La Società Sportiva Dilettanti Pesca Nervi, con
sede in Genova nel seguito del presente Statuto definite “Società”, ha
come:
·
emblema sociale il Castello in campo azzurro;
·
guidone sociale la bandiera azzurra crociata di
bianco, con lettere D.P.N. (Dilettanti Pesca Nervi) posti nei tre riquadri
formati dalle due strisce bianche incrociate perpendicolarmente, nel quarto
riquadro l’emblema sociale.
L’eventuale iscrizione od adesione ad
associazioni od organizzazioni nazionali di qualunque genere, dovranno essere
approvate dall’Assemblea ordinaria.
L’iscrizione alla Società comporta
l’accettazione e l’osservanza del presente Statuto Sociale, del quale non è
ammessa la mancata conoscenza; una copia dello stesso resterà, a cura del
Consiglio Direttivo, presso la Sede Sociale e potrà essere consultata
liberamente dai Soci.
La Società è indipendente, apolitica e non ha
scopi di lucro.
I Soci si impegnano a presentarsi in azioni di
solidarietà marinara ed a ogni occorrenza a prestare la propria opera ed i
propri mezzi per azioni di salvataggio.
La Società tutela gli interessi degli associati,
onde garantire agli stessi le più ampie possibilità di esercitare liberamente
il loro sport, sviluppando qualsiasi iniziativa utile allo scopo.
I Soci si impegnano a svolgere con adeguata
frequenza l’attività’ sportive prevista dal presente statuto.
Al fine di promuovere l’elevazione culturale e
sociale dei Soci, la Società potrà assumere l’iniziativa di godere di centri
sociali e culturali, e comunque attivare tutte quelle attività ricreative,
sportive, sociali e culturali individuate dagli organi sociali.
Possono essere ammessi a far parte della Società
tutti gli sportivi dilettanti della pesca e/o interessati ad attività nautiche
e marinare e i parenti di 1º grado e affini di 1º grado dei Soci gia iscritti;
sono suddivisi nelle seguenti categorie:
3.
Soci onorari.
Soci ordinari: sono i soci che possono esercitare
tutti i diritti collegati alla qualità di Socio.
Soci juniores: sono soci che non hanno raggiunto la
maggiore età; essi pagano la quota di ammissione e la quota sociale annuale
entrambe ridotte rispetto a quelle stabilite per i Soci non possessori di barca.
Essi non hanno diritto al voto nell’Assemblea dei Soci, e non possono
ricoprire cariche Sociali.
Soci Onorari: sono coloro i quali, per eccezionalità
del loro operato, si sono resi benemeriti nei confronti della società,
contribuendo alla sua affermazione e sviluppo. I soci onorari sono proclamati
tali dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo; sono
esentati dal pagamento di qualsiasi quota.
La qualifica di Socio aderente alla Società decade
per I seguenti motivi:
1.
dimissioni volontarie;
2.
morosità;
3.
inosservanza grave dello Statuto Sociale e dei regolamenti;
4.
assunzione della qualifica di pescatore professionista.
Coloro che intendono associarsi alla “Dilettanti
Pesca Nervi” dovranno versare annualmente una quota sociale, il cui ammontare
sarà deliberato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci su proposta del Consiglio
Direttivo.
Il pagamento di tale quota conferisce al Socio il
diritto di godere di tutti i privilegi e di tutti i vantaggi che la Società
potrà ottenere e quindi offrire ai propri aderenti. I termini e le modalità
dei versamenti delle quote sociali saranno indicate dal Consiglio Direttivo, le
cui norme verranno impartite di volta in volta.
Il patrimonio della Società e’ di proprietà dei
Soci aderenti, i quali ne assumono attività e passività.
In caso di scioglimento della Società, il
patrimonio verrà destinato secondo le decisioni dell’Assemblea dei Soci ad
altro Ente avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 662/96 e
salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
Il pescatore sportivo che cessa di far parte della
Società decade dal diritto sul patrimonio.
