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[1]
Si trova, integralmente, in Foro it. 1974, I,
2895. Conf. Pret. Piacenza 14 febbraio 1972, in Orient. giur. lav.
1972, 553, per cui «l'indagine effettuata dal datore di lavoro
(nel caso concreto un istituto di credito) diretta ad accertare le
eventuali cariche ricoperte dai lavoratori in enti o associazioni
assistenziali, sportive, tecniche, culturali, sindacali, religiose,
etc., si pone in contrasto con l'art. 8 della l. n. 300 del 1970».
Nello stesso senso, Pret. Milano 5 dicembre 1976, in Riv. giur.
lav. 1977, IV, 109, ove emerge che durante il colloquio di
assunzione, il datore di lavoro aveva chiesto all'aspirante
lavoratrice se fosse coniugata o fidanzata o avesse "un ragazzo".
Sugli indebiti ed illeciti sondaggi, tramite questionari - o
colloqui - d'assunzione, finalizzati all'acquisizione di notizie
sull'affiliazione sindacale, vedi Pret. Milano 7 ottobre 1977,
ivi, 1978, IV, 101 e - rispettivamente - Pret. Recanati 2 marzo
1971, in Foro it. 1971, I, 2012. Sulla raccolta da parte di
un Sindaco (comunista) di informazioni su un lavoratore
(democristiano) dell'amministrazione comunale che aveva «espresso
in pubblico giudizi negativi e polemici nei confronti
dell'amministrazione», vedi Pret. Pontremoli 26 ottobre 1973,
ivi 1974, II, 252. Sulla storiche "schedature" praticate dalla
Fiat e dall'Alfa Romeo, vedi - rispettivamente - Trib. Napoli 7
ottobre 1976 (imp. Cuttica), in Mass. giur. lav. 1978, 17
con nota e Pret. Milano 27 maggio 1978, in Riv. giur. lav.
1978, IV, 459 con nota di G. Mascarello, decisione quest'ultima
affermante che :«Integra gli estremi della violazione dell'art. 8
della l. n. 300 del 1970, la raccolta, attraverso colloqui
selettivi ed accertamenti affidati ad agenzie private di
investigazione, di notizie relative alle caratteristiche morali,
psicologiche e comportamentali dei singoli lavoratori da assumere.
Detta norma, infatti, ha lo scopo di proteggere la vita privata del
prestatore d'opera subordinato da indebite ingerenze
dell'imprenditore, e non può essere quindi altrimenti
interpretata se non nel senso di consentire a quest'ultimo di
attingere sui propri dipendenti, potenziali o effettivi,
informazioni riguardanti esclusivamente le loro attitudini
professionali, e cioè, il possesso dei requisiti tecnici
(preparazione, esperienza, abilità, ecc.) necessari ad assolvere le
mansioni cui saranno adibiti».
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[2]
Ora le
sanzioni – in precedenza contemplate nell’art. 38 Stat. lav. – sono
state ricondotte dall’art. 171 del Codice privacy (d. lgs. n.
196/2003) in questo ambito e quindi espunte dall’art. 38 per effetto
dell’art. 179 di detto Codice. Peraltro non sono state abrogate ma
persistono per effetto di una lettura (scoordinata, invero, da
parte di un maldestro legislatore) del combinato disposto degli
artt. 171 e 179 del Codice privacy.
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[3]
Si trova in Riv. giur. lav. 1977, IV, 457 e in
Foro it. 1977, II, 429.
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[4]
Pret. Lecce 13 dicembre 1997, in Riv. crit. dir.
lav. 1999, 129.
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