Il recentissimo  orientamento della Cassazione (n. 4913 del 3.4.2001) che addossa al lavoratore (quasi) impossibili oneri probatori  per fruire dei benefici  pensionistici per l’amianto (ovvero  "la dimostrazione di come riuscire, nonostante le morti,  a realizzare il vecchio  ed oscuro obiettivo di marginalizzare il novero dei beneficiari"

Benefici pensionistici – Lavoratori esposti a polveri d’amianto – Art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 – Interpretazione – Spettanza non generalizzata  del beneficio da esposizione ad amianto ma  circoscritta  individualmente a chi abbia provato di essere stato esposto a valori soglia di inalazione  di fibre presenti nell’ambiente lavorativo in misura eccedente quella fissata (a fini di prevenzione rischi per la salute) dal d. lgs. n. 277 del 1991.

Corte di Cassazione, sez. lav. 3 aprile 2001, n. 4913 (ud. 15 gennaio 2001) – Pres. Ianniruberto – Rel. Vidiri – INPS (avv.ti De Angelis, Di Lullo, Pescosolido) c. Bartoli ed altro (avv. Russo, Capponi).

Il disposto del comma 8 dell’art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257 ("Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”) va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio stesso va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 d. lgs. 15 agosto 1991 n. 277.  Nell'esame della fondatezza della domanda di detto beneficio il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. - se colui che ha avanzato domanda del beneficio in esame, dopo avere provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991.(1)

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

Con sentenza in data 22 settembre 1997, il Pretore del lavoro di Firenze accoglieva la domanda proposta da Mauro Bartoli e Mario Rasero nei confronti dell'INPS dichiarando che i ricorrenti avevano diritto alla rivalutazione, ai sensi dell'art. 13, comma 8, l. 27 marzo 1992 n. 257, dei contributi versati all'ente per i periodi correnti dal 25 giugno 1968 al 31 ottobre 1982 per il Bartoli, e dal 15 maggio 1963 al 15 marzo 1984 per il Rasero.
Gli attori, a sostegno della loro domanda, avevano riferito di avere lavorato alle dipendenze della ditta Sacelit - Nuova Sacelit svolgendo mansioni impiegatizie ma sempre sottoposti, al pari degli operai, ad una forte esposizione alle polveri d'amianto, materiale trattato e lavorato in grandi quantità dalla loro datrice di lavoro, specie nel piazzale antistante la collocazione dei loro uffici.  Il loro diritto alla rivalutazione contributiva, che aveva trovato fondamento probatorio anche in sede di un accertamento eseguito dai competenti uffici dell'INPS di Bergamo, era stato, pertanto, ingiustamente negato in sede amministrativa.
A seguito di gravame dell'INPS, il Tribunale di Firenze, con sentenza del 25 febbraio 1998, respingeva l'appello e condannava l'Istituto al pagamento delle spese del giudizio.  Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale osservava, sul versante processuale, che non risultava fondato l'assunto dell'INPS secondo il quale doveva nel giudizio in esame essere integrato il contraddittorio nei confronti dell’INAIL e del datore di lavoro.  Ed invero, l'ottavo comma dell'art. 13 della legge n. 257/1992, cosi come modificato dall'art. 1 del d.l. 5 giugno 1993 n. 169, regola una fattispecie generatrice di uno specifico obbligo previdenziale a carico dell'INPS, fondato su di un antecedente di fatto con caratteri separati ed autonomi rispetto a quelli richiesti da altre forme di tutela facenti capo al sistema di sicurezza sociale ed, in particolare, la quello della protezione per le malattie professionali, assegnato alla competenza dell'INAIL ai fini del relativo rischio assicurativo. In particolare, il riferimento contenuto nel citato articolo 13 ai periodi lavorativi soggetti all'assicurazione INAIL configura un mero richiamo ad altra sfera di protezione, assunta come semplice parametro, normalmente concomitante con le prestazioni rimesse in via autonoma all'INPS perché attinenti al piano meramente previdenziale.
Il diritto pensionistico di cui al comma 8 dell’art. 13 si fonda così su di un accertamento di fatto, solo in parte coincidente con quello posto a base delle prestazioni contro le malattie professionali, a riprova della consistenza di due diverse sfere di intervento, differenti e non in grado di condizionarsi reciprocamente in termini di efficacia delle rispettive prestazioni.  L'inesistenza di obblighi datoriali, antecedenti ed indispensabili al sorgere del diritto alla supervalutazione pensionistica contemplata dal citato articolo 13, escludeva la necessità della partecipazione del datore di lavoro nel giudizio avente ad oggetto detto diritto.
