Difformità dei criteri di valutazione del demansionamento nel pubblico impiego rispetto a quelli dell'impiego privato

 

Tar Lazio, Sez. I Quater, 21 gennaio 2009, n. 430 – Rel. Mangia -  C. Maurizio c. Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e contro Co. Gianluca, n.c.

 

Demansionamento nel pubblico impiego – Riferimento all’art. 52 d. lgs., n. 165/2001 e non all’art. 2103 c.c. – Insussistenza nel caso di specie.

 

Nel pubblico impiego si ribadisce l’impossibilità di ravvisare un’ipotesi di demansionamento, il quale non può basarsi su un’indagine che involge la mera “situazione di fatto” bensì presuppone l’esatta individuazione delle funzioni che competono al dipendente ed una discrasia tra quest’ultime e le funzioni in concreto attribuite. Come ripetutamente affermato in ambito giurisprudenziale per il pubblico impiego – la cui normativa in tema di mansioni è disciplinata non dall’art. 2103 c.c. ma dall’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001 - ai fini dell’individuazione del demansionamento il giudice deve, infatti, essenzialmente verificare se le mansioni a cui il dipendente è adibito siano ricomprese o meno “nella categoria di inquadramento del lavoratore” , mentre “nessun rilievo ha una verifica di equivalenza sulle mansioni svolte in concreto” (cfr. Cass. Civ., S.U., 4 aprile 2008, n. 8740).

 

Fatto

Attraverso il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato a mezzo del servizio postale il 17 dicembre 2007 e depositato il 27 dicembre successivo, il ricorrente, vice commissario del Ruolo Direttivo Speciale di prima nomina, contesta la legittimità del decreto in data 30 novembre 2007, con il quale è stato trasferito dal Direttore Generale della Direzione Generale del Personale e della Formazione del D.A.P. dalla Casa Circondariale di Lorusso e Cutugno di Torino alla Casa Circondariale di Asti, con le funzioni di coordinatore del locale nucleo traduzioni e piantonamenti, nonché del provvedimento, contenuto nella nota prot. n. 0321384 del 19 ottobre 2007, con il quale è stato assegnato a svolgere le funzioni di vice commissario presso la Casa Circondariale di Asti, chiedendone l’annullamento.

In particolare, riferisce:

- di far parte del Corpo di Polizia Penitenziaria fin dal 6 aprile 1984;

- di aver conseguito il grado di ispettore capo il 2 novembre 2001 e quello di ispettore superiore l’1.1.2002;

- di aver svolto le funzioni di Comandante di Reparto presso la Casa Circondariale di Torino Lorusso e Cutugno, in virtù dell’ordine di servizio n. 96 del 18 novembre 2004, confermato con ordine di servizio n. 55 del 24 marzo 2005;

- di essere stato nominato, con P.D.G. del 4 maggio 2006, vice commissario in prova del Ruolo Direttivo Speciale, essendo risultato tra i vincitori del relativo concorso interno, per titoli ed esame, indetto con bando del 3.5.2004, pubblicato nel B.U. del Ministero della Giustizia n. 17 del 15.9.2004;

- che, nel frattempo, l’Amministrazione penitenziaria espletava anche il primo concorso, e correlativo corso di formazione, per posti di vice commissario del Ruolo Direttivo Ordinario e, in occasione dell’assegnazione dei vice commissari in prova, effettuava un interpello per mobilità ordinaria, includendo, tra le sedi da scegliere, anche la Casa Circondariale di Torino Lorusso e Cutugno;

- con nota prot. GDAP - 0405662-2006 del 22 febbraio 2006 sono state, dunque, disposte le assegnazioni dei vice commissari del 1° corso del Ruolo Ordinario, tra le quali l’assegnazione dei vice commissari Co. Gianluca (con funzioni di Comandante di Reparto), Anna C. e Irene M. presso la Casa Circondariale di Torino Lorusso e Cutugno;

- di aver, pertanto, inviato una memoria- diffida all’Amministrazione Penitenziaria, tesa a salvaguardare la propria posizione di Comandante di Reparto presso la citata Casa Circondariale;

- che tale memoria-diffida veniva riscontrata dall’Amministrazione con nota prot. GDAP-0119920-2007 del 16 aprile 2007, nell’ambito della quale si rappresentava che “nessuna previsione normativa ipotizza il mantenimento della sede per un appartenente al Corpo di Polizia Penitenziaria che partecipa ad un concorso o frequenti un corso formativo per l’avanzamento ad un ruolo superiore…” ;

