Il credito da demansionamento è credito privilegiato azionabile nel giudizio di esecuzione nei confronti del datore di lavoro come tale e non come credito chirografario

 

Corte costituzionale 6 aprile-25 marzo 2004 n. 113 – Pres. Zagrebelsky – Rel. Amirante – Gozzi c. Fallimento Govoni Sim Bianca s.p.a.
 
Demansionamento – Caratteristiche lesive del danno risarcibile – Credito privilegiato – Conseguente illegittimità dell’art. art. 2751-bis, numero 1, del codice civile.
 
Dalla violazione da parte del datore dell'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni cui ha diritto possono derivare a quest'ultimo danni di vario genere: danni a quel complesso di capacità e di attitudini che viene definito con il termine professionalità, con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramenti all'interno o all'esterno dell'azienda; danni alla persona ed alla sua dignità, particolarmente gravi nell'ipotesi, non di scuola, in cui la mancata adibizione del lavoratore alle mansioni cui ha diritto si concretizza nella mancanza di qualsiasi prestazione, sicché egli riceve la retribuzione senza fornire alcun corrispettivo; danni alla salute psichica e fisica. L'attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle a lui spettanti o il mancato affidamento di qualsiasi mansione – situazioni in cui si risolve la violazione dell'articolo 2103 cod. civ. (c.d. demansionamento) – può comportare pertanto, come nelle ipotesi esaminate dalle sentenze n. 326 del 1983 e n. 220 del 2002, anche la violazione dell'art. 2087 cod. civ.
Si deve pertanto riconoscere che tra il credito oggetto del giudizio a quo e quelli già muniti del privilegio in questione sussiste l'omogeneità richiesta per ritenere che la mancata inclusione del primo nel novero dei crediti muniti del privilegio generale sui mobili costituisca violazione dell'articolo 3 della Costituzione.
 
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, promosso con ordinanza del 24 gennaio 2003 dal Tribunale di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Albano Gozzi e il fallimento Govoni Sim Bianca s.p.a., iscritta al n. 355 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Udito nella camera di consiglio del 25 febbraio 2004 il Giudice relatore Francesco Amirante.

Ritenuto in fatto

Nel corso del procedimento civile di opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo del fallimento Govoni Sim Bianca s.p.a. instaurato da Albano Gozzi avverso la statuizione del suddetto decreto che aveva escluso la riconoscibilità del privilegio di cui all'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile in favore del proprio credito per danni da demansionamento riconosciuti con sentenza nei confronti del datore di lavoro poi fallito, il Tribunale di Ferrara, con ordinanza del 24 gennaio 2003, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del citato art. 2751-bis, numero 1, cod. civ., «nella parte in cui non munisce di privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro».

Per quel che riguarda la rilevanza della questione il giudice remittente osserva che l'unico punto controverso del procedimento sottoposto al suo esame riguarda proprio la graduazione del credito del ricorrente che il giudice delegato ha ritenuto di rango chirografario.

Quanto al merito della questione, il Tribunale di Ferrara si sofferma, in primo luogo, sull'analisi delle diverse ipotesi di privilegio generale sui mobili previste dalla norma impugnata in favore dei crediti dei prestatori di lavoro subordinato e ne desume che il credito da demansionamento non può ricomprendersi – neppure in virtù di interpretazione estensiva – in alcuna di esse a causa della loro precisa delimitazione e descrizione. Tale credito, infatti, non solo non è assimilabile alla retribuzione (non essendo corrispettivo di una prestazione contrattualmente prevista) o al trattamento di fine rapporto, ma non è certamente neppure affiancabile ai crediti per danni subiti per effetto della mancata corresponsione dei contributi obbligatori, di licenziamento inefficace, nullo o annullabile o di infortunio sul lavoro (ipotesi, quest'ultima, aggiunta dalla sentenza costituzionale n. 326 del 1983 con i limiti ivi stabiliti). Il credito stesso, d'altra parte, non può nemmeno essere inserito in via analogica nell'ambito della norma impugnata, dal momento che le norme sui privilegi non sono suscettibili di tale integrazione, essendo derogatorie rispetto al principio generale della par condicio creditorum di cui all'art. 2740 cod. civ.

