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GESTIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE

E LORO UTILIZZO IN AGRICOLTURA




INDICE

GENERALITA' SULLA GESTIONE DEI FANGHI

I RIFIUTI UTILIZZABILI IN AGRICOLTURA

AUTORIZZAZIONI

PRESCRIZIONI

SANZIONI

COMPETENZE

APPENDICI

BREVE RASSEGNA DELLE NORME RECANTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FANGHI MEDIANTE UTILIZZO IN AGRICOLTURA





GENERALITA' SULLA GESTIONE DEI FANGHI

Già dagli ormai lontani anni '60 l'Italia si è posta alla ricerca di soluzioni tese alla preservazione dell'ambiente (si ricorda il D.P.R. 615 del 1966 in materia di inquinamento atmosferico) e solo nel 1976 si è giunti alla definizione di una reale normativa sulla salvaguardia delle acque dall'inquinamento.

Lo spirito di queste norme era incentrato sulla necessità di assicurare condizioni limite di scarico degli effluenti e come soluzione generalizzata portò all'adozione delle tecniche di depurazione di tali effluenti.

In particolare iniziò a diffondersi tale pratica per moltissimi centri urbani che iniziarono a depurare gli scarichi fognari.

Naturalmente tutto questo meccanismo, discendendo dal concetto di "depurazione" non risolveva completamente le problematiche di tipo ambientale, in quanto la "depurazione" non elimina gli inquinanti e le sostanze comunque indesiderate, ma bensì le trasferisce ad un altro mezzo, eventualmente concentrandole.

E' infatti così che si cominciò a prospettare la problematica della collocazione dei fanghi di depurazione.

Parlando di "fanghi" ci si riferisce a mezzi identificati da dispersioni di solidi in liquidi (tipicamente acqua). In particolare, per "fango di depurazione" deve intendersi la parte non chiarificata derivante dalla separazione solido-liquido realizzata nell'ambito della depurazione di un refluo, ai fini di ricondurlo entro i limiti definiti per lo scarico in un corpo idrico ricettore o, più genericamente, in sede di trattamento di un fluido, per ottenere il rispetto di determinati parametri tecnici o regolamentari.

La vigente normativa individua i fanghi decadenti da un processo produttivo o da una fase di depurazione come rifiuti, in quanto soddisfacenti la condizione di "destinazione all'abbandono" da parte dell'iniziale produttore (a nulla valendo il fatto che vi possa essere la possibilità di recupero od utilizzo da parte di terzi). In particolare i fanghi sono poi classificati quali "rifiuti speciali" (pericolosi o non pericolosi), e sono previste numerose codifiche (CER) che li individuano, sia in termini generici che specifici, secondo la loro provenienza (pur se non arrivando a coprire tutta la possibile casistica).

A seconda della loro natura i fanghi possono essere gestiti in vari modi:

Si procederà qui a dare uno sguardo d'insieme a quest'ultima modalità di collocazione dei fanghi di depurazione, in quanto di particolare importanza per il nostro territorio.

Il problema è naturalmente genericamente riconducibile ai rifiuti a matrice organica (biologica), ma è particolarmente sentito per i fanghi, per i quali sono state disposte specifiche norme sia a livello comunitario (direttiva 86/278/CEE del 12/06/1986) che a livello nazionale (D.L.vo 99 del 27/01/1992) e regionale (L.R. 94 del 13/12/1983 e D.G.R. 6943 del 22/03/1991).

Analogie vi possono essere in questo campo con l'utilizzo agronomico dei liquami; peraltro taluni fanghi devono soggiacere anche alla L.R. 37 del 15/12/1993 ("Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici") e relativa regolamentazione, in quanto dalla stessa definiti reflui zootecnici: si tratta dei fanghi prodotti biologicamente da processi di trattamento aerobico o anaerobico dei liquami zootecnici, tal quali o ispessiti e disidratati.

