Attenzione ad avvocati come questi !!!

 

Consiglio Nazionale Forense, decisione del 13 dicembre 2010, n. 202

(Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Rimini, 9 giugno 2009).

 

Avvocato - Tariffe forensi - Richiesta onorario eccessivo - Doveri di lealtà e correttezza - Violazione.

 

L'ambiguità, da parte dell'avvocato, nella redazione del documento relativo al regolamento delle competenze professionali integra un contegno non commendevole, giacché idoneo a trarre in errore il cliente, in violazione degli artt. 6 (doveri di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza) e 35 (rapporto di fiducia) del codice deontologico forense. In tema di competenze professionali, il diritto "corrispondenza informativa" ed il diritto "consultazione col cliente" spettano per una sola volta per ogni grado del processo civile, e non per ogni lettera inviata. Per quanto, invece, concerne gli onorari, l'onorario per la voce "redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)" va applicato una sola volta e ricomprende sia la comparsa conclusionale sia la memoria di replica, non potendo essere duplicato per ognuno di tali due scritti difensivi.

 

FATTO

 

Il procedimento deriva dalla riunione di quattro distinti procedimenti disciplinari: a) n. 5/05 RG (esponente: V.); b) n. 23/05 RG (esponente: Z.); c) n. 21/06 RG (esponente: A.); d) n. 3/07 RG (esponente: F.).

Nel procedimento disciplinare n. 5/05 RG, con esposto del 23 febbraio 2005, la signora C.V. esponeva di aver affidato all’avv. B. nella primavera 1997 mandato per agire giudizialmente nei confronti del dott. G.M., dentista, con chiamata in causa della di lui assicurazione, F.S., per ottenere il risarcimento del danno derivante da negligente attività odontoiatrica; la relativa attività professionale era stata svolta dall’avv. B. in modo asseritamente negligente e scostante, omettendo di informare l’esponente delle date fissate per le udienze e dell’esito delle stesse.

In data 29 dicembre 2004, essendo stato raggiunto accordo transattivo per il pagamento di Euro 44.000,00, nello studio dell’avv. B. veniva sottoposto all’esponente foglio in bianco da firmare, con l’intesa che avrebbe poi provveduto la legale alla compilazione.

Il 31 dicembre 2004, in occasione di incontro al Tribunale di Rimini delle parti e rispettivi legali per lo scambio delle scritture transattive, l’esponente decideva di non firmare e revocava il mandato conferito all’avv. B..

Recatasi successivamente nello Studio dell’avv. B. per ritirare la documentazione, la signora V. rilevava che nel foglio da lei firmato erano state inserite condizioni circa il pagamento delle competenze professionali dell’avv. B. mai pattuite.

In particolare, a fronte di un risarcimento danni quantificato in Euro 44.000,00, era stato indicato l’importo di Euro 28.000,00, oltre contributo professionale, IVA e CPA, da versarsi contestualmente al ritiro dell’assegno di Euro 62.000,00 rilasciato da F.A.. Per tali motivi l’esponente presentava querela nei confronti dell’avv. B. per falsità in foglio firmato in bianco e truffa aggravata.

Il relativo procedimento penale veniva archiviato dal PM. L’avv. B. presentava a sua volta controquerela nei confronti dell’esponente per calunnia e diffamazione.

In data 31 gennaio 2005 l’esponente presentava lettera in prevenzione all’opinamento di parcella dell’avv. B.. A seguito dell’esposto del 23 febbraio 2005, l’avv. B. presentava memoria il 18 aprile 2005.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini nella seduta del 13 febbraio 2007 deliberava di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. B. col seguente capo d’incolpazione: «… violazione delle norme deontologiche che impongono al professionista iscritto all’Albo: a) di prestare la propria opera a favore del cliente con lealtà, fedeltà e diligenza (artt. 6, 7, 8 Codice Deontologico); b) di informare la parte assistita sullo svolgimento del mandato, sul contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili per la controversia (art. 40 Codice Deontologico); c) di non richiedere alla parte assistita (II) compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta, nonché (III) un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva (art. 43 Codice Deontologico); d) di non pattuire con il cliente compensi in violazione del divieto di cui all’art. 1261 c.c. (art. 45 Codice Deontologico); e) di provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico (art. 15 Codice Deontologico); f) di essersi resa imputabile di un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso (art. 5 Codice Deontologico). Condotta protratta dalla primavera del 1997 al gennaio 2005».