- di aver proposto dinanzi a questo Tribunale il ricorso n. 5240/2007 per l’annullamento della su indicata nota e del provvedimento con il quale sono state assegnate al vice commissario Co. le funzioni di Comandante di Reparto presso la C.C. di Torino Lorusso e Cutugno;

- che, concluso il corso di formazione tecnico-professionale e superati gli esami finali, veniva, tra gli altri, invitato ad indicare le proprie preferenze tra le sedi disponibili, indicate in un apposito elenco;

- di essere stato assegnato alla Casa Circondariale di Asti, ossia alla terza delle sue preferenze, nella quale, tra l’altro, già vi è un vice commissario del ruolo ordinario che svolge le funzioni di comandante di reparto;

- di essere stato, pertanto, formalmente trasferito con decreto del 30 novembre 2007 alla C.C. di Asti, con assegnazione delle funzioni di Coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti.

Avverso i sopra indicati provvedimenti di assegnazione e trasferimento deduce i seguenti motivi di impugnativa:

Parte I. Illegittimità derivata e domande connesse. I provvedimenti impugnati sono illegittimi, in via derivata, per tutti i motivi per i quali sono illegittimi i provvedimenti impugnati con il ricorso n. 5240/2007 e precisamente:

I.1) Violazione dell’art. 22 D.Lgs. n. 146/2000, dei principi generali di imparzialità e buon andamento della P.A. desumibili dall’art. 97 della Costituzione e del principio di equiparazione dei dipendenti in prova ai dipendenti di ruolo.

I.2)Eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, mancanza di motivazione. Al vice commissario Co. non potevano essere assegnate le funzioni di comandante di reparto presso la C.C. di Torino perché tali funzioni erano già assegnate al ricorrente. In definitiva, tale sede era già dotata di un funzionario con funzioni di comandante di reparto. L’Amministrazione ha, quindi, posto in essere un vero e proprio demansionamento. Risponde all’interesse pubblico che le funzioni di comandante di reparto vengano svolte “da chi le abbia già svolte per lungo tempo”, tanto più ove si consideri che la mobilità è onerosa per il denaro pubblico.

I.3) Istanza di riunione al ricorso n. 5240/2007.

I.4) Domanda di accertamento del diritto del ricorrente di essere assegnato, come vice commissario del Ruolo Speciale, alla Casa Circondariale di Torino con funzioni di comandante di reparto e di condanna dell’Amministrazione a disporre tale assegnazione.

Parte II - Illegittimità autonoma e domande connesse.

II.1) Violazione del principio generale del divieto di adibizione del pubblico impiegato a mansioni inferiori a quelle svolte in precedenza, desumibile dagli articoli 2013 Codice Civile, 52 D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 e 36 e 97 della Costituzione - Eccesso di potere per carenza di istruttoria, errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, mancanza di motivazione, disparità di trattamento. Con l’assegnazione alla C.C. di Asti l’Amministrazione ha da un lato demansionato il ricorrente, perché sono venute le meno le funzioni di comandante di reparto dallo stesso in precedenza svolte, dall’altro ha lasciato scoperte - senza logica alcuna - “le sedi di Torino Lorusso Cutugno e Prap Torino”, incluse nell’elenco delle sedi assegnabili ai nuovi vice commissari del ruolo speciale. La scelta dell’Amministrazione non può trovare giustificazione nella circostanza che a tali sedi risulta attribuito il coefficiente 3, atteso che ben tre nuovi vice commissari del ruolo speciale, usciti dallo stesso corso, sono stati assegnati a sedi aventi tale coefficiente.

II.2) Domanda di accertamento del diritto del ricorrente di essere assegnato, come vice commissario del Ruolo Speciale, alla Casa Circondariale di Torino Lorusso Cutugno o Prap Torino e di condanna dell’Amministrazione a disporre tale assegnazione.

Con atto depositato in data 7 gennaio 2008 si è costituita l’Amministrazione intimata, astenendosi nel prosieguo dal depositare memorie e/o documenti.

Il controinteressato, sig. Co., non si è costituito.

Alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2008 il ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, in vista di una pronta trattazione del ricorso nel merito, fissata per l’udienza pubblica del 15 maggio 2008.

Dopo aver provveduto al depositato di documenti in data 30 aprile 2008, con memoria prodotta in data 2 maggio 2008 il ricorrente ha insistito sull’ammissibilità delle domande di accertamento del diritto formulate ed ha ribadito la fondatezza delle censure sollevate.