Nel merito il Tribunale condivideva totalmente le argomentazioni del primo giudice, secondo cui la norma invocata dai lavoratori richiedeva, quale unico presupposto, una esposizione alle polveri di amianto per un periodo superiore ai dieci anni.  Esposizione questa  - chiariva il giudice d'appello - che nel caso di specie non poteva negarsi atteso l'accertamento eseguito dalla sede INAIL di Bergamo,da una parte, e considerati i riferimenti testimoniali, dall'altra, che avevano univocamente comprovato la pressoché costante presenza di una elevata dose di polveri d'amianto nella zona circostante il posto di servizio occupato dai lavoratori appellati nonché la ben più diretta ne di essi, non solo all'atto del transito presso il piazzale delle lavorazioni, ma anche al momento delle (frequenti) adibizioni alle incombenze trattamento della sostanza che, come era incontestato, aveva già provocato la morte di tre operai e la contrazione dell'asbestosi a carico di un altro.
Avverso tale sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo.  Resistono con controricorso Mauro Bartoli e Mario Rasero, che hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
                                             MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso l'INPS deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 8, l. n. 257/1992, come modificato dal d.l. 169 /1993, convertito con modificazioni in l. 271/1993 in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Sostiene in particolare l'Istituto che il legislatore ha previsto la concessione del beneficio rivendicato nella presente controversia per un numero limitato di lavoratori interessati (600/1200), che effettivamente avevano subito rischi per la salute a causa di una particolare esposizione all'amianto, non avendo invece mai ipotizzato la concessione del suddetto beneficio a tutti i lavoratori che in qualche modo lavorano in luoghi di esposizione all'amianto. In altri termini, l'esposizione all'amianto deve rappresentare per i lavoratori un effettivo rischio assicurabile per la loro natura e, quindi, comportare, per il singolo lavoratore e per gli specifici particolari luoghi di lavoro, un inquinamento o rischio ambientale tale da nuocere alla salute dei lavoratori stessi.  Ne consegue che non è sufficiente affermare che nella ditta Sacelit vi erano polveri di amianto per farne scaturire la conseguenza che tutti i dipendenti della stessa ditta avevano corso, per tutto il periodo lavorativo ed in qualunque posto in cui avevano svolto la propria attività, un rischio per la propria salute, essendo necessario invece dimostrare la concentrazione minima di tollerabilità, i vari e singoli posti di lavoro(ubicazione o semplice frequentazione occasionale) succedutisi negli anni, nonché il periodo di effettiva esposizione all'amianto, non considerando nei dieci anni e più (termine di protrazione del lavoro richiesto per la rivalutazione dei periodi assicurativi) le assenze prolungate, dovute, ad esempio, a servizio militare, infortuni, malattie e ferie.
Ribadisce ancora il ricorrente istituto che la legge non prevede il beneficio della rivalutazione contributiva per la semplice esposizione all'amianto, ma piuttosto per una esposizione tale da dovere essere assicurata dall'INAIL, dovendosi così fare riferimento quantomeno alla concentrazione media annuale superiore a 0,1 fibre per cm. cubo su otto ore al giorno, sulla base di criteri di giudizio mutuati dall'art. 24,comma 3, d. lgs. n. 277 del 1991.
Orbene, nel caso di specie non sembrava che fosse stata superata la detta misura di esposizione all'amianto e che fosse stato seguito dalla impugnata decisione il criterio del rischio individuale, che impone di valutare il rischio specifico cui ciascun lavoratore, in relazione all'attività in concreto spiegata ed ai luoghi in realtà frequentati, si sia esposto al rischio amianto, con un accertamento analogo a quello che - anche secondo l'indirizzo giurisprudenziale - deve essere seguito per la ricorrenza delle condizioni necessarie al sorgere dell'obbligo di assicurazione previsto dall'art. 153 del d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124.
Evidenzia al riguardo, infine, il ricorrente che la sentenza del primo giudice, poi confermata sul punto dalla sentenza del Tribunale, si è basata su di una attestazione dell'INAIL di Bergamo(ove ha sede la Nuova Sacelit s.p.a circa lo svolgimento di attività lavorative soggette all'obbligo del pagamento del premio supplementare contro l'asbestosi e le lavorazioni di cui alla tabella 8 allegata al d.p.r.  n. 1124/1965, mentre tale attestazione nessun -riferimento conteneva in relazione all'effettiva realtà aziendale di Firenze, presso la quale avevano operato i lavoratori Bartoli e Rasero, tanto vero che l'INPS, a conoscenza di tale realtà, aveva negato l'esposizione al rischio dei suddetti lavoratori.
