REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEI BOLLI FRANCHI
ALLA CORRISPONDENZA EPISTOLARE

Per meglio provvedere ai bisogni della corrispondenza epistolare, per semplificarne i rapporti e per tutelare vieppiù gl'introiti dell'Amministrazione postale,sono stati adottati i Bolli Franchi, in virtù dell'Editto pubblicato dall'Eminentissimo Sig. Card. ANTONELLI, pro-Segretario di Stato in data del 29 nov. p.p., perché con l'applicazione dei medesimi della valuta corrispondente alla tassa, cui secondo la vigente tariffa finanziaria dovrebbe ogni lettera o plico pagare, vada esente da ogni altra operazione finanziaria se diretta nell'interno dello Stato e fino al confine dello Stato limitrofo se destinata all'estero, ponendo così il mittente d'una lettera in grado di poterla affrancare o impostare per l'Estero nella sua stessa casa, e spedirla senza timore della defraudazione di denaro, e di altri inconvenienti possibili ad accadere per l'impostazione in qualunque caso.

Essendo che dal sullodato Editto al Parag. 8 rimane a Noi commessa l'emanazione del Regolmento che ne prescrive i modi di esecuzione ed il principio dell'attivazione, determiniamo quanto appresso :

1) I Bolli franchi consistono in tante etichette ossiano Bollini portanti il Triregno e le chiavi, coll'iscrizione franco bollo postale, e l'indicazione della valuta.

2) Questi Bollini sono di otto diverse sagome, e diversi colori quanti sono i prezzi, incominciando dal mezzo bajocco, e proseguendo dal bajocco in poi, bajocco in bajocco fino a bajocchi sette.

3) I Bollini sono impressi per conto del Governo, e sono conseguentemente garantiti dalle Leggi contro le contraffazioni e gli abusi di qualunque specie.

4) Degli stessi Bollini n'esiste un deposito presso tutte le Direzioni postali,e presso le Propositure del Bollo e Registro, meno quelle in seguito eccettuate perché ciascuno possa provvedersene, pagando agli Uffici stessi l'importo dei Bollini che sarà per chiedere seconda la rispettiva valuta.

5) Tutti gli Uffici di Distribuzioni Postali ne sono egualmente provveduti, con la distinzione peraltro, che per le Distribuzioni di 1a Classe saranno i Bollini, affidati al Distributore per servirsene nei bisogni dell'Ufficio, come sì dirà appresso, e per venderli al pubblico, a seconda delle richieste, mentre per le Distribuzioni di 2a Classe i bollini saranno affidati alle Magistrature rispettive, le quali li somministreranno al Distributore per l'uso che si dirà parimente appresso, e queste pure ne restano responsabili verso la Direzione Generale delle Poste.

6) Rimane proibito a ciascuno all'infuori dei suddetti Uffici di vendere i bollini suenunciati nello stesso modo, e sotto le stesse pene della vendita dei generi regali senza l'opportuno permesso.

7) I mittenti che vogliono fare uso dei Bollini devono bagnare la materia tenace che si trova nella parte rovescia dei medesimi, ed attaccare sulla soprascritta uno o più Bollini corrispondenti all'ammontare della tassa, che a forma dei vigenti Regolamenti è dovuta, avuto riguardo al peso della lettera o del piego, ed al luogo della destinazione, come pure se la lettera è doppia.

8) Mentre l'apposizione dei Bollini è in genere facoltativa, diviene precettiva allorquando sono destinati a rappresentare il pagamento del diritto di affrancamento o d'impostatura per l'estero, essendo il Bollino sostituito al pagamento dei diritto rispettivo. Si avverte peraltro che per le corrispondenze da spedirsi all'estero si prosegue a ritenere l'apposita inferriata, affinché ognuno che abbia dubbiezza sull'apposizione dei Bollini pel giusto valore, possa accertarsene dall'impiegato a tal uopo destinato, onde non accada che per difetto di giusta applicazione dei Bollini medesimi le corrispondenze abbiano a rimanere giacenti : tolto ogni dubbio, la lettera può essere gettata alla buca

9) Se oltre all'affrancare si voglia assicurare la lettera o piego dovrà il mittente :

- per l'interno dello Stato apporre tanti altri Bollini corrispondenti alla metà della tassa;
- per l'Estero, tanti altri Bollini egualmente corrispondenti alle tasse, a norma della vigente tariffa che esiste negli Uffici postali, ed in questo caso riterrà la bolletta di ricevuta della lettera, o del piego che assicura.

10) Nell'ordinamento ordinario (ad eccezione di quanto riguarda l'assicurazione) se i Bollini apposti ad una lettera non corrispondessero alla tassa competente, l'Ufficio speditore dovrà tassarla per quel che manca a titolo di supplemento.

11) Gli Uffici di posta dovranno imprimere il loro timbro di Ufficio che è destinato per le corrispondenze in partenza su di una parte dei Bollini.

