Il
contenzioso del lavoro nel Gruppo IMI: la dequalificazione dell’avv. Paolo Azzena
Pretura di Roma - 8 maggio 1995 - Est. Foscolo - Azzena (avv. Hernandez) c. IMI S.p.A. (avv. Scognamiglio).
Non sussiste
violazione del principio dell'equivalenza fra le mansioni, di cui all'art. 2103 c. c., nel caso in cui ad un dirigente - quantunque rimasto per un consistente lasso di tempo in posizione di disponibilità
per reperimento di nuova responsabilità da parte aziendale - venga poi affidato l'incarico di responsabile della Segreteria insoluti, retta anche in precedenza da soggetto con qualifica di dirigente e collocata, come il
Servizio del personale, nell'ambito della dipendenza organizzativa e gerarchica della comune Direzione Affari Generali e Legale.
FATTO E DIRITTO - L'avv.to Paolo Azzena ha proposto ricorso
contro l'IMI S.p.A. (sua datrice di lavoro) sostenendo che con lettera del
29.8.'89, indirizzata al Direttore generale ed al Segretario generale,
rimetteva all'Istituto l'incarico di responsabile del Servizio del personale,
adducendo motivi di disagio, ai quali aveva contribuito l'atteggiamento assunto
dal Presidente (Dr. Arcuti) nel corso di una discussione sulla pregressa
gestione del personale; con comunicazione del 3.1l.'89 veniva costituita la
Direzione per il personale e lo sviluppo, nella quale confluiva il Servizio del
personale e veniva preannunciato l'affidamento futuro del nuovo incarico
all'avv.to Azzena; ma detto conferimento tardava con conseguente suo isolamento
dal circuito informativo dell'Istituto; nel febbraio '90 riceveva la promessa
di una imminente collocazione presso una Società
controllata che però non aveva
seguito; successivamente chiedeva di usufruire di un periodo di aspettativa non
retribuita, ma il Direttore generale lo invitava a non insistere nella
richiesta e gli affidava un incarico relativo ad un progetto integrato di
formazione per le risorse del Gruppo; in data 27.3.'91 veniva inserito nella
Direzione Affari Generali e Legali, come responsabile della Segreteria
insoluti, con
compiti ed attribuzioni modesti e non equivalenti (a
giudizio
del
ricorrente) a quelli
in
precedenza espletati.
Pertanto l'attore ha chiesto
che la
convenuta fosse condannata
ad assegnare al ricorrente mansioni equivalenti a quelle già svolte di
direttore del Servizio del personale e a risarcire al ricorrente il danno dal
3.1l.'89 fino a tale assegnazione, danno da determinare in separato giudizio.
L'IMI ha contestato la fondatezza della domanda chiedendone
il rigetto.
Acquisita agli atti varia documentazione, escussi i testi e depositate
note autorizzate, la
causa è
stata decisa all'udienza dei 4.5.'95.
Ritiene
il pretore
che l'istruttoria svolta ha confermato
piuttosto la tesi sostenuta dalla parte convenuta e che quindi la domanda
attorea non possa essere accolta.
Si osserva che sulla base dell'attuale organigramma
dell'Istituto, la sua struttura organizzativa risulta articolata in sette unità
a livello di Direzione (Crediti, Bilancio e Programmazione, Direzione Finanza,
Direzione Partecipazioni, Direzione Affari generali e Legale, Direzione per il
Coordinamento del Personale, Ispettorato di Gruppo), a loro volta articolate in
sottostrutture organizzativi di livello inferiore quali le Funzioni, i Servizi,
le Segreterie, i Settori, ecc. Sulla
base dell'organigramma si può sostenere che vi sono soltanto otto posizioni di
lavoro, compresa quella del ricorrente, aventi ad oggetto responsabilità di
Servizio o di Segreteria, con il conseguente inquadramento del titolare nel
grado di Condirettore.