Nel procedimento n. 21/06, con esposto del 9 giugno 2006, la signora A.A. lamentava di aver versato nel periodo dal 30 aprile 2001 all’11 aprile 2006 all’avv. B., alla quale aveva conferito mandato di assistenza giudiziale in una causa avanti il Tribunale di Rimini, ingenti somme di denaro a titolo di compenso professionale, spesso senza ottenere regolare ricevuta fiscale.

L’esponente lamentava inoltre di non aver ricevuto dall’avv. B. il corrispettivo per l’attività di pulizia dello Studio della prima, attività svolta in due occasioni, per complessive sei ore.

Ricevuta da parte dell’avv. B. lettera raccomandata del 16 maggio 2006 con diffida ad adempiere al pagamento della parcella di Euro 10.122,94, la signora A. si era determinata a presentare l’esposto.

Sempre alla seduta del 13 febbraio 2007, il Consiglio dell’Ordine di Rimini deliberava di aprire procedimento disciplinare nei confronti dell’avv. B. col seguente capo d’incolpazione: «... violazione delle norme deontologiche che impongono al professionista iscritto all’Albo: a) di prestare la propria opera a favore del cliente con lealtà, fedeltà e diligenza (artt. 6, 7, 8 Codice Deontologico); b) di non richiedere alla parte assistita (II) compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta, nonché (III) un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva (art. 43 Codice Deontologico); c) di provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico (art. 15 Codice Deontologico); d) di astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale (art. 35 Codice Deontologico). Condotta protratta dal 30.04.2001 all’11.04.2006». Nella seduta del 27 marzo 2007, il Consiglio dell’Ordine a quo deliberava la riunione dei suddetti quattro procedimenti disciplinari, con citazione a comparire per l’adunanza del 22 maggio 2007. L’8 maggio 2007 l’esponente sig.ra V. depositava memoria con documenti, ad integrazione dell’esposto che aveva dato luogo al procedimento n. 5/05. Depositata memoria difensiva, all’adunanza del 22 maggio 2007 l’avv. B. eccepiva preliminarmente la nullità dell’atto di citazione per carenza di riferimento a fatti o comportamenti specifici. Il Consiglio dell’Ordine di Rimini, pur ritenendo non sussistente l’eccepita nullità, riformulava l’atto di citazione, integrandolo con più circostanziata indicazione dei fatti e comportamenti addebitati, ma con riferimento ai soli originari procedimenti n. 5/05 e 21/06, fermo il resto. Veniva pertanto notificato il 6 dicembre 2007 un atto integrativo del precedente atto di citazione, del seguente tenore: a) procedimento disciplinare n. 5/05:

1) quale procuratore e difensore dell’attrice sig.ra C.V. avanti al Tribunale di Rimini nella causa R.G. n. 683/99 contro “F.S.A. s.p.a.” ed il dott. G.M., di valore pari ad € 78.000,00 (di cui € 62.000,00 per danno risarcibile dall’assicurazione in base alla espletata CTU ed € 16.000,00 dovute in restituzione dal dott. M.), di avere nella prima metà del mese di dicembre 2004 quantificato le proprie competenze nella nota spese trasmessa all’avv. C.A. (legale di controparte) in € 7.279,00 per diritti, € 11.550,00 per onorari, € 341,78 per anticipazioni, € 155,00 per spese generali ed € 2.259,48 per rimborso spese gen. ex art. 14 tariffa forense, per complessivi € 21.585,26 al netto di CPA e IVA (pari a tot. lordi € 26.343,80), esponendo alle voci che seguono onorari eccessivi, sproporzionati e comunque superiori ai massimi di cui allo scaglione di valore da € 51.700,00 a € 103.300,00 di cui alla Tariffa forense D.M. 8 aprile 2004, n. 127, in vigore dal 2 giugno 2004: Redazione memoria autorizzata 183 dep 15.01.01 € 1.628,00 Memoria replica € 1.628,00 Redazione memoria difensiva € 1.628,00 nel mentre l’onorario massimo della appropriata voce n. 18 del paragrafo II della Tariffa D.M. n. 127/04 è di € 580,00 (per ciascuna delle tre memorie);

