Riepilogo degli orientamenti in tema di benefici previdenziali per esposizione ad amianto
L’esposizione “qualificata” all’amianto
Sommario:
  1.I benefici previdenziali per l'esposizione alle polveri di amianto
2.Il concetto di esposizione
3.La configurabilità di una "soglia" di rilevanza dell' esposizione
4.L'orientamento della giurisprudenza di legittimità
5.La codificazione della soglia ad opera del decreto legge n. 269/2003
6.Il problema dell’ accertamento dell’ esposizione
 
     1.  I benefici previdenziali per l'esposizione alle polveri di amianto
Come noto l'utilizzo prolungato dell'amianto, disperso nell'ambiente in piccole particelle, produce ingenti danni alla salute dell'uomo. Costituisce, infatti, dato ormai acquisito che l'amianto è un pericoloso cancerogeno e che la inalazione delle sue fibre può comportare gravi patologie, specie polmonari[1]. In particolare, sussiste un nesso diretto e specifico tra l'inalazione di polveri di amianto ed il mesotelioma pleurico o l'asbestosi [2]. Il rischio è connesso soprattutto alla capacità di tale materiale di interagire con altri elementi nocivi e sostanze o polveri inquinanti: ne deriva anche en possibile importante ruolo concausale nell'eziopatogenesi di molte malattie professionali[3].
Della pericolosità dell'amianto si comincia a discutere sin dagli anni '50-'60. Ma occorre attendere il 19 settembre 1983 per una specifica direttiva comunitaria in materia (83/477/CEE), cui poi ne seguirà altra (91/382/CEE) in data 25 giugno 1991, nell’ottica del miglioramento della protezione dei lavoratori e della riduzione dei livelli d'azione e dei valori limite.
Per quanto riguarda il nostro Paese, alla sopra ricordata direttiva 83/477/CEE viene data attuazione con il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277[4], contenente misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall' esposizione durante il lavoro agli agenti chimici e fisici considerati nocivi. Il decreto legislativo impone specifiche misure di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro e, per quanto particolarmente rileva ai fini della presente breve disamina, impone al datore di lavoro di effettuare una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto, al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare. Il decreto stabilisce, inoltre particolari cautele e prescrizioni qualora l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, superi 0,1 fibre per centimetro cubo.
Il successivo provvedimento in materia è rappresentato dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 che rappresenta la definitiva e formale presa d'atto, a livello politico, della pericolosità sociale e sulla salute umana dell'amianto, quale fattore causativo non solo dell'asbestosi (malattia nota e già tabellata), ma anche di ulteriori patologie neoplastiche. La predetta legge, nell'ottica del governo del processo di definitiva e completa dismissione delle lavorazioni aventi ad oggetto l'amianto, ricorre, sotto il profilo previdenziale, all'uso di ammortizzatori sociali: segnatamente, ai dipendenti delle aziende del settore dell'amianto impegnate in processi di riconversione e ristrutturazione industriale, vengono concessi cassa integrazione e prepensionamento.
Per i lavoratori interessati dal problema dell'esposizione alle polveri d'amianto ed ai correlati rischi per la salute, il legislatore introduce, altresì, un sistema di benefici previdenziali. In particolare, la norma di cui all'art. 13, comma 8, il cui testo è stato più volte modificato, in conseguenza di un travagliato iter legislativo, prevede una rivalutazione, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per «i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni». La disposizione ha l'evidente scopo di valorizzare, dal punto di vista previdenziale, l'esposizione all'amianto in funzione compensativo-risarcitoria del rischio morbigeno cui il lavoratore è stato sottoposto, ma anche quello di responsabilizzare la collettività in ordine al "sacrificio" imposto ai lavoratori del settore[5]. Insomma, il rischio dell'insorgenza (anche a distanza di anni) di malattie gravemente invalidanti o, addirittura, mortali, quali conseguenza - appunto - delle lavorazioni dell'amianto, ha indotto il legislatore a prevedere percorsi agevolati per l’abbandono anticipato e definitivo del posto di lavoro, attraverso un meccanismo che consenta una più rapida acquisizione dei requisiti necessari alla maturazione del diritto al trattamento pensionistico[6].
 
