Sorry, your browser doesn't support Java(tm). STATUTO SOCIALE

REGOLAMENTO

 



STATUTO

 

Art. 1 - Costituzione

La Società Sportiva Dilettanti Pesca Nervi, con sede in Genova nel seguito del presente Statuto definite “Società”, ha come:

·        emblema sociale il Castello in campo azzurro;

·        guidone sociale la bandiera azzurra crociata di bianco, con lettere D.P.N. (Dilettanti Pesca Nervi) posti nei tre riquadri formati dalle due strisce bianche incrociate perpendicolarmente, nel quarto riquadro l’emblema sociale.

L’eventuale iscrizione od adesione ad associazioni od organizzazioni nazionali di qualunque genere, dovranno essere approvate dall’Assemblea ordinaria.

L’iscrizione alla Società comporta l’accettazione e l’osservanza del presente Statuto Sociale, del quale non è ammessa la mancata conoscenza; una copia dello stesso resterà, a cura del Consiglio Direttivo, presso la Sede Sociale e potrà essere consultata liberamente dai Soci.

 

 

Art.2 – Scopi

La Società è indipendente, apolitica e non ha scopi di lucro.

I Soci si impegnano a presentarsi in azioni di solidarietà marinara ed a ogni occorrenza a prestare la propria opera ed i propri mezzi per azioni di salvataggio.

La Società tutela gli interessi degli associati, onde garantire agli stessi le più ampie possibilità di esercitare liberamente il loro sport, sviluppando qualsiasi iniziativa utile allo scopo.

I Soci si impegnano a svolgere con adeguata frequenza l’attività’ sportive prevista dal presente statuto.

Al fine di promuovere l’elevazione culturale e sociale dei Soci, la Società potrà assumere l’iniziativa di godere di centri sociali e culturali, e comunque attivare tutte quelle attività ricreative, sportive, sociali e culturali individuate dagli organi sociali.

 

Art.3 – Soci

Possono essere ammessi a far parte della Società tutti gli sportivi dilettanti della pesca e/o interessati ad attività nautiche e marinare e i parenti di 1º grado e affini di 1º grado dei Soci gia iscritti; sono suddivisi nelle seguenti categorie:

1.     Soci ordinari.

2.     Soci juniores.

3.     Soci onorari.

Soci ordinari: sono i soci che possono esercitare tutti i diritti collegati alla qualità di Socio.

Soci juniores: sono soci che non hanno raggiunto la maggiore età; essi pagano la quota di ammissione e la quota sociale annuale entrambe ridotte rispetto a quelle stabilite per i Soci non possessori di barca. Essi non hanno diritto al voto nell’Assemblea dei Soci, e non possono ricoprire cariche Sociali.

Soci Onorari: sono coloro i quali, per eccezionalità del loro operato, si sono resi benemeriti nei confronti della società, contribuendo alla sua affermazione e sviluppo. I soci onorari sono proclamati tali dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo; sono esentati dal pagamento di qualsiasi quota.

La qualifica di Socio aderente alla Società decade per I seguenti motivi:

1.     dimissioni volontarie;

2.     morosità;

3.     inosservanza grave dello Statuto Sociale e dei regolamenti;

4.     assunzione della qualifica di pescatore professionista.

 

Art.4 – Quote e patrimonio

Coloro che intendono associarsi alla “Dilettanti Pesca Nervi” dovranno versare annualmente una quota sociale, il cui ammontare sarà deliberato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Il pagamento di tale quota conferisce al Socio il diritto di godere di tutti i privilegi e di tutti i vantaggi che la Società potrà ottenere e quindi offrire ai propri aderenti. I termini e le modalità dei versamenti delle quote sociali saranno indicate dal Consiglio Direttivo, le cui norme verranno impartite di volta in volta.

Il patrimonio della Società e’ di proprietà dei Soci aderenti, i quali ne assumono attività e passività.

In caso di scioglimento della Società, il patrimonio verrà destinato secondo le decisioni dell’Assemblea dei Soci ad altro Ente avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Il pescatore sportivo che cessa di far parte della Società decade dal diritto sul patrimonio.

 

Art.5 – Assemblea dei Soci

Organo della Società è l’Assemblea dei Soci, la quale sarà convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile:

1.     per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo dell’anno in corso:

2.     per eleggere, ad anni alterni, i componenti degli Organi Sociali;

3.     per deliberare sulle pratiche che verranno proposte all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci soci.

