Il contenzioso del lavoro nel Gruppo IMI : il declassamento del dr. Enzo Bosco
Pretura di Roma, 10 novembre 1995 – Est. Petrucci – Bosco (avv.ti Sabatini, Sinagra) c. IMI SpA (avv. Scognamiglio)
Asserito declassamento
professionale di un dirigente – Direttore spostato dalla responsabilità della
funzione bilancio dell’IMI a responsabile dei rapporti con il collegio
sindacale e la società di revisione - Conferimento a distanza di un
anno e mezzo dal presunto declassamento della carica di amministratore delegato
e liquidatore di due società collegate all’IMI – Eccesso di intempestività
della domanda e insussistenza di danno alla professionalità e all’immagine.
Appare dubbia la
sussistenza della lamentata dequalificazione professionale, appuntandosi le
critiche del ricorrente (che sin troppo tempestivamente ha azionato la sua
pretesa) più sulla validità ed utilità del nuovo assetto organizzativo che sul
danno che, in ipotesi, ne sarebbe potuto derivare alla sua posizione professionale.
Il passare del tempo ha smentito le fosche previsioni del ricorrente: a meno di
18 mesi dal provvedimento di riorganizzazione, gli è stato conferito l’incarico
di amministratore delegato e liquidatore di due società collegate all’IMI e ciò
dimostra che il suo prestigio non aveva
subito, dalla situazione che egli tuttora considera lesiva della sua posizione
professionale, alcun “vulnus” né rispetto ai superiori né nell’ambito
aziendale; tale evento smentisce anzi il dedotto “sconcerto dell’opinione
pubblica aziendale e delle società del gruppo”, laddove invece il suo prestigio
all’esterno non può che essere risultato, con la nuova situazione, che
accresciuto, dissipando ogni eventuale dubbio che i nuovi assetti organizzativi
potessero aver ingenerato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
DELLA DECISIONE
Con
atto ex art. 414 c.p.c., depositato in data 19.1.1992 Enzo Bosco ha fatto
ricorso a questo Pretore deducendo di essere dipendente dell'IMI -Istituto
Mobiliare Italiano – s.p.a dal 1960, attualmente con qualifica di dirigenti e
grado di. direttore e chiedendo dichiararsi la nullità della comunicazione di
servizio n. 7 del 23.9.1992 con la quale, disponendosi una "nuova
strutturazione di funzioni e centri di responsabilità”, si era determinata una
grave dequalificazione della sua posizione; conseguentemente a tale
declaratoria di illegittimità ha chiesto condannarsi. l’IMI ad adibirlo a mansioni equivalenti a quelle svolte in
precedenza ed a risarcire il danno che gliene era derivato, quantificato in
misura non inferiore a £ 500.000.000=.
A
sostegno della propria domanda ha assunto il ricorrente che, nell'ambito dei
provvedimenti di riorganizzazione dell'Istituto, la sua posizione aveva subito
un declassamento poiché da responsabile della funzione bilancio era stata
mutata in quella di responsabile del presidio di controllo di gestione della
attività di intermediazione creditizia e dei servizi finanziari alle
fami-glie
nonché dei rapporti con il collegio sindacale e l'Istituto e la società di
revisione al fine di assicurare il coordinamento tra le attività dei- nuovi
presidi istituiti e la funzione bilancio ma alle dirette dipendenze del
responsabile della direzione bilancio e programmazione, senza attribuzione di
alcun potere operativo e senza il supporto di adeguate strutture.
Radicatosi il
contraddittorio la convenuta ha dedotto l'infondatezza della domanda e ne ha
chiesto l'integrale rigetto evidenziando le necessità di nuovi assetti
organizzativi nell'ambito dei quali aveva adottato il provvedimento contestato
che non aveva comportato, a suo parere, alcuna dequalificazione, né formale né
sostanziale, del Bosco, che aveva azionato le sue pretese prima di qualsiasi
verifica sul reale contenuto dei nuovi compiti
affidatigli e sulla validità dei nuovi moduli organizzativi; da ultimo
la società ha ricordato che, nelle more del giudizio, in data 3.6.1994 il Bosco
era stato nominato amministratore delegato, con ampi poteri di rappresentanza e
gestione, della SPEI leasing, Società controllata (capitale 40 mila miliardi
-partecipazione dell'IMI con quote in misura superiore al 99%), con l'incarico
contestuale di liquidatore della SPEI Factoring nell'ambito di un radicale
piano di ristrutturazione della società.