2. Il ricorso è fondato nei limiti che si vanno ad individuare.
Al fine di un ordinato iter motivazionale è opportuno che l'esame parta dall'individuazione del dato normativo, destinato a regolare la fattispecie in oggetto.
La questione sottoposta all'esame di questa Corte concerne l'applicabilità ai lavoratori Bartoli e Rasero dell'ottavo comma dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, il cui testo vigente è il seguente:"Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5”.
Va premesso che la legge n. 297 del 1992 - che contiene la specifica disposizione la cui interpretazione è oggetto della presente controversia reca come titolo "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto", ed in effetti vieta, a decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla sua entrata in vigore, “l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e dei prodotti contenenti amianto .... “(cfr. art. 1, comma 2,1. n. 297/1997).
E' stato da questa Corte già affermato, in linea con quanto sostenuto anche in dottrina, che lo scopo della legge, quale si evince dal complesso delle sue disposizioni, è quello di "sostenere" i lavoratori destinati a perdere il posto di lavoro in conseguenza della soppressione delle lavorazioni dell'amianto, precisandosi al riguardo che il sostegno si materializza attraverso l'erogazione del trattamento straordinario di cassa integrazione e con norme che consentono di conseguire la pensione di vecchiaia o di anzianità - che prevedibilmente non maturerebbero essendo difficile una nuova collocazione sul mercato del lavoro - tramite il prepensionamento o attraverso una supervalutazione dei periodi assicurativi di esposizione all'amianto (cfr. in tali sensi : Cass. 27 ottobre 1998 n. 10772; Cass. 7 luglio 1998 n. 6620).
2.1. Sempre per permettere un più agevole approccio  con una normativa, caratterizzata da limiti non certo marginali in termini di chiarezza e di completezza, è anche utile qualche accenno all'iter parlamentare della già riportata disposizione dell'art. 13, comma 8, l. n. 297/1992, ed in speciale modo delle modifiche apportate al testo iniziale della disposizione stessa.
Nella sua iniziale formulazione la norma in esame disponeva la rivalutazione dei periodi soggetti ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione ad amianto, gestita dall'INAIL, quando detti periodi superavano i dieci anni.  Con tale normativa, veniva osservato da più parti, il legislatore aveva inteso riconoscere ai lavoratori, che erano stati a lungo in contatto con l'amianto, la possibilità di tornare a disporre, attraverso 1 'anticipato accesso alla pensione, di quel tempo libero di cui meritavano di usufruire in ragione della probabilità di manifestazione di una malattia professionale conseguente, appunto, ad una esposizione cumulativa e duratura di una sostanza particolarmente insidiosa perché responsabile di gravi patologie (asbestosi, mesotelioma, ecc.).
Una prima modifica dell'originario testo si ebbe con il decreto legge 5 aprile 1993 n. 95 che, individuando nei lavoratori delle imprese di cui al primo comma dell'art. 1 della legge n. 257 del 1992 i destinatari del beneficio della supervalutazione del periodo contributivo, ed affrontando per la prima volta il problema dell'oggetto della rivalutazione, disponeva che detta rivalutazione interessava  l’intero periodo" lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, ponendo così fine a possibili operazioni ermeneutiche dirette a computare, invece, ai fini della supervalutazione dei contributi, solo il periodo eccedente i dieci anni di esposizione idonei a far sorgere il diritto al beneficio.
La non conversione del suddetto decreto, che aveva nel frattempo determinato il ritorno a pieno regime dell'originario testo legislativo, e l'intento di delimitarne più chiaramente l'ambito operativo, condussero al d.l. 5 giugno 1993 n. 169 che, pur mantenendo la scelta di consentire la rivalutazione dell’intero periodo contributivo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione ad amianto, con una soluzione sicuramente più rigorosa di quella precedente, limitava il riconoscimento del beneficio ai soli “lavoratori dipendenti di imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima”.
In sede di conversione il suddetto d.l. 169/93 fu, però, modificato perché non si ritenne giusto far riferimento alla tipologia delle imprese per determinare la concessione del beneficio, come è dato ravvisare negli atti parlamentari (seduta del 12 luglio 1993), dove tra l'altro fu detto che con il testo iniziale del decreto “non avrebbero potuto accedere al beneficio del coefficiente moltiplicatore coloro che, pur avendo esercitato per più di dieci anni mansioni per le quali erano stati esposti all'amianto, hanno cambiato attività o impresa, in dipendenza del rischio asbestosi “, e dove si precisò pure che “non si possono dimenticare i lavoratori di imprese che nel frattempo sono fallite, e che si trovano in lista di mobilità.  Solo con un provvedimento che renda loro applicabile la maggiorazione previdenziale questi lavoratori avranno equità e giustizia, perché per il solo motivo di avere lavorato l'amianto e per il carattere morbigeno di tale lavorazione non trovano spazi sul mercato del lavoro, ormai tutto nominativo”.