Organo della Società è l’Assemblea dei Soci, la
quale sarà convocata dal Consiglio Direttivo in sede ordinaria almeno una volta
all’anno entro il 30 aprile:
1.
per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e del
bilancio preventivo dell’anno in corso:
2.
per eleggere, ad anni alterni, i componenti degli Organi Sociali;
3.
per deliberare sulle pratiche che verranno proposte all’ordine del giorno
dal Consiglio Direttivo o da almeno dieci soci.
L’Assemblea elegge un suo Presidente, scelto tra
i Soci, ed un suo Segretario.
L’Assemblea Straordinaria, chiama a deliberare
sulle modifiche del presente statuto e sull’eventuale scioglimento della
Società, sarà convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta lo riterrà
necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.
L’Assemblea ordinaria sarà valida in prima
convocazione con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno dei Soci
ordinari. In seconda convocazione, trascorsa almeno un’ora dalla prima, sarà
valida sa presente o rappresentato un numero di Soci ordinari corrispondente
almeno al doppio dei membri del Consiglio Direttivo, più uno.
L’Assemblea Straordinaria sarà valida qualora
sia presente o rappresentato il cinquanta per cento più uno dei Soci ordinari
in prima convocazione ed almeno il dieci per cento se in seconda convocazione,
trascorsi almeno otto giorni dalla prima convocazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea vengono prese a
maggioranza assoluta dai votanti.
La convocazione dell’Assemblea sarà fatta
mediante avviso esposto almeno dieci giorni prima nel quadro sociale e con invio
di corrispondenza ordinaria ai singoli soci; in alternativa con idonei strumenti
atti a divulgare con efficacia la convocazione.
Hanno diritto di voto all’Assemblea i Soci
ordinari e onorari che siano in regola con il pagamento delle quote Sociali e
che non siano stati sospesi.
Sono ammesse due deleghe per Socio.
La Società è retta e amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da un numero, a discrezione dell’Assemblea dei Soci, di
membri variabile tra cinque e undici ed eletti dalla stessa Assemblea
scegliendoli tra gli iscritti alla Società che abbiano almeno un anno di
anzianità d’iscrizione.
Il Consiglio Direttivo resta in carica per due anni
o fino a dimissioni o revoca.
Il Consigliere che risulterà assente da tre
riunioni consecutive senza giustificazione decadrà automaticamente e verrà
sostituito.
Venendo a mancare uno o più Consiglieri o in caso
di non accettazione della nomina da parte di uno o più eletti, verranno
nominati nuovi Consiglieri secondo la graduatoria di voto stilata
dall’Assemblea.
In caso di parità la scelta del Consigliere sarà
effettuata in base all’età dei candidati e prevarra' il più anziano.
Qualora decada o rassegni le dimissioni la
maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, i Consiglieri restanti
dovranno convocare senza indugio una assemblea ordinaria per la elezione del
nuovo Consiglio Direttivo.
Nella seduta di insediamento il Consiglio Direttivo
nominerà, scegliendoli tra i suoi componenti:
·
il Presidente;
·
il Vice Presidente;
·
il Segretario e il suo Vice;
·
il Cassiere e il suo Vice;
·
l’Economo.
Il Consiglio Direttivo si riunirà almeno una volta
al mese su convocazione del Presidente; dovrà altresì essere convocato dal
Presidente quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri.
Delibererà validamente quando sarà presente la
maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono
assunte a maggioranza di voti; il voto non può essere dato per delega. In caso
di parità, se la votazione e’ palese prevale il voto del Presidente; se la
votazione e’ segreta la parità comporta la ripetizione della votazione.
La votazione e’ segreta quando sia richiesta da
almeno due Consiglieri.
