STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

"DANZARE LA PACE"  

ISCRITTA AL NUMERO D'ORDINE 106/05 SEZ. A), DEL REGISTRO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

  

TITOLO I

  Art.1 (Costituzione)  

Ai sensi della L.Q. n. 383/2000 e delle norme del Codice Civile in tema di Associazioni,   è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Danzare la Pace",

L’Associazione ha sede legale in via Bezzi n. 40, 38068 Rovereto (TN).

 Art.2 (Scopi)

L’Associazione non ha scopo di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi, nei settori dell’aggregazione sociale, della cultura e della solidarietà, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

A tale fine l’Associazione potrà compiere ogni operazione diretta alla costruzione di una società nonviolenta, solidale e rispettosa dei diritti umani e delle risorse ambientali.

E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

In particolare l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- divulgare sul territorio la conoscenza delle danze etniche e popolari come  attività espressiva, non solamente sotto l'aspetto ricreativo, ma come conoscenza e trasmissione di cultura dei diversi popoli, come tramite dei valori di solidarietà, pace e condivisione dei sentimenti comuni;

- organizzare momenti di incontro, seminari, convegni, rivolti ai temi della pace, della ricerca educativa e della solidarietà tra persone e popoli provenienti da diverse espressioni sociali e territoriali;

- organizzare corsi e stage sulle danze etniche e popolari e sui significati di pace, aggregazione e solidarietà ad esse correlati;

- pubblicare e produrre materiale bibliografico, audiovisivo e illustrativo specifico;

- collaborare con altri Enti portatori delle medesime finalità.

L’Associazione agirà, altresì, nell’osservanza:

a) dei principi costituzionali italiani e delle norme internazionali "...che riconoscono i diritti innati delle persone, che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo per la risoluzione delle controversie internazionali, che promuovono la cooperazione tra i popoli e che riconoscono nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli...";

b) del preambolo dell'art.1 della Carta delle Nazioni Unite;

c) dell'art.28 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che "...riconosce ad ogni individuo  il diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciate nella Dichiarazione possono essere pienamente realizzate...";

d) della Dichiarazione Unesco sull'educazione, "...per la comprensione, la cooperazione e la pace internazionale e sull'educazione relativa ai diritti umani e alle libertà fondamentali..." (1974);

e) della Dichiarazione sul Diritto dei Popoli alla Pace dell' Assemblea Generale delle Nazioni Unite (12 /11/1984);

f) della Dichiarazione sul diritto delle Società a vivere in pace del 1978;

g) della Convenzione dei Diritti dell'Infanzia del 20 /11/1989;

h) di ogni altra norma locale, nazionale ed internazionale diretta alla promozione e alla diffusione della cultura della pace.

TITOLO II

 Art.3  (Soci)

L'Associazione è composta dai soci. Sono soci coloro che hanno i poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo. E' socio colui che compila il modulo di iscrizione e paga la quota sociale. In caso di iscrizione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà. Sono associati dell’Associazione, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, Associazioni o Enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi e che presentano richiesta scritta. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione. In caso di diniego alla richiesta di iscrizione, l’interessato può proporre appello in Assemblea..

 Art.4 (Diritti e doveri dei soci)

La qualifica di socio dà diritto a frequentare i locali e gli impianti sociali, nonché di partecipare all'attività sociali, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative. È espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili. 

Art.5 (Decadenza)

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

a) per decesso;

b) per dimissioni volontarie contenute in lettera raccomandata;

c) per morosità: il socio, infatti, che non provvederà al pagamento della quota associativa entro due mesi dalla scadenza, si intenderà di diritto escluso dall'Associazione;

d) per espulsione, deliberata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che,  con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni dalla stessa comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

 Art.6 (Rapporti di lavoro)

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

  Art.7  (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati;

b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie;

c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Il patrimonio è amministrato dal Consiglio Direttivo. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

 Art.8  (Anno sociale e bilancio)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico-finanziario.