In esito all’udienza pubblica del 15 maggio 2008, la Sezione ha emanato la sentenza istruttoria n. 6995/2008, con la quale - dopo essersi pronunciata negativamente in ordine all’istanza di riunione del presente ricorso con il ricorso n. 5240/2007 - ha chiesto all’Amministrazione chiarimenti sull’assegnazione delle sedi di Torino Lorusso Cutugno e PRAP Torino.

A tale incombente l’Amministrazione ha provveduto con deposito in data 16 settembre 2008.

Con memoria prodotta in data 30 ottobre 2008 il ricorrente ha affermato che la relazione stilata dall’Amministrazione conferma l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, atteso che non chiarisce le ragioni per le quali, nel caso di tre vice commissari, è stato derogato al criterio della priorità, mentre, in relazione al medesimo, si sia deciso diversamente. Ha, altresì, richiamato la sentenza del TAR Piemonte n. 1373 del 13 giugno 2008, emessa su ricorso proposto dall’ispettore capo che svolgeva le funzioni di Responsabile del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti della C.C. di Asti e, dunque, concernente direttamente la sua posizione, evidenziando che - nell’ambito della stessa - il giudice amministrativo ha riconosciuto espressamente il suo demansionamento.

Il ricorso è stato nuovamente introitato per la decisione all’udienza pubblica del 13 novembre 2008.

Diritto

1. In via preliminare, il Collegio ricorda che l’istanza di riunione con il ricorso n. 5240/2007 è già stata respinta con la sentenza n. 6995/2008, in quanto non sono stati ravvisati elementi di connessione tali da rendere la stessa opportuna.

2. Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.

2.1. Come esposto nella narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità del decreto con il quale è stato trasferito alla Casa Circondariale di Asti (e non in altre sedi per le quali aveva espresso preferenza), con le funzioni di coordinatore del locale “Nucleo Traduzioni e Piantonamenti”, nonché del provvedimento con il quale “è stato assegnato a svolgere, le funzioni di Vice commissario presso la Casa Circondariale di Asti”.

In particolare, afferma che “i provvedimenti impugnati … sono illegittimi, in via derivata, per tutti i motivi per i quali sono illegittimi i provvedimenti impugnati con il ricorso n. 5240/2007″ e, comunque, ripropone detti motivi anche avverso i provvedimenti impugnati con il presente ricorso; in seguito, deduce motivi di “illegittimità autonoma”, basati essenzialmente sul demansionamento e sulla disparità di trattamento.

3. Ai fini del decidere in ordine all’illegittimità derivata, il Collegio ritiene che rivesta carattere dirimente l’accertamento della sussistenza o meno di un nesso di presupposizione tra i provvedimenti oggetto di impugnativa con il ricorso n. 5240/2007 e quelli oggetto di impugnativa con il presente gravame.

Orbene, tale nesso non sussiste.

Come già implicitamente desumibile dalla decisione negativa assunta dalla Sezione in ordine all’istanza di riunione avanzata dal ricorrente, i provvedimenti oggetto del giudizio n. 5240/07 e quelli oggetto del presente giudizio sono sì tutti in contrasto con l’interesse del ricorrente a svolgere le proprie funzioni presso la Casa Circondariale di Torino ma, comunque, attengono a vicende giuridiche diverse.

In altre parole, non si tratta di provvedimenti facenti parte della medesima sequenza procedimentale.

In particolare, va nettamente escluso che i provvedimenti di assegnazione del ricorrente alla C.C. di Asti si pongano in rapporto di consequenzialità immediata, diretta e necessaria rispetto ai provvedimenti coinvolgenti l’assegnazione del sig. Co. Gianluca presso la C.C. di Torino Lorusso e Cutugno con le funzioni di comandante di reparto.

La questione che - nel complesso - risulta prospettata dal ricorrente è complessa: non investe un unico procedimento amministrativo, in cui alcuni atti rappresentano l’ordinario presupposto di altri, bensì involge l’espletamento di procedure concorsuali distinte nonché l’individuazione delle sedi “vacanti” da assegnare ai relativi vincitori.

In ragione di tale constatazione, si è indotti ad affermare che anche l’eventuale accoglimento del ricorso n. 5240/07 non avrebbe comportato l’immediata caducazione dell’assegnazione del ricorrente ad Asti, la quale rappresenta una determinazione che si pone in rapporto di stretta consequenzialità con l’espletamento di una procedura concorsuale differente da quella riguardante il sig. Co., implicante l’assunzione da parte dei vincitori - qual è il ricorrente - di una nuova qualifica e, dunque, di nuove funzioni presso le sedi c.d. “vacanti”.