Immaginando di dover spandere fanghi pompabili o palabili sul suolo agricolo, si notano subito i pro e contro di questa metodica di recupero:

pro:

contro:
E' appunto in funzione della necessità di abbassare il più possibile il rapporto costi/benefici sociali che è tesa tutta la regolamentazione che si tratterà qui di seguito.

Si fornirà qui un compendio di quella che è l'attuale situazione regolamentare vigente nel nostro territorio, situazione comunque tuttora in evoluzione, soprattutto in considerazione del fatto che le prescrizioni fissate con le autorizzazioni regionali sono sempre mutevoli attesa la specificità delle situazioni proposte e la sempre maggiore convergenza verso il quadro fissato dal D.L.vo 99/1992. A tale proposito si ricorda che con regolamento approvato con D.C.P. 141 del 30/11/1992 la Provincia di Cremona ha avanzato degli indirizzi interpretativi per la lettura delle autorizzazioni (tipo) regionali alla luce del D.L. 99/1992, ma ormai questo strumento viene a perdere, per quanto sopra detto, parte della sua importanza.

Si tenga comunque ben presente che mentre la norma nazionale si limita a considerare l'uso dei fanghi in agricoltura, la Regione Lombardia considera in generale l'utilizzo agricolo di rifiuti, in ordine peraltro al disposto della disciplina nazionale in materia di rifiuti, la quale considera appunto tra le possibili forme di gestione dei rifiuti il recupero mediante "Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia" (Allegato C al D.L.vo 22/1997, voce R10).

In tal senso il termine "rifiuto" che si incontrerà nella trattazione che segue può essere genericamente ricondotto a "fango", laddove il contesto non sottintenda differenziare i termini.


I RIFIUTI UTILIZZABILI IN AGRICOLTURA

I rifiuti che possono essere recuperati mediante utilizzo in agricoltura sono i seguenti:

Per fango si devono intendere i residui derivanti dai processi di depurazione: Per fango stabilizzato si intende un fango che ha perso le caratteristiche originarie di putrescibilità mediante l'applicazione di trattamenti di digestione aerobica od anaerobica (da cui risulti un abbattimento minimo delle sostanze volatili - S.S.V. - del 20%) o, in alternativa, trattamenti chimici o termici.

Per la determinazione dell'abbattimento delle sostanze volatili si tenga presente la seguente formula:

Perdita = 100·[1-T/F·(100-F)/(100-T)]

dove:
T= % S.S.V. sul secco del fango trattato
F= % S.S.V. sul secco del fango fresco
la % S.S.V. sul secco è determinata con 100·(1-R600ºC/R105ºC), essendo R105ºC e R600ºC rispettivamente il residuo secco e le ceneri

Per fango igienizzato si intende un fango nel quale, a seguito di idoneo trattamento (es. compostaggio, trattamento chimico, biologico, termico, con radiazioni) gli agenti patogeni per l'uomo e gli animali risultino entro i limiti indicati nell'Appendice 1 (caratteristiche microbiologiche).


AUTORIZZAZIONI

L'utilizzo in agricoltura di rifiuti è soggetto ad autorizzazione regionale. Deve essere autorizzato il responsabile dell'utilizzo e questo può essere il produttore del rifiuto, l'azienda agricola ove avviene l'utilizzo od un soggetto terzo.

L'istanza è presentata alla Regione e per conoscenza a Provincia e Comune sedi dell'impianto di trattamento e/o di stoccaggio (che comunque deve esistere), completa di tutta la documentazione di rito prevista dalla Regione (con D.G.R. 8462 del 02/05/1991), ove risultano, tra gli altri, i dati dell'impianto di trattamento e/o stoccaggio, dei rifiuti e dei terreni ove sono previsti gli utilizzi.

L'autorizzazione di norma rilasciata dalla Regione Lombardia (e valida per il solo territorio lombardo) è "aperta", in quanto permette (con un meccanismo di notifica) di poter in futuro utilizzare ulteriori rifiuti e sfruttare nuovi terreni.

