Confronto a più voci sul danno esistenziale: la dottrina e Cass n. 15022 e n. 19354/2005

 

Il danno esistenziale al capolinea? Forse no.

Nota a Cassazione 15022/2005

 

La cassazione ha cancellato il danno esistenziale!

Di tale tenore sono i titoli dei primi commenti relativi alla sentenza della Cassazione 16 febbraio - 15 luglio 2005 n.15022 che, inevitabilmente, darà adito a discussioni in ambito dottrinale.

Negli ultimi anni la controversa nozione del danno esistenziale ha visto la luce di numerose monografie, convegni, corsi corredati da una sterminata casistica giurisprudenziale e la sensazione che potrebbe ricavarsi è che fino ad ora, sulla scorta di quanto affermato dalla Cassazione, si è sostanzialmente ragionato sul nulla.

Al di là delle polemiche tra i contrapposti schieramenti che da un lato vedono coloro i quali sono favorevoli all'individuazione della figura sopra indicata e dall'altro coloro che, invece, la ritengono addirittura un guscio vuoto foriera di confusioni e di duplicazione delle poste risarcitorie conviene soffermarsi su quelle che possono essere le conseguenze pratiche di quanto deciso.

Nell'applicazione concreta ai casi che in varia successione si sono presentati, indubbiamente, il danno esistenziale ha visto una degenerazione che è sotto gli occhi di tutti. Verrebbe da dire che il danno per la ritardata visione del film, per il filmino della cerimonia nuziale rovinato, per i preparativi della stessa che hanno subito un ritardo abbiano visto l'emersione, all'interno del danno non patrimoniale, di un'ulteriore figura che si va ad aggiungere al danno biologico, morale ed esistenziale : il danno da c.d. scocciatura e seccatura. Sul campo, in realtà, si scontrano le opposta esigenze di non duplicare le poste risarcitorie senza, però, negare tutela a situazioni che, nell'ottica della moderna società, non possono essere costrette entro gli angusti limiti del combinato disposto degli articoli 185 c.p e 2059 c.c.

Il vero nodo gordiano da sciogliere, quindi, non è quello di stabilire se su un piano meramente astratto il danno esistenziale sia oppure no una figura ammissibile, bensì, analizzare se determinati danni saranno insuscettibili di ristoro o, se più semplicemente, si tratta di vedere lo stesso oggetto da differenti prospettive.

In estrema sintesi vale la pena schematizzare la suddivisione all'interno del danno non patrimoniale così come si è enucleata nel corso dell'evoluzione.

Come è noto il danno non patrimoniale viene suddiviso tra danno biologico quale lesione all'integrità psico-fisica della salute, il danno morale in senso stretto quale mero patimento e sofferenza transeunte, ed infine il danno esistenziale quale lesione che impedisce al soggetto il libero espletamento di attività areddituali che concorrono alla realizzazione esistenziale dello stesso.

Il danno esistenziale viene, inoltre, descritto come il turbamento, anche transitorio a livello temporale, che modifica l'agenda quotidiana del danneggiato che viene, di conseguenza, costretto a cambiare le proprie abitudini di vita. Accantoniamo in questa sede le ulteriori disquisizioni se il danno esistenziale comprenda a livello di sotto categorie il danno biologico e il danno esistenziale puro.

Il danno biologico e il danno esistenziale nascono, dunque, e d'altronde ciò non è un mistero, per cui non si capiscono le critiche in tal senso, per ovviare ai limiti imposti dal combinato disposto degli art 185 c.p. e 2059 c.c. secondo i quali il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge. A questo punto si deve prendere atto di come la nozione di danno non patrimoniale come ogni nozione di carattere negativo sostanzialmente sia di difficile se non impossibile definizione a meno che non si ci accontenti di una definizione prettamente residuale.

La consulta, attraverso due sentenze gemelle, nel 2003 ha riscritto i confini dell'art 2059 c.c. affermando sostanzialmente che tale norma deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato per cui sono risarcibili tutti quei danni che ledono valori ed interessi di natura non patrimoniale che sono tutelati e riconosciuti dalla Costituzione.

Il referente normativo, a dispetto di quanto affermato in passato, del danno non patrimoniale non è dunque l'art 2043 c.c. bensì l'art 2059 attraverso, appunto, un'interpretazione costituzionalmente orientata.

La Cassazione, nella sentenza in commento, aderendo a tali posizioni sostanzialmente ha ribadito come il danno non patrimoniale comprenda anche lesioni che non hanno diretta attinenza all'integrità psico-fisica del danneggiato ma che tali ipotesi devono essere comprese all'interno del danno morale e non del danno esistenziale figura che non ha, in definitiva alcun fondamento normativo, e che comporta il rischio della duplicazione dei risarcimenti.

Va detto, però, per non correre il rischio di sopravvalutare l'affermato principio di diritto, che la Cassazione si è pronunciata su una fattispecie che risulta, indubbiamente, meno controversa rispetto ad altre che in passato sono state liquidate a titolo di danno esistenziale: la perdita del rapporto parentale.

Nella decisione viene ribadito come il meccanismo tabellare e il risarcimento concesso dal giudice di secondo grado avesse, a titolo di danno morale, risarcito congruamente i parenti per la perdita del genitori.

Sulla base delle premesse sin qui sviluppate si impongono delle precisazioni senza dover acriticamente aderire alle posizioni dei favorevoli o dei contrari alla configurazione del danno esistenziale.

Merita riportare, in proposito, un'efficace espressione della scuola triestina secondo cui, in realtà, ogni meccanismo risarcitorio contiene in se, inevitabilmente, un che di arbitrario dal momento che l'unica vera tutela, se fosse in realtà possibile, sarebbe quella di fermare gli orologi riportando il danneggiato nella stessa situazione in cui si trovava prima del fatto illecito come se niente fosse successo.

Il rilievo che il danno esistenziale comporti un'eccessiva parcellizzazione del danno non patrimoniale deve essere ridimensionato dal momento che ad esempio in diritto penale non vi è nessuno che metta in discussione sul piano fenomologico l'unitarietà del reato, eppure la sua scomposizione risulta, secondo ogni studioso della materia, necessaria ai fini di una sua corretta comprensione.

Il problema, pertanto, non è quello di stare a disquisire sull'utilità della nozione di danno esistenziale ma di vedere se le altre voci di danno (biologico e morale) siano idonee a tutelare situazioni che niente hanno a che fare con l'integrità fisica o il patimento morale e transeunte.

Sembra, invece, che la diffidenza nei confronti del danno esistenziale nasconda, in realtà, il timore di dare spazio alla discrezionalità ed alla valutazione equitativa del giudicante che in questo caso non è costretto entro le strette maglie di un rigido meccanismo tabellare.

Tale timore, in verità, appare infondato vuoi perché la certezza del diritto spesso rappresenta un'ideale vuoi perché sono numerosi nel nostro ordinamento i casi in cui forte è la discrezionalità del giudicante.

In proposito basta pensare a quanto accade in diritto penale, ove il nostro codice non contiene certamente le varie tesi sul nesso causale, e quest'ultimo viene sovente ricostruito sulla base dell'intuito di chi si trova a decidere, eppure siamo in una branca del diritto dove primaria è l'esigenza della salvaguardia della libertà personale.

Ma anche nello stesso diritto civile non difettano le circostanze in cui l'intuito del giudicante deve entrare, inevitabilmente, in gioco per applicare la regola di diritto al caso concreto.

L'art 1223 c.c., infatti, non spiega in che modo vada ricostruita la distinzione tra danno evento e danno conseguenza e non a caso il problema ha sempre costituito oggetto di accese dispute dottrinali.

Sarà, quindi, il giudice, attraverso una valutazione discrezionale, a decidere se il danno sottoposto alla sua attenzione vada catalogato in una classe o nell'altra.

Il proliferare, tanto temuto, dei c.d. danni da seccatura o scocciatura dovrebbe, quindi, trovare un adeguato filtro nella ponderata valutazione del giudicante e, comunque, non pare che il rischio sia maggiore rispetto agli esempi sopra riferiti.

Il fatto che il danno esistenziale sia, come dire, a volte di problematica catalogazione rappresenta un altro problema dovuto al fatto che, a parere dello scrivente, inevitabilmente l'interprete debba adottare nella ricostruzione una valutazione che nel contempo si basi sia su parametri soggettivi sia su parametri oggettivi.

Da un punto di vista oggettivo, infatti, i sostenitori del danno esistenziale sostengono come il susseguirsi della casistica giurisprudenziale ne consenta una ricostruzione per grandi classi di danni al punto da avere, sul piano probatorio, un'efficacia presuntiva seppur non assoluta.

Da un punto di vista soggettivo, però, deve poi essere oggetto di valutazione se il fatto, rientrante in una delle classi citate abbia in concreto causato un effettivo danno al richiedente.

Appare evidente, inoltre, il timore che ancora una volta si cela dietro le clausole generali destinate a mutare nei contenuti e nei precetti a seconda dell'emersione di nuovi valori nella società. Anche questo timore appare, peraltro, eccessivo come dimostra l'evoluzione della clausola generale della buona fede e correttezza.

Il richiamo, poi, alla lettura costituzionalmente orientata dell'art 2059 c.c. appare, nondimeno, non meno vago del tanto criticato danno esistenziale.

La nostra carta costituzionale, infatti, non è un mero catalogo di beni facilmente individuabili ed individuati e non si può trascurare che molte delle norme in essa contenute non sono precettive ma programmatiche.

Il punto di maggior interesse della sentenza de qua, forse, è costituito dall'affermazione della Cassazione che nella richiesta da parte del danneggiato di essere rifuso di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali debbano essere comprese tutte le voci risarcibili sia a titolo di danno biologico sia a titolo di danno morale.

Questo è un aspetto che, indubbiamente, in futuro avrà delle ripercussioni a livello pratico dal momento che, alla luce del decisum in commento, devono aspettarsi delle richieste di risarcimento molto generiche senza, magari, nominare il danno esistenziale, ormai reietto, lamentando nel contempo il peggioramento della qualità di vita del cliente.

Il paradosso che si nasconde dietro l'angolo è costituito dal fatto che in futuro potremo assistere a sostenute liquidazioni motivate dal danno subito dalla parte lesa nella propria esistenza. In altre parole il tanto criticato danno esistenziale potrebbe uscire dalla porta per rientrare dalla finestra.

Il vero punctum dolens, però, nasce quando si deve constatare che il meccanismo tabellare non sempre, al di là del danno biologico, esiste o è adeguato alla concreta lesione subita. Se nella sentenza in commento, in merito alla liquidazione della perdita del rapporto parentale, vi è una tabella a cui fare riferimento cosa dire nel caso di danni da abusive immissioni?

Come deve essere valutato e considerato il danno subito dal proprietario che, seppur non leso nella propria integrità psico-fisica, a causa delle immissioni subisca un oggettivo peggioramento delle proprie condizioni di vita?

Come differenziare, inoltre, le posizioni di chi sia costretto a modificare le proprie abitudini di vita rispetto a chi, nonostante tutto, non subisca tali conseguenze?

Nel diritto di proprietà, costituzionalmente riconosciuto, non deve forse essere considerato il diritto ad un pacifico godimento del bene che non comporti un ingiustificato cambiamento delle proprie abitudini di vita?

Come qualificare le ipotesi che parte della dottrina indica come danno esistenziale e, più precisamente, nel danno evento rispetto a quelle che ricadono nel danno conseguenza.

Nel negare la tutela risarcitoria si rischia, allora, di trattare allo stesso modo situazioni diverse.

Sembra, dunque, che il timore verso la discrezionalità del giudicante o la diffidenza nei confronti delle clausole generali abbia guidato la Cassazione verso il più solido e rassicurante meccanismo tabellare.

Sullo sfondo restano una pluralità di situazioni sedimentate nella casistica giurisprudenziale che, recitato il de profundis del danno esistenziale, non si sa ancora in quale tra le altre voci di danno verranno inglobate.

L'evoluzione sempre più frenetica della nostra società e l'emersione di nuovi valori degni di tutela fanno ritenere che, tralasciando ogni dibattito sulle varie etichettature, la questione non sia definitivamente accantonata.

Nel breve periodo, alla luce della sentenza della Cassazione, converrà per gli operatori del diritto formulare richieste di risarcimento sempre più generiche in attesa dei futuri sviluppi in ordine al contrasto tra le posizioni favorevoli e quelle contrarie alla configurazione del danno esistenziale.

Sarà, inoltre, interessante vedere le conseguenze del decisum anche a livello di giurisprudenza di merito.

Ammesso che sia un guscio vuoto, infatti, il danno esistenziale è stato nell'applicazione concreta riempito di contenuti che hanno raggiunto, a dispetto dei denigratori, in molte circostanze un minimo comune denominatore.

Dott. Andrea Bazzichi

(fonte:www.filodiritto.it)

 

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Cassazione III sezione civile, 15 luglio 2005  n. 15022 - Presidente  Duva - Relatore Segreto- Quattrocchi ed altri c. Ministero della Difesa

 

RESPONSABILITA' CIVILE - DANNO NON PATRIMONIALE - DANNO ESISTENZIALE - RESPONSABILITA' CIVILE - DANNO NON PATRIMONIALE DA PERDITA DEL CONGIUNTO

L’atipicità dell’illecito aquiliano è limitata al risarcimento del danno patrimoniale, mentre per il danno non patrimoniale non esiste un’astratta categoria di “danno esistenziale” risarcibile, poiché la risarcibilità è limitata ex art. 2059 c.c. ai soli casi previsti dalla legge, per essi intendendosi sia i casi da questa espressamente previsti sia quelli di lesione di specifici valori della persona umana garantiti dalla costituzione.

Per le domande formulate prima degli arresti giurisprudenziali della S.C. del 2003 , in tema di danno non patrimoniale (sentenze n. 8827 e 8828 del 2003), la domanda di risarcimento del danno morale va interpretata dal giudice di merito, per verificare se la parte aveva inteso richiedere il solo risarcimento del danno morale soggettivo o anche il risarcimento di un’altra voce di danno non patrimoniale  (quale, nel caso di specie, il danno da morte del prossimo congiunto).

 Svolgimento del processo

Quattrocchi Luciana, in proprio e quale esercente la patria potestà sui figli minori Fioravante Maura, Fioravante Ivano e Fioravante Alessandro, convenivano in giudizio davanti al tribunale di Roma, per la parte che ancora interessa il Ministero della Difesa e Langella Luigi, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito del decesso di Fioravante Giuseppe il 9.8.1975, in conseguenza di un incidente stradale, di cui era corresponsabile, nella misura del 60% Langella Luigi, conducente di un autobus del Ministero della difesa, mentre - nella misura del 20% ciascuno - erano responsabili il Fioravante ed il conducente di un terzo mezzo, di proprietà di Abbà Caterina, come accertato in sede penale.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 6565 del 1998,ritenuta la responsabilità nei termini suddetti, condannava in solido il Langella ed il Ministero della difesa al pagamento in favore della Quattrocchi di £. 179.090.000, ed in favore dei Fioravanti della somma di £. 160 milioni, oltre gli interessi dalla data della decisione.

Avverso questa sentenza proponevano appello il Ministero della difesa ed appello incidentale gli attori.

Con sentenza depositata il 25.7.2002, la corte di appello di Roma, in accoglimento dell'appello principale, rigettato l'incidentale, quantificava il residuo credito risarcitorio in E. 28.735,66 per la Quattrocchi ed in £. 42.365,99 per Fioravanti Ivano, Alessandra e Mauro.

Riteneva la corte di merito che doveva essere detratto dal credito degli attori a carico del Ministero, per la parte che atteneva al risarcimento del danno patrimoniale, quanto corrisposto dall'Inail a titolo di rendita, pari nel 1985 a £. 220 milioni, e quindi superiore al danno patrimoniale valutato, con riferimento a quella data, in £. 207 milioni. Conseguentemente il giudice di appello riteneva dovuta solo la somma di cui al dispositivo per il danno morale, (calcolata tenendo conto degli acconti ricevuti, ed aggiungendo, per il lucro cessante gli interessi come già riconosciuti dalla sentenza di primo grado).

La corte di merito rigettava l'appello incidentale relativo alla ritenuta esiguità della liquidazione del. danno morale e di quello materiale, attesa la genericità delle doglianze. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Quattrocchi Luciana, Fioravanti Ivano, Alessandro e Maura.

Non hanno espletato attività difensiva il Ministero della Difesa e Langella Luigi.

Motivi della Decisione

1.Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., nonché la falsa applicazione degli artt. 2943, 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere la corte di appello posto a fondamento della propria decisione un fatto prescritto, non provato dal Ministero della difesa e dalla documentazione da quest'ultimo proposta. Lamentano i ricorrenti che il Ministero della difesa abbia richiesto agli eredi Fioravanti una somma corrispondente all'importo che lo stesso sostiene, ma non prova, di aver versato all'Inail, soltanto allorchè tale asserito diritto era ormai prescritto.

2. Ritiene questa Corte che il motivo sia in parte inammissibile ed in parte infondato.

Va, infatti, osservato che la sentenza impugnata non ha esaminato il punto se il diritto dell'Inail fosse prescritto e se questa prescrizione fosse stata eccepita.

Quindi, in merito a detta questione da una parte non sussiste la soccombenza dei ricorrenti, e conseguentemente l'interesse all'impugnazione, e dall'altra la questione appare nuova e come tale inammissibile.

E' giurisprudenza pacifica di questa Corte che i motivi del ricorso per Cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema

del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in Cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili di ufficio (Cass. 10.5.1995,n. 5106; Cass. 8.7.1994,n. 6426).

2.2. Ove, invece, la questione fosse stata effettivamente proposta in sede di appello, non essendosi sul punto pronunziato il giudice di appello, la censura poteva essere proposta solo sotto il profilo della violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c..

Infatti in questa ipotesi si tratterebbe della violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360 n. 4 c.p.c. (nullità della sentenza e del procedimento) e non come violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ed a maggior ragione come vizio motivazionale a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.(Cass. S.U. 14.1.1992,n. 369; Cass. 25.9.1996,n. 8468).

3.1. La corte di merito ha ritenuto che dovesse tener conto, ai fini del danno patrimoniale degli attori, di quanto corrisposto dall'INAIL a titolo di rendita  oggetto

dell'esercizio dell'azione di surroga dell'istituto assicuratore nei confronti del responsabile Ministero (lett. del 18.6.1986, dell'Inail inviata al Ministero della difesa,

dalla quale risulta peraltro la pendenza   del giudizio

instaurato dall'Istituto nei confronti dell'Amministrazione ed avente ad oggetto la richiesta ex art. 1916, c.c.). Essendo stata costituita la rendita per il danno patrimoniale ed essendo stata esercitata l'azione di surroga da parte dell'INAIL, non era necessario, ai fini della detrazione dalla somma liquidata a titolo di risarcimento di quanto corrisposto dall'Istituto ed a questo dovuto dal Ministero responsabile, che fosse fornita la prova dell'avvenuto pagamento da parte del Ministero all'INAIL.

Ciò infatti attiene ai rapporti tra questi ultimi due soggetti, mentre nei confronti dei danneggiati, la sola corresponsione della rendita e la surrogazione esercitata dall'assicuratore sociale nei confronti del responsabile, comporta che l'assicuratore sia succeduto nei diritti dell'assicurato.

3.2.Invero, nel caso di esercizio da parte dell'INAIL dell'azione di surroga (che rappresenta una peculiare forma di successione a titolo particolare nel diritto di credito del danneggiato) nei confronti del responsabile del danno, il credito del leso si trasferisce all'istituto previdenziale per la quota corrispondente all'indennizzo assicurativo da questo corrisposto, con la conseguenza che l'infortunato perde la legittimazione all'azione risarcitoria solo entro tale limite, conservando il diritto ad ottenere nei confronti del responsabile il residuo risarcimento ove il danno fosse solo in parte coperto dalla detta prestazione assicurativa (in tal senso ved. Cass., S.U., n. 2639 del 1987; Cass. civ., 12/11/1996, n.9874; cass. 18.4.1997, n. 3361).

3.3.La configurabilità in concreto di una siffatta residuale posta risarcitoria inerisce al merito che il giudice a quo ha correttamente considerato nella sua pronuncia, statuendo che ai danneggiati compete l'importo risarcitorio quantificato in

sentenza, decurtato dalla somma capitalizzata relativa alla rendita vitalizia costituita dall'INAIL.

Di talché il pagamento di un eventuale residuo a favore dell'infortunato a titolo risarcitorio risulta in linea con l'intento di evitare ogni illegittima locupletazione.

4.1. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la nullità ed inefficacia della sentenza, per insufficiente, errata ed illogica motivazione, ex art. 360 n. 4 e 5 c.p.c., nonché violazione dell'art. 360 n. 3, per falsa applicazione degli artt. 1223, 2043 e 2056 c.c., art. 2 e 32 Cast..

Lamentano i ricorrenti che nella fattispecie la sentenza impugnata, provvedendo a detrarre dalla somma dovuta a titolo risarcitorio dal Ministero la rendita corrisposta a titolo indennitario dall'INAIL, abbia erratamente effettuato l'applicazione del principio di compensatio lucri cum damno, ammesso solo nell'ipotesi in cui pregiudizio ed incremento patrimoniale dipendano dallo stesso fatto, mentre tanto non si è verificato nella fattispecie.

Secondo i ricorrenti la rendita Inail non dipende dal fatto illecito, ma da un titolo diverso che in detto evento trova la condizione per spiegare efficacia.

In ogni caso ritengono i ricorrenti che la corte di appello avrebbe dovuto tener conto che il danno alla capacità di lavoro generica, intesa come menomazione potenziale, inerente alla lesione della salute della persona, rientra nel danno biologico e, quindi, non è coperta dalla rendita dell'INAIL.

5.1.Ritiene questa Corte che il motivo è infondato e che lo stesso va rigettato.

E' vero che in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, il principio della "compensatio lucri cum damno" può trovare applicazione solo nel caso in cui il vantaggio ed il danno siano entrambi conseguenza immediata e diretta del fatto illecito, quali suoi  effetti contrapposti, mentre non opera allorchè la prestazione ricevuta dal danneggiato ripete la sua fonte e la sua ragione giuridica da un titolo diverso ed indipendente dall'illecito stesso, il quale costituisce soltanto la condizione perchè questo titolo spieghi la sua efficacia, senza che il correlativo effetto di incremento patrimoniale eventualmente conseguito dall'infortunato possa incidere sul "quantum del risarcimento dovuto dal danneggiante (Cass. 10.2.1999, n. 1135) .