La legge del 4 agosto 1993 n. 271, di conversione del decreto, non resse quindi al confronto parlamentare sicché venne eliminato il riferimento ai lavoratori di “imprese che estraggono o utilizzano amianto come materia prima “ e si seguì una soluzione che, tenendo conto della capacità di produrre danni sull'organismo in relazione al tempo di esposizione, consente una maggiorazione dell’ anzianità contributiva per tutti i dipendenti che siano esposti all'amianto per più di dieci anni.
3. Nonostante i ripetuti interventi manipolativi sull'originario testo dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257, la suddetta disposizione nel suo vigente testo ha continuato ad alimentare numerose incertezze interpretative.
E il settore, dove forse maggiormente si sono manifestati dubbi tra gli operatori del diritto, riguarda l'ambito applicativo del comma 8 del citato articolo 13.
Ed invero un primo orientamento, seguito nella sentenza impugnata, dopo avere sottolineato i diversi campi in cui sono chiamate ad operare la tutela previdenziale e quella infortunistica, rifiuta ogni riferimento alla normativa in materia di infortuni e malattie professionali e, specificamente ogni richiamo alla disciplina riguardante l'INAIL, al fine di delimitare l’ambito applicativo della norma in esame. Detto orientamento, conclusivamente, ritiene che destinatari del beneficio siano dunque tutti indistintamente i lavoratori che siano stati di fatto esposti ad amianto per più di dieci anni, senza che assuma alcun valore se l'amianto venga impiegato, ed in che misura, nei cicli produttivi o se,viceversa, sia genericamente presente negli ambienti di lavoro.
Un opposto indirizzo ha, di contro, denunciato l'insostenibilità di opzioni ermeneutiche, dirette da in lato ad estendere eccessivamente l'area dei destinatari del beneficio in assenza di ogni attendibile (anche in ragione del numero non agevolmente calcolabile degli interessati) previsione di bilancio, e dall'altro a denunziare una lettura del testo normativa che, per la sua indeterminatezza, avrebbe potuto condurre a soluzioni ingiuste e prive di coerenza logica.
4. In questo contesto i sostenitori del secondo indirizzo hanno in particolare evidenziato che una interpretazione dell'art. 13, ottavo comma, l. 257/1992, diretta ad attribuire a tutti i lavoratori dei quali sia stata provata una qualunque esposizione ultradecennale all'amianto, a prescindere dal grado di essa e  che non utilizzi dei precisi standards di riferimento verrebbe a porsi in contrasto con l'art.3 Cost., perché si tradurrebbe in una applicazione in sede giudiziaria tale da consentire uguali decisioni per casi di ben diversa pericolosità o, viceversa, decisioni diverse per casi sostanzialmente uguali.  In sede amministrativa, poi, l'esecuzione della summenzionata norma finirebbe per essere affidata alla mera discrezionalità della pubblica amministrazione.
E, sempre nell’ottica di evitare soluzioni dirette a patrocinare interpretazioni eccessivamente estensive del dato normativo, l'indicato orientamento ha prospettato dubbi di costituzionalità in termini di violazione del disposto dell'art. 81, quarto comma, Cost., per non avere il legislatore previsto - in ragione di quanto emergeva dal procedimento approvativo della legge e in ragione di quanto sarebbe scaturito da effetti non facilmente parametrabili in termini di esposizione finanziaria -  la "conseguenziale”copertura delle spese dello Stato.
Chiamata a decidere sulla fondatezza di siffatti dubbi, la Corte costituzionale con pronunzia del 12 gennaio 200 n. 5  ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità - sollevate in riferimento all’art. 3 e 81 della Costituzione - dell'art. 13 comma 8, della legge 27 marzo1992 n. 257 (come modificato dall'art. 1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993 n. 169, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1993 n. 271) in tema di contribuzione aggiuntiva per i lavoratori che, pur non avendo contratto malattia, siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore ai dieci anni.
