Testo del Decreto-legge Articolo 1 (Disposizioni relative al personale docente) 1. I docenti confermati o assunti sui posti vacanti o disponibili per l'anno scolastico 2000/2001 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, restano confermati, sui posti attualmente occupati, fino al termine delle attività didattiche fatto salvo quanto previsto al comma 3. 2. Il personale docente, che non risulta in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e che sia inserito nelle graduatorie permanenti in posizione utile ai fini del conferimento delle supplenze, di competenza dei Provveditori agli studi, per l'anno scolastico 2000/2001, è assunto fino al termine delle lezioni. Il relativo contratto ne prevede l'utilizzazione per le esigenze di supplenze brevi che si determinano in ambito provinciale. 3. Nei confronti del personale previsto al comma 1, il cui rapporto di servizio sia cessato prima dell'entrata in vigore del presente decreto per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato ovvero venga a cessare per effetto delle assunzioni a tempo indeterminato sulla base delle graduatorie concorsuali o permanenti approvate entro il 31 agosto 2000, il periodo intercorrente tra la data di cessazione e il termine delle attività didattiche viene considerato come servizio prestato ai fini giuridici. 4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto si possono utilizzare le graduatorie di istituto, per il conferimento di supplenze brevi, esclusivamente in mancanza di personale docente assunto ai sensi del comma 2. 5. Il termine del 31 marzo 2001, previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, è prorogato al 30 giugno 2001. 6. Sono comunque attribuiti ai candidati utilmente collocati nelle graduatorie, approvate anche successivamente al 30 giugno 2001, relative ai concorsi per titoli ed esami per cattedre e posti di insegnamento nella scuola materna, elementare e secondaria banditi nell'anno 1999, le cattedre e i posti vacanti e disponibili dal 1° settembre 2000, nei limiti previsti dal contingente autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2000. 7. Dall'attuazione del presente decreto-legge non scaturiscono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Articolo 2 (Entrata in vigore ) 1. Il presento decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. 2. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo e di farlo osservare. |