L’Assemblea elegge un suo Presidente, scelto tra i Soci, ed un suo Segretario.

L’Assemblea Straordinaria, chiama a deliberare sulle modifiche del presente statuto e sull’eventuale scioglimento della Società, sarà convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo riterrà necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

L’Assemblea ordinaria sarà valida in prima convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci ordinari. In seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla prima, sarà valida sa presente o rappresentato un numero di Soci ordinari corrispondente almeno al doppio dei membri del Consiglio Direttivo, più uno.

L’Assemblea Straordinaria sarà valida qualora sia presente o rappresentato il cinquanta per cento più uno dei Soci ordinari in prima convocazione ed almeno il dieci per cento se in seconda convocazione, trascorsi almeno otto giorni dalla prima convocazione.

Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta dai votanti.

La convocazione dell’Assemblea sarà fatta mediante avviso esposto almeno dieci giorni prima nel quadro sociale e con invio di corrispondenza ordinaria ai singoli soci; in alternativa con idonei strumenti atti a divulgare con efficacia la convocazione.

Hanno diritto di voto all’Assemblea i Soci ordinari e onorari che siano in regola con il pagamento delle quote Sociali e che non siano stati sospesi.

Sono ammesse due deleghe per Socio.

 

Art.6 – Consiglio Direttivo

La Società è retta e amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero, a discrezione dell’Assemblea dei Soci, di membri variabile tra cinque e undici ed eletti dalla stessa Assemblea scegliendoli tra gli iscritti alla Società che abbiano almeno un anno di anzianità d’iscrizione.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni o fino a dimissioni o revoca.

Il Consigliere che risulterà assente da tre riunioni consecutive senza giustificazione decadrà automaticamente e verrà sostituito.

Venendo a mancare uno o più Consiglieri o in caso di non accettazione della nomina da parte di uno o più eletti, verranno nominati nuovi Consiglieri secondo la graduatoria di voto stilata dall’Assemblea.

In caso di parità la scelta del Consigliere sarà effettuata in base all’età dei candidati e prevarra' il più anziano.

Qualora decada o rassegni le dimissioni la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, i Consiglieri restanti dovranno convocare senza indugio una assemblea ordinaria per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Nella seduta di insediamento il Consiglio Direttivo nominerà, scegliendoli tra i suoi componenti:

·        il Presidente;

·        il Vice Presidente;

·        il Segretario e il suo Vice;

·        il Cassiere e il suo Vice;

·        l’Economo.

Il Consiglio Direttivo si riunirà almeno una volta al mese su convocazione del Presidente; dovrà altresì essere convocato dal Presidente quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.

Delibererà validamente quando sarà presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza di voti; il voto non può essere dato per delega. In caso di parità, se la votazione e’ palese prevale il voto del Presidente; se la votazione e’ segreta la parità comporta la ripetizione della votazione.

La votazione e’ segreta quando sia richiesta da almeno due Consiglieri.

Dalle riunioni del Consiglio Direttivo e’ redatto dal Segretario il verbale che verrà sottoscritto anche dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale della società nella persona del suo Presidente, ed ha i seguenti compiti:

1.     amministrazione del patrimonio sociale;

2.     redazione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea;

3.     dare attuazione alle delibere adottate dall’Assemblea dei Soci;

4.     convocare l’Assemblea conformemente a quanto fissato dall’art.5 del presente statuto;

5.     redigere e sottoporre i Regolamenti interni all’approvazione dell’Assemblea;

6.     deliberare l’ammissione a Socio o l’espulsione del Socio come da norme statuarie.

 

Art.7 – Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo assume la figura di Presidente della Società.

Egli rappresenta la Società nei suoi rapporti con i Soci ed i Terzi e ne è il legale rappresentante pro-tempore.

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio Direttivo, da esecuzione alle deliberazioni adottate dallo stesso, firma la corrispondenza e, congiuntamente al Segretario, gli ordini di pagamento, le riversali di incasso ed i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza provvede di sua iniziativa agli obblighi sociali con impegno di riferire al Consiglio Direttivo nella prima successiva riunione.