5.2.Tuttavia, allorché detta prestazione sia eseguita nei confronti del danneggiato da un assicuratore (nella specie: sociale), il quale abbia diritto di surroga nei confronti del danneggiante, con l'esercizio della surrogazione il danneggiato creditore perde la titolarità del credito ed in essa succede l'assicuratore surrogatosi.

Indipendentemente da quale sia la natura giuridica di detta surroga (segnatamente se essa costituisca surrogazione rientrante nell'art. 1203, n. 5, come si discute in dottrina), è pacifico anche in giurisprudenza che essa comporti l'acquisto a titolo derivativo dei diritti dell'assicurato contro il responsabile.

Il principio fissato dall'art. 1916 c.c. in tema di assicurazione privata contro i danni, in forza del quale la surrogazione dell'assicuratore nei diritti dell'assicurato contro il terzo responsabile consegue al pagamento dell'indennità, subisce nel campo delle assicurazioni sociali

ove gli obblighi assicurativi sono caratterizzati da certezza ed inderogabilità, oltre ad articolarsi in una molteplicità di prestazioni non sempre quantificabili immediatamente in danaro - i necessari adattamenti, nel senso che per il verificarsi dell'indicato subingresso dell'istituto assicuratore (nella specie: Inail) basta la semplice comunicazione al terzo responsabile dell'ammissione del danneggiato all'assistenza prevista dalla legge, accompagnata dalla manifestazione della volontà di esercitare il diritto di surroga, con la conseguenza che in tale momento va calcolato l'indennizzo spettante all'assicurato ai fini della sua detrazione dall'importo complessivo del risarcimento del danno (Cass. 4/12/1997, n.12327).

5.3. In altri termini detta detrazione non è conseguenza dell'applicazione del principio della compensatio lucri cum danno, non essendo lo stesso applicabile, stante le due diverse fonti della prestazione (per il danneggiante: il fatto illecito; per l'assicuratore: l'assicurazione), ma dell'istituto della surroga, il cui esercizio da parte dell'assicuratore comporta la perdita della titolarità del credito del danneggiato nei confronti del responsabile (nella parte in cui è stato soddisfatto dall'assicuratore) e l'acquisto dello stesso da parte dell'assicuratore.

Ciò corrisponde anche a corretti principi di allocazione del danno nell'ambito della responsabilità aquiliana.

Il responsabile del danno ingiusto è tenuto al risarcimento del danno.

Se l'assicuratore sociale provvede al pagamento degli indennizzi di competenza, ma ciononostante non provvede alla surroga e, quindi, non vi è successione nel credito del danneggiato, quest'ultimo rimane creditore ed il danneggiante non potrà giovarsi del pagamento dell'assicuratore, per

ridurre il suo carico risarcitorio, scaricandolo sull'assicuratore e, quindi, stante le modalità di calcolo dei contributi, su quella parte di collettività che al pagamento degli stessi sia tenuta. Rimarranno da regolare i rapporti interni tra danneggiato ed assicuratore: ma a questi rapporti è estraneo il danneggiante debitore.

Qualora, invece, risulti esercitata la surrogazione, va effettuata la detrazione di quanto pagato dall'assicuratore, poiché da un lato il danneggiato ha perso la titolarità del diritto di credito in parte qua ed in essa è subentrato l'assicuratore, e dall'altra non è giustificabile, sempre nella struttura dell'illecito civile, che il danneggiante paghi una prima volta nei confronti del danneggiato ed una seconda in sede di surrogazione nei confronti dell'assicuratore.

5.4.Ne consegue che nella fattispecie correttamente la sentenza impugnata ha rilevato che, avendo l'INAIL corrisposto la rendita ai danneggiati capitalizzata nel novembre del 1985 in £. 220.464.228 e che la stessa era superiore al danno patrimoniale a questi spettanti nella stessa data nella misura di £. 207 milioni, e che dalla lettera dell'INAIL del 18.6.1986 emerge non solo che questi aveva manifestato la volontà di surrogarsi ai danneggiati, ma anche che era stato instaurato un giudizio nei confronti del Ministero a norma dell'art. 1916 c.c., nulla andava più corrisposto agli attori dal Ministero.

6.Inconferente , e come tale inammissibile, è la censura secondo cui il giudice di appello non avrebbe tenuto conto che il danno da perdita di capacità lavorativa generica rientra nel danno biologico.

Infatti non risulta dalla sentenza impugnata che sia stata posta una questione in merito a tale voce di danno o più genericamente in tema di danno biologico, avendo la corte di merito riconosciuto in favore degli attori il danno patrimoniale nella misura suddetta (già soddisfatto dalla rendita capitalizzata corrisposta dall'INAIL) ed il danno morale nella misura di £. 60 milioni per la Quattrocchi ed in £. 82.032.000 per ciascuno dei figli.

7. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 360 n. 4 e 5 c.p.c. per l'inesistenza e la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c..

Assumono i ricorrenti che la sentenza impugnata abbia provveduto alla liquidazione dei danni patrimoniali, senza alcuna motivazione e segnatamente senza tener conto che non tutti í fratelli avevano effettivamente percepito dall'INAIL le stesse somme; che la somma capitalizzata dall'INAIL nel 1985 era pari a £. 147 milioni e non a £.220 milioni, come erratamente ritenuto dal giudice di appello.

8.1. Ritiene questa Corte che il motivo sia inammissibile.

Il giudice di appello, infatti, non ha provveduto ad una rideterminazione del danno patrimoniale, rispetto a quella effettuata dal giudice di primo grado (essendosi poi limitato solo a detrarre quanto già corrisposto dall'INAIL in relazione al danno patrimoniale come liquidato dal tribunale), ma ha ritenuto che le censure mosse in sede di appello avverso la ritenuta esiguità di detta liquidazione erano generiche, rispetto agli analitici criteri di determinazione indicati dal tribunale e non oggetto di contestazione specifica.

A fronte di questa decisione del giudice di appello, i ricorrenti avrebbero esclusivamente potuto, in questa sede di sindacato di legittimità, non rimettere in discussione l'entità del danno patrimoniale, che peraltro attiene ad una valutazione di merito, ma solo dolersi - con adeguata argomentazione - che i motivi di appello, così come formulati, non fossero generici sul punto.

Ne consegue che, essendo detto motivo inconferente rispetto alla statuizione contenuta dalla sentenza, perché adduce in questa sede di legittimità argomentazioni di merito che dovevano essere prospettate al giudice di appello, e non argomentazioni per dimostrare che la censura in appello in merito all'entità del danno patrimoniale non era generica, il motivo va dichiarato inammissibile.

8.2.Infatti la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al "decisum" della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall'art. 366 n. 4 c.p.c., con conseguente inammissibilità - rilevabile anche d'ufficio - del ricorso stesso (Cass. 13/10/1995, n.10695).

8.3.Quanto alla censura di errata individuazione della rendita corrisposta dall'INAIL nel 1985, essa è egualmente inammissibile poiché si risolve in una censura di travisamento del fatto, travisamento del fatto non può costituire motivo di ricorso per cassazione, poiché, risolvendosi in un'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, costituisce un errore denunciabile con il mezzo della revocazione ex art. 395,n. 4, c.p.c. (Cass. 30.1.2003, n. 1512; Cass. 27.1.2003, n. 1202; Cass. n. 1143 del 2003).

9. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 2, 32, 29, 30 e 31 Cost. per non avere la sentenza impugnata accolto la domanda di maggior risarcimento del danno iure proprio, sotto il profilo del danno morale ed esistenziale, subito dalla moglie e dai figli, a seguito della perdita del congiunto, tenuto conto della giovane età della vedova, nel 1975 di anni 34 e dei figli, rispettivamente di anni 11, 9 e 5.

Lamentano i ricorrenti che il Fioravanti aveva all'epoca della morte anni 37, mentre i familiari avevano perso non solo l'assistenza materiale, ma anche morale dello stesso,nonché la figura rispettivamente del marito e del padre, con conseguente danno alla loro esistenza; che non era stata valutata dal giudice di merito la violazione dell'intangibilità del rapporto parentale, tutelato dagli artt. 2, 29 e 30 Cost.; che già in sede di appello, e

segnatamente nella comparsa conclusionale , essi nel ribadire la non adeguatezza del danno morale già specificamente censurata - avevano sostenuto che essa era ravvisabile nel disagio anche morale in cui si erano venuti a trovare i vari attori per la perdita del congiunto e che il tribunale avrebbe dovuto tenere in considerazione la tenerissima età dei figli e la giovane età della vedova; che le somme liquidate a titolo di danno morale erano di gran lunga inferiori a quelle previste dalle tabelle del tribunale di Roma, pari ad C. 100.000 per la vedova e ad C. 120.000 per ciascun figlio.

10.1.Ritiene questa Corte che il motivo sia parzialmente fondato e vada accolto per quanto di ragione.

Osserva questa Corte che nella liquidazione equitativa del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito il giudice di merito deve tener conto delle effettive sofferenze patite dall'offeso, della gravità dell'illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere la somma liquidata adeguata al particolare caso concreto (Cass. 6 ottobre 1994, n. 8177).

Segnatamente, come lamentato dai ricorrenti, la sentenza impugnata non dà atto, nel confermare la liquidazione sul punto di danno non patrimoniale effettuata dal primo giudice, che questi avesse tenuto conto nella liquidazione del danno, anche dello sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare e nella procurata assenza della fondamentale e necessaria figura paterna, proprio nel periodo della vita nella quale essa è più necessaria.

10.2. Come questa Corte ha osservato (Cass. 31.5.2003, n. 8828; Cass. 31.5.2003, n. 8827; cfr. anche Cass. 16525/2003; Cass. 10482/04 ) nel vigente assetto ordinamentale (nel quale assume posizione preminente la costituzione, che all'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo), il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., non può più essere identificato (secondo la tradizionale, restrittiva lettura dell'art. 2059 c.c. in relazione all'art. 185 c.p.) soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell'animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato. A seguito di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., fondata sul principio cd. della "drittwirkung", le norme costituzionali, che attengono a valori inviolabili della persona umana, non solo hanno efficacia precettiva nei confronti dello Stato, ma sono anche immediatamente efficaci nei rapporti privatistici. Pertanto nell'ambito del danno non patrimoniale, di cui all'art. 2059 c.c., rientra, oltre al tradizionale danno morale subiettivo nei casi previsti dalla legge, anche ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti, dalla quale lesione conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata principalmente all'art. 185 c.p..

10.3.Tale interpretazione, decisamente da condividere, ha riportato la responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal codice vigente tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.), con la conseguenza che lo stesso danno biologico, quale danno alla salute, rientrando a pieno titolo a norma dell'art. 32 Cost., tra i valori della persona umana considerati inviolabili dalla Costituzione, trova la sua tutela non nell'art. 2043 c.c., ma nell'art. 2059 c.c.. Sennonchè, mentre per il risarcimento del danno patrimoniale, con il solo riferimento al "danno ingiusto", la clausola generale e primaria di cui all'art. 2043 c.c. comporta un'atipicità dell'illecito, come esattamente affermato a seguito degli arresti della S.C. n. 550 e 501 del 1999, eguale principio di atipicità non può essere affermato in tema di danno non patrimoniale risarcibile.

Infatti la struttura dell'art. 2059 c.c. limita il risarcimento del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge.

La lettura suddetta, costituzionalmente orientata, della Corte di legittimità, ha in buona sostanza ritenuto che, non potendo il legislatore ordinario , per il principio della gerarchia delle fonti,porre limiti alla risarcibilità di valori della persona umana, nella misura e nei casi in cui sono considerati inviolabili dalla Costituzione, anche a detti valori va riconosciuta la tutela minima, e cioè quella risarcitoria.

10.4. Così interpretando l'art. 2059 c.c., si è rimasti nella tipicità del danno non patrimoniale, in quanto si è ritenuto che esso sia risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge ordinaria, ma anche nel caso di lesioni di specifici valori costituzionalmente garantiti della persona.

La conseguenza di ciò è che ai fini dell'art. 2059 c. c. non può farsi riferimento ad una generica categoria di "danno esistenziale" (dagli incerti e non definiti confini), poiché attraverso questa via si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pure attraverso l'individuazione dell'apparente tipica figura categoriale del "danno esistenziale", in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini specifici della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona, ritenuti inviolabili dalla norma costituzionale.

Pertanto il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori dalla ipotesi di cui all'art. 185 c.p. e delle altre minori ipotesi legislativamente previste, attiene solo all'ipotesi specifiche di valori costituzionalmente garantiti (la salute, la famiglia, la reputazione,la libertà di pensiero, ecc.), ma in questo caso non vi è un generico danno non patrimoniale "esistenziale", ma un danno da lesione di quello specifico valore di cui al referente costituzionale.

Non è sufficiente, quindi, come per il danno patrimoniale, che sussista una lesione di una posizione giuridica considerata meritevole di tutela da parte dell'ordinamento, sia pure a fini diversi da quelli risarcitori, ma è necessario, ai fini della risarcibilità ex art. 2059 c.c., che tale lesione attenga a valori della persona umana che la Costituzione dichiari inviolabili, e, come tali, oggetto almeno della tutela minima, che è quella risarcitoria.

Ciò comporta che nel caso in esame vada rigettato il motivo di ricorso nella parte in cui lamenta il mancato risarcimento del danno esistenziale.

10.5. Diverso è il problema per il danno da perdita del rapporto parentale.

L'interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, si concreta nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela è ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 Cost. Esso si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., in raccordo con le suindicate norme della Costituzione e si distingue sia dall'interesse al "bene salute" (protetto dall'art. 32 e tutelato attraverso il risarcimento del danno biologico), sia dall'interesse all'integrità morale (protetto dall'art. 2 Cost. e tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo).

10.6.Il danno patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (non è in re ipsa) e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il risarcimento relativo. Tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire.

La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di quest'ultimi, rimaste definitivamente compromesse.

10.7.Nella fattispecie va accolta, nei termini che si diranno, la censura relativa alla mancata liquidazione del "danno morale" (rectius: danno non patrimoniale) da perdita del congiunto.

Anzitutto va osservato che tanto non introduce una questione nuova relativa al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

Infatti nell'accezione giurisprudenziale corrente antecedentemente agli arresti della S.C. n. 8827 ed 8828/2003 si era giunti ad un'equiparazione tra il concetto di danno morale e danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., con la conseguenza che la richiesta di risarcimento del danno morale equivaleva alla richiesta del risarcimento di tutto il danno previsto dall'art. 2059, sotto i diversi profili che il caso concreto presentava.

Conseguentemente la sola richiesta di risarcimento del "danno morale" tout-court e non del "danno morale soggettivo contingente", se proposta prima del suddetto intervento chiarificatore della Corte di legittimità, non va necessariamente limitata solo a quest'ultimo, ma dovrà il giudice di merito accertare, nell'interpretazione della domanda, se sussiste detta limitazione e quindi detta volontà abdicativa, ovvero se il danneggiato abbia inteso adottare la locuzione di "danno morale" come sinonimo di "danno non patrimoniale", e cioè relativo a profili di pregiudizio non limitato al mero dolore.

Ciò vale tanto più se si considera che molte delle c.d. tabelle applicate per la liquidazione del "danno morale da morte o lesioni in favore dei congiunti" negli ultimi anni hanno aumentato i parametri base di liquidazione rispetto al passato proprio per tener conto dei pregiudizi non patrimoniali diversi dal lutto vero e proprio e quindi dalla sofferenza personale transeunte.

10.9.Sennonchè proprio quest'ultima osservazione, se da una parte corrobora il punto che il danneggiato, con la richiesta di liquidazione del danno morale, possa non aver ritenuto di limitare la richiesta di risarcimento alla sola sofferenza soggettiva e transeunte, ma abbia adottato la locuzione come sinonimo di danno non patrimoniale, dall'altra comporta che il giudice di merito dovrà evitare le duplicazioni risarcitorie.

Infatti, costituendo nel contempo funzioni e limiti del risarcimento del danno alla persona la riparazione del pregiudizio effettivamente subito, se le c.d. tabelle, che il giudice adotta come parametro base per la liquidazione del danno morale da perdita o da lesione di congiunto, già hanno scontato in sede di redazione il pregiudizio non patrimoniale (o impropriamente detto morale) della perdita del rapporto parentale, ovviamente questo profilo del danno non patrimoniale non potrà essere ricalcolato in modo autonomo (salvo che non si proceda ad una precedente depurazione dello stesso dato dall'importo-base del danno morale), rimanendo fermo ed acquisito il principio che il giudice di merito non può procedere ad un'applicazione automatica del risultato tabellare, ma deve personalizzare lo stesso al caso concreto.

11.1.Ne consegue che è affetta dai denunziati vizi e va cassata sul punto la sentenza impugnata, che si è limitata a confermare la statuizione del primo giudice in merito alla liquidazione del "danno morale" senza considerare se con tale originaria richiesta si fosse inteso limitare il risarcimento solo al danno morale soggettivo transeunte, ovvero ci si riferisse ad ogni forma di danno non patrimoniale conseguente alla perdita del congiunto, ed in quest'ultimo caso, se la somma liquidata comportasse un adeguato ristoro anche del danno da perdita della figura rispettivamente del marito e del padre, in relazione alle peculiarità del caso e segnatamente alla giovanissima età dei superstiti.

11.2. Il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della corte di appello di Roma, si uniformerà ai suddetti principi di diritto e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

Accoglie, per quanto di ragione, il quarto motivo di ricorso e rigetta i restanti. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della corte di appello di Roma.

 

Così deciso in Roma, lì 16 febbraio 2005 (depositato il 15.7.2005)

 

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Danno esistenziale, danno biologico: segreti e bugie

 

sommario 1. I difetti di Cass. 15022/05 - 2. Il nocciolo esistenziale - 3. Il focolare domestico - 4. Il linguaggio della 15022/05 - 5. Casistica eso ed endo-familiare - 6. Le attività realizzatrici della persona - 7. Vastità dei lemmi in famiglia - 8. L'insieme dei danni non patrimoniali - 9. L'ingiustizia nell'art. 2043 c.c. - 10. L'evoluzione della specie - 11. Nuove prerogative della persona - 12. Dai diritti soggettivi ai danni inediti - 13. L'inadempimento contrattuale - 14. Tranelli - 15. Riconoscimenti dovuti - 16. Doppi legami - 17. Il dovere di definire -  18. Comunicazioni rapide, fedeltà al consequenzialismo - 19. Né per eccesso, né per difetto - 20. I pregi dell'unità - 21. Essere e fare - 22. Costituzione, diritto vivente, quotidianità.

 

1. Tre gli aspetti sotto i quali la sentenza 15022/05 della Cassazione appare maldestra e infelice:

(a) la contraddittorietà tra il fatto di negare, in generale, l'ammissibilità di una categoria unitaria, relativa a voci di tipo “esistenziale”, nel nostro sistema del danno non patrimoniale; e il fatto di censurare i giudici di merito, al tempo stesso, per non aver tutelato concretamente i soggetti lesi contro simili ripercussioni, nel caso loro affidato - respingendo così una lettura limitata ai soli passaggi del danno “morale”, nella gestione dei contraccolpi azionabili dai parenti dell'ucciso;

(b) la confusione che serpeggia a ogni passo, entro la motivazione, fra i due livelli statutari tenuti presenti dall'art. 2043 c.c. (in coppia con l'art. 2059) rispetto all'elemento del “danno”: da un canto il piano della sussistenza naturalistica di tale componente (vista nei suoi risvolti non patrimoniali: un pregiudizio è stato patito da qualcuno?); dall'altro il piano della rilevanza - in punto di contrarietà all'ordinamento - della perdita stessa (della meritevolezza cioè della posizione o dell'attività colpita dal fatto: quel pregiudizio è formalmente contra ius ?);

(c) l'incongruità di un danno non patrimoniale prospettato, entro la motivazione, quale figura “tipica” del settore aquiliano, anzi dell'intera responsabilità civile; e ciò dopo un cammino che in dottrina e in giurisprudenza (ecco il senso di irrealtà per il lettore) mostra di essersi dipanato, da trent'anni a questa parte, sotto il segno costante dell'espansività: con l'approdo a un riferimento/filtro di cui sarebbe arduo immaginare qualcosa dotato di maggior respiro, nell' ambiente italiano, trattandosi dei “valori della persona di rango costituzionale”.

 

2. Quanto al primo punto allora. Se restiamo al lessico invalso nell'ultimo ventennio, è subito palese come il d.n.a. del “danno esistenziale”, nelle varie situazioni fin qui emerse, non diverga sotto alcuna sfumatura rispetto al motivo della “compromissione delle attività realizzatrici” - che è quanto la pronuncia esclude potersi non risarcire alle vittime.

Ciò che non si riesce a capire, malgrado ogni sforzo, è a quale realtà giuridica/antropologica la 15022/05 pensa che l'indicata categoria (che si dichiara a parole di non voler riconoscere) corrisponderebbe.

Sul come stiano oggi le cose, nella law in action, è difficile nutrire comunque seri dubbi.

In particolare: una volta compiuto, dalle sentenze gemelle del maggio 2003, il trasbordo disciplinare entro l'art. 2059 c.c., e una volta avvenuta la “costituzionalizzazione” in via ermenutica di quest'ultima disposizione, è palese come a contrassegnare il paradigma in esame (a parte il riferimento a momenti della persona diversi dall'integrità psicofisica; ciò che era importante, però, soprattutto prima della svolta del 2003, quando occorreva far capo all'art. 2043 c.c. per evitare le strettoie del reato) altro non sia, oggigiorno, se non il dato “consequenziale” di cui sopra: il tratto cioè della messa in crisi che avrà luogo, a seguito della commissione dell'illecito, per le attività realizzatrici di qualcuno.

Proprio il versante, come s'è detto, la cui mancata neutralizzazione (col mezzo del risarcimento) è all'origine del biasimo pronunciato nei confronti dei giudici di merito, dalla decisione in oggetto - contrariata all'idea che possano trovar credito, dopo la 184/86, equazioni del tipo “danno non patrimoniale = danno morale”.

 

3. Colpa degli esistenzialisti il non aver sottolineato a sufficienza, nel corso del tempo, l'importanza dinamico/”aristotelica” delle poste legate alla famiglia?