Il ragionamento seguito dal giudice delle leggi si articola nei seguenti passaggi: a) l'art. 13, comma può trovare, attraverso la convergenza degli ordinari criteri ermeneutici (letterale, sistematico e teleologico) , congrua definizione nella sua portata, in vista della sua piana e puntuale applicazione, dovendosi escludere che la disposizione in esame si configuri “in guisa tale da inibire in virtù della latitudine del suo dettato, ogni possibilità di sua ragionevole interpretazione ed applicazione, sì da risultare portatrice di una ingiustificato omologazione di situazioni tra loro diverse”; b) lo scopo della disposizione va rinvenuto nella finalità di offrire ai lavoratori esposti all'amianto per un apprezzabile  periodo di tempo (10 anni) un beneficio correlato alla possibile incidenza invalidante di lavorazioni che, in qualche modo, presentano potenzialità morbigene; c) il criterio decennale costituisce un dato di riferimento tutt'altro che indeterminato, specie se si considera il suo collegamento, contemplato dallo stesso art. 13, comma 8, al sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattia professionali derivanti dall'amianto, gestita dall'INAIL; d) il concetto di esposizione ultradecennale, coniugando l'elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (art. 1 e 3 del d.p.r. n. 1124 del 1965), viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio, e, più precisamente di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quale esse siano, che l'amianto è capace di generare per la presenza nell'ambiente di lavoro; e) una siffatta evenienza è tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo, che segna la soglia minima del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277 e successive modifiche); f) la disposizione in esame poggia, dunque, su un sicuro fondamento, rappresentato sia dal dato di riferimento temporale  sia da quella nozione di rischio che, come noto, caratterizza il sistema delle assicurazioni sociali, con l’ulteriore conseguenza che, essendosi in presenza di “un precetto adeguatamente definito negli elementi costitutivi della fattispecie che ne è oggetto, e congruamente correlato allo scopo che il legislatore si è prefisso, non vulnera, in conclusione, il parametro dell'art. 3 della Costituzione “; g) una volta accertata l'infondatezza della censura di incostituzionalità, basata sull'art.3 Cost. e sulle “ulteriori implicazioni derivanti ...... sul piano della supposta indeterminabilità dei destinatari e della conseguente impossibilità di stabilire l'entità degli oneri finanziari connessi alla norma”, è destinata a cadere anche la censura incentrata sulla presunta violazione dell'art. 81, 4 comma, Cost., sia perché “non manca nella legge in esame una specifica disposizione di copertura finanziaria delle spese derivanti dal denunciato art. 13, comma 8 “, sia perché "la copertura stessa è stata a suo tempo ritenuta adeguata dalla Corte dei Conti, nell'esercizio della funzione di referto quadrimestrale del Parlamento sulle leggi di spesa (vedi delibera n. 6/REF/93 del 5 novembre 1993) .
Orbene, dall'intero contesto motivazionale della decisione della Corte Costituzionale si ricava il deciso rifiuto - anche per le conseguenze derivanti, contro il dettato dell'art. 81, comma 4, Cost., in termini di non calcolabile esposizione della spesa pubblica –di ogni interpretazione dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 diretta ad stendere il beneficio della sopravalutazione della contribuzione previdenziale a tutti indistintamente lavoratori addetti, per oltre dieci anni, a lavorazioni che comunque li abbiano esposti ad inalazioni di fibre di amianto.  Corollario di un siffatto rifiuto è poi la necessità, a più riprese avvertita dai giudici della legge, di agganciare detta esposizione a dei chiari standards parametrici di rischio, che limitino la platea dei beneficiari e valgano a fondare la disposizione in esame su ragioni logico-giuridiche capaci di sottrarla ad ogni applicazione diretta a violare il fondamentale principio di cui all'art. 3 Cost.
5. La lettura della norma seguita dalla Corte Costituzionale è stata oggetto di critica sotto due diverse, e contrapposte,ottiche.
Da una parte, si è infatti lamentato che il non avere dichiarato incostituzionale la norma sottoposta allo scrutinio di legittimità aveva - nonostante le argomentazioni sul punto dalla Corte Costituzionale – portato ad una estensione pur essa eccessiva del dato normativo con la conseguenza di una esposizione finanziaria ben al di là di quella contemplata dal legislatore.  Per di più, la soluzione adottata con il graduare il beneficio contributivo in ragione del mero riscontro del rischio e non della concretizzazione di tale rischio con la contrazione del male, veniva ad alterare il sistema delle assicurazioni sociali gestito dall’ INAIL ed istituzionalmente rivolto, dapprima a coprire il rischio, a mezzo dei contributi graduati sull'entità del rischio medesimo, e di poi  a coprire il danno allorquando questo si fosse verificato.
Sul versante opposto si sono sollevate riserve alla decisione della Corte nella parte in cui la stessa ha mostrato di condividere una lettura del dato normativo volto a parametrare,  al fine del riconoscimento del beneficio previdenziale, la soglia del rischio sui valori di esposizione all'amianto di cui all'art. 24 del d. lgs. 15 agosto 1991 n. 277 (e successive modificazioni),con una sovrapposizione, qualificata discutibile, di due distinti profili normativi (l'uno attinente all'an e l'altro al quantum), ed utilizzando un criterio, ritenuto impraticabile, di preclusioni del sistema assicurativo – come discrimine tra l’esposizione rilevante e quella irrilevante ai fini della rivalutazione contributiva.