2) nella stessa veste ed occasione e con la medesima nota spese di cui sopra, di avere esposto i diritti in misura superiore a quelli previsti dalla tariffa forense S.M. 5 ottobre 1994, n. 585, pro tempore vigente per le relative attività procuratorie;

3) di non aver informato la cliente che le sue competenze, a seguito delle correzioni effettuate dal difensore della compagnia assicuratrice, il quale ritrasmise all’avv. C.B. il 14.12.2004 la nota spese corretta in atti, erano state più giustamente liquidate e riconosciute dalla compagnia assicuratrice in: € 4.099,06 per diritti, € 6.675,00 per onorari, € 341,78 per anticipazioni, € 155,00 per spese generali ed € 1.346,76 per rimborso spese gen. ex art. 14 tariffa forense, per compl. € 12.617,6 al netto di CPA e IVA (pari a tot. lordi € 15.367,43 arrotondati forfetariamente ad € 16.000,00 comprese CPA ed IVA);

4) di aver taciuto alla cliente che prima del 20.12.2004 i procuratori delle parti in causa avevano raggiunto l’accordo di definizione della controversia, in base al quale veniva riconosciuta alla sig.ra C.V. la somma di € 78.000,00 e precisamente: € 62.000,00 dall’assicurazione (di cui € 46.000,00 a titolo di risarcimento danni ed € 16.000,00 per spese legali lorde) ed € 16.000,00 dal dott. G. M. per restituzioni;

5) di avere anzi indotto la cliente in data 20.12.2004, ad accordo già definito con le controparti ma taciuto alla cliente – paventando alla cliente un esito sfavorevole della causa, prospettandole difficoltà nel recupero delle somme dovutele ed in definitiva invitandola a ridurre le proprie pretese – a scrivere sotto dettatura telefonica ed a farsi trasmettere via fax il giorno successivo una sorta di autorizzazione a definire la causa “con la somma omnicomprensiva di € 44.000,00 senza alcuna chiarezza e trasparenza circa il regolamento delle competenze professionali e con una pregiudizievole riduzione di € 34.000,00 rispetto alla somma complessiva di € 78.000,00 già riconosciuta alla ignara cliente dalle controparti;

6) di aver fatto firmare alla cliente in data 29.12.2004 un foglio in bianco giustificandone la necessità per “chiudere la causa”, successivamente riempito abusivamente – sempre a dire dell’esponente – con il testo, acquisito in copia agli atti del presente procedimento disciplinare e che si riproduce fotostaticamente nella pagina che segue, in relazione al quale è stata proposta querela per il reato di cui all’art. 486 c.p. nei confronti dell’avv. C.B., peraltro archiviata solo per motivi procedurali e senza esame del merito della vicenda;

7) nell’ipotesi in cui risultasse invece che il sovraesteso testo fosse stato effettivamente e preventivamente scritto e sottoposto alla cliente sig.ra C.V., si addebita all’avv. C.B. di avere, forte del rapporto di fiducia professionale e di soggezione della cliente (munita di sola licenza elementare) indotto la predetta cliente il 29.12.2004 (momento in cui la controversia era già stata definita con le controparte) a sottoscrivere detto testo contenente un impegno della cliente stessa a pagare all’incolpata avv. C.B. competenze professionali per la indistinta somma di € 28.000,00 – perfino superiore a quella già eccessiva di cui al superiore punto 1) indicata nella nota spese precedentemente trasmessa al difensore avversario – oltre a un fantomatico “contributo L.P.” ed oltre a IVA ed CPA; conseguendone (conteggiando anche il rimborso spese generali ex art. 14 Tariffa forense) un importo di competenze professionali per € 38.556,00 lordi, a cui vanno sommati acconti per almeno € 7.000,00 per un totale di ben € 45.556,00 lordi complessivamente pretesi dalla cliente, oltre a competenze successive;

8) di non aver fatturato acconti ricevuti per almeno € 7.000,00;