Dalle riunioni del Consiglio Direttivo e’ redatto
dal Segretario il verbale che verrà sottoscritto anche dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale
della società nella persona del suo Presidente, ed ha i seguenti compiti:
1.
amministrazione del patrimonio sociale;
2.
redazione dei bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea;
3.
dare attuazione alle delibere adottate dall’Assemblea dei Soci;
4.
convocare l’Assemblea conformemente a quanto fissato dall’art.5 del
presente statuto;
5.
redigere e sottoporre i Regolamenti interni all’approvazione
dell’Assemblea;
6.
deliberare l’ammissione a Socio o l’espulsione del Socio come da norme
statuarie.
Il Presidente del Consiglio Direttivo assume la
figura di Presidente della Società.
Egli rappresenta la Società nei suoi rapporti con
i Soci ed i Terzi e ne è il legale rappresentante pro-tempore.
Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio
Direttivo, da esecuzione alle deliberazioni adottate dallo stesso, firma la
corrispondenza e, congiuntamente al Segretario, gli ordini di pagamento, le
riversali di incasso ed i verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo.
In caso di urgenza provvede di sua iniziativa agli
obblighi sociali con impegno di riferire al Consiglio Direttivo nella prima
successiva riunione.
E’ inoltre autorizzato a svolgere le pratiche
necessarie ad ottenere locazioni di immobili ed aree demaniali marittime o
comunali.
Egli non può stipulare contratti che impegnino la
Società, sia pure in caso di urgente necessita, senza l’approvazione del
Consiglio Direttivo.
In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il
Vice Presidente.
Il Presidente può essere nominato per più mandati
consecutivi.
Tra i suoi componenti il Consiglio Direttivo nomina
anche:
-il Segretario. Egli cura l’attività
amministrativa della Società in base alle direttive del Consiglio Direttivo e
del Presidente; redige il verbale delle adunanze del Consiglio Direttivo. In
caso di assenza lo sostituisce il Vice Segretario.
-il Cassiere. Egli incassa e paga in base
rispettivamente a riversali e mandati firmati dal Presidente e dal Segretario,
rispondendo in proprio di ogni operazione irregolare. Ha il compito della tenuta
della contabilità e della conservazione dei documenti contabili; predispone il
bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre, a cura del Consiglio Direttivo
all’approvazione della assemblea dei Soci. Nello svolgimento dei suoi compiti
si avvale della collaborazione del Vice Cassiere che lo sostituisce in caso di
impedimento.
-l’Economo. Egli ha in consegna i locali, il
mobilio, le macchine, le imbarcazioni, le attrezzature e tutti i beni sociali;
provvede affinché tutto ciò sia tenuto in ordine e nell’efficienza dovuta;
propone al Consiglio Direttivo tutto ciò che è necessario per lo scopo
suddetto e dispone per la esecuzione di quanto deliberato a tal fine dal
Consiglio Direttivo stesso. Tiene in consegna ed aggiorna il libro inventario.
L’Assemblea dei Soci elegge, in occasione
dell’elezione del Consiglio Direttivo, tre Revisori dei Conti, scegliendoli
tra gli iscritti alla Società.
Essi debbono partecipare alle Assemblee ed hanno
facoltà di presenziare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di
voto.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dovrà
saltuariamente, quando lo ritenga opportuno, controllare e controfirmare i
registri contabili e dar di ciò annualmente relazione all’Assemblea dei Soci
cui spetta l’approvazione dei bilanci.
Il collegio dei Probiviri è composto da tre Soci
Membri con almeno tre anni di anzianità eletti dall’Assemblea dei Soci; essi
durano in carica due anni e sono rieleggibili.
Il collegio dei Probiviri:
1.
Ha il compito di far osservare il rispetto delle norme statuarie e dei
regolamenti. Qualora rilevi delle inosservanze le comunicherà al Consiglio
Direttivo che prenderà le eventuali decisioni disciplinari secondo quanto
previsto dal Regolamento Interno. Se le inosservanze gli vengono segnalate da
altri soci dovrà valutare l’esistenza della violazione e in caso positivo
segnalarla al Consiglio Direttivo.