2. Il concetto di esposizione
La disciplina in materia di benefici previdenziali per l'esposizione alle polveri di amianto è connotata dalla ripetuta emanazione di norme che spesso non si lasciano apprezzare per chiarezza. Ciò ha impegnato e continua ad impegnare operatori ed interpreti in una difficile attività ermeneutica, dai risultati non sempre univoci. La stessa giurisprudenza non sempre è riuscita ad imprimere una direzione omogenea ai vari problemi di esegesi. Tra le questioni interpretative di maggior rilievo vi è, appunto, quella inerente il concetto di esposizione, in particolare, quella della configurabilità della cd. "dose-soglia"[7].
Infatti, il legislatore introduce una nozione di esposizione eccessivamente generica, per di più in un ambito, quale quello previdenziale, «che richiede per sua natura l’utilizzazione di parametri specifici, al fine di interpretare ogni singola fatti specie alla luce di criteri scientifici certi forniti dalle specifiche disposizioni settoriali»[8]. Peraltro, autorevole dottrina ritiene che la nozione di esposizione debba essere riferita all'intero ambiente di lavoro nella logica del rischio e non già soltanto a quel lavoratore che è stato direttamente esposto all'amianto[9].
Quanto al concetto di esposizione, nella prospettiva tecnico-scientifica, viene in rilievo l'evento per cui si realizza il contatto tra una sostanza inquinante ed i confini esterni di un organismo fisico, ma anche biologico o ecologico. L'esposizione viene quantificata come la concentrazione della sostanza nociva nell'ambiente ove risiede l'organismo preso a riferimento, integrata sul periodo di tempo in cui avviene il contatto[10].
Nel procedimento di valutazione dei rischio occorre quantificare il parametro di esposizione attraverso la sua misura, in modo da ottenere le condizioni di esposizione. Siffatto dato è il prodotto di due fattori: la concentrazione dell'agente inquinante ed il periodo di tempo durante il quale avviene il fenomeno di esposizione.
Per quanto specificamente concerne il livello di esposizione professionale, ci si deve riferire al concetto di concentrazione di un agente chimico nell'aria del luogo entro l'ambito di respirazione di un lavoratore. In tale contesto il "rischio potenziale", ossia l'intrinseca potenzialità dell'agente di provocare un danno, deve essere tenuto distinto dal "rischio", ossia dalla probabilità che il danno potenziale si realizzi alle condizioni di esposizione.
L'Organizzazione mondiale della sanità individua, nelle linee guida per la qualità dell'aria, un livello di esposizione alle fibre di amianto pari a 1 ff/litro di aria ritenuto accettabile in termini di rischio cancerogeno[11]. Detta raccomandazione, peraltro, si riferisce all'esposizione ambientale alle fibre di amianto della popolazione generale, quindi una esposizione considerata continuativa 24 ore su 24, giorno per giorno. Si tratta, dunque, di un livello di concentrazione elaborato per uno specifico tipo di esposizione e che deve considerarsi particolarmente cautelativo, mirando a salvaguardare una popolazione nel complesso maggiormente vulnerabile.
Diversa l'ipotesi dell'ambiente lavorativo, poiché la tipica popolazione lavorativa viene considerata costituita da soggetti normalmente meno vulnerabili. La raccomandazione dell'OMS va, dunque, applicata all'esposizione lavorativa con appositi correttivi, segnatamente, considerando che l'esposizione lavorativa di riferimento è pari ad 8 ore.
Ciò detto, deve registrarsi come sia opinione uniforme nella comunità scientifica che quelle amianto-correlate sono patologie per le quali non sia a priori possibile individuare una dose minima di esposizione, nel senso che, ad esempio, per il mesotelioma è stata accertata la sussistenza di un nesso di causalità (con le fibre inalate), indipendentemente da specifiche dosi. La ricerca scientifica, infatti, ha rilevato anche casi di mesoteliomi in lavoratori a basso livello di esposizione e, perfino, in ipotesi di esposizione non professionale.
Si è affermato, quindi, che «non esiste un livello minimo dì esposizione che rappresenti una soglia di sicurezza al dì sotto della quale non vi è un pericolo per la salute»[12]. L'amianto è sostanza cancerogena che «non ha alcun livello di soglia o limite che possa garantire la salute di coloro che sono stati o siano esposti, nel senso che è dannosa una quantità anche minima»[13].
Si aggiunga che importanti studi scientifici hanno concluso che le persone la cui vita professionale si è svolta in ambiente lavorativo interessato da amianto, si ammalano di tumore ai polmoni in misura percentualmente superiore rispetto alla rimanente popolazione. In breve, sembra potersi affermare che l'esposizione all'amianto assume rilievo medico anche a bassi dosi.
La prospettiva medico-legale, però, non va confusa con l’altro e diverso problema della rilevanza giuridico-previdenziale della esposizione, che non può che essere desunta dal solo dato normativo.
Sotto tale profilo, il primo criterio indicato dalla disciplina in materia è quello temporale, sul presupposto scientificamente corretto che una esposizione, seppur minima, di lunga durata è idonea ad esprimere la potenzialità lesiva della condizione lavorativa. Non può esservi dubbio, del resto, che il rischio morbigeno aumenti al crescere del periodo di esposizione. In tal ottica, dunque, il criterio dell'esposizione decennale costituisce un dato di riferimento certo, specialmente laddove si consideri il collegamento operato con il sistema generale di assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto.
In definitiva, il concetto di esposizione ultradecennale, «coniugando l'elemento temporale con quello di attività lavorativa soggetta al richiamato sistema di tutela previdenziale (artt. 1 e 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965), viene ad implicare, necessariamente, quello di rischio e, più precisamente, di rischio morbigeno rispetto alle patologie, quali esse siano, che l’amianto è capace di generare per la sua presenza nell’ambiente di lavoro; evenienza, questa, tanto pregiudizievole da indurre il legislatore, sia pure a fini di prevenzione, a fissare il valore massimo di concentrazione di amianto nell'ambiente lavorativo, che segna la soglia limite del rischio di esposizione (decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 e successive modifiche)» [14].
 