9) di aver utilizzato detto foglio del 29.12.2004 per promuovere ingiunzione, pignoramento presso terzi e pignoramento immobiliare contro la cliente che contestava l’ammontare delle competenze come sopra pretese, aggravando ingiustamente gli oneri a carico della cliente stessa”. b) procedimento disciplinare n. 21/06: “L’avv. B., quale difensore della sig.ra A.A., oltre a quanto già esposto nell’atto di citazione notificato il 18.04.2007, aveva preteso dalla cliente a titolo di compenso professionale per l’attività prestata nella causa R.G. n. 2659/01 avanti al Tribunale di Rimini, somme eccessive, non dovute e superiori ai massimi di tariffa, anche decuplicando indebitamente alcune voci dei diritti; ciò senza indicare il numero delle voci della tariffa e applicando la Tariffa D.M. n. 127/04 anziché la Tariffa D.M. 5 ottobre 1994 n. 585, pro tempore vigente per le relative attività procuratorie; più precisamente ed in particolare si tratta, con riferimento alla nota spese allegata alla raccomandata A.R. del 16.05.2006 dell’avv. B. in atti, delle seguenti: Corrispondenza informativa € 520,00 (anziché 52,00 – voce 22 T.f. 127/04) Consultazione Cliente € 520,00 (anziché 52,00 – voce 21 T.f. 127/04) Esame scritti controparte € 390,00 (anziché 26,00 – voce 11 T.f. 127/04) Deduzioni difensive d’udienza € 520,00 (anziché 52,00 – voce 13 T.f. 127/04) Partecipazione udienze € 260,00 (anziché 26,00 – voce 19 T.f. 127/04) Accesso ufficio € 195,00 (anziché 13,00 – voce 45 T.f. 127/04) Esame conclusioni ... € 156,00 (anziché 104,00 – voce 39 T.f. 127/04) Inoltre per quanto concerne gli onorari sono state indicate le voci: Redazione precisazione conclusioni € 305,00 che non sono dovute Redazione comparsa conclusionale € 305,00 e Memoria replica € 305,00 ulteriori, mentre la voce 39, § IV, t.f. 127/04, prevede un solo onorario Discussione in pubblica udienza € 140,00 che non sono dovute”.

Dopo la notifica dell’atto integrativo dei capi d’incolpazione, l’incolpata depositava memoria autorizzata il 4 gennaio 2008. Sentiti gli esponenti (tranne il sig. Z., non presentatosi) ed esperita prova testimoniale con numerosi testimoni, all’udienza dell’11 dicembre 2008 il Consiglio dell’Ordine di Rimini così disponeva: “Ritenuta sussistere l’opportunità di sospensione del procedimento disciplinare limitatamente, però, al capo di incolpazione punto n. 6), del paragrafo a) Procedimento R.G. n. 5/05 (esposto C.V.), dell’atto integrativo datato 5.12.2007, in cui viene contestato il riempimento abusivo di foglio in bianco ed il suo successivo utilizzo: - dispone lo stralcio dal procedimento disciplinare limitatamente alla suddetta contestazione di cui al capo d’incolpazione punto n. 6), del paragrafo A) Procedimento R.G. n. 5/05 (esposto C.V.), dell’atto integrativo datato 5.12.2007, in cui viene contestato il riempimento abusivo di foglio in bianco ed il suo successivo utilizzo; - sospende il procedimento così stralciato relativo alla sola contestazione di cui al capo di incolpazione punto n. 6), del paragrafo A) Procedimento R.G. n. 5/05 (esposto C.V.), dell’atto integrativo datato 5.12.2007, fino all’esito del procedimento penale a carico di V. C., pendente avanti al Tribunale monocratico di Rimini per il reato di concorso in calunnia; - dispone la prosecuzione dei procedimenti disciplinari riuniti per gli ulteriori capi di incolpazione e, ritenuto gli stessi adeguatamente istruiti, rigetta le ulteriori istanze istruttorie dell’incolpata, ribadendo la propria precedente ordinanza pronunciata sulla richiesta audizione della Dr.ssa P.B.; - fissa per la discussione la seduta del 19 maggio 2009 h. 15:30, concedendo all’incolpata termine per il deposito di memoria difensiva conclusiva fino al 16 aprile 2009”.

