonicamente la dirigenza tedesca della società, invia il 10\12 a mezzo fax una lettera alla dirigente del personale, Mrs. ... , denunciando la pretestuosità delle contestazioni disciplinari ricevute e descrivendo i comportamenti indebiti del diretto superiore ing. ... (collegamenti Internet a siti porno, molestie, tentativi di coinvolgimenti in "sex games"). La dirigenza tedesca contatta immediatamente il dr. ... e questi, il giorno stesso, unitamente alla dr.ssa ... effettua un controllo presso la sede di lavoro di ...; dalla verifica della memoria dei computers (files contenenti gli elenchi dei precedenti collegamenti Internet) emergono collegamenti a siti pornografici (www.sex.com, etc.) unicamente dalla postazione di lavoro della ... . Il giorno successivo avviene un incontro presso lo studio ..., presenti questi, la ... e l'attuale coniuge, e la dr.ssa ..., nel corso del quale alla impiegata vengono contestati anche gli esiti del controllo dei computers, ed in cui le viene chiaramente fatto capire che sarebbe stata licenziata; infatti il giorno successivo le viene inviata nuova lettera di contestazione disciplinare e, il giorno 17, lettera di risoluzione senza preavviso dal rapporto di lavoro.

Peraltro dalle prove in atti risulta inequivocabilmente che non poteva essere la ...la responsabile dell'utilizzo del computers aziendale per collegamenti a siti pornografici: nella relazione di polizia giudiziaria 6\3\99 (utilizzabile sull'accordo delle parti) riepilogativa dell'attività d'indagine compiuta in esecuzione di decreto di ispezione dei computers si segnala che effettivamente dai files relativi ai collegamenti Internet del computer della ... risultano ripetutamente esplorati siti a contenuto pornografico, e che invece collegamenti di tal genere non risultano dal computer di ..., ciò nonostante parecchie decine di quei collegamenti non potevano essere stati effettuati dall'impiegata, giacché risultanti realizzati in giorni nei quali questa era assente dal lavoro (in ferie o per malattia), o ben oltre il suo orario di lavoro pomeridiano. La consulenza tecnica effettuata dal P.M. ha tolto ogni dubbio in proposito. Le operazioni peritali sui computers sono state svolte il 30 marzo 1999, e sono state ostacolate dalla circostanza che la memoria del p.c. di ... (macchina n. 1 in perizia) era stata deframmentata solo 7 giorni prima.

La deframmentazione è una operazione di manutenzione del software, che ha lo scopo di ottimizzare l'allocazione fisica dei files nel disco magnetico della memoria e l'occupazione degli spazi fisici di memoria; comporta però che non è più possibile recuperare i files cancellati.

Il consulente è riuscito a trovare, nel programma di connessione ad Internet usato nella macchina n. 1, un file di "log accessi www" (file di gestione, collegato all'indice di accessi della cache), denominato "www proxy server log", contenente l'indice, completo di date ed orari, dei collegamenti Internet, nonché dell'indirizzo della macchina da cui erano state attivate le connessioni.

Ne è emerso che i collegamenti per la visione dei siti pornografici (vedi stampa indice degli indirizzi Internet e di date ed orari, allegata alla relazione del consulente) sono stati effettuati dalla macchina n. 1 - quella in uso a ... in orari lavorativi e non.

Non solo; poiché dal controllo effettuato il 10\12\98 dal dr. ... presso i medesimi computers era invece risultato che nelle cartelle "temporary Internet files" (cartelle che il programma di navigazione genera automaticamente, contenenti elenchi delle videate scaricate, già in memoria per ridurre i tempi in caso di successivo collegamento al medesimo sito) del p.c. della ... vi erano gli indirizzi di siti pornografici, si deve necessariamente ritenere che ..., dal cui p.c. la consulenza ha accertato venivano fatti i collegamenti, abbia effettuato una operazione di "taglia ed incolla", od analoga, dalla memoria del proprio p.c. a quello dell'impiegata (le macchine del resto erano in rete).