2.
Delibera secondo le norme del Codice di Procedura Civile sull’arbitrato
pronunciando il loro giudizio secondo equità, previo tentativo di
conciliazione. Essi regolano lo svolgimento dei giudizi nel modo che ritengono
più opportuno assegnando alle parti i termini per la presentazione dei
documenti, delle memorie difensive e per esporre le loro repliche.
Ai sensi del precedente e del presente articolo che
hanno valore di clausola compromissoria la D.P.N. e i Soci sono obbligati a
rimettere alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri, le soluzioni di
tutte le controversie che dovessero insorgere sulla applicazione ed
interpretazione del presente Statuto, dei Regolamenti interni e sulla conformità
ai medesimi delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio
Direttivo. Per ogni singola controversia si provvederà con la partecipazione
del Collegio dei Probiviri e delle parti, alla redazione di un apposito atto per
precisare l’oggetto della controversia stessa, il termine per la pronuncia del
lodo arbitrale da parte del Collegio e le norme ed i termini da questi adottati
per lo svolgimento del giudizio arbitrale.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno
la durata di due anni e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate
nel corso del biennio decadono analogamente alla scadenza del Consiglio
Direttivo in carica.
Il Fondo Comune è costituito:
1.
dalle quote di partecipazione degli associati e dagli eventuali versamenti
degli stessi a titolo di versamento al fondo iniziale di dotazione;
2.
da tutti i beni mobili, registrati e non, ed immobili appartenenti alla
Associazione;
3.
dai trofei aggiudicati definitivamente in gara.
Le entrate annuali della
Associazione sono costituite:
1.
dai contributi degli associati e dalle elargizioni di terzi, enti pubblici e
privati;
2.
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare il fondo comune.
Ogni associato deve versare i contributi stabiliti dalla Associazione
alle scadenze e con le modalità da essa indicate.
Gli associati che, a
seguito di invito scritto, non provvedano nei giorni successivi alla richiesta
al pagamento dei contributi scaduti possono essere dichiarati dal Consiglio
Direttivo sospesi da ogni diritto associativo.
Il protrarsi del mancato
pagamento dei contributi scaduti per oltre il termine fissato annualmente
dall’Assemblea può comportare la radiazione dell’associato inadempiente,
deliberata dal Consiglio Direttivo.
Le quote di
partecipazione non sono rivalutabili e non sono trasmissibili.
L’esercizio della
Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla
chiusura dell’esercizio il Presidente della Associazione deve sottoporre
all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto economico e finanziario
relativo all’attività complessivamente svolta nell’esercizio precedente.
Entro la stessa data egli
deve altresì sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria il
rendiconto preventivo, redatto con le medesime modalità di quello consuntivo,
relativo all’attività svolta e che si intende svolgere nell’esercizio in
corso.
I rendiconti devono
restare depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che
precedono l’Assemblea convocata per l’approvazione a disposizione di
chiunque abbia motivo di interesse alla consultazione.
I rendiconti regolarmente
approvati devono essere tenuti e conservati presso la sede.
Gli eventuali avanzi di
gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono
essere reinvestiti nell’ambito delle finalità di cui all’articolo 2.
Durante la vita della
Associazione è vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto,
utili od avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o fondo comune, salvo che la
destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
In ogni caso il dieci per
cento dei proventi annuali a titolo di quote sociali dovrà essere accantonato
come fondo di riserva; tale riserva potrà essere destinata ad investimenti
sicuri e di stretta inerenza all’oggetto sociale purché approvati dai quattro
quinti dei Membri del Consiglio Direttivo.
Lo scioglimento dovrà
essere deliberato dall’assemblea con la maggioranza dei quattro quinti degli
associati aventi diritto al voto.
In nessun caso può farsi
luogo alla ripetizione di quanto versato a titolo di versamento al fondo
iniziale di dotazione oppure a titolo di quote associative.