E' richiesto dalla Regione Lombardia che l'utilizzatore abbia in disponibilità uno stoccaggio, presso la propria unità locale, di capacità pari ad 1/3 della quantità annua di rifiuti da smaltire (che letto in altri termini significa capacità di contenimento di rifiuti per almeno 120 giorni). In tal modo viene ad essere assicurato un idoneo polmone di contenimento per i periodi in cui non è possibile effettuare interventi in agricoltura.

Naturalmente anche tutte le ulteriori ed eventuali fasi di trattamento e stoccaggio dei rifiuti sono soggette ad autorizzazione (regionale) ai sensi della normativa statale e regionale in materia di rifiuti (artt. 27 e 28 D.L.vo 22/1997 ed art. 6 L.R. 94/1980).

Il trasporto dei rifiuti rimane soggetto ad iscrizione all'Albo Nazionale gestori dei rifiuti (in particolare alla Categoria 4 - Raccolta e trasporto rifiuti speciali non pericolosi) nei casi in cui sia effettuato da soggetto diverso dal produttore dei rifiuti da utilizzarsi in agricoltura.

A questo riguardo vale la pena specificare che non è considerato trasporto lo spostamento interpoderale dei rifiuti effettuato con i mezzi che dovranno effettuare lo spandimento sui terreni, purché, però, non siano utilizzati accessi su strade pubbliche (comunali, provinciali o statali).


PRESCRIZIONI

Data la delicatezza del caso, atteso che questo genere di gestione dei rifiuti prevede l'immissione diretta degli stessi nell'ambiente, sono specifiche le prescrizioni dettate dal D.L.vo 99/1992 e dalle stesse autorizzazioni della Regione Lombardia.



Qualità dei rifiuti

In primis sono fissati dei parametri qualitativi dei rifiuti, da individuarsi in limiti massimi di concentrazione di alcuni elementi e sostanze, ovvero in test di fitotossicità.

I fanghi devono essere analizzati così come prodotti presso gli impianti di depurazione, od uscenti da impianti di trattamento o stoccaggio.

Le analisi ed i campionamenti devono essere condotti secondo le metodiche fissate ed i parametri sono quelli indicati nell'Appendice 1.

Viene inoltre specificato che i fanghi da utilizzarsi devono essere stabilizzati ed igienizzati (laddove tali condizioni non siano raggiunte mediante specifici trattamenti deve essere tenuta agli atti specifica documentazione analitica).

I rifiuti non devono comunque essere (per contenuto di sostanze tossiche, nocive, persistenti o bioaccumulabili) dannosi per terreno, colture, animali, uomo o ambiente (caratteristica da verificare attraverso test di fitotossicità - metodo per germinazione o vegetazione - per la prima certificazione ed in caso di variazione della composizione dei rifiuti).

Sono quindi fissati valori minimi di accettabilità a garanzia delle caratteristiche agronomiche che devono essere possedute dai rifiuti (Appendice 1).

Non è comunque ammesso l'utilizzo di rifiuti tossici e nocivi, secondo la classificazione ex D.P.R. 915/1982 effettuata in base alla D.C.I. 27/07/1984, neppure se miscelati (e diluiti) con altri fanghi.

Più in generale comunque i fanghi:



Caratteristiche dei terreni

Per i terreni sono fissati dei limiti massimi di concentrazione dei metalli pesanti affinché possano essere assoggettati ad utilizzo agronomico di rifiuti (Appendice 2).