E’ inoltre autorizzato a svolgere le pratiche necessarie ad ottenere locazioni di immobili ed aree demaniali marittime o comunali.

Egli non può stipulare contratti che impegnino la Società, sia pure in caso di urgente necessita, senza l’approvazione del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente.

Il Presidente può essere nominato per più mandati consecutivi.

 

Art.8 – Altre Cariche

Tra i suoi componenti il Consiglio Direttivo nomina anche:

-il Segretario. Egli cura l’attività amministrativa della Società in base alle direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente; redige il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo. In caso di assenza lo sostituisce il Vice Segretario.

-il Cassiere. Egli incassa e paga in base rispettivamente a riversali e mandati firmati dal Presidente e dal Segretario, rispondendo in proprio di ogni operazione irregolare. Ha il compito della tenuta della contabilità e della conservazione dei documenti contabili; predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre, a cura del Consiglio Direttivo all’approvazione della assemblea dei Soci. Nello svolgimento dei suoi compiti si avvale della collaborazione del Vice Cassiere che lo sostituisce in caso di impedimento.

-l’Economo. Egli ha in consegna i locali, il mobilio, le macchine, le imbarcazioni, le attrezzature e tutti i beni sociali; provvede affinché tutto ciò sia tenuto in ordine e nell’efficienza dovuta; propone al Consiglio Direttivo tutto ciò che è necessario per lo scopo suddetto e dispone per la esecuzione di quanto deliberato a tal fine dal Consiglio Direttivo stesso. Tiene in consegna ed aggiorna il libro inventario.

 

Art.9 – Revisori dei Conti

L’Assemblea dei Soci elegge, in occasione dell’elezione del Consiglio Direttivo, tre Revisori dei Conti, scegliendoli tra gli iscritti alla Società.

Essi debbono partecipare alle Assemblee ed hanno facoltà di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà saltuariamente, quando lo ritenga opportuno, controllare e controfirmare i registri contabili e dar di ciò annualmente relazione all’Assemblea dei Soci cui spetta l’approvazione dei bilanci.

 

Art.10 – Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri è composto da tre Soci Membri con almeno tre anni di anzianità eletti dall’Assemblea dei Soci; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei Probiviri:

1.     Ha il compito di far osservare il rispetto delle norme statuarie e dei regolamenti. Qualora rilevi delle inosservanze le comunicherà al Consiglio Direttivo che prenderà le eventuali decisioni disciplinari secondo quanto previsto dal Regolamento Interno. Se le inosservanze gli vengono segnalate da altri soci dovrà valutare l’esistenza della violazione e in caso positivo segnalarla al Consiglio Direttivo.

2.     Delibera secondo le norme del Codice di Procedura Civile sull’arbitrato pronunciando il loro giudizio secondo equità, previo tentativo di conciliazione. Essi regolano lo svolgimento dei giudizi nel modo che ritengono più opportuno assegnando alle parti i termini per la presentazione dei documenti, delle memorie difensive e per esporre le loro repliche.

 

Art.11 – Clausola Arbitrale

Ai sensi del precedente e del presente articolo che hanno valore di clausola compromissoria la D.P.N. e i Soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri, le soluzioni di tutte le controversie che dovessero insorgere sulla applicazione ed interpretazione del presente Statuto, dei Regolamenti interni e sulla conformità ai medesimi delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Per ogni singola controversia si provvederà con la partecipazione del Collegio dei Probiviri e delle parti, alla redazione di un apposito atto per precisare l’oggetto della controversia stessa, il termine per la pronuncia del lodo arbitrale da parte del Collegio e le norme ed i termini da questi adottati per lo svolgimento del giudizio arbitrale.

 

Art.12 – Compensi

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di due anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso del biennio decadono analogamente alla scadenza del Consiglio Direttivo in carica.

 

Art.13 – Fondo Comune

Il Fondo Comune è costituito:

1.     dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;

2.     da tutti i beni mobili, registrati e non, ed immobili appartenenti alla Associazione;

3.     dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.

Le entrate annuali della Associazione sono costituite:

1.     dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e privati;

2.     da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.

Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione alle scadenze e con le modalità da essa indicate.

Gli associati che, a seguito di invito scritto, non provvedano nei giorni successivi alla richiesta al pagamento dei contributi scaduti possono essere dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto associativo.

