CITTA'    DI    SAN    SEVERO

PROVINCIA  DI   FOGGIA

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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

PER TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE PUBBLICA

IL  VICE SINDACO

Assunti i poteri del Sindaco, assente.

Premesso che:

a)      con decreto n.55/02/2002 del 23 dicembre 2002 il Ministero delle Attività Produttive rilasciò alla Mirant Italia srl l’autorizzazione unica, con prescrizioni, ai sensi dell’art.1 D.L. n.7/2002, convertito nella Legge 7 febbraio 2002 n.55, alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato della potenza di circa 400 MW, da ubicare in località “Masseria Ratino” dell’agro del Comune di San Severo, in provincia di Foggia;

b)      avverso la costruzione della centrale si è mobilitata la popolazione locale attraverso le associazioni dei consumatori, le organizzazioni ambientaliste, quelle sindacali e di categoria, le associazioni artigianali e agricole più rappresentative, Agenda 21 locale, dando vita ad un movimento denominato “RETE NO CENTRALE”, cui hanno aderito le amministrazioni locali quali i comuni dell’area interessata (San Severo, Apricena, Torremaggiore, San Paolo Civitate, San Nicandro Garganico) ed altre istituzioni quali la Diocesi di San Severo e la stessa Azienda Sanitaria Locale Fg/1 di San Severo;

c)      la stessa Regione Puglia, con delibera di Giunta n.1004 del 12.07.2006, ha richiesto al Ministero la revoca in autotutela del D.M. autorizzativo della centrale, e la riconvocazione della conferenza dei servizi per l’esame delle problematiche connesse, per via soprattutto di un vizio fondamentale riscontrato nella procedura autorizzativa, consistente nella mancanza del necessario atto di assenso del governo regionale (il Ministero avrebbe considerato, quale atto di intesa con la regione Puglia ai sensi dell’art.1 – comma 2 - del D.L. 7.22002, n.7, una semplice nota del dirigente regionale, senza una esplicita e formale delibera della Giunta Regionale, come avrebbe dovuto essere);

d)     in data 2 agosto 2006 presso il Ministero dello Sviluppo vennero convocati la ditta Enplus, impropriamente individuata quale titolare dell’autorizzazione unica (dal momento che il decreto di voltura dell’autorizzazione da Mirant Generation San Severo srl ad Enplus srl è stato emanato dal Direttore Generale dello stesso Ministero in data 06.09.2006, n.55/15/2006 VL), il Comune di San Severo e le altre istituzioni e parti interessate;

e)      nell’incontro anzidetto venne concordato un supplemento di istruttoria per i necessari accertamenti circa le osservazioni contenute nella memoria prodotta dal Sindaco di San Severo (essenzialmente incentrati sulla mancanza di certificazioni delle amministrazioni interessate circa l’avvenuta ottemperanza alle varie prescrizioni contenute nel decreto autorizzativo ed altre questioni non senza conseguenze sulla attivabilità della autorizzazione), e quelle esposte dalla Regione Puglia, dall’Autorità di Bacino Regionale, dalla Provincia di Foggia e dall’on.le sottosegretario del Ministero dell’Ambiente prof. L. Marchetti, con esplicito ed espresso impegno a riconvocare il tavolo al termine dell’attività istruttoria anzidetta;

f)       lo stesso Ministero, da ultimo con nota prot.n.14235 del 22.8.2006, richiese alle varie amministrazioni interessate (Ministero Beni Culturali – Direz. Gen. Beni Archit. e Paesaggio di Roma; Soprint. Beni Archeol. della Puglia di Taranto; Soprint. Beni Archit. e Paesaggio di Bari; Regione Puglia; Autorità Bacino Regionale della Puglia di Bari) di far pervenire gli elementi richiesti in esito alla convocazione del 2 agosto 2006;

g)      allo stato, risulta che il parere di competenza della Soprintendenza Archeologica di Taranto rimane sospeso “in attesa che vengano effettuati gli ulteriori accertamenti sulle preesistenze archeologiche” espressamente richiesti nella nota prot.n.11263 in data 16.08.2006;

h)      l’Assessore Regionale pugliese all’Assetto del Territorio, con nota prot.n.1146 del 02.09.2006, ribadiva la necessità di un intervento di revoca in autotutela della Direzione Generale per l’Energia del Ministero dello Sviluppo Economico, “con particolare riferimento ai vizi di legittimità relativi all’intesa Stato-Regione” che importano “l’inidoneità a produrre effetti dal punto di vista urbanistico ed edilizio della autorizzazione unica di cui al decreto 20 dicembre 2002 n.55/02/2002”, oltre alla richiesta di conoscere il progetto definitivo dell’opera;