La suddetta esclusione determina, ad avviso del remittente, una ingiustificata disparità di trattamento in quanto, essendo i privilegi accordati «in considerazione della causa del credito» (art. 2745 cod. civ.), nella comparazione fra cause del credito sussisterebbe una sostanziale equivalenza tra la funzione sociale dei crediti gia inclusi nell'art. 2751-bis, numero 1, cod. civ. – tutti accomunati dalla derivazione da comportamenti illeciti del datore di lavoro incidenti sulla sfera personale e sui bisogni primari del lavoratore subordinato – e, in particolare, tra quella del credito per danni da licenziamento illegittimo e la funzione del credito risarcitorio diretto ad annullare gli effetti del demansionamento del lavoratore subordinato.

Il richiesto intervento additivo, univocamente determinato, non si porrebbe in contrasto con il doveroso rispetto delle scelte economico-politiche riservate alla sfera di discrezionalità del legislatore, in quanto esso avrebbe la finalità di dare più completa attuazione al fondamentale principio di uguaglianza nella materia dei privilegi, in linea con quanto recentemente deciso da questa Corte in merito all'estensione della disciplina di cui all'art. 2749 cod. civ. a tutti i crediti privilegiati anche in sede di procedure concorsuali.

Osserva, infine, il giudice remittente che nell'attuale assetto normativo il credito di cui si discute viene posposto non solo a quelli di cui all'art. 2751-bis cod. civ., ma anche a tutte le altre prelazioni di cui alla graduazione dell'art. 2778 cod. civ.

Considerato in diritto

1.― Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro.

2.–– La questione è fondata.

Questa Corte si è pronunciata più volte in tema di legittimità costituzionale delle norme che attribuiscono privilegi – in particolare sotto il profilo della mancata inclusione di alcuni crediti nella categoria privilegiata – enunciando principi i cui contenuti si sono venuti via via precisando con le successive applicazioni.

In primo luogo la Corte ha affermato che, in considerazione del carattere politico-economico dei criteri che presiedono al riconoscimento della natura privilegiata di dati crediti, non è consentito utilizzare lo strumento del giudizio di legittimità costituzionale per introdurre, sia pure con riguardo al rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo (v. sentenze n. 84 del 1992 e n. 40 del 1996).

Il fondamento di tale enunciazione deve rinvenirsi anche nel rilievo che il sistema delle cause di prelazione – derogatorio del principio della par condicio creditorum, ancorché esse siano divenute sempre più numerose – va riguardato tenendo conto delle norme che regolano i rapporti tra i crediti che ne godono, ossia della loro graduazione, sicché l'attribuzione della qualità privilegiata ad un credito non può mai andar disgiunta dalla sua collocazione nell'ordine dei privilegi; collocazione che richiede valutazioni economico-politiche, rimesse al legislatore nell'esercizio della propria discrezionalità.

Se questa è la ratio del principio generale enunciato, si comprende perché la Corte abbia anche affermato che è, invece, possibile sindacare, all'interno di una specifica norma attributiva di un privilegio, la mancata inclusione in essa di fattispecie omogenee a quelle cui la causa di prelazione è riferita (v. le stesse sentenze n. 84 del 1992 e n. 40 del 1996).

In tale ordine di idee la Corte, mentre, a titolo di esempio, ha ritenuto infondata la questione della mancata assimilazione, ai fini del privilegio, dei crediti dei soci delle cooperative di produzione e lavoro per il lavoro prestato in adempimento del contratto sociale a quelli dei lavoratori subordinati (sentenza n. 451 del 1998), ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 2, cod. civ., in quanto non comprendeva le retribuzioni dei prestatori d'opera non intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione, ritenendo tale credito omogeneo a quello dei prestatori d'opera intellettuale (sentenza n. l del 1998).

In altri casi la Corte ha indicato ai giudici ordinari la via dell'interpretazione adeguatrice per ritenere già ricompresi tra i privilegiati alcuni crediti non espressamente indicati dalle norme del codice. Ciò è avvenuto sia in riferimento al credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato rispetto al credito per alimenti, espressamente fornito di privilegio in base all'art. 2751, numero 4, cod. civ. (sentenza n. 17 del 2000), sia con riguardo al credito del dirigente per l'indennità dovutagli per licenziamento ingiustificato rispetto al credito per indennità comunque dovute al dipendente non dirigente per cessazione del rapporto di lavoro, incluso tra i privilegiati ai sensi dell'art. 2751-bis, numero 1, cod. civ. (sentenza n. 228 del 2001).