Il protrarsi del mancato pagamento dei contributi scaduti per oltre il termine fissato annualmente dall’Assemblea può comportare la radiazione dell’associato inadempiente, deliberata dal Consiglio Direttivo.

Le quote di partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.

 

Art.14 - Bilancio

L’esercizio della Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio il Presidente della Associazione deve sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente.

Entro la stessa data egli deve altresì sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria il rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo, relativo all’attività svolta e che si intende svolgere nell’esercizio in corso.

I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione a disposizione di chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.

I rendiconti regolarmente approvati devono essere tenuti e conservati presso la sede.

 

Art.15 – Risultato della gestione

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 2.

Durante la vita della Associazione è vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

In ogni caso il dieci per cento dei proventi annuali a titolo di quote sociali dovrà essere accantonato come fondo di riserva; tale riserva potrà essere destinata ad investimenti sicuri e di stretta inerenza all’oggetto sociale purché approvati dai quattro quinti dei Membri del Consiglio Direttivo.

 

Art.16 – Scioglimento

Lo scioglimento dovrà essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza dei quattro quinti degli associati aventi diritto al voto.

In nessun caso può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.

In ipotesi di scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all’Associazione di devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

   

 

REGOLAMENTO INTERNO

 

 

 

Art. 1

Tutti i soci hanno diritto a concorrere all’assegnazione di posti-barca nelle aree riservate alla Società nei limiti della disponibilità degli spazi, in base alla graduatoria predisposta dal Consiglio Direttivo della Società secondo i criteri indicati nei punti che seguono.

 

Art. 2

L’assegnazione dei posti barca non deve costituire lo scopo principale della partecipazione alla vita sociale anche in considerazione degli scopi della Società previsti dallo Statuto sociale ma deve essere considerato come strumentale per lo svolgimento dell’attività dilettantistica e sportiva.

Per questo motivo qualora l’assegnazione si risolva in mero rimessaggio delle imbarcazioni da parte del socio o qualora l’imbarcazione palesi manifesti segni di incuria, abbandono per scarsa manutenzione e conseguentemente non sia in grado di prendere il mare, il Consiglio Direttivo potrà revocare l’assegnazione.

 

Art. 3

La sistemazione dell’imbarcazione sulle aree, riservate alla Società, deve intendersi concessa personalmente al Socio e non al natante.

 

Art. 4

L’assegnazione ha carattere precario ed è sempre revocabile a discrezione del Consiglio Direttivo, il quale ha facoltà di spostare i natanti nell’ambito degli spazi gestiti dall’associazione secondo criteri di razionalità e di distribuzione delle imbarcazioni.

L’adesione del socio alla associazione vale come autorizzazione espressa al Consiglio Direttivo per l’esercizio di tale facoltà.

 

Art. 5

Lo spazio assegnato non può essere ceduto dal socio a terzi neanche provvisoriamente.

 

Art. 6

Le imbarcazioni devono essere del tipo indicato alla pesca sportiva con dimensioni non eccedenti m.4.50 di lunghezza e m.1.80 di larghezza.

La lunghezza degli scafi deve essere rilevata sull’ingombro proiettato a terra con il filo di piombo dai seguenti punti: esterno della ruota di poppa o specchio (sarà considerato punto estremo il supporto del fuoribordo ), esterno del dritto di prua, escluse le pernacce. I motori fuoribordo che saranno fissati all’imbarcazione, anche in fase di riposo devono ottenere l’autorizzazione del C.D. L’autorizzazione a mantenere il motore applicato, sarà concessa solo nei casi in cui non rechino danno ad altri (vedi Art. 11 par. 2 del regolamento). I controlli saranno effettuati dai responsabili del piazzale, i quali riferiranno al Consiglio Direttivo che prenderà le decisione più appropriate. Dette decisioni saranno inappellabili.

Le barche sul piazzale dovranno occupare un posto ben definito e contraddistinto, che verrà assegnato loro dal Consiglio Direttivo e gli assegnatari non potranno variare di propria iniziativa tale collocazione a meno di una ufficiale autorizzazione scritta dalla Società.

Non è consentito a nessun titolo, perciò, occupare abusivamente un posto lasciato libero da un’altra imbarcazione.

 

Art. 7

In caso di sostituzione dell’imbarcazione con altra, i Soci devono, prima di procedere alla sostituzione, ottenere il consenso scritto della Società.