Da ciò deriva che allo stato non esistono nella struttura
organizzativa dell'IMI altre posizioni di lavoro "libere" al livello
delle mansioni assegnate al ricorrente e infatti neppure quest'ultimo le ha
individuate nel suo ricorso. Dall'altro lato poi si può anche correttamente
sostenere che la posizione di responsabile della Segreteria insoluti nella sua
configurazione iniziale (e a maggior ragione in quella di Segreteria
coordinamento posizioni insolute e sofferenze) è di valore sostanzialmente
equivalente a quella di responsabile del Servizio del personale, a prescindere
da una maggior o minor "brillantezza" delle mansioni, che però sul
piano giuridico non rileva. Infatti
l'equivalenza del le mansioni va intesa nel senso obiettivo dell'uguale valore
professionale all'interno dell'organizzazione aziendale. Ora, la Segreteria insoluti si colloca
all'interno della struttura aziendale in una posizione organizzativa e
gerarchica identica a quella del Servizio del personale, entrambi gli uffici
sono infatti insediati nella Direzione Affari Generali e Legale e soggetti alla
sua sovraintendenza e coordinamento; i poteri attribuiti al responsabile della
Segreteria in base al sistema delle deleghe sono di pari livello; anche in
precedenza il responsabile della segreteria insoluti era un Condirettore. E’ opportuno
sottolineare che il responsabile della Segreteria insoluti può tenere in
sospeso la risoluzione dei contratti e l'inizio degli atti giudiziali peri il
recupero del credito e declinare, in fase di disamina preliminare, domande di
finanziamento, di modifiche di condizioni e termini di finanziamento, di
transazioni, rinunzie ai crediti, ecc.
Inoltre, con l'organizzazione della Segreteria insoluti, avvenuta anche
con il fondamentale contributo del ricorrente, si è avuta un'accentuazione dei
profili qualificanti e professionali della funzione, con l'esonero dai compiti
amministrativi e l'assegnazione di un ruolo di indirizzo e raccordo delle
attività di sistemazione delle posizioni insolute direttamente gestite dalle
singole unità operative della Direzione Crediti.
Pertanto non vi è stata violazione dell'art. 2103 c.c.
Invero il ricorrente ha ritenuto per sua scelta di
abbandonare la posizione da lui precedentemente ricoperta di responsabile dei
Servizio dei personale, cosicché è rimasto in posizione di disponibilità. Legittimamente l'IMI ha ritenuto di non
voler imporre ad un dirigente (che svolge quindi attività particolarmente
delicate) di continuare a svolgere contro la sua volontà la funzione di
preposto al Servizio del personale, dove del resto lo stesso ricorrente non ha
più chiesto di ritornare. Così l'IMI
delegò ad interim la responsabilità
del Servizio ad un dirigente di grado superiore, il dr. Brechet che in tal senso ha testimoniato e
che accettò espressamente la provvisoria dequalificazione. Ora, è certo che
anche quando un dipendente abbandona il suo incarico, il datore di lavoro non è
esonerato dall'obbligo di assegnargli nuove mansioni di valore equivalente, ma
è ugualmente vero - come è stato anche confermato dai testi - che in un organigramma
aziendale come quello dell'IMI sorgono problemi e
difficoltà per l'inserimento
di un dirigente in una posizione equivalente, che richiedono tempi lunghi per
la loro risoluzione. Quel che è certo è che l'istruttoria ha confermato che
l'IMI ha posto in essere diversi tentativi per sistemare il ricorrente, il più
importante dei quali riguardava il suo possibile inserimento nell'Ispettorato
di Gruppo che si intendeva costituire.
Si individuò così un posto di responsabile dell'Ispettorato controllate
che l'IMI però ritenne, nei suoi poteri discrezionali e senza del resto alcuna
contestazione da parte del ricorrente, di assegnare ad altro dipendente,
considerato in possesso di maggior competenza ed esperienza per ricoprire quel
posto, come pure confermato dai testi.
In realtà poi il secondo posto che successivamente
si rese disponibile fu quello
affidato al ricorrente di responsabile della Segreteria insoluti, mentre
non è assolutamente emerso (e neppure è stato dedotto dall'attore) che vi
fossero altre posizioni "libere" di pari grado. Pertanto sulla base
delle considerazioni che precedono, non possono ritenersi integrate da parte
della convenuta violazioni alla normativa in tema di mutamento
di mansioni e la
domanda deve essere rigettata.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del giudizio.
(pubblicata in Lavoro e previdenza Oggi, 1995, 2210)
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