L’avv. B. depositava memoria difensiva di discussione il 16 aprile 2009. All’udienza del 9 giugno 2009 il Consiglio dell’Ordine di Rimini: - a) non accoglieva l’eccezione preliminare dell’incolpata circa la pretesa nullità dell’atto di incolpazione notificato il 18 aprile 2007; - b)riteneva non sufficientemente provata la responsabilità disciplinare dell’incolpata relativamente a: - b1) procedimento n. 21/06 (A.) limitatamente agli addebiti di cui alle lettere a), c), d) di cui all’atto di incolpazione; - b2) procedimento n. 23/05 (Z.) per tutti gli addebiti; - b3) procedimento n. 3/07 (F.) per tutti gli addebiti; - c) ritenuta sussistente e provata la violazione deontologica di cui alla lettera b) del procedimento n. 21/06 (A.), ritenuta altresì sussistente la responsabilità disciplinare dell’incolpata relativamente al procedimento n. 5/06 (V.), con la sola esclusione dell’adddebito descitto sub n. 6 dell’atto integrativo, irrogava all’avv. B. la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per la durata di mesi cinque.

Avverso tale decisione ha proposto tempestivo ricorso a questo Consiglio Nazionale l’avv. B., col ministero dell’avv. D.M., con un unico, articolato, motivo.

E’ stato in primo luogo impugnato specificamente il provvedimento col quale il Consiglio dell’Ordine territoriale ha limitato la sospensione del giudizio disciplinare solo al capo 6 dell’atto d’incolpazione nel procedimento riunito n. 5/05, anziché all’intero gruppo di contestazioni derivate dalle affermazioni della signora V..

E’ stata inoltre specificamente impugnata la decisione del Tribunale di Rimini nei confronti dei capi d’incolpazione sub 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8) e 9) relativi al procedimento riunito n. 5/05 (V.) - nella riformulazione del 6 dicembre 2007 -, nonché del capo d’incolpazione sub b) relativo al procedimento riunito n. 21/06 (A.).

Circa l’asserita mancata fatturazione per Euro 7.000,00 (capo d’incolpazione sub 8), la ricorrente afferma in primo luogo che il Consiglio dell’Ordine può solo esprimere pareri non vincolanti sulla congruità del compenso, la cui determinazione è poi lasciata al Giudice; e nel caso concreto si sottolinea che il Giudice civile aveva emesso decreto ingiuntivo, poi munito in sede di udienza della provvisoria esecuzione.

Sostiene poi di aver svolto anche ulteriore attività in favore dell’esponente signora V. e dei suoi familiari, per la quale avrebbe emesso complessivamente fatture per Euro 6.933,66: la n. 35 e la n. 36, del 18 dicembre 2000, e la n. 29, del 28 dicembre 2001, a fronte di assegno bancario di Euro 2.500,00 datato 20 ottobre 1998.

Si tratterebbe quindi tutt’al più di un ritardo nella fatturazione e comunque il relativo illecito disciplinare, da farsi risalire al 1998, sarebbe già stato prescritto al momento della formulazione del capo d’incolpazione n. 8 dell’originario procedimento n. 5/05, nel 2007. Sempre con riferimento all’originario procedimento n. 5/05 (V.), nel ricorso introduttivo del presente procedimento si lamenta che tutti i relativi capi d’incolpazione sono desunti e ritenuti sussistenti esclusivamente sulla base della narrazione dell’esponente, la cui credibilità sarebbe minata dalle risultanze probatorie degli accertamenti giudiziali. Viene quindi fatto espresso richiamo alle puntuali critiche mosse ai capi di incolpazione nelle memorie dimesse nel procedimento di primo grado in data 04 gennaio 2008 e 16 aprile 2009. Quanto al capo d’incolpazione di cui alla lettera b) relativo all’originario procedimento n. 21/06 (A.), ad avviso della difesa dell’avv. B. la decisione impugnata risulterebbe mendace e assuntiva ad un tempo, dal momento che vi sarebbero state otto udienze di trattazione, oltre a due rinvii d’ufficio.

Anche in questo caso viene fatto richiamo a quanto esposto nelle due memorie del04 gennaio 2008 e 16 aprile 2009.

Con riferimento a tale originario procedimento, con lettera del 23 aprile 2010 la difesa dell’avv. B. ha depositato avanti questo Consiglio Nazionale copia del verbale dell’udienza del 4 novembre 2009 avanti il Giudice di Pace di Rimini, nel procedimento penale per i reati di ingiuria, minaccia e diffamazione promosso a carico della signora A.A. a seguito di denuncia-querela da parte dell’avv. C.B., costituitasi parte civile, nonché sentenza in pari data.