In conclusione, l’illegittimità dei provvedimenti in epigrafe per “illegittimità derivata” dai provvedimenti impugnati con il ricorso n. 5240/2007 è priva di giuridico fondamento per carenza delle stesse condizioni che consentono di ravvisare un’ipotesi di tal genere.

4. Ritenendo i motivi formulati nell’ambito del ricorso n. 5240/2007 “riproposti” anche “avverso i provvedimenti impugnati con il presente ricorso”, il Collegio ritiene di soprassedere in ordine a questioni di ammissibilità in quanto detti motivi sono infondati per le ragioni che seguono.

Al riguardo, la Sezione si è, infatti, già espressa con la sentenza n. 7472 del 26 luglio 2008, di definizione - appunto - del citato ricorso n. 5240/2007.

Atteso che non si ravvisano motivi per discostarsi dall’orientamento assunto, appare sufficiente ribadire - in sintesi - quanto segue:

- il ricorrente non poteva accampare pretese rispetto al posto di comandante di reparto presso la C.C. di Torino Lorusso e Cutugno, in quanto lo ricopriva sprovvisto della qualifica necessaria;

- in caso di passaggio ad altra qualifica, non sussiste alcuna posizione giuridicamente qualificata a mantenere la precedente sede di servizio;

- al momento in cui il posto di comandante di reparto presso la C.C. di Torino Lorusso e Cutugno è stato assegnato al sig. Co., il ricorrente era in possesso solo della qualifica di vice commissario in prova, la quale non può essere posta sullo stesso piano della qualifica di vice commissario.

In definitiva, è da escludere che vi sia stata violazione della normativa in materia di modalità di accesso alla qualifica del ruolo direttivo speciale nonché dei principi di imparzialità e buon andamento.

5. Tutto ciò premesso, permangono da vagliare le censure afferenti l’”illegittimità autonoma” dei provvedimenti impugnati.

Anche tali censure sono infondate.

5.1. Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2103 c.c., 52 d.lgs. n. 165 del 2001, 36 e 97 della Costituzione in quanto l’assegnazione alla Casa Circondariale di Asti avrebbe determinato un “triplice demansionamento” del medesimo.

In particolare, espone che:

- è stato estromesso dallo svolgimento di funzioni non inferiori a quelle di comandante di reparto;

- è stato assegnato ad una sede in cui non può che svolgere funzioni inferiori a quelle di comandante di reparto;

- persino le funzioni di Comandante di Reparto di Asti debbono considerarsi sostanzialmente inferiori a tutte le funzioni proprie del Vice Commissario che possono essere svolte presso la C.C. di Torino Lorusso e Cutugno.

La censura di cui è stata data evidenza non è meritevole di condivisione.

In verità, le considerazioni del ricorrente si basano su un raffronto che involge situazioni diverse e, comunque, non appare esaustivo, in quanto elaborato senza tener conto di elementi essenziali.

Al riguardo, appare determinante porre in evidenza che:

-in precedenza, il ricorrente svolgeva sì le funzioni di comandante di reparto ma - come già rilevato - “sprovvisto della qualifica necessaria” (in quanto ispettore superiore);

in seguito, ha partecipato - con buon esito - ad un concorso per la nomina alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale, manifestando - tra l’altro - la disponibilità a raggiungere qualsiasi sede di servizio assegnata;

-è stato assegnato alla Casa Circondariale di Asti, con le funzioni di Coordinatore del locale Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, sulla base dell’ordine di graduatoria e delle sedi disponibili preventivamente individuate.

Appare, pertanto, evidente che - ai fini del decidere - riveste carattere dirimente valutare se l’Amministrazione, in fase di assegnazione delle funzioni e della sede al ricorrente, in qualità di vincitore del concorso di cui sopra, abbia o meno operato - per quanto di rilevanza in questo giudizio - in ossequio alla disciplina che regolamenta la materia.

Orbene, la disamina del caso conduce ad una soluzione positiva.