Sono previste quantità massime di rifiuti utilizzabili per unità d'area nel tempo. Queste sono legate a parametri chimico-fisici dei suoli, quali pH (acidità) e C.S.C. (capacità di scambio cationico), che dovrebbero dare ragione della mobilità dei metalli nel terreno e del loro possibile assorbimento da parte delle colture. I limiti previsti, espressi come quantità di sostanza secca applicabile annualmente per ettaro, sono:

Capacità di scambio cationico Acidità Quantità annuale
per ettaro
C.S.C. > 15 meq/100g 6 <= pH <= 7.5
5 t
C.S.C. > 15 meq/100g 5 < pH < 6
3.7 t
C.S.C. <= 15 meq/100g 5 < pH < 6
2.5 t
C.S.C. <= 15 meq/100g 6 <= pH <= 7.5
3.7 t
pH > 7.5
7.5 t

I fanghi dell'industria agro-alimentare possono essere impiegati in quantità fino a tre volte quelle sopra indicate, ma le concentrazioni di metalli pesanti in essi non possono superare valori pari ad 1/5 di quelli limite.

Le analisi dei terreni sono da effettuarsi in sede di istanza di autorizzazione e periodicamente in tempi successivi, secondo lo schema ed i metodi di campionamento e di analisi indicati nel D.L.vo 99/1992 e nelle eventuali specifiche prescrizioni autorizzative.



Divieti

Sempre relativamente alle aree di spandimento, fermo restando l'obbligo che comunque queste siano di fatto destinate all'uso agricolo, sono fissati i divieti di applicare fanghi a terreni:



Prescrizioni operative

Per quanto attiene invece le pratiche di utilizzo, fermo restando che debbono essere adottate le buone pratiche agricole (vedasi D.M. 19/04/1999 "Approvazione del codice di buona pratica agricola"), sono fissati i seguenti divieti ed obblighi:



Norme tecniche

Ulteriori norme tecniche, comunque di carattere generale, fissate dalla legge sono le seguenti:



Obblighi amministrativi

In capo al soggetto utilizzatore di rifiuti in agricoltura (che per la Regione Lombardia coincide con il soggetto autorizzato a tale pratica) incombono anche una serie di obblighi di carattere amministrativo che possono essere riassunti in 4 diverse branche:

Saranno trattati di seguito singolarmente.



Certificazione preventiva e periodica

Per i nuovi terreni dei quali sia previsto il futuro assoggettamento ad utilizzo rifiuti in agricoltura deve essere trasmessa a Regione e Provincia in sede di comunicazione preventiva:

Di norma per i terreni sui quali avviene con continuità l'utilizzo di rifiuti, le indagini analitiche devono essere ripetute almeno ogni 3 anni e trasmesse alla Provincia. Le analisi relativamente alla determinazione del pH e della C.S.C. devono invece essere effettuate ogni 2 anni.

Anche per i rifiuti destinati all'agricoltura sono necessarie indagini analitiche che evidenzino il rispetto dei limiti fissati nell'atto autorizzativo (mutuati comunque dalle vigenti norme e già sopra richiamati) ed i parametri comunque necessari (Appendice 1). I risultati delle analisi devono essere trasmessi in sede di comunicazione preventiva e rinnovate con le seguenti cadenze:

Le analisi debbono essere effettuate presso laboratori pubblici, ovvero presso laboratori privati i quali abbiano i requisiti indicati nell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni adottato su proposta dei Ministri della sanità, dell'ambiente, dell'agricoltura e foreste e dell'industria.



Comunicazione preventiva

Si tratta della comunicazione che deve essere effettuata a Regione, Provincia e Comune competenti, con 10 giorni di anticipo, circa gli interventi di utilizzo rifiuti in agricoltura che si intendono effettuare.

Questa comunicazione deve contenere:

E' ammissibile, qualora taluni dati fossero oggetto di precedente separata trasmissione, il richiamo delle relative note (in particolare per i dati relativi a terreni e rifiuti).



Accompagnamento dei rifiuti con documentazione identificativa

Nelle varie fasi di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento ed utilizzazione, i fanghi da utilizzare in agricoltura devono essere corredati da una Scheda di accompagnamento (allegato III A al D.L.vo 99/1992) compilata dal produttore o detentore e consegnata a chi prende in carico i fanghi (Appendice 3).

