Mauro Sferrazza
Avvocato INPS
(fonte: Lav. prev.oggi, 5/2008,739)
[1] Per una prima ricognizione io ordine agli effetti» sulla salute umana, della esposizione all'amianto, v. V, Foà-C.Colosio, Amianto: aspetti medici con storia degli impieghi industriali edevoluzione dei livelli espostivi e degli aspetti normativi, in L. Spagnuolo Vigorita (a cara dì), Rischio amianto, Giuffrè, Milano, 1997, XI ss. |
[2] In tal senso, ad esempio, Cassazione, 9 maggio 2003, n. 37432, in Foro ii,f 2004. II, coI. 69, con nota di R. Guariniellq; Cassazione, 11 luglio 2002, n. 988, in Foro it., 2003, II col. 324, con nota di R. Guarinbello, Tumori professionali da amianto e responsabilità penate; Cassazione, 30 marzo 2000, in Foro it., 2001, II, col. 278, con nota dì R. Guariniello, Dai tumori professionali ai timori extraprofessionali da amiamo, nonché io Dir. e pratica lav. 2001,1151, nonché in Riv. it. dir. lav., 2001, 519. |
[3] Cfr. Trib. Ravenna, 22 maggio 2001 e 3 maggio 2000, entrambe inedite, a quanto consta. |
[4] Per la precisione, il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (in S.O. alla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n, 200), da attuazione alle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990,n. 212. |
[5] Una sorta di responsabilità indiretta per la colpevole inerzia del nostro ordinamento (cfr. Trib, Pisa, 4 dicembre 2002, consultabile in www.altalex.com) secondo cui «l’istituzione del diritto al moltiplicatore contributivo assume un duplice significato, poiché non solo il legislatore ha inteso accelerare il percorso verso il trattamento pensionistico di chi sia stato esposto al rischio, ma anche voluto responsabilizzare la collettività sul sacrificio imposto ai lavoratori del settore (o a quegli altri che comunque abbiano partecipato a cicli produttivi dove l'amianto era stato impiegato), così realizzando, mediarne la valorizzazione pensionistica del periodo di esposizione, una sorta di risarcimento generalizzato in favore di chi -per la colpevole inerzia del nostro ordinamento- sia stato costretto a lavorazioni certamente pericolose»). |
[6] Cfr. Cass. 23 gennaio 2003,n. 997, in Foro fr., 2003, I, col. 1357; Cass., 27 febbraio 2002, «. 2926, in Mass. Giust., civ., 2002, 340; Cass., 28 giugno 2001, n. 8859, in Riv. giur. lav., 2001, II, 171, con nota di m. meucci. |
[7] Per una disamina del problema, M. Miscione, La soglia per i benefici previdenziali dell'amianto, in Lav. giur., 2005, 3, 257. |
[8] A. Boscati, Contribuzione aggiuntiva per l'esposizione all 'amianto tra tutela del bene salute e tutela del bene occupazione, in Orientamenti giur, lav., 2000, 526. |
[9] Cfr. M. Miscione, l benefìci previdenziali per l'amianto, in Lav. giur., 1996,981. |
[10] In tal senso v. Environmental Protection Agency (EPA), Guidelines for exposure assessment, 29 maggio 1992, in Federal Regìster, vol. 57, n. 104, 22888 ss. |
[11] Si tenga presente che l 'qms considera accettabili incidenze di cancro polmonare e mesotelioma comprese tra 1 e 100 casi per milione. |
[12] G. Chiappino, Quali effetti nell'uomo da basse esposizioni agli asbesti, in Medicina lav., 1985,76. |
[13] Intervento dell’on. Muzio nel corso dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto legge 193/1993 tenutisi alla Camera dei deputati nella seduta 12-14 luglio 1993. |