Ha così simulato le tracce dell'uso "incongruo" del computer aziendale a carico della ... .

L'accertamento in parola è un forte indice di attendibilità e di credibilità della parte offesa, e specularmene di smentita della affermazioni di ... di negatoria dei comportamenti incongrui addebitatigli dalla dipendente (al dibattimento l'imputato ha riconosciuto - ma ciò era ormai evidente - di essere egli l'autore dei collegamenti web, peraltro realizzati sempre dopo l'orario di lavoro e mai alla presenza della donna).

Se era ... ad indulgere, a tutte le ore (vedasi stampa delle videate, indicanti anche gli orari dei collegamenti), all'esplorazione di siti pornografici, non è incongruo credere alla ... quando questa riferisce dell'umiliazione derivatale dalla sottoposizione a sorpresa di immagini oscene.

Certo i rapporti fra i due erano deteriorati, e ne fanno prova i fax 10\4\98 da ... a ... e 20\4\98 da questa al primo (produzioni difesa imputato) relativi a contestazioni e precisazioni sulle prassi di lavoro tenute dall'impiegata, ed il degrado delle relazioni personali - a tacere del licenziamento- può avere influito sulla obiettività della parte offesa nella percezione dei fatti e nel ricordare la vicenda.

Ciò solo in ipotesi; al contrario l'unica verificazione oggettiva possibile ha offerto pieno riscontro al racconto accusatorio, del resto offerto in sede dibattimentale, con una valutazione secondo parametri intrinseci e soggettivi, con apparente accentuata sincerità, congruità di toni ed assenza di contraddizioni.

Sulla base della descrizione dei fatti e degli atti subiti dalla parte offesa, come sopra riportati nelle parti di rilievo, è però da ritenersi che questi non abbiano superato la soglia di rilevanza penale posta dall'art. 609 bis contestato.

... ha descritto posture incongrue dell'uomo (il dato più incisivo e spontaneo che si ricorda della deposizione riporta alla sensazione di "oppressione" per la ravvicinata fisicità, ma non di costrizione da contatto del corpo apprezzabilmente insistito) ed accennati sfioramenti, con l'avambraccio, ai lati del seno, in contesti, ed accompagnati occasionalmente da commenti che lasciano pochi spazi alla possibilità di travisamento di gesti in realtà malaccorti, o comunque senza "intento" sessuale.

Sia pure da ricondursi all'espressione indebita della soddisfazione dell'istinto sessuale, ovvero da qualificarsi come volgari avances di natura sessuale, secondo la percezione riferita dalla parte offesa, questi gesti, giacché solo accennati, non hanno comportato una apprezzabile materiale invasione, con violenza agita, della libertà fisica, e quindi anche sessuale, della parte offesa.

Ai fini di questa valutazione si riprende l'orientamento della S. C. , secondo la quale la nozione di "atti sessuali" cui fa riferimento l'art. 609 bis c.p., non può non comportare un coinvolgimento della corporeità sessuale della personale offesa. Non possono quindi qualificarsi come "atti sessuali", nel senso richiesto dalla suddetta norma incriminatrice, tutti quegli atti i quali, pur essendo espressivi di concupiscenza sessuale, siano però inidonei ad intaccare la sfera della sessualità fisica della vittima, comportando essi soltanto offesa alla libertà morale di quest'ultima (Cassazione penale sez. III, 28 settembre 1999, n. 2941, C.).

Più precisamente, inoltre, vanno esclusi dall'area di punibilità circoscritta dall'art. 609 bis CP "quei comportamenti che si risolvono, ad esempio, in ossessivi corteggiamenti o in assillanti proposte, ove "lo sfondo sessuale" costituisce soltanto un motivo e non un elemento della condotta" (nella specie, relativa ad annullamento senza rinvio, perché il fatto non sussiste, di sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 521 c.p., per avere l'imputato compiuto atti di libidine consistiti, mentre manifestava l'intenzione di abbottonare i pantaloni ad una ragazza e di calzarle le scarpe, nel toccare il bottone dei pantaloni e nel baciarle una gamba, sugli stessi "jeans", senza trattenerla né toccarla in altre parti del corpo, la S.C. ha ritenuto che, in sostanza, l'imputato aveva posto in essere una "molestia sessuale" che non varca la soglia della rilevanza penale in relazione all'art. 609 bis c.p. e non è altresì riconducibile ad altre ipotesi criminose, dovendosi escludere con palese evidenza la ravvisabilità di un intento ingiurioso e non potendo configurarsi, in un'abitazione privata, la contravvenzione di cui all'art. 660 c.p.: Cassazione penale sez. III, 15 novembre 1996, n. 1040, C.).