Posto che l’avanzamento al ruolo superiore determina l’inizio di una nuova fase nella carriera del dipendente, distinta ed autonoma rispetto al periodo precedente, va osservato che:

-le funzioni di Coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti rientrano tra quelle spettanti ai vice commissari e, dunque, ben possono essere assegnate ai vincitori dei relativi concorsi che abbiano ottenuto la nomina. Tale realtà giuridica non è affatto messa in discussione dal ricorrente, il quale dimostra di ben conoscere l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 146/2000 ed il D.M. 28 gennaio 2004 (in particolare, art. 2, comma 1). Si può, pertanto, affermare che l’assegnazione al ricorrente di tali funzioni è in linea con le prescrizioni normative riguardanti i compiti e le mansioni degli appartenenti ai ruoli direttivi;

-non risultano previste deroghe a tali prescrizioni per il caso in cui l’interessato abbia svolto - in qualità di ispettore superiore - le funzioni di comandante di reparto. In altri termini, lo svolgimento - durante il periodo in cui l’interessato apparteneva ad un ruolo inferiore - di determinate funzioni non comporta alcuna posizione giuridicamente qualificata al mantenimento delle stesse funzioni anche nel caso in cui vi sia avanzamento al ruolo superiore: ciò che rileva è l’assegnazione ai vincitori del concorso di funzioni che rientrano tra quelle spettanti al nuovo ruolo di appartenenza e non, invece, la salvaguardia di posizioni pregresse, specie ove rivestite in carenza della qualifica necessaria.

Sotto il profilo sostanziale, l’assegnazione delle funzioni spettanti al nuovo ruolo di appartenenza è riconducibile alla stessa volontà del ricorrente, il quale - partecipando al concorso per il la nomina alla qualifica di vice commissario del ruolo direttivo speciale - ha implicitamente accettato anche le conseguenze connesse (tra cui, appunto, anche la possibilità di vedersi conferite - in veste di neo vice commissario - le funzioni di coordinatore del nucleo traduzioni e piantonamenti).

In definitiva, non è possibile ravvisare alcun “demansionamento”, atteso che: - le funzioni di comandante di reparto non erano svolte dal ricorrente in qualità di vice commissario; - le funzioni di coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti rientrano tra quelle che possono essere assegnate ai neo vice commissari.

5.2. Il ricorrente lamenta, ancora, la mancata assegnazione alla Casa Circondariale di Torino, sia pure con funzioni inferiori a quelle di comandante di reparto, ed al PRAP Torino, costituenti la prima e la seconda delle preferenze dal medesimo espresse (preferenze, dunque, poste in posizione avanzata rispetto a Asti, risultante terza nell’ordine) ovvero l’assegnazione ad una sede che impone un’assunzione di responsabilità di gran lunga inferiore a quella della C.C. di Torino.

Anche tali censure non sono condivisibili.

In relazione alla mancata assegnazione alla Casa Circondariale di Torino ed al PRAP Torino, appaiono ragionevoli ed esaustivi i chiarimenti forniti dall’Amministrazione con la relazione depositata in data 16 settembre 2008 .

L’Amministrazione ha, infatti, rappresentato che:

-le citate sedi erano caratterizzate dal coefficiente di priorità 3 e, dunque, rientravano tra quelle che - come riferito nella nota del 16 ottobre 2007, prot. DGAP - 0317003-2007 - ben difficilmente sarebbero state assegnate;

-tali sedi non sono state assegnate;

-al principio della “non assegnazione” delle sedi con coefficiente di priorità 3 si è derogato “per soli tre casi”;

-in particolare, detti tre casi hanno interessato la Casa Circondariale di Ivrea ed i Provveditorati Regionali di Roma e Pescara, in quanto caratterizzati da gravi carenze di personale a livello direttivo.

In definitiva, l’Amministrazione ha chiarito i motivi per i quali non ha proceduto ad assegnare le sedi in discussione - riportando dati oggettivi, afferenti la presenza di funzionari in numero adeguato - nonché dato conto delle ragioni che, invece, hanno determinato l’assegnazione di altre sedi aventi coefficiente di priorità 3.

In virtù di tali chiarimenti, si comprende che:

-nell’assegnazione delle sedi, l’Amministrazione ha seguito un iter logico-giuridico ispirato da oggettive e concrete esigenze di servizio, ossia da ragioni di interesse pubblico;

-le determinazioni dell’Amministrazione non risultano viziate per eccesso di potere per “illogicità” e/o disparità di trattamento, atteso che le scelte compiute si parametrano a realtà locali differenti, ben idonee - in quanto tali - a supportare l’assunzione di scelte diverse;

-le stesse determinazioni si pongono, tra l’altro, in linea con indicazioni previamente fornite, ossia rispondono ai criteri previamente formulati dall’Amministrazione, la cui conoscenza era stata garantita agli interessati (in particolare, vedasi la nota del 16.10.2007, prot. GDAP 0317003-2007).