3. La configurabilità di una "soglia" di rilevanza dell'esposizione
Al di là del requisito temporale il problema si pone in ordine all'esistenza o meno di una soglia di esposizione.
E stata prospettata la tesi dell'inopportunità di un limite, argomentando dal silenzio, sul punto, dell'art. 13 della legge n. 257/1992 e dalla considerazione che, in sede medica, non vi è accordo sulla concentrazione massima di fibre nell'aria da considerare innocua per la salute e che, stante l’azione carcinogenetica dell'amianto, non sia possibile fissare un limite espositivo di reale efficacia.
D'altra parte, invece, è stata sostenuta la necessità pratica dell'individuazione di una soglia-limite, atteso che è in discussione un beneficio previdenziale e non già l'attestazione del rischio di una malattia amianto-correlata. La declinazione del limite, cioè, non influisce sul riconoscimento di uno stato morboso in lavoratori che possono aver operato in ambienti le cui condizioni d'inquinamento rispettavano la soglia prefissata. Del resto, attenta dottrina osserva, come sia «fin troppo evidente che il termine "esposizione" non può da solo essere assunto come valido parametro di riferimento in un contesto quale quello del diritto previdenziale in genere e dell'igiene del lavoro in particolare che necessita di congrui valori limite e di più precisi elementi numerici atti a circoscrivere la fattispecie»[15].
Ciò premesso, il problema fondamentale diviene quello della determinazione quantitativa della soglia. In tal ottica, il limite delle 100 ff/litro è considerato da taluni come eccessivamente fiscale: «tuttavia esso deriva dagli unici limiti di esposizione per l'amianto previsti dalla normativa italiana, attraverso il D.Lgs. n. 277/1991, art. 31 e le successive modificazioni apportate dalla stessa legge n. 257/1992, art. 3 e dalla legge n. 128/1998, art. 16. Secondo questi riferimenti, il limite di esposizione per l’ amianto è fissato tra ó00 ff/litro per il crisotilo e 200 ff/litro per gli anfiboli. Aver utilizzato le 100ff/litro altro non è stato se non riferirsi al più basso dei livelli d'azione previsti per l’amianto, come fa l’art. 24, comma 3 del citato D.Lgs. n. 277/1991»[16]
Facendo riferimento «ai lavoratori che sono stati esposti all'amianto», la normativa non sembra(va) richiedere il superamento di alcuna "soglia di rischio" per il riconoscimento dei beneficio della maggiorazione contributiva. Ed in tal senso si è anche espressa una parte della giurisprudenza di merito, muovendo dal presupposto che gli studi scientifici, che costituiscono ormai un condiviso patrimonio di conoscenze ed un sicuro punto di riferimento nella trattazione della materia, consentono di affermare che non esiste un livello di esposizione temporale e/o quantitativo, al di sotto del quale sia possibile escludere il rischio di una patologia di tipica derivazione da asbesto[17] ed evidenziando, tra l'altro, come l'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, non contenga alcun richiamo al decreto legislativo n. 277/1991 (che, appunto, istituisce una soglia di concentrazione di 0,1 fibre per centimetro cubo) precedentemente emanato.
Autorevole dottrina critica fortemente l'apposizione di qualsiasi soglia limite, osservando come il limite delle 100 fibre litro mediato per un periodo di 8 ore è posto perché, in caso di suo superamento, siano immediatamente adottate le prescritte misure idonee ad abbattere il rischio: «I valori indicati dal D.Lgs. n. 271/91 hanno quindi tutt’ altro fine e tutt’ altra logica»[18].
Ed a chi sostiene che la soglia sarebbe, comunque, imposta dalla logica e dalla ratio, si replica che «una qualunque ratio non può avere rilievo quando la lettera della legge è chiara, a rischio altrimenti di cambiare le leggi o addirittura di "annullarle”, com'è successo nel caso di specie», aggiungendosi che «il fatto, semplice e indiscutibile, è che la L. 257/1992 non dice nemmeno una parola su una pretesa "soglia", la cui imposizione è dunque vera e propria invenzione»[19].
Nella medesima prospettiva, ma sotto altro profilo, si è osservato che ragioni sistematiche escludono «che vi sia nesso fra una esposizione inferiore alla soglia di cui al D.Lgs. n. 277/91 e la malattia professionale contratta e non vi sia potenzialità di contrarla se c'è la medesima quantità di esposizione»[20]. Così come è stato anche evidenziato che malgrado la legge n. 257/1992 sia successiva al decreto legislativo n. 277/1991 e preveda essa stessa valori limite di concentrazione delle fibre di amianto, allorché tratta dell'esposizione, non fa alcun riferimento quantitativo ai limiti altrove previsti a fini preventivi: ne consegue che la ratio della disposizione sarebbe «quella di prevedere il beneficio previdenziale per tutti coloro che per oltre un decennio siano stati esposti all'amiamo con modalità tali da ritenere integrato il rischio di contrarre una qualunque malattia dall'amianto originata»[21].
In altri termini il suddetto orientamento sostiene che «l’applicazione del beneficio contributivo, di cui all'art. 13, L. n. 257/1992, spetta indipendentemente dal superamento della soglia di rischio fissato dai parametri di cui all'art. 24, DL. n. 277/1991, essendo al contrario la prova di una significativa esposizione al rischio, da valutarsi caso per caso, mentre l'eventuale accertamento del superamento della predetta soglia deve intendersi quale presunzione assoluta di esposizione a favore del lavoratore»[22].
La soluzione dovrebbe, quindi, essere quella di lasciare al giudice l'accertamento caso per caso dell'esposizione, «senza caricare di connotazioni politico-economiche o finanziarie decisioni inerenti la tutela di un diritto accertabile solo esperendo la fase istruttoria del processo previdenziale, prescindendo anche dall'elemento della soglia concernente l'esposizione ultra­decennale delle 100 fibre litro per otto ore, il quale deve considerarsi come limite preventivo, non come limite parametrabile al riconoscimento del beneficio, nel rispetto della volontà del legislatore del 1993»[23].
In definitiva, ai fini del riconoscimento del beneficio della maggiorazione contributiva occorrerebbe soltanto accertare la presenza di amianto nell'ambiente di lavoro e quindi la sussistenza del rischio morbigeno con correlativa efficienza causale della esposizione rispetto alle patologie che siffatto materiale è capace di generare, senza limitazioni a specifiche patologie, così come a regole predeterminate quali la fissazione di un parametro rigido di esposizione[24].
 
4. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità
In diverse occasioni la Corte di Cassazione, seguita, ormai, dalla giurisprudenza di merito[25], ha, invece, affermato la necessità della cd. "esposizione qualificata" (superiore a 0,1 fibre per cm3). Segnatamente, la Suprema Corte con la sentenza n. 4913/2001 ha "introdotto" il requisito della "soglia di rischio", cioè del parametro "quantitativo" da superare affinché sia riconosciuta l'effettiva esposizione diretta o ambientale all'amianto da parte del lavoratore. Secondo la Suprema Corte, infatti, il beneficio doveva essere attribuito al lavoratore «che, dopo avere indicati e provati sia la specifica lavorazione praticata sia l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni detta lavorazione, abbia dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio delle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto decreto legislativo n. 277/1991»[26]
«E’ la stessa L. 257/92 a dare fondamento normativo all’ esigenza di una esposizione superiore a una determinata ''soglia" stabilendo con specifica disposizione (art. 3 poi sostituito dall'art. 16 L. 24 aprile 1998, n. 128 - che richiama e in parte modifica i valori indicati nel D.Lgs. 277/91 -) il limite di concentrazione al di sotto del quale le fibre di amianto devono considerarsi "respirabili" nell'ambiente di lavoro (tanto da non obbligare all'adozione di misure protettive specifiche) e mostrando così di ritenere insufficiente, agli effetti del beneficio da attribuire ai lavoratori "esposti all'amianto" (che non abbiano contratto malattia professionale), la presenza della sostanza in quantità tale da non superare il limite anzidetto e da non rappresentare per tale ragione un concreto pericolo per la salute»[27].
La giurisprudenza di legittimità mutua i suddetti valori-limite ancorché appaia scontato che il mancato superamento della soglia di esposizione, secondo i parametri dettati in funzione di prevenzione, non escluda il nesso di causalità per il riconoscimento delle malattie professionali[28].
In caso contrario, del resto, assumendo, cioè, l'assenza di qualsiasi soglia-limite, si giungerebbe ad attribuire rilievo alla presenza di amianto nell'ambiente di lavoro, anche in mancanza di una effettiva esposizione[29].
Inserita e letta nel suo specifico contesto di riferimento, la norma di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992 non può essere intesa altrimenti che nel senso di presupporre lo svolgimento di una delle attività soggette ad assicurazione obbligatoria all'Inail con valori di esposizione pari (o superiori) a quelli che la stessa predetta legge considera a rischio, «senza per questo porsi in contraddizione con le regole del sistema assicurativo, le quali rispondono alla esigenza -propria di tale sistema e non comparabile con quella sottesa all’ attribuzione dell'eccezionale trattamento previdenziale di cui si discute - di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malattia professionale»[30].
 