3.— Per venire a ciò che più da vicino concerne la presente questione, si rileva che, con la sentenza n. 326 del 1983, fu dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero l, cod. civ., «nella parte in cui non munisce del privilegio generale istituito dall'art. 2 della legge n. 426 del 1975 il credito del lavoratore subordinato nei confronti del datore, per danni conseguenti ad infortunio sul lavoro, del quale quest'ultimo sia responsabile, se e nei limiti in cui il creditore non sia soddisfatto dalla percezione delle indennità previdenziali e assistenziali obbligatorie dovute al lavoratore subordinato in dipendenza dello stesso infortunio».

A tale pronuncia la Corte pervenne sul rilievo che l'articolo 2751-bis, numero 1, cod. civ. muniva del privilegio generale sui mobili, tra gli altri, il credito per risarcimento danni subiti per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile «e soprattutto, in unisono stavolta con l'art. 2116 cod. civ., il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali ed assistenziali e non pure il credito de quo».

Si ritenne irragionevole e quindi in violazione dell'articolo 3 Cost. la scelta di non includere il credito per danni da infortunio tra i crediti muniti del privilegio in discussione e di lasciarlo «nella schiera sempre meno folta dei chirografari», e perciò preceduto, riguardo all'esigenza di soddisfazione, da crediti nascenti da cause di minor rilievo.

Siffatto orientamento è stato poi di recente seguito, per ragioni analoghe a quelle esposte, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 2751-bis, numero l, cod. civ., nella parte in cui non muniva del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni conseguenti a malattia professionale della quale sia responsabile il datore di lavoro (sentenza n. 220 del 2002).

4.― Nel caso in esame il remittente assume l'illegittimità della norma dell'art. 2751-bis, numero 1, cod. civ., in quanto, munendo del privilegio i suindicati crediti risarcitori del lavoratore nei confronti del datore per violazione di doveri nascenti a carico di quest'ultimo dal rapporto di lavoro, non include il credito di risarcimento dei danni da demansionamento, benché tale credito abbia natura e fonte analoghe a quelle di alcuni dei crediti muniti del privilegio già nel testo dell'articolo 2751-bis, come introdotto dall'art. 2 della legge 29 luglio 1975, n. 426, ed a quelle dei crediti oggetto degli interventi di questa Corte.

La tesi deve essere condivisa.

L'articolo 2103 cod. civ., nel testo sostituito dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, stabilisce nella prima parte del primo comma che il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.

Nell'elaborazione dei giudici ordinari è incontroverso che dalla violazione da parte del datore dell'obbligo di adibire il lavoratore alle mansioni cui ha diritto possono derivare a quest'ultimo danni di vario genere: danni a quel complesso di capacità e di attitudini che viene definito con il termine professionalità, con conseguente compromissione delle aspettative di miglioramenti all'interno o all'esterno dell'azienda; danni alla persona ed alla sua dignità, particolarmente gravi nell'ipotesi, non di scuola, in cui la mancata adibizione del lavoratore alle mansioni cui ha diritto si concretizza nella mancanza di qualsiasi prestazione, sicché egli riceve la retribuzione senza fornire alcun corrispettivo; danni alla salute psichica e fisica. L'attribuzione al lavoratore di mansioni inferiori a quelle a lui spettanti o il mancato affidamento di qualsiasi mansione – situazioni in cui si risolve la violazione dell'articolo 2103 cod. civ. (c.d. demansionamento) – può comportare pertanto, come nelle ipotesi esaminate dalle sentenze n. 326 del 1983 e n. 220 del 2002, anche la violazione dell'art. 2087 cod. civ.

Si deve pertanto riconoscere che tra il credito oggetto del giudizio a quo e quelli già muniti del privilegio in questione sussiste l'omogeneità richiesta per ritenere che la mancata inclusione del primo nel novero dei crediti muniti del privilegio generale sui mobili costituisca violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

Per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, nella parte in cui non munisce del privilegio generale sui mobili il credito del lavoratore subordinato per danni da demansionamento subiti a causa dell'illegittimo comportamento del datore di lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 marzo 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2004.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

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