[14]Corte costituzionale, 12 gennaio 2000, n. 5, in Giust. civ., 2000, L 643; nonché in Mass. giur lav.7 2000,545, con nota di F Tofacchi; nonché in Riv. giur. ambiente,2000, 519, con nota di A. Gratani, L'esposizione ultradecennale dei lavoratori all'amianto e i connessi benefici al vaglio della Corte Costituzionale. |
[15] N. Casuccio, In tema di benefici previdenziali connessi alici dismissione dell'amianto, (nota a sentenza Pret. Torino 14 maggio 1996), in Dir. lav., 1997, II, 495. |
[16] U. Verdel, P. Altarocca, G. Castellet Ballarà, L'esposizione all'amianto nell'industria italiana, le ricerche del 1998 e l'evoluzione del dibattito sul limite di riferimento, in Riv. infortuni, 1999,4/5, 697 s. |
[17] Cfr. Pret. Ravenna 4 dicembre 1997, in Lav. giur., 1998,6,489, che sottolinea, altresì: «si danno casi di tumore cagionati ai familiari di lavoratori dalle fibre portato, da quest'ultimi nell'ambiente domestico nelle tute, nelle scarpe e nei capelli; che non sia possibile indicare un livello di esposizione al di sotto del quale non esiste il rischio per la salute, è acclarato nelle risoluzioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità ed è affermato nella direttiva Cee n. 83/477; il rischio pertanto è rappresentato dall'esposizione in sé (anche a basse dosi)». |
[18] R. Riverso, Vecchie e nuove ingiustizie per ì lavoratori esposti all'amianto, in Lav.giur., 2002,8,711. |
[19] M. Miscione, I benefici per l'amianto fra norme di sanatoria e giurisprudenza, in Italian labour Law e-Journal. |
[20] Trib. Pisa, 4 dicembre 2002, consultabile in www.altalex.com |
[21] App. Genova 14 febbraio 2001, n. 101, inedita, a quanto consta. |
[22] App. Milano 4 marzo 2003, in Orient. giur. lav., 2003,1, 214. In senso conforme, Trib. Massa 13 gennaio 2004, in Riv. pen., 2004, 347. Contra, tra le altre, Trib. Perugia 4 marzo 2003, in Rass. giur. umbra, 2003,92. |
[23] M. Fichera, Settore dell'amianto ed evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali di lavoro, in Lavoro e prev. oggi, 2004,7, 1178. |
[24] Cfr. App. Milano 1° agosto 2003, in Orient, giur. lav., 2003,3, 675. |
[25] Tra le tante, a titolo meramente esemplificativo, App. Venezia 14 luglio 2005, n. 528; App. Venezia 6 maggio 2005, n. 242; App. Venezia 4 marzo 2003. n. 97; App. Bari 5 novembre 2002. n. 1221; App. Genova 15 giugno 2001, n. 518; App. Genova 14 febbraio 2001, n. 101; App. Genova 6 novembre 2000, n. 238; App. Firenze 20 giugno 2000,n. 108; Trib. Vicenza 30 maggio 2003. n. 205; Trib. Terni 27 marzo 2001, n. 53; tutte inedite, a quanto consta. Contra, sempre a titolo esemplificativo, Trib. Monza 13 giugno 2002,in Foro it.,2003,1,col. 1928;Trib. Fermo 12agosto 1999.n. 391, inedita, a quanto consta. |
[26] Cass. 3 aprile 2001, n. 4913, in Riv. giur. lav., 2002, II, 190, nonché in Rep. Foro it., 2001, voce Previdenza sociale, n. 484. In senso conforme, successivamente, ex multis, Cass. 13 febbraio 2004, n. 2849, in Rep. Foro it., 2004, voce Previdenza sociale, n. 883; Cass. 23 gennaio 2003, n. 997, in Foro it. 2003, I, col. 1357, con osservazioni di G. De Marzo; Cass. 25 luglio 2002, n. 10979, in Mass. Giust. civ., 2002, 1352; Cass. 12 luglio 2002, n. 10185, in Riv. infortuni, 2002, II, 64; Cass. 11 luglio 2002,n. 10114, in Foro it., 2003,I, col. 1358. |