i)        soltanto in data 06.09.2006 la Enplus srl di Belluno diveniva titolare dell’autorizzazione unica relativa alla centrale, ottenendo il decreto ministeriale di voltura, circostanza che chiarisce come detta società fosse priva di qualsivoglia legittimazione fino a quella stessa data;

j)        il Ministero non risulta essersi espresso circa le implicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n.383 del 14.10.2005 sull’autorizzazione concessa, pur se a tanto richiesto nella già ricordata memoria del 02.08.2006;

k)      l’impegno del Ministero a riconvocare le parti presso la competente Direzione Generale, al fine di verificare tutti gli aspetti sopra detti, non è stato a tutt’oggi ancora assolto;

l)        con formale atto d’impulso del procedimento amministrativo e con effetti anche ai sensi degli art. 328 c.p. – atto notificato a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario competente in data 29.12.2006 – il Comune di San Severo diffidava e metteva in mora il Ministero dello Sviluppo Economico, entro il termine di cui all’art.2 della Legge 241/90, a:

1.      subordinare con atto formale l’effettivo inizio di qualsivoglia opera di cantiere da parte del titolare della autorizzazione ad un espresso provvedimento di nulla-osta, che sia preceduto da identici atti rilasciati da tutte le amministrazioni che hanno posto proprie condizioni e prescrizioni inserite nel decreto n.55/02/2002 che autorizzava la realizzazione della centrale;

2.      riaprire il procedimento relativo alla realizzazione della centrale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni recate dal decreto legislativo n.59/2005;

3.      concludere il procedimento relativo alla delibera di G.R. n.1004 del 12.07.2006 sopra precisata con espresso provvedimento;

Vista la nota fax del 02.01.2007, trasmessa in pari data alle ore 21.33,  con cui la ditta Enplus srl ha comunicato “che il 3 gennaio 2007 avvierà i lavori preparatori di cantiere in relazione alla costruzione alla Centrale e delle Opere Connesse di cui all’Autorizzazione Unica a seguito dell’ottenimento del parere a seguito dell’ottenimento del parere di conformità dell’Autorità di Bacino della Regione Puglia del 22 dicembre 2006 (prot.n.0008427)”;

Accertato che il parere di conformità dell’Autorità di Bacino, sopra richiamato, è stato reso con numerose prescrizioni e condizioni (vedi pagg.4 e 5 del medesimo), facendo carico espressamente al Responsabile Unico del Procedimento di verificare l’ottemperanza delle prescrizioni richieste, tra le quali rilevano quelle volte a garantire la sicurezza anche durante la permanenza dei cantieri mobili, circa il deflusso, il drenaggio ed il ruscellamento delle acque;

Atteso che non risulta a questo Comune che il Responsabile Unico del Procedimento si sia pronunciato al riguardo o abbia concordato con l’impresa le modalità della verifica di cui sopra, non avendo questo Comune avuto alcuna comunicazione relativa;

Esaminata la relazione di servizio del Nucleo Operativo Radiomobile della Polizia Municipale prot.n.006/07rm in data odierna, dalla quale risulta che è in corso, sul sito, la costruzione di un recinto precario, su cui è apposta una tabella con le indicazioni relative alla realizzazione della centrale, e la presenza di n.4 autocarri e n.3 escavatori;

Rilevato che l’inizio dei lavori preordinato alla costruzione della centrale costituisce fin da ora un grave pericolo per l’igiene e la salute pubblica e per la sicurezza,  in quanto:

-          si è dato inizio ai lavori senza alcuna certezza circa l’avvenuta ottemperanza alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale e nel parere di conformità rilasciato dall’Autorità di Bacino;

-          non si ha notizia delle necessarie indagini geotecniche prescritte al punto n.4 di pag.8 del D.M. 55/02/2002, richieste per accertare che “il suolo sia libero da materiali o sostanze inquinanti derivanti sia da eventuali azioni volontarie di interramento che da sversamenti accidentali”;

-          non risulta essere stata condotta “l’analisi di eventuali anomalie, incidenti e malfunzionamenti e dei connessi rischi, anche ambientali, e quindi le conseguenti misure strutturali, gestionali e di pronto interventi, atte a ridurre la loro probabilità di accadimento e la loro severità”, espressamente richiesta al punto n.5 di pag.8 del DM medesimo, che richiede, altresì, una specifica certificazione EMAS – che non risulta ad oggi intervenuta – al fine di assicurare la costante condizione di sicurezza nell’ambito delle strutture e in relazione all’ambiente e al territorio comunale;

-          come espressamente indicato a pag.19 del D.I. Ambiente e Beni ed Attività Culturali n.7758 del 04.11.2002, a cui fa rinvio il DM autorizzatorio n.55/02/2002, il giudizio favorevole di compatibilità ambientale sulla centrale di San Severo, è condizionato all’applicazione delle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di riduzione dei livelli di emissione dei gas serra adottate in esecuzione del protocollo di Kyoto, applicazione che non risulta essere stata effettuata;