Va, altresì, precisato che la correttezza o meno dell’operato dell’Amministrazione nell’assegnazione delle sedi ai vincitori di un concorso, al termine del relativo corso di formazione, è da ritenere del tutto avulsa da considerazioni afferenti la maggiore o minore importanza delle sedi di provenienza rispetto a quelle di destinazione.

Appare, infatti, evidente che l’assegnazione delle sedi deve avvenire sulla base della posizione rivestita in graduatoria e delle sedi disponili, sicché il dipendente può dolersi della mancata assegnazione a sedi di maggiore importanza esclusivamente nel caso in cui tali sedi - preliminarmente individuate come “vacanti” - siano state assegnate a vincitori che lo seguono in graduatoria, ipotesi questa non certo dimostrata - ma neanche lamentata - nel caso in esame.

Per quanto attiene alla doglianza con la quale il ricorrente lamenta l’assegnazione “all’unica sede (Asti) nella quale ….. non avrebbe potuto svolgere le funzioni di comandante di reparto”, va rilevato, poi, che la stessa non appare pertinente.

Considerando le preferenze espresse dal ricorrente, è doveroso, infatti, rilevare che le sedi che precedevano - nell’ordine - la C.C. di Asti non avrebbero comunque consentito tale eventualità, vedendo già la presenza di funzionari.

6. Stanti i rilievi formulati dal ricorrente nel prosieguo, preme precisare che il Collegio non condivide l’orientamento assunto dal TAR Piemonte con la sentenza n. 1373 del 2008.

In particolare, ribadisce che - al fine di valutare se, nel caso in esame, vi sia stata o meno una corretta applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 - deve tenersi prioritariamente conto delle funzioni spettanti ai vice commissari.

Preso atto che le funzioni di Coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti competono non agli ispettori ma ai vice commissari, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 146/2000 e del successivo D.M. 28 gennaio 2004 (al riguardo, vedasi anche: “atto Camera - interrogazione a risposta scritta 4/04101″), appare indiscutibile che, nel caso di assegnazione ad un neo vice commissario della Polizia Penitenziaria, qual è il ricorrente, delle funzioni di Coordinatore del Nucleo Traduzioni e Piantonamenti, l’operato dell’Amministrazione risulta in linea con il dettato del citato art. 52.

In base a tale rilievo, si ribadisce l’impossibilità di ravvisare un’ipotesi di demansionamento, il quale non può basarsi su un’indagine che involge la mera “situazione di fatto” bensì presuppone l’esatta individuazione delle funzioni che competono al dipendente ed una discrasia tra quest’ultime e le funzioni in concreto attribuite. Come ripetutamente affermato in ambito giurisprudenziale, ai fini dell’individuazione del demansionamento il giudice deve, infatti, essenzialmente verificare se le mansioni a cui il dipendente è adibito siano ricomprese o meno “nella categoria di inquadramento del lavoratore” , mentre “nessun rilievo ha una verifica di equivalenza sulle mansioni svolte in concreto” (cfr. Cass. Civ., S.U., 4 aprile 2008, n. 8740).

7. Come in precedenza rappresentato, il ricorrente formula anche “domande di accertamento” del diritto, concernenti rispettivamente l’assegnazione, “come vice Commissario del Ruolo Speciale, alla Casa Circondariale di Torino, con funzioni di Comandante di Reparto” e l’assegnazione, “come vice Commissario del Ruolo Speciale, alla Casa Circondariale di Torino Lorusso Cutugno o Prap Torino”.

Prima facie, tali domande sono inammissibili, atteso che la situazione giuridica soggettiva che - nel caso di specie - può vantare il ricorrente è di interesse legittimo, non suscettibile di azione di accertamento.

Di tale realtà sembra rendersi conto anche il ricorrente, il quale - con la memoria depositata in data 2 maggio 2008 - si dilunga sull’ammissibilità delle suddette domande, inquadrandole nell’ambito della “tutela risarcitoria”.

Volendo aderire alla ricostruzione giuridica di cui è stata data evidenza, le domande di accertamento del diritto in questione sono, comunque, infondate, stante l’infondatezza della domanda di annullamento.

8. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le peculiarità della vicenda giustificano, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione I quater respinge il ricorso n. 11850/2007.

Compensa integralmente le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

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