Grava sul datore l'intera contribuzione previdenziale sulla retribuzione corrisposta in ritardo a seguito sentenza di reintegra

 

Cass., sez. lav., 4 aprile 2008, n. 8800 – Pres. Senese – Rel. Roselli -  Pm. Nardi (concl. diff.) - BA. AN. PO. VE. (avv. Scognamiglio) c. TR. Emanuele (avv. Marino)

 

Contribuzione previdenziale sulla retribuzione corrisposta a seguito (cioè successivamente) a sentenza  di reintegra per illegittimo licenziamento – Interamente a carico del datore di lavoro per ritardato pagamento  ad esso imputabile.

 

La Legge n. 218 del 1952 articolo 19 confermando l' articolo 2115 c.c., impone la contribuzione previdenziale tanto al datore quanto al prestatore di lavoro, dichiara il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizza la trattenuta di questa parte sulla retribuzione. A queste regole il successivo articolo 23, pone un'eccezione per l'ipotesi in cui il datore non provveda al pagamento dei contributi "entro il termine stabilito": in tal caso egli e' tenuto al pagamento "tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori".

Nell'ipotesi qui in esame il datore di lavoro, attraverso il licenziamento illegittimo, é incorso in un illecito contrattuale, di cui deve sopportare le conseguenze sia sul piano risarcitorio ai sensi dell'articolo 18 cit. sia sul piano punitivo ai sensi del ripetuto articolo 23.

Nella previsione contenuta nel primo comma di questo articolo, che trasferisce l'obbligo di pagare una parte dei contributi da uno ad altro soggetto, dev'essere ravvisata una pena privata, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, di un pagamento di importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con sentenza del 25 gennaio 2005 il Tribunale di Roma, in riforma della decisione pretorile, revocava un decreto ingiuntivo emesso a carico di Tr. Em. su istanza della Ba. na. Agricoltura, la quale aveva affermato il diritto di rivalersi sul lavoratore dipendente per contributi previdenziali versati in suo favore a seguito di una sentenza dichiarativa di illegittimità del licenziamento ed ordinante la reintegra nel posto di lavoro ai sensi della Legge 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18.

Il Tribunale escludeva il diritto di rivalsa poiché i contributi erano dovuti dalla datrice di lavoro, per il periodo intercorso fra il licenziamento e la reintegra, ancorché i fatti di causa avessero preceduto la modifica dell'articolo 18 cit., attraverso la Legge 11 maggio 1990, n. 108, articolo 1. Essi erano inoltre dovuti nel loro importo intero ossia senza che una quota parte dovesse gravare sul lavoratore ai sensi della Legge 4 aprile 1552, n. 218, articolo 19, (riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti): infatti l'articolo 23, comma 1, di questa legge imponeva l'intero ammontare dei contributi al datore di lavoro, che non avesse "provveduto al pagamento entro i limiti stabiliti", e ciò si era verificato nel caso di specie, in cui il pagamento era avvenuto non alla scadenza bensì solo dopo la sentenza suddetta.

Contro questa decisione ricorre per cassazione la Ba. an. po. ve., succeduta alla Ba. na. Agricoltura, mentre il Tr. resiste con controricorso. Memoria del ricorrente.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Con unico motivo la ricorrente lamenta la violazione della Legge n. 300 del 1970 articolo 18 modif. dalla Legge n. 108 del 1990 articolo 1 Legge n. 218 del 1952 articoli 19 e 23 e vizi di motivazione. Dette norme andrebbero interpretate nei senso che il lavoratore reintegrato per ordine giudiziale a seguito di illegittimo licenziamento debba ottenere lo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di fisiologico svolgimento del rapporto; egli dovrebbe perciò pagare i contributi previdenziali solo nella quota a lui spettante. Decidendo in senso contrario, ossia imponendo al datore di lavoro l'intera contribuzione, la Corte d'appello avrebbe determinato un risarcimento superiore al danno subito dal lavoratore, senza che il datore potesse considerarsi inadempiente.

Il motivo non e' fondato.

La Legge n. 218 del 1952 articolo 19 confermando l' articolo 2115 c.c., impone la contribuzione previdenziale tanto al datore quanto al prestatore di lavoro, dichiara il primo responsabile del pagamento anche per la parte a carico del secondo ed autorizza la trattenuta di questa parte sulla retribuzione. A queste regole il successivo articolo 23, pone un'eccezione per l'ipotesi in cui il datore non provveda al pagamento dei contributi "entro il termine stabilito": in tal caso egli è tenuto al pagamento "tanto per la quota a proprio carico quanto per quella a carico dei lavoratori".

Che poi la contribuzione sia dovuta anche per il periodo in cui il lavoratore non abbia potuto rendere le proprie prestazioni perché illegittimamente licenziato, è stabilito dalla Legge n. 300 del 1990, articolo 18, nel testo modificato dalla Legge n. 108 del 1990 articolo 1 quest'ultimo da applicare anche per il tempo anteriore alla sua entrata in vigore, secondo quanto deciso dalle Sezioni unite di questa Corte con sentenza 5 luglio 2007 n. 15143.

Ciò premesso, il quesito che la ricorrente sottopone a questa Corte é se l'articolo 23 cit. debba applicarsi anche nel caso in cui il ritardo nel pagamento dei contributi sia dipeso da un licenziamento illegittimo, seguito da sentenza accertativa dell'illegittimità e ordinante la reintegrazione del lavoratore nel suo posto.

La sentenza impugnata ha dato esattamente risposta positiva al quesito, giacché, come questa Corte ha già affermato, l'articolo 23, può non trovare applicazione solo quando il ritardo non sia imputabile al datore (Cass. 30 dicembre 1992 n. 13735 e 11 luglio 2000 n. 9198) e nell'ipotesi qui in esame il datore di lavoro, attraverso il licenziamento illegittimo, é incorso in un illecito contrattuale, di cui deve sopportare le conseguenze sia sul piano risarcitorio ai sensi dell'articolo 18 cit. sia sul piano punitivo ai sensi del ripetuto articolo 23.

Nella previsione contenuta nel primo comma di questo articolo, che trasferisce l'obbligo di pagare una parte dei contributi da uno ad altro soggetto, dev'essere ravvisata una pena privata, giustificata dall'intento del legislatore di rafforzare il vincolo obbligatorio attraverso la comminatoria, per il caso di inadempimento, di un pagamento di importo superiore all'ammontare del mero risarcimento del danno.

Rigettato il ricorso, le incertezze interpretative che hanno dato luogo alla sopra richiamata sentenza delle Sezioni unite giustificano la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

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