Sarebbe un rimprovero poco meritato - almeno sul terreno delle occasioni e della consapevolezza. In una pagina non apocrifa di pochi anni orsono, ad esempio: “I riflessi sui figli allora: chiamati a vivere di lì in poi senza il calore della madre, senza un costante tocco protettivo, avviati talvolta all'orfanotrofio, senza più baci della buonanotte. Oppure senza i sì e i no della figura paterna: finiti i gesti di sostegno virile, i lanci in aria per gioco, le spiegazioni da uomo a uomo, il conforto dopo gli insuccessi. Dolore - certo - singhiozzi, commozione. Ma soprattutto (ecco il danno esistenziale) un'agenda diversa in tanti aspetti: la caduta di ogni appoggio sicuro, un ronzio circostante d'altro genere, pieghe delle cose meno rosee, il dover farcela o cavarsela da soli”.

E in un altro passaggio, a proposito delle differenze tra danno morale e danno esistenziale: “Un bambino che perda la madre andrà incontro a due ordini di ripercussioni, ben distinte fra di loro: da un lato rivangherà il passato, rimpiangerà, si tormenterà, singhiozzerà, paventerà il futuro; dall'altro mangerà cibi meno buoni, sarà più solo a casa, balbetterà, si vestirà spesso disordinatamente, non saprà sempre di sapone, si ammalerà più spesso, non saprà con chi confidarsi, e così via”.

 

4. Nulla di diverso, nella sostanza, se si guarda al linguaggio impiegato dalla 15022/05 - allorché l'estensore parla, usando una litote magari un po' evasiva, di “profili di pregiudizio non limitato al mero dolore”; o quando la sentenza accenna, in termini forse un po' pomposi, alla “libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia”.

 

5. “Attività realizzatrici”, “peculiare formazione sociale”, “famiglia”… si stenta per un attimo a continuare la lettura. Qualcosa nell'insieme appare fuori tono.

Con altri istituti del diritto privato - chissà - equilibrismi (e riduzionismi traspositivi) del genere potrebbero ancora funzionare. Nel nostro caso, una volta che l'attenzione vada alla giurisprudenza, alle decisioni che interessano il crinale esistenzialistico, quel combinarsi di parole entro la 15022/05 assume un suono innaturale, ai confini del paradosso.

 (a) A sconcertare il lettore basterebbe già il riscontro delle figure di responsabilità affermatesi entro il comparto “eso-familiare”: l'uccisione di un parente, per l'appunto, e poi gli aborti traumatici, le sterilità indotte, gli errori giudiziari, la macro-invalidazione del familiare, la violazione del diritto della personalità di un congiunto stretto, e ancora gli stupri, le nascite non desiderate, le immissioni oltre misura, i torti commessi dal datore di lavoro, le avances non gradite; e così via. Tipico un settore costellato da fenomenologie tanto affluenti, numerose?

(b) Oppure gli esiti che segnala, sempre più densamente, il repertorio di natura “endo-familiare”: la mancata assistenza domestica - poniamo - i mantenimenti negati, le segregazioni, i figli dimenticati, i diritti di visita calpestati, le assistenze bruciate, e poi i “mobbing” striscianti, una comunicazione a bigliettini, i tradimenti ostentati, la sobillazione del figlio affidato, e ancora gli inganni prematrimoniali sulla capacità sessuale, maltrattamenti e molestie di ogni tipo, i riconoscimenti negati o tradivi, tutte le altre fattispecie sbocciate dopo l'incontro (non breve) fra primo e quarto libro del c.c. Anche qui la varietà non è da poco, nelle ipotesi affrontate dalle corti.

 

6. E intorno a questo nucleo -  beninteso - l'inventario delle tante ripercussioni “esteriori” (relazionali, affettive, secolari, d'interfaccia) che attendono al varco il familiare/vittima, nell' un emisfero o nell'altro.

Tutto ciò che l'offeso è destinato a perdere, nella qualità della sua vita - mettiamo (restando all'esempio di prima), a seguito di un lutto coniugale; i piccoli riti della quotidianità, dentro e fuori casa: “la spesa al supermercato, il cinema alla sera, l'alternarsi alla guida della macchina, il bricolage domestico, andare in vacanza; e poi gli oggetti pesanti da trasportare, le telefonate a metà pomeriggio, il caffè appena svegli, i regali inattesi, la casa vuota, la mancanza di rumore nell'altra stanza”.

Il conteggio, insomma, delle distinte e cangianti intersezioni del plaintiff, destinate a sfiorire per effetto dell'illecito; ciò che non si potrà più attuare o che si perde la voglia di intraprendere - o che non si compirà comunque più, all'interno del focolare, o dopo un male patito in famiglia.

 

7. Ecco le perplessità allora, ed anzi le riserve, dinanzi al fraseggio perentorio (fin troppo disinvolto)  della 15022/05 - con un sospetto, appena estemporaneo, che si insinua qua e là nella mente: se sia il codice civile ad occuparsi, in qualcuno dei suoi libri,  dell'universo domestico, a contenerlo al proprio interno; o se non sia quest'ultimo ad abbracciare entro se stesso, per certi versi, tutto o buona parte del diritto privato (anche al di là delle prime centinaia di articoli del c.c., o di qualche legge speciale).

Esagerazioni, provocazioni certamente - ma i conti dall'altra parte sembrano tornare ancora meno. E d'ora in poi, comunque: fino a che punto sarà lecito all'interprete, senza offese eccessive per il buon senso, pensare a quella miriade di torti in famiglia e di riflessi mondano/aredittuali per l'attore come a qualcosa di “peculiare”, come a una landa “tipizzata” del sistema?

C'è una soglia generale - sul terreno qualitativo o quantitativo - oltre la quale il ricorso a locuzioni così anguste, restrittive, finisce per trasformarsi in un'opzione verbale poco a fuoco, impropria dogmaticamente?

 

8. Tanto più le forzature sono destinate a spiccare (va aggiunto) man mano che l'inventario dei materiali si completi - nell'alto della nomenclatura codicistica, e ancor più al banco dell'esperienza dei tribunali.

Tanto più le insistenze “tipicistiche” sono destinate a rivelarsi cioè fuori luogo, inadeguate, quanto più all'archivio iniziale si aggiunga il campionario intero dei danni esistenziali extrafamiliari; e magari, completando l'orizzonte, l'elenco di tutti i danni morali (risarcibili oggi in Italia): e, al limite, il catalogo di ogni possibile danno biologico (fisico come psichico).

Ove si consideri, insomma, la superficie complessiva del danno non patrimoniale a 360 gradi.

Non sempre le cose, è vero, sono andate in questo modo. Qualificazioni diverse rispetto al testo della 15022/05 sarebbero state un tempo - allorché i “casi determinati dalla legge” si esaurivano nel ventaglio di cui all'art 185 c.p. - inappuntabili.

Nessun dubbio però che quella stagione sia ormai finita (per sempre, verosimilmente) nel nostro sistema aquiliano - e le inclinazioni verbali o classificatorie per il tortman non potranno che adattarsi, anch'esse, alle trasformazioni in corso.

 

9. A voler fare il confronto, casomai: è il capitolo del danno patrimoniale che si presenta,  oggigiorno, come il più occluso, il “meno atipico” dei due - perlomeno ove si scenda al censimento delle posizioni che rilevano nell'area delittuale.

Danno emergente e lucro cessante non sono cambiati in questi lustri (anzi da qualche secolo in qua)  e, sotto la coltre generale dell'ingiustizia, il bilancio della figure assistite da un presidio risarcitorio appare fin troppo eloquente. Modesti gli spazi operativi accolti oltre la linea del diritto assoluto, le vecchie battaglie anni '60 lasciano trasparire, col senno di poi, non pochi dei loro risvolti di accademicità.

Diritti di credito (da far valere contro i terzi offensori) che si contano sulla punta delle dita; asfittiche le pronunce sulle aspettative protette o sulle chances: men che occasionali gli episodi di udienza extracontrattuale concessa alla detenzione qualificata, al possesso di buona fede, ai diritti personali di godimento. L'ambiente che è come se non esistesse per il diritto privato, quantomeno per la responsabilità civile. Gli interessi legittimi pur essi “deludenti” - stilemi che non hanno prodotto il boom che da loro ci si aspettava, e che appaiono comunque (settori degli appalti pubblici o dei concorsi a parte) rigogliosi soprattutto lungo il versante non patrimoniale. E così avanti.

Scarsi i fuochi applicativi che il ceppo patrimoniale ha saputo,  nell'insieme, accendere; pressoché intatte le colonne d'Ercole della tradizione. Se le tipologie formali possono essersi moltiplicate, nei manuali di diritto privato, i trend che contano per la prassi forense sono più o meno quelli di sempre - o il loro incremento, col trascorrere degli anni, si palesa comunque assai modesto.

 

10. Opposto il consuntivo nel settore non patrimoniale - ove si guardi, nuovamente, al versante delle situazioni che assicurano margini di giustiziabilità all'offeso.

Una volta che la “persona umana” raggiunga il centro della scena (sotto ogni aspetto, esterno come interno), tutto il contorno è destinato a lievitare. E - con il danno che sempre più vede giuridificare i suoi sub-lemmi (con l'articolazione progressiva della modellistica, col rifinirsi continuo degli statuti) - l'intera lex Aquilia muta il proprio volto.

Così già a partire dagli anni settanta (debutto del danno biologico), poi di seguito lungo gli anni ottanta (la 184, il danno psichico, la fuga dal 2059), poi durante gli anni novanta (l'esordio del danno esistenziale), poi ancora dal 2000 in avanti (le sentenze gemelle, la 233/2003, la stella costituzionale che trionfa).

Si è perso nella nomenclatura ufficiale - con l'affrancamento dell'art. 2059 da certe secche ricostruttive (what a fall was that) - anche il marchio “intro-verso” di partenza; il treno della salvaguardia risarcitoria non è più fermo alle vecchie stazioni.

 

11. Una riprova è offerta dalla fertilità che accompagna, da qualche tempo, il gioco di emersione dei nuovi diritti soggettivi.

Basta sfogliare ancora un volta le riviste. Mai come in questi decenni è vivo il meccanismo per cui la celebrazione dei processi, in campo aquiliano, tende a mettere a nudo i particolari delle storie, svelando misteri e patimenti dai quali dipende l'an e il quantum del ristoro, con pronunce nel cui seno si decantano - per sedimentarsi poi in pronunce consimili, nel prosieguo degli episodi - inedite prerogative per l'individuo.

Ed è spesso il bacino esistenziale (aggiungiamo) il protagonista delle vicende in giudizio - come documentano, complice qua e là l'approvazione di qualche legge, le parabole ascendenti che hanno contrassegnato ultimamente la privacy, l' identità personale, in parte la salubrità ambientale.

 

12. La stessa messa a punto di un neo-diritto della persona si atteggia, frequentemente, come un semplice anello della catena - un passaggio intermedio destinato a far sbocciare, in talune circostanze, occasioni risarcitorie prima sconosciute. 

E' quanto mostra di accadere, ultimamente, su terreni quali quelli del diritto all'autodeterminazione, del diritto alla dignità, del diritto alla realizzazione personale.

Ed è quanto già si annuncia, possiamo aggiungere, nei confronti del “neonato” diritto al sostegno, in materia di salvaguardia civilistica delle persone prive di autonomia funzionale - se è vero che il fatto di aiutare gestionalmente un soggetto debole, affiancandogli un vicario il quale seguirà alcuni affari per conto dell'interessato, non comporta certo una “licenza di mortificazione” in spregio a quest'ultimo (sicché non è da escludere, come è stato sottolineato, una possibile responsabilità per inflizione di danno esistenziale a carico dello Stato, e nell'ipotesi di colpa grave anche dei servizi o del giudice, laddove siano stati calpestati noncurantemente i segni psichico/antropologici che nel frangente sconsigliavano, per il benessere emotivo dell'assistito, l'approdo all'istituto dell'interdizione, e si sia evitato di ricorrere all'assai meno stigmatizzante modello dell'amministrazione di sostegno).

 

13. Non meno importanti - allorquando si discorra di riflessi non patrimoniali (e del danno esistenziale in special modo) - i segnali che offre la galassia dell' inadempimento contrattuale.

Dacchè è diventato chiaro a tutti - anche in forza delle indicazioni di cui all'art. 1174 c.c., sempre più riletto “nel segno dei tempi” - come il fatto di aver subito un inadempimento ex art. 1218 c.c. non intacchi in nulla le chances risarcitorie del creditore, vittima in seguito a ciò di un danno non patrimoniale, le ambizioni della cifra tipicistica per quest'ultima voce (posto che dell'atipicità del contratto sarebbe difficile dubitare) sono venute calando ulteriormente.

Non manca in effetti chi: (a) preso atto come il principio dell'autonomia privata sia destinato a incontrare, pur qui, niente più che i limiti generali del sistema (norme imperative, ordine pubblico, buon costume, meritevolezza degli interessi); (b) osservato come entro quei confini nulla impedisca alle parti, volendo, di assumere e disciplinare anche momenti non strettamente riconducili ai “valori costituzionali”, precostituendo magari sub-lemmi ripercussionali per un futuro giudizio di danni, e in qualche modo predeterminando rispetto ai vari nodi soglie ragionevoli di risalto e di quantificazione; (c) sottolinea quanto significativa, sul piano sistematico, appaia la corona dei materiali che si aggiungono così, per le obbligazioni negoziali, alla cerchia di cui alla clausola costituzionale dell' 2059. c.c. (versione post 8828/03).

E ancora una volta - superfluo rilevarlo - appare quella esistenziale la banda destinata a fare, nella maggioranza dei casi, la parte del leone.

Gli esempi sono quelli, ben noti, del lavoro subordinato, della locazione immobiliare, della prestazione medica, dei contratti d'istruzione, della cattiva sorveglianza per le sculture trasportate, della vendita di protesi sanitarie, della vacanza rovinata; e magari del contratto costitutivo di servitù, dei ritardi aerei di un giorno, della mancata attivazione del telefonino, del parrucchiere per la sposa, dell'appalto eseguito troppo lentamente in casa, degli errori del veterinario, dei rullini fotografici dimenticati o distrutti, e così via.

L'interprete sensibile ai motivi generali della libertà, della pretesa al rispetto per i gusti (leciti) di ognuno, della sovranità individuale per i cittadini - e che riconosca nel contratto lo strumento ideale per il governo delle proprie frange idiosincratiche - non potrà non mettere al centro dei riflettori, parlando di danni, proprio il tema dell'attenzione per le (micro e macro) attività “realizzatrici” che ciascun partner si premurava, volta a volta, di sviluppare.

 

14. Il cammino del danno esistenziale è iniziato da pochi lustri. Molti ancora gli approfondimenti da compiere, nell'immediato,  varie le messe a punto cui provvedere, sul terreno applicativo (ad esempio con riguardo alla prova e alla commisurazione), in dottrina come in giurisprudenza - meno forse a livello dello ius condendum, salvo che per rimediare a goffaggini commesse eventualmente dal legislatore.

Non è difficile scorgere sin d'ora, tuttavia, quali saranno - per l'interprete - i tranelli teorico-pratici da evitare con maggior cura. E non v'è dubbio che alcuni fra i “no” più importanti da pronunciare, come avverte la stessa lettura di Cass. 15022/05, si pongano sul terreno del metodo.

 

15. No allora, in primo luogo, agli affreschi sulla responsabilità civile cui difetti un minimo di coerenza ricompositiva, o che manchino di nitore logico/sistematico; no, in particolare, al vezzo di fare le cose senza dirlo, oppure, il che è lo stesso, alla tentazione di dire (in via di principio) cose differenti da quelle che si fanno (all'atto pratico).

In concreto: qualora una certa gamma differenziale esista nel diritto vivente, e sia al centro di svariate decisioni, non soltanto di merito, non sarà possibile al tortman non riconoscerla apertamente - soltanto in forza di un'ostilità culturale inconfessata, o per l'oscuro timore di abusi incombenti, o per segrete sfiducie negli antidoti dell'ordinamento.

Salvo che non si sia disposti, al tempo stesso, a pronunciarsi contro il rilievo tecnico/compromissorio dei filamenti - in punto di negatività, inciviltà, sofferenzialità, odiosità, intollerabilità, etc. - cui il registro in questione fa capo.

Le due cose di pari passo, insomma: e ciò tanto più ove il livello al quale si interviene sia quello di massima autorevolezza, ovvero in sede di giudizio di legittimità (altrimenti succede come nel film di Mike Leigh, che offre il titolo al presente scritto; “segreti e bugie”, per l'appunto, una madre la quale rifiuta inizialmente di accettare la figlia che ignorava di avere, e che più tardi scoprirà la gioia di abbandonarsi invece a quel rapporto, tanto più dolce in quanto con una creatura di colore - ma le infelicità patite prima di quel risultato, si domanda lo spettatore, erano proprio necessarie?).

 

16. No, in secondo luogo, al gusto del dire e contemporaneamente non dire - magari alla propensione ad affermare le cose a metà, all'interno di una motivazione giudiziale.

No soprattutto all'abitudine di proferire, entro una stessa frase, una certa cosa e il suo contrario - no cioè alla scelta di lanciare messaggi contorti, istruzioni impossibili per chi ascolta (come accade, ricordando il celebre saggio “Toward a Theory of Schizophrenia” del 1956, alla madre che incalza il figlioletto “Sii spontaneo!”; al cartello stradale sul viadotto californiano “Ignorate questo messaggio”; alla moglie che tranquillizza il marito: “Caro, esci pure anche stasera e non preoccuparti se rimango qui da sola a casa a piangere”).

No insomma ai doppi legami nella comunicazione umana (e giuridica) - agli avvertimenti che costringano i destinatari ad affrontare, in ogni caso, qualcosa di arduo e di sgradevole: dovendo scegliere se comportarsi alfine come tartufi, facendo le cose senza dirle o dicendole senza farle, o se reagire invece come degli eroi, facendo e chiamando le cose col loro nome (anche là dove questo sia proibito dalla curia; col rischio, magari, di una riprovazione in alto e degli intralci alla carriera). La dissociazione appunto. 

 

 17. No in terzo luogo agli approcci di chi, chiamato a esprimersi circa il merito di certe alterazioni, sotto il profilo sostanziale, risponda unicamente con perifrasi di tipo “derivativistico” - arroccandosi magari dietro locuzioni quali (poniamo) riflessi non patrimoniali da lesione di un rapporto parentale, danno da turbativa dell'ambiente o della tranquillità domestica; o dietro formule come pregiudizio da licenziamento illegittimo, da violazione della libertà o dell'integrità fisica, da errore giudiziario e così di seguito.

Varie le ragioni che impongono, specie a chi le parole le maneggia per professione, di non arrestarsi a soglie di rendiconto “dietrologico” - di non puntare su formule storico/sequenziali e basta.

La più importante, in generale, è un tutt'uno col principio per cui le definizioni debbono offrire al lettore, sia pur in forma sintetica, l'essenza di ciò che ci si aspetta di ricevere (che cosa una certa realtà è effettivamente). E non v'è dubbio trattarsi di un obbligo che investe anche il livello attributivo dei fenomeni - comunque, per quanto qui importa, l'enunciazione dei vari predicati che attengono al danno civile (tanto più su terreni fluenti come quello dell'art. 2059 c.c.).

Indipendentemente da considerazioni sull'unicità o pluralità dei derivati possibili (quale dei tanti, il liquido paglierino che sta colando da quella bottiglia lontana e senza etichetta?), calpesta i suoi impegni dogmatici chi tralasci, come nel caso in esame, di fornire sub-qualifiche a materiali i quali stentano a reggersi in piedi da soli - o a sostantivi i quali, per la loro ampiezza di respiro, potrebbero accusare (al banco di prova dei giudizi) qualche margine di vuoto o inefficienza.

 

18. Si rende possibile così, tra gli astanti, un'effettiva comunicazione disciplinare - comunque uno scambio ragionevolmente veloce (necessario anche per le nozioni civilistiche) - e si suggella al tempo stesso un'istanza di carattere tecnico, la fedeltà alle conclusioni raggiunte in punto di natura generale del danno.

Impossibile in effetti, nel momento in cui sia maturata al riguardo un'opzione “consequenzialistica”, pensare di trarne benefici soltanto sul versante probatorio - dicendo che, poiché si sta parlando di una conseguenza, non è possibile che se ne presuma automaticamente l'esistenza (salvo che per le ripercussioni ordinarie), e che se ne dovrà invece offrire una prova specifica (tanto più severa quanto più estemporanei e singolari siano i riflessi che di fatto si lamentano).

Anche i cimenti di ordine lessicale, una volta consumate le preferenze ricostruttive a favore del crinale “non eventistico”, dovranno svolgersi in maniera coerente; puntando, cioè, su un'aggettivazione che sia in grado di “coprire” adeguatamente quel vuoto semantico/operativo - al livello in cui l'utente sta attendendo.

 

19. Diminuisce così, agli effetti della liquidazione, la possibilità di errori in entrambi i sensi - sia per eccesso, sia per difetto.

Nessun dubbio in effetti, secondo quanto opina la maggioranza degli autori (e la stessa Cass. 5500/5, come s'è visto), circa l'inaccettabilità delle posizioni di chi non crede, per principio, alla diversità tra il polo del “fare” e quello del “sentire”, in ambito non patrimoniale; o di chi esprime dissensi, sempre qui, circa l'opportunità di distinguere fra questa e quella sottovoce lesiva; o di chi propugna addirittura, per l'illecito, una nozione del male a-economico come entità (forzatamente) compatta, indivisibile.

Nessun dubbio, in particolare, circa l'impossibilità di scordare come, parlando di “danno da violazione di un valore della persona di rango costituzionale”, si affermi certo qualcosa di utile in punto di antigiuridicità (un risarcimento dovrà aver luogo nel frangente); e ben poco si dica riguardo a ciò che andrà risarcito, di fatto, alla parte lesa - se è vero che quest'ultima potrebbe accusare a valle (chissà) il patimento di un danno biologico, e/o magari di un danno morale, oltre che di un danno esistenziale.

Così appunto nei processi che si tengono: è ben raro che il conteggio dell'id quod interest avvenga lungo un'unica casella, quand'è in gioco la realtà della persona. E ogni volta le combinazioni differiscono.

Soltanto mantenendo uno stesso piano di nomenclatura - rispetto ai singoli inconvenienti che minaccia (poniamo) un lutto, un sopruso della p.a., un'immissione intollerabile, un demansionamento ingiusto, una diffamazione, etc. - si scongiurerà il pericolo che possano restare senza ascolto, nella pratica, sofferenze e contraccolpi effettivamente patiti dall'attore; o che al contrario si finisca, ignorando il tribunale di cosa sta parlando, per risarcire due volte la medesima partita.