L'originale della scheda e le copie devono essere conservate per un periodo di almeno 6 anni.

Per la fase di trasporto è inoltre necessario accompagnare i rifiuti anche con il Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR - ex art. 15 D.L.vo 22/1997 e D.M. n. 145 del 01/04/1998). Tali formulari vanno conservati, unitamente ai registri di carico e scarico rifiuti, per un periodo di almeno 5 anni dalla data dell'ultimo movimento.

E' da ritenersi ammissibile l'utilizzo di un solo documento che svolga ambedue la funzioni sopra indicate nella forma e nella sostanza.



Rendicontazione delle operazioni svolte

Trattandosi a tutti gli effetti di una attività di gestione rifiuti, anche nell'ambito dell'utilizzo di rifiuti in agricoltura è necessario tenere i Registri di carico e scarico rifiuti, ove annotare i movimenti dei rifiuti prodotti, trattati, stoccati, trasportati e utilizzati, con riferimento a quanto disposto in tal senso dal D.L.vo 22/1997 (art. 12) e dal D.M. n. 148 del 01/04/1998.

Limitatamente alla produzione di fanghi da destinare ad utilizzo agricolo (data la natura delle notizie coinvolte, dovrebbe trattarsi del soggetto che effettua l'ultimo condizionamento dei fanghi, quindi di norma ancora il soggetto autorizzato all'uso agricolo dei medesimi) le registrazioni di carico e scarico devono inoltre prevedere:

Tale obbligo si ritiene assolvibile mediante opportuna integrazione del normale registro di carico e scarico (inserendo ad esempio gli estremi della scheda di accompagnamento nello spazio riservato alle annotazioni), da tenere unitamente alla restante documentazione.

Deve essere trasmessa annualmente copia dei registri alla Regione.

Vige altresì l'obbligo di comunicazione annuale dei rifiuti prodotti e/o gestiti da effettuarsi con il M.U.D. - Modello unico di dichiarazione - (art. 11 D.L.vo 22/1997).

In particolare, poi, l'utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un registro (chiamato Registro di Utilizzazione), con pagine numerate progressivamente e timbrate dalla Provincia, sul quale dovranno essere riportati:

Di tali registri è stato individuato il modello (allegato III B al D.L.vo 99/1992 - qui in Appendice 4), al quale si ritiene debbano essere allegate le analisi dei terreni e le schede di accompagnamento ai fini del riscontro dei dati necessari.

I registri di utilizzazione dovranno essere conservati per un periodo non inferiore a 6 anni dall'ultima annotazione.


SANZIONI

Atteso il tipo di regime (autorizzativo) definito, è inevitabile la necessità di fissare le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza. Abbiamo così i seguenti casi:

Naturalmente, quando lo spandimento dei rifiuti non è oggettivamente teso all'utilizzo agricolo degli stessi, si applicano le sanzioni previste dal D.L.vo 22/1997 relativamente, secondo le situazioni riscontrabili, all'abbandono dei rifiuti (artt. 50 e 51, comma 2), alla realizzazione di discarica non autorizzata (art. 51, comma 3) od alla gestione di rifiuti non autorizzata (art. 51, comma 1).

Alle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi restano applicabili le sanzioni penali sullo smaltimento dei rifiuti di cui al D.L.vo 22/1997 (artt. 50 e 51), come parimenti sono comunque applicabili le sanzioni amministrative previste da tale decreto (art. 52) per violazioni in tema di contabilizzazione e documentazione relative ai rifiuti.

Infine è da rammentare la sanzione amministrativa pecuniaria (da lire 10 milioni a lire 100 milioni) prevista dall'art. 54 del D.L.vo 152/1999, relativamente al mancato rispetto del divieto di smaltimento di fanghi nelle acque superficiali dolci e salmastre (ex art. 48, comma 2, D.L.vo 152/1999).


COMPETENZE

In ordine alle attività di acquisizione dati, coordinamento, controllo ed aggiornamento normativo, è stata individuata attraverso il D.L.vo 99/1992 la seguente distribuzione di competenze.