Sentite le parti, inutilmente esperito il tentativo di
conciliazione, acquisita in atti nuova documentazione, depositate e lette note
illustrative autorizzate, nel corso dell'udienza odierna è stata esaurita la
discussione orale.
Dall’esame
della documentazione in atti e dalle stesse deduzioni delle parti appare assai
dubbia la sussistenza della lamentata dequalificazione professionale
appuntandosi. le critiche del Bosco (che sin troppo tempestivamente ha azionato
la sua pretesa) più sulla validità ed utilità del nuovo assetto organizzativo
che sul danno che, in ipotesi, ne sarebbe potuto derivare alla sua posizione
professionale (almeno a livello di mera previsione poiché solo questo,
all'epoca, era possibile affermare).
Data la elevata posizione occupata dal Bosco le critiche
alla validità dei nuovi assetti potevano essere senz'altro legittime e
giustificate (salve le necessarie verifiche da effettuare con il procedere del
tempo) ed egli tali critiche ha all’epoca sollevato (cfr. verbale collegio
sindacale 1.12.1992) ma al di là della legittimità e possibile fondatezza delle
critiche che derivano da un evidente non gradimento delle decisioni aziendali
(adottate peraltro nell’esercizio di una autonomia organizzativa che,anche per
un dirigente di elevato livello, non è legittimo contrastare oltre un certo
limite) non potevano equivalere puramente e semplicemente, come all'epoca della
presentazione.del ricorso ha ritenuto il Bosco, ad una accertata
dequalificazione professionale.
Il passare del tempo, poi, non può dirsi che abbia dato
ragione a quelle che potevano essere solo fosche previsioni del ricorrente:
dopo meno di diciotto mesi dal contestato provvedimento il Bosco è stato
nominato amministratore delegato e liquidatore di due società collegate all'IMI
e ciò dimostra, data la indiscutibile (e non contestata, neppure da lui)
importanza delle società e dei nuovi compiti affidatigli che il suo prestigio
non aveva subito, dalla situazione che egli tuttora considera gravemente lesiva
della sua posizione professionale, alcun
”vulnus” né rispetto ai suoi
superiori. né nell'ambito aziendale; tale evento smentisce anzi il dedotto
“sconcerto dell'opinione pubblica aziendale e delle società di gruppo” sui
quali il Bosco fonda le sue deduzioni e richieste laddove invece il suo prestigio
all'esterno non può che essere risultato, con la nuova situazione, che
accresciuto, dissipando ogni eventuale dubbio. che i nuovi assetti
organizzativi potessero avere ingenerato.
Quanto al tempo intercorso tra il contestato provvedimento e la nuova
posizione assunta la documentazione in atti dimostra che i nuovi assetti
effettivamente presentavano dei problemi e ciò era oggetto di analisi e
proposizioni nelle sedi competenti ma, giova ripeterlo, la difficoltà
dell'esperimento e lo stesso suo eventuale fallimento non comportavano
automaticamente la dequalificazione per la quale occorre valutare
esclusivamente l'importanza e 'l'ampiezza dei due diversi compiti e non il
gradimento del lavoratore per una soluzione piuttosto che per un'altra tra
quelle adottabili o adottate dal datore di lavoro.
Posto che gli eventi sopravvenuti
dimostrano inequivocabilmente che i timori del Bosco erano riconducibili più
alla sua opinione della inopportunità del riassetto che alla diminuzione del
suo prestigio ed all'attentato alle sue possibilità di carriera la domanda deve
essere senz'altro rigettata.
Le spese,
liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza ma la natura della
controversia giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
respinge la domanda e dichiara integralmente compensata tra
le parti le spese di lite.
(Così deciso in Roma il 25 ottobre 1995)
(depositata
in Cancelleria il 10 novembre 1995)
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