In ipotesi di
scioglimento per qualunque causa è fatto obbligo all’Associazione di
devolvere il patrimonio esistente ad altre Associazioni con finalità analoghe
ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui
all’art.3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa
destinazione imposta dalla legge.
Tutti i soci hanno
diritto a concorrere all’assegnazione di posti-barca nelle aree riservate alla
Società nei limiti della disponibilità degli spazi, in base alla graduatoria
predisposta dal Consiglio Direttivo della Società secondo i criteri indicati
nei punti che seguono.
L’assegnazione dei
posti barca non deve costituire lo scopo principale della partecipazione alla
vita sociale anche in considerazione degli scopi della Società previsti dallo
Statuto sociale ma deve essere considerato come strumentale per lo svolgimento
dell’attività dilettantistica e sportiva.
Per questo motivo qualora
l’assegnazione si risolva in mero rimessaggio delle imbarcazioni da parte del
socio o qualora l’imbarcazione palesi manifesti segni di incuria, abbandono
per scarsa manutenzione e conseguentemente non sia in grado di prendere il mare,
il Consiglio Direttivo potrà revocare l’assegnazione.
La sistemazione
dell’imbarcazione sulle aree, riservate alla Società, deve intendersi
concessa personalmente al Socio e non al natante.
L’assegnazione ha
carattere precario ed è sempre revocabile a discrezione del Consiglio
Direttivo, il quale ha facoltà di spostare i natanti nell’ambito degli spazi
gestiti dall’associazione secondo criteri di razionalità e di distribuzione
delle imbarcazioni.
L’adesione del socio
alla associazione vale come autorizzazione espressa al Consiglio Direttivo per
l’esercizio di tale facoltà.
Lo spazio assegnato non
può essere ceduto dal socio a terzi neanche provvisoriamente.
Le imbarcazioni devono
essere del tipo indicato alla pesca sportiva con dimensioni non eccedenti m.4.50
di lunghezza e m.1.80 di larghezza.
La lunghezza degli scafi
deve essere rilevata sull’ingombro proiettato a terra con il filo di piombo
dai seguenti punti: esterno della ruota di poppa o specchio (sarà considerato
punto estremo il supporto del fuoribordo ), esterno del dritto di prua, escluse
le pernacce. I motori fuoribordo che saranno fissati all’imbarcazione, anche
in fase di riposo devono ottenere l’autorizzazione del C.D. L’autorizzazione
a mantenere il motore applicato, sarà concessa solo nei casi in cui non rechino
danno ad altri (vedi Art. 11 par. 2 del regolamento). I controlli saranno
effettuati dai responsabili del piazzale, i quali riferiranno al Consiglio
Direttivo che prenderà le decisione più appropriate. Dette decisioni saranno
inappellabili.
Le barche sul piazzale
dovranno occupare un posto ben definito e contraddistinto, che verrà assegnato
loro dal Consiglio Direttivo e gli assegnatari non potranno variare di propria
iniziativa tale collocazione a meno di una ufficiale autorizzazione scritta
dalla Società.
Non è consentito a
nessun titolo, perciò, occupare abusivamente un posto lasciato libero da
un’altra imbarcazione.
In caso di sostituzione
dell’imbarcazione con altra, i Soci devono, prima di procedere alla
sostituzione, ottenere il consenso scritto della Società.
In caso di vendita o
cessione in uso della propria barca, il socio non potrà in alcun modo cedere
all’acquirente il posto occupato dalla barca oggetto di vendita per cui detto
posto resterà a disposizione del Consiglio Direttivo e verrà assegnato secondo
la graduatoria dei soci in attesa del posto barca come specificato negli
articoli che seguono.
Tutti i Soci si
impegnano:
1.
a mantenere pulito e decoroso il posto a loro assegnato ed a prestare
gratuitamente la loro opera;
2.
a versare il contributo economico equivalente per i casi di manutenzione
dell’area occupata e per lavori che riguardano il posto loro assegnato,
qualora lo si dotasse di nuovi comfort o altro.