Stato

(attraverso il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della agricoltura e con il Ministro dell'industria)



Regioni



Province

Provvedono al controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, nonché sulle attività di utilizzazione dei fanghi in agricoltura.



Comuni

Mantengono le residuali competenze di controllo per gli aspetti di carattere urbanistico e soprattutto sanitario in ordine alle attività qui previste.



APPENDICE 1

ANALISI DEI FANGHI

Per impianti di potenzialità inferiore a 5000 ab. eq. le analisi defanghi devono vertere sui seguenti parametri (sono indicati anche i limiti stabiliti laddove esistenti):

Caratteristiche chimiche
pH
sostanza secca (residuo secco a 105ºC)
residuo secco a 600ºC
carbonio organico >= 20 %ss
grado di umificazione
azoto totale >= 1.5 %ss
fosforo totale >= 0.4 %ss
potassio totale
cadmio <= 20 mg/kgss
cromo III <= 750 mg/kgss
mercurio <= 10 mg/kgss
nichel <= 300 mg/kgss
piombo <= 750 mg/kgss
rame <= 1000 mg/kgss
zinco <= 2500 mg/kgss
conducibilità estratto acquoso

Caratteristiche agronomiche
carbonio organico >= 20 %ss
grado di umificazione
azoto totale >= 1.5 %ss
fosforo totale >= 0.4 %ss
potassio totale

Caratteristiche microbiologiche
coliformi fecali <= 10000 MPN/gss
uova di elminti assenti
salmonelle <= 100 MPN/gss

Per impianti di potenzialità superiore a 5000 ab. eq. le analisi dei fanghi devono, in aggiunta ai precedenti, vertere anche sui seguenti parametri:

- grassi ed olii animali e vegetali
- olii minerali
- tensioattivi
- solventi organici clorurati
- pesticidi organo-clorurati

Ulteriori parametri e limiti da verificare, ma non sempre richiesti nella certificazione da trasmettere sono:

cromo VI <= 10 mg/kgss
olii minerali <= 10 mg/leluato
solventi organici aromatici <= 0.4 mg/leluato
solventi organici azotati <= 0.2 mg/leluato
solventi clorurati <= 2 mg/leluato
tensioattivi <= 4 mg/leluato
pesticidi clorurati <= 0.05 m/leluato
pesticidi fosforati <= 0.1 m/leluato



APPENDICE 2

ANALISI DEI TERRENI

Per i terreni da destinare ad uso agricolo dei rifiuti le analisi devono vertere sui seguenti parametri (sono indicati anche i limiti stabiliti):

pH >= 5
C.S.C. >= 8 meq/100g
cadmio <= 20 mg/kgss
mercurio <= 10 mg/kgss
nichel <= 300 mg/kgss
piombo <= 750 mg/kgss
rame <= 1000 mg/kgss
zinco <= 2500 mg/kgss

Ulteriore parametro e limite da verificare, ma non richiesto nella certificazione da trasmettere:

test di Bartlett e James <1 µM CrVI



APPENDICE 3

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO

FANGHI DA UTILIZZARE IN AGRICOLTURA

                                                       BOLLA N.             

Produttore o detentore
Nome o ragione sociale .....................................................
Codice fiscale e/o partita I.V.A. ..........................................
Sede legale via ........................ comune ................ prov. .....
Luogo di produzione o detenzione via .............................. n. .....
fraz. .......................... comune ........................ prov. .....
____________________________________________________________________________
Processo di stabilizzazione |
adottato | Stato fisico
_____________________________________|______________________________________
Aerobico si - no - | Disidratato (% s.s.) ............
Anaerobico si - no - | Essiccato ............
Fisico (quale) ..................... | Liquido ............
Chimico (quale) .................... |
Ultima analisi (allegare copia) effettuata il ..............................
Consegnati a ............................. kg ......... il .................
Firma produttore o detentore ................. F. ricevente ................