 

20. L'ultimo no da pronunciare, il più importante, è quello nei confronti di ogni ipotesi di scomposizione a tavolino dell'universo esistenziale - di un suo frammentarsi scolastico in una pluralità di spicchi diversi.

Sono note le ragioni che inducono a respingere, in proposito, ogni accusa di indeterminatezza concettuale e/o disciplinare - che hanno spinto cioè, fin dall'inizio, a far confluire le varie faglie mondane dell' homo faber, quali affioranti in tante applicazioni giurisprudenziali (sul terreno della famiglia, del lavoro, della giustizia, della creatività, dello svago, e così via), sotto l'egida di una categoria unitaria:

(a) la costante “palpabilità” delle poste esistenziali, anzitutto, corrispondenti (per definizione) all'appannarsi di qualcosa di “esteriore” nella sfera dell'offeso - ben più rilevabile, anche in istruttoria,  rispetto ad ombre puramente interne dell'individuo;

(b) l'inconsistenza, poi, degli allarmi circa pretesi collassi (prossimi futuri) della r.c., oppure circa la supposta frivolezza di troppe lamentele; la tendenziale esiguità pecuniaria della maggior parte dei risarcimenti in materia (imparagonabili, nel quantum, rispetto a quelli ammessi in altri campi); l'eccezionalità di pronunce fatue o strampalate, da parte di questo o quel giudice di pace, all'interno dei repertori;

(c) l'impresentabilità infine - ovi si parli di “genericità” per questo o quell'insieme di vissuti - di un ricorso a metri valutati diversi da quelli che, da sempre, si impiegano sul terreno del danno biologico (quante le affinità fra il gruppo delle lesioni all'integrità fisica e quello, rispettivamente, dei turbamenti alla salute mentale?), su quello del danno psichico (quanti i punti di contatto tra le migliaia di sindromi catalogate all'interno del DSM americano?), su quello del danno morale (quante le somiglianze tra il dolore che arreca una diffamazione o un insulto, lo strazio per l'uccisione di una persona cara, la sofferenza per una violenza sessuale, la vergogna per uno sfregio alla guancia?).

 

21. Si tratta di indicazioni tanto più salde - è appena il caso di aggiungere - dopo la svolta operata nel 2003 con le sentenze nn. 8828 e 8827 della Cassazione, nonché con la sentenza 233/2003 della Corte costituzionale: ossia dopo la scelta di riprendere e rilanciare con forza, muovendo dagli insegnamenti di Cass. 184/1986, il Leitmotiv delle “attività realizzatrici” della persona quale denominatore comune (nei discorsi sulla risarcibilità) per la cerchia dei danni ultronei al tronco morale/sofferenziale.

Superfluo osservare - alzando lo sguardo oltre l'illecito - come non vi sia nulla in tutto ciò di realmente innovativo.

Più volte è stato rimarcato quanto radicato sia nella nostra cultura - a partire dal Rinascimento (affari e mercanti; ma soprattutto poesia, amicizia, pittura, architettura, politica, saggistica, bellezza), proseguendo poi con il Seicento (scienza, musica, esplorazioni, lirica, studio, castelli, avventura, cimenti politici), con il Settecento (ragione, enciclopedismo, sapere, psichiatria, socialità, artigianato, mondanità), con l'Ottocento (romanticismo, battaglie per gli ideali, risorgimenti, città, scoperte, tecnologie, giornali, sindacati), con il Novecento (politica, viaggi, tecnologia, scienza, volontariato, democrazia, movimenti, partecipazione) - l'orizzonte che ravvisa nel “fare” umano, rigoglioso ma non per questo venale, profittevole ma non necessariamente meschino o opportunistico, il momento chiave dell'esperienza di ciascuno, nonché il trait d'union per tutto quanto si metta in campo nella vita.

 

22. Nessun dubbio che, con il ponte gettato verso l'universo della Costituzione, nei passaggi giurisdizionali di cui sopra, l'accezione di quel fare/essere sia divenuta ancor più solida per l'illecito extracontrattuale; se è vero che proprio i tratti della florealità e del dinamismo - gli stessi che la r.c. ha assunto come cuore pulsante del danno esistenziale, in vista del risarcimento integrale per la vittima -  rappresentano il filo conduttore tra le grandi dichiarazioni di principio di cui alla Costituzione (artt. 2 e 3), la lista delle situazioni direttamente nominate dalla carta fondamentale (salute, famiglia, lavoro, libertà, istruzione, riunione, associazione, etc.), l'insieme delle falserighe comunitarie e internazionalistiche (Diritti dell'uomo, Conv. di New York sui bambini, Costituzione europea, etc.), le indicazioni legislative più immediatamente ricollegabili allo spirito della Costituzione (handicap, maternità, associazionismo, adozione, tutela dei deboli, beni culturali, e così via).

Riappare così (sotto i vessilli emergenti della “realizzazione e del “progetto”)  il motivo di quell'unità leonardesca che corrisponde davvero all'esperienza quotidiana - nel trascorrere che ognuno vive senza sbalzi, durante il suo tempo, fra interstizi professionali e gioie del sesso e della case, fra momenti della cultura o della scienza e rimbalzi dello svago, fra iniziative sportive e intraprese artistiche, fra pratiche del volontariato e viaggi in questa o in quella parte del mondo.

 

Paolo Cendon

 

(fonte: Diritto e Giustizia – D&G Quotidiano del: 22/11/2005  anticipazione dell’articolo di commento - di prossima pubblicazione sul bimestrale Responsabilità civile e previdenza, edito da Giuffrè e sul sito www.personaedanno.it <http://www.personaedanno.it>,- alla sentenza 15022/05 della Cassazione (sezione terza), già pubblicata sul D&G 40/05, a pagina 48, con un commento del magistrato Marco Rossetti)

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Danno esistenziale: fine di un incubo

Quella  gramigna  infestava  i  tribunali

Addio  a  una  categoria  priva  di  autonomia  giuridico-sistematica

 

Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus: in termini semplici, solari e inconfutabili, la Corte di cassazione spazza d’un colpo dal campo della responsabilità civile la gramigna infestante del “danno esistenziale”, e con essa le incertezze, le aporìe e le assurdità che recava seco. Con la sentenza 15022/05 (pubblicata a p. 48), il giudice di legittimità integra (sebbene, come si dirà meglio più innanzi, non completi del tutto) il percorso di riscrittura delle regole della responsabilità, iniziato con Cassazione 8827 e 8828 del 2003 (in «D&G» 22/2003 p. 8), e proseguito - con riferimento al danno non patrimoniale di tipo biologico - da Cassazione 19057/03 (pubblicata in «D&G» 15/2004 p. 56).

Questo il quadro che ne emerge:

a) il danno non patrimoniale è una categoria ampia, suscettibile di essere definita solo in negativo: rientrano in tale categoria i pregiudizi «non suscettivi di valutazione economica» (§ 10.2 dei motivi della decisione);

b) mentre tutti i danni patrimoniali sono sempre risarcibili, nel concorso degli altri elementi costitutivi della responsabilità (colpa, nesso causale e così via), altrettanto non può dirsi per i danni non patrimoniali, i quali sono e restano risarcibili «solo nei casi previsti dalla legge», ex articolo 2059 Cc;

c) le ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale sono costituite da due categorie: 1) le ipotesi espressamente previste da una norma di legge ad hoc (articoli 185 Cp o 89 Cpc); 2) le ipotesi in cui la condotta illecita abbia leso valori inviolabili della persona, costituzionalmente protetti.

 

RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI

Quello della “perimetrazione” dei confini del danno non patrimoniale, e della distinzione da altre figure, è problema le cui radici rimontano al XIX secolo, e che sarebbe vano pretendere di riassumere in poche righe. È possibile, però, ricordare almeno gli “snodi” cruciali che hanno reso tale problema un argine rotto al torrente delle opinioni (Berti, Peccenini e Rossetti, I nuovi danni non patrimoniali, Milano, 2004, 5 e ss.). Un tempo, nessuno dubitava che “danno morale” e “danno non patrimoniale” fossero la stessa cosa: un quid non apprezzabile in denaro. “Danno morale” era l’espressione usata dalla basoche e da talune sentenze, “danno non patrimoniale” era quella più nobile usata dalla dottrina. Il legislatore del 1942 preferì quest’ultima espressione, come si afferma chiaramente nella relazione al codice civile, per evitare confusioni con la categoria - escogitata da parte della dottrina - dei “danni patrimoniali indiretti”, un escamotage per consentire la liquidazione del danno non patrimoniale in un sistema che, per diritto vivente, non l’ammetteva (come statuito da Cassazione Su 20 ottobre 1924, in Giur. it., 1924, I, 1, 952).

Con l’entrata in vigore del codice del 1942, e con l’introduzione del limite alla risarcibilità se non nei casi previsti dalla legge, iniziò un lavorio esegetico, scandito da alcuni contributi dottrinari (Scognamiglio in Riv. dir. civ., 1957, 277), e da famosi arresti giurisprudenziali (in ordine cronologico, i leading cases sono tribunale di Genova 25 maggio 1974, in Giur. it., 1975, I, 2, 54, Cassazione 3675/81 e Corte costituzionale 184/86) tutti concordi nell’affermare che l’articolo 2059 Cc, là dove parla di “danno non patrimoniale”, in realtà faccia riferimento non a tutti i danni non patrimoniali, ma ad una categoria più ristretta e circoscritta di essi, quella dei “danni morali”, intesi quali pregiudizi “pertinenti alla sfera intima del danneggiato” (così Scognamiglio, op. cit.). Questo orientamento, come oggi si ritiene pacificamente, era dettato dall’intento di consentire il risarcimento di pregiudizi chiaramente non patrimoniali, segnatamente quello alla salute, anche in assenza di reato, e dunque in casi in cui non ricorrevano «i casi previsti dalla legge» per la risarcibilità dei pregiudizi non patrimoniali (Rossato, in Riv. dir. civ. 2000, II, 60-61). Si distingueva tra “danno morale” e “altri danni non patrimoniali” per sottrarre almeno una parte dei pregiudizi non patrimoniali al divieto di risarcibilità sancito dall’articolo 2059 Cc. Si trattava di una distinzione artificiosa, posto che in rerum natura appare arduo, se non impossibile, distinguere - ad esempio - il dolore fisico causato da una frattura femorale dal dolore morale derivante dalla forzosa rinuncia a camminare per tutto il periodo della convalescenza. E ciò a prescindere dal rilievo, tanto evidente quanto trascurato, che il codice civile non parla mai di “danno morale”, ma solo di danno non patrimoniale, e che pertanto fu una evidente forzatura interpretativa pretendere di affermare che l’articolo 2059 Cc, là dove pone un limite il risarcimento, faccia riferimento solo al “danno morale”, inteso quale circonferenza di diametro minore rispetti ai “danni non patrimoniali”. Nondimeno questo orientamento, così risalente e così condiviso, finì per trasformare in vulgata l’idea secondo cui sarebbe possibile non solo concettualmente, ma anche nel mondo dei fenomeni reali distinguere il “danno morale” (cioè la sofferenza) dagli altri pregiudizi non patrimoniali. In questo modo si intrecciarono e si confusero due problemi che erano e dovevano restare distinti: quello della definizione dei pregiudizi non patrimoniali, e quello della loro risarcibilità. Detto altrimenti, si usarono le definizioni per aggirare l’irrisarcibilità imposta dalla legge. Questo orientamento, nella seconda metà degli anni ’90, aveva conosciuto una crescita ipertrofica, che aveva condotto a vere e proprie duplicazioni risarcitorie: di qualsiasi pregiudizio non economico bastava infatti predicare che esso fosse non un “danno morale”, ma un “danno non patrimoniale”, per consentirne la risarcibilità anche nelle ipotesi in cui la legge non lo permetteva. Vas electionis di questa tendenza fu la teoria del danno esistenziale, la quale - anche se al di là delle affermazioni e delle intenzioni di suoi padri fondatori - condusse torme di hungry lawyers a domandare, e non di rado vari giudici di pace a ravvisare, danni non patrimoniali risarcibili nelle più bislacche ed improbabili fattispecie: essere restati senza energia elettrica, essere entrati con ritardo al cinema, non avere potuto vedere il filmato della cerimonia nuziale, avere perso il gatto, e via dicendo.

 

LA CORTE PROVA A REAGIRE, MA ALIMENTA I CONTRASTI

La Corte di cassazione provò a mettere ordine in questo disastrato settore con due celebri decisioni (Cassazione 8827 e 8828/03 cit.), sancendo alcuni princìpi chiarificatori: a) non esistono tertia genera di danni oltre quelli patrimoniali e non patrimoniali; b) i danni non patrimoniali sono risarcibili nei casi previsti dalla legge, e tra questi rientrano tutte le ipotesi di lesioni di interessi della persona costituzionalmente protetti. Le indicazioni della Suprema corte, a chi le avesse guardate senza preconcetti, apparivano chiare: a fronte di fatti illeciti produttivi di effetti non patrimoniali, non è possibile pretendere di ravvisare e liquidare tanti danni quanti sono i disagi cui è andata incontro la vittima: e così, ad esempio, nel caso di danno alla salute, un danno per non essere andato a teatro, un danno per non essere andato a caccia, un danno per non essere andato a scuola, un danno per avere sofferto, e così via. Purtroppo, la non del tutto cristallina sintassi di alcuni passi delle suddette decisioni alimentò nuovi contrasti tra gli interpreti, ed in particolare quello che potremmo definire della “bipartizione” o “tripartizione” del danno non patrimoniale.

Secondo alcuni osservatori, infatti, per effetto delle sentenze 8827 ed 8828/03, citt., la vittima di un illecito aquiliano potrebbe pretendere dall’offensore il ristoro di tre poste di danno non patrimoniale: il danno biologico, il danno morale, e l’ulteriore danno non patrimoniale consistito nella lesione di interessi della persona di rango costituzionale (ex multis, in tal senso, Bona in Danno e resp., 2003, 841; nonché, ma in chiave critica, Ponzanelli, in Danno e resp., 2004, 5). Secondo altro orientamento, invece, le sentenze della corte di cassazione 8827 ed 8828/03 non hanno creato nuove “voci” di danno, e non è possibile alcuna distinzione, all’interno della generale categoria del danno non patrimoniale, tra danno morale propriamente detto, e “altri” danni non patrimoniali, derivanti dalla lesione di interessi della persona costituzionalmente protetti, in quanto qualsiasi perdita di tipo personale si traduce sempre e comunque in una sofferenza: sicché tra il danno morale e gli “altri” danni non patrimoniali non sussiste quella diversità ontologica che legittima, invece, la distinzione tra danno biologico, danno patrimoniale e danno non patrimoniale (tribunale di Roma 16 gennaio 2004, in Giurispr. romana, 2004, fasc. 3; tribunale di Roma 27 gennaio 2004, Palaia c. Villa Alba, inedita; tribunale di Roma 26 gennaio 2004, Tocco c. Regione Lazio, inedita).

Questa diversità di vedute sembra avere contagiato la stessa Cassazione. Talora, infatti, il giudice di legittimità ha distinto in modo netto il pregiudizio morale, definito come la sofferenza contingente ed il turbamento dell’animo transeunte, dal danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica (Cassazione 729/05, inedita). Talaltra, invece, i cosiddetti “altri” pregiudizi non patrimoniali, diversi dal “danno morale”, non sono che una “voce” o aspetto del danno morale, e quindi non sarebbero risarcibili autono­mamente (così Cassazione 15449/02, in «D&G» n. 41/2002 p. 22, ma specialmente 25).

 

UN PO’D’ORDINE

La sentenza in rassegna apporta un meritorio contributo di chiarezza sulla questione, sotto due profili:

a) sul piano delle definizioni, mostrando di ritenere che “danno morale” è espressione atecnica, priva di dignità dogmatica, utilizzata dalla prassi per designare una aliqua particula di danni non patrimoniali:

b) sul piano dei concetti, espressamente affermando che sofferenze morali e pregiudizi di interessi costituzionalmente protetti non sono “danni” diversi, ma sono elementi di cui tenere conto nella liquidazione dell’(unico) danno non patrimoniale;

c) sul piano della dogmatica, chiarendo che il danno non patrimoniale è “tipico”, e cioè può essere risarcito solo nei casi previsti dalla legge.

L’aspetto sub b) è di fondamentale importanza, giacché porta a concludere che la perduta possibilità di svolgere questa o quell’altra cosa non sono danni, ma sono fatti, dei quali si deve tenere conto nella liquidazione di un danno unitario, che prende il nome di “danno non patrimoniale” ed è rappresentato dalla sintesi di tutti gli effetti non patrimoniali negativi prodotti dall’illecito. Si è detto “sintesi”, e non “sommatoria”, in quanto nella liquidazione del danno non patrimoniale occorre sempre avere cura di evitare di liquidare due volte il medesimo pregiudizio, come bene mette in evidenza proprio la decisione che si annota. La Corte ha infatti stabilito che, se nella predisposizione delle “tabelle” uniformi per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte del congiunto il singolo ufficio giudiziario abbia già tenuto conto del pregiudizio derivante dalla perdita del rapporto parentale, questo pregiudizio non può poi essere nuovamente liquidato accanto ed in aggiunta al “danno morale”, desunto dalle suddette tabelle. Mi pare che questa affermazione dimostri in modo inequivocabile due cose. La prima è che il cosiddetto “danno morale” e il “danno da rottura del rapporto parentale” sono due modi diversi di chiamare il medesimo pregiudizio. Se, infatti, si trattasse davvero di due pregiudizi “ontologicamente” diversi, non si comprende come sarebbe possibile predeterminare in via astratta il risarcimento dell’uno, “contaminandolo” con il risarcimento dell’altro. Del resto, non occorrerà davvero alcun esprit de finesse per avvedersi che chi perde una persona cara patisce un vulnus morale che può assumere forme esteriori diverse (prostrazione, forzosa rinuncia a varie attività, perdita di conforto morale), ma che ontologicamente è uno ed uno soltanto. La tesi che moltiplica i pregiudizi non patrimoniali a seconda degli effetti di essi è dunque ormai insostenibile, così come - ad esempio - sarebbe insostenibile pretendere di distinguere, in caso di ritardato pagamento di una obbligazione, tanti danni quanti sono i beni al cui acquisto il creditore dovrà rinunciare in conseguenza dell’altrui inadempimento.

 

IL DANNO ESISTENZIALE È MORTO, VIVA IL DANNO ESISTENZIALE!

Non meno importante, nella sentenza che si annota, è l’affermazione secondo cui il danno non patrimoniale è “tipico”. In realtà, se bene intendo il pensiero della Sc, tipico non è tanto il danno in sé, quanto le condizioni in presenza delle quali esso è risarcibile. Dunque il danno non patrimoniale è un danno “tipica­mente risarcibile”, ovvero risarcibile solo nei casi previsti dalla legge. Tali sono, come accennato, sia le ipotesi oggetto di disciplina normativa ad hoc, sia, in generale, le ipotesi di lesioni di diritti inviolabili della persona. Da ciò la Corte fa discendere la insostenibilità teorica della nozione di “danno esistenziale”, mettendone a nudo una delle tante fragilità: la categoria, così come costruita in dottrina, è un recipiente vuoto, bonne a tout faire, che non esce dall’alternativa: se per danno esistenziale si intende un pregiudizio diverso dal danno causato da reato, esso è irrisarcibile ex articolo 2059 Cc; se, per contro, col sintagma “danno esistenziale” si designa il pregiudizio derivante dalla lesione di valori inviolabili della persona, la categoria è inutile, perché costituisce una duplicazione del danno non patrimoniale già oggi risarcibile ex articolo 2059 Cc, in base alla lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 Cc.

In questo modo, la Sc sconfessa quelle decisioni, rese da altre sezioni della Corte stessa, nelle quali si era ritenuto di potere concepire una categoria generale di danno definibile “esistenziale”, definita genericamente come “disagi e turbamento soggettivo”, ma della quale la stessa Corte non aveva mai bene spiegato quali fossero le caratteristiche ed il fondamento (mi riferisco a Cassazione 8904/03 la quale ritenne “esistenziale” il danno da demansionamento del lavoratore subordinato; Cassazione 9009/01 la quale ammise astratto la risarcibilità del “danno esistenziale” patito dal lavoratore subordinato per mancato godimento del diritto alle ferie; Cassazione 4783/01, in «D&G» n. 15/2001, p. 39, che definì “esistenziale” la sofferenza causata da lesioni fisiche, cui era seguita quodam tempore la morte della vittima; Cassazione 7713/00, in «D&G» n. 23/2000 p. 23, ed ivi, n. 24/2000 p. 4, con la quale la Sc ha affermato che la lesione di uno qualsiasi dei diritti fondamentali della persona, anche a prescindere dalla commissione di un reato, è causa di un danno ingiusto ai sensi dell’articolo 2043 Cc, che va risarcito in via equitativa in aggiunta rispetto agli eventuali pregiudizi patrimoniali). Né si creda che tale orientamento, prima della sentenza qui in rassegna, fosse incontrastato: in non rari casi infatti la Sc con maggior realismo e meno indulgenza a costruzioni puramente teoriche, non aveva avuto peli sulla lingua nell’affermare che la tesi del cosiddetto “danno esistenziale” non costituisse altro che un tentativo (più o meno giustificabile) di aggirare il divieto posto dagli articoli 2059 Cc e 185 Cp, escogitato al fine di dare tutela a pregiudizi altrimenti irrisarcibili. Tali affermazioni si rinvengono in un caso in cui il ricorrente aveva invocato, quale pregiudizio derivato dalla irragionevole durata del processo, non solo l’esistenza di danni patrimoniali e morali, ma anche di un “danno esistenziale”, e la Sc ha seccamente liquidato tale pretesa, osservando che - a prescindere da qualsiasi questione circa la configurabilità o meno del suddetto danno esistenziale - esso, quand’anche esistesse, non sarebbe che una “voce” o aspetto del danno morale, e quindi non sarebbe risarcibile autonomamente (in terminis, Cassazione 12935/03; Cassazione 2478/03, in «D&G» n. 12/2003 p. 93 Cassazione 15449/02, in «D&G» n. 41/2002 p. 22, ma specialmente 25, con nota di Didone).