3.
ad assumere un comportamento decoroso e che non leda i diritti degli altri
soci.
L’assegnatario del
posto barca non dovrà ledere i diritti degli altri assegnatari e avere cura
dello spazio assegnatoli; in particolare, tra l’altro, non lasciando sul
terreno oggetti che possano arrecare danno alle persone, sistemando la barca
entro i limiti assegnati, curando di non invadere lo spazio del vicino e di non
ostacolarne l’agibilità.
I soci devono utilizzare
le imbarcazioni e le attrezzature con la massima cura e diligenza e con
particolare attenzione alla sicurezza di tutti i frequentatori.
La società non risponde
per il comportamento dei soci che saranno direttamente responsabili per ogni
danno causato a persone o cose.
Per motivi di sicurezza
è tra l’altro vietato:
1.
accendere i motori a terra se non è stata predisposta una protezione
all’elica in movimento; il divieto riguarda in particolare quei gozzi che non
hanno il dispositivo di folle;
2.
lasciare i motori esternamente all’imbarcazione, salvo espressa
autorizzazione del Consiglio Direttivo;
3.
lasciare i recipienti mobili di carburante nelle imbarcazioni.
Norme per l’uso dei
verricelli:
1.
L’uso dei verricelli è consentito esclusivamente ai soci di maggiore età
aventi diritto.
2.
L’uso dei verricelli è consentito per le imbarcazioni sociali di peso non
eccedente a quello di taratura del verricello.
3.
L’area d’azione dei cavi deve essere tenuta sgombra da persone e cose
utilizzando le protezioni predisposte dalla società.
4.
Operare in modo da evitare inconvenienti ed eventuali responsabilità per
danni a persone e cose.
5.
Non lasciare dopo l’uso il verricello aperto, e non consegnare la chiave
ai non soci.
6.
La responsabilità per l’uso dei verricelli è sempre a carico dei soci.
7.
Si consiglia per sicurezza che durante l’alaggio i ganci siano fissati
alle lande o, in mancanza, a dei grilli fissi.
8.
I danneggiamenti arrecati dal socio al verricello per incuria o
trascuratezza dovranno essere rifusi.
L’uso temporaneo delle
boe è consentito a tutti i soci possessori di imbarcazioni e a quelli che
utilizzano le barche sociali, purché in regola con il pagamento della quota
società.
Con il termine “uso
temporaneo” si intende un uso non protratto in ogni caso oltre le
ventiquattrore; un nuovo utilizzo da parte del medesimo socio delle boe potrà
avvenire solo dopo che sia trascorso un congruo lasso di tempo.
La Società non è
responsabile dei furti, mancanze o danni che subiscano le barche dei soci.
I Soci si impegnano a
rispettare il regolamento concernente l’uso delle aree nel Porticciolo di
Nervi, concordato a suo tempo con il Consiglio di Circoscrizione.
La figura del Socio
Coassegnatario scomparirà con la cessazione della qualifica di socio di quelli
gia nominati.
In caso di decesso del
titolare, potrà subentrare nei diritti del defunto uno solo tra i soci
Coassegnatari, secondo l’ordine indicato nella graduatoria dell’assegnatario
e che comunque possa vantare alla data del decesso almeno cinque anni
consecutivi di iscrizione alla Società.
Il socio coassegnatario
subentrante al defunto, non potrà più avere coassegnatari, ed in caso di suo
decesso l’imbarcazione dovrà lasciare l’area sociale e il Consiglio
Direttivo procederà ad una nuova assegnazione secondo la graduatoria di merito.