12) Resta fermo il metodo in vigore per il reciproco addebitamento delle lettere tassate in partenza fra Direzione e Direzione, e fra le Direzioni e le Distribuzioni di 1a Classe. Per tutelare vieppiù gli introiti dell'Amministrazione postale,tutte le corrispondenze nascenti o morienti fra le Direzioni e Distribuzioni di 2a Classe verso le Distribuzioni di 2a Classe e viceversa, e quelle egualmente nascenti e morienti fra Distribuzioni di 2^ dovranno essere munite di Bollini. A tale effetto l'Ufficio speditore supplirà coll’apposizione dei Bollini a quelle lettere o pieghi che ne saranno mancanti.

13) Perché l'esecuzione di queste disposizioni non alteri punto l'interesse degli Uffici e del Pubblico, si avrà cura che i Bollini siano apposti dai mittenti sulla soprascritta. a seconda dell'Art. 7 e le lettere in tal modo fornite di Bollini non saranno soggette ad alcun altro pagamento a destinazione.

All'opposto i Bollini che si devono porre dagli Uffici speditori lo debbono essere a tergo della lettera o del plico, e queste corrispondenze devono dai destinatari pagarsi come se i Bollini non esistessero.

14) Dai Bollini che gli Uffici impiegano ne cureranno il rimborso della valuta dagli Uffici destinatari, al quale fine avranno fra loro un reciproco conto di dare ed avere.

15) Presso la Direzione Generale delle Poste havvi il deposito centrale dei Bollini da essere ritenuti in cassa forte e questi a cura d'uri impiegato responsabile della loro custodia e spedizione.

16) La Direzione Generale delle Poste farà una dotazione di Bollini a ciascuna delle Direzioni per loro stesse e per le loro Distribuzioni dipendenti, e ne somministrerà alle medesime consecutivamente i rimpiazzi, a seconda dello smercio: Intesterà a ciascuna di queste Direzioni un conto basato sulla dotazione enunciata con la prosecuzione dei successivi invii, ed alla fine di ciascun mese ogni Direzione dovrà esibire il suo conto di movimento alla Direzione Generale partendo dall'inessere del mese precedente, aggiungendo le bollette di versamento degli Amministratori Camerali presso i quali avrà fatto il deposito del ritratto dei Bollini esitati; e stabilirà così la rimanenza alla fine del mese.

17) La Direzione Generale delle Poste somministrerà pure alla Direzione del Bollo e Registro detti Bollini, tanto per un primo deposito quanto successivamente di mano in mano a seconda dell'esito perché li passi per lo smercio ai suoi Preposti, esclusa la città di Roma, Ancona, Bologna, Civitavecchia, Ferrara, Foligno, Forli, Macerala, Perugia e Pesaro.

18) La Direzione del Bollo e Registro dovrà tenere con i suoi Preposti un conto simile a quello che rinterra la Direzione Generale delle Poste con i suoi Direttori ed alla fine di ogni mese la Direzione Generale del Bollo e Registro dovrà esibire a quella delle Poste un conto di movimento come si è prescritto fra questa Direzione e quelle sue dipendenti tanto pel modo di somministrazione dei Bollini,quanto perché la Direzione Generale delle Poste possa considerare ne' suoi introiti i versamenti che si faranno nelle Casse Camerali dai Proposti del Bollo e Registro.

19) Gli Uffici Postali, le Magistrature ed i Preposti del Bollo e Registro sono tenuti di versare, di 15 in 15 giorni nelle casse pubbliche l'importo dei Bollini esitati, o in qualunque modo impiegati.

20) Le trasgressioni e gli abusi che potessero commettere contro il disposto della Legge e del presente Regolamento, sia per parte degli impiegati e dei Distributori, sia per parte dei viaggiatori, vetturali pedoni e conduttori di vettura qualunque,saranno soggette alla procedura stabilita dai regolamenti per le frodi nelle materie di finanza, ed il porto in specie di corrispondenza in frode sarà punita a termine dei Parag. 4 e 5 dell'Editto sopraenunciato, ossia con la penale già comminata dalla legge di uno scudo per ogni lettera semplice, ed in proporzione per le lettere doppie e pieghi.

21) Sì richiamano alla stretta osservanza le leggi e disposizioni in vigore, che inibiscono ai Postini il porto di lettere o plichi fuori borsetta, la di cui chiave in doppio deve rimanere una presso la Direzione, e l'altra presso la Distribuzione sotto le pene comminate dalle Leggi medesime.

22) J Direttori ed i Distributori postali sono tenuti di strettamente eseguire le presenti disposizioni per quanto li riguarda, e qualunque mancanza od omissione fossero per commettere sarà punita colle norme delle Leggi vigenti.

23) Le disposizioni della Legge sopraenunciata, come quella del presente Regolamento avranno effetto dal 1° Gennaio 1852.

Roma, li 19 Dicembre 1851.

                                                                                       Il Pro-Ministro delle Finanze
                                                                                                           ANGELO GALLI