È estremamente significativo, a questo riguardo, riportare le parole di Cassazione 12935/03: «la figura del danno “esistenziale” è stata elaborata per sopperire alle lacune, riscontrate in punto di protezione civilistica degli attributi e dei valori della persona, connesse all’impossibilità di giovarsi dell’articolo 185 Cp (e di liquidare perciò il relativo danno morale) quante volte non si fosse concretizzata una fattispecie di reato, mentre, nella materia di cui trattasi (scilicet, il danno da irragionevole durata del processo, nda), poiché il legislatore è intervenuto enunciando espressa­mente la possibilità di riconoscere il danno “non patrimoniale” al di fuori dai limiti posti dall’arti­colo 2059 Cc (articolo 2, primo comma, della legge 89/2001), risulta evidente come il pregiudizio esistenziale possa costituire, semmai, una “voce” del danno indicato da ultimo, i cui caratteri naturalistici (incidenza su una concreta attività pur non reddituale e non mero patema interiore) non consentono, tuttavia, secondo quanto rilevato anche in dottrina, il riferimento ad una autonoma categoria la quale sia, in sé, soggetta ad un regime risarcitorio diverso da quello previsto per il danno non patrimoniale appunto e che non postuli, quindi, necessariamente, la relativa dimostrazione, tanto più che detto pregiudizio, concretandosi in una modificazione dell’agire del singolo, è agevolmente accertabile altresì in via oggettiva, ovvero sulla base di indici più sicuri (si pensi alla modifica dei propri usi di vita sociale, delle proprie scelte abituali e così via) di quelli che suggeriscono l’esistenza di un danno morale soggettivo». La Corte di cassazione dunque, nella sentenza appena citata, non nega che la perduta possibilità di continuare a svolgere una determinata attività, cui la vittima attendeva prima del fatto illecito, possa costituire un danno risarcibile, ma precisa che di tale perdita si deve tenere conto nella liquidazione del danno morale, e non già creando categoria di danno ad hoc.

Allo stesso filone può ascriversi altresì il decisum di Cassazione 14488/04, la quale affermò risolutamente che «non esiste la categoria del cosiddetto danno esistenziale, essendo, invece risarcibili le lesioni di specifici valori costituzionalmente protetti».

Del pari assai contrastata era la categoria del danno esistenziale nella giurisprudenza di merito.

È singolare rilevare come la maggior parte delle sentenze di merito edite che hanno ritenuto di ravvisare in concreto un danno “esistenziale”, non hanno fatto altro che liquidare a titolo di danno esistenziale (talora denominato danno da perdita o lesione dell’affettività parentale) il pregiudizio non patrimoniale conseguente alla perdita di una persona cara (tribunale di Venezia 30 settembre 2002, in Gius, 2003, 761; tribunale di Napoli 12 febbraio 2002, in Arch. circolaz., 2002, 495; tribunale di Palermo 8 giugno 2001, in Giur. it., 2002, 951; Giud. pace Sora 10 luglio 2000, in Giurispr. romana, 2001, 341; tribu­nale di Milano 31 maggio 1999 e tribunale di Treviso 25 novembre 1998, ambedue in Riv. giur. circolaz., 2000, 143; tribunale di Torino, 08 agosto 1995, in Resp. civ., 1996, 282), ovvero il danno patito dai congiunti della vittima di gravi lesioni (tribunale di Lecce 17 settembre 2001, in Giur. merito, 2002, 399; tribunale di Agrigento 4 giugno 2001, in Giust. civ., 2002, I, 2603), e quindi danni tipicamente “morali”.

Altre decisioni hanno liquidato come esistenziale un danno in realtà consistente nella lesione dell’immagine, della reputazione o dell’identità personale della vittima agli occhi di terzi (tribunale di Forlì 9 ottobre 2002, in Gius, 2003, 91 e tribunale di Verona, 26 febbraio 1996, in Foro it., 1996, I, 3529, ambedue relative alla pubblicazione non autorizzata di una fotografia; pret. Parma 24 marzo 1999, in Cassano, op. ult. cit., 191, relativa ad una ipotesi di licenziamento ingiurioso; tribunale di Milano 8 giugno 2000, ivi, 271; tribunale di Forlì, 15 marzo 2001, ivi, 485). Altre decisioni ancora hanno qualificato come esistenziale un pregiudizio consistente puramente ed unicamente nel disagio dell’animo, e quindi in un danno morale. Le fattispecie concrete prese in esame dalle decisioni di questo tipo hanno ad oggetto una vasta gamma di “dolori”, che vanno dalla semplice perdita di un valore d’affezione (tribunale di Roma 17 aprile 2002, in Giurispr. romana, 2002, 251, relativa al danno da morte dell’animale; pret. Salerno-Eboli, 17 febbraio 1997, in Giust. civ., 1998, I, 2037, relativa all’inadempimento del contratto di videoripresa della cerimonia nuziale), ad eventi variamente incidenti sulla serenità della vittima (tribunale di Palermo 3 marzo 2003, in Gius, 2003, 1911, e tribunale di Locri­Siderno, 6 ottobre 2000, in Danno e resp., 2001, 393, ambedue relative alla nascita di un bimbo malformato, senza che la madre ne fosse stata informata; tribunale di Milano 15 marzo 2001, in Cassano, op. cit., 481, relativa al danno da ingiurie ed aggressioni; tribunale di Torre Annunziata 20 marzo 2002, in Gius, 2002, 1646, e giud. pace Casamassima 10 giugno 1999, in Cassano, op. cit., 223, ambedue relativa ad una ipotesi di forzosa interruzione della gravidanza in seguito all’illecito del terzo; giud. pace Milano 23 luglio 2002, in giudice di pace, 2003, 130, Giud. pace Siracusa 26 marzo 1999, in Giust. civ. 2000, I, 1205, e giud. pace Catanzaro 31 gennaio 2002, in giudice di pace, 2003, 132, tutte e tre relative ad una ipotesi di vacanza rovinata; App. Milano 12 febbraio 2003, in Gius, 2003, 2063, relativa ad un caso di immissioni rumorose moleste; tribunale di Pisa 3 ottobre 2001, in Gius, 2002, 440, relativa ad un caso di molestie sessuali). Numerose, peraltro, sono state anche le pronunce di merito fermamente contrarie alla configurabilità di un danno definibile come “esistenziale”. Si segnalano, in particolare: a) tribunale di Bergamo, 26 febbraio 2003, in Danno e resp., 2003, 547; tale sentenza, in un caso in cui i congiunti di una persona deceduta in seguito ad un fatto illecito avevano domandato il risarcimento del danno esistenziale, ha osservato che la tesi del danno esistenziale, la quale riconduce tutti i pregiudizi non patrimoniali all’articolo 2043 Cc, eccezion fatta per il cosiddetto patema d’animo, nel quale si identifica il danno morale, è erronea in iure, in quanto l’articolo 2043 Cc disciplina unicamente il risarcimento del danno morale. Il cosiddetto “danno esistenziale”, dunque, può avere qualche rilievo come categoria descrittiva, ma non rappresenta un’autonoma categoria giuridico-sistematica, e le perdite che vengono sussunte nel pregiudizio esistenziale in realtà non rappresentano che danni morali o biologici; b) tribunale di Roma, 07 marzo 2002, in Giur. romana, 2002, 4, 160, nonché in Corriere giur., 2002, 10, 1338 con nota di Barenghi; in questa decisione, avente ad oggetto un caso di danno da morte del congiunto, il Tribunale ha affermato che il danno cosiddetto esistenziale, dal punto di vista ontologico, non si distingue in nulla dal danno morale, aggiungendo che «la teoria del danno esistenziale non costituisce che un raffinatissimo tentativo di aggirare (consapevolmente o meno) il divieto di cui all’articolo 2059 Cc: tentativo ammissibile nelle sedi scientifiche, non in quelle giudiziarie, ove il giudice ha il compito di applicare la legge, non di disapplicarla»; c) tribunale di Venezia, 14 gennaio 2003, in Resp. civ. prev., 2003, 1, 198, secondo cui «in caso di lesione alla salute non può essere liquidata - oltre al danno biologico - una distinta voce di danno esistenziale: ciò in quanto nel danno biologico rientrano già tutte le perdite di utilità esistenziali»; d) tribunale di Verona (ordinanza), 02 settembre 2002, in Giur. merito, 2003, I, 1164, secondo cui «il danno esistenziale può essere riconosciuto in favore di congiunti della vittima di reato ove si tratti di danno riflesso o di rimbalzo, ma quando la voce danno è pretesa dalla vittima principale del fatto-reato, la stessa deve ritenersi ricompresa nella categoria dei danni non patrimoniali ex articolo 2059 Cc»; e) tribunale di Genova, 11 luglio 2002, in Gius, 2003, 9, 997, secondo cui in caso di fatto illecito che abbia prodotto un danno alla persona, il danneggiato non può pretendere la liquidazione di una autonoma somma a titolo di danno esistenziale, giacché tale voce di danno è già considerata nella somma liquidata per il danno biologico; f) giudice di pace Venezia , 07 marzo 2002, in giudice di pace, 2003, 32, secondo cui non è risarcibile il danno esistenziale consistente nel turbamento sofferto per aver assistito all’aggressione e al ferimento del proprio cane da parte di altro cane perché la dichiarata sofferenza psichica in concreto non è oggettivamente valutabile; g) tribunale di Roma, 30 ottobre 2001, in Giur. romana, 2002, 2, 76, secondo cui il cosiddetto “danno esistenziale”, asseritamente subito dal prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza dell’altrui atto illecito, non è altro che un danno morale, la cui liquidazione in aggiunta a quest’ultimo costituirebbe pertanto una ingiusta duplicazione.

Marco Rossetti - Magistrato

(fonte: D&G, settimanale n. 40 di sabato 5 novembre 2005)

 

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Il danno esistenziale esiste anche (quando dimostrato) per l'eccessiva durata del processo. Il Palazzaccio continua a cambiare idea

 

La sentenza leggibile nei correlati ribadisce sia l’esistenza del c.d. danno esistenziale, sia che lo stesso possa ravvisarsi anche nei casi in cui sia risarcibile il danno da eccessiva durata del processo ex  L.89/01 (c.d.Legge Pinto).

 

Il fatto

L’attore presentò un ricorso per divorzio consensuale, che, senza giustificazione plausibile, fu portato a sentenza solo 4 anni dopo l’introduzione del ricorso.

Di conseguenza si chiedeva ex art. 6,§.1, CEDU l’indennizzo ex artt 2 e 3 L. 89/01 sotto il profilo del danno patrimoniale, non patrimoniale ed esistenziale, poiché a causa dell’ingiustificato procrastinarsi della causa aveva dovuto troncare una nuova relazione sentimentale ed aveva perso la chanche di formarsi una nuova famiglia.

La Corte di Appello di Milano riconosceva, in via equitativa, all’attore un risarcimento danni, per danno non patrimoniale, pari a €.3000,00 (1000,00 per ciascun anno), in quanto il procedimento aveva avuto una durata di 3 anni superiori alla media della durata dei procedimenti analoghi, calcolata in circa 14 mesi.

Non veniva riconosciuto, però, il danno esistenziale, poiché “….non costituisse un autonomo titolo di danno, rientrando in quello biologico, indimostrato;” né “…

d) che l'inopinato caducarsi del novello progetto matrimoniale, in conseguenza della eccessiva durata della procedura di divorzio, non apparisse suffragato da alcuna prova..”

Questa sentenza emessa è stata impugnata.

 

Considerazioni sulla durata dei processi di giurisdizione volontaria e dei procedimenti camerali

Il primo elemento da evidenziare in questa causa è proprio l’eccessiva durata della stessa.

Infatti è chiaro che questo, come il procedimento per l’accettazione dell’eredità, quello per la separazione consensuale etc, è un procedimento di c.d. volontaria giurisdizione, in cui le parti volendo possono stare in giudizio personalmente, senza l’assistenza del legale (anche se in genere per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali, specie quando vi sono figli minori, dalla maggior parte delle corti è richiesta la presenza di almeno un legale, che può essere comune ad entrambe le parti in causa) e con modalità semplificate rispetto al procedimento di cognizione.

Per esempio per dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni l’attore può anche avvalersi di mezzi di prova atipica, come viene esplicato in sentenza.Ergo la prova dei diritti vantati e della loro lesione può essere data ex combinato disposto degli artt.191 ss cpc e 2699 ss cc, risultando, quindi, ininfluente che il danno biologico sia risultato indimostrato ai fini della liquidazione del danno esistenziale.

Si noti che un recente studio, pubblicato sulle novità procedurali in tema di procedura e divorzi introdotte dal c.d. decreto competitività (“Sulle variazioni al codice di procedura l’incognita del diritto intertemporale” di G.Verde, Guida al Diritto n.22/05 pag.24 ss.),  ha evidenziato che in media un processo per divorzio consensuale dura 4 mesi, a fronte dei 18 di un divorzio giudiziale e contro i 3 ed i 22 rispettivamente di una separazione consensuale e di una giudiziale.

Si evidenzi come, a fronte di questi dati, la stima fatta dalla Corte di Appello di Milano sia stata esagerata in eccesso, considerando equa una durata superiore di ben 10 mesi rispetto ad analogo divorzio e come sia, perciò, più prossima a quella di un divorzio giudiziale in base alle valutazioni sopra riportate.

Si consideri, inoltre, che sono molteplici le incognite da considerare per valutare l’effettiva durata che dovrebbe avere un procedimento standard.

Per esempio essa può variare da tribunale a tribunale, da grado a grado, anche in base al numero delle parti, della difficoltà della causa stessa,  delle richieste avanzate e similia.

Quindi si dovrebbe ridurre il processo ad una grande equazione o, rectius, ad un algoritmo in cui inserire tutte queste varianti e trarne un risultato finale equivalente all’effettiva durata media del procedimento in questione ( v. amplius anche “Principio accusatorio, impugnazioni, ragionevole durata del processo” a cura di Claudio Nunziata ed. Giuffrè allegato a D&G n.29/04).

Vista sotto questa ottica la valutazione della Corte di Appello di Milano può essere corretta anche se, in effetti, risulterebbe poco favorevole all’attore, rispetto all’altro dato sopra riportato.

In limine, si consideri che la Corte di Strasburgo considera equo un procedimento civile durato 18 mesi.

 

Considerazioni generali sulla liquidazione del danno esistenziale

Negli ultimi anni dalle sentenze della Corte Costituzionale n.233/03 e della Cass. civ. 8827/03 in poi, è sorta una lotta ideologica ed intestina tra giurisprudenza e dottrina.

In quest’ultimo campo si possono ravvisare diverse scuole anche se le più importanti sono quella triestina (Cendon), che afferma l’esistenza e l’autonomia di tale danno e quella romana (Rossetti), che, invece, ne nega l’esistenza, considerandolo come un inutile doppione del danno ex art.2043 c.c. ed una “sorta di pericolo” per la stabilità giuridica, in quanto la stessa tipologia di danno, col riconoscimento del danno esistenziale, quale genus a sé e non subcategoria del danno biologico, rischierebbe di esser risarcita due volte: ex art.2043 ed ex art.2059 cc.

Anche la giurisprudenza è molto indecisa su questo fronte in quanto in seno ad una corrente maggioritaria che afferma l’esistenza di tale danno, vi è una corrente minoritaria che lo nega (v. riferimenti normativi e dottrinari riportati ex multis da P.Cendon in ”Caso Barillà: perché sì al danno esistenziale, secondo la Cassazione Penale” pubblicato sul sito www.filodiritto.it; mi si consenta la citazione Giulia Milizia “Riflessioni sul danno esistenziale, ed in particolar modo, sulla liquidazione del danno in caso di morte di un congiunto, di un grave danno estetico, del danno da vacanza rovinata etc. ex art. 2043 c.c. o ex art.2059 c.c. in www.diritto.it  in data 20/01/05; Monatieri“Verso la teoria del danno esistenziale, in P.Cendon e P.Ziviz, curr. Il danno esistenziale,p.713,Milano, 2000 e “i diritti del nascituro: variazioni sul tema di Gozzano”, giur.it, 1994; Bona “Il danno esistenziale bussa alla porta e la Corte Costituzionale apre (verso il “nuovo” art.2059 c.c.), in Danno e resp., 2003, p.941;contra ex multis Gazzoni “l’art.2059 e la Corte Costituzionale: la maledizione colpisce ancora” in resp.civ. prev.2003, p.1292; Rossetti-Peccenini-Berti op.cit.,Milano, 2004, p.121 e ss.; M.Rosetti “Danno biologico, risarcibilità e fondamento normativo” D&G n.15/04 pagg.55-61, nonché l’intero inserto speciale“Danno esistenziale: la prova e la liquidazione” edito sul medesimo  a cura di Flavio Peccenini e di Mauro Di Marzio, sempre su D&G n.15/04; Bert-Peccenini-Rossetti “I nuovi danni non patrimoniali.Risarcimento dei pregiudizi non pecuniari dopo la sentenza della Cassazione n.8827/03” ed.Giuffrè 2004).

È molto interessante notare come la motivazione di questa sentenza, sposando le tesi del Cendon, riconosca che il Morelli abbia subito un danno ex art.2059 cc ed avrebbe avuto diritto ad essere risarcito anche sotto questo aspetto se avesse rinnovato la domanda fatta in primo grado.

La S.C. infatti afferma  “…che l'anomala lunghezza di un processo le produca in capo alla parte che vi e' coinvolta, laddove, del resto, il danno cd. "esistenziale", concretandosi in una modificazione dell'agire del singolo, e' agevolmente accertabile altresi' in via oggettiva, ovvero sulla base di indici piu' sicuri (si pensi al cambiamento dei propri usi di vita sociale, delle proprie scelte abituali e cosi' via) di quelli che suggeriscono l'esistenza di un danno morale soggettivo, del tutto correttamente il Giudice di merito ha ritenuto che "L'inopinato caducarsi del novello progetto matrimoniale del *** in conseguenza della eccessiva durata della procedura di divorzio non appare suffragato da alcuna prova seria, tale non potendosi considerare la dichiarazione di certa *** *** in data 22 maggio 2002 (costei avrebbe deciso di troncare la relazione sentimentale instaurata con il *** allorche', nell'estate del 2000, le fu comunicato l'ulteriore rinvio della causa di divorzio)", senza che, d'altra parte, si verta nell'ambito dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 e che la predetta *** sia stata indicata quale teste sulle circostanze contenute nella dichiarazione stessa...”.

Ergo in questo caso è ravvisabile un diritto al risarcimento del danno esistenziale sotto un duplice aspetto: una lesione di un proprio diritto e una negazione al diritto soggettivo ad avere una normale vita familiare.

Infatti a causa dell’eccessiva durata del processo è stato leso il diritto del ricorrente ad avere un equo processo ex art. 2 L.89/01, eccessiva durata tanto più ingiusta in quanto connessa “..all'afflizione causata dall'esorbitante attesa della decisione, ovvero al patema d'animo, all'ansia ed alla sofferenza morale che non occorre dimostrare, sia pure attraverso elementi presuntivi, trattandosi di conseguenze (non patrimoniali appunto) che possono reputarsi presenti secondo l'id quod plerumque accidit..”, sì che è innegabile che sia ravvisabile sotto questo aspetto un danno ex art.2059 c.c., anche qualora il c.d. danno biologico risulti indimostrato.

Inoltre il ricorrente, per l’eccessivo prolungarsi del suo divorzio, ha dovuto subire la rottura della sua relazione sentimentale con la compagna con la quale aveva già programmato un nuovo matrimonio e così ha perso anche la possibilità di formarsi una nuova famiglia.

È indubbio, anche in questo caso, che sia stato leso il suo diritto soggettivo ad avere una regolare vita familiare, all’interno della quale esplicare e sviluppare la sua personalità.

 

Conclusioni

La sentenza dimostra, anche, come lo stesso danno esistenziale, nella medesima causa, possa essere risarcito sotto profili diversi e concorrenti, rectius connessi tra loro, ma soprattutto, in attesa di una pronuncia definita delle Sez.unite, afferma, in modo decisivo, l’esistenza del danno esistenziale, riconoscendolo come genus a sé, ben distinto dal danno biologico e liquidabile, anche qualora quest’ultimo non possa essere dimostrato, in quanto è un danno in re ipsa, cioè ravvisabile già nella lesione di un diritto costituzionalmente (ed in base alle leggi fondamentali e naturali) tutelabile.

Di conseguenza vengono ulteriormente smentite quelle cassandre che vogliono il danno esistenziale già sulla via del tramonto e/o che ne neghino la sua autonomia e configurabilità, anche se queste discussioni alla fine risultano sterili, non solo per il fatto che l’orientamento della dottrina e della giurisprudenza predominante lo consideri un tertium genus della categoria danni risarcibili, ma anche perché è una tipologia di danno sorta in tempi relativamente recenti, così che sarebbe illogica ogni sua negazione a priori.

In definitiva sarà solo l’evolversi della giurisprudenza e della dottrina a determinare in modo definitivo l’esistenza o meno del danno ex art.2059 cc.

Giulia Milizia

(fonte: D&G, quotidiano del 23/11/2005)

 

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Cassazione – Sezione prima civile – sentenza 17 maggio-4 ottobre 2005, n. 19354 - Presidente Morelli – Relatore Giuliani

 

Svolgimento del processo

 

Con ricorso depositato il 25 giugno 2002, Walter B. chiedeva che la Corte di appello di Milano, previo accertamento della violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in avanti, per brevità, denominata semplicemente Convenzione europea), sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, disponesse la condanna del ministero della Giustizia al pagamento di quanto dovutogli a titolo di equa riparazione del danno, patrimoniale, non patrimoniale ed esistenziale, subito in conseguenza della durata appunto della causa civile che, da lui instaurata davanti al Tribunale di Torino con ricorso notificato il 14 luglio 1997, avente per oggetto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 31 agosto 1986 con Anna Maria Lorena Fissore, era stata decisa da detto Giudice con sentenza definitiva del 18 luglio-26 novembre 2001.

Si costituiva in giudizio l’Amministrazione convenuta, resistendo alla pretesa avversaria.