 

Art. 8

In caso di vendita o cessione in uso della propria barca, il socio non potrà in alcun modo cedere all’acquirente il posto occupato dalla barca oggetto di vendita per cui detto posto resterà a disposizione del Consiglio Direttivo e verrà assegnato secondo la graduatoria dei soci in attesa del posto barca come specificato negli articoli che seguono.

 

Art. 9

Tutti i Soci si impegnano:

1.     a mantenere pulito e decoroso il posto a loro assegnato ed a prestare gratuitamente la loro opera;

2.     a versare il contributo economico equivalente per i casi di manutenzione dell’area occupata e per lavori che riguardano il posto loro assegnato, qualora lo si dotasse di nuovi comfort o altro.

3.     ad assumere un comportamento decoroso e che non leda i diritti degli altri soci.

 

Art. 10

L’assegnatario del posto barca non dovrà ledere i diritti degli altri assegnatari e avere cura dello spazio assegnatoli; in particolare, tra l’altro, non lasciando sul terreno oggetti che possano arrecare danno alle persone, sistemando la barca entro i limiti assegnati, curando di non invadere lo spazio del vicino e di non ostacolarne l’agibilità.

 

Art. 11

I soci devono utilizzare le imbarcazioni e le attrezzature con la massima cura e diligenza e con particolare attenzione alla sicurezza di tutti i frequentatori.

La società non risponde per il comportamento dei soci che saranno direttamente responsabili per ogni danno causato a persone o cose.

Per motivi di sicurezza è tra l’altro vietato:

1.     accendere i motori a terra se non è stata predisposta una protezione all’elica in movimento; il divieto riguarda in particolare quei gozzi che non hanno il dispositivo di folle;

2.     lasciare i motori esternamente all’imbarcazione, salvo espressa autorizzazione del Consiglio Direttivo;

3.     lasciare i recipienti mobili di carburante nelle imbarcazioni.

 

Art. 12

Norme per l’uso dei verricelli:

1.     L’uso dei verricelli è consentito esclusivamente ai soci di maggiore età aventi diritto.

2.     L’uso dei verricelli è consentito per le imbarcazioni sociali di peso non eccedente a quello di taratura del verricello.

3.     L’area d’azione dei cavi deve essere tenuta sgombra da persone e cose utilizzando le protezioni predisposte dalla società.

4.     Operare in modo da evitare inconvenienti ed eventuali responsabilità per danni a persone e cose.

5.     Non lasciare dopo l’uso il verricello aperto, e non consegnare la chiave ai non soci.

6.     La responsabilità per l’uso dei verricelli è sempre a carico dei soci.

7.     Si consiglia per sicurezza che durante l’alaggio i ganci siano fissati alle lande o, in mancanza, a dei grilli fissi.

8.     I danneggiamenti arrecati dal socio al verricello per incuria o trascuratezza dovranno essere rifusi.

 

Art. 13

L’uso temporaneo delle boe è consentito a tutti i soci possessori di imbarcazioni e a quelli che utilizzano le barche sociali, purché in regola con il pagamento della quota società.

Con il termine “uso temporaneo” si intende un uso non protratto in ogni caso oltre le ventiquattrore; un nuovo utilizzo da parte del medesimo socio delle boe potrà avvenire solo dopo che sia trascorso un congruo lasso di tempo.

 

Art. 14

La Società non è responsabile dei furti, mancanze o danni che subiscano le barche dei soci.

 

Art. 15

I Soci si impegnano a rispettare il regolamento concernente l’uso delle aree nel Porticciolo di Nervi, concordato a suo tempo con il Consiglio di Circoscrizione.

 

Art. 16

La figura del Socio Coassegnatario scomparirà con la cessazione della qualifica di socio di quelli gia nominati.

In caso di decesso del titolare, potrà subentrare nei diritti del defunto uno solo tra i soci Coassegnatari, secondo l’ordine indicato nella graduatoria dell’assegnatario e che comunque possa vantare alla data del decesso almeno cinque anni consecutivi di iscrizione alla Società.

Il socio coassegnatario subentrante al defunto, non potrà più avere coassegnatari, ed in caso di suo decesso l’imbarcazione dovrà lasciare l’area sociale e il Consiglio Direttivo procederà ad una nuova assegnazione secondo la graduatoria di merito.