Trasportatore
Nome o ragione sociale .....................................................
Codice fiscale e/o partita I.V.A. ..........................................
Sede legale via ............................................................
comune ......................................................... prov. .....
Mezzo di trasporto: tipo e marca ...........................................
targa ..........................
N. iscrizione Albo smaltitori ..............................................
Consegnati a ............................. kg ......... il .................
Firma trasportatore ..................... F. ricevente .....................


Gestore impianto stoccaggio

Nome o ragione sociale .....................................................
Codice fiscale e/o partita I.V.A. ..........................................
Sede legale via ............................................................
comune ......................................................... prov. .....
N. autorizzazione ..........................................................
Consegnati a ............................. kg ......... il .................
Firma gestore i.s. ...................... F. ricevente .....................


Gestore impianto condizionamento
Nome o ragione sociale .....................................................
Codice fiscale e/o partita I.V.A. ..........................................
Sede legale via ............................................................
comune ......................................................... prov. .....
N. autorizzazione ..........................................................
Tipo condizionamento .......................................................
Consegnati a ............................. kg ......... il .................
Firma gestore i.t. ...................... F. ricevente .....................


Utilizzatore
Nome o ragione sociale .....................................................
Codice fiscale e/o partita I.V.A. ..........................................
Sede legale via ............................................................
Sede azienda agricola via ..................................................
comune ......................................................... prov. .....
N. autorizzazione ..........................................................
Ricevuti da .............................. kg ......... il .................
Firma utilizzatore .........................................................



APPENDICE 4

REGISTRO DEI TERRENI

Azienda agricola                                                            

Nome o ragione sociale .....................................................

N. Iscrizione C.c.i.a.a. ...................................................

Titolare ...................................................................

Sede legale ................................................................

Via .................................. n. civico ....... tel ...............

cap ........... comune ..................................... prov. (.......)

______________________________________________________________________________
| Identificazione | Superficie | | Quantità fanghi | Nota |
| dei terreni |appezzamento |Coltivazione in|distribuzione anno| |
|----|----|---|----|----|---|----| atto prevista |---------|--------| (resa |
|Com.|Sez.|Fg.|Map.| Ha | A | Ca | | Tonn. | Data |coltura)|
|----|----|---|----|----|---|----|---------------|---------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |


________________________________________________________________________
| Scheda di | | | Operazione |
| accompagnamento | Ditta | Impianto | di distribuzione |
|-----|------|----| trasportatrice | di provenienza |--------|---------|
| Data| Q.tà | n. |---------------------------------| Data | Q.tà |
|-----|------|----|---------------------------------|--------|---------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
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| | | | | | |



BREVE RASSEGNA DELLE NORME RECANTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DEI FANGHI MEDIANTE UTILIZZO IN AGRICOLTURA

DIRETTIVA CONSIGLIO CE 12 giugno 1986 n. 86/278/CEE
DIRETTIVA CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
(GAZZETTA UFFICIALE COMUNITA' EUROPEE n. L 181/6 del 04/07/1986)

DECRETO LEGISLATIVO 5 febbraio 1997 n. 22
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 91/156/CEE SUI RIFIUTI, 91/689/CEE SUI RIFIUTI PERICOLOSI E 94/62/CE SUGLI IMBALLAGGI E SUI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.
(SUPPL. ORD. ALLA GAZZETTA UFFICIALE n. 38 del 15/02/1997)

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992 n. 99
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 86/278/CEE CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA.
(SUPPL. ORD. ALLA GAZZETTA UFFICIALE n. 38 del 15/02/1992)

DELIBERAZIONE 27 luglio 1984
DISPOSIZIONI PER LA PRIMA APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 SETTEMBRE 1982, N. 915, CONCERNENTE LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.
(SUPPL. ORD. ALLA GAZZETTA UFFICIALE n. 253 del 13/09/84)