Il Giudice adito, con decreto emesso in data 27 settembre/11 ottobre 2002, condannava la predetta Amministrazione al pagamento della somma di euro 3.000,00, a titolo di ristoro del danno non patrimoniale conseguente alla non ragionevole durata del procedimento di divorzio sopra indicato, rigettando ogni diversa domanda di danni e segnatamente assumendo:

a) che tra la data della notificazione del ricorso e quella della decisione fossero trascorsi più di quattro anni, laddove la durata ragionevole della causa, di pronta ed agevole definizione trattandosi di divorzio “consensuale” siccome relativo alla sola pronuncia di “stato”, con esclusione delle questioni di ordine patrimoniale, doveva essere stimata pari ad un anno e due mesi;

b) che fosse da liquidare al B., a titolo di ristoro, in via equitativa, del danno non patrimoniale, la somma di euro 1.000,00 per ciascuno dei tre anni eccedenti la ragionevole durata di cui sopra;

c) che il cosiddetto danno esistenziale non costituisse un autonomo titolo di danno, rientrando in quello biologico, indimostrato;

d) che l’inopinato caducarsi del novello progetto matrimoniale del B., in conseguenza della eccessiva durata della procedura di divorzio, non apparisse suffragato da alcuna prova.

Avverso tale decreto, ricorre per Cassazione il medesimo B., deducendo due motivi di gravame ai quali resiste con controricorso il ministero della Giustizia.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo di impugnazione, lamenta il ricorrente omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 5, Cpc, assumendo: a) che non può non definirsi erronea la motivazione dell’impugnato decreto là dove, apoditticamente, si afferma che il danno esistenziale rientri de plano in quello biologico, omettendosi qualsivoglia ulteriore considerazione in ordine alla configurabilità e sussistenza, nella specie, di una diversa figura di danno, connessa agli effetti pregiudizievoli determinatisi nella vita di relazione del ricorrente ed, in particolare, relativi alla di lui possibilità di ricostituirsi un nucleo familiare legittimo;

b) che, nel caso in esame, l’irragionevole durata della procedura intesa ad ottenere la caducazione degli effetti civili del precedente matrimonio ha determinato l’impossibilità per il B. di contrarre un nuovo vincolo coniugale, per ciò solo gravemente compromettendo un suo diritto fondamentale;

c) che, a tal fine, il ricorrente ha altresì fornito prova certa e concreta delle proprie allegazioni attraverso la dichiarazione sostitutiva di notorietà di Manuela Z. in data 22 maggio 2002, dalla quale si evince come la consolidata relazione intrapresa con il ricorrente sin dal 1996 fosse stata dalla medesima dichiarante interrotta a seguito dell’ulteriore rinvio della procedura di divorzio, comunicatole nell’estate del 2000;

d) che, del resto, nessuna prova diversa da quella fornita avrebbe potuto dare il ricorrente stesso, secondo le regole processuali applicabili, laddove la libera valutazione, da parte del giudice, della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve in concreto ammettersi in quei particolari casi nei quali, come nella specie, tale dichiarazione venga resa non da una parte ma da un terzo.

Con il secondo motivo di impugnazione, del cui esame congiunto con il precedente si palesa l’opportunità involgendo ambedue la trattazione di questioni strettamente connesse, lamenta il ricorrente violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 3, Cpc, assumendo:

a) che la Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza di carenza probatoria in ordine alle difese svolte dal medesimo ricorrente per non avere quest’ultimo richiesto l’audizione, in qualità di teste, della sopra nominata Z.;

b) che il tenore letterale dell’articolo 3, comma 5, della legge 89/2001 persuade del fatto che la norma, elencando e descrivendo in modo dettagliato quelle che sono le facoltà istruttorie riconosciute alle parti, ha inteso escludere in capo ad esse la possibilità di dedurre prove testimoniali e, conseguentemente, di richiederne la relativa assunzione.

I due motivi non sono fondati.

Giova, al riguardo, premettere come la figura del danno “esistenziale” sia stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche di questa Corte (Cassazione 7713/00 e 6507/01, là dove, con riguardo alla tutela di pregiudizi non patrimoniali conseguenti alla lesione di diritti fondamentali della persona, diversi dalla salute, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti e la cui violazione non può rimanere senza «la minima delle sanzioni - risarcimento del danno - che l’ordinamento appresta per la tutela di un interesse», si è fatto riferimento ad una categoria di danno, appunto “esistenziale od alla vita di relazione”, capace di ostacolare “le attività realizzatrici della persona umana”), per sopperire alle lacune, riscontrate in tema di protezione civilistica degli attributi e dei valori della persona medesima, connesse all’impossibilità di giovarsi dell’articolo 185 Cp (e di liquidare perciò il relativo danno morale) quante volte non risultasse concretizzata una fattispecie di reato, mentre, nella materia de qua, poiché il Legislatore è intervenuto enunciando espressamente la possibilità di riconoscere il danno “non patrimoniale” al di fuori dai limiti posti dall’articolo 2059 Cc (articolo 2, comma 1, della legge 89/2001), appare evidente come il pregiudizio esistenziale costituisca una “voce”del danno indicato da ultimo (Cassazione 15449/02), conformemente, del resto, a quanto riconosciuto, in via di principio, da questa stessa Corte, là dove figura affermato che, nel vigente assetto dell’ordinamento, in cui assume posizione preminente la Costituzione, che, all’articolo 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di ingiusta lesione di un valore inerente alla persona umana, costituzionalmente protetto, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, onde esso non si identifica e non si esaurisce nel danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento transeunte dell’animo (Cassazione 8827/03 e 8828; 17429/03; 19057/03; 729/05), ovvero, con specifico riguardo al tema dell’equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, dagli stati d’ansia, dal patimento e dal disagio interiore connessi al protrarsi nel tempo dell’attesa di una decisione vertente su un bene della vita reclamato dal soggetto interessato, ma comprende altresì il pregiudizio che dalla durata irragionevole dell’attesa di giustizia si riflette sulla vita di relazione del medesimo soggetto (Cassazione 6168/03).

In questi termini, l’assunto della Corte territoriale, la quale, dopo aver reputato “innegabile” il danno non patrimoniale connesso al ritardo nell’emanazione di un provvedimento relativo allo “stato della persona” ed avere, perciò, liquidato al B., in via equitativa, la somma di euro 1.000,00 per ciascuno dei tre anni oltre l’anno e mesi due stimato come il tempo di ragionevole durata del procedimento in esame, ha quindi affermato che «Il cosiddetto danno esistenziale non costituisce...un autonomo titolo di danno», non soggiace di per sé a censura, indipendentemente, poi, tenuto conto della palese ininfluenza della circostanza in questa sede, dal fatto che la stessa Corte abbia ricondotto tale danno nell’ambito di quello “biologico” ed

Peraltro, poiché la richiamata sentenza delle Su di questa Corte 1338/04, malgrado abbia compiuto una semplificazione degli oneri probatori, ha tuttavia espressamente riferito il danno non patrimoniale, il quale non può essere negato alla persona che ha visto violato il proprio diritto alla durata ragionevole del processo, all’afflizione causata dall’esorbitante attesa della decisione, ovvero al patema d’animo, all’ansia ed alla sofferenza morale che non occorre dimostrare, sia pure attraverso elementi presuntivi, trattandosi di conseguenze (non patrimoniali appunto) che possono reputarsi presenti secondo l’id quod plerumque accidit ed essendo normale che l’anomala lunghezza di un processo le produca in capo alla parte che vi è coinvolta, laddove, del resto, il danno cd. “esistenziale”, concretandosi in una modificazione dell’agire del singolo, è agevolmente accertabile altresì in via oggettiva, ovvero sulla base di indici più sicuri (si pensi al cambiamento dei propri usi di vita sociale, delle proprie scelte abituali e così via) di quelli che suggeriscono l’esistenza di un danno morale soggettivo, del tutto correttamente il Giudice di merito ha ritenuto che «L’inopinato caducarsi del novello progetto matrimoniale del *** in conseguenza della eccessiva durata della procedura di divorzio non appare suffragato da alcuna prova seria, tale non potendosi considerare la dichiarazione di certa Manuela Z. in data 22 maggio 2002 (costei avrebbe deciso di troncare la relazione sentimentale instaurata con il B. allorché, nell’estate del 2000, le fu comunicato l’ulteriore rinvio della causa di divorzio)», senza che, d’altra parte, si verta nell’ambito dell’articolo 76 del Dpr 445/00 e che la predetta Z. sia stata indicata quale teste sulle circostanze contenute nella dichiarazione stessa. A tale riguardo, infatti, conviene notare:

a) che alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà posta in essere da un terzo estraneo alla lite deve attribuirsi la stessa rilevanza assegnata alla scrittura proveniente da un terzo appunto (Cassazione 15306/04), onde tale dichiarazione, non configurandosi come prova tipica, non riveste la piena efficacia delle prove documentali e può costituire semplicemente un indizio suscettibile di integrare il fondamento della decisione in concorso con altre risultanze istruttorie delle quali occorre valutare la rilevanza, restando così rimessa al prudente apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato, del giudice di merito (Cassazione 11105/01; 11652/02; 14122/04), il quale, quindi, nella specie, del tutto correttamente non ha considerato «la dichiarazione di certa Manuela Z. in data 22 maggio 2002», di per sé sola, come una “prova seria”;

b) che, del resto, parimenti incensurabile si palesa il rilievo della Corte territoriale in ordine alla circostanza che «la predetta Z. (non) è stata indicata quale teste sulle circostanze contenute nella dichiarazione stessa», atteso che la formulazione dell’articolo 3, comma 5, della legge 89/2001 non esclude che i mezzi di prova attraverso i quali ricostruire i fatti rilevanti ai fini del decidere siano, e restino, quelli “tipici” di ogni procedimento il quale, come accade in materia di equa riparazione, pur articolandosi nelle forme della Camera di consiglio; (articolo 3, comma 4, della già citata legge 89/001), non realizzi un’espressione di giurisdizione volontaria (così da rendere possibile al giudice di assumere informazioni sui fatti in modo tendenzialmente libero e di ricorrere a mezzi di prova anche “atipici”), ma abbia per oggetto un conflitto di posizioni tra le parti applicato a diritti soggettivi, ovvero costituisca l’espediente normativo per dare vita ad una forma processuale semplificata ed alternativa rispetto a quella ordinaria, ma volta a finalità di accertamento e/o di condanna che sono analoghe od identiche, onde dal catalogo delineato dagli articoli 2699 e seguenti Cc e dagli articoli 191 e seguenti Cpc, ivi comprendendo, quindi, altresì la prova testimoniale, le parti e la corte di appello (quest’ultima nell’esercizio dei suoi poteri ufficiosi) possono attingere senza limitazioni particolari, tanto più in un caso, come quello di specie, in cui le norme sul procedimento di equa riparazione, contenute nel richiamato articolo 3 della legge 89/2001, non recano alcuna esplicita disposizione in contrario.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

La sorte delle spese del giudizio di Cassazione segue il dettato dell’articolo 385, comma 1, Cpc, liquidandosi tali spese in euro 1.500,00 per onorario, oltre le spese prenotate a debito.

 

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate in euro 1.500,00 per onorario, oltre le spese prenotate a debito.

 

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Danno esistenziale: il neo bipolarismo costituzionale della responsabilità civile

Il Consiglio di Stato apre le porte al DANNO ESISTENZIALE …

… e intanto la Cassazione ... le chiude.

IL NEO BIPOLARISMO COSTITUZIONALE della Responsabilità Civile:

Il Danno non Patrimoniale? Janus Pater

di Giuseppe Buffone

 

Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 1096/2005

Corte Costituzionale, ordinanza 58/2005

Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza 15022/2005

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L’art. 2059 del codice civile ricorda vagamente l’idea del Vaso di Pandora.

Come ben noto, il coperchio della vecchia interpretazione tradizionalista è stato sollevato dal proprio vaso in sede del noto arresto di legittimità del 2003, allorché le due sentenze gemelle della Corte di legittimità hanno proposto una ermeneutica secundum constitutionem del danno non patrimoniale, (cfr. Cass. civ. , sez. III, sentenze n. 8827-8828 del 31 maggio 2003, confermate poi anche da Cass. 12124 del 19 agosto 2003)[1].

Il revirement giurisprudenziale è stato poi avallato dalla giurisprudenza costituzionale che ne ha fatto il grimaldello cui far riferimento per salvare l’art. 2059 c.c. dalle censure di incostituzionalità avanzate, (Corte cost. n. 233 dell’11 luglio 2003, in Giur. It., 04,1129)[2].

Un peso specifico non indifferente ha poi rivestito una pronuncia resa dalla Cassazione penale nel 2004, la quale ha ricostruito in termini analitici la problematica della risarcibilità del danno non patrimoniale, riconducendo, espressamente, il danno cd. biologico alle maglie del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (recependo l’obiter dictum di Cass. 8828/03 e le indicazioni di Corte cost. 233/03); si tratta di Cass. sez. IV pen. n. 2050 del 22 gennaio 2004, nota, anche, come “caso Barillà”. [4].

La nuova ricostruzione giuridica della materia ha rilevato le insufficienze e la vetustà della lettura dell’art. 2059 c.c. in termini di precetto sanzionatorio con indole afflittiva, basato sulla corrispondenza danno non patrimoniale = danno morale.

Si riteneva, cioè, che la risarcibilità dei danni non patrimoniali fosse consentita solo laddove vi fosse a monte una fattispecie concreta di reato, secondo il disposto di cui all’art. 185 c.p. , (e sullo sfondo del vecchio codice di procedura penale del 1930 che preveda un principio di unicità della funzione giurisdizionale, abbandonato poi dall’art. 75 del nuovo codice procedurale sopravvenuto).

Tralasciando i passaggi salienti della fase transitoria, può solo ricordarsi che le maglie della lettura restrittiva hanno subito una progressiva erosione anche a causa della forte incidenza del diritto comunitario, il quale ha portato a danni cd. bagatellari di natura non patrimoniale assolutamente disancorati alla sussistenza, anche solo in astratto, della fattispecie penale incriminatrice.

Basti pensare al d.lgs 111/1995, in tema di danno “da vacanza rovinata”, (ma ora si veda: Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"), per il quale, anche di recente, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha optato per una nozione di danno non patrimoniale in senso ampio, (CGE sentenza 12.3.2002, n. C 168/00)[5].

Esempio simile appare il danno da irragionevole durata del processo, (art. 6 CEDU, legge 89/2001, cfr. Cass. SS.UU. n. 1339 del 26 gennaio 2004).

Ciò nonostante, tali ipotesi non venivano legittimate sulla scorta di una nuova lettura dell’art. 2059 c.c. quanto nel senso di prescrizioni ex lege espressamente tipizzate e da ricondurre al novero dei “casi previsti dalla legge”, proprio come altre previsioni già preesistenti e pacifiche, (es. art. 89 c.p.c. per gli scritti offensivi e sconvenienti).

Regnando tale interpretazione tralaticia, dottrina e giurisprudenza reputarono opportuno e conveniente ricondurre il danno alla salute nell’alveo dell’art. 2043 c.c. in quanto deminutio dell’efficienza psico – fisica, sottratto al presupposto di cui all’art. 185 c.p.

Si diede luogo, tuttavia, così, ad una sorta di sistema tripartito in cui il danno biologico costituiva il tertium genus della responsabilità civile sotto il profilo dei danni risarcibili, in quanto lesione suscettibile di valutazione medico – legale e, segnatamente, danno – evento (e pur sempre lesione alla persona). [6].

Era stata, peraltro, proprio la Consulta a legittimare tale lettura assiologica reputando, in una storica sentenza degli anni ’80, che “la risarcibilità per sé, in ogni caso, del danno biologico, trova il suo fondamento nell'art. 2043 c.c. che, correlato all'art. 32 della cost., va necessariamente esteso fino a comprendere il risarcimento, non solo dei danni in senso stretto patrimoniali, ma di tutti i danni che ostacolano le attività realizzatrici della persona umana”.[7].

Sostanzialmente, la giurisprudenza consolidatasi, riteneva che la risarcibilità incondizionata discendesse dalla sussistenza di un valore di rango costituzionale, insuscettibile di affievolimento e repressione o compressione: si optava, così, per una lettura teleologica secondo la gerarchia dei valori.

Ben presto, tuttavia, ci si rese conto che aver legittimato l’apertura al risarcimento del danno biologico, perché facente capo a valori di rango costituzionale, costituiva l’antecedente di un movimento tellurico embrionale e non certo la fine di una diatriba.

La salute, infatti, era solo uno dei valori costituzionali (e non l’unico).

Si era arrivati, intanto, ad ulteriori arresti giurisprudenziali di grande importanza, in primis aver infranto il dogma dell’irrisarcibilità dell’interesse legittimo [8], salutato dalla dottrina come il “crollo di un pregiudizio sotto la pressione della normativa europea e dei contributi della dottrina” [9].

In Europa, (e così in Italia), nel frattempo, dilagavano figure di danno areddituale alla persona, svincolate dalla lesione di situazioni giuridiche patrimoniali e legate allo sconvolgimento della vita del soggetto in quanto essere umano inserito in un determinato contesto storico, sociale e relazionale: un danno alla esistenza.

Il “Prejudice physiologique” francese, il “pain and suffering” inglese e, così, il “danno esistenziale” italiano.

La pressione della dottrina pressoché maggioritaria e la nuova coscienza sociale acquisita, ha portato, infine, all’arresto, già ricordato, del 2003, in cui la Cassazione ha cancellato la concezione tripartita della responsabilità civile promuovendo un nuovo indirizzo di bipolarismo costituzionale.

Il Collegio della terza sezione, nell’occasione, ha statuito che il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto ogniqualvolta vi sia stata una lesione di valori della persona costituzionalmente garantiti (come nel caso di perdita del rapporto parentale per morte di un congiunto), ancorché tale lesione non derivi da reato e non limitatamente al valore/bene salute: la lettura ermeneutica di Corte Cost. 184/86 dilaga quindi estendendosi ai valori costituzionali nella loro generalità.

Tale premessa porta a ritenere che il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p., e “non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente … configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale”.

La lettura assiologica dell’istituto dà la stura ad una lettura dei “casi previsti dalla legge“ ex art. 2059 c.c. non distinguendo tra ipotesi “tipiche” ed “atipiche”[10], ma tra previsioni esplicite (legge ordinaria) ed implicite (carta costituzionale).

E’ di tutta evidenza che la nuova sistematica della responsabilità civile rimuove quel limite che aveva portato a ricondurre il danno biologico all’art. 2043 c.c. : si spiega, pertanto, la conseguenza logica dedotta dalla giurisprudenza sopravvenuta, la quale ha optato per un passaggio di proprietà non indifferente.

L’art. 2043 c.c. è spogliato del danno alla salute in favore del danno non patrimoniale, [11]: si restituisce, così, al danno biologico la sua propria natura intima.

Da ultimo, peraltro, la nuova costruzione dogmatica è stata ulteriormente avallata, quale ius receptum, dalla Consulta, in occasione dell’ordinanza 58/2005: “il danno non patrimoniale è sempre risarcibile, anche a prescindere dal limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 del codice penale” [12].

La concertazione tra Consulta e Cassazione ha dato luogo, come detto, ad un bipolarismo (danno patrimoniale – danno non patrimoniale), in cui la più accorta attenzione è stata prestata al contenuto dell’art. 2059 c.c. , individuato alla stregua di tre diverse lesioni potenzialmente risarcibili, potendosi, quindi, discorrere di:

- danno morale soggettivo, ovvero pecunia o pretium doloris, corrispondente a quel patema d’animo, turbamento transeunte dell’integrità morale conseguente al fatto illecito costituente reato, da verificare in astratto ed anche se l’elemento soggettivo è provato per mezzo di presunzioni, (es. 2051, 2054 c.c.);

- danno biologico, quale compromissione di natura areddituale dell’integrità psicofisica della persona, (tipizzata ex lege 57/2001 ed ex d.lgs 38/2000)

- danno da lesione di valori costituzionalmente tutelati: es. rapporto parentale.

La coerenza delle argomentazioni della Cassazione non ha, tuttavia, integralmente esaurito la quaestio della risarcibilità del danno non patrimoniale, proprio con riguardo ai rapporti tra le diverse voci risarcitorie del danno ex art. 2059 c.c. ed, in particolare, con riferimento al terzo profilo contenutistico.

In tale frangente si è inserita la querelle afferente alla categoria del cd. danno esistenziale, già oggetto di un contrasto interpretativo tra diverse scuole di pensiero, (in particolare la triestina e la pisana): si sono così registrate, nella giurisprudenza di merito e di legittimità successiva all’arresto del 2003, opinione opposte.

Il danno de quo è inteso come peggioramento delle condizioni di vita della vittima in conseguenza di un fatto ingiusto: non afferisce al profilo del patema d’animo e non rileva in termini strettamente biologici.[13].

La “terza via” della risarcibilità del danno non patrimoniale, individuata dalla Cassazione nella lesione dei valori costituzionali, altro non sarebbe che il danno esistenziale.

Per un determinato indirizzo, il bipolarismo costituzionale avrebbe determinato l’emergere di autonome voci risarcitorie in seno all’art. 2059 c.c. , ontologicamente diverse tra loro e quindi suscettibili di quantificazione in modo autonomo e non comunicabile.

Tale indirizzo legittima a pieno titolo la categoria del danno esistenziale recependo le direttive della dottrina ed optando per una lettura estensiva dell’art. 2059 c.c. proponendo, tuttavia, un modello di danno – conseguenza da allegare e provare.[14].

Altro indirizzo ha, invece, ritenuto che l’arresto del 2003 non abbia titolato il danno esistenziale ma, anzi, lo abbia espressamente espunto quale categoria giuridica autonoma, poiché, quel che rileva, è esclusivamente il danno “non patrimoniale” tout court, non distinguendo tra figure autonome risarcitorie in senso all’art. 2059 c.c. quanto, piuttosto, evidenziando gli indici di cui tenere conto ai fini della quantificazione del danno.

Non si distingue, quindi, tra danni non patrimoniali ma tra lesioni [15].

Si è registrata, dunque, una divaricazione tra un bipolarismo perfetto ed un bipolarismo asimmetrico, (in cui il danno ex art. 2059 a sua volta si ramifica e suddivide).

In prima battuta la stessa Corte di Cassazione ha ritenuto che: il danno esistenziale è un danno di natura non patrimoniale, autonomo e differente sia dal danno morale soggettivo, che non ne è assorbito, sia dal danno biologico, che può essere risarcito unitamente ad esso; la sua valutazione può essere effettuata solamente in via equitativa e, se adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità”, (così Cass. pen. , sez. IV, 25/11/2004, n. 2050 cit., in Foro It. , 2004, 2, 138). [16].

La tripartizione delle voci risarcitorie in seno all’art. 2059 ha tuttavia dato adito a seri problemi di duplicazioni risarcitorie: stesse lesioni, infatti, venivano inquadrate ora nel danno biologico, ora in quello esistenziale, ora in quello morale, (tipico il caso della lesione alla vita di relazione).