Dal verbale d’udienza risulta la remissione della querela da parte dell’avv. B. a seguito di scuse porte dalla signora A.; conseguentemente la sentenza ha dichiarato l’estinzione del reato per venir meno della condizione di procedibilità.

 

DIRITTO

 

I capi d’imputazione, per i quali è stata irrogata all’avv. C.B. la sanzione disciplinare, sono quelli da a) ad e) con riferimento ai fatti specificati nell’atto integrativo ai numeri 1), 2), 3) 4), 5), 7) 8) e 9) del procedimento riunito n. 5/05 RG (Esposto della signora V.) (stralciato quindi l’originario capo f), poi capo 6) dell’atto integrativo, per il quale è stata disposta la sospensione per la pendenza di procedimento penale), nonché quello sub b) del procedimento riunito n. 21/06 RG (promosso a seguito di esposto della signora A.).

Il ricorso introduttivo del procedimento di secondo grado avanti questo Consiglio Nazionale si appunta contro i sopra richiamati residui capi d’incolpazione, nonché, espressamente, contro il provvedimento con il quale il Consiglio dell’Ordine ha limitato la sospensione del giudizio disciplinare al capo 6 del capo d’incolpazione, come indicato nel l’atto integrativo, del procedimento riunito n. 5/05. Il motivo relativo a quest’ultimo capo d’impugnazione va esaminato in via preliminare, essendo potenzialmente idoneo a precludere l’esame dei residui punti del procedimento riunito n. 5/05, salvo il solo punto 8).

La ricorrente lamenta che il Consiglio dell’Ordine di Rimini abbia sospeso il procedimento riunito n. 5/05 solo relativamente al punto 6) del capo d’incolpazione riformulato, anziché a tutti i punti dello stesso, e quindi all’intero gruppo di contestazioni derivate dalle affermazioni dell’esponente signora V.; ciò in quanto, secondo la ricorrente, l’acquisizione degli esiti dell’attività dell’indagine dibattimentale penale conferirebbe o eliminerebbe l’attendibilità alle dichiarazioni dell’esponente. Il motivo è infondato.

Dalla semplice lettura dei diversi capi d’incolpazione nel procedimento riunito n. 5/05, nella riformulazione notificata il 6 dicembre 2007 emerge infatti con chiarezza la diversità e l’autonomia dei fatti imputati e delle norme violate dai punti da 1) a 5) e da 7) a 9) rispetto a quello del punto 6): mentre quest’ultimo si riferisce espressamente all’asserito abusivo riempimento di foglio in bianco da parte della signora V., oggetto dei vari procedimenti penali, gli altri capi si riferiscono alla violazione di norme disciplinari sulla esposizione di compensi eccessivi, sproporzionati e comunque superiori ai massimi (punti 1 e 2), mancata informativa (punti 3, 4 e 5), negligenza, mancanza di lealtà e di correttezza (punto 7), mancata fatturazione e mancato assolvimento di oneri contributivi (punto 8), aggravio di oneri e spese a carico della cliente (punto 9).

Giustificato è pertanto il provvedimento di stralcio e di sospensione, in considerazione del procedimento penale pendente, della sola contestazione di cui al punto 6) del capo d’incolpazione (nella riformulazione del dicembre 2007) nel procedimento disciplinare riunito n. 5/05.

Nella rimanente parte dell’articolato unico motivo d’impugnazione, la ricorrente avv. B. censura le parti della impugnata decisione cha hanno dato luogo all’irrogazione della sanzione disciplinare.

Quanto ai punti 1 e 2 del capo d’incolpazione nel procedimento riunito n. 5/05, concernenti compensi eccessivi, bisogna preliminarmente rilevare che, diversamente da quanto opinato dalla ricorrente, non appare decisiva, al fine di dimostrare la fondatezza della censura sul punto della decisione impugnata, la circostanza che il Tribunale di Rimini abbia concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo ottenuto dall’avv. B. nei confronti dell’esponente signora V. per i compensi professionali della prima. Il Tribunale non si è infatti pronunciato sulla conformità o meno alle tariffe professionali forensi degli importi azionati in via monitoria.