In questa stessa direzione si è, infine, addebitato alla Corte di avere - con il richiamo al d. lgs. n. 277/1991 e con il fare coincidere, appunto, l’esposizione rilevante (ai fini del riconoscimento del beneficio previdenziale) con le regole proprie della legislazione prevenzionale - finito per neutralizzare l'intervento del D.M. 336/1994, che ha da ultimo individuato le lavorazioni a rischio, come quelle che “comunque espongono all'inalazione di fibre di amianto”, ed alla cui stregua dovrebbe riconoscersi il suddetto beneficio anche a quei lavoratori, inseriti in realtà produttive nelle quali, pur verificandosi dispersione di fibre di amianto, si presenta un rischio inferiore a quello richiesto per rendere operanti gli obblighi prevenzionali di cui al già menzionato d. lgs. 277/1991.
6. Nell'esame delle indicate critiche,va osservato, in primo luogo che l'assunto diretto ad assegnare valore al D.M. 336/1994, in luogo del d. lgs. n. 277/1991, al fine di individuare l'ambito applicativo del disposto dell’art. 13, comma 8, l. 257/1992, oltre a risultare infondato ratione temporis, appare insostenibile, anche sul piano logico-giuridico in quanto tende ad equiparare situazioni non affatto assimilabili.
Nel sistema assicurativo, l'indicazione dell'allegato 8 al d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 - riguardante i "lavori....che comunque espongano inalazione di polvere di amianto" - risponde all’esigenza, sottesa a ciascuna lavorazione tabellata, di far ritenere provato il nesso eziologico tra malattia professionale e lavorazione.  Altre finalità persegue invece il citato comma ottavo dell'art. 13, atteso che il beneficio pensionistico destinato ad operare in un diverso contesto fattuale, che prescinde dal verificarsi della malattia, sicché può affermarsi sinteticamente che mentre quest'ultima disposizione spiega i suoi effetti antecedentemente all'infermità, che può anche non manifestarsi, il sistema basato sull'allegato 8 al d.p.r. n. 1124/1965 è destinato, di contro, ad operare se, ed in quanto, si manifesti l'infermità tabellata.
Tutto ciò rende impraticabile una interpretazione diretta a patrocinare una soluzione che assegni al D.M. 336/1994 una capacità di incidere in un ambito diverso da quello suo proprio, e che per di più finisca per assegnare alla legge n. 257 del 1992 un intento destinato a completarsi sulla base di interventi normativi futuri.
Quanto all'obiezione, poi, secondo cui si sarebbe introdotto a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale una innovazione, diretta a contraddire tutte le regole sottese alle assicurazioni sociali  perché volta alla monetizzazione del mero rischio e non della malattia, è agevole rilevare come una siffatta argomentazione non consenta in alcun modo di considerare illegittimi, e privi di giustificazione sociale, quei benefici, come quello in oggetto, che vengono attribuiti - in attuazione dei principi di solidarietà di cui è espressione l'art. 38 Cost. - in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa spiegata.
7. Si è già ricordato che la Corte Costituzionale nella citata decisione n. 5 del 2000 ha sottolineato come l'interpretazione della norma in esame debba seguire i generali criteri "letterale, sistematico e teleologico". Ed una corretta applicazione di detti criteri rende certa la conclusione cui la Corte stessa è giunta.
Una lettura dell'intero articolo 13 l. n. 257/1992 attesta, a fronte  di lavorazioni importanti l'impiego di amianto,  una volontà di parametrare i benefici da  riconoscere agli addetti a tali lavorazioni all' entità del rischio di esposizione, riconoscendo una posizione privilegiata ai lavoratori che, per essere stati occupati in imprese che utilizzavano o estraevano amianto, risultavano maggiormente esposti al rischio di detto materiale.  Ed una tale lettura, che induce a rifiutare soluzioni dirette ad attribuire benefici non certo marginali (quali quelli di cui si discute), a tutti indistintamente i lavoratori addetti ad ogni tipo di lavorazione comunque importante esposizione a polvere di amianto - e quindi anche ai lavoratori soggetti ad esposizioni al rischio meno significative - trova conforto anche nella lettera del comma ottavo dello stesso articolo 13.  Detta disposizione nel richiamare, ai fini del beneficio pensionistico, il periodo lavorativo soggetto "all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali... gestita dall’INAIL" non può che avere voluto sottolineare un collegamento tra tempo di esposizione (ultradecennale) e lavorazioni con valori di esposizione legislativamente ritenuti a rischio, individuabili in quelli indicati negli artt. 24 e 31d. lgs. n. 277/1991, il cui superamento faceva - già in epoca antecedente l'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992 - precisi obblighi di prevenzione a carico degli imprenditori con lavorazioni interessate da polveri provenienti dall’amianto(cfr. commi 4,5,6,7 e 8 art. 31, d. lgs. n. 277/1991).