Si è, così, in dottrina, denunciata la duplicazione dei risarcimenti, poiché lo stesso fatto, diversamente qualificato, comporterebbe più risarcimenti con vulnus ai principi generali della responsabilità civile.

Nonostante le critiche avanzate, proprio nel corso di questo anno, si è assistito ad un evento di non poco conto: la figura del danno esistenziale ha varcato le soglie di Palazzo Spada, contaminando, quindi, anche le situazioni giuridiche soggettive condizionate dai poteri pubblici e, dunque, gli interessi legittimi.

Con una pronuncia dal contenuto esplicito, (Cons. St. , sezione VI, sentenza n. 1096/2005), il Consiglio di Stato ha ritenuto che “il danno non patrimoniale (risarcibile) deve essere inteso come categoria ampia, nella quale trovano collocazione giuridica tutte le ipotesi in cui si verifichi la lesione di beni o valori inerenti alla persona, ovvero sia il danno morale soggettivo (o danno da reato, concretantesi nel turbamento dell’animo della vittima), sia il danno biologico in senso stretto (o danno all’integrità fisica e psichica, coperto dalla garanzia dell’art. 32 Cost.), sia il c.d. danno esistenziale (o danno conseguente alla lesione di altri beni non patrimoniali di rango costituzionale).

Si è parlato, in dottrina, di interessi legittimi della personalità.

Il quadro ricognitivo che ne discende è evidente: riassumendo in termini esemplificativi DANNO NON PATRIMONIALE = DANNO MORALE + DANNO BIOLOGICO + DANNO ESISTENZIALE.

Alla pronuncia del Consiglio di Stato è, tuttavia, seguita la recentissima sentenza 15022/2005 della Suprema Corte di Cassazione [17], segnatamente, la Sezione III, a cui si deve la paternità delle gemelle 8827-8828/2003 e, dunque, intervenuta quasi a completare il percorso avviato negli anni precedenti o con una sorta di interpretatio autentica delle proprie disposizioni di diritto vivente.

Semplicemente Tertium non datur: il Collegio corregge il tiro e sconvolge nuovamente l’assetto.

Richiamando il precedente della nota sentenza Cass. civ. 14488/2004, [18], la Corte si esprime a chiare lettere: il danno esistenziale non esiste.

Non è possibile sostenere che esistano tre diversi danni non patrimoniali, poiché si tratta sempre e comunque di profili di una stessa voce risarcitoria che concorrono a quantificare un unico medesimo danno: l’art. 2059 c.c. , per precisa indicazione in rubrica del legislatore, non è né danno morale né danno esistenziale, ma, semplicemente, danno non patrimoniale.

Questo può essere preso in considerazione esclusivamente nelle ipotesi previste dalla legge, in modo esplicito o implicito, ed in quest’ultimo caso si tratta di lesioni di valori costituzionalmente tutelati.

La categoria del danno esistenziale non può, quindi, transitare nell’alveo dell’art. 2059 c.c. in quanto, differentemente dall’art. 2043 c.c. , in questa norma, si opta per una tipicità del danno risarcibile (nei casi previsti dalla legge).

L’area del danno esistenziale, quindi, è, semmai, un fertile terreno in cui soggiornare per reperire lesioni risarcibili ma non è sicuramente una categoria autonoma ricompresa nell’art. 2059 c.c. , pena lo sconfinamento nella atipicità.

Ne discende un preciso monito all’interprete: “il giudice di merito dovrà evitare le duplicazioni risarcitorie”.

La terza sezione della Cassazione, quindi, nell’occasione, legittima il danno qualificato in termini di “morale” o “esistenziale”, esclusivamente ai fini descrittivi della lesione, statuendo che l’unica categoria giuridico – sistematica resta quella del danno non patrimoniale, un danno tipico e risarcibile solo:

- in modo esplicito, quando previsto dalla legge

- in modo implicito, se vengono in gioco valori costituzionali

La prospettiva che ritorna all’attenzione dell’interprete, quindi, è la lesione in sé, la quale potrà essere risarcita in termini di danno non patrimoniale tipico sussistendone i presupposti (che rimangono, ovviamente, quelli di cui all’art. 2043 c.c.): in tal senso, è consentito al Giudice ricorrere a voci quali “morale”, “biologico” o “esistenziale”, solo a fini descrittivi e per orientare la quantificazione.

Non è, dunque, possibile, pena duplicazione del risarcimento, liquidare con autonomi capi, ora il danno esistenziale, ora il danno morale: il giudice dovrà, puntualmente, liquidare solo la voce del danno non patrimoniale, eventualmente mostrando di tenere presenti aspetti ora dell’una ora dell’altra categoria descrittiva.

Si pensi ad un caso pratico: Tizio, calciatore, perde la funzionalità di una gamba in un incidente. In casi del genere, il Giudice avrebbe provveduto, ad esempio, statuendo:

si liquida 10 per l’invalidità permanente, ovvero a titolo di danno biologico;

si liquida 10 per la sofferenza patita, a titolo di danno morale

si liquida 10 per aver perso la possibilità di diventare calciatore, (esistenziale).

In totale, si liquida 30.

Il Giudice dell’esempio provvede a valutare tre volte lo stesso fatto dimostrando di far ricorso ad autonomi e distinti danni non patrimoniali: per la stessa lesione concede tre diversi risarcimenti.

L’ipotetica sentenza sarebbe censurabile per violazione dell’art. 2059 c.c.

Sulla scorta delle indicazioni di Cass. civ. 15022/05, infatti, il Giudice dovrebbe così provvedere:

- la lesione ha prodotto sofferenze e patimenti, una invalidità permanente accertata e, altresì, condizioni peggiorative dello stato anteriore, dal punto di vista relazionale e personale: si liquida, quindi, come danno non patrimoniale, la somma di 30.

La differenza è sottile ma determinante: in un caso, non si tratta di profili che determinano la quantificazione del danno ma di “titoli” veri e propri di risarcimento, (a titolo di danno morale, a titolo di danno esistenziale).

Nella seconda ipotesi, invece, il titolo è e resta solamente uno e la lesione viene valutata semplicemente ad ampio spettro.

Parte della dottrina ha accolto con favore la sentenza de qua, sostenendo, espressamente, che con essa è stata spazzata via la gramigna infestante del danno esistenziale.

Altre opinioni, tuttavia, non hanno mancato di sottolineare che, nella sostanza, si tratta di indicazioni di stile e comunque formali: il danno esistenziale resta ma svestito dei panni dell’attore deve comparire in modo anonimo.

Probabilmente, il passaggio più rilevante è quello in cui si evidenzia che “non è sufficiente, per il danno non patrimoniale, che sussista una lesione di una posizione giuridica considerata meritevole di tutela da parte dell’ordinamento [come per l’art. 2043 c.c.] … ma è necessario… che tale lesione attenga a valori della persona umana che la Costituzione dichiari inviolabili”.

Appare evidente che la Corte dà per implicito che il danno esistenziale possa operare anche in assenza di valori di rango costituzionale cosicché si rovescia la classica ricostruzione già ricordata: il danno non patrimoniale si pone nei confronti dell’esistenziale come species a genus ed è, in tal senso, la misura legale della risarcibilità, ridotta esclusivamente alle ipotesi tipiche, esplicite o implicite.

La pronuncia 15022 del luglio scorso, tuttavia, non chiude la partita nel campo del danno esistenziale: la prima sezione della Suprema Corte, infatti, sembra pensarla, a distanza di qualche mese, in termini differenti.

Si tratta di Cassazione, sez. I civile, sentenza 04.10.2005 n° 19354: nell’occasione il Collegio osserva come “la figura del danno "esistenziale" sia stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche di questa Corte (Cass. 7 giugno 2000, n. 7713 e Cass. 10 maggio 2001, n. 6507), là dove, con riguardo alla tutela di pregiudizi non patrimoniali conseguenti alla lesione di diritti fondamentali della persona, diversi dalla salute, collocati al vertice della gerarchia dei valori costituzionalmente garantiti e la cui violazione non può rimanere senza "la minima delle sanzioni - risarcimento del danno - che l'ordinamento appresta per la tutela di un interesse", si è fatto riferimento ad una categoria di danno, appunto "esistenziale od alla vita di relazione", capace di ostacolare "le attività realizzatrici della persona umana", per sopperire alle lacune, riscontrate in tema di protezione civilistica degli attributi e dei valori della persona medesima, connesse all'impossibilità di giovarsi dell'art. 185 c.p. (e di liquidare perciò il relativo danno morale) quante volte non risultasse concretizzata una fattispecie di reato, mentre, nella materia de qua, poichè il legislatore è intervenuto enunciando espressamente la possibilità di riconoscere il danno "non patrimoniale" al di fuori dai limiti posti dall'art. 2059 c.c. (art. 2, primo comma, della legge n. 89 del 2001), appare evidente come il pregiudizio esistenziale costituisca una "voce"del danno indicato da ultimo (Cass. 5 novembre 2002, n. 15449), conformemente, del resto, a quanto riconosciuto, in via di principio, da questa stessa Corte, là dove figura affermato che, nel vigente assetto dell'ordinamento, in cui assume posizione preminente la Costituzione, che, all'art. 2, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi di ingiusta lesione di un valore inerente alla persona umana, costituzionalmente protetto, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, onde esso non si identifica e non si esaurisce nel danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento transeunte dell'animo (Cass. 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828; Cass. 18 novembre 2003, n. 17429; Cass. 12 dicembre 2003, n. 19057; Cass. 15 gennaio 2005, n. 729), ovvero, con specifico riguardo al tema dell'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001, dagli stati d'ansia, dal patimento e dal disagio interiore connessi al protrarsi nel tempo dell'attesa di una decisione vertente su un bene della vita reclamato dal soggetto interessato, ma comprende altresì il pregiudizio che dalla durata irragionevole dell'attesa di giustizia si riflette sulla vita di relazione del medesimo soggetto (Cass. 17 aprile 2003, n. 6168).

La distonia tra la sentenza 15022 e la 19354 non è di poco conto: la prima sezione della Cassazione, infatti, pare mettere espressamente in mora l’ermeneutica della terza sezione, richiamando, nel danno esistenziale, una tradizione giuridica di altissima levatura che non può essere né ignorata né non differenziata.

Il Daño existencial, insomma, ha una propria ed autonoma funzione volta a sopperire alle carenze evidenti della norma di cui all’art. 2059 c.c. laddove riferita al mero dommage moral o a quello biologico.

Il contrasto giurisprudenziale è aperto.

Al di là del contributo della sentenza di ottobre, la sentenza 15022 dell’anno corrente, concorre ad effettuare una delicata operazione di ortopedia giuridica che opta per un bipolarismo costituzionale purgato del danno esistenziale e fa del danno non patrimoniale un Janus Pater, nome con cui era anticamente indicato Giano.

I Romani raffiguravano il succitato Giano con due facce, una barbuta e l'altra no, una giovane e una vecchia, a rappresentare, peraltro, l'anno che sempre muore e sempre si rinnova, (il revirement giurisprudenziale docet).

Il problema, tuttavia, è che non risulta agevole avere a che fare con un soggetto che dispone di due volti, poiché, può anche sembrare che questi stia a sentire, ma, magari, con l’altra faccia, fa una smorfia con la faccia di riserva.

In ogni caso, a prescindere dal volto che mostri l’art. 2059 c.c. è sicuramente corretto provvedere ad un’opera di selezione dei danni risarcibili: in tale linea di pensiero si colloca la giurisprudenza che per risarcire i danni nelle relazioni familiari richiede una minima efficacia lesiva.

Non esiste, infatti, nel nostro ordinamento un “diritto alla felicità” e, soprattutto, non è sostenibile che ad ogni dolore corrisponda il diritto ad un ristoro economico.

Alcune sofferenze, è inevitabile, restano “scoperte”: ma, si intenda bene, in senso giuridico.

Per altri versi, infatti, la ricompensa per il dolore è l'esperienza. [20]

NOTE

1. Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, in Danno e resp., 2003, 715.

2. Cfr. al riguardo, Cendon, Anche se gli amanti si perdono l’amore non si perderà. Impressioni di lettura su Cass. n. 8828/2003; cfr. anche, sempre con riguardo al tema Corte Costituzionale , sentenza 11.07.2003 n° 233, con nota di Cassano (La responsabilità civile con due (belle?) gambe, e non più zoppa).

3. Cfr. anche Cass. civ. 12 maggio 2003, nn. 7283 e 7281.

4. In Giur. it., 2004, 1025. Cfr. “Caso Barillà: Sì al danno esistenziale, secondo la Cassazione Penale”, Articolo di Paolo Cendon 07.04.2004.

5. Per un approfondimento aggiornato: Studi di diritto civile, Tomo I, F. Caringella, 2005, Giuffré; Giurisprudenza critica – Collana diretta da Paolo Cendon: G. Cassano, (a cura di), Nuovi diritti della persona e risarcimento del danno, Utet, Torino 2003. (Ristampa dei volumi: 2004). - Alberto Donati, Danno non patrimoniale e solidarietà, Edizioni Cedam, Dicembre 2004; Bona Monateri, Il Nuovo Danno Non Patrimoniale, 2004, Ipsoa.

6. Cfr. GIANNINI, Il danno alla persona come danno biologico, Milano, 1986; cfr. GIANNINI, Il vecchio sistema risarcitorio e il riconoscimento del danno biologico, in Corriere Giuridico, Milano, 1994, 116.

7. In Foro it. 1986, I,2053 (nota).Corte costituzionale 14 luglio 1986 n. 184  Riv. it. medicina in  Foro it. 1986, I,2976 (nota), in Giust. civ. 1986, I,2324.  Giur. cost. 1986, I, fasc.8; in  Resp. civ. e prev. 1986, 520 (nota), in legale 1986, 825, in  Informazione previd. 1987, 664, in Orient. giur. lav. 1987, 850.Estratto dalla sentenza: “L'art. 2059 c.c., nel sancire che il danno non patrimoniale deve essere risarcito nei casi espressamente determinati dalla legge, si riferisce solo al danno morale soggettivo, consistente in ingiuste perturbazioni dell'animo, o in sensazioni dolorose, e non esclude la risarcibilità delle lesioni alla salute, ancorché improduttive di pregiudizio patrimoniale, note come "danno biologico". Cosi' interpretato l'art. 2059 c.c. non contrasta con gli art. 2, 3, 24 e 32 della cost. Posto che: a) l'art. 2059 c.c. attiene esclusivamente ai danni morali subiettivi e non esclude che altre disposizioni prevedano la risarcibilità del danno biologico, per se' considerato; b) il diritto vivente individua nell'art. 2043 c.c. in relazione all'art. 32 cost., la disposizione che permette la risarcibilità, in ogni caso di tale pregiudizio, e' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. nella parte in cui prevede la risarcibilità del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute soltanto in conseguenza di un reato, in riferimento agli art. 2, 3, 24 e 32 Cost."

8. Cassazione SS.UU. 500/1999 in Foro it., 1999, I, 3201

9. GRECO G. crollo di un pregiudizio sotto la pressione della normativa europea e dei contributi della dottrina in Riv. it. dir. pubbl. com., 1999, 1126

10.Cfr. F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 2003

11.Cfr. Cass. civ. 15434/2004: Benché il danno biologico sia riconducibile, come il danno morale, nell'ampia categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ., il danno morale subiettivo non costituisce tuttavia una componente di esso, configurandosi invece come una voce autonoma di danno non patrimoniale, (Cass. III, sent. 15434 del 10-8-2004).

12.Corte Costituzionale, ordinanza 58/2005: a seguito della sentenza n. 233 del 2003 della Corte costituzionale e delle sentenze della Cassazione del 12 maggio 2003, n. 7281 e n. 7282, il diritto vivente non è oggi più attestato nel senso che il danno non patrimoniale, salve le altre ipotesi specificamente previste dalla legge, può essere risarcito solo in presenza di una condotta riconducibile ad una fattispecie almeno astratta di reato.

13.Cfr. Giuseppe Cassano, la giurisprudenza del danno esistenziale - casa editrice la tribuna 2002, II edizione. P. Cendon, tratta, con particolare attenzione, ai fini della tematica de quo: Attese in aeroporto – Case non abitabili - Compromissione dei rapporti familiari - Contravvenzioni illegittime – Catastrofi - Danno all’immagine della P.A. - Danno al nascituro - Danno ai congiunti – Demansionamento - Diffamazione - Errato taglio dei capelli - Estromissione da un concorso – Incidenti stradali - Immissioni – Irragionevole durata dei processi - Lesioni fisiche e impossibilità dei rapporti sessuali - Licenziamento – Lesione dell’immagine - Mancata attivazione del servizio telefonico - Mancata collocazione in graduatoria – Mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza - Mancata videoripresa nuziale - Mobbing – Molestie - Nascite indesiderate - Perdita del feto – Protesto illegittimo - Rapporti di vicinato – Tentato furto – Vacanza rovinata - Violenza sessuale

14.Il danno esistenziale è dato da una forzosa rinuncia allo svolgimento di attività non remunerative, fonte di compiacimento o di benessere per il danneggiato, perdita non causata da una compromissione dell'integrità psicofisica. A differenza del biologico, tale voce di danno sussiste indipendentemente da una lesione fisica o psichica suscettibile di accertamento e valutazione medico-legale; rispetto al morale, inteso come transeunte turbamento dello stato d'animo della vittima, non consiste in una sofferenza od in un dolore, ma nella rinuncia ad una attività concreta; diversamente dal patrimoniale, prescinde da una diminuzione della capacità reddituale. Trib. Ivrea, 22/06/2004 in Sito Giuraemilia.it, 2004

15.Il danno alla salute (o danno biologico) comprende ogni pregiudizio diverso da quello consistente nella diminuzione o nella perdita della capacità di produrre reddito che la lesione del bene alla salute abbia provocato alla vittima e non è concettualmente diverso dal danno estetico e dal danno alla vita di relazione, che rispettivamente rappresentano, l'uno, una delle possibili lesioni dell'integrità fisica e l'altro uno dei possibili risvolti pregiudizievoli della menomazione subita dal soggetto. Di entrambi il giudice deve tenere conto nella liquidazione del danno alla salute complessivamente considerato al fine di assicurare il corretto e integrale risarcimento del danno subito dalla vittima, ma non è tenuto all'analitica indicazione delle somme che a suo avviso valgono a indennizzare ciascuno dei, virtualmente infiniti, pregiudizi nei quali la lesione del bene alla salute si risolve. Va dunque riconosciuto il danno biologico comprendente nella sua quantificazione anche le voci inerenti al danno alla vita di relazione e quello esistenziale. App. Roma, sez. IV, 27/01/2004 in Guida al Diritto, 2004, 18, 71

16.Cfr. nota n. 4

17.Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 luglio 2005 n. 15022. Vedi anche nota di M. Rossetti “Danno esistenziale: fine di un incubo” in Diritto e Giustizia, 2005, 40.

18.Cfr. Cassazione , sez. III civile, sentenza 29.07.2004 n° 14488.

19.Cassazione, sez. I civile, sentenza 10.05.2005 n° 9801.

20.Eschilo (525-456 a.C.), drammaturgo greco.

(fonte:http://www.altalex.com) Articolo di Giuseppe Buffone 23.11.2005

 

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DALLA CASSAZIONE UN CHIARO SÌ AL DANNO ESISTENZIALE

 

Il danno esistenziale è una delle «voci» di cui si compone il cosiddetto «nuovo danno non patrimoniale», ossia il danno arrecato a valori inerenti alla persona, dotati di protezione costituzionale, in conseguenza dell’illecito aquilano: danno risarcibile ai sensi dell’articolo 2059 Cc, anche in mancanza di un fatto di reato, a seguito della notissima svolta giurisprudenziale determinata da Cassazione 8828 e 8827/03 con l’avallo di Corte cost. 233/03. Questo il principio a chiare lettere affermato da Cassazione 19354/05 — in controtendenza rispetto ad una diversa pronuncia non di molto precedente di cui pure parleremo — in un caso in cui il risarcimento del danno esistenziale era stato chiesto, nei confronti dell’amministrazione della giustizia, da un uomo che, a causa della durata eccessiva di un procedimento di divorzio consensuale, sosteneva di essere stato abbandonato dalla compagna, stanca dell’attesa di convolare a nozze.

 

LA CASSAZIONE E IL DANNO ESISTENZIALE: LE PRONUNCE SONO CONTRASTANTI. La sfumatura amara e crudele dell’esordio oraziano con cui, sullo scorso n. 40 di questa Rivista, a pag. 43, è stato celebrato il parere antiesistenzialista di Cassazione 15022/05 — Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus, celeberrimo incipit dell’Ode 37 del libro primo dei Carmi — lasciava forse già preconizzare che, ineluttabilmente, i brindisi avrebbero dovuto presto essere sospesi per far posto al disappunto, e i balli riservati ad altra più consona occasione.

E, se una non proprio robusta sentenza antiesistenzialista, quale Cassazione 15022/05, ha potuto essere considerata quanto la presa di Alessandria e la morte di Antonio e Cleopatra, dinanzi all’esatta nitidezza di Cassazione 19354/05 occorrerebbe intonare chissà quale peana o ancor meglio — qualora fossimo animati da intento goliardico e pungente verso chi con poca fortuna ha cantato vittoria — comporre fescennini, se non urlare cori da stadio.

Ma, nel chiudere questa forse un po’ pedante parentesi aperta all’insegna del certamen oraziano, ci limiteremo più pacatamente ad osservare che ogni buon esistenzialista sperat infestis, metuit secundis alteram sortem — Ode 10 del libro secondo dei Carmi — sicché non dubita che nuovi arresti antiesistenzialisti seguiranno prima o poi, almeno per qualche tempo, presumibilmente dalla terza sezione della Sc, con cui la prima sezione sembra essersi posta ormai in netto contrasto.

Guardiamo, allora, ai termini di esso e, dunque, al contenuto dell’una e dell’altra pronuncia.