Per quanto concerne i
criteri di assegnazione dei posti barca nelle aree riservate all’associazione,
gli spazi resisi disponibili saranno concessi ai soci in attesa di assegnazione
in base a graduatoria stilata con i seguenti criteri:
a)
maggiore anzianità di iscrizione alla Società con domande da rinnovare
ogni anno, come deliberato dall’Assemblea Ordinaria 2003.
b)
in caso di parità di qualifica si procederà al sorteggio.
Non possono essere
assegnati spazi ai Soci che si trovino nelle seguenti condizioni anche se
precedano gli altri secondo i criteri sopra esposti:
a)
se un altro Socio appartenente al suo nucleo familiare, e cioè con la
stessa residenza, sia gia assegnatario di posto-barca.
b)
se un Socio è stato nominato coassegnatario di un altro posto-barca, a meno
che non intenda recedere dalla qualifica di coassegnatario rinunciando cosi ad
ogni diritto o pretesa nel posto-barca di cui gia gode il beneficio.
c)
se il Socio ha rinunciato al posto-barca precedentemente assegnatogli.
Il Socio che ha dovuto
rinunciare al posto-barca, pur essendo il primo in graduatoria, solo per motivi
di dimensione di imbarcazione, resterà sempre in testa alla graduatoria di
merito e gli verrà assegnato il primo posto-barca sufficiente ad accogliere la
sua imbarcazione.
Si invitano i Soci ad
attenersi a tutte le norme di buona creanza sociale e civile, atte ad impedire
malvezzi spiacevoli e contrarietà ed a prestare spontaneamente la loro opera in
aiuto e solidarietà nei confronti degli altri Soci nel quadro di una felice e
civile convivenza.
L’uso degli spazi
sociali deve essere fruibile da tutti i Soci senza condizionamento o
suggestione. Non sono ammesse iniziative singole o di gruppo tali che escludano
il libero utilizzo. Saranno ammesse deroghe da sottoporre al Consiglio Direttivo
che ne valuterà la fattibilità.
Tutti i soci dovranno
uniformarsi al presente Regolamento Interno della Società, nonché alle
disposizioni del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali.
Al socio che venisse meno
agli obblighi di cui al presente articolo e compromettesse il buon andamento
dell’associazione, ovvero tenesse un contegno reprensibile, il Consiglio
Direttivo potrà applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a)
ammonizione scritta;
b)
sospensione a tempo determinato;
c)
espulsione dalla associazione.
Il presente regolamento
potrà essere integrato o affiancato da altri redatti e approvati secondo le
norme statuarie e in particolare dal Regolamento relativo all’utilizzo delle
barche sociali.
Il Socio che assume una carica Dirigenziale in Associazioni, Società, Enti
o quant’altro che svolgano attività paritetica, similare e/o con pari finalità
con la Dilettanti Pesca Nervi (Ovvero laddove si ravvisi una pluralità di
carica) non può far parte del Consiglio Direttivo della Dilettanti Pesca Nervi.
Procedura per l’elezione degli Organi collegiali.
In occasione dell’Assemblea Ordinaria coincidente con la scadenza del Consiglio in carica, saranno eletti tre Soci che comporranno la
“Commissione elettorale”. Saranno prescelti inoltre almeno altri due Soci disponibili alla gestione e spoglio delle schede elettorali. La Commissione avrà lo scopo di cercare un congruo numero di Soci eleggibili e che vorranno candidarsi alle cariche sociali.
I componenti la Commissione elettorale non potranno essere candidati, dovranno sovrintendere alla fase di voto e redigere il verbale delle votazioni.
Le elezioni dovranno avvenire in tempo utile per permettere ai nuovi Organi Sociali di insediarsi entro trenta giorni dalla data dell’Assemblea.
Gli organi collegiali uscenti resteranno in carica sino all’insediamento dei nuovi per il disbrigo solo delle pratiche correnti.
Il presente Statuto e Regolamento interno sono stati redatti secondo le norme della legge 662/96 ed alla legge 11/8/91, n°266 e L.R. 28/5/92 n°15 ed approvati dall’assemblea straordinaria in data 08/02/2004.