 TITOLO IV

 Art.9  (Organi sociali)

a) L'assemblea generale dei soci

b) Il Consiglio direttivo

Ogni carica sociale è gratuita. Essa ha la durata di tre anni ed è rieleggibile.

 Art.10  (Assemblea generale dei soci)

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci che siano in regola con il versamento della quota associativa.

Ogni associato ha diritto a un voto e potrà rappresentare in assemblea un'altro socio assente tramite delega scritta.

 Art.11  (Convocazione dell'Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria avverrà entro il 30 Aprile di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio preventivo, per l'anno in corso.

La convocazione dell'Assemblea spetta al Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei membri dal Consiglio Direttivo, ovvero di almeno 1/3 (un terzo) dei soci che potranno proporre l'ordine del giorno. In quest’ultimo caso la stessa deve essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso all'albo dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto inviato al domicilio dei singoli soci, indicante la data, il luogo della seduta e l'ordine degli argomenti da trattare.

 Art.12 (Deliberazioni dell’Assemblea)

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono, in prima convocazione, la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, occorre, in prima convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ai sensi dell'art.21 del C.C., nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le votazioni si effettuano di regola per alzata di mano, con prova e controprova.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede con votazione a scrutinio segreto.

 Art.13 (Efficacia delle delibere)

L'Assemblea elegge il proprio Presidente, il Segretario verbalizzante e due scrutatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultanti dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed assunte nei modi e con le forme previste dallo Statuto hanno effetto per tutti i soci, ancorché non rappresentati.

 Art.14  (Compiti dell'Assemblea)

a) Deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo e sulla allegata relazione morale e finanziaria;

b) Eleggere il Consiglio Direttivo la cui composizione numerica può essere variata con delibera assembleare;

c) Deliberare su ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

 Art.15  (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, fra i quali vengono eletti:

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Segretario

Due consiglieri

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano la metà dei Consiglieri. La convocazione è fatta mediante avviso scritto inviato a ciascun consigliere almeno 7 giorni prima della riunione, con indicato l’ordine del giorno.

 Art.16 (Compiti del Consiglio Direttivo)

Al Consiglio Direttivo spetterà:

a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;

b) proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci per indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;

c) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'Assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché determinare le quote associative annue;

d) fissare le date delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;

e) programmare l'attività dell'Associazione nel rispetto delle direttive dell'Assemblea;

f) curare la straordinaria amministrazione, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea del presente statuto.

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, quest’ultimo coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

 Art.17  (Il Presidente)

Il presidente  ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

  Art.18  (Il Vice Presidente)  

Il Vice Presidente  sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dal Presidente.

 Art.19  (Il Segretario)

Il Segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate e della tenuta dei libri sociali e contabili.

Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione ed alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.

 Art.20  (Sezioni)

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà opportuno al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 Art.21  (Durata)

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non in base a deliberazione  dell'Assemblea straordinaria dei soci.

 Art.22  (Scioglimento dell'Associazione)

Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale.

 Art.23 (Collegio Arbitrale)

Tutte le controversie fra l'Associazione ed i soci e fra i soci stessi, sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre componenti, soci dell'Associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dello stesso.

Al Collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.

I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati, sono quelli previsti dallo Statuto e dal Regolamento di disciplina.

La proposta di radiazione di un Socio dell'Associazione, deve essere comunicata al Presidente dell'Associazione per la successiva delibera del Consiglio Direttivo e ratificata da parte dell'Assemblea generale dei soci. I soci, con l'accettazione dello statuto, si impegnano alla presente clausola compromissoria.

Resta, in ogni caso, fermo il diritto di azione in via giudiziale contemplato nell’articolo 24 comma 1 della Costituzione.

 Art.24 (Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alla L.Q. n. 383/2000, alle norme del codice civile e alle leggi vigenti in materia.

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Associazione di promozione Sociale Danzare la Pace        
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Telefono: vedi Consiglio Direttivo

Aggiornato il: 03-01-10.