Ma anche ulteriori motivi di ordine logico-sistematico militano a favore della soluzione suggerita dai giudici delle leggi.
La legge 27 marzo 1992 n. 257 ha proibito a partire dal trecentossessantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge stessa “l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti l'amianto, ivi compresi quelli di cui alla lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge, salvo diversi tempi previsti per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella”(cfr. art. 1, comma 1).
La stessa legge ha poi previsto espressamente tra le sue finalità anche “ ... la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate all'inquinamento di amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali i sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto”(cfr. art 1, comma 1).
La legge stessa ha ancora - anche in previsione delle numerose dismissioni di imprese, rientranti tra quelle di cui essa stessa vietava l'esercizio  - contemplato con l'articolo 13 meccanismi diretti a  conseguire la pensione di vecchiaia e di anzianità, attraverso il prepensionamento.
Come si evince dalle disposizioni sopra riportate, il legislatore non poteva non tenere presente che l'attuazione delle finalità previste dalla legge n. 257 del 1992 non poteva che avvenire con gradualità con una pluralità di interventi, che andavano dalla chiusura delle imprese a più esteso rischio(imprese che utilizzavano o impiegavano come materia prima l'amianto) sino al sostegno ad altre imprese che invece, per presentare più basse e meno pericolose esposizioni di amianto, potevano continuare a svolgere la propria attività previa operazioni di “decontaminazione e bonifica delle aree interessate dall'inquinamento di amianto”.  E risponde a criteri di coerenza logica, da presumersi essere sottesi ad ogni intervento legislativo, ritenere che il legislatore abbia tenuto presente - nel momento in cui andava a modellare i suoi interventi su un assetto industriale caratterizzato da un vasto panorama di imprese esposte in maniera differenziata al rischio amianto - il già citato decreto 15 agosto 1991 n. 277 che, in attuazione delle direttive europee (in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione di agenti chimici), fissava i limiti di concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro, stabilendo, anche, in caso di necessità di svolgimento dell'attività lavorativa e di impossibilità di rimuovere le cause di inquinamento con misure adeguate, “tutte le misure di protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere del medico competente “ (cfr. commi 4 e 5 art. 31 d. lgs. 277/1991, cui adde più di recente in relazione ai valori limite l'art. 16 l. 24 aprile 1998 n. 128, che al d. lgs. n. 277/1991 si richiama).
Orbene, sempre nel rispetto di criteri di elementare razionalità da cui partire nella lettura di ogni disposizione normativa pur priva della necessaria chiarezza, deve escludersi che il legislatore del 1992, abbia voluto attribuire il beneficio pensionistico in esame a tutti i lavoratori comunque esposti ad inalazioni di amianto anche di minima entità, abbia cioè voluto attribuire detto beneficio anche a coloro, destinati a spiegare la loro attività in ambienti oggetto dell'opera di bonifica e delle misure di prevenzione (di cui al decreto legislativo attuativo delle direttive comunitarie), suscettibili di rendere "respirabile" - come doveva poi essere espressamente affermato dall'art. 16, comma 1, l. n. 128 del 1998  - la concentrazione di fibre di amianto destinata a rimanere al di sotto dei valori limite legislativamente fissati.
E questa conclusione riceve un decisivo avallo dalla considerazione che una interpretazione come quella sostenuta dagli attuali resistenti finirebbe per legittimare un notevole “sforamento” di  ogni pur attendibile previsione di spesa, che studi di settore indicavano interessare 1200 lavoratori,con un importo ammontante a circa 72 miliardi.
8. Ma il ricorso risulta fondato anche nella parte in cui invoca una valutazione soggettiva del rischio di esposizione, tale cioè da correlarsi alla posizione del singolo lavoratore.
Ed invero, la ratio e le finalità caratterizzanti il beneficio in oggetto importano un esame che, per quanto attiene al periodo ultradecennale dell'esposizione al rischio ed alla misura di detta esposizione, deve avere riguardo alla singola collocazione lavorativa.