5. La codificazione della soglia ad opera del decreto legge n. 269/2003
La disputa non appare del tutto sopita neppure con la codificazione di una precisa soglia-limite ad opera dell'art. 47, comma 3, del D.L. n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 326/2003, che, appunto, richiede, ai fini dell'applicazione dei benefici previdenziali di cui trattasi, una esposizione all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno, con la sola esclusione dal limite per quei lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto. Rimane in piedi, infatti, la questione dell'efficacia della predetta disposizione, ossia dell'applicabilità della predetta soglia di concentrazione ai giudizi già introdotti alla data di entrata in vigore del predetto decreto.
Si potrebbe, infatti, sostenere che soltanto con il predetto decreto legge il legislatore introduce per la prima volta la previsione della necessità di soddisfacimento del requisito della concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore giornaliere. Per i giudizi instaurati entro la data indicata dalla legge di conversione del decreto legge sopra indicato, dunque, potrebbe essere irrilevante ed inapplicabile qualsiasi soglia di concentrazione, essendo sufficiente la dimostrazione dell'avvenuta apprezzabile esposizione al rischio.
Tale impostazione ha anche trovato l'avallo di una parte della giurisprudenza che ha avuto modo di affermare che la disciplina della legge n. 326/2003 non è applicabile alla fattispecie già in controversia alla data del 2 ottobre 2003 e, pertanto, non può farsi applicazione del criterio della soglia di concentrazione delle fibre come successivamente introdotta[31].
Ma la giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa, in modo qui condiviso, nel senso che «la norma sopravvenuta esprime l'intento di modificare in parte i requisiti di accesso al beneficio, non certo di introdurre per la prima volta la necessità di una esposizione "qualificata" all'amianto, cioè una soglia di rischio prima inesistente. Una innovazione così forte non è confortata dal dato letterale e, trattandosi costantemente di esposizioni che risalgono a periodi lontani nel tempo, un peggioramento così radicale del regime giuridico applicabile a coloro per i quali non è stata fatta salva la normativa precedente (che già subiscono una riduzione del quantum del beneficio) susciterebbe fondati dubbi dì conformità all'art. 3 Cost.»[32].
La Corte di Cassazione ha anche avuto modo di rilevare che «un intervento sicuramente "peggiorativo" in quanto preordinato a ridurre i costi del beneficio previdenziale, non può essere valutato come diretto ad introdurre per la prima volta una soglia minima di esposizione all'amianto, da ritenere prima non esistente. Infatti, all'epoca dell'intervento legislativo, la lettura restrittiva appariva consolidata e confortata dalla giurisprudenza costituzionale, cosicché si deve necessariamente ritenere che la precisazione della necessaria esposizione all’amianto in concentrazione media annuale non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno è stata dettata per conferma (evenienza non certo rara) degli orientamenti della giurisprudenza e superamento di residue incertezze»[33].
In definitiva, deve ritenersi che la nuova disciplina conferma, ai fini dell'accesso al beneficio della rivalutazione contributiva, la necessità di una esposizione "qualificata" all'amianto, già desumibile dal dato normativo di cui all'art. 13, comma 8, del decreto legislativo n. 257/1992.
 