-          il progetto originario non è stato rimodulato alla luce delle norme comunitarie e nazionali che tutelano la salute pubblica e l’ambiente, sopravvenute dopo il rilascio dell’autorizzazione unica, e precisamente: Direttiva n.2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni in atmosfera di inquinanti originati da grandi impianti di combustione e di produzione energetica; decreto legislativo n.59/2005 (attuazione integrale della direttiva n.96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento, che impone il riesame dell’autorizzazione all’art.9 comma 4); decreto legislativo n.152/2006 (norme in materia ambientale); decreto legislativo n.183/2004 (attuazione direttiva n.2002/3/CE relativa all’ozono nell’aria), anche con riferimento all’allarme ozono nell’area foggiana contenuto nel parere n.465 del 31.01.2002 della Commissione per la V.I.A. del Ministero dell’Ambiente per la Centrale di San Severo; decreto legislativo n.216/2006 (attuazione direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE concernenti l’emissione dei gas serra e l’attuazione del protocollo di Kyoto);

-          la centrale di San Severo risulta progettata con una emissione di inquinanti superiore ai limiti massimi prescritti dalla normativa comunitaria, pur in presenza della direttiva n.2001/80/CE del 23.10.2001, antecedente il DM 55/02/2002 autorizzatorio, per il cui mancato recepimento lo stato italiano è stato condannato dalla Corte di Giustizia Europea – IV Sezione – con sentenza del 12.05.2005, stanti le gravi ed accertate implicazioni sull’ambiente e sulla salute;

-          nel progetto non risultano considerate le emissioni di polveri sottili e di particolato secondario, in quanto indagati dalle competenti autorità ,come imposto dal Ministero dell’Ambiente, nelle progettazioni di impianti di produzione di energia prodotte solo a partire dal 2004;

      Considerato, pertanto, che l’avvio delle opere in mancanza della espressa pronuncia del responsabile unico del procedimento riguardo alle condizioni poste dall’Autorità di Bacino nel parere di conformità sopra precisato, può causare rischi immediati dal punto di vista idrologico, data l’ubicazione dell’impianto e delle opere connesse, oltre che danni immediati derivanti dallo sconvolgimento dell’assetto territoriale, con ripercussioni per la sicurezza pubblica, giusta i rilievi dell’Autorità di Bacino nel parere innanzi citato e le prescrizioni contenute nel DM autorizzatorio;

      Ritenuto, pertanto, che ricorrono motivi urgenti ed indifferibili per provvedere a rimedio dei rischi dianzi specificati;

Visto l’art.50 del T.U.E.L. 18/08/2000, n.267;

ORDINA

alla Enplus s.r.l., corrente in via Mezzaterra n.84, ed alla SATEL s.r.l., corrente in via Gioberti Km.2, Foggia, quale impresa appaltatrice dei lavori, di sospendere immediatamente i lavori preliminari di cantiere in relazione alla costruzione della centrale per la produzione di energia elettrica a ciclo combinato della potenza di circa 400 MW, in località “Masseria Ratino” dell’agro del Comune di San Severo, e delle opere connesse, fino all’adozione da parte del competente Responsabile del Procedimento di un atto formale di verifica dell’ottemperanza delle prescrizioni richieste.

DISPONE

la notifica del presente provvedimento:

-          alla Enplus s.r.l., e per essa a Sturani Renato, nato a Heidelberg (Germania) il 22.07.1967, in qualità di Presidente del C.d.A.;

-          dott. ing. Alessandro Leardi, in qualità di responsabile dei lavori e direttore dei lavori;

-          alla SATEL s.r.l., corrente in via Gioberti Km.2, Foggia;

-          al Comando della Polizia Comunale di San Severo;

l’invio di copia della presente ordinanza:

-          al sig. Prefetto di Foggia;

-          al sig. Ministro per lo Sviluppo Economico;

-          al sig. Ministro dell’Ambiente;

-          al sig. Presidente della Regione Puglia;

-          al sig. Assessore Regionale all’Assetto del Territorio;

-          al sig. Assessore Regionale all’Ambiente;

-          al sig. Presidente della Provincia di Foggia;

-          al sig. Assessore Provinciale all’Ambiente.

AVVERTE

che, in caso di inottemperanza, saranno adottati i successivi provvedimenti previsti per legge, impregiudicata l’azione penale, e che avverso il presente provvedimento è possibile il ricorso al TAR Puglia – Sede di Bari – entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data della relativa notifica, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla stessa data.

            Il Comandante della Polizia Comunale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale, Palazzo Celestini, 3 gennaio 2006                   Il Vice Sindaco

                                                                                                                      (Antonio Villani)