 

IL RECENTE ARRESTO ANTIESISTENZIALISTA E I SUOI ERRORI. Proviamo a riassumere brevemente l’argomentazione antiesistenzialista posta a fondamento di Cassazione 15022/05, resa in un caso di perdita di un congiunto a seguito di un incidente stradale. Essa afferma che, mentre il danno patrimoniale è caratterizzato dall’atipicità — e ciò, rammentiamo, sta a significare che tale danno può scaturire dalla lesione di qualsiasi interesse dotato di protezione giuridica —, il danno non patrimoniale sarebbe tipico, cioè potrebbe essere tuttora risarcito, ai sensi dell’articolo 2059 Cc, nei soli casi previsti dalla legge: casi che la citata svolta giurisprudenziale del 2003 avrebbe semplicemente ampliato aggiungendovi le ipotesi di lesione di specifici valori della persona costituzionalmente garantiti. Ed allora — questo il supposto uovo di Colombo dell’indirizzo antiesistenzialista — il risarcimento del danno esistenziale, «dagli incerti e non definiti confini», non potrebbe avere ingresso perché esso, per sua natura, sarebbe atipico. In definitiva — abbiano i lettori la pazienza di ripercorrere il passaggio conclusivo, sul punto, della sentenza — «il risarcimento del danno non patrimoniale, fuori della ipotesi di cui all'articolo 185 Cp e delle altre minori ipotesi legislativamente previste, attiene solo alle ipotesi specifiche di valori costituzionalmente garantiti (la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero, ecc.), ma in questo caso non vi è un generico danno non patrimoniale “esistenziale”, ma un danno da lesione di quello specifico valore di cui al referente costituzionale».

Il no al danno esistenziale, pronunciato da Cassazione 15022/05, si fonda — a nostro avviso — su due errori alquanto evidenti e facili da segnalare: a) una confusione tra due degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, ossia tra l’interresse protetto attinto dalla lesione ed il danno che a quella lesione consegue; b) l’insostenibile affermazione di tipicità del «nuovo» danno non patrimoniale.

 

LA CONFUSIONE TRA INTERESSE PROTETTO E DANNO. Guardiamo al primo aspetto. Se proviamo a scomporre i diversi segmenti di cui è costituito l’illecito aquiliano, possiamo di certo isolarne due: da un lato l’interesse protetto, leso dal «fatto doloso o colposo» del danneggiante, dall’altro lato il danno da risarcire. Quando la condotta attinge l’interesse protetto, si realizza quello che, utilizzando una formula conosciuta, può definirsi come danno-evento. Ma la lesione dell’interesse, il danno-evento, non è ancora danno da risarcire. Danno da risarcire, invece, è la perdita, patrimoniale o non patrimoniale, che la lesione dell’interesse determina: è la conseguenza di questa. Questo punto, in verità, è fondamentale e ha da essere tenuto costantemente fermo — vedremo tra breve perché — come in effetti è stato per lungo tempo ed è tuttora. Sappiamo bene che, ad un dato momento, la storica Corte cost. 184/86 ha utilizzato la nozione di danno-evento, danno in sé considerato, per riconoscere la risarcibilità del danno biologico. Ma di quella finzione non vi è ormai più bisogno, come ha chiarito proprio Cassazione 8828/03: «Volendo far riferimento alla nota distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza — ha affermato la pronuncia, riferendosi in particolare al danno non patrimoniale — si tratta di danno-conseguenza».

E allora. Se si tiene presente la distinzione tra interesse, leso dall’illecito, e danno da risarcire, conseguente alla lesione dell’interesse, ben si comprende che tra natura dell’interesse (patrimoniale o non patrimoniale) e natura del danno da risarcire (patrimoniale o non patrimoniale) non vi è corrispondenza biunivoca: la lesione di un interesse patrimoniale, cioè, dipanandosi per li rami delle conseguenze, può produrre, a valle, un danno non patrimoniale; la lesione di un interesse non patrimoniale può produrre un danno patrimoniale. Pensiamo, ad esempio, all’interesse proprietario protetto dalla servitus altius non tollendi: la sua lesione produrrà secondo i casi danno patrimoniale (diminuzione di valore del bene) o danno non patrimoniale (diminuzione di aria e luce a carico degli abitanti dell’immobile), o, in diversa misura, entrambi. Pensiamo, ancora, all’interesse alla salute o meglio — diremmo in senso più ampio — all’interesse «ecologico» protetto dalla disciplina sulle onde elettromagnetiche o sulle immissioni sonore: la sua lesione produrrà danno patrimoniale (diminuzione di valore, ancora una volta, dell’immobile troppo prossimo alla fonte perturbatrice) o danno non patrimoniale (peggioramento della qualità della vita degli abitanti dell’immobile; vero e proprio danno biologico), o entrambi.

Ecco, dunque, che, quando Cassazione 15022/05 discorre di «danno da lesione di quello specifico valore di cui al referente costituzionale», riferendosi al rapporto parentale, mostra di non comprendere che la lesione dell’interesse alla conservazione di quel rapporto, certamente tutelato dall’ordinamento giuridico, non determina ancora, e tanto meno necessariamente, un danno non patrimoniale, non è ancora danno non patrimoniale risarcibile.

Il lettore perdonerà se l’esempio che segue potrà apparire estremo o addirittura paradossale: ma, se a seguito dell’uccisione della moglie da parte di un pirata della strada, il marito che ormai la detestava non versa una lacrima, non soffre, non va incontro ad un peggioramento delle sue condizioni di vita, non si ammala, ma anzi incamera finalmente il lauto patrimonio della defunta che ella, avara all’estremo, teneva per sé, e lo spende allegramente con la giovane e splendida amante, diremo noi che questi, avendo subito la lesione dell’interesse alla conservazione del rapporto parentale tutelato dall’ordinamento, ha per questo subito un danno non patrimoniale risarcibile? Mi augurerei di no.

Non basta, dunque, definire il danno non patrimoniale attraverso la sola natura dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ché il giurista ha il compito ulteriore di individuare, a valle di esso, il danno risarcibile: e quel danno, dal versante non patrimoniale, può consistere in un interno sentire, quale è il danno morale soggettivo, o in uno scadimento delle condizioni «mondane», qual’è il danno esistenziale, o in una compromissione delle condizioni di salute, qual è il danno biologico.

 

LA PRETESA TIPICITÀ DEL DANNO NON PATRIMONIALE. Esaminiamo, poi, il secondo aspetto. Ciò che maggiormente sorprende in Cassazione 15022/05 è l’affermata — un po’ troppo sbrigativamente a dire il vero — tipicità del danno non patrimoniale. Il semplice ragionamento della Sc, davvero troppo semplice, si riassume in ciò, che l’articolo 2059 Cc ammette il risarcimento nei soli casi previsti dalla legge, casi che la svolta della primavera-estate 2003 avrebbe semplicemente ampliato, riconducendo ad essi anche le lesioni di valori personali costituzionalmente tutelati.

Nel proporre questa affermazione la Sc sembra però non avvedersi che essa involge l’assunto che parimenti tipici e nominati siano i valori personali protetti dalla Costituzione. Ma un simile assunto non ha ormai più fautori e, palesemente, guardando al diritto vivente, non ha nessun fondamento. L’articolo 2 Cost., tanto per cominciare, tutela i «diritti inviolabili dell'uomo»: sono tipici quei diritti? Cioè sono soltanto quelli che successivamente la Costituzione elenca? Provate a cercare nella Costituzione i diritti della personalità atipici: il diritto all’identità personale, ad esempio (a partire dalla nota Cassazione 3769/85, in Giust. civ., 1985, I, 3049, Foro it., 1985, I, 2211). Provate a cercare il diritto all’abitazione, il quale rientra «fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico» (Corte cost. 217/88, tra le molte). Non li troverete. E la sessualità? Pensate forse che i padri costituenti abbiano dedicato un qualche esplicito passaggio della Carta fondamentale alla sessualità? Nient’affatto: piuttosto Aldo Moro riteneva che l’articolo 2 Cost. coprisse «l’intangibile diritto delle donne di dedicarsi ai lavori domestici» (v. Barbera, nel Commentario alla Costituzione a cura di G. Branca, vol. I, pag. 51), diritto del quale abbiamo disgraziatamente perso ormai ogni traccia. Ed invece oggi è la stessa Sc a dirci che: «La sessualità costituisce uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'articolo 2 Cost. impone di garantire» (Cassazione 9801/05, in D&G, 2004, 22, 14). L’articolo 2, insomma, a non voler essere orbi, è una clausola generale. Ma se l’articolo 2059 Cc rinvia all’articolo 2 Cost., come è mai possibile che il danno non patrimoniale sia tipico?

E ci fermiamo all'articolo 2 Cost.. Immaginate quanto velleitario sarebbe ricostruire in termini di tipicità il danno non patrimoniale dalle rimanenti disposizioni dell’intera prima parte della Costituzione, a cominciare dal non esattamente marginale articolo 3.

Fin qui la Costituzione. Ma l'impostazione secondo cui l'articolo 2059 c.c. non può limitare la risarcibilità del danno quando l'interesse è protetto da una norma sovraordinata non funziona solo per la Costituzione, ma deve funzionare anche per le fonti internazionali recepite attraverso l'articolo 10 Cost. e per quelle sovranazionali (in primo luogo europee) che vanno a collocarsi, nella gerarchia, al di sopra delle norme di rango ordinario. Ovvio che parlare di tipicità dinanzi ad un simile magma (Diritti dell’uomo, Convenzione di New York sui bambini, Costituzione europea, quando sarà accolta, ecc.) è, se possibile, ancor più inesatto.

Solo un cenno alla legge ordinaria. La Costituzione non vive nell'empireo dei suoi 139 articoli, ma si è realizzata attraverso un ampio ventaglio di norme ordinarie. Accenniamo ad alcune: ordinamento penitenziario (legge 354/75); parità di trattamento uomo-donna (legge 903/77); trattamenti sanitari (legge 180/78); rettificazione di sesso (legge 164/82); trattamento dati personali (legge 675/96); pubblicità ingannevole (decreto legislativo 74/92); discriminazione razziale, etnica e religiosa (decreto-legge 122/93, convertito in legge 205/93); tutela dell’infanzia e adolescenza (legge 285/97); lavoro dei disabili (legge 68/99). E si può accennare ancora alle varie normative sulla cittadinanza, sull’adozione, sulla tutela dei consumatori, sulle barriere architettoniche, sullo sciopero nei servizi pubblici, sull’handicap, sull’aborto, sull’immigrazione e la condizione dello straniero, in materia di ecologia, sull’amministrazione di sostegno e così via.

Ed allora, ciò che occorre riconoscere è che l’articolo 2059 Cc non è stato reso solo un po’ più pervio: è stato nella sostanza abrogato — se così si può dire — dall’interpretazione costituzionalmente orientata che la Sc ne ha dato. E sostituito da una sorta di articolo 2043 bis dedicato al danno non patrimoniale. Di qui, con la Costituzione di mezzo, non è facile tornare indietro attraverso qualche giochetto esegetico. Sostenere oggi la tipicità del danno non patrimoniale, come Cassazione 15022/05 ha inteso fare, significa insomma dimenticare il quadro in cui la disciplina della responsabilità civile si muove.

 

LA PAURA DELLE PAROLE. Un altro aspetto di Cassazione 15022/05 suscita — più che critiche — curiosità. La sentenza, in effetti, appare tutta tesa a dimostrare che la perdita di un congiunto non produce solo danno morale soggettivo (il «dentro», il dolore passeggero), ma anche modificazioni peggiorative delle condizioni di vita quotidiana dei sopravvissuti (il «fuori», il danno esistenziale). Seguite questo florilegio di citazioni tutte tratte dalla medesima sentenza. «Il danno non patrimoniale di cui all’articolo 2059 Cc, non può più essere identificato … soltanto con il danno morale soggettivo, costituito dalla sofferenza contingente e dal turbamento dell’animo transeunte». Ed ancora: «L’interesse al risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione del congiunto … si concreta nell’interesse … all’inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona». Tale interesse, badate bene, «si distingue sia dall’interesse al “bene salute” … sia dall’interesse all’integrità morale … tutelato attraverso il risarcimento del danno morale soggettivo». Ascoltate, infine, questo passaggio di schietta (ma evidentemente inconscia) ispirazione esistenzialista: «La sentenza impugnata non dà atto … che questi [il primo giudice: n.d.r.] avesse tenuto conto dello sconvolgimento delle abitudini di vita del nucleo familiare». Bisognava dunque che il giudice tenesse conto — prestate attenzione — dello sconvolgimento delle abitudini di vita.

Insomma, la sentenza dice e ripete con chiarezza più che lodevole che entro il danno non patrimoniale non vi è solo il danno morale soggettivo, ma vi è anche il danno biologico ed un ulteriore danno che ha a che fare con le attività realizzatrici della persona e, nientemeno, con lo «sconvolgimento delle abitudini di vita». Ma se il danno esistenziale non è questo, che cos’altro è?

Si potrebbe allora alternativamente ipotizzare, dinanzi a tale evidente incomprensione di Cassazione 15022/05, o che la Sc non abbia capito che cosa il danno esistenziale è, oppure che coloro i quali ne ammettono la figura non si siano saputi spiegare. Ma le due ipotesi sono entrambe errate. Gli esistenzialisti si sono spiegati, tanto che, come subito di vedrà, la Sc ha capito benissimo.

 

Il SÌ DELLA CASSAZIONE AL DANNO ESISTENZIALE. La Sc ha capito benissimo, ed anzi ha giustamente rivendicato anche a sé l’elaborazione della figura. La recentissima Cassazione 19354/05 ha infatti esattamente ricordato, anzitutto, come «la figura del danno “esistenziale” sia stata elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche di questa Corte». Non solo prodotto di origine dottrinale, non solo frutto della giurisprudenza di merito, non certo opera di stravaganti giudici di pace. Il pensiero corre subito alla coraggiosa Cassazione 7713/00, in D&G, 2000, 23, 23, alla quale va riconosciuto il merito di avere per prima, in sede di legittimità, compreso la portata innovativa del nuovo protagonista della responsabilità civile. Ma da Cassazione 7713/00 ad oggi molto cammino è stato fatto. Il danno esistenziale, in Cassazione 19354/05, è ormai espressamente definito, in positivo, quale pregiudizio «capace di ostacolare "le attività realizzatrici della persona umana"», riflettendosi «sulla vita di relazione del … soggetto». E quel pregiudizio concorre a definire il territorio del danno non patrimoniale, di cui costituisce autonoma voce: «appare evidente come il pregiudizio esistenziale costituisca una “voce” del danno» non patrimoniale».

Ed i meriti di Cassazione 19354/05 non terminano qui, anzi. Il pregio forse maggiore della pronuncia — per quanto strano possa apparire — è di aver negato il risarcimento del danno esistenziale al preteso danneggiato il quale sosteneva che, a causa della eccessiva durata del processo di divorzio consensuale, non aveva potuto nuovamente sposarsi ed era stato infine «lasciato» dalla sua compagna. La Sc ha in tal modo mostrato di aver perfettamente chiaro che il danno esistenziale è un danno-conseguenza e che, dunque, proprio perché non sta «dentro» ma «fuori», si deve poter toccare con mano e, in giudizio, si deve rigorosamente provare, salvo che non soccorra (ma non era certamente questo il caso) il ragionamento presuntivo fondato sull’id quod plerumque accidit. Il passo che segue, tratto ancora da Cassazione 19354/05, è melodia esistenzialista: «Il danno cd. “esistenziale”, concretandosi in una modificazione dell'agire del singolo, è agevolmente accertabile altresì in via oggettiva, ovvero sulla base di indici più sicuri (si pensi al cambiamento dei propri usi di vita sociale, delle proprie scelte abituali e così via) di quelli che suggeriscono l'esistenza di un danno morale soggettivo».

Questo, si diceva poc’anzi, è il punto fondamentale. Esigenza imprescindibile della tutela risarcitoria è che il risarcimento non sia una pesca di beneficenza a spese vuoi del danneggiante che dell’assicuratore: e quest’esigenza è soddisfatta proprio dall’impostazione consequenzialista, giacché essa, guardando al danno nel suo concreto atteggiarsi, nel suo vero e reale contenuto, permette di evitare quelle altrimenti possibili duplicazioni risarcitorie, esattamente stigmatizzate da Cassazione 8828/03, che a torto gli antiesistenzialisti attribuiscono all’applicazione del danno esistenziale. Piuttosto, gli hungry lawyers — che certo non mancano, e neppure suscitano la simpatia di un Walter Matthau in «Non per soldi ma per denaro» — hanno da sperare dall’impostazione sostanzialmente eventista che confonde danno risarcibile e lesione dell’interesse protetto.

 

I CONFINI DEL DANNO ESISTENZIALE SONO INCERTI E NON DEFINITI? Un ultima questione merita ancora un cenno. La già esaminata Cassazione 15022/05 discorre di una «generica categoria di "danno esistenziale" (dagli incerti e non definiti confini)». Qualcosa di simile si ritrova in Cassazione 6732/05, ove si legge, in sostanza, che la prospettiva esistenzialista riflette «una eterogeneità di situazioni che rendono difficile una classificazione categoriale generale».

Qui si potrebbe rispondere provocatoriamente che è categoria dagli incerti e non definiti confini anche quella del danno patrimoniale, giacché tra danno emergente e lucro cessante c’è una parentela molto ma molto lontana. Ma non è questa la replica che intendiamo offrire. Il punto è che in caso di morte del congiunto per l'illecito di un terzo (troppe le sentenze sul tema per effettuare citazioni); di lesioni al congiunto, con obbligo di assisterlo (Trib. Bergamo 24 febbraio 2003, in Danno e resp., 2003, 547; Trib. Lecce 5 ottobre 2001, in Resp. civ. prev., 2002, 1146); di rinuncia forzata ai rapporti sessuali col coniuge (Trib. Lecce 5 ottobre 2001, in Resp. civ. prev., 2002, 1146); di violenza sessuale al congiunto (Trib. Agrigento 4 giugno 2001, in Giur. it., 2002, I, 2, 952); di interruzione forzosa della gravidanza provocata dall'illecito (Trib. Torre Annunziata 25 marzo 2002, in Fam. dir., 2002, 509); di nascita indesiderata per errato intervento di vasectomia (Trib. Busto Arsizio 17 luglio 2001, in Resp. civ. prev., 2002, 441); di tardiva diagnosi di malformazione del feto (Trib. Locri 6 ottobre 2000, in Giur. it., 2001, I, 2, 735; App. Perugia 28 ottobre 2004, I contratti, 2005, 975); di errata diagnosi con ritardo nelle cure (Trib. Genova 29 novembre 2002, in Nuova giur. civ. comm., 2003, 786); di trasfusione contro la volontà del paziente, per ragioni religiose (Trib. Pordenone 11 gennaio 2002, in Nuova giur. civ. comm., 2002, 663); di violazione dell'obbligo di mantenimento (Trib. Rovereto 19 dicembre 2002, in Dir. fam. pers., 2003, 99); di mancanza di assistenza da parte del marito che aveva costretto la moglie malata di mente in condizioni degradate (Trib. Firenze 13 giugno 2000, Danno e resp., 2001, 741); di violazione dei doveri coniugali nel periodo della gravidanza (Trib. Firenze 13 giugno 2000, Danno e resp., 2001, 741); di minacce e molestie a una donna dall’ex convivente (Trib. Milano 15 marzo 2001, in Giur. it., 2001, I, 2, 78); di crollo di un'abitazione, con alterazione delle attività degli abitanti (Trib. Milano 15 giugno 2000, Resp. civ. prev., 2001, 461); di immissioni intollerabili (Trib. Venezia 27 settembre 2000, in Danno e resp., 2001, 524; GdP Frosinone 11 ottobre 2001, in Danno e resp., 2003, 206; App. Milano 14 febbraio 2003, in Giust. civ., 2004, I, 227); di ridotta godibilità dell'abitazione (Trib. Roma 10 ottobre 2001, in Cendon e Ziviz, Il risarcimento del danno esistenziale, Giuffrè, 2003, 310; App. L’Aquila 27 febbraio 2001, ibidem); di mobbing (Trib. Pisa 6 ottobre 2001, in Cendon e Ziviz, cit., 205 e 299; Trib. Milano 28 febbraio 2003, in Or. giur. lav., 2003, 91; Trib. Pinerolo 6 febbraio 2003, in Giur. it., 2003, I, 2, 2295; Trib. Forlì 15 marzo 2001, in Giust. civ., 2002, I, 208); di demansionamento (App. Milano 6 ottobre 2003, in Or. giur. lav., 2003, 507; Trib. Pinerolo 6 febbraio 2003, cit.; Trib. Forlì 8 novembre 2001, in Cendon e Ziviz, cit., 296); di infortunio sul lavoro (Trib. Parma 17 aprile 2003, in Riv. crit. dir. lav., 2003, 668); di violenza sessuale ad una lavoratrice (Trib. Milano 9 maggio 2003, in Riv. crit. dir. lav.; 2003, 649); di eccessiva durata del processo (App. L’Aquila 12 marzo 2002, in PQM, 2002, 69); di numerose altre più recenti pronunce che non abbiamo ormai più spazio per citare e che, comunque, non potrebbero per il loro numero essere elencate tutte (si rinvia, al riguardo, a personaedanno.it), c’è sempre un tratto in comune. E tale elemento è costituito nel non poter più fare ciò che di appagante, gradevole, gratificante si faceva in precedenza, ovvero nel dover fare quanto di sgradevole, faticoso, insoddisfacente si è, in conseguenza dell’illecito, costretti a fare.

Sono tutti uguali i dolori raccolti sotto la voce danno morale soggettivo? Non lo sono. E sono tutte uguali le malattie qualificabili come danno biologico? Non lo sono. Non sono tutte uguali neppure le attività realizzatrici della persona rilevanti quali danno esistenziale, che il giudice di volta in volta scrutinerà. Ma la cifra è comune: è sempre l’impedimento all’esercizio di attività realizzatrici della persona, quelle attività che sono coessenziali alla vita degli uomini insieme ad altri uomini, che sono proprie — se non incorriamo in retorica nel concludere con una citazione troppo «alta» — dell’uomo «essere politico e portato naturalmente alla vita in società», come nella definizione di Eth. Nic., I, 1169b, 18.

 

COME SI RISOLVERÀ IL CONTRASTO? Abbiamo già detto che nuove decisioni antiesistenzialiste, con tutta probabilità, vi saranno. E non sappiamo dire come il contrasto si risolverà e se, prima o poi, sulla questione del danno esistenziale avranno a pronunciarsi le sezioni unite. E però, pur con tutta la cautela necessaria, possiamo ragionevolmente prevedere che la vittoria del danno esistenziale segnata da Cassazione 19354/05 possa rimanere isolata, quando la giurisprudenza di merito spinge in misura più che consistente nello stesso senso, una volta che si sia constatato che quella vittoria altro non è che la vittoria, anzitutto, della Costituzione?

MAURO DI MARZIO

 

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