7. Il problema dell'accertamento dell'esposizione
Altro e diverso problema è costituito dall'accertamento dell'esposizione all'amianto. Occorre, cioè, accertare, nel contesto della specifica attività lavorativa effettuata, che il lavoratore richiedente i benefici sia stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo superiore a dieci anni: «con l’avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere computate le pause “fisiologiche” di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro»[34].
In altri termini, per riconoscere la spettanza del beneficio è necessario «accertare se il soggetto-richiedente, dopo aver indicati e provati sia la specifica lavorazione praticata e sia l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio delle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel decreto n. 277 del 1991, cioè a livelli di concentrazione medi giornalieri superiori a 100 ff/l»[35].
La prova dell'esposizione qualificata all'inalazione di polvere d'amianto richiede accertamenti oggettivi quali ispezioni sui luoghi, indagini da condurre con metodo scientifico, analisi della concreta attività lavorativa, dei materiali trattati, della concentrazione di amianto esistente nell'ambiente di lavoro e dell'effettivo rischio di inalazione cui il lavoratore è stato eventualmente esposto. A tal proposito, non manca chi osserva come viene sostanzialmente richiesto «un accertamento dell'esposizione in relazione ad un valore limite predeterminato, costante protratto nel tempo per più di dieci anni, per di più rispetto al passato, in relazione a condizioni aziendali sicuramente mutate, ed in mancanza di monitoraggi ambientali. Sotto questo aspetto deve essere evidenziato che l'interpretazione di una norma, la quale finisca per rendere eccessivamente difficoltosa la prova di un diritto di natura previdenziale di cui il lavoratore ha pieno titolo in base alla legge, finisce per rendere la stessa norma in contrasto con l'art, 24 e con l'art. 38 Cost. [...]. Come possono i lavoratori dare la "prova ardua" che nell'ambiente di lavoro fosse presente un livello dì esposizione predeterminato del genere, come richiesto in alcune sentenze, quando per lo più lo stesso datore di lavoro contravvenendo ad un suo preciso prioritario obbligo - di accertare cioè la pericolosità dell’ attività svolta - non effettuava, alcun campionamento ambientale, nonostante la generale diffusa consapevolezza della nocività dell’ amianto dagli inizi del secolo ...»[36].
In effetti, malgrado indagini specifiche e complete, non è detto possa giungersi ad un giudizio di certezza dell’esposizione. Nell'ottica della individualizzazione dell'esposizione e dell'accertamento del raggiungimento della relativa soglia limite, applicando una metodologia derivante da studi a carattere epidemiologico e già sperimentata in campo medico in diversi settori (oncologia, medicina del lavoro ecc.), consulenze tecniche e giurisprudenza specificano diverse variabili. In particolare:
probabilità di esposizione: non definibile (assente o bassa), alta e certa; intensità di esposizione, che è idealmente la concentrazione di fibre di amianto in ambito territoriale definito; frequenza di esposizione, che è la percentuale del tempo lavorativo trascorso a quella intensità di esposizione[37].
Deve darsi conto anche di un corposo indirizzo giurisprudenziale che, valorizzando l'aspetto della potenzialità dell'amianto (anche in piccole dosi) a porsi, innescandosi eventualmente in preesistenti stati morbigeni o caratterizzati da predisposizione genetica, quale agente scatenante di fenomeni oncogenetici, accoglie il cd. "criterio probabilistico", laddove il giudizio sia supportato da una consulenza medica da cui risulti, con sufficiente grado di probabilità, appunto, che la malattia sia stata contratta dal lavoratore nel corso dell'attività lavorativa[38].
E, nella medesima direzione, i giudici di merito sono soliti ritenere sufficiente, ai fini dell'accoglimento della domanda di ammissione ai benefici previdenziali, una conclusione peritale in termini di ragionevole probabilità, considerato che l'assenza di una assoluta certezza non potrebbe far ritenere non provata la circostanza di fatto necessaria ai fini di causa. Ciò a condizione che il giudizio a carattere tecnico-scientifico, sia basato su accertamenti ambientali e sui dati dell'anamnesi lavorativa dell'interessato, oltre che sull'analisi della letteratura per analoghe situazioni lavorative.
Pertanto, il superamento del limite minimo di esposizione, «in mancanza di specifiche misurazioni, la cui assenza non può certamente essere imputata al lavoratore, può essere ritenuto esistente sulla base di presunzioni che, anche se non riescano a provare il limite effettivamente raggiunto, consentano motivatamente di ritenere che, tenuto conto della situazione che risulta accertata, certamente tale limite fosse stato senz'altro superato per non costituire, infatti, l'accertamento del limite esatto, il requisito per la concessione del beneficio, ma il certo superamento del limite minimo previsto dalla citata normativa»[39].
Sia consentito osservare come siffatto orientamento desta qualche perplessità, atteso che, al di là di qualsivoglia considerazione, comunque, di fatto, manca, in siffatte ipotesi, la dimostrazione concreta, effettiva (in breve, la prova) della esposizione all'amianto nella misura richiesta dalla legge per l'accesso al beneficio previdenziale.
Sotto tale profilo, tuttavia, la Corte di Cassazione, con indirizzo ormai consolidato, ritiene sottratte al proprio vaglio le sentenze di merito che, sulla scorta del motivato e complessivo apprezzamento del materiale probatorio acquisito agli atti, nonché delle risultanze delle perizie, ritengono verosimilmente superato il limite di tollerabilità di cui al decreto legislativo n. 277/1991[40].

Mauro Sferrazza

Avvocato INPS

   (fonte: Lav. prev.oggi, 5/2008,739)

 

[1] Per una prima ricognizione io ordine agli effetti» sulla salute umana, della esposizione all'amianto, v. V, Foà-C.Colosio, Amianto: aspetti medici con storia degli impieghi industriali edevoluzione dei livelli espostivi e degli aspetti normativi, in L. Spagnuolo Vigorita (a cara dì), Rischio amianto, Giuffrè, Milano, 1997, XI ss.

[2] In tal senso, ad esempio, Cassazione, 9 maggio 2003, n. 37432, in Foro ii,f 2004. II, coI. 69, con nota di R. Guariniellq; Cassazione, 11 luglio 2002, n. 988, in Foro it., 2003, II col. 324, con nota di R. Guarinbello, Tumori professionali da amianto e responsabilità penate; Cassazione, 30 marzo 2000, in Foro it., 2001, II, col. 278, con nota dì R. Guariniello, Dai tumori professionali ai timori extraprofessionali da amiamo, nonché io Dir. e pratica lav. 2001,1151, nonché in Riv. it. dir. lav., 2001, 519.

[3] Cfr. Trib. Ravenna, 22 maggio 2001 e 3 maggio 2000, entrambe inedite, a quanto consta.

[4] Per la precisione, il D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 (in S.O. alla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n, 200), da attuazione alle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della L. 30 luglio 1990,n. 212.