In tale  compito valutativo il giudice di merito deve, pertanto, muoversi nei limiti già tracciati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento all'assicurazione per le malattie professionali, e deve pertanto accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2967 c.c. (sempre che non voglia avvalersi dei poteri di ufficio riconosciuti ad esso nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio in esame, dopo avere indicati e provati sia la specifica lavorazione praticata sia l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio delle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto legislativo n. 277 del 1991 (in tema di assicurazione obbligatoria per le malattie professionali della silicosi e dell'asbestosi, derivanti da silice libera e da polveri di amianto, vedi Cass. 28 marzo 1986 n. 2230; Cass. 17 gennaio 1986 n. 321, cui adde, più in generale, per la concreta esposizione a rischio ambientale e per la sua idoneità causale alla determinazione dell'evento morboso, Cass. 3 marzo 1997 n. 1875).
E’ evidente che la necessità della personalizzazione del rischio si riscontra anche per quanto attiene al computo del periodo ultradecennale di esposizione, ritenuto dalle legge condizione per il godimento del beneficio pensionistico.  Ed infatti, pure in relazione al requisito temporale dovrà considerarsi la posizione lavorativa di ogni singolo lavoratore, con l'avvertenza che nel periodo in questione dovranno essere computate le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori (riposi, ferie, festività), e che rientrano nella normale evoluzione del rapporto in quanto conseguenti alla rilevanza del tempo delle prestazioni spiegate.
9. Le ragioni sinora esposte portano all'accoglimento del ricorso, con la conseguente cassazione della impugnata sentenza.
Alla stregua dell’art. 384 c.p.c. , essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella corte d'appello di Firenze , che nell'esaminare nuovamente la controversia dovrà attenersi al seguente principio :”Il disposto del comma 8 dell’art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257 ("Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”) va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio stesso va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 d. lgs. 15 agosto 1991 n. 277.  Nell'esame della fondatezza della domanda di detto beneficio il giudice di merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. - se colui che ha avanzato domanda del beneficio in esame, dopo avere provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente ha presentato una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto n. 277 del 1991”.
10. Al giudice di rinvio va rimessa la statuizione anche sulle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Firenze anche per le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 15.1. 2001                                                      depositata in cancelleria il 3.4.2001
 
NOTA
(1)               Il d. lgs. 15 agosto 1991 , n. 277 (“Attuazione delle direttive Cee in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro”, in S.O. G.U. 27 agosto 1991, n. 200) stabilisce  all’art. 24 (“Valutazione del rischio”) che, nel caso di esposizione alle polveri d’amianto che superino il limite di 0,1 fibre per cm3 nelle otto ore,  il datore di lavoro è tenuto ad effettuare azioni di controllo periodico dell’esposizione, informativa ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti con cadenza annuale, perimetrazione dei luoghi esposti ed applicazione dell’apposita segnaletica di sicurezza, dotazione di idonei mezzi di protezione individuali (maschere respiratorie, guanti, tute), dotazione di mezzi igienici adeguati, provvisti di docce, compartimenti separati per indumenti da lavoro e per abiti civili.
L’art. 31 (“Superamento dei valori limite di esposizione”) del d. lgs. n. 277/91 stabilisce che - nel caso in cui l’amianto sia costituito da crisotilo (silicato di  ferro e magnesio, con lucentezza vitrea, color verde giallastro, n. d. r.) -  il valore limite è di 0,6 fibre per cm3 nelle 8 ore e se costituito da altre forme, è di 0,2 fibre per cm3 nelle 8 ore. Superati tali valori soglia  il datore di lavoro deve effettuare  nuovi controlli dell’esposizione dopo aver adottato i provvedimenti necessari a riportare la concentrazione d’amianto nell’aria al di sotto di tali limiti massimi, deve dare immediata informazione ai lavoratori  ovvero ai loro rappresentanti del superamento dei limiti soglia, deve adottare immediatamente provvedimenti per normalizzare la situazione, ripetere subito dopo le misurazioni ambientali, deve dotare i lavoratori di mezzi di protezione individuali (solo per il tempo strettamente necessario) e se dopo 90 giorni nuove misurazioni confermano il superamento dei limiti,  deve cessare l’attività.
A norma dell’art. 30 del precitato d. lgs., le misurazioni ambientali e le relative analisi per la determinazione di amianto nell’aria possono essere effettuate solo da laboratori autorizzati dal Ministero della Sanità.
Per una critica serrata e convincente alle argomentazioni  dell'Inail e Inps (ora recepite da Cass. n. 4913/2001, sopra riportata) vedi Trib. Ravenna  13 aprile 2000, in questo sito all'articolo n. 60.

Mario Meucci

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