Bisogna al riguardo considerare che l’avv. B. ha chiesto e ottenuto decreto ingiuntivo a carico della signora V. sulla base di prova scritta costituita non già delle proprie parcelle, bensì della scrittura privata di riconoscimento di debito del 29 dicembre 2004. E’ mancata quindi la possibilità stessa di qualsiasi delibazione, sulla correttezza o meno degli importi esposti ad opera dell’avv. B., da parte del Giudice in sede di emissione del decreto ingiuntivo.

Ma neppure il Giudice in sede di opposizione al decreto ha operato alcuna sia pur sommaria delibazione sulla congruità del compenso professionale azionato dall’avv. B. nei confronti della signora V., essendosi limitato a concedere la provvisoria esecuzione ex art 648, comma 2, cpc, a seguito di prestazione di cauzione per le eventuali restituzioni, spese de danni.

Venendo quindi al merito, gli importi relativi all’onorario per “redazione memorie” sono sicuramente eccessivi, sia considerando lo scaglione relativo all’importo liquidato dall’assicurazione (da Euro 51.700,00 ad Euro 103.300,00) sia quello relativo al petitum iniziale (da Euro 103.300,00 ad Euro 258.300,00).

Infatti la ricorrente ha applicato l’importo di Euro 1.628,00 per ciascuna memoria, quando l’importo massimo nello scaglione da Euro 103.300,00 ad Euro 258.300,00 per ogni memoria é di Euro 770,00.

Appare invece fondata la contestazione mossa dalla ricorrente (sia pure mediante richiamo alla memoria dell’avv. L.B., dimessa in prime cure) alla decisione impugnata quanto al punto 2 del capo d’incolpazione nel procedimento riunito n. 5/05, relativamente ai diritti, che appaiono conformi alle tariffe nella cause di valore da Euro 51.700,00 a Euro 103.300,00: a titolo di esempio, per le voci “posizione e archivio” e “disamina” vengono correttamente esposti, rispettivamente, Euro 103,00 ed Euro 26,00, in conformità alle tariffe nell’indicato scaglione.

Quanto al punto 8 del capo d’incolpazione, relativo al procedimento riunito n. 5/05, la ricorrente contesta la violazione della normativa tributaria relativa all’importo di Lire 7.000.000,00, producendo tre fatture ed alcune copie del proprio registro IVA. La contestazione è infondata.

Delle tre fatture prodotte, solo due (documenti 2 e 4), per complessivi Lire 1.967.401,00, si riferiscono alla causa avanti il Tribunale di Rimini, recante il n 683/99 RG, contro il dott M..

Le copie del registro IVA non sono rilevanti, giacché nelle stesse le singole fatture registrate sono indicate col solo nome della Cliente, senza precisare a quale pratica si riferiscono, e possono quindi riferirsi anche ad altre pratiche, quale la fattura prodotta sub doc. n. 3.

L’eccezione di prescrizione è pure infondata, giacché si riferisce, come si ricava dal ricorso introduttivo del procedimento avanti questo Consiglio Nazionale, ad asserita tardiva fatturazione di assegno per Lire 2.500,00, peraltro non prodotto e che non figura rientrare nel capo d’incolpazione contestato.

Quanto al punti 3, 4, 5 e 7 del capo d’incolpazione nel procedimento riunito n. 5/05, relativi alla mancata informativa nonché mancanza di chiarezza e trasparenza nei confronti della cliente da un lato sulla liquidazione delle spese operata dalla compagnia assicuratrice, dall’altro sui termini effettivi dell’accordo con la controparte, infine sul tenore della dichiarazione del 29 dicembre 2004, si osserva quanto segue.

Le risultanze istruttorie hanno documentalmente confermato una notevole discrasia fra quanto effettivamente concordato fra i legali nella causa promossa dalla signora V. contro il dott. M., da un lato, e quanto scritto nel documento (il cui contenuto è pacificamente da far risalire all’avv. B.) del 29 dicembre 2004 a firma della signora V., dall’altro, soprattutto per quanto concerne la regolazione delle spese legali, quantificate nel documento del 29 dicembre 2004 in modo sproporzionato ed eccessivo. La ricorrente, nelle memorie dimesse in prime cure, richiamate nell’atto di impugnazione, si giustifica con la asserita pattuizione dell’importo risultante dalla scrittura del 29 dicembre 2004.