[5] Una sorta di responsabilità indiretta per la colpevole inerzia del nostro ordinamento (cfr. Trib, Pisa, 4 dicembre 2002, consultabile in www.altalex.com) secondo cui «l’istituzione del diritto al moltiplicatore contributivo assume un duplice significatopoiché non solo il legislatore ha inteso accelerare il percorso verso il trattamento pensionistico di chi sia stato esposto al rischio, ma anche voluto responsabilizzare la collettività sul sacrificio imposto ai lavoratori del settore (o a quegli altri che comunque abbiano partecipato a cicli produttivi dove l'amianto era stato impiegato), così realizzando, mediarne la valorizzazione pensionistica del periodo di esposizione, una sorta di risarcimento generalizzato in favore di chi -per la colpevole inerzia del nostro ordinamento- sia stato costretto a lavorazioni certamente pericolose»).

[6] Cfr. Cass. 23 gennaio 2003,n. 997, in Foro fr., 2003, I, col. 1357; Cass., 27 febbraio 2002, «. 2926, in Mass. Giust., civ., 2002, 340; Cass., 28 giugno 2001, n. 8859, in Riv. giur. lav., 2001, II, 171, con nota di m. meucci.

[7] Per una disamina del problema, M. Miscione, La soglia per i benefici previdenziali dell'amianto, in Lav. giur., 2005, 3, 257.

[8] A. Boscati, Contribuzione aggiuntiva per l'esposizione all 'amianto tra tutela del bene salute e tutela del bene occupazione, in Orientamenti giur, lav., 2000, 526.

[9] Cfr. M. Miscione, l benefìci previdenziali per l'amianto, in Lav. giur., 1996,981.

[10] In tal senso v. Environmental Protection Agency (EPA), Guidelines for exposure assessment, 29 maggio 1992, in Federal Regìster, vol. 57, n. 104, 22888 ss.

[11] Si tenga presente che l 'qms considera accettabili incidenze di cancro polmonare e mesotelioma comprese tra 1 e 100 casi per milione.

[12] G. Chiappino, Quali effetti nell'uomo da basse esposizioni agli asbesti, in Medicina lav., 1985,76.

[13] Intervento dell’on. Muzio nel corso dei lavori parlamentari di conversione in legge del decreto legge 193/1993 tenutisi alla Camera dei deputati nella seduta 12-14 luglio 1993.

[14]Corte costituzionale, 12 gennaio 2000, n. 5, in Giust. civ., 2000, L 643; nonché in Mass. giur lav.7 2000,545, con nota di F Tofacchi; nonché in Riv. giur. ambiente,2000, 519, con nota di A. Gratani, L'esposizione ultradecennale dei lavoratori all'amianto e i connessi benefici al vaglio della Corte Costituzionale.

[15] N. Casuccio, In tema di benefici previdenziali connessi alici dismissione dell'amianto, (nota a sentenza Pret. Torino 14 maggio 1996), in Dir. lav., 1997, II, 495.

[16] U. Verdel, P. Altarocca, G. Castellet Ballarà, L'esposizione all'amianto nell'industria italiana, le ricerche del 1998 e l'evoluzione del dibattito sul limite di riferimento, in Riv. infortuni, 1999,4/5, 697 s.

[17] Cfr. Pret. Ravenna 4 dicembre 1997, in Lav. giur., 1998,6,489, che sottolinea, altresì: «si danno casi di tumore cagionati ai familiari di lavoratori dalle fibre portato, da quest'ultimi nell'ambiente domestico nelle tute, nelle scarpe e nei capelli; che non sia possibile indicare un livello di esposizione al di sotto del quale non esiste il rischio per la salute, è acclarato nelle risoluzioni dell'Organizzazione mondiale della Sanità ed è affermato nella direttiva Cee n. 83/477; il rischio pertanto è rappresentato dall'esposizione in sé (anche a basse dosi)».

[18] R. Riverso, Vecchie e nuove ingiustizie per ì lavoratori esposti all'amianto, in Lav.giur., 2002,8,711.

[19] M. Miscione, I benefici per l'amianto fra norme di sanatoria e giurisprudenza, in Italian labour Law e-Journal.

[20] Trib. Pisa, 4 dicembre 2002, consultabile in www.altalex.com

[21] App. Genova 14 febbraio 2001, n. 101, inedita, a quanto consta.

[22] App. Milano 4 marzo 2003, in Orient. giur. lav., 2003,1, 214. In senso conforme, Trib. Massa 13 gennaio 2004, in Riv. pen., 2004, 347. Contra, tra le altre, Trib. Perugia 4 marzo 2003, in Rass. giur. umbra, 2003,92.

[23] M. Fichera, Settore dell'amianto ed evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali di lavoro, in Lavoro e prev. oggi, 2004,7, 1178.

[24] Cfr. App. Milano 1° agosto 2003, in Orient, giur. lav., 2003,3, 675.