[27] Così Cass. 18 novembre 2004, n. 21862. in Foro it., 2005, I, col. 3416. |
[28] Cfr., ad esempio, Cass. 23 maggio 2003, n. 8204, in Mass. Giust. civ., 2003, fasc. 5; Cass. 7 aprile 1998, n. 3582, in Mass. Giust. civ., 1998, 753, in tema di soglia per le ipoacusie ex D.Lgs. n. 277/1991. |
[29] Contra R. Riverso, Vecchie e nuove ingiustizie per i lavoratori esposti all'amianto, in Lav. giur., 2002, 8, 715, che denuncia l'inconsistenza di simili obiezioni, osservando come per avere diritto al beneficio della rivalutazione «non basta la semplice presenza di amianto nell'ambiente di lavoro; occorre provare l'esposizione: occorre cioè provare che l'amianto presente nell'ambiente non fosse segregato, non fosse in buono stato di manutenzione oppure che venisse manipolato ed utilizzato come materia prima oppure che se ne facesse comunque un impiego senza misure dì sicurezza; in modo che si possa parlare di esposizione a fibre aeree disperse soggette ad essere inalate da parte del lavoratore e quindi di rischio morbigeno di natura professionale». |
[30] Cass. 15 maggio 2002, n. 7084, in Foro it., 2002,1, col. 1972 che, sul punto, pone il presente principio di diritto: «Il disposto del comma 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257 (“Norme relative alla cessazione dell 'impiego dell 'amianto "), va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutica letterale, sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio stesso va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dal D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 257/1992)». In senso conforme, anche, Cass. 19 ottobre 2004, n. 20464, in Lav.giur., 2005, 746, con nota di G. Girardi: Cass. 27 febbraio 2002, n. 2926, in Mass.Giust.civ.2002,340. |
[31] Cfr., ad esempio, App. Firenze 20 gennaio 2004, in Riv.giur.lav, 2004, n. 1. |
[32] Cass. 18 novembre 2004, n. 21862, in Foro il., 2005,1, col. 3417. |
[33] Cass. 27 aprile 2007, n. 10037, in Mass. Giust. civ., 2007, fasc. 4. |
[34] Cass. 12 luglio 2002, n. 10185, in Riv. infortuni,2002, II, 64. In senso conforme, Cass. 15 maggio 2002, n. 7084, in Foro it. 2002, I, col. 1972. V. anche Cass. 27 febbraio 2002, n. 2926, in Mass. Giust.civ.,340. |
[35] App. Venezia 14 luglio 2005, n. 528. inedita, a quanto consta. |
[36] R. Riverso, Vecchie e nuove ingiustizie per i lavoratori esposti all'amianto, in Lav.giur., 2002,8,717. |
[37] Cfr. App. Venezia, 6 maggio 2005, n. 342, inedita, a quanto consta. |
[38] Cfr. Cass. 23 maggio 2003, n. 8204, in Mass. Giust. civ., 2003, fasc. 5. |
[39] App. Venezia, 14 luglio 2005, n. 528; App. Venezia, 4 marzo 2003, n. 97, entrambe inedite, a quanto consta. |
[40] Cfr., tra le altre, Cass. 23 gennaio 2007, n. 1423, ced; Cass. 23 gennaio 2007. n.1422, ced; Cass. 11 gennaio 2007, n. 405, ced; Cass. 12 gennaio 2006, n. 441. ced; Cass. 8 agosto 2005, n. 16657, ced; Cass. 1° agosto 2005, n. 16117, ced; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718, in Mass. Giust. civ., 2005, fasc.4; Cass. 9 febbraio 2005,n. 2582,ced: Cass. 1° dicembre 2004, n. 22519, ced. |
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