Ma il tenore, sicuramente ambiguo e non trasparente, della scrittura del 29 dicembre 2004, lascia intendere, contrariamente al vero, che, alla fine, la signora V. avrebbe recuperato integralmente sia l’importo capitale che tutte le spese legali corrisposte all’avv. B..

Ad una cliente, la quale comprende leggendo tale scritto che alla fine sarà la controparte a sopportare l’integrale peso delle spese legali, poco importa prestare particolare attenzione all’ammontare delle spese stesse.

Manca quindi in questo caso nella cliente la consapevolezza di pattuire con l’avvocato il compenso professionale (il cui peso economico si comprende sarà sopportato invece per l’intero dalla controparte stessa).

Tale mancanza di chiarezza, rectius ambiguità, nella redazione da parte dell’avvocato del documento del 29 dicembre 2004 non appare commendevole, giacché idonea a trarre in errore la cliente, in violazione degli articoli 6 (doveri di lealtà e correttezza), 7 (dovere di fedeltà), 8 (dovere di diligenza) e 35 (rapporto di fiducia) del codice deontologico forense.

Quanto infine al punto 9 del capo d’incolpazione nel procedimento riunito n. 5/05, con lo stesso si imputa all’avv. B. di averlo utilizzato per agire in giudizio contro a cliente e di aver in tal modo aggravato gli oneri carico della stessa.

Come si è testé visto, in mancanza di positivo accertamento sull’abusivo utilizzo del foglio in bianco, la redazione stessa del documento datato 29 dicembre 2004 si presta sicuramente a censure sotto il profilo deontologico, in particolare per quanto concerne l’ambiguità del medesimo circa il soggetto a carico del quale deve alla fine rimanere il compenso professionale dell’avv. B.; ma ciò non toglie che un certo compenso professionale doveva comunque essere corrisposto all’avv. B. da parte della cliente, sia pur concedendo a quest’ultima tutti i mezzi per difendersi in giudizio in ordine al suo ammontare.

Non si ritiene peraltro che l’utilizzo del documento del 29 dicembre 2004 da parte dell’avv. B. per fare valere il proprio diritto al compenso professionale abbia comportato particolare aggravio di spese.

Tenuto anche conto della prestazione di cauzione per eventuali restituzioni, spese e danni ex art. 648, comma 2, cpc, era obbligo della cliente provvedere al pagamento degli importi ingiunti; ed in caso di mancato pagamento era diritto del professionista utilizzare gli strumenti forniti dall’ordinamento per l’esecuzione forzata.

Venendo ora al procedimento riunito n. 21/06 (scaturito da esposto della signora A.), l’impugnazione non è fondata.

Manifesta è infatti la violazione della tariffa professionale forense nel calcolo dei diritti di procuratore, sia quanto all’errato utilizzo, anzitempo, della tariffa approvata col decreto ministeriale del 2004, sia quanto alla moltiplicazione dei diritti.

A titolo esemplificativo, il diritto “corrispondenza informativa” ed il diritto “consultazione col cliente” spettano per una sola volta per ogni grado del processo civile, e non per ogni lettera inviata.

Per quanto concerne gli onorari, l’onorario per la voce “redazione delle difese (comparse conclusionali e repliche)” va applicato una sola volta e ricomprende sia la comparsa conclusionale che la memoria di replica, mentre non può essere duplicato, per ognuno di tali due scritti difensivi, come erroneamente fatto dalla ricorrente. Circa la sanzione applicata, tenuto conto di quanto sopra esposto limitatamente ai punti 2 e 9 del procedimento riunito n. 5/05, si ritiene di ridurre la sanzione disciplinare da infliggere da mesi cinque a mesi tre di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale

P.Q.M.

 

Il Consiglio Nazionale Forense, riunitosi in Camera di Consiglio;

- visti gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27 novembre1933, n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22 gennaio1934, n. 37;

- accoglie per quanto di ragione il ricorso presentato dall’avv. C.B. ed in parziale modifica delle decisione in data 9 giugno 2009 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rimini, applica all’avv. C.B. la sanzione di tre mesi di sospensione dall’esercizio dell’attività professionale.

 

Così deciso in Roma il 27 maggio 2010 (depositato il 13 dicembre 2010)

 

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