 

Art. 17

Per quanto concerne i criteri di assegnazione dei posti barca nelle aree riservate all’associazione, gli spazi resisi disponibili saranno concessi ai soci in attesa di assegnazione in base a graduatoria stilata con i seguenti criteri:

a)     maggiore anzianità di iscrizione alla Società con domande da rinnovare ogni anno, come deliberato dall’Assemblea Ordinaria 2003.

b)    in caso di parità di qualifica si procederà al sorteggio.

 

Art. 18

Non possono essere assegnati spazi ai Soci che si trovino nelle seguenti condizioni anche se precedano gli altri secondo i criteri sopra esposti:

a)     se un altro Socio appartenente al suo nucleo familiare, e cioè con la stessa residenza, sia gia assegnatario di posto-barca.

b)    se un Socio è stato nominato coassegnatario di un altro posto-barca, a meno che non intenda recedere dalla qualifica di coassegnatario rinunciando cosi ad ogni diritto o pretesa nel posto-barca di cui gia gode il beneficio.

c)     se il Socio ha rinunciato al posto-barca precedentemente assegnatogli.

 

Art. 19

Il Socio che ha dovuto rinunciare al posto-barca, pur essendo il primo in graduatoria, solo per motivi di dimensione di imbarcazione, resterà sempre in testa alla graduatoria di merito e gli verrà assegnato il primo posto-barca sufficiente ad accogliere la sua imbarcazione.

 

Art. 20

Si invitano i Soci ad attenersi a tutte le norme di buona creanza sociale e civile, atte ad impedire malvezzi spiacevoli e contrarietà ed a prestare spontaneamente la loro opera in aiuto e solidarietà nei confronti degli altri Soci nel quadro di una felice e civile convivenza.

L’uso degli spazi sociali deve essere fruibile da tutti i Soci senza condizionamento o suggestione. Non sono ammesse iniziative singole o di gruppo tali che escludano il libero utilizzo. Saranno ammesse deroghe da sottoporre al Consiglio Direttivo che ne valuterà la fattibilità.

 

Art. 21

Tutti i soci dovranno uniformarsi al presente Regolamento Interno della Società, nonché alle disposizioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali.

Al socio che venisse meno agli obblighi di cui al presente articolo e compromettesse il buon andamento dell’associazione, ovvero tenesse un contegno reprensibile, il Consiglio Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni disciplinari:

a)     ammonizione scritta;

b)    sospensione a tempo determinato;

c)     espulsione dalla associazione.

 

Art. 22

Il presente regolamento potrà essere integrato o affiancato da altri redatti e approvati secondo le norme statuarie e in particolare dal Regolamento relativo all’utilizzo delle barche sociali.

 

Art. 23

Il Socio che assume una carica Dirigenziale in Associazioni, Società, Enti o quant’altro che svolgano attività paritetica, similare e/o con pari finalità con la Dilettanti Pesca Nervi (Ovvero laddove si ravvisi una pluralità di carica) non può far parte del Consiglio Direttivo della Dilettanti Pesca Nervi.

  

Art. 24

 

Procedura  per l’elezione degli Organi  collegiali.

In occasione dell’Assemblea Ordinaria coincidente con la scadenza del Consiglio in carica, saranno eletti tre Soci  che comporranno la 

“Commissione elettorale”. Saranno prescelti  inoltre almeno altri due Soci disponibili  alla gestione e spoglio delle schede elettorali. La Commissione avrà lo scopo di cercare un congruo numero di Soci eleggibili  e che vorranno candidarsi alle cariche sociali.

I componenti la Commissione elettorale non potranno essere candidati,  dovranno sovrintendere alla fase di voto e redigere il verbale delle votazioni.

Le elezioni  dovranno avvenire in tempo utile per permettere ai nuovi Organi Sociali di insediarsi entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea.

Gli organi collegiali uscenti resteranno in carica sino all’insediamento dei nuovi per il disbrigo solo delle pratiche correnti.



 

 

Il presente Statuto e Regolamento interno sono stati redatti secondo le norme della legge 662/96 ed alla legge 11/8/91, n°266 e L.R. 28/5/92 n°15 ed approvati dall’assemblea straordinaria in data  08/02/2004.