La condotta posta in essere da ... non ha quindi integrato il reato di violenza sessuale a lui contestato.

All'imputato peraltro è stato espressamente contestato nell'imputazione (ed in tal senso la decisione che porta al dispositivo che segue rispetta il disposto dell'art. 521 CPP), sia pure come corollario dell'attività di intimidazione e violenza sessuale fisica, il turpiloquio concernente la sfera sessuale, e di aver mostrato "alla persona offesa immagini ritraesti scene di contenuto esplicitamente pornografico".
Tale condotta, emersa perdurata pressoché fino alla interruzione del rapporto di lavoro (il rilievo è per la non tardività della querela in atti) integra la fattispecie incriminatrice posta dall'art. 594 CP.

E' indiscutibile che, secondo i parametri comunemente accettati della convivenza civile e del rispetto dell'altrui integrità morale, sottoporre una persona ad apprezzamenti volgari sul proprio corpo e sulla propria sessualità (vedi frasi sopra riportate), ed imporle la visione non consenziente di immagini pornografiche, costituisca comportamento ingiurioso, ovvero offensivo dell'onore e del decoro, e lesivo di uno degli aspetti più intimi della libertà morale, relativo alla sfera sessuale.

Per la parte in esame della condotta contestata ... va pertanto ritenuto responsabile del reato p. e p. dagli artt. 81 e 594 CP, commesso in danno di ... .

Pena equa, in considerazione dell'incensuratezza (che consente altresì il beneficio della non menzione) è da individuarsi nella sanzione pecuniaria, equa nella misura di £ 1.000.000 di multa.

La condotta illecita dell'imputato ha cagionato danni morali alla persona offesa che ha dovuto sopportare, per i comportamenti di natura ingiuriosa accertati (i fatti relativi alla vicenda di lavoro, ed al licenziamento, sono estranei al reato strettamente considerato ed al danno diretto conseguente; del resto la domanda risarcitoria è stata limitata al danno morale) l'umiliazione ed il patimento morale derivati dall'invasione offensiva della propria libertà morale e sessuale, umiliazione e patimento ancor più accentuati dalla circostanza di provenire da persona in situazione di supremazia nel rapporto di lavoro, e verso la quale quindi vi era ridotta possibilità di reazione, e particolare condizione di soggezione.

L'imputato deve essere quindi condannato, in accoglimento della domanda azionata dalla parte civile a risarcire i danni anzidetti, che si possono liquidare in via unicamente equitativa, avuto riguardo alle circostanze sopra poste in rilievo, in £ 15.000.000, come richiesto, oltre rifusione delle spese di difesa, liquidate come in dispositivo.

Non è stata chiesta la provvisoria esecutorietà della condanna al risarcimento.

P. q. m.

Il Tribunale, visti gli artt. 521, 533 e 535 CPP, qualificato il fatto come p. e p. dagli artt. 81 cpv. e 594 CP, dichiara l'imputato responsabile del reato così qualificato e lo condanna alla pena di £ 1.000.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Concede il beneficio della non menzione.

Visti gli artt. 538 e segg. CPP,

Condanna l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, equitativamente liquidato in £ 15.000.000;

condanna l'imputato alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile costituita, che si liquidano in £ 2.790.000, oltre £ 40.000 per anticipazioni esenti, oltre IVA e CPA come per legge. Giorni 60 per il deposito.

Modena, 7\6\01 (depositata 1.2.2002)

(Torna alla Sezione Mobbing)