[25] Tra le tante, a titolo meramente esemplificativo, App. Venezia 14 luglio 2005, n. 528; App. Venezia 6 maggio 2005, n. 242; App. Venezia 4 marzo 2003. n. 97; App. Bari 5 novembre 2002. n. 1221; App. Genova 15 giugno 2001, n. 518; App. Genova 14 febbraio 2001, n. 101; App. Genova 6 novembre 2000, n. 238; App. Firenze 20 giugno 2000,n. 108; Trib. Vicenza 30 maggio 2003. n. 205; Trib. Terni 27 marzo 2001, n. 53; tutte inedite, a quanto consta. Contra, sempre a titolo esemplificativo, Trib. Monza 13 giugno 2002,in Foro it.,2003,1,col. 1928;Trib. Fermo 12agosto 1999.n. 391, inedita, a quanto consta.

[26] Cass. 3 aprile 2001, n. 4913, in Riv. giur. lav., 2002, II, 190, nonché in Rep. Foro it., 2001, voce Previdenza sociale, n. 484. In senso conforme, successivamente, ex multis, Cass. 13 febbraio 2004, n. 2849, in Rep. Foro it., 2004, voce Previdenza sociale, n. 883; Cass. 23 gennaio 2003, n. 997, in Foro it. 2003, I, col. 1357, con osservazioni di G. De Marzo; Cass. 25 luglio 2002, n. 10979, in Mass. Giust. civ., 2002, 1352; Cass. 12 luglio 2002, n. 10185, in Riv. infortuni, 2002, II, 64; Cass. 11 luglio 2002,n. 10114, in Foro it., 2003,I,  col. 1358.

[27] Così Cass. 18 novembre 2004, n. 21862. in Foro it., 2005, I, col. 3416.

[28] Cfr., ad esempio, Cass. 23 maggio 2003, n. 8204, in Mass. Giust. civ., 2003, fasc. 5; Cass. 7 aprile 1998, n. 3582, in Mass. Giust. civ., 1998, 753,  in tema di soglia per le ipoacusie ex D.Lgs. n. 277/1991.

[29] Contra R. Riverso, Vecchie e nuove ingiustizie per i lavoratori esposti all'amianto, in Lav. giur., 2002, 8, 715, che denuncia l'inconsistenza di simili obiezioni, osservando come per avere diritto al beneficio della rivalutazione «non basta la semplice presenza di amianto nell'ambiente di lavoro; occorre provare l'esposizione: occorre cioè provare che l'amianto presente nell'ambiente non fosse segregato, non fosse in buono stato di manutenzione oppure che venisse manipolato ed utilizzato come materia prima oppure che se ne facesse comunque un impiego senza misure dì sicurezza; in modo che si possa parlare di esposizione a fibre aeree disperse soggette ad essere inalate da parte del lavoratore e quindi di rischio morbigeno di natura professionale».

[30] Cass. 15 maggio 2002, n. 7084, in Foro it., 2002,1, col. 1972 che, sul punto, pone il presente principio di diritto: «Il disposto del comma 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n. 257 (“Norme relative alla cessazione dell 'impiego dell 'amianto "), va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutica letterale, sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio stesso va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dal D.Lgs 15 agosto 1991, n. 277 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 257/1992)». In senso conforme, anche, Cass. 19 ottobre 2004, n. 20464, in Lav.giur., 2005, 746, con nota di G. Girardi: Cass. 27 febbraio 2002, n. 2926, in Mass.Giust.civ.2002,340.

[31] Cfr., ad esempio, App. Firenze 20 gennaio 2004, in Riv.giur.lav, 2004, n. 1.

[32] Cass. 18 novembre 2004, n. 21862, in Foro il., 2005,1, col. 3417.

[33] Cass. 27 aprile 2007, n. 10037, in Mass. Giust. civ., 2007, fasc. 4.

[34] Cass. 12 luglio 2002, n. 10185, in Riv. infortuni,2002, II, 64. In senso conforme, Cass. 15 maggio 2002, n. 7084, in Foro it. 2002, I, col. 1972. V. anche Cass. 27 febbraio 2002, n. 2926, in Mass. Giust.civ.,340.

[35] App. Venezia 14 luglio 2005, n. 528. inedita, a quanto consta.

[36] R. Riverso, Vecchie e nuove ingiustizie per i lavoratori esposti all'amianto, in Lav.giur., 2002,8,717.

[37] Cfr. App. Venezia, 6 maggio 2005, n. 342, inedita, a quanto consta.

[38] Cfr. Cass. 23 maggio 2003, n. 8204, in Mass. Giust. civ., 2003, fasc. 5.

[39] App. Venezia, 14 luglio 2005, n. 528; App. Venezia, 4 marzo 2003, n. 97, entrambe inedite, a quanto consta.

[40] Cfr., tra le altre, Cass. 23 gennaio 2007, n. 1423, ced; Cass. 23 gennaio 2007. n.1422, ced; Cass. 11 gennaio 2007, n. 405, ced; Cass. 12 gennaio 2006, n. 441. ced; Cass. 8 agosto 2005, n. 16657, ced; Cass. 1° agosto 2005, n. 16117, ced; Cass. 27 aprile 2005, n. 8718, in Mass. Giust. civ., 2005, fasc.4; Cass. 9 febbraio 2005,n. 2582,ced: Cass. 1° dicembre 2004, n. 22519, ced.

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