DECRETO 1 aprile 1998 n. 148
REGOLAMENTO RECANTE APPROVAZIONE DEL MODELLO DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI12, 18, COMMA 2, LETTERA M), E 18, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22.
(GAZZETTA UFFICIALE n. 110 del 14/05/1998)

DECRETO 1 aprile 1998 n. 145
REGOLAMENTO RECANTE LA DEFINIZIONE DEL MODELLO E DEI CONTENUTI DEL FORMULARIO DI ACCOMPAGNAMENTO DEI RIFIUTI AI SENSI DEGLI ARTICOLI15, 18, COMMA 2, LETTERA E) , E COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22.
(GAZZETTA UFFICIALE n. 109 del 13/05/1998)

DECRETO 5 febbraio 1998
INDIVIDUAZIONE DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI SOTTOPOSTI ALLE PROCEDURE SEMPLIFICATE DI RECUPERO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 31 E 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 FEBBRAIO 1997, N. 22.
(GAZZETTA UFFICIALE n. 88 S.O. del 16/04/1998)

LEGGE 19 ottobre 1984 n. 748
NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DEI FERTILIZZANTI.
(SUPPL. ORD. ALLA GAZZETTA UFFICIALE n. 305 del 06/11/84)

DECRETO LEGISLATIVO 11 maggio 1999 n. 152
DISPOSIZIONI SULLA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE URBANE E DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALLO INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE.
(SUPPL. ORD. ALLA GAZZETTA UFFICIALE n. 124 del 29/05/1999 S. G.)

DELIBERAZIONE 4 febbraio 1977
CRITERI, METODOLOGIE E NORME TECNICHE GENERALI DI CUI ALL'ART. 2, LETTERE B), D) ED E) DELLA L. 10 MAGGIO 1976, N. 319, RECANTE NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO.
(SUPPL. ORD. ALLA GAZZETTA UFFICIALE n. 48 del 21/02/77)

DECRETO 28 Aprile 1998 n. 406
REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DI DIRETTIVE DELL'UNIONE EUROPEA, AVENTE AD OGGETTO LA DISCIPLINA DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI.
(GAZZETTA UFFICIALE del 25/11/1998 n. 276)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1999
APPROVAZIONE DEL CODICE DI BUONA PRATICA AGRICOLA.
(SUPPL. ORD. ALLA GAZZETTA UFFICIALE n. 102 del 04/05/1999 S. G.)

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1993 n. 37
NORME PER IL TRATTAMENTO, LA MATURAZIONE E L'UTILIZZO DEI REFLUI ZOOTECNICI.
(BOLLETTINO UFFICIALE n. 1deg. SUPPL. ORD AL N. 51 del 20/12/1993)

LEGGE REGIONALE 7 giugno 1980 n. 94
NORME PER GLI INTERVENTI PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI.
(BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE LOMBARDIA n. 24 del 12/06/1980)

LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1983 n. 94
NORME PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI SUL SUOLO O MEDIANTE ACCUMULO IN DISCARICHE O GIACIMENTI CONTROLLATI.
(BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE LOMBARDIA n, 49 del 13/12/1983)

DELIBERAZIONE GIUNTA LEGGE REGIONALE 22 marzo 1991 n. 6943
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DELIBERA TIPO PER LE AUTORIZZAZIONI ALL'UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA TERZI
(non pubblicata)

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 2 maggio 1991 n. 8462
LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1980, N. 94 - D.P.R. 10 SETTEMBRE 1982, N. N. 915 - DOCUMENTAZIONE DI RITO DA PRESENTARE PER L'ISTRUTTORIA RELATIVA AD ATTIVITA' E/O IMPIANTI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (ESECUTIVA CON PROVVEDIMENTO DELLA CCAR N. SPEC. 5487/129/7191 DEL 20 MAGGIO 1991).
(BOLLETTINO UFFICIALE n. 26 del 27/06/1991)